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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/08/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA composto dai Magistrati
Dott. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
Dott.ssa Francesca Cerrone GIUDICE pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4820 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA CAPILUPI N.21 41122 MODENA, presso lo studio dell'avv. MARCHIO' MARIO, rappresentata e difesa dall'avv. MARCHIO'
MARIO
RICORRENTE nei confronti di
Cod. Fisc. elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in P.ZZA DEL POPOLO, 9/B 44034 COPPARO, presso lo studio dell'avv. PAVANI CRISTINA, rappresentato e difeso dall'avv.
PAVANI CRISTINA
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
1 (contenzioso)
Conclusioni delle parti
Come da note scritte depositate in data 24.06.2025 (ricorrente) e
27.06.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis 14 ss. c.p.c., depositato in data 8.10.2024,
ha chiesto che venga regolamentato l'affidamento della figlia Parte_1
minore le modalità di visita del genitore non collocatario e gli aspetti Per_1
economici relativi alla predetta figlia, in particolare l'entità dell'assegno di mantenimento da porsi a carico del genitore non convivente.
Espone la ricorrente di avere intrattenuto una relazione more uxorio con il sig. che da tale relazione è nata in [...] CP_1 Persona_2
28.07.2009; che la convivenza si è interrotta nel 2011 ed il sig. ha CP_1
trasferito la sua residenza in Bondeno (FE) mentre la ricorrente in data
09/09/2011, ha spostato la propria residenza in Carpi;
che con decreto definitivo in data 20/02/2012 del Tribunale per il Minorenni di Bologna è
stato disposto l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre e facoltà del padre di vederla e tenerla con sé, previo accordo tra i genitori il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle ore 21 dello stesso giorno,
senza pernottamento, a settimane alterne e due volte alla settimana presso la madre;
che è stato posto altresì a carico del padre un contributo al
2 mantenimento di di €. 250 mensili oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie; che il resistente non è mai stato una figura paterna mostrando disinteresse nei confronti della figlia, di cui non si è mai preso cura sin dal momento della nascita, delegando alla ricorrente ogni adempimento, anche di carattere materiale, relativo alla crescita e all'educazione della figlia;
che non è possibile instaurare alcun dialogo con il padre della minore, anche per quanto riguarda qualsiasi decisione da assumere.
Ha domandato, dunque, la ricorrente che la minore sia affidata in via esclusiva a sè; che sia regolamentato il diritto di visita del padre e che sia posto a suo carico un assegno di mantenimento in favore della figlia di
€.400,00 complessivi, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Si è costituito il sig. contestando la ricostruzione dei fatti della CP_1
ricorrente e chiedendo la conferma dell'affido condiviso della figlia minore dichiarandosi disponibile a corrispondere un contributo per il Per_1
mantenimento di questa pari ad €. 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha domandato inoltre di poter tenere con sé la figlia Per_1
ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la minore.
Ebbene, quanto al regime di affidamento, deve darsi atto che nelle proprie note scritte del 24.06.2025 parte ricorrente ha domandato a propria volta che sia confermato l'affido condiviso di ad entrambi i genitori. Per_1
Non vi è dunque luogo a provvedere sul punto.
3 Va confermata altresì la collocazione presso l'abitazione materna e, stante l'età della minore, in procinto di compiere 16 anni, nonché la distanza chilometrica tra le abitazioni dei genitori, si reputa opportuno disporre che ella possa incontrare il padre ogni volta che lo vorrà, previo accordo con lo stesso.
Sul punto non sussistono particolari contrasti tra le parti, anche in ragione dell'età di pertanto non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto Per_1
della minore ai sensi dell'art. 473 bis 5 c.p.c., da ritenersi superfluo.
Venendo alle questioni economiche, la ricorrente, all'udienza del
12.03.2025, ha dichiarato di non poter svolgere più la professione di OS a seguito di un incidente e di essere disoccupata, sia pure in cerca di lavoro;
vive con la madre e percepisce 413 euro mensili di indennità oltre all'assegno unico per intero per la figlia ammontante a 92 euro.
Quanto al sig. carpentiere metallico, egli ha dichiarato di avere CP_1
entrate mensili tra i 1680 e i 1800, a seconda dei mesi e di pagare la metà
del mutuo dell'abitazione dove vive con la nuova compagna, quantificato in
€. 300,00 mensili.
Dal CUD più aggiornato (anno 2023) presente emerge un reddito annuo netto di poco superiore a 24000 euro.
Questo Collegio stima dunque equo, alla luce delle rispettive situazioni economiche, porre a carico del il quale attualmente versa €. 250,00 CP_1
(rivalutati ad €. 255,00), un assegno mensile di €. 350, rivalutabili ISTAT,
4 oltre al 50% delle spese straordinarie inerenti la figlia, per la cui individuazione si rimanda al Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Modena.
Stante il sostanziale accordo sulla maggior parte delle questioni e la disponibilità manifestata dal convenuto all'aumento del contributo in favore della figlia, pare opportuna l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica del decreto del Tribunale per i Minorenni
di Bologna del 20.02.2012:
STABILISCE E DISPONE che possa vedere e tenere con CP_1
sé la figlia minore ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la Per_1
minore e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima.
PONE a carico di in favore della figlia minore un assegno CP_1
mensile di €. 350, rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie inerenti la figlia, da individuarsi sulla base del Protocollo del Tribunale di
Modena.
FERME le ulteriori statuizioni vigenti.
SPESE COMPENSATE.
Si comunichi.
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio in data 15.07.2025.
