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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 342/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone ConSIliera rel.
Viviana Cusolito ConSIliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. AZZARA' FRANCESCO GUGLIELMO P.IVA_1
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
LABADESSA ALESSANDRA e dell'avv. GAUDIO EGIDIO appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) Accolga l'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, respinga la domanda risarcitoria formulata dalla SI.ra in primo CP_1
grado, per tutte le ragioni esposte. 2) In subordine, statuisca la responsabilità esclusiva dell'attrice nella causazione dell'evento di cui è causa, ovvero, in via ulteriormente gradata dichiari il concorso di colpa dell'odierna appellata in misura non inferiore al
50%, riducendo sensibilmente il quantum risarcitorio liquidato in primo grado, per i motivi suesposti. 3) In ogni caso, riformi la sentenza impugnata in punto di spese legali, applicando, anche in caso di rigetto del presente gravame, i parametri minimi previsti dal Decreto Ministeriale 55/2014 e ss.mm.. 4) Condanni parte appellata, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, nonché della fase monitoria, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
per parte appellata: nel merito:
- ritenute preliminari e assorbenti le superiori eccezioni, rigettare, siccome infondato in fatto e diritto, per le motivazioni illustrate, l'appello presentato dall'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, Parte_1
dunque, tutte le domande, deduzioni ed eccezioni avversarie, con conferma, in ogni sua parte, anche quella relativa alle spese del giudizio di primo grado, della sentenza n.
237/2020 (pubblicata il 20.03.2020, Repertorio n. 295/2020 del 02.04.2020), resa, in relazione al procedimento n. 1560/2015 di R. G., dal Tribunale di Locri, Sez. Civile, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Rago.
Con vittoria di spese, competenze, onorario anche del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c. p. c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 19.11.2025,
[...]
conveniva in giudizio l' e la società per CP_1 Controparte_2 CP_3
ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorso in data
Cont
1.11.2014 nei locali dell'ospedale di Locri, addebitabile all' ai sensi dell'art. 2051
c.c. La SI.ra , accompagnando la madre per accertamenti clinici, è caduta in un CP_1
sotterraneo dell'ospedale, riportando lesioni personali e danni alla capacità lavorativa. Cont L si costituiva in giudizio negando ogni responsabilità rispetto al sinistro, affermando che l'evento dannoso dovesse attribuirsi in via esclusiva alla condotta colposa dell'attrice. La convenuta contestava inoltre la quantificazione dei danni. Si costituiva in giudizio che eccepiva il difetto di legittimazione passiva. CP_3
Con sentenza n. 237/2020, il Tribunale di Locri dichiarava il difetto di legittimazione
Cont passiva dell' ed accoglieva la domanda dell'attrice nei confronti dell' CP_3 quantificando il danno in € 10.529,74.
pag. 2/8 Con atto di citazione regolarmente notificato, l' impugnava la Controparte_2
sentenza predetta, concludendo nei termini riportati in epigrafe ed articolando i seguenti motivi di appello:
1. Violazione degli articoli 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. – Assenza di prova sulle modalità dell'evento e nesso eziologico - Erronea applicazione del principio di non contestazione
– Erronea valutazione prove testimoniali – Contraddittorietà della motivazione in punto Cont di prova del fatto: l' sosteneva che la SI.ra non aveva fornito prove CP_1
sufficienti sulle modalità dell'evento e sul nesso eziologico tra l'incidente e la
Cont responsabilità dell' e che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto provato il nesso di causalità, basandosi sulla mancata contestazione specifica da parte
Cont dell' presente invece nella comparsa di costituzione.
2. Violazione degli articoli 2051 c.c. e 1227 c.c.– Responsabilità esclusiva del danneggiato nella verificazione dell'evento – interruzione nesso eziologico – In via subordinata concorso di colpa – riduzione quantum risarcitorio: l'appellante sosteneva che l'incidente era stato causato esclusivamente dalla condotta imprudente della SI.ra
, che ha scelto di uscire dall'ascensore in una zona vietata ai visitatori e poco CP_1
Cont illuminata. In subordine, l chiedeva il riconoscimento del concorso di colpa della SI.ra , con conseguente riduzione del risarcimento. CP_1
3. Riforma della sentenza in punto di spese legali – Eccessiva quantificazione delle stesse rispetto alla complessità della causa ed al quantum risarcitorio liquidato:
l'appellante contestava la liquidazione delle spese legali, ritenendola sproporzionata rispetto alla complessità della causa e al quantum risarcitorio.
