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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 26/09/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 552/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 552/2024 e promossa con ricorso depositato il 06.08.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Maria Rosa Visintin ed elettivamente domiciliata nello studio della medesima in
Trento (TN), via Antonio Pranzelores n. 87;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(TN), via Fitta n. 9; rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dalle avv.te Lara Marcabruni e Claudia De Scolari Bonatti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Riva del Garda (TN), v.le dei Tigli n. 14;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di prole minorenne
Conclusioni
Parte ricorrente: come da note conclusioni congiunte.
Parte resistente: come da conclusioni congiunte.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso alle condizioni di cui alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti”.
pagina1 di 7 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 06.08.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo:
[...]
- di aver convissuto more uxorio con il resistente dal 03.06.2014 al 06.11.2018;
- che il 01.06.2014 è nato, ad Arco, , di undici anni;
Persona_1
- che con decreto n. 1955/2018, pronunciato il 21.03.2019, il Tribunale di Rovereto ha accolto le conclusioni delle parti raggiunte in corso di causa (doc. 1 di parte ricorrente), successivamente modificate con decreto n. 1660/2019, pronunciato il 03.01.2020 sempre dal Tribunale di Rovereto, che nuovamente ha accolto l'accordo raggiunto dalle parti in sede di prima comparizione (doc. 2 di parte ricorrente);
- che, all'esito di tali vicende giudiziarie, le attuali condizioni di affidamento e mantenimento del minore sono le seguenti:
a. affidamento condiviso di a entrambi i genitori;
Per_1
b. collocamento del minore presso la madre;
c. diritto di visita del padre al figlio il martedì con pernottamento fino al mercoledì mattina, quando il padre lo porterà a scuola, e tutti giovedì dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.00
(laddove le predette giornate fossero non scolastiche, gli orari di presa in carico e riconsegna saranno i seguenti: prelevamento il martedì alle ore 16.00 e riconsegna il mercoledì mattina alle ore 09.00; presa in carico il giovedì alle ore 16.00 e riconsegna il giorno stesso alle ore
20.00), oltre al terzo fine settimana del mese dal sabato mattina ore 10.00 a domenica sera ore
20.00;
d. disciplina delle festività e delle vacanze estive;
e. mantenimento a carico del padre pari ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina ivi indicata;
f. assegni, contributi e benefici fiscali suddivisi al 50% fra genitori;
- che sussisterebbero i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre dal momento che:
1. il padre dal 24.12.2020 non avrebbe più permesso al figlio di entrare nella propria abitazione, limitandosi, fino a settembre 2022, a vederlo sporadicamente solo fuori casa, l'ultimo incontro fra il padre e il minore sarebbe avvenuto a ottobre 2023 e da allora il resistente si limiterebbe a salutare il figlio durante la ricreazione;
dal dicembre 2020, inoltre, avrebbe anche CP_1 cessato ogni contatto telefonico con e sarebbe quest'ultimo a tentare inutilmente di Per_1 chiamarlo;
addirittura il avrebbe paura a contattare il padre, posto che quest'ultimo Per_1 lo avrebbe minacciato di bloccarlo;
pagina2 di 7 2. il padre non solo non avrebbe mai collaborato nella gestione e nell'educazione del figlio, tant'è vero che non avrebbe mai intrattenuto alcun contatto con la scuola frequentata da Per_1 ma avrebbe talvolta ostacolato la madre nell'adozione delle decisioni riguardanti il figlio (per esempio inopinatamente rifiutato l'iscrizione alla catechesi, ma poi immotivatamente CP_1 si sarebbe rifiutato, rifiuterebbe di contribuire alle cure dentistiche del figlio, ritenendole non necessarie e al solo fine di non dover affrontare la spese, avrebbe tardato a dare il consenso all'intervento chirurgico ai piedi di tanto da rendere necessario uno scambio Per_1 cartolare fra le rispettive difensore);
3. il padre non sarebbe attento alle esigenze soprattutto emotive del figlio, il quale avrebbe un vero e proprio terrore del genitore, tanto da temere a riferirgli le proprie minime necessità per paura di sfuriate;
, inoltre, avrebbe interposto a sé la figura della propria convivente, CP_1
ex-maestra di completamente disinteressato all'imbarazzo provato Persona_2 Per_1 dal figlio;
4. il padre non consentirebbe al figlio di mantenere una relazione significativa con i nonni paterni, che solo da lei sarebbe garantita;
5. , inoltre, avrebbe patteggiato la pena a sei mesi di reclusione, con beneficio della CP_1 sospensione condizionale, rifusione delle spese processuali della parte civile (la ricorrente) per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.c. di cui era imputato (proc. RGNR 251/2019 - sentenza del
GUP di Rovereto del 05.11.2020 - doc. 4 di parte ricorrente);
6. sin dal 2019 non concorrerebbe al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio;
- che sarebbe necessario provvedere all'aumento del contributo al mantenimento posto a carico del padre per il mantenimento del figlio, da € 200,00 mensili a € 500,00 mensili, in quanto l'importo previsto è calibrato su un protocollo di visite di fatto inattuato;
- che sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento a favore del figlio, ai sensi dell'art. 473 bis
39 c.p.c., del risarcimento del danno non patrimoniale da costui patito a causa dell'assenza e del disinteresse del padre, fonte di disagio e frustrazione.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di affidarle il minore in via esclusiva rafforzata, in subordine, in via esclusiva semplice;
- di prevedere che il padre possa vedere il figlio un giorno a settimana dal martedì all'uscita da scuola fino alle ore 21.00, dopo cena;
- di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari ad € 500,00 mensili;
- di riconoscerle il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore del minore e di fruire integralmente dei benefici fiscali per i figli a carico;
pagina3 di 7 - di condannare al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal figlio e Controparte_1 quantificato in € 20.000 o, in subordine, in via equitativa dal giudice;
- di condannare al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o Controparte_1 inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- di condannare il resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
2. Con memoria di costituzione depositata il 18.12.2024 si è costituito in giudizio , Controparte_1 insistendo per il rigetto delle domande di controparte.
2.1. In particolare, il resistente:
- ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'affidamento esclusivo (semplice o rafforzato) alla madre di e infatti: pur ammettendo di non aver mai comunicato la propria residenza a Per_1
e pur confermando che da fine 2021 egli non frequenterebbe più come prima il figlio, il Pt_1 resistente sostiene che ciò non dipenderebbe dal proprio disinteresse nei confronti di (che Per_1 mai si sarebbe rifiutato di tenere a casa propria, che mai avrebbe omesso di contattare al telefono, che mai avrebbe abbandonato al rientro a casa della madre), quanto piuttosto dal rifiuto del bambino di trascorrere del tempo con lui e financo di rispondergli al telefono e ciò a causa del pesantemente condizionato subito da parte della madre. La ricorrente, infatti, condizionerebbe negativamente il figlio nei confronti del padre grazie a un'opera di martellante delegittimazione e terrebbe in generale un comportamento ostruzionistico, volto ad alimentare la tensione fra le parti;
oltre a ciò non Pt_1 condividerebbe le scelte relative al minore e all'esercizio della responsabilità genitoriale, imponendo a le proprie decisioni;
CP_1
- ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'aumento del mantenimento a favore del figlio al momento che, a partire dal 2025 diverrà pensionato, con considerevole riduzione delle proprie entrate;
egli, inoltre, sarebbe gravato da una pensante situazione debitoria.
2.2. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto di respingere le Controparte_1 domande di modifica formulate dalla controparte oltre al favore delle spese del giudizio.
3. All'udienza del 15.01.2025 la giudice delegata ha rigettato le istanze di prova orale formulate dalle parti, in quanto superflue, e ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti recependo l'accordo provvisoriamente raggiunto dalle parti nelle more dell'audizione del minore e prevedendo quindi:
- la conferma del regime di affidamento condiviso, salvo riconoscere alla madre il potere di adottare in via autonoma, senza il necessario consenso del padre, tutte le scelte terapeutiche, di cura e sanitarie relative a Per_1
- l'aumento a € 300,00 mensili del contributo posto a carico di per il mantenimento Controparte_1 del figlio.
4. All'udienza del 10.04.2025 è stato ascoltato il minore Per_1
pagina4 di 7 5. Con ordinanza depositata il 03.05.2025 ha fissato l'udienza a trattazione scritta del 23.06.2025 ore
08:45 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi dell'art. 473 bis 22
c.p.c..
6. Le parti hanno chiesto rinvio al fine di coltivare le trattative e all'udienza a trattazione scritta del
15.09.2025 hanno depositato conclusioni congiunte.
7. La causa è stata quindi rimessa in decisione al collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
8. In data 19.09.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
9. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
9.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
9.1.1. Con specifico riguardo alla previsione dell'affidamento esclusivo rafforzato a favore della madre, si ritiene che la richiesta delle parti sia conforme all'interesse di in quanto volta a Per_1 cristallizzare una situazione di fatto in essere già da anni e in base alla quale il padre ha delegato alla madre l'intera gestione del bambino, che sente e frequenta raramente.
9.1.2. La necessità, nell'interesse del minore, di disporre l'affidamento esclusivo in capo a Pt_1 si ricava anche dalla assoluta assenza di comunicazione e di scambio di informazioni da parte del padre nei confronti della madre, costituente la precondizione per l'esercizio condiviso della genitorialità: è incontestato, infatti, che dal settembre 2024 è stata bloccata sul cellulare di Pt_1
e all'udienza del 15.01.2025 ha confermato di non aver mai reso noto al figlio e alla CP_1 CP_1 madre il proprio indirizzo.
9.1.3. Alla luce di quanto argomentato, quindi, va condivisa la richiesta delle parti di affidare in via esclusiva rafforzata alla madre, , la quale quindi adotterà Persona_1 Parte_1 in autonomia, senza il necessario consenso del padre, tutte le scelte terapeutiche, di cura e sanitarie, oltreché quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla residenza del minore.
9.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
9.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
P.Q.M.
pagina5 di 7 Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica del decreto n. 1955/2018, pronunciato il 21.03.2019, il Tribunale di Rovereto, così come modificato con successivo decreto n. 1660/2019, pronunciato il 03.01.2020 sempre dal
Tribunale di Rovereto, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1. Disporre regime di affido super esclusivo di alla madre , Persona_1 Parte_1 cosicché la medesima possa adottare in via autonoma, senza il necessario consenso del padre, tutte le scelte terapeutiche, di cura e sanitarie oltreché quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla residenza di Per_1
2. risiederà unitamente alla madre ad Arco, Via Degasperi, 14; Per_1
3. vedrà e sentirà il padre quando ne avrà desiderio prendendo contatto direttamente Per_1 con il padre e compatibilmente agli impegni di entrambi, precisando che la scelta di Per_1 circa la frequenza delle visite al padre non potrà essere imputata come responsabilità di mancata osservanza del diritto di dovere di visita del padre al figlio;
4. Il padre dovrà corrispondere a titolo di concorso nel mantenimento di l'importo di Per_1 euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT aggiornati;
5. Le spese straordinarie, come da protocollo CNF dd 29.11.2017 (linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare) a cui si rinvia, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, con necessità di condivisione per la categoria di spese per cui la stessa è prevista, se la voce di spesa, anche frazionata, supera la somma di €. 100,00.
6. L'assegno regionale, eventuale bonus bebè e l'assegno per il nucleo familiare verranno percepiti per intero dalla madre;
le detrazioni fiscali per il figlio a carico ed i vari oneri fiscali detraibili saranno da usufruire al 100% a favore della madre.
7. Il sig. riconosce di dover corrispondere alla dott.ssa l'importo di euro CP_1 Pt_1
5.000,00 omnia, come contributo con riguardo al tempo contestato in ricorso dd. 06.08.24 in cui non è stato con il padre., precisando che vi è stata concausa della mancata Per_1 volontà di di frequentare il padre e scarsa attivazione del padre per insistere con Per_1 affinché riprendesse le visite. Le somme saranno versate in 3 rate, la prima di Per_1
€.1800 con scadenza 30 luglio, di €.1600 con scadenza 30 agosto e €.1600 con scadenza 30 settembre 2025.
8. Le parti non hanno null'altro da pretendere reciprocamente in relazione al rapporto di filiazione.
9. Spese di causa compensate con rinuncia degli avvocati alla solidarietà.
pagina6 di 7 Così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025.
La giudice estensora
Giulia Paoli
Il presidente
Giulio Adilardi
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 552/2024 e promossa con ricorso depositato il 06.08.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Maria Rosa Visintin ed elettivamente domiciliata nello studio della medesima in
Trento (TN), via Antonio Pranzelores n. 87;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(TN), via Fitta n. 9; rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dalle avv.te Lara Marcabruni e Claudia De Scolari Bonatti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Riva del Garda (TN), v.le dei Tigli n. 14;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di prole minorenne
Conclusioni
Parte ricorrente: come da note conclusioni congiunte.
Parte resistente: come da conclusioni congiunte.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso alle condizioni di cui alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti”.
pagina1 di 7 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 06.08.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo:
[...]
- di aver convissuto more uxorio con il resistente dal 03.06.2014 al 06.11.2018;
- che il 01.06.2014 è nato, ad Arco, , di undici anni;
Persona_1
- che con decreto n. 1955/2018, pronunciato il 21.03.2019, il Tribunale di Rovereto ha accolto le conclusioni delle parti raggiunte in corso di causa (doc. 1 di parte ricorrente), successivamente modificate con decreto n. 1660/2019, pronunciato il 03.01.2020 sempre dal Tribunale di Rovereto, che nuovamente ha accolto l'accordo raggiunto dalle parti in sede di prima comparizione (doc. 2 di parte ricorrente);
- che, all'esito di tali vicende giudiziarie, le attuali condizioni di affidamento e mantenimento del minore sono le seguenti:
a. affidamento condiviso di a entrambi i genitori;
Per_1
b. collocamento del minore presso la madre;
c. diritto di visita del padre al figlio il martedì con pernottamento fino al mercoledì mattina, quando il padre lo porterà a scuola, e tutti giovedì dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.00
(laddove le predette giornate fossero non scolastiche, gli orari di presa in carico e riconsegna saranno i seguenti: prelevamento il martedì alle ore 16.00 e riconsegna il mercoledì mattina alle ore 09.00; presa in carico il giovedì alle ore 16.00 e riconsegna il giorno stesso alle ore
20.00), oltre al terzo fine settimana del mese dal sabato mattina ore 10.00 a domenica sera ore
20.00;
d. disciplina delle festività e delle vacanze estive;
e. mantenimento a carico del padre pari ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina ivi indicata;
f. assegni, contributi e benefici fiscali suddivisi al 50% fra genitori;
- che sussisterebbero i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre dal momento che:
1. il padre dal 24.12.2020 non avrebbe più permesso al figlio di entrare nella propria abitazione, limitandosi, fino a settembre 2022, a vederlo sporadicamente solo fuori casa, l'ultimo incontro fra il padre e il minore sarebbe avvenuto a ottobre 2023 e da allora il resistente si limiterebbe a salutare il figlio durante la ricreazione;
dal dicembre 2020, inoltre, avrebbe anche CP_1 cessato ogni contatto telefonico con e sarebbe quest'ultimo a tentare inutilmente di Per_1 chiamarlo;
addirittura il avrebbe paura a contattare il padre, posto che quest'ultimo Per_1 lo avrebbe minacciato di bloccarlo;
pagina2 di 7 2. il padre non solo non avrebbe mai collaborato nella gestione e nell'educazione del figlio, tant'è vero che non avrebbe mai intrattenuto alcun contatto con la scuola frequentata da Per_1 ma avrebbe talvolta ostacolato la madre nell'adozione delle decisioni riguardanti il figlio (per esempio inopinatamente rifiutato l'iscrizione alla catechesi, ma poi immotivatamente CP_1 si sarebbe rifiutato, rifiuterebbe di contribuire alle cure dentistiche del figlio, ritenendole non necessarie e al solo fine di non dover affrontare la spese, avrebbe tardato a dare il consenso all'intervento chirurgico ai piedi di tanto da rendere necessario uno scambio Per_1 cartolare fra le rispettive difensore);
3. il padre non sarebbe attento alle esigenze soprattutto emotive del figlio, il quale avrebbe un vero e proprio terrore del genitore, tanto da temere a riferirgli le proprie minime necessità per paura di sfuriate;
, inoltre, avrebbe interposto a sé la figura della propria convivente, CP_1
ex-maestra di completamente disinteressato all'imbarazzo provato Persona_2 Per_1 dal figlio;
4. il padre non consentirebbe al figlio di mantenere una relazione significativa con i nonni paterni, che solo da lei sarebbe garantita;
5. , inoltre, avrebbe patteggiato la pena a sei mesi di reclusione, con beneficio della CP_1 sospensione condizionale, rifusione delle spese processuali della parte civile (la ricorrente) per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.c. di cui era imputato (proc. RGNR 251/2019 - sentenza del
GUP di Rovereto del 05.11.2020 - doc. 4 di parte ricorrente);
6. sin dal 2019 non concorrerebbe al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio;
- che sarebbe necessario provvedere all'aumento del contributo al mantenimento posto a carico del padre per il mantenimento del figlio, da € 200,00 mensili a € 500,00 mensili, in quanto l'importo previsto è calibrato su un protocollo di visite di fatto inattuato;
- che sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento a favore del figlio, ai sensi dell'art. 473 bis
39 c.p.c., del risarcimento del danno non patrimoniale da costui patito a causa dell'assenza e del disinteresse del padre, fonte di disagio e frustrazione.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di affidarle il minore in via esclusiva rafforzata, in subordine, in via esclusiva semplice;
- di prevedere che il padre possa vedere il figlio un giorno a settimana dal martedì all'uscita da scuola fino alle ore 21.00, dopo cena;
- di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari ad € 500,00 mensili;
- di riconoscerle il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore del minore e di fruire integralmente dei benefici fiscali per i figli a carico;
pagina3 di 7 - di condannare al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal figlio e Controparte_1 quantificato in € 20.000 o, in subordine, in via equitativa dal giudice;
- di condannare al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o Controparte_1 inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- di condannare il resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
2. Con memoria di costituzione depositata il 18.12.2024 si è costituito in giudizio , Controparte_1 insistendo per il rigetto delle domande di controparte.
2.1. In particolare, il resistente:
- ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'affidamento esclusivo (semplice o rafforzato) alla madre di e infatti: pur ammettendo di non aver mai comunicato la propria residenza a Per_1
e pur confermando che da fine 2021 egli non frequenterebbe più come prima il figlio, il Pt_1 resistente sostiene che ciò non dipenderebbe dal proprio disinteresse nei confronti di (che Per_1 mai si sarebbe rifiutato di tenere a casa propria, che mai avrebbe omesso di contattare al telefono, che mai avrebbe abbandonato al rientro a casa della madre), quanto piuttosto dal rifiuto del bambino di trascorrere del tempo con lui e financo di rispondergli al telefono e ciò a causa del pesantemente condizionato subito da parte della madre. La ricorrente, infatti, condizionerebbe negativamente il figlio nei confronti del padre grazie a un'opera di martellante delegittimazione e terrebbe in generale un comportamento ostruzionistico, volto ad alimentare la tensione fra le parti;
oltre a ciò non Pt_1 condividerebbe le scelte relative al minore e all'esercizio della responsabilità genitoriale, imponendo a le proprie decisioni;
CP_1
- ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'aumento del mantenimento a favore del figlio al momento che, a partire dal 2025 diverrà pensionato, con considerevole riduzione delle proprie entrate;
egli, inoltre, sarebbe gravato da una pensante situazione debitoria.
2.2. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto di respingere le Controparte_1 domande di modifica formulate dalla controparte oltre al favore delle spese del giudizio.
3. All'udienza del 15.01.2025 la giudice delegata ha rigettato le istanze di prova orale formulate dalle parti, in quanto superflue, e ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti recependo l'accordo provvisoriamente raggiunto dalle parti nelle more dell'audizione del minore e prevedendo quindi:
- la conferma del regime di affidamento condiviso, salvo riconoscere alla madre il potere di adottare in via autonoma, senza il necessario consenso del padre, tutte le scelte terapeutiche, di cura e sanitarie relative a Per_1
- l'aumento a € 300,00 mensili del contributo posto a carico di per il mantenimento Controparte_1 del figlio.
4. All'udienza del 10.04.2025 è stato ascoltato il minore Per_1
pagina4 di 7 5. Con ordinanza depositata il 03.05.2025 ha fissato l'udienza a trattazione scritta del 23.06.2025 ore
08:45 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi dell'art. 473 bis 22
c.p.c..
