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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2362 del RGAC dell'anno 2018, avente ad oggetto domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Martina Ticciati, presso il cui studio in Pontedera
(PI), Via Pisana n. 15, elettivamente domicilia;
ATTORE
E
C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio CP_2
Parigi, presso il cui studio in Firenze, Via XX Settembre n. 6, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 04.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti innanzi al mutato giudice istruttore, con ordinanza del 31.10.24 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di giorni 60 per il deposito pag. 1 delle comparse conclusionali e del termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il sinistro di cui alla presente causa ascrivibile a responsabilità ex art. 2051 c.c. e art. 2043 c.c. del e per l'effetto condannare parte Controparte_1
convenuta al risarcimento dei danni subiti dal Sig. nell'evento del Parte_1
08/06/2013 che si quantificano sin da ora nell'importo di € 260.740,74 per i titoli e le motivazioni di cui alla premessa del presente atto, in particolare a titolo di danno biologico, danno biologico psichico, invalidità temporanea sia assoluta che parziale, danno estetico, aumento personalizzato, spese documentate e spese future, danno patrimoniale ed esborsi tutti o a quella maggiore o minore somma che risulterà a seguito di istruttoria e/o sarà ritenuta di giustizia;
con espressa riserva di specificare voci di danno e quantificare sino all'udienza di precisazione delle conclusioni;
oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo”.
1.2 Più in particolare, deduceva che:
a) in data 08.06.2013, verso le 17-17.30, stava passeggiando in compagnia di a nei campi dietro la Stazione ecologica di Via Persona_1 CP_1
Reggina, portando con sé il suo cane affetto da problemi di “sordità” e, essendo nei pressi del Quagliodromo, utilizzato per l'addestramento degli animali, aveva liberato il cane dal guinzaglio;
b) poichè quest'ultimo si era avvicinato ad una catasta di estintori e bombole del gas che giacevano nel campo, era stato necessario corrergli dietro e, proprio mentre si stava chinando per prenderlo, un estintore era caduto e, sbattendo a terra, gli era scoppiato violentemente sul volto;
pag. 2 c) nell'immediatezza del fatto, veniva soccorso dalla con cui Per_1
raggiungeva la casa di tale , collocata nelle vicinanze, il quale Per_2
provvedeva a chiamare l'autoambulanza, mentre la stessa si recava Per_1
presso l'abitazione dei suoi genitori per avvisarli dell'accaduto e consegnare loro il cane;
d) il campo di proprietà del su cui si trovavano gli Controparte_1
estintori, era privo di recinzione e liberamente accessibile, né vi erano cartelli che avvisavano del pericolo;
e) trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso di Pontedera, gli veniva diagnosticato: “quadro di fracasso facciale con multiple fratture pluriframmentate scomposte e affossate dei seni mascellari, ossa nasali e setto, delle orbite bil.te con pinzettatura dei retti inferiori, superiori e pneumomorbita, frattura plurifframmentaria affossata dei seni frontali, non segni di frattura a carico del rachide cervicale...”;
f) veniva, quindi, ricoverato presso il reparto di “maxillo facciale” dell e, in data 11.06.2013, sottoposto ad intervento Controparte_3
chirurgico di riduzione delle fratture, mediante applicazione di
“microplacche e viti in titanio del frontale e della glabella ...”;
g) in data 11.09.2013, veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi, successivamente valutati nella misura complessiva del 35%, come risulta dalle perizie allegate del 14.02.2018 e del 29.11.17;
h) inoltre, a causa dell'occorso, aveva perso il lavoro e di certo avrebbe avuto difficoltà a trovarne un altro;
i) provvedeva, quindi, ad inoltrare richiesta di risarcimento danni al
[...]
senza ottenere alcun esito. CP_1
2. In data 13.09.2018, si costituiva in giudizio il CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, opponendosi
[...]
all'accoglimento della domanda e chiedendo, in via subordinata, in caso pag. 3 anche solo di parziale accoglimento, di liquidare il danno nei limiti di quanto provato e della sola quota di responsabilità ad esso direttamente attribuibile.