Si costituiva l'appellata, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 342 e 348 c.p.c., e nel merito insisteva per il rigetto.
Con ordinanza del 4.3.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle pag. 3/8 ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del
16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6,
Cont 08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01). L'appello redatto dall contiene tutti gli elementi necessari affinché la Corte possa comprendere il contenuto delle censure alla decisione di primo grado, per cui deve ritenersi ammissibile.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo di appello non appare meritevole di accoglimento.
Il giudice di prime cure ha verificato che l'attrice, aveva assolto CP_1 all'onere probatorio su lei incombente, e che l'istruttoria aveva fornito prove sufficienti sulle modalità dell'evento e sul nesso eziologico. Nel corso del procedimento sono stati ascoltati i testimoni, che hanno confermato la dinamica del sinistro, e sono stati allegati certificati medici che attestano la presenza di lesioni, reputate del tutto compatibili con la dinamica della caduta. La consulenza tecnica, infine, ha consentito al giudice di verificare l'esistenza del nesso di causalità trai danni lamentati dalla SInora e la CP_1
caduta.
La motivazione della sentenza di prime cure in merito alla carenza di contestazione da
Cont parte dell è sovrabbondante e, se anche ritenuta errata, non modificherebbe la conclusione finale. Anche volendo considerare specifica e puntuale la contestazione del
Cont fatto storico da parte dell la sua verificazione è attestata dalle dichiarazioni dei pag. 4/8 testimoni escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, confermate appunto dalla presenza di lesioni conseguenza tipica della caduta. La testimonianza del dott.
nulla ha apportato rispetto agli elementi probatori menzionati, visto che il suo Tes_1
sopralluogo è avvenuto due mesi dopo i fatti di causa ed il deposito di materiale dinanzi all'ascensore era con altissima probabilità una situazione temporanea e transitoria, e che certamente dopo la caduta di un visitatore l'ospedale aveva provveduto ad eliminare.
Cont La responsabilità dell' è stata ravvisata ex art. 2051 c.c., ossia in ragione di una responsabilità di natura oggettiva, come ben illustrato dalla decisione della Corte di
Cassazione Sez. 3, 27/04/2023, n. 11152, sulla falsariga delle Sezioni Unite (decisione n. 20943 del 30/06/2022): “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Una volta che il danneggiato ha dimostrato il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima, la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode è diretta a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno.
La ricostruzione alternativa offerta dall'appellante (la SInora avrebbe ben Tes_2
potuto inciampare per altri motivi e non per la presenza di materiale all'uscita dell'ascensore) appare una ricostruzione alternativa ipotetica priva di agganci probatori, smentita dalle affermazioni dei testimoni e dall'uso delle presunzioni semplici: se il teste ha visto la moglie uscire dall'ascensore e, dopo aver sentito un tonfo, l'ha vista a terra, e di fronte all'ascensore c'era del materiale a terra, in una zona semibuia, la probabilità che l'appellata sia inciampata sul predetto materiale è altissima, tanto che lo stesso teste conclude” è caduta, in quanto aveva sbattuto su un materiale che di trovava proprio di fronte all'ascensore”.
pag. 5/8 Cont
2.2. Con il secondo motivo di appello, l riteneva errata la valutazione del giudice di primo grado del comportamento della danneggiata, dovendo ravvisarsi una condotta Cont colposa concorrente tale da escludere o limitare la responsabilità dell
Nel caso di specie, la condotta colposa della danneggiata sarebbe consistita nell'aver premuto il tasto corrispondente al piano sottostante il PS anziché quello per la radiologia (secondo Piano) e nell'essere uscita dall'ascensore nonostante il pianerottolo fosse poco illuminato.