6. Le parti hanno chiesto rinvio al fine di coltivare le trattative e all'udienza a trattazione scritta del
15.09.2025 hanno depositato conclusioni congiunte.
7. La causa è stata quindi rimessa in decisione al collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
8. In data 19.09.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
9. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
9.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
9.1.1. Con specifico riguardo alla previsione dell'affidamento esclusivo rafforzato a favore della madre, si ritiene che la richiesta delle parti sia conforme all'interesse di in quanto volta a Per_1 cristallizzare una situazione di fatto in essere già da anni e in base alla quale il padre ha delegato alla madre l'intera gestione del bambino, che sente e frequenta raramente.
9.1.2. La necessità, nell'interesse del minore, di disporre l'affidamento esclusivo in capo a Pt_1 si ricava anche dalla assoluta assenza di comunicazione e di scambio di informazioni da parte del padre nei confronti della madre, costituente la precondizione per l'esercizio condiviso della genitorialità: è incontestato, infatti, che dal settembre 2024 è stata bloccata sul cellulare di Pt_1
e all'udienza del 15.01.2025 ha confermato di non aver mai reso noto al figlio e alla CP_1 CP_1 madre il proprio indirizzo.
9.1.3. Alla luce di quanto argomentato, quindi, va condivisa la richiesta delle parti di affidare in via esclusiva rafforzata alla madre, , la quale quindi adotterà Persona_1 Parte_1 in autonomia, senza il necessario consenso del padre, tutte le scelte terapeutiche, di cura e sanitarie, oltreché quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla residenza del minore.
9.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
9.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
P.Q.M.
pagina5 di 7 Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica del decreto n. 1955/2018, pronunciato il 21.03.2019, il Tribunale di Rovereto, così come modificato con successivo decreto n. 1660/2019, pronunciato il 03.01.2020 sempre dal
Tribunale di Rovereto, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1. Disporre regime di affido super esclusivo di alla madre , Persona_1 Parte_1 cosicché la medesima possa adottare in via autonoma, senza il necessario consenso del padre, tutte le scelte terapeutiche, di cura e sanitarie oltreché quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla residenza di Per_1
2. risiederà unitamente alla madre ad Arco, Via Degasperi, 14; Per_1
3. vedrà e sentirà il padre quando ne avrà desiderio prendendo contatto direttamente Per_1 con il padre e compatibilmente agli impegni di entrambi, precisando che la scelta di Per_1 circa la frequenza delle visite al padre non potrà essere imputata come responsabilità di mancata osservanza del diritto di dovere di visita del padre al figlio;
4. Il padre dovrà corrispondere a titolo di concorso nel mantenimento di l'importo di Per_1 euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT aggiornati;
5. Le spese straordinarie, come da protocollo CNF dd 29.11.2017 (linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare) a cui si rinvia, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, con necessità di condivisione per la categoria di spese per cui la stessa è prevista, se la voce di spesa, anche frazionata, supera la somma di €. 100,00.
6. L'assegno regionale, eventuale bonus bebè e l'assegno per il nucleo familiare verranno percepiti per intero dalla madre;
le detrazioni fiscali per il figlio a carico ed i vari oneri fiscali detraibili saranno da usufruire al 100% a favore della madre.
7. Il sig. riconosce di dover corrispondere alla dott.ssa l'importo di euro CP_1 Pt_1
5.000,00 omnia, come contributo con riguardo al tempo contestato in ricorso dd. 06.08.24 in cui non è stato con il padre., precisando che vi è stata concausa della mancata Per_1 volontà di di frequentare il padre e scarsa attivazione del padre per insistere con Per_1 affinché riprendesse le visite. Le somme saranno versate in 3 rate, la prima di Per_1
€.1800 con scadenza 30 luglio, di €.1600 con scadenza 30 agosto e €.1600 con scadenza 30 settembre 2025.
8. Le parti non hanno null'altro da pretendere reciprocamente in relazione al rapporto di filiazione.
9. Spese di causa compensate con rinuncia degli avvocati alla solidarietà.
pagina6 di 7 Così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025.
La giudice estensora
Giulia Paoli
Il presidente
Giulio Adilardi
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