Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2096/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Collegio, composto dai consiglieri:
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore
All'esito di camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2096 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2019 (cui è stata riunita la causa civile di secondo grado iscritta al n. 2096 Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019) trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 11.04.2024 trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.
TRA
( ), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1
p.t., ed elettivamente domiciliata in Roma alla via di Villa Patrizi, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Antonio Volanti che la rappresenta e difende
APPELLANTE
E già già in CP_1 CP_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Cortina
D'Ampezzo 186 presso lo studio dell'Avv. Pamela Schimperna che la rappresenta e difende
APPELLATA
NONCHE'
( elettivamente domiciliato in Controparte_4 C.F._1
Roma, Piazza Don G. Minzoni 9, presso lo studio dell'Avv. Ennio Luponio che lo rappresenta e difende
1
NONCHE' on socio unico, con sede in Milano, Via Soperga n. 9, capitale sociale CP_5
di Euro 10.000,00 (Euro Diecimila/00), C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi R.E.A. MI-2531961, P.IVA_2
rappresentata, in forza di procura notarile in atti IN da società Controparte_6
intervenuta quale mandataria e dei crediti della Società, Parte_2 in persona dell'Amministratore Delegato rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti in atti dall'Amministratore Delegato;
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Parte_3 P.IVA_3
Delegato p.t., rappresentata, da (C.F. ), società Controparte_6 P.IVA_4
intervenuta quale mandataria e per la gestione dei crediti della Parte_2 CP_7
rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto Di Donato
[...]
TERZE INTERVENUTE avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 14060/2016 pubblicata il 13.07.2016, non notificata, nonché avverso la sentenza definitiva n.
19287/2018 pubblicata il 10.10.2018, rese Tribunale di Roma nel giudizio RG
67914/2011
CONCLUSIONI per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, per le motivazioni tutte esposte in narrativa, in riforma totale della sentenza non definitiva n. 14060 pubblicata il 13 luglio 2016, non notificata, resa nel giudizio rg. 67914/2011 dal Tri- bunale di Roma, nona sezione civile, nonché della sentenza definitiva n. 19287 pub- blicata il 10 ottobre 2018 resa sempre nel giudizio rg. 67914/2011 dal Tribunale di Roma, diciassettesima (già nona) sezione civile: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva o, se nel frattempo intervenuta,
l'esecuzione della sentenza definitiva n. 19287/2018; nel merito: in via principale, revocare e rigettare il decreto ingiuntivo n 18393/11, emesso dal Tribunale di Roma il 27 settembre 2011 e notificato in data 10 ottobre 2011, poiché nullo ed inefficace nonché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
sempre in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della
anche quale società incorporante il e la CP_3 Controparte_8 CP_9
[...
[...] ed in solido con il signor per i diversi fatti e
[...] Controparte_4
Parte titoli indicati in atti e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno patito dalla pari ad almeno il totale delle somme indebitamente pagate e/o versate a terzi in
[...]
ragione delle operazioni bancarie eseguite e meglio indicate in atti pari alla complessiva somma di € 2.768.832,14 = o nella diversa che sarà accertata in corso giudizio anche con ricorso allo strumento equitativo, oltre interessi composti e rivalutazione non-ché i danni patiti e patendi nella misura che sarà accertata in corso di causa anche con ricorso allo strumento equitativo e con ogni ulteriore conseguenza di legge;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venga comunque riconosciuta una qualsiasi pretesa creditoria della azionata dalla mandataria CP_3 [...]
compensare gli eventuali importi Parte_4
riconosciuti con gli importi dovuti alla per i titoli indicati in atti e nella misura Pt_1 minima indicata di complessivi € 2.768.832,14 = o nella diversa che sarà accertata in corso giudizio anche con ricorso allo strumento equitativo, oltre interessi composti e rivalutazione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ed ogni altro conseguente effetto di legge;
in via ulteriormente subordinata: sempre nella denegata ipotesi in cui venga comunque riconosciuta una qualsiasi pretesa creditoria della oggi azionata dalla CP_3
mandataria dichiarare ed accertare Controparte_3 che l'unico obbligato al pagamento di quanto richiesto dalla BANCA è il signor Pa anche a titolo di manleva nei confronti di quanto la Controparte_4
provvedesse a corrispondere alla prima.