Giova premettere che il “caso fortuito” è un fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. La responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa anche dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato, caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Tanto premesso, l'errore nella scelta del piano di destinazione e l'uscita dall'ascensore in un livello vietato all'accesso al pubblico sono circostanze per niente imprevedibili, ed anzi ben possibili, trattandosi anzi di un errore frequente. Proprio per guidare gli utenti all'interno degli ospedali sono previste indicazioni specifiche e percorso tracciati in modo visibile, per cui l'aver sbagliato piano o percorso è una condotta prevedibile dal custode. Per evitare l'accesso ai soggetti non autorizzati, solitamente i piani per i quali è vietato l'accesso al pubblico non possono essere raggiunti dagli utenti attraverso l'ascensore utilizzabile dal pubblico, il divieto di accesso viene segnalato con una particolare colorazione del pulsante, o nella impossibilità di effettuare la scelta senza un dispositivo di accesso (badge o simili).
L'errore della SInora nella scelta del piano non costituisce in ogni caso CP_1
comportamento colposo, in difetto di dimostrazione di avvisi di divieto di accesso e di segnalazione di pericolo, e non ha alcun rilevo causale rispetto all'evento dannoso.
pag. 6/8 Anche l'avanzare in un pianerottolo poco illuminato non costituisce comportamento colposo o particolarmente imprudente, avendo l'appellata fatto affidamento sulla situazione di normalità del pianerottolo. La caduta, infatti, non è stata determinata dalle intrinseche condizioni di pericolosità del piano cui era giunta, e per le quali l'accesso al pubblico era vietato, né dalla sola scarsa illuminazione, ma dalla presenza insolita e non prevedibile di materiale sul pianerottolo, non visibile a causa della scarsa illuminazione.
2.3. Anche l'ultimo motivo di appello deve essere rigettato.
Il giudice di prime cure ha liquidato le spese di lite applicando i valori medi delle tariffe previste dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26,000. La liquidazione appare coerente con l'attività difensiva delle parti, tenuto conto del tipo di questioni affrontate, dello svolgimento di istruttoria di media complessità, e del valore della lite. Non era necessaria una apposita motivazione al riguardo, visto che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi. (Cass. Sez. 6, 01/06/2020, n. 10343, Rv. 657887 - 01)
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe minime previste per le cause di valore sino a € 26.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 2.906,00 (€
567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Locri n. 237/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati
Alessandra Labadessa ed Egidio Gaudio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di conSIlio della sezione civile, in data 20/05/2025.
La ConSIliera est. La Presidente
Manuela Morrone Manuela Morrone
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 342/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone ConSIliera rel.
Viviana Cusolito ConSIliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. AZZARA' FRANCESCO GUGLIELMO P.IVA_1
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
LABADESSA ALESSANDRA e dell'avv. GAUDIO EGIDIO appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) Accolga l'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, respinga la domanda risarcitoria formulata dalla SI.ra in primo CP_1
grado, per tutte le ragioni esposte. 2) In subordine, statuisca la responsabilità esclusiva dell'attrice nella causazione dell'evento di cui è causa, ovvero, in via ulteriormente gradata dichiari il concorso di colpa dell'odierna appellata in misura non inferiore al
50%, riducendo sensibilmente il quantum risarcitorio liquidato in primo grado, per i motivi suesposti. 3) In ogni caso, riformi la sentenza impugnata in punto di spese legali, applicando, anche in caso di rigetto del presente gravame, i parametri minimi previsti dal Decreto Ministeriale 55/2014 e ss.mm.. 4) Condanni parte appellata, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, nonché della fase monitoria, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
per parte appellata: nel merito:
- ritenute preliminari e assorbenti le superiori eccezioni, rigettare, siccome infondato in fatto e diritto, per le motivazioni illustrate, l'appello presentato dall'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, Parte_1
dunque, tutte le domande, deduzioni ed eccezioni avversarie, con conferma, in ogni sua parte, anche quella relativa alle spese del giudizio di primo grado, della sentenza n.
237/2020 (pubblicata il 20.03.2020, Repertorio n. 295/2020 del 02.04.2020), resa, in relazione al procedimento n. 1560/2015 di R. G., dal Tribunale di Locri, Sez. Civile, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Rago.