5 Il Presidente Il Giudice relatore
Riccardo Di Pasquale Eleonora Ramacciotti
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA composto dai Magistrati
Dott. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
Dott.ssa Francesca Cerrone GIUDICE pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4820 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA CAPILUPI N.21 41122 MODENA, presso lo studio dell'avv. MARCHIO' MARIO, rappresentata e difesa dall'avv. MARCHIO'
MARIO
RICORRENTE nei confronti di
Cod. Fisc. elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in P.ZZA DEL POPOLO, 9/B 44034 COPPARO, presso lo studio dell'avv. PAVANI CRISTINA, rappresentato e difeso dall'avv.
PAVANI CRISTINA
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
1 (contenzioso)
Conclusioni delle parti
Come da note scritte depositate in data 24.06.2025 (ricorrente) e
27.06.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis 14 ss. c.p.c., depositato in data 8.10.2024,
ha chiesto che venga regolamentato l'affidamento della figlia Parte_1
minore le modalità di visita del genitore non collocatario e gli aspetti Per_1
economici relativi alla predetta figlia, in particolare l'entità dell'assegno di mantenimento da porsi a carico del genitore non convivente.
Espone la ricorrente di avere intrattenuto una relazione more uxorio con il sig. che da tale relazione è nata in [...] CP_1 Persona_2
28.07.2009; che la convivenza si è interrotta nel 2011 ed il sig. ha CP_1
trasferito la sua residenza in Bondeno (FE) mentre la ricorrente in data
09/09/2011, ha spostato la propria residenza in Carpi;
che con decreto definitivo in data 20/02/2012 del Tribunale per il Minorenni di Bologna è
stato disposto l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre e facoltà del padre di vederla e tenerla con sé, previo accordo tra i genitori il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle ore 21 dello stesso giorno,
senza pernottamento, a settimane alterne e due volte alla settimana presso la madre;
che è stato posto altresì a carico del padre un contributo al
2 mantenimento di di €. 250 mensili oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie; che il resistente non è mai stato una figura paterna mostrando disinteresse nei confronti della figlia, di cui non si è mai preso cura sin dal momento della nascita, delegando alla ricorrente ogni adempimento, anche di carattere materiale, relativo alla crescita e all'educazione della figlia;
che non è possibile instaurare alcun dialogo con il padre della minore, anche per quanto riguarda qualsiasi decisione da assumere.
Ha domandato, dunque, la ricorrente che la minore sia affidata in via esclusiva a sè; che sia regolamentato il diritto di visita del padre e che sia posto a suo carico un assegno di mantenimento in favore della figlia di
€.400,00 complessivi, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Si è costituito il sig. contestando la ricostruzione dei fatti della CP_1
ricorrente e chiedendo la conferma dell'affido condiviso della figlia minore dichiarandosi disponibile a corrispondere un contributo per il Per_1
mantenimento di questa pari ad €. 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha domandato inoltre di poter tenere con sé la figlia Per_1
ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la minore.
Ebbene, quanto al regime di affidamento, deve darsi atto che nelle proprie note scritte del 24.06.2025 parte ricorrente ha domandato a propria volta che sia confermato l'affido condiviso di ad entrambi i genitori. Per_1
Non vi è dunque luogo a provvedere sul punto.
3 Va confermata altresì la collocazione presso l'abitazione materna e, stante l'età della minore, in procinto di compiere 16 anni, nonché la distanza chilometrica tra le abitazioni dei genitori, si reputa opportuno disporre che ella possa incontrare il padre ogni volta che lo vorrà, previo accordo con lo stesso.
Sul punto non sussistono particolari contrasti tra le parti, anche in ragione dell'età di pertanto non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto Per_1
della minore ai sensi dell'art. 473 bis 5 c.p.c., da ritenersi superfluo.
Venendo alle questioni economiche, la ricorrente, all'udienza del
12.03.2025, ha dichiarato di non poter svolgere più la professione di OS a seguito di un incidente e di essere disoccupata, sia pure in cerca di lavoro;
vive con la madre e percepisce 413 euro mensili di indennità oltre all'assegno unico per intero per la figlia ammontante a 92 euro.
Quanto al sig. carpentiere metallico, egli ha dichiarato di avere CP_1
entrate mensili tra i 1680 e i 1800, a seconda dei mesi e di pagare la metà
del mutuo dell'abitazione dove vive con la nuova compagna, quantificato in
€. 300,00 mensili.
Dal CUD più aggiornato (anno 2023) presente emerge un reddito annuo netto di poco superiore a 24000 euro.
Questo Collegio stima dunque equo, alla luce delle rispettive situazioni economiche, porre a carico del il quale attualmente versa €. 250,00 CP_1
(rivalutati ad €. 255,00), un assegno mensile di €. 350, rivalutabili ISTAT,
4 oltre al 50% delle spese straordinarie inerenti la figlia, per la cui individuazione si rimanda al Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Modena.
Stante il sostanziale accordo sulla maggior parte delle questioni e la disponibilità manifestata dal convenuto all'aumento del contributo in favore della figlia, pare opportuna l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica del decreto del Tribunale per i Minorenni
di Bologna del 20.02.2012:
STABILISCE E DISPONE che possa vedere e tenere con CP_1
sé la figlia minore ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la Per_1
minore e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima.
PONE a carico di in favore della figlia minore un assegno CP_1
mensile di €. 350, rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie inerenti la figlia, da individuarsi sulla base del Protocollo del Tribunale di
Modena.
FERME le ulteriori statuizioni vigenti.
SPESE COMPENSATE.
Si comunichi.
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio in data 15.07.2025.
5 Il Presidente Il Giudice relatore
Riccardo Di Pasquale Eleonora Ramacciotti
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