Con vittoria di spese diritti e onorari, oltre accessori come per legge dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede che la Corte adita voglia ammettere i mezzi istruttori già richiesti nelle memorie ex art. 183, sesto co., n. 2 e 3 c.p.c. datate rispettivamente 13 novembre e 30 novembre 2012 non ammessi e, segnatamente, l'ordine di esibizione di cui alla memoria ex art. 183, sesto co., n. 2 c.p.c. e la prova per testi sui capitoli n. 1 e 2 articolati sempre nella citata memoria nonché consulenza tecnica di ufficio in ordine alla quantificazione delle somme indebitamente addebitate dalla a titolo di CP_9
commissioni di massimo scoperto o in forza di altre clausole dichiaratamen-te nulle e comunque in ragione della falsità della deleghe ad operare di cui in atti.” per l'appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare l'avversario appello
3 in quanto inammissibile, infondato in fatto e diritto e sfornito di prova, con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado.” per l'appellato Controparte_4
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis riectis, rigettare l'appello proposto dalla per tutti i motivi esposti in atti e, in ogni caso in quanto inammissibile, Parte_1
infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 19287.2018 resa a definizione del giudizio r.g. 67914.2011. Con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” per il terzo intervenuto Parte_3
“nell'intestata procedura, in forza del contratto di cessione sopra menzionato, chiedendo
l'estromissione di avvalendosi dei titoli, dei documenti e degli atti acquisiti CP_5 al fascicolo d'ufficio, richiamando, confermando e facendo proprie, le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni, le deduzioni tutte già avanzate dalla Cedente e per essa dalla Rappresentante, da intendersi integralmente richiamate e trascritte nel presente atto di intervento.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con unico atto di appello la ha impugnato: Parte_1
- la sentenza non definitiva n. 14060/2016 del Tribunale di Roma che così ha statuito:
“non definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la querela di falso.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio innanzi al giudice unico”
- la sentenza definitiva n. 19287/2018 che così ha statuito:
“- il Giudice unico, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da per l'effetto conferma nei suoi confronti Parte_1
il decreto ingiuntivo;
accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca nei Controparte_4
suoi confronti il decreto ingiuntivo;
condanna la opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di Parte_1
lite, che liquida in euro 27852,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
condanna parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente Controparte_4
delle spese di lite, che liquida in euro 12678,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
compensa integralmente le spese di lite fra e ” Parte_1 Controparte_4
Nel giudizio di primo grado, con distinti atti di citazione la e Parte_5 [...]
[...
[...] avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.19393/11 Parte_6
emesso dal Tribunale di Roma, con cui era stato ingiunto alla società, quale debitrice principale, e al quale fideiussore, il pagamento di € 309.372,22, in favore CP_4 della in virtù quale somma di € 286.486,78 Controparte_3 saldo debitore del conto anticipi n. 300335450 (già n.82899) e € 22.885,44 quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. 300606409 (già n.358355).
L'opponente aveva contestato la pretesa creditoria lamentando il difetto di Parte_1 prova del credito dalla banca e l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto perché non validamente prevista e carente di causa. Aveva contestato, inoltre, una pluralità di addebiti conseguenti a disposizioni impartite dal 24.01.08 al 28.01.09 da per un totale di € 2.635.515,32, oltre € 266,34 per spese, in difetto Controparte_10
di potere rappresentativo, assumendo che legittimati ad operare sui conti fossero esclusivamente quale amministratore della società, e Controparte_11 CP_12
poi, subentrata nella carica. Aveva anche dedotto la falsità dei documenti, la delega ad operare e lo specimen di firma, sulla cui base la banca avrebbe eseguito le disposizioni del .Aveva quindi chiesto, in accoglimento della opposizione, la Controparte_4
revoca del decreto ingiuntivo e agito nei confronti della e del per la CP_9 CP_4
restituzione ed il risarcimento del danno.
Il aveva contestato il difetto di prova del credito dalla banca, in particolare CP_4
l'insufficienza del “saldaconto” ex art. 50 T.U.B., l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto applicata dalla banca, disconosceva la conformità e l'autenticità del contratto di conto corrente del 27.12.06, del contratto di apertura di credito del 26.03.08, Pa sottoscritti dal legale rappresentante di , e le sottoscrizioni a proprio nome in calce alla fideiussione del 12.01.07 ed alle sue successive integrazioni. Aveva chiesto la revoca
Pa del decreto ingiuntivo ed il rigetto delle domande proposte da nei suoi confronti, contestando la falsità documentale da questa dedotta.
Nel corso del giudizio, il Tribunale aveva autorizzato la presentazione della querela di falso proposta in via incidentale dalla ed avente ad oggetto il documento n. 4 Pt_1
prodotto dalla in allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio 67914/11, CP_9
ovvero la delega ad operare sul conto corrente 22500/3000609409.
Con sentenza non definitiva il Collegio dichiarava inammissibile la querela di falso sulla premessa della mancata produzione in originale, da parte della del documento CP_9
oggetto di impugnazione.
Con la sentenza definitiva, il Tribunale ha respinto l'opposizione proposta dalla Parte_7
5
[...] rilevando che la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali, la durata protratta nel tempo della condotta asseritamente fraudolenta addebitata al e la mancata CP_4
assunzione di concrete iniziative nei suoi confronti, da parte del legale rappresentante della che, nella sua qualità di amministratore unico, aveva ben modo di avvedersi CP_12
della presenza di operazioni non autorizzate sui conti correnti della società, costituivano tutti dati indicativi del fatto che la concreta operatività del sul conto fosse CP_4
stata autorizzata dalla società; la contestazione in ordine al valore probatorio dell'estratto conto ex art. 50 t.u.b., depositato nel procedimento monitorio, era stata superata dalla produzione nel giudizio di opposizione dei contratti e degli estratti conto dell'intero rapporto;
la suddetta produzione rendeva irrilevante la contestazione sulla mancata trasmissione degli estratti conto nel corso del rapporto, che avrebbe potuto unicamente precludere la decadenza conseguente alla loro mancata approvazione;
la commissione di massimo scoperto era espressamente prevista nei contratti con indicazione della periodicità e del tasso.
Su queste premesse, il Tribunale ha quindi accolto l'opposizione del CP_4
revocando il decreto ingiuntivo nei suoi confronti, ritenendo a tal fine decisivo il disconoscimento della sottoscrizione apposta dall'opponente in calce alla fideiussione, in assenza della riproposizione della richiesta di verificazione della scrittura privata da parte dell'istituto bancario. Ha inoltre respinto le domande proposte da nei confronti Parte_1
del per il risarcimento del danno subito dalla società per effetto delle CP_4
disposizioni impartite dallo stesso, atteso che era risultato che questi fosse stato autorizzato a porre in essere le operazioni contestate.
Con l'odierno appello, la ha impugnato entrambe le sentenze sulla scorta di Parte_1
vari motivi.
Con un primo motivo l'appellante impugna la sentenza non definitiva affermando che il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibile la querela di falso nei confronti della copia autentica del documento impugnato atteso che la sua conformità con l'originale non era stata espressamente disconosciuta dall'istituto bancario.
Con il secondo motivo, che attinge la sentenza definitiva n. 19298/18, la parte assume l'erroneità della valutazione delle prove da parte Tribunale e censura la omessa valutazione delle “varie copie del documento di delega” a riscontro della non conformità della copia all'originale.
Con il terzo motivo, la parte contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la
[...]
non avesse intrapreso alcuna iniziativa nei confronti del falsus procurator. Il Pt_1
6 Tribunale aveva così omesso di prendere in considerazione quanto deciso con altra sentenza resa a definizione del giudizio promosso dalla nei confronti dello stesso Parte_1
istituto bancario, conclusosi con decisione di condanna con cui il tribunale aveva condannato la banca per aver pagato per cassa al assegni non trasferibili CP_4
Pa Pa intestati alla per complessivi € 108.050,48 oltre interessi. In ogni caso, la si era attivata muovendo in data 12 agosto 2009 la prima contestazione, cui erano seguite una serie di altre iniziative, in relazione alle operazioni compiute tra gennaio 2008 e gennaio
2009.
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la mancata trasmissione degli estratti conto nel corso del rapporto. La contestazione era infatti vola a dimostrare che il mancato tempestivo invio non aveva
Pa consentito alla di avvedersi per tempo delle operazioni annotate nei conti correnti per cui è causa.
Con il quinto motivo contesta la sentenza per avere il Tribunale omesso la valutazione delle pattuizioni negoziali contenute nei contratti versati in atti dalla dalle quali CP_9 emergeva l'indeterminatezza dei criteri di quantificazione della commissione di massimo scoperto.
Con il sesto motivo lamenta l'omessa statuizione sulle specifiche contestazioni in ordine alla violazione da parte della banca degli obblighi su di essa gravanti quale intermediario bancario e quindi operatore qualificato, come tale, tenuto ad un comportamento connotato da una specifica diligenza professionale e
Con il settimo motivo lamenta la mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio in ordine alla quantificazione delle somme indebitamente addebitate dalla banca. Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. Pt_8
Nel corso del giudizio e con autonomi atti di intervento si sono costituite la società
quindi la quale cessionarie del credito originariamente CP_5 Parte_3
azionato in sede monitoria.
Passando al gravame, l'esame dei motivi relativi alla sentenza definitiva riveste, ad avviso del Collegio, carattere preliminare.
Con il motivo rubricato al punto 2.2. la parte impugna la statuizione della sentenza definitiva “riguardante i documenti di autorizzazione di ad operare Controparte_13 sui due conti per cui è causa” affermandone la non genuinità; il motivo è quindi sviluppato al punto 2.2.2 dell'appello (pagg. 21 e segg), dove la parte, aggredisce specificamente, sulla base delle regole ordinarie la veridicità di tre documenti di delega,
7 indicati come prodotti sub 3.25, 3.28 e 3.29 del fascicolo del monitorio e ai docc. 4 e 5 del fascicolo di opposizione.
Secondo la parte, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che “sia le testimonianze rese nel processo che le difformità delle varie copie del medesimo documento non fossero sufficienti o rilevanti per dimostrare la non conformità della copia all'originale, cioè la falsità del documento”.
La questione - correttamente qualificata dal primo giudice in termini di un disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. - è stata così efficacemente risolta dal
Tribunale: “Sul punto la prova testimoniale ha avuto un esito contraddittorio. I testi Tes_1
e dipendenti della banca, hanno confermato il rilascio da parte della sig.ra Tes_2
della delega al sig. ed in particolare la teste ha riferito di avere CP_12 CP_4 Tes_1
raccolto contestualmente le sottoscrizioni della sig.ra e del ha CP_12 CP_4
escluso di avere fatto firmare documenti in bianco, ha dichiarato di avere rilasciato nell'immediatezza alla sig.ra copia dei documenti da lei sottoscritti. Invece il CP_12
teste socio di maggioranza di LM, ha riferito che la sig.ra quel giorno Tes_3 CP_12
ha firmato diversi documenti, alcuni con spazi in bianco, di cui non le è stata rilasciata copia e che non intendeva rilasciare alcuna delega generale, ma soltanto delegare il
il quale non era presente, a presentare le fatture da scontare sul conto CP_4 anticipi, ed a tal fine essa avrebbe sottoscritto un modello di delega, con l'intesa che il vi avrebbe apposto la propria firma un altro giorno e poi le sarebbe stato di CP_4
nuovo sottoposto, cosa che non sarebbe avvenuta.
Né rilevano ai fini della decisione sul punto le difformità presenti fra le varie copie del documento depositate in atti, che non sono incidenti sul suo contenuto dispositivo e negoziale, e sono risultate il frutto di annotazioni effettuate da ciascuna delle parti sulla copia in proprio possesso, come si evince dalle deposizioni del teste dal teste Tes_2 [...]
Tes_3
La fattispecie all'esame del giudicante si caratterizza per l'elevato numero di operazioni contestate (90, elencate a pag. 5 e ss della citazione), per l'elevato importo complessivo, oltre due milioni e mezzo di euro, per la lunga durata del periodo di abusiva operatività del presunto falsus procurator, un anno.
Pa In sostanza addebita al sig. una condotta gravissima e prolungata nel CP_4
tempo ma ciò nondimeno non precisa in quale momento ed in quale modo ne sia venuta per la prima volta a conoscenza, né risulta avere assunto alcuna iniziativa nei suoi confronti, in sede civile o penale, al di fuori del presente giudizio, originato dalla
8 richiesta della banca.
Sotto questo aspetto, va considerato che la condotta fraudolenta e distrattiva del sig. sarebbe dovuta emergere quanto meno con la comunicazione periodica CP_4
degli estratti conto e che la contestazione della opponente, del regolare adempimento di quest'obbligo da parte della banca, appare di scarso peso, non risultando che sia mai stata sollevata prima del presente giudizio; tanto più che la opponente è una società di capitali e quindi “per ovvie ragioni di ostensione – anche a terzi: soci e contraenti – della propria contabilità” ha un particolare dovere di cura e conservazione della propria documentazione contabile (per il rilievo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6511 del 2016).
Né si comprende come una siffatta non autorizzata operatività del conto potesse essere compatibile con la presenza di un amministratore unico che, non avendo inteso conferire alcuna delega, avrebbe dovuto essere pienamente e costantemente operativo
e quindi anche costantemente aggiornato sulla situazione finanziaria e di cassa della società, a partire dal momento dell'assunzione delle sue funzioni, successivo all'inizio delle operazioni contestate.
Alla luce delle considerazioni che precedono si deve ritenere che l'operatività del sig. ia stata autorizzata dalla società, come risulta dal documento prodotto dalla CP_4
banca e, per le operazioni anteriori, che anche queste siano state autorizzate o comunque ratificate (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11626 del 26/05/2011).
Come si vede, il nucleo portante della motivazione si fonda sulla mancata contestazione tempestiva dei movimenti emergenti dal conto corrente inviato periodicamente dalla al correntista, oltre che sul fatto di una obiettiva “disattenzione” CP_9 dell'amministratore unico nella periodica verifica del conto.
Le censure enucleate con il motivo in esame non minano questa conclusione.
In primo luogo, va rilevato come la prima sentenza si occupi unicamente e specificamente del documento già impugnato con la querela di falso (prodotto sub 4 della comparsa di costituzione della banca), mentre nell'atto di appello l'indagine viene estesa ai documenti prodotti sub 6) e ai documenti 3.25, 3.28 e 3.29 del fascicolo del monitorio di cui assume l'abusivo riempimento da parte dei funzionari della banca, su fogli e moduli preventivamente firmati dalla CP_12
A riguardo, si osserva quanto segue.
Il documento 3.28 non era stato oggetto di contestazione nell'atto di citazione in opposizione, quindi la relativa eccezione è nuova.
9 Con riferimento al documento 3.25 del fascicolo monitorio (doc. 4 del fascicolo della banca) - su cui, come spiegato, la parte opponente si era riservata nell'atto di citazione di svolgere querela di falso, poi dichiarata inammissibile dal Collegio - la parte aveva formulato le proprie contestazioni avverso il documento nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc in termini di abusivo riempimento, in quanto fatto sottoscrivere in bianco e riempito senza autorizzazione della , legale rappresentante della società; a CP_12
comprovare la falsità del riempimento rilevavano, a suo dire, le diverse copie del documenti, prodotte sub 131 e 132 dell'atto di opposizione.