2.1 In fatto, deduceva che, in fase stragiudiziale, erano stati compiuti degli accertamenti investigativi da parte dello studio di Controparte_4
Livorno, nella persona del Dott. cui l'attore aveva preso Testimone_1
parte e fornito una ricostruzione dei fatti sostanzialmente diversa da quella riportata nell'atto introduttivo dichiarando, in particolare: a) che, al momento del sinistro, era solo;
b) che il cane era sfuggito al suo controllo introducendosi all'interno di uno dei depositi della stazione ecologica presenti dietro alla discarica;
c) che lui era passato da un campo di proprietà di terzi, consapevole della pericolosità della stazione ecologica, andando a mettere i piedi su un estintore che giaceva a terra;
d) che all'ingresso della discarica vi era un cancello con un lucchetto chiuso;
e) che un amico, a bordo della sua macchina, era andato a cercare il cane;
f) che, da solo, aveva raggiunto un cascinale vicino per chiedere aiuto. Aggiungeva che: nell'immediatezza dei fatti, non erano intervenute Autorità, né erano pervenute segnalazioni al mentre i Carabinieri della Controparte_1
Stazione di Ponsacco erano intervenuti solo successivamente potendo solo constatare lo stato di fatto;
che l'estintore si trovava in un'area adibita a deposito posta sul retro della in cui vengono Controparte_5
provvisoriamente stoccati alcuni rifiuti in attesa dello smaltimento, non aperta al pubblico e chiusa da un cancello con lucchetto.
3. Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale e assunzione di prova testimoniale.
4. All'esito dell'udienza del 23.09.22, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza pag. 4 del 23.06.23 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata all'udienza del 4.10.24.
5. La domanda va rigettata.
L'attore ha invocato la responsabilità del ai sensi degli Controparte_1
artt. 2051 e 2043 c.c. per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dello scoppio di un estintore posto in un campo, liberamente accessibile e privo di cartelli segnalanti il pericolo, di proprietà del convenuto.
Come noto “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno” (cfr. Cass. Civ. n. 1152/2023
e Cass. Civ. n. 20943/2022); il custode, da parte sua, per andare esente da responsabilità deve dimostrare il “caso fortuito”, ovvero che, nel caso di specie, sia intervenuto un fattore eccezionale ed imprevedibile che, proprio perché estraneo alla sua sfera di controllo, abbia interrotto il nesso causale. È, inoltre, indubbio che nell'accezione di caso fortuito sia compreso anche il comportamento imprudente o negligente del danneggiato, sempreché tale comportamento integri la causa efficiente in via esclusiva dell'evento, riducendo la cosa in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr. Cass. n.
12895/2016; Cass. n. 18317/2015). Pertanto, perché si configuri la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., è necessario che: a) il bene sia in custodia al convenuto e, pertanto, questi ne abbia la disponibilità e l'effettivo potere di controllo;
b)
l'attore fornisca la prova del nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento ingiusto nonché delle conseguenze pregiudizievoli;
c) il convenuto non fornisca la prova del caso fortuito.
Nel caso in esame, è pacifico che il avesse l'effettivo Controparte_1
potere di custodia e controllo sui depositi della Stazione Ecologica situata in
Via Reggina. Quanto all'onere della prova incombente sull'attore, l'istruttoria pag. 5 esperita non ha consentito di attribuire veridicità alle modalità del sinistro descritte nell'atto introduttivo. In primis, si deve rilevare che dalla stessa produzione documentale di parte attrice emerge una divergente versione dei fatti;
in particolare, dalla certificazione rilasciata dal nosocomio di S. Chiara, nella parte in cui è riportata la storia clinica del paziente, evidentemente ricostruita in base alle dichiarazioni di quest'ultimo, emerge che il trauma sarebbe conseguito a “un incidente durante un controllo in un cassone contenente computer” e dovuto “allo scoppio di una bombola di gas”. Ed ancora, le dichiarazioni dei testi escussi non solo non collimano tra loro, ma, riguardo ad aspetti sostanziali, non convergono con le allegazioni attoree. Il teste impiegato di uno studio che svolge accertamenti assicurativi, ha Tes_1
dichiarato che, durante il sopralluogo presso la Stazione ecologica, il Pt_1
gli aveva riferito che “al momento dell'accaduto non c'erano testimoni, era da solo” e, riguardo alle modalità del sinistro, che aveva “messo inavvertitamente i piedi su un estintore che faceva parte di un mucchio di estintori e bombole che giacevano in terra vicino ad un copertone e l'estintore è scoppiato ferendolo in viso”. Si deve dare atto, poi, che anche la teste che ha descritto l'evento che avrebbe causato il ferimento secondo le modalità riportate nell'atto di citazione, smentisce le circostanze relative alla fase antecedente e, particolarmente, al modo in cui il si Pt_1
sarebbe introdotto nella Stazione ecologica. La teste infatti, ha Per_1
dichiarato che stava passeggiando con il “sulla piccola strada che costeggia Pt_1
la stazione ecologica sulla parte destra” e che “il cane è entrato dalla stradina che costeggia la stazione ed è entrato dentro, è passato da una specie di rete perché c'è dello spazio che consente il passaggio. Anche il è passato da questa rete”, aggiungendo di Pt_1
riconoscere la rete nella foto n. 4 allegata al fascicolo di parte convenuta.
