Articolo 1 della Legge 24 aprile 1967, n. 447
Articolo 2
Versione
11 luglio 1967
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 105 concernente l'abolizione del lavoro forzato adottata a Ginevra il 25 giugno 1957.
Entrata in vigore il 11 luglio 1967