Ebbene, nell'atto di appello tale prospettazione muta, e la parte introduce (tardivamente) analitici rilievi fattuali in ordine alle modalità di composizione dei documenti impugnati aggiungendo impegnativi rilievi in ordine alla paternità dell'abusivo riempimento da parte dei dipendenti della banca, e Tes_1 Tes_2
Oltre alle segnalate aporie difensive, osserva il Collegio come il motivo sia infondato nel merito, non persuadendo la pretesa dell'appellante di comprovare la tesi dell'abusivo riempimento con il solo fatto della esistenza di diverse “versioni” della stessa delega compilate in modo difforme da quelle (ma presentate come “valide”), la cui esistenza suggerisce, semmai, un approdo contrario, ovvero il dato negoziale - già evidenziato dal
Pa primo Giudice – della complessiva volontà della società di far operare liberamente il in forza di varie, plurime deleghe rilasciate allo stesso. CP_4
Tale lettura dei fatti corrobora, in definitiva, l'approdo ermeneutico del primo giudice il quale ha già fondatamente ravvisato, nella complessiva inerzia della società nel corso della esecuzione del rapporto, e fino alla notificazione del decreto ingiuntivo, un dato indicativo del carattere “autorizzato” dell'attività del CP_4
Sul documento 3.29, corrispondente al doc. 6 del fascicolo di parte opposta (specimen di firma), le contestazioni svolte in primo e secondo grado sono di contenuto antinomico: nell'atto di citazione, la parte aveva genericamente contestato l'abusivo riempimento del documento recante la firma di e il suo contrasto con i documenti prodotti CP_4 dall'opponente in primo grado sub 135 - 137; in appello, la parte ammette che i documenti in questione recherebbero la firma autografa di e sarebbero stati CP_12
riempiti abusivamente dai funzionari della banca, ad ogni modo, le censure svolte nell'atto di appello ( pagg. 24 e segg.) consistono in doglianze in fatto mai articolate in primo grado, quindi sono inammissibili.
Ad ogni modo, l'appellante non ha contrastato con critiche adeguate l'apprezzamento che il primo giudice ha fatto degli esiti della prova testimoniale, soprattutto nella parte in cui
10 ha riportato la deposizione della teste dipendente della banca, che ha confermato il Tes_1
rilascio di delega a parte del legale rappresentante al riferendo di CP_12 CP_4
aver raccolto contestualmente le due sottoscrizioni toni e negando di aver fatto firmare documenti in bianco e dichiarando di aver rilasciato nell'immediatezza la troiani copia dei documenti sottoscritti.
Con riferimento alle difformità riscontrate tra le varie copie del documento depositate in atti, il Tribunale ha ritenuto che le stesse costituivano il frutto di annotazioni effettuate da ciascuna delle parti sulle copie improprio possesso.
Secondo l'appellante (pag. 21), tale affermazione del Tribunale meriterebbe di essere riesaminata con specifica attenzione a quanto depositato in atti dalle parti.
In realtà, osserva il Collegio i tre documenti appena citati non possono essere vagliati alla luce dei motivi svolti, per i profili di inammissibilità e infondatezza sopra chiariti e cui si rinvia.
Pur invocando una diversa ricostruzione in fatto alla luce della deposizione del teste
[...]
la parte non spiega in che termini tale diversa lettura dovrebbe svolgersi. Tes_3
I rilievi testè svolti in ordine alla legittimità delle deleghe assorbono ogni censura relativa alla inopponibilità delle movimentazioni (pagg. 34 e 35 atto di appello)
Nessuna rilevanza può altresì rivestire (motivo 2.2.3) l'esito dell'ulteriore giudizio definito con sentenza 19062 del 29.09.2014 - di cui non è neanche allegato il passaggio in giudicato - riferendosi ad operazioni (nello specifico: incasso assegni da parte del
. CP_4
Inconferente è il motivo (motivo 2.2.4) in ordine alla insufficiente motivazione, da parte del primo giudice, sulla contestazione relativa alla omessa trasmissione degli estratti- conto. Il Tribunale ha ritenuto che una tempestiva contestazione degli estratti conto, a seguito di trasmissione, non avrebbe inciso su una contestazione comunque infondata.
E, su questo, il motivo non è dirimente.
Con il motivo sub 2.2.5. la parte eccepisce l'erroneo accertamento della legittimità della commissione di massimo scoperto e della sua applicazione.
A tale riguardo, il Tribunale ha ritenuto che rientrasse nell'autonomia delle parti ai sensi dell'articolo 1322 cc convenire il pagamento di tale commissione trattandosi di corrispettivo pagato dal cliente per compensare per intermediario dell'onere di dover essere in grado di fronteggiare lo scoperto di conto corrente;
peraltro nessuna contestazione era stata formulata dall'opponente circa la conformità dell'importo preteso rispetto alle condizioni applicate dalla Banca.
11 Con il motivo in esame parte lamenta l'omessa considerazione delle difese svolte in primo grado con la memoria ex articolo 183 numero 1 cpc (che tuttavia non specifica) e nella propria comparsa conclusionale;
in particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione la nullità della commissione applicata dalla derivante dalla CP_9
mancata indicazione di criteri certi di determinazione.
Il motivo è infondato.
Nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1) la parte aveva asserito che la commissione in questione fosse stata applicata in mancanza di una espressa previsione contrattuale. Ma
è la stessa parte ad affermare che nella condizioni economiche allegate al contratto si faceva riferimento unicamente ad una commissione di massimo scoperto secca trimestrale quantificata in 1% .
Quanto al resto, la contestazione svolte nelle citate memorie si risolve in una generica censura circa la particolare onerosità dei costi complessivi dell'affidamento, dovendosi confermare la conclusione del primo giudice.
Pa Con il motivo 2.2.6 la società torna a riproporre la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta in primo grado per il presunto inadempimento da parte della banca agli obblighi di condotta ex artt. 1856 e 1710 c.c..
La prospettazione in termini di responsabilità contrattuale per i profili enucleati nel motivo costituisce domanda nuova, non essendovi traccia di analoghe deduzioni nell'atto di citazione in primo grado.
Sono assorbiti i motivi
2.2.7 e 2.2.8 e 2.2.9. relativi rispettivamente alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e alla spettanza degli interessi e rivalutazione sulle somme in tesi dovute nonché sulla domanda di manleva.
Le eccezioni sulla produzione degli estratti conto, sull'anatocismo, sull'usura, sono aggiuntive e nuove rispetto alle eccezioni relative alla CMS svolte in primo grado, sono state formulate in violazione del divieto dei nova art. 345 c.p.c. e pertanto sono inammissibili.
I rilievi fin qui svolti assorbono evidentemente il motivo sub 2.1 con cui la parte ha impugnato la sentenza non definitiva (che ha stabilito la inammissiibilità querela di falso incidentale per mancata produzione da parte della Banca dell'originale del documento di delega impugnato). Infatti, l'eventuale accoglimento del motivo non avrebbe nessuna portata dirimente sull'esito della presente decisione.
Al rigetto del gravame segue la condanna dell'appellante soccombente alla rifusione delle
12 spese del grado nei confronti degli altri appellati, compreso il ispetto al CP_4
quale la ha riproposto, sia la domanda risarcitoria che, in via subordinata, quella Pt_1
di manleva. Qui le spese vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Quanto alle altre parti appellate, comprese quelle via via intervenute, la decisione va emessa, in applicazione dell'art. 111 comma 3 cpc, nei confronti della parte originaria, in base alla nuova denominazione dichiarata, salvi gli effetti sostanziali della richiamata disposizione.
La liquidazione delle spese tiene conto del valore delle domande azionate e riproposte in appello (superiore ad € 3 mln) e va condotta in base ai criteri di cui al DM 147/22 e ss.mm.ii.
Al rigetto del gravame segue di dichiarare la ricorrenza, a carico della società appellante delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione, ex art. 13 comma 1quater DM 30.05.2002 n. 115.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Pt_1
e di , con l'intervento di e CP_2 Controparte_4 CP_5
avente ad oggetto la sentenza non definitiva del Tribunale di Roma n. CP_14
14060/2016 pubblicata il 13.07.2016, non notificata e la sentenza definitiva n.
19287/2018 pubblicata il 10.10.2018, rese nel giudizio RG. 67914/2011, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la alla rifusione, in favore di delle Pt_1 Controparte_4
spese del grado che liquida in complessivi € 30.000 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%, da distrarsi, quanto al in favore del procuratore CP_4
dichiaratosi antistatario Avv. Ennio Luponio;
- condanna la alla rifusione, complessivamente in favore di tutte le altre parti, Pt_1
delle spese del grado che liquida in complessivi € 30.000 per compensi, oltre Iva,
Cpa e spese generali al 15%,
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 23/01/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giovanna Gianì Dott. Nicola Saracino
13 14