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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/10/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2457 2024 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. V. Basile) Parte_1 contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano e dall'avv. U. Nucciarone), CP_1 avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità;
osserva
Parte ricorrente, premesso di avere formulato il proprio dissenso avverso le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. designato nell'ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso dalla parte medesima, chiede accertarsi il proprio grado di invalidità in misura sufficiente a giustificare l'erogazione dell'assegno ex art. 1 della legge n. 222/84. Il designato ausiliare tecnico ha accertato che la medesima parte ricorrente non risulta affetta da un complesso di patologie idonee a determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini di lavoro. Le conclusioni alle quali è pervenuto il designato ausiliare tecnico d'ufficio si rivelano pienamente condivisibili, in quanto immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e sulla visita diretta della ricorrente, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione. Deve pertanto ritenersi che la ricorrente non è affetta da patologie tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini di lavoro, ed è dunque priva del requisito sanitario occorrente ai fini dell'erogazione della prestazione pretesa. Stimasi equo compensare le spese processuali e porre a carico della ricorrente le spese inerenti alla compiuta c.t.u..
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara che parte ricorrente non è in possesso del requisito occorrente ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità; compensa le spese di lite;
pone a carico della ricorrente le spese relative alla compiuta c.t.u., liquidate come da separato decreto. Ragusa, 8 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
Parte_1
P. Q. M.
Ragusa, 08/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2457 2024 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. V. Basile) Parte_1 contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano e dall'avv. U. Nucciarone), CP_1 avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità;
osserva
Parte ricorrente, premesso di avere formulato il proprio dissenso avverso le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. designato nell'ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso dalla parte medesima, chiede accertarsi il proprio grado di invalidità in misura sufficiente a giustificare l'erogazione dell'assegno ex art. 1 della legge n. 222/84. Il designato ausiliare tecnico ha accertato che la medesima parte ricorrente non risulta affetta da un complesso di patologie idonee a determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini di lavoro. Le conclusioni alle quali è pervenuto il designato ausiliare tecnico d'ufficio si rivelano pienamente condivisibili, in quanto immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e sulla visita diretta della ricorrente, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione. Deve pertanto ritenersi che la ricorrente non è affetta da patologie tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini di lavoro, ed è dunque priva del requisito sanitario occorrente ai fini dell'erogazione della prestazione pretesa. Stimasi equo compensare le spese processuali e porre a carico della ricorrente le spese inerenti alla compiuta c.t.u..
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara che parte ricorrente non è in possesso del requisito occorrente ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità; compensa le spese di lite;
pone a carico della ricorrente le spese relative alla compiuta c.t.u., liquidate come da separato decreto. Ragusa, 8 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
Parte_1
P. Q. M.
Ragusa, 08/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)