Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3338 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3338 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. VISENTIN CLAUDIA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. VISENTIN CLAUDIA , come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti, rese con note per l'udienza cartolare del 3.4.25:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Maserà di Padova.
2. Confermare il trasferimento della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Cartura (PD) in Via Veneto, 17 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse dei Controparte_1 figli minori ivi stabilmente
GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI CP_2 Per_
3. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-
4. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna. Per_
5. La figlia rimarrà collocata prevalentemente presso la dimora materna;
considerato l'età della Per_ figlia nonché il rapporto equilibrato tra i genitori potrà vedere il padre quando vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della figlia e con i turni di lavoro del padre ed i ogni caso a week alternati:
5/a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà Per_ con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno. Per_
6. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli e quest'ultimo maggiorenne ma non Per_2 ancora economicamente autosufficiente pari nel complesso ad € 500,00, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% facendosi riferimento per esse al protocollo di spese in uso presso il Tribunale di Padova: ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. I coniugi si danno di essere economicamente autosufficienti
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 21/09/2002 in MASERA' DI PADOVA;
dalla loro unione sono nati i figli ( ) a Padova in data Per_2 C.F._1
12/08/2003 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e Per_1
(CF ) a Padova in data 11/07/2010 . C.F._2
La separazione è stata pronunciata nel corso del presente giudizio con sentenza
473/24 del 29.7.24, passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla udienza del 7.5.24.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337
bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 21/09/2002 in MASERA' DI PADOVA e Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 7.4.25
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti