Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 2824 del 18.10.2022
Oggetto: Lavori socialmente utili;
crediti da lavoro
N. R.G. 185/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Silvana Botrugno Consigliere
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore ha pronunciat o l a present e
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a di l avor o e assi st enza, i n gr ad o di appel l o,
tra
in persona del Si ndaco pro t em pore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Giosa
Appel lante e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ercole Moscarini Controparte_1
Appellat o e Appell ant e i nci dent ale
, i n persona del legale rappresent ant e p ro t empore, rappresent ato e CP_2 difeso dall'Avv. Roberta Lezzi
Appel lat o in Controparte_3 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato di Lecce
Appell ato
, in pers ona del l egal e rappresent ant e pro tempore CP_4
Appell at a contum ace
Con ricorso del 30.10.2017 , premesso di aver iniziato a lavorare il Controparte_1
09.12.1996 in favore del Comune di sulla base di un progetto di lavoro Parte_1 socialmente utile e di aver poi continuato sino al 1.03.2018 svolgendo mansioni rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente, prive del carattere temporaneo originariamente previsto dalla legge per i LS (lavoratori socialmente utili) e in assenza di progetti concretamente finalizzati alla stabilizzazione prevista dal D.Lgs. n.81/2000 e dalle norme precedenti, aveva chiesto al
Tribunale di Lecce l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato di fatto espletato alle dipendenze del nonché il riconoscimento delle differenze economiche tra il Pt_1 sussidio/assegno assistenziale ricevuto e la paga spettante con riferimento a mansioni proprie dei dipendenti dell'ente inquadrati nel livello B (a fronte di un inquadramento in A1), la condanna dell'Amministrazione al pagamento in suo favore della somma di € 87.296,64, o comunque la somma ritenuta di giustizia, e del trattamento ti fine servizio pari a € 5.834,75 o della diversa somma ritenuta dovuta, nonché il pagamento della contribuzione in favore di , oltre al CP_2 risarcimento del danno ex art.2116 c.c.
Costituitosi in giudizio, il aveva eccepito l'incompetenza per Parte_1 materia del giudice del lavoro, la prescrizione maturata nel periodo antecedente gli ultimi cinque anni dalla notifica del ricorso, l'infondatezza delle avverse deduzioni;
aveva quindi chiesto il rigetto delle pretese attoree, evidenziando che aveva lavorato nell'ambito di Controparte_1 uno specifico progetto adottato con Delibera di Giunta Comunale n.517 del 4.09.1996 che ne prevedeva l'utilizzo per lavori di pulizia, vigilanza e manutenzione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nonché pulizia e diserbo di giardini e spazi verdi, per 20 ore settimanali. L'ente convenuto aveva inoltre precisato: -che, per il periodo successivo a tale progetto, con delibera
G.M. n.373 del 2.07.1997 ne era stato approvato uno nuovo (dal 9.12.1997 all'8.12.1998) finalizzato alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio scolastico, a cui aveva fatto seguito (Deliberazione n.219/98, integrata da quella n.273/98) un progetto di LPU (lavori di pubblica utilità) nel settore della “cura della persona, beni culturali, recupero e riqualificazione spazi urbani e ambiente” con termine al 9.12.1999, poi prorogato per ulteriori 6 mesi. Erano seguite (a partire dalla determinazione comunale n.134/2000) ulteriori proroghe del progetto
LS ex d.lgs. n.81/2000 fino alla stabilizzazione di avvenuta l'1.03.2018 con contratto CP_1 individuale a tempo indeterminato part time quale operaio cat. B3 Collaboratore Autista
Il Comune aveva altresì proposto domanda riconvenzionale chiedendo, nell'ipotesi di Parte_2 accoglimento della richiesta del ricorrente, la declaratoria di nullità, ovvero di annullamento, del contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato l'1.03.2018 tra il Comune di e Parte_1
poiché tale stabilizzazione era avvenuta proprio per effetto del punteggio Controparte_1 attribuito a per l'attività svolta in qualità di LS. CP_1
Si era costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto delle avverse pretese e, in caso di CP_2 accoglimento delle domande del ricorrente inerenti il pagamento delle differenze retributive, la condanna del della e del Parte_1 CP_4 Controparte_3
anche in solido tra loro, al versamento dei contributi obbligatori nella gestione
[...] dipendenti pubblici , da calcolarsi su tutte le retribuzioni corrisposte in dipendenza CP_5 del rapporto di lavoro, oltre alle somme aggiuntive previste per legge per l'ipotesi di evasione contributiva o alle diverse somme aggiuntive ritenute di giustizia.
La e il CP_4 Controparte_3 si erano a loro volta costituiti con memorie separate, eccependo il difetto di
[...] legittimazione passiva, nonché l'infondatezza delle avverse pretese e la prescrizione del credito. aveva concluso per il rigetto della domanda riconvenzionale proposta Controparte_1 del Comune.
All'esito di istruttoria con prova documentale e testimoniale, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di per mancanza dell'istanza di differimento di udienza e ha dichiarato la CP_2 carenza di legittimazione passiva del e della Nel merito, ribadita la CP_3 CP_4 natura previdenziale-assistenziale del lavoro socialmente utile previsto per l'esecuzione di progetti di enti pubblici o di società miste, ha ritenuto che il ricorrente dal 1996 al CP_1
2018 senza soluzione di continuità avesse svolto per il Comune di sulla base della Parte_1 qualifica formale di LS e LPU, mansioni ordinarie anche per sopperire alle carenze di personale organico dell'Ente. Rilevato che, oltre ai periodi di proroga dei progetti, la prestazione del ricorrente era avvenuta anche in periodi in cui mancavano progetti o proroghe, il Tribunale ha ritenuto che essa avesse avuto le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato, benché affetto da nullità, con conseguente applicazione dell'art.2126 c.c. dal 2001 al 2016 (fermandosi a tale anno i conteggi prodotti in ricorso). Riscontrata la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi fino a novembre 2012, ha accolto la domanda relativa alle differenze retributive ex art.2126 c.c. quantificandole, per il periodo da novembre 2012 a dicembre 2016, in € 17.054,60, oltre ad € 1.263,30 a titolo di TFR, per un totale di € 18.317,90. Ha inoltre condannato il al pagamento dei contributi previdenziali per i periodi riconosciuti, con il limite della Pt_1 prescrizione quinquennale a decorrere a ritroso dal deposito della memoria , calcolati sulla CP_2 base della retribuzione differenziale riconosciuta;
per i contributi prescritti, ritenuta inammissibile la domanda subordinata di risarcimento o di rendita, ha accolto la domanda generica di risarcimento ex art.2126 cc. Ha rigettato, invece, la domanda riconvenzionale del
Comune.
Avverso la sentenza in epigrafe indicata ha proposto appello il Parte_1
eccependone l'erroneità nella parte in cui era stata affermata la riconducibilità della
[...] fattispecie all'art.2126 c.c. ed era stato ritenuto non assolto l'onere probatorio riguardante l'osservanza dei progetti e la loro conformità alla legge per l'arco temporale ricompreso tra il 2001 e il 2016. L'appellante ha ribadito che le mansioni svolte da erano coerenti e CP_1 conformi al progetto approvato dall'Amministrazione, e poi prorogato, non soltanto per gli anni
1996-2000, ma anche per il periodo 2001-2016: a tal proposito ha chiesto che fosse acquisita ex artt.421 e 437 cpc. ulteriore documentazione deliberativa. Ha inoltre lamentato l'erroneità del rigetto della domanda riconvenzionale, insistendo per il suo accoglimento. Infine il Pt_1 ha impugnato la sentenza nella parte in cui l'aveva erroneamente condannato al versamento dei contributi e al risarcimento del danno per il periodo coperto da prescrizione.
Costituitosi in giudizio ha invocato l'integrale rigetto del gravame, Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'avversa produzione di nuova documentazione in appello e sottolineando l'insufficienza della documentazione prodotta dall'Ente in primo grado. Ha proposto appello incidentale, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt.2935 e 2948 c.c. in quella parte della sentenza che aveva dichiarato la prescrizione dei crediti maturati in costanza di rapporto.
Il ha chi est o Controparte_3 che fosse respinta la domanda proposta nei suoi confronti. L' ha reiterato CP_2 le concl usioni del primo grado.
La è rim ast a contum ace. CP_4
All'udienza di discussione del 13.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Alla luce degli elementi e degli argomenti che qui di seguito si esporranno l'appello del risulta fondato. Conseguentemente infondato è quello incidentale di Pt_1 [...]
. CP_1
A. In rito giova premettere che questa Corte, tenendo conto della documentazione già prodotta in primo grado dal (v. deliberazioni e determinazioni dell'Ente, Pt_1 contrassegnate dai numeri dal 2 al 16 degli allegati elencati nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, relative alle proroghe del progetto di lavoro socialmente utile), ed altresì dell'analoga documentazione prodotta dallo stesso relativamente all'originario CP_1 progetto, proroghe e modifiche, nonchè dell'attestato di servizio del 24.10.2016, che integrano gli estremi del principio di prova, ovvero di una significativa pista probatoria, ritiene ammissibile la documentazione ulteriore prodotta in secondo grado dall'appellante principale ad integrazione e chiarimento di quella precedente.
L'ammissione officiosa di prove tardivamente prodotte è, nel caso di specie, conforme alla previsione dell'art.437 c.p.c., trattandosi di documenti indispensabili per risolvere l'incertezza sui fatti controversi in ordine all'esistenza di proroghe del progetto posto a base dell'utilizzo di LS, incertezza residuata in primo grado nonostante il tempestivo deposito di documenti da parte del ricorrente e del convenuto (v. Cass.n. 26843/2020, n.32526/2024); dall'attestato di Pt_1 servizio del 24.10.2016, prodotto in giudizio dallo stesso ricorrente, emergeva infatti che a partire dal 1996 egli aveva lavorato sulla base di “ progetto prorogato di anno in anno e per ultimo con deliberazione n.41 del 2/3/2016”, e tuttavia la produzione delle delibere di supporto era parziale. La produzione in secondo grado di deliberazioni ulteriori rispetto a quelle già depositate dinanzi al Tribunale, idonee a completare il quadro conoscitivo dei progetti per i LS nel periodo ultrannuale dedotto in giudizio, è quindi da reputarsi indispensabile per eliminare l'incertezza emergente dagli elementi di prova tempestivamente forniti.
B. Il Tribunale ha rilevato che per gli anni dal 2003 al 2013 non era stata prodotta alcuna deliberazione di proroga dei progetti di LS (essendovi per il 2013 solo la delibera n.171 di approvazione dell'aumento di orario), e che per gli anni dal 2015 al 2018 la proroga dei progetti originari era stata deliberata senza motivazione. Ha poi esaminato le deposizioni dei testimoni dalle quali era emerso che il ricorrente svolgeva mansioni di operaio generico, addetto a lavori edili o a manutenzione degli spazi verdi, di pulizia delle strade, di autista di scuolabus, che egli presentava formale richiesta per fruire di ferie o permessi e che aveva in dotazione un badge per la rilevazione delle ore di presenza. Il Tribunale ha altresì osservato che dal 2009
[...] (ritenuto “verosimilmente l'unico in possesso di patente C”) aveva svolto l'attività di CP_1 autista di scuolabus, non contemplata nei progetti originari per LS. Ha inoltre ritenuto illegittime il prolungamento dell'attività, in quanto inconciliabile con la durata annuale dei progetti prevista per legge, o comunque per assenza di delibere di proroga, con conseguente violazione della ratio di temporaneità e ausiliarietà dei lavori socialmente utili. Sulla scorta di tali elementi il Tribunale ha ritenuto che, essendo stato il ricorrente inserito nell'organizzazione del nel quale aveva svolto mansioni rientranti nei compiti istituzionali dell'ente per Pt_1 sopperire a carenze di organico, fosse stata dimostrata la natura subordinata del rapporto di lavoro effettivo, con conseguente applicabilità dell'art.2126 c.c. in ordine alle differenze retributive per il periodo non coperto da prescrizione e dedotto in ricorso, ossia dal novembre
2012 al dicembre 2016, quantificate in € 18.317,90.
Tale decisione, censurata dal non risulta condivisibile. Pt_1
Giova rammentare, come già fatto da questa Corte nella precedente sentenza n.406/2023
(est. Dott. Botrugno) che qui si richiama anche ai sensi dell'art.118 disp. Att. C.p.c., che la disciplina del lavoro socialmente utile è rinvenibile nel D.L. n. 299/1994, art. 14, convertito in L.
n. 451/1994, e poi nel D.Lgs. n. 468/1997, che, abrogando il predetto art. 14, ha regolato integralmente l'istituto. Successivamente è intervenuto il D.Lgs. n. 81/2000, a cui hanno fatto seguito l'art. 78 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), e gli artt. 26 e 34 D. lgs. n.
150/2015.
L'occupazione in lavori socialmente utili, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 468/1997, dell'art. 4 D.Lgs. n. 81/2000 e dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. n.150/2015, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti
(oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) e che ha una matrice assistenziale, nonchè una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale, in vista di una possibile ricollocazione, nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici (Cass. n. 2887/2008, n. 2605/2013, n. 22287/2014).
La prestazione socialmente utile alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'attuazione di uno o più appositi progetti, anche se protratti nel tempo, non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato, salvo il caso in cui l'attività effettiva si presenti come radicalmente difforme rispetto al progetto e con modalità attuative tipiche della subordinazione;
solo in tal caso il rapporto viene regolato dall'art. 2126 c.c. e determina il diritto al trattamento retributivo previsto per i dipendenti dell'ente.
Nella fattispecie concreta in esame il ricorrente aveva lamentato Controparte_1
l'ingiustificato uso prolungato dello strumento del lavoro socialmente utile senza tempestiva attivazione delle procedure di stabilizzazione previste dall'art.78 l.n.388/2000, lo svolgimento di attività non sempre riferibili al progetto approvato, la sua adibizione a mansioni proprie dei dipendenti del Comune per sopperire al fabbisogno di personale.
Il Tribunale ha ritenuto che fino al 31.12.2000 esistessero dei validi progetti di LS (anni
1996, 1997 e 2000) o LPU (anni 1998 e 1999): sulla legittimità e sulla coerenza dell'attività svolta dall'originario ricorrente rispetto ai progetti e alle proroghe fino a tale data si è formato il giudicato interno, per mancanza di motivi di impugnazione sul punto. Invece per gli anni dal 2003 al 2013 il primo giudice ha ritenuto che non vi fosse documentazione che dimostrasse l'esistenza o la proroga di progetti destinati ai lavoratori socialmente utili e che tale fatto, evidenziando la violazione della durata annuale dei progetti e l'inconciliabilità dell'attività espletata con la natura temporanea del lavoro socialmente utile, unitamente al fatto che il ricorrente aveva svolto, dapprima con mansioni di operaio addetto alla manutenzione e poi come autista di scuolabus, mansioni rientrati tra i compiti istituzionali del come quella di autista di scuolabus nei mesi scolastici, induceva a ravvisare un Pt_1 rapporto di lavoro subordinato di fatto tra le parti.
Tuttavia, anche alla luce della ulteriore documentazione prodotta in questo grado ed ammessa ex art.437 c.p.c., occorre rilevare che l'ultima delibera emessa nell'anno 2000 (la n. 387 del 27.12.2000) e le successive delibere emesse nel corso dell'anno 2001 costituiscono proroghe del progetto del 2000 con la precisazione che con la delibera n. 267 del 28.6.2001 si evidenziava che il versava in “regime di straordinarietà” con indisponibilità di fondi da Pt_1 destinare alla stabilizzazione degli LS e che, comunque, si chiedeva alla Commissione
Regionale Politiche del Lavoro la “variazione e integrazione delle attività e la modifica della stabilizzazione dall'affidamento a terzi d assunzione tempo indeterminato di 1 unità per trenta ore in qualità di operaio”, escludendo temporaneamente le stabilizzazioni. Il progetto per le attività di LS era prorogato anche nell'anno 2002 con la delibera n. 482 del 26.12.2001 e la delibera n. 277 del 21.8.2002
Ulteriori proroghe si susseguivano con apposite delibere di C.M. per gli anni 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
Dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado, come riportate nella sentenza impugnata, si rileva che l'originario ricorrente, nel corso degli anni in esame, ha svolto mansioni varie, come quelle di operaio generico, addetto a lavori edili, manutenzione degli spazi verdi pubblici, autista di scuolabus, pulizia delle strade.
La prestazione svolta dal ricorrente come autista non può reputarsi avulsa da previsione progettuale, posto che nella deliberazione G.C. n.171 del 2013 tra le attività dei lavoratori socialmente utili è incluso il servizio di trasporto di minori e di anziani, e che nella deliberazione G.C. n.297 del 2016 si fa espresso riferimento alle attività già programmate dal
Comune (tra le quali quelle del trasporto degli alunni) che richiedono la prosecuzione del servizio di LS.
In ogni caso non emergono dati decisivi in ordine al carattere subordinato della prestazione.
Il fatto, pure riferito da testimoni (v. , che il ricorrente, come gli altri Tes_1 Tes_2
LS, per fruire di permessi e per comunicare assenze formulasse istanza al responsabile del servizio comunale interessato, e che, da un certo momento in poi, utilizzasse il badge per la rilevazione delle presenze, non costituisce elemento discriminante ai fini di una diversa qualificazione del rapporto e specificamente per l'individuazione di elementi tipici della subordinazione, trattandosi di modalità di svolgimento del rapporto comunque compatibili con le caratteristiche del lavoro socialmente utile che, dovendo svolgersi nell'ambito organizzativo dell'ente pubblico, necessitava sia di meccanismi di coordinamento con le altre attività istituzionali, sia di strumenti di verifica dell'esecuzione effettiva delle prestazioni dovute per legge. In altri termini, la prestazione socialmente utile comportava di per sé l'inserimento del lavoratore nella trama organizzativa dell'Ente, essendo esso strumentale, nella coesistenza di interessi assistenziali o formativi di utilità pubblica, alla realizzazione di servizi di pubblico interesse ed implicando, per l'attuazione del progetto, il necessario coordinamento delle attività curate dall'Ente.
Del resto non vi è prova di altri aspetti tipici della subordinazione, come quelli attinenti all'esercizio del potere disciplinare da parte dell'ente utilizzatore.
3. Occorre aggiungere che la lamentata eccessività della durata della prestazione di LS rispetto alla ratio dell'istituto non è idonea a determinare, di per sé, il diritto al riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, non essendovi previsioni di legge che stabiliscano una simile conseguenza o sanzione per l'ente che abbia lungamente utilizzato il meccanismo delle proroghe prima di addivenire ad una stabilizzazione, dovendosi altresì considerare che nel corso degli anni le assunzioni di nuovo personale dipendente da parte degli enti locali è stato incisivamente limitato dalle leggi poste a tutela della stabilità finanziaria.
In definitiva questa Corte ritiene che la durata ventennale del rapporto di LS (conclusosi con la stabilizzazione nel 2018) non equivalga a costituire prova dell'inserimento del ricorrente nel personale organico dell'ente e dell'esistenza del vincolo della subordinazione.
4. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non può in concreto trovare applicazione l'art.2126 c.c., perché la relativa disciplina sul diritto alla retribuzione in relazione al lavoro effettivamente svolto presuppone che la prestazione si sia discostata da quella dovuta in base al programma originario e che essa sia stata resa in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore;
situazioni, queste, non ravvisabili nel caso specifico (v. Cass.
n.27301/2024).
5. L'accoglimento del primo e del secondo motivo di censura assorbe il terzo (di riproposizione della domanda riconvenzionale) ed il quarto motivo dell'appello principale;
comporta altresì, per conseguenza logica, il rigetto dell'appello incidentale proposto da con riferimento alla pronuncia sulla parziale prescrizione del preteso credito e sulla CP_1 decorrenza del termine di prescrizione in costanza di rapporto, pronuncia peraltro coerente con la non configurabilità di una condizione di metus dell'interessato LS e con il divieto di conversione del rapporto di lavoro subordinato di fatto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una Pubblica Amministrazione ex art.36 D.lgs. n.165/2001.
All'accoglimento dell'appello principale consegue l'integrale rigetto delle domande proposte da in primo grado. Controparte_1
6. Le spese di lite del doppio grado, nel rapporto processuale tra l'originario ricorrente e il sono regolate in base al principio di soccombenza, con distrazione ex art.93 c.p.c. Pt_1
Nel rapporto tra le altre parti le spese sono compensate, sussistendo motivi idonei ex art.92
c.p.c., nella lettura consentita da Corte Cost. n.77/2018, trattandosi di evocazione in giudizio necessariamente conseguenziale in relazione alla multilateralità del rapporto giuridico sostanziale nel campo del lavoro socialmente utile.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell'11/04/2023 dal Parte_1 nei confronti di , e di
[...] Controparte_3 CP_4 [...]
, nonché sull'appello incidentale di quest'ultimo, avverso la sentenza del CP_1
18/10/2022 n.2824 del Tribunale di Lecce
così provvede:
Accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da con ricorso del 30/10/2017. Controparte_1
Condanna al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1 delle spese per il doppio grado di giudizio, liquidate in €1.984,00 per il primo grado
[...] ed in € 2.695,00 per il secondo grado, oltre accessori rimborso spese forfetarie (15%) come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Giampaolo Giosa. Dichiara compensate le spese tra le altre parti.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 13/11/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi