Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Rosaria Papa Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere/ relatore dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 08/2021 vertente
TRA
, con sede in San Giorgio del Sannio alla Via Cerza Parte_1
n.12, (P.IVA , in persona dell'amministratore p.t., avv. Marilena Bonavita, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Barletta (C.F. ), ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in San Giorgio del Sannio, alla Via San Francesco 1 traversa n.16.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Maurizio Liviero (C.F. ed C.F._3 Email_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Calvi (BN), alla Via Roma
n.6
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato all'Arch. a mezzo pec in data Controparte_1
27/12/2020 presso il difensore costituito in primo grado, il Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n.
[...]
1699/2020, pubblicata in data 25 novembre 2020, con cui veniva respinta l'opposizione da esso proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 382/2016 emesso il 15.3.2016 di condanna al pagamento, in favore dell' arch. dell'imposto di euro 6.248,84 a titolo di compensi CP_1 professionali per la redazione delle tabelle millesimali e del regolamento di condominio.
2. A motivi dell'opposizione il aveva dedotto che:
1- fino al 20.9.2012 non Parte_1 era formalmente esistente né aveva avuto un amministratore che lo rappresentava, mancando una delibera assembleare di nomina dell'amministratore a sensi dell'art. 1129
c.c.; 2-in ogni caso, l'amministratore, senza la delibera autorizzativa dell'assemblea condominiale, non avrebbe potuto conferire alcun incarico per la redazione delle tabelle millesimali, trattandosi di decisione esulante dai sui poteri, meramente gestori, e riservata esclusivamente alla volontà assembleare che, nella specie, mai aveva autorizzato e/o ratificato una tale iniziativa, di cui i condomini erano rimasti all'oscuro, con la conseguenza che la convenzione di conferimento dell'incarico dell'11.10.2011 sottoscritta dall'ing.
, legale rappresentante della Visa snc, proprietaria-condomina, era Controparte_2
vincolante solo per quest'ultima e non per tutti i condomini;
3- in aggiunta, la fattura n. 9 del 19.12.2014 riportava un ammontare complessivo superiore a quello pattuito nella convenzione e descriveva un'attività-il rilievo di difformità nella proprietà dei condomini e (come meglio specificato dal ricorrente Controparte_3 Controparte_4 CP_1
in risposta ai chiarimenti richiesti dal giudice della fase monitoria) - che il professionista non aveva effettivamente svolto, non essendo mai entrato nell'abitazione dei predetti condomini, e che era stata invece curata da altro professionista (il geom. CP_5
; cfr. documento all. 12).
[...]
3. Nel rigettare l'opposizione il tribunale, premesso che per la costituzione del non era necessaria una delibera, essendo sufficiente il trasferimento a terzi di Parte_1 piani o porzioni di piano del fabbricato da parte dell'originario unico proprietario, osservava che, nella vigenza della disciplina applicabile ratione temporis (anteriore alla riforma introdotta dalla l. n. 220 del 2012), anche la nomina dell'amministratore poteva avvenire per facta concludentia, quando lo stesso veniva a svolgere i compiti e le attività di gestione di competenza dell'amministratore e gli altri condomini lo riconoscevano come tale.
Nella specie, affermava che dall'esame degli atti risultava che il Parte_1
(prima denominato “Cerza”) si era costituito prima della delibera del 20.9.2012 non solo in considerazione dei verbali di assemblea del 25.2.2000 e del 17.3.2000 ma anche della convocazione dell'assemblea condominiale del 14.8.2012 e di alcune ricevute di incasso delle spese condominiali relative all'anno 2010-2011 e di quella relativa all'anno 2007 riguardante senza che potesse rilevare che in alcune di esse vi fosse la Parte_3 dicitura “Condominio Visa” , perché questo coincideva con il “Condominio Cerza”.
Risultava, altresì, provata per tabulas la qualità di amministratore dell'ing. CP_2
, avendo questi convocato le assemblee, incassato le quote condominiali dai vari
[...] condomini e firmato in tale veste le relative ricevute, senza che i condomini avessero contestato detta qualità ovvero i relativi poteri di rappresentanza all'epoca in cui lo stesso aveva sottoscritto il contratto con l'arch. CP_2 CP_1
Sulla base di tali considerazioni, riteneva infondate le ragioni dedotte dal e ne Parte_1 rigettava l'opposizione, condannandolo alle spese del primo grado.
4. Con l'appello il ha protestato l'erroneità della gravata sentenza sotto due Parte_1
profili:
- 1-Errata valutazione dell'esistenza in capo all'ing della figura CP_2
dell'amministratore di fatto, riconducibile all'istituto della gestione d'affari e caratterizzata dal rapporto diretto tra gerente e singoli condomini, senza alcuna relazione con l'assemblea; nella specie, pur a voler riconoscere l'esistenza del Condominio di fatto, i documenti prodotti non dimostravano l'esercizio da parte dell'ing , in modo continuativo e CP_2
significativo, di poteri tipici della qualifica dell'amministratore di fatto, in quanto i primi due verbali menzionati dal tribunale risalivano al 2000, il successivo al 14.8.2012 ( semplice convocazione dell'assemblea); inoltre dei documenti valorizzati dal tribunale alcuni, come le convocazioni per le assemblee del 25.2.2000 e del 17.3.2000 non recavano alcuna firma ed avevano l'intestazione “Condominio Visa”; la firma dell'ing. appariva solo nella CP_2 qualità di condomino, vale a dire in veste di legale rappresentante della Visa snc;
ancora, nel verbale del 25.2.200 e in quello del 2.3.2000 sul punto all'ordine del giorno riguardante la nomina dell'amministratore si rinviava ad altra riunione, mentre nella assemblea del
17.3.2000 la nomina dell'amministratore p.t. ; infine, nella delibera del 30.8.2012 l'ing.
compariva come legale rappresentante della Visa snc;
in nessuna delle convocazioni CP_2 assembleari risultava apposta la firma dell'ing in qualità di amministratore;
CP_2
- 2) omessa pronuncia su un punto determinante riguardante la differenza della somma riportata nella convenzione rispetto al decreto monitorio e nullità della fattura n. 9 del
19.12.2014, questione che era stata sottoposta all'esame del tribunale avendo esso opponente provato a mezzo documenti che le attività riportate in detta fattura non erano state espletate dall'arch. ma da altri professionisti ( rilievi effettuati dal geometra CP_1
Con
in proprietà ; difformità riscontrate nella proprietà Controparte_5 Parte_4 dalll'ing . CP_4 Persona_1
Sulla base di tali doglianze l'appellante ha chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, in subordine, la riduzione dell'importo dovuto, sollecitando in questo grado una integrazione dell'attività istruttoria mediante ordine di esibizione ex art. 210 cpc all'arch. dei documenti comprovanti la nomina ad CP_1 amministratore dell'ing e l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova CP_2
testimoniale articolata in primo grado.
5. Ha resistito al gravame l'architetto che ha chiesto dichiararsi Controparte_1
inammissibile l'appello e, nel merito, pronunciarsene il rigetto per totale infondatezza, opponendosi alla richiesta dei mezzi istruttori dedotti dall'appellante, perché inammissibili, oltre che generici, e soprattutto stridenti con la documentazione prodotta in atti
(l'interrogatorio formale verteva su fatti documentati), come argomentato dal Giudice di primo grado con l'ordinanza del 08/02/2017; in subordine, in caso di accoglimento delle istanze avversarie, ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale come dedotta dallo stesso nella propria memoria ex art.183, co. 6, c.p.c. II termine, nel giudizio di primo grado. 6. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado cartaceo e telematico e con ordinanza depositata il 5.5.20221 è stata rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata avanzata dal per difetto di “periculum in Parte_1
mora”.
7. Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 3.7.2024 in sito all'udienza di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'appello e della sua ammissibilità ex art. 342 cpc.
Riguardo al primo profilo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata depositata in data 25/11/2020; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato è stato notificato con pec del 27/12/2020.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784)
Va, poi, disattesa la preliminare eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata dall'appellato CP_6
, parte appellante ha censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi
[...]
motivazionali che non ha condiviso, ha proposto la decisione contraria e a sé favorevole, ha spiegato le ragioni della soluzione alternativa propugnata e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto al ragionamento posto a fondamento della sentenza impugnata.
L'appello, dunque, risulta rispettoso delle prescrizioni dell'art. 342 cpc in quanto contiene una sufficiente critica alla decisione impugnata e la formulazione di una proposta alternativa, nei termini ritenuti sufficienti dalla Corte di Cassazione (da ultimo, Cassazione civile, II sez., 18 gennaio 2024, n. 1932 che ripercorre l'arresto a Sezioni Unite n. 36481 del
13 dicembre 2022).
Superate le preliminari verifiche e passando al merito, ritiene la Corte, sulla base del devolutum e del riesame del materiale probatorio del primo grado, che l'appello vada solo parzialmente accolto.
Giova osservare, quanto al thema decidendum del gravame, che non è contestata dall'appellante l'affermazione contenuta in sentenza circa l'esistenza del Parte_1
Co (prima denominato Condominio Cerza, coincidente con il Condominio VI )
[...] anche prima della formale costituzione con delibera del 20.9.2012, avendo la deducente ammesso in questo grado- diversamente da quanto sostenuto con l'opposizione-che “ nel caso che ci occupa è sempre esistito il Condominio di fatto”( cfr pag. 20 dell'atto d'appello).
Del pari non viene riproposta tra i motivi di gravame la doglianza della inopponibilità al della convenzione di conferimento dell'incarico all'arch. per mancanza Parte_1 CP_1
di delibera assembleare di autorizzazione all'amministratore, profilo che si trova svolto tardivamente solo nella comparsa conclusionale dell'appellante e che, dunque non può essere qui riesaminato. Ciò in quanto la questione del difetto di potere dell'amministratore risulta implicitamente disattesa dal tribunale laddove ha affermato la vincolatività per il
Condominio di tale convenzione perchè sottoscritta dall'ing. in veste di CP_2
amministratore di fatto dell'ente di gestione, facendo quindi intendere che rientrasse nel potere di questi l'assunzione di siffatta iniziativa. A fronte dell'implicito rigetto dell'eccezione dell'esorbitanza dai poteri gestori dell'amministratore dell'incarico conferito dall'ing. all'arch. dedotta tra i motivi dell'opposizione, sarebbe stato CP_2 CP_1
necessario fare oggetto dell'appello anche tale questione al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che, invece, è ravvisabile nella specie, precludendo ogni esame, anche officioso, sul punto.
Ciò che, invece, con il primo motivo l'appellante protesta è che “l'ingegnere CP_2
non è mai stato l'amministratore del né eletto né di fatto”
[...] Parte_1
difettando la prova dello svolgimento di detto incarico. Il mezzo non merita condivisione.
Escluso che l'amministratore di fatto sia riconducibile alla figura del gestore di affari altrui- come vorrebbe invece sostenere l'appellante sulla base di una tesi dottrinale di cui neanche ha citato le fonti- dal momento che i suoi poteri di rappresentanza gli derivano pur sempre dall'investitura dell'assemblea dei condomini, ancorchè in forma verbale o anche tacita ( come ben chiarito dal primo giudice sulla base del consolidato orientamento della Corte regolatrice), a differenza del gestore che agisce autonomamente e senza incarico, nel caso di specie lo svolgimento effettivo da parte dell'ing. dell'attività e funzioni di CP_2
amministratore del appellante risultano provate dalla documentazione in atti, Parte_1 che il tribunale mostra di aver correttamente valorizzato a fondamento del suo convincimento.
Invero, l'affermazione dell'appellante secondo cui i verbali di assemblea e le ricevute dei pagamenti di oneri condominiali menzionati in sentenza non sarebbero idonei a provare la qualità di amministratore dell'ing. perché non recanti la sua firma in tale veste CP_2 risulta smentita all'esito della verifica degli elementi emergenti anche dagli altri documenti non espressamente richiamati dal tribunale, e in particolare: il verbale di assemblea del
30.8.2012 nel quale si legge, in relazione alla discussione sul punto 2) o.d.g. “
L'amministratore sig. riferisce di aver terminato il suo mandato...”; il bilancio CP_2 consuntivo 2011-2012 allegato al predetto verbale, oggetto di discussione del punto 1) dell'o.d.g. che risulta firmato dall'ing. quale amministratore;
ancora, la ricevuta CP_2 intestata ai sigg.ri ( proprietario) e ( cond.) per “Spese Persona_2 Parte_5 condominiali anno 2010-2011” firmata per quietanza da quale Controparte_2
amministratore.
Ora, valorizzando questi ultimi documenti- a preferenza di quelli risalenti al 2000- perché riferiti al periodo in cui risulta sottoscritta la convenzione dell'11.10.2011 di conferimento dell'incarico all'arch. emerge senza dubbio che l'ing. quanto meno a tale CP_1 CP_2
epoca rivestisse la qualità di amministratore del appellante e ne svolgesse Parte_1
concretamente le funzioni ( riscossione oneri condominiali, predisposizione del bilancio consuntivo 2010-2011 approvato dall'assemblea nella seduta del 30.8.201; v alle. N. 10 in fascicolo appellato primo grado). Il primo mezzo va, dunque, respinto con conferma sul punto della gravata sentenza che va solo integrata nella motivazione nei termini sopra esposti.
Il secondo mezzo invece è fondato perché denuncia una reale carenza di decisione su una questione controversa, che va qui esaminata e risolta in senso favorevole all'appellante.
Ed invero, in primo grado il delle due fatture poste a base del decreto Parte_1
ingiuntivo (la n. 7 del 26.1.2014 dell'importo lordo di euro 3.330,60 per “Incarico per la redazione delle tabelle millesimali condominiali dal giorno 11.10.211” cfr all. 9 primo grado;
fattura n. 9 del 19.12.2014 dell'importo lordo di euro 2918,29 cfr all. 10) ha contestato la n. 9 del 19.12.2014 sotto due profili: l'esorbitanza della parcella rispetto a quanto pattuito nella convenzione dell'11.10.2011; la non rispondenza dell'attività in essa descritta a quella effettivamente svolta dall'arch. CP_1
In sentenza non si rinviene alcun passaggio motivazionale che affronta e risolve tale questione, ricorrendo, pertanto, il vizio di omessa pronuncia qui denunciato.
Ciò posto, anche nel merito il mezzo merita condivisione.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (ex plurimis Cass. Ordinanza n. 21522 del
20/08/2019).
Nella specie, in ordine alle prestazioni svolte, a fronte della contestazione del Parte_1
del mancato espletamento dell'attività riportata nella fattura n.
9- come meglio specificata in sede monitoria dall'ach. (rilievo di difformità nelle proprietà di CP_1 Controparte_3
e - il professionista non ha fornito rassicurante prova dell'effettivo Controparte_4 svolgimento della voce ivi richiesta, a tal fine non apparendo sufficiente il deposito in atti di una planimetria degli immobili dei ridetti condomini, a fronte, peraltro, del documentato ed incontestato espletamento della pratica di accatastamento curata da altro professionista per le medesime difformità riscontrate nelle predette unità immobiliari (geom. CP_5
; circostanza riportata anche a pag. 6 della comparsa di costituzione in primo
[...] grado dell'arch. , incarico che non avrebbe avuto senso commissionare se l'attività CP_1
fosse già stata utilmente fornita dall'arch. CP_1
Dunque, il compenso dovuto all'arch. è solo quello oggetto della fattura n. 7 non CP_1
contestata e congruente, nell'importo, rispetto a quanto pattuito nella convenzione dell'11.10.2011.
Ne consegue che, in accoglimento del secondo motivo di gravame, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, va revocato il decreto ingiuntivo oggetto di causa e condannato il al pagamento, in favore dell'appellato, per compensi Parte_1
professionali relativi alla redazione delle tabelle millesimali e del regolamento condominiale, della somma portata dalla fattura n. 7 del 26.11.2014 pari all'importo (lordo) di € 3.330,60, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale ( ricorso monitorio depositato il 17.3.2016).
La riforma della sentenza comporta una nuova regolamentazione delle spese tenuto conto dell'esito complessivo della lite: a tal fine, poiché risulta accolta, seppure parzialmente,
l'opposizione del con dimezzamento della somma ingiunta ( euro 3.330,60 in Parte_1
luogo di euro 6248,84, importi entrambi considerati al lordo) ricorrono i presupposti per operare la compensazione parziale delle spese del doppio grado nella misura di 1/2 e porre a carico del (che è risultato comunque debitore) la restante metà, liquidata come Parte_1 di seguito, sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/1 e succ. mod., considerato il valore della causa ( determinato in ragione del decisum; scaglione da euro 1101,00 ad euro 5200,00) e dell'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria per entrambi i gradi).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitamente pronunciando sull'appello proposto dal di Parte_1 Parte_6
in San Giorgio del Sannio così provvede:
[...]
1- Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta in primo grado dal in San Giorgio del Sannio, revoca il decreto Parte_7 ingiuntivo n. 382/2016 del 15.3.2016 emesso dal tribunale di Benevento e condanna il predetto Condominio a pagare, in favore dell'arch. la somma (lorda) di Controparte_1 euro 3330,60 oltre interessi legali come in motivazione;
2- Compensa per ½ le spese del doppio grado di giudizio e condanna il Parte_1 appellante al pagamento, in favore dell'appellato, della restante metà che liquida: per il primo grado in euro 850,00 per compensi;
per il secondo grado in euro 961,50 per compensi;
il tutto oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuire all'Avv. Maurizio LIVIERO dichiaratosi anticipatario;
Così deciso in Napoli, li 20.11.2024
Il consigliere est. Il presidente
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Dott.ssa Rosaria Papa