Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 105 concernente l'abolizione del lavoro forzato adottata a Ginevra il 25 giugno 1957.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 105 concernente l'abolizione del lavoro forzato adottata a Ginevra il 25 giugno 1957.