Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Daniela Pellingra Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1667 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso la quale è domiciliato (PEC
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cimino (PEC
[...]
Email_2
appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
L'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 24/06/2019, all'esito del giudizio iscritto al n. 3625/2019 R.G.A.C.
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, accogliere il presente appello e, in rifor- ma alla gravata ordinanza del 24/6/2019,
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7
- Nel merito accogliere il presente appello e per l'effetto rigettare la do- manda proposta in primo grado dalla » CP_1
Conclusioni per la parte appellata:
«- preliminarmente rigettare l'istanza inibitoria e, nel merito
- rigettare l'appello proposto dall' , perché in- Parte_2 fondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in parte narrativa e per l'effetto confermare l'ordinanza impugnata;
- in accoglimento dell'appello incidentale, riformare l'ordinanza impugna- ta nella parte in cui ha liquidato le spese legali determinandole in una somma inferiore a quella stabilita dal D.M. 55/2014 liquidandole almeno nella misura media della tabella per il valore tra euro 260.000.001 e 520.000.000;»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
[...
1. Con ricorso del 28/2/2019, notificato il giorno 26/4/2019, la Società
esercente attività di trasporto pubblico locale di persone su Parte_3 gomma, in virtù di contratti di affidamento provvisorio stipulati, a termini della L.R. 19/2005, con la Regione Siciliana, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo l' Controparte_2
, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro
[...]
325.205,05, a titolo di contributi, destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. 2004/2007, in forza delle LL. statali nn. 58/2005 e 296/2006.
2. Con comparsa di risposta del 14/6/2019, si costituiva nel giudizio l' , opponendosi all'accoglimento del- Parte_1 la domanda.
3. Con ordinanza ex art. 702 ter depositata il 24/6/2019. il Tribunale di Pa- lermo accoglieva il ricorso, condannando l' convenuto al pa- Parte_1 gamento della somma di € 324.825,05, oltre interessi moratori e spese di giudizio.
4. Con citazione del 24/7/2019, l Controparte_2
ha proposto appello avverso la predetta sentenza
[...] chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto della domanda ori- ginariamente proposta dalla Controparte_1
5. La società appellata si è costituita con comparsa del 21/11/2019, oppo- nendosi all'accoglimento della domanda e ha proposto appello incidenta- le, chiedendo, in parziale riforma della sentenza appellata, la liquidazione
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 di una maggiore somma a titolo di rimborso delle spese processuali del giudizio di primo grado.
6. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7/2/2024 e con ordinanza dell'8/2/2024 la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi con- clusionali.
7. Con il motivo di impugnazione in esame, l'Assessorato appellante chie- de, in riforma del provvedimento impugnato, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalla rilevando che sarebbe sta- Controparte_1 to frainteso il ruolo svolto dall'amministrazione regionale, la cui obbliga- zione all'erogazione del contributo previsto dalle Leggi n. 58/2005 e n. 296/2006 sorgerebbe e diverrebbe certo, liquido ed esigibile solo all'esito del complesso iter amministrativo concluso dal decreto con il quale il competente Ministero approva il piano di riparto formulato dalla , CP_2 impegna sul bilancio dello Stato le somme occorrenti a fronteggiare l'onere e le trasferisce alla . CP_2
8. Evidenzia, al riguardo, che la Regione Siciliana svolgerebbe un ruolo di mero soggetto proponente prima, ed erogatore poi, una volta acquisita la effettiva provvista finanziaria mediante trasferimento ed accredito delle somme nel bilancio regionale.
9. Con il secondo profilo del predetto motivo di impugnazione, l' censura l'erronea interpretazione dell'art. 9 Parte_2 del contratto di affidamento del servizio, il quale regola tempi e modalità di pagamento - a trimestralità anticipate - del corrispettivo dovuto dalla all'impresa di trasporto, al contributo aggiuntivo avente titolo di- CP_2 rettamente nella legge e non nella convenzione negoziale.
10. La società appellata ha contestato la fondatezza dell'appello, rilevan- do che le disposizioni normative di riferimento non sottopongono la cor- responsione del contributo ad alcuna condizione e non prevedono un tra- sferimento di fondi dallo Stato alla , di tal che il ritardo nel versa- CP_2 mento sarebbe imputabile esclusivamente all'inefficienza dell'amministrazione regionale.
11. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in più pronunce (cf. C. App. Palermo sent. n. 2065/2024 del 12-21/12/2024), sebbene sia condi- visibile quanto sostenuto dall'amministrazione appellante con il secondo profilo del motivo di impugnazione, ovvero che la fonte normativa (Cass. civ. n. 929/2022) e non negoziale del contributo colloca la relativa eroga- zione al di fuori del perimetro delle obbligazioni al cui adempimento
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 l'amministrazione concedente si è impegnata con l'art. 9 del contratto, tuttavia, in relazione al primo profilo, l'impugnazione non chiarisce in for- za di quali previsioni il diritto all'erogazione del contributo risulti sottopo- sto alla condizione di esigibilità dell'adozione del provvedimento ministe- riale di approvazione del piano di riparto, impegno e trasferimento delle somme dallo Stato alla . CP_2
12. Una simile conclusione non è sorretta dal tenore letterale delle dispo- sizioni normative, le quali si limitano a prevedere che:
“Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a de- correre dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del- la Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3.
Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Mi- nistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mi- nistro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabi- lità interno” (art. 15 commi 2 e 3 del D.L. 21.2.2005 n. 16, convertito in L. n. 58/2005);
e, similmente;
«Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del con- tratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007 è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente com- ma sono assegnate alle regioni e alle province autonome di
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto le- gislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico lo- cale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese so- stenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi asse- gnati sono escluse dal patto di stabilità interno» (art. 1 comma 1230 L. 27.12.2006 n. 296); nonché, da ultimo:
«a parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorre- re dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui è corri- sposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastruttu- re e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» (art. 16 D.L.
4.7.2006 n. 223 convertito nella Legge 4.8.2006 n. 48).
13. L'assessorato appellante neppure illustra compiutamente il contenuto degli incombenti posti a suo carico dalla norma, i tempi di espletamento di tali incombenti, che la lettura complessiva delle disposizioni normative mostra cadenzati in ragione di anno, e il loro concreto rispetto.
14. Va al riguardo considerato che le somme destinate alla copertura dei contributi in questione sono impegnate ogni anno dal
[...]
per cui, assicurata annualmente la copertura Controparte_3 finanziaria delle sovvenzioni, la materiale erogazione da parte della
[...]
dipende dalla tempestiva definizione del procedimento prodromico CP_4 alla liquidazione, nell'ambito del quale le Regioni raccolgono gli elementi giuridici contabili delle aziende operanti nel comparto e beneficiarie dei contributi, ne effettuano il controllo curandone successivamente la tra- smissione al Ministero, secondo una dinamica attributiva corrispondente allo schema cd. norma-fatto-effetto - la cui complessità non vale a giustifi- care l'ampio ritardo subìto dall'appellata.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 15. In altri e conclusivi termini, la collocazione dell'onere di contribuzione in capo alle l'assegnazione allo Stato del ruolo di 'finanziatore', CP_2
l'individuazione del parametro di computo del contributo riferito alla con- sistenza del personale in servizio a una precisa data, l'assenza, per contro, di una specifica definizione delle tempistiche per il trasferimento delle somme, depongono nel senso della sussistenza in capo alla CP_2 dell'obbligo di provvedere alla sovvenzione, anche in forma di acconto sulla base dei dati comunicati in via previsionale dalle aziende aventi dirit- to, indipendentemente dall'intervento dello Stato.
16. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, l'impugnazione princi- pale proposta dall' non può trovare accogli- Parte_2 mento.
17. Va esaminata, quindi, l'impugnazione incidentale proposta dalla
[...]
che chiede, in parziale riforma della sentenza appellata, la li- CP_5 quidazione di una maggiore somma a titolo di rimborso delle spese pro- cessuali del giudizio di primo grado, lamentando la violazione dei parame- tri previsti dal D.M. n. 55 del 2014.
18. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palermo, in applica- zione del criterio della soccombenza, ha condannato l
[...]
al pagamento dell'importo di Controparte_6 euro 2.802 a titolo di onorari e di euro 634, a titolo di spese vive, oltre oneri e accessori di legge.
19. Va premesso che la liquidazione dell'importo delle spese processuali va effettuata applicando i parametri prevista dal D.M. n. 55 del 2014, ma nella misura vigente all'epoca della conclusione del giudizio di primo gra- do, e dunque prima della modifica operata dal successivo D.M. n. 147 del 2022. Al fine di procedere alla liquidazione va tenuto conto, innanzitutto, del valore della causa, pari all'importo della condanna di € 324.825,05, al- la natura puramente documentale della controversia, che non consente di applicare la voce relativa all'attività istruttoria, e alla natura tendenzial- mente seriale del contenzioso, che giustifica l'applicazione dei minimi del- lo scaglione di riferimento. Sulla scorta di tali presupposti, l'importo delle spese processuali da rimborsare ammonta ad euro 5.737,00, oltre spese generali al 15%, spese esenti in misura pari a euro 634, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
20. Le spese del presente grado seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei medesimi parametri, ma nel testo vigente alla data odierna, in euro 6.780,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 21. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto dall' Parte_4
nei confronti della società
[...] CP_1 con citazione del 24/7/2019, avverso l'ordinanza pronunciata
[...] dal Tribunale di Palermo in data 24/06/2019, all'esito del giudizio iscritto al n. 3625/2019 R.G.A.C.;
• in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_1 nei confronti dell' Controparte_2
con la comparsa di risposta del 21/11/2019 e in
[...] parziale riforma della predetta ordinanza, ridetermina l'importo delle spese processuali al cui rimborso è stato condannato l'Assessorato appellante in euro 5.737,00, oltre spese generali al 15%, spese esenti in misura pari a euro 634, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge
• condanna l' Controparte_7
al rimborso delle spese processuali del presente gra-
[...] do in favore della che liquida in complessivi euro Controparte_1
6.780,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'Assessorato appellante di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 7