Con vittoria di spese, competenze, onorario anche del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c. p. c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 19.11.2025,
[...]
conveniva in giudizio l' e la società per CP_1 Controparte_2 CP_3
ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorso in data
Cont
1.11.2014 nei locali dell'ospedale di Locri, addebitabile all' ai sensi dell'art. 2051
c.c. La SI.ra , accompagnando la madre per accertamenti clinici, è caduta in un CP_1
sotterraneo dell'ospedale, riportando lesioni personali e danni alla capacità lavorativa. Cont L si costituiva in giudizio negando ogni responsabilità rispetto al sinistro, affermando che l'evento dannoso dovesse attribuirsi in via esclusiva alla condotta colposa dell'attrice. La convenuta contestava inoltre la quantificazione dei danni. Si costituiva in giudizio che eccepiva il difetto di legittimazione passiva. CP_3
Con sentenza n. 237/2020, il Tribunale di Locri dichiarava il difetto di legittimazione
Cont passiva dell' ed accoglieva la domanda dell'attrice nei confronti dell' CP_3 quantificando il danno in € 10.529,74.
pag. 2/8 Con atto di citazione regolarmente notificato, l' impugnava la Controparte_2
sentenza predetta, concludendo nei termini riportati in epigrafe ed articolando i seguenti motivi di appello:
1. Violazione degli articoli 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. – Assenza di prova sulle modalità dell'evento e nesso eziologico - Erronea applicazione del principio di non contestazione
– Erronea valutazione prove testimoniali – Contraddittorietà della motivazione in punto Cont di prova del fatto: l' sosteneva che la SI.ra non aveva fornito prove CP_1
sufficienti sulle modalità dell'evento e sul nesso eziologico tra l'incidente e la
Cont responsabilità dell' e che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto provato il nesso di causalità, basandosi sulla mancata contestazione specifica da parte
Cont dell' presente invece nella comparsa di costituzione.
2. Violazione degli articoli 2051 c.c. e 1227 c.c.– Responsabilità esclusiva del danneggiato nella verificazione dell'evento – interruzione nesso eziologico – In via subordinata concorso di colpa – riduzione quantum risarcitorio: l'appellante sosteneva che l'incidente era stato causato esclusivamente dalla condotta imprudente della SI.ra
, che ha scelto di uscire dall'ascensore in una zona vietata ai visitatori e poco CP_1
Cont illuminata. In subordine, l chiedeva il riconoscimento del concorso di colpa della SI.ra , con conseguente riduzione del risarcimento. CP_1
3. Riforma della sentenza in punto di spese legali – Eccessiva quantificazione delle stesse rispetto alla complessità della causa ed al quantum risarcitorio liquidato:
l'appellante contestava la liquidazione delle spese legali, ritenendola sproporzionata rispetto alla complessità della causa e al quantum risarcitorio.
Si costituiva l'appellata, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 342 e 348 c.p.c., e nel merito insisteva per il rigetto.
Con ordinanza del 4.3.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle pag. 3/8 ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del
16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6,
Cont 08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01). L'appello redatto dall contiene tutti gli elementi necessari affinché la Corte possa comprendere il contenuto delle censure alla decisione di primo grado, per cui deve ritenersi ammissibile.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo di appello non appare meritevole di accoglimento.
Il giudice di prime cure ha verificato che l'attrice, aveva assolto CP_1 all'onere probatorio su lei incombente, e che l'istruttoria aveva fornito prove sufficienti sulle modalità dell'evento e sul nesso eziologico. Nel corso del procedimento sono stati ascoltati i testimoni, che hanno confermato la dinamica del sinistro, e sono stati allegati certificati medici che attestano la presenza di lesioni, reputate del tutto compatibili con la dinamica della caduta. La consulenza tecnica, infine, ha consentito al giudice di verificare l'esistenza del nesso di causalità trai danni lamentati dalla SInora e la CP_1
caduta.
La motivazione della sentenza di prime cure in merito alla carenza di contestazione da
Cont parte dell è sovrabbondante e, se anche ritenuta errata, non modificherebbe la conclusione finale. Anche volendo considerare specifica e puntuale la contestazione del
Cont fatto storico da parte dell la sua verificazione è attestata dalle dichiarazioni dei pag. 4/8 testimoni escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, confermate appunto dalla presenza di lesioni conseguenza tipica della caduta. La testimonianza del dott.
nulla ha apportato rispetto agli elementi probatori menzionati, visto che il suo Tes_1
sopralluogo è avvenuto due mesi dopo i fatti di causa ed il deposito di materiale dinanzi all'ascensore era con altissima probabilità una situazione temporanea e transitoria, e che certamente dopo la caduta di un visitatore l'ospedale aveva provveduto ad eliminare.
Cont La responsabilità dell' è stata ravvisata ex art. 2051 c.c., ossia in ragione di una responsabilità di natura oggettiva, come ben illustrato dalla decisione della Corte di
Cassazione Sez. 3, 27/04/2023, n. 11152, sulla falsariga delle Sezioni Unite (decisione n. 20943 del 30/06/2022): “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Una volta che il danneggiato ha dimostrato il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima, la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode è diretta a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno.
La ricostruzione alternativa offerta dall'appellante (la SInora avrebbe ben Tes_2
potuto inciampare per altri motivi e non per la presenza di materiale all'uscita dell'ascensore) appare una ricostruzione alternativa ipotetica priva di agganci probatori, smentita dalle affermazioni dei testimoni e dall'uso delle presunzioni semplici: se il teste ha visto la moglie uscire dall'ascensore e, dopo aver sentito un tonfo, l'ha vista a terra, e di fronte all'ascensore c'era del materiale a terra, in una zona semibuia, la probabilità che l'appellata sia inciampata sul predetto materiale è altissima, tanto che lo stesso teste conclude” è caduta, in quanto aveva sbattuto su un materiale che di trovava proprio di fronte all'ascensore”.
pag. 5/8 Cont
2.2. Con il secondo motivo di appello, l riteneva errata la valutazione del giudice di primo grado del comportamento della danneggiata, dovendo ravvisarsi una condotta Cont colposa concorrente tale da escludere o limitare la responsabilità dell
Nel caso di specie, la condotta colposa della danneggiata sarebbe consistita nell'aver premuto il tasto corrispondente al piano sottostante il PS anziché quello per la radiologia (secondo Piano) e nell'essere uscita dall'ascensore nonostante il pianerottolo fosse poco illuminato.
Giova premettere che il “caso fortuito” è un fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. La responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa anche dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato, caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Tanto premesso, l'errore nella scelta del piano di destinazione e l'uscita dall'ascensore in un livello vietato all'accesso al pubblico sono circostanze per niente imprevedibili, ed anzi ben possibili, trattandosi anzi di un errore frequente. Proprio per guidare gli utenti all'interno degli ospedali sono previste indicazioni specifiche e percorso tracciati in modo visibile, per cui l'aver sbagliato piano o percorso è una condotta prevedibile dal custode. Per evitare l'accesso ai soggetti non autorizzati, solitamente i piani per i quali è vietato l'accesso al pubblico non possono essere raggiunti dagli utenti attraverso l'ascensore utilizzabile dal pubblico, il divieto di accesso viene segnalato con una particolare colorazione del pulsante, o nella impossibilità di effettuare la scelta senza un dispositivo di accesso (badge o simili).
L'errore della SInora nella scelta del piano non costituisce in ogni caso CP_1
comportamento colposo, in difetto di dimostrazione di avvisi di divieto di accesso e di segnalazione di pericolo, e non ha alcun rilevo causale rispetto all'evento dannoso.
pag. 6/8 Anche l'avanzare in un pianerottolo poco illuminato non costituisce comportamento colposo o particolarmente imprudente, avendo l'appellata fatto affidamento sulla situazione di normalità del pianerottolo. La caduta, infatti, non è stata determinata dalle intrinseche condizioni di pericolosità del piano cui era giunta, e per le quali l'accesso al pubblico era vietato, né dalla sola scarsa illuminazione, ma dalla presenza insolita e non prevedibile di materiale sul pianerottolo, non visibile a causa della scarsa illuminazione.
2.3. Anche l'ultimo motivo di appello deve essere rigettato.
Il giudice di prime cure ha liquidato le spese di lite applicando i valori medi delle tariffe previste dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26,000. La liquidazione appare coerente con l'attività difensiva delle parti, tenuto conto del tipo di questioni affrontate, dello svolgimento di istruttoria di media complessità, e del valore della lite. Non era necessaria una apposita motivazione al riguardo, visto che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi. (Cass. Sez. 6, 01/06/2020, n. 10343, Rv. 657887 - 01)
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe minime previste per le cause di valore sino a € 26.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 2.906,00 (€
567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Locri n. 237/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati
Alessandra Labadessa ed Egidio Gaudio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di conSIlio della sezione civile, in data 20/05/2025.
La ConSIliera est. La Presidente
Manuela Morrone Manuela Morrone
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