Dette dichiarazioni palesemente contrastano con gli assunti dell'attore, in base ai quali lo stesso stava passeggiando in compagnia di nei Persona_1
pag. 6 campi dietro la stazione ecologica di Via Reggina e aveva raggiunto il cane che si era avvicinato agli estintori collocati nel campo aperto e privo di recinzione. Da quanto esposto, pertanto, emerge che il si sia Pt_1
volontariamente introdotto nell'area della Stazione ecologica al di fuori dei casi e dei giorni in cui è consentito l'accesso agli utenti, superando la recinzione che palesava l'interclusione della zona e, stando alle sue stesse dichiarazioni manifestate agli operatori sanitari in un momento di poco successivo all'evento, anche in violazione dell'art. 12 del Regolamento della
Stazione che vieta di “rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere, fatto salvo il consenso da parte degli addetti al controllo”. In ogni caso, l'attore ha violato le norme della comune prudenza e dell'ordinaria diligenza che era lecito attendersi nelle circostanze contingenti, atteso che, indubbiamente, la presenza stessa di cumuli di estintori e/o bombole di gas rappresenta una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile per una persona di media avvedutezza. In materia, infatti, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza n. 2480 del 01.02.2018). La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che non è l'assenza di insidia della cosa a escludere la responsabilità
"oggettiva" del custode o quella aquiliana da fatto illecito, bensì la facile percezione dell'insidia stessa e la prevedibilità del verificarsi dell'evento dannoso in assenza di un comportamento diligente da parte del danneggiato
(cfr Cass. n. 9863/2023). Alla luce delle suesposte considerazioni, deve pag. 7 ritenersi che l'incidenza del comportamento imprudente del danneggiato sia stata tale da costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, con applicazione dei parametri medi di liquidazione di cui al DM n. 147/22, ridotti del 50% per l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento in favore del Parte_1
delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
7052,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, 14 aprile 2025
IL GIUDICE
Teresa Guerrieri
pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2362 del RGAC dell'anno 2018, avente ad oggetto domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Martina Ticciati, presso il cui studio in Pontedera
(PI), Via Pisana n. 15, elettivamente domicilia;
ATTORE
E
C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio CP_2
Parigi, presso il cui studio in Firenze, Via XX Settembre n. 6, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 04.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti innanzi al mutato giudice istruttore, con ordinanza del 31.10.24 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di giorni 60 per il deposito pag. 1 delle comparse conclusionali e del termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il sinistro di cui alla presente causa ascrivibile a responsabilità ex art. 2051 c.c. e art. 2043 c.c. del e per l'effetto condannare parte Controparte_1
convenuta al risarcimento dei danni subiti dal Sig. nell'evento del Parte_1
08/06/2013 che si quantificano sin da ora nell'importo di € 260.740,74 per i titoli e le motivazioni di cui alla premessa del presente atto, in particolare a titolo di danno biologico, danno biologico psichico, invalidità temporanea sia assoluta che parziale, danno estetico, aumento personalizzato, spese documentate e spese future, danno patrimoniale ed esborsi tutti o a quella maggiore o minore somma che risulterà a seguito di istruttoria e/o sarà ritenuta di giustizia;
con espressa riserva di specificare voci di danno e quantificare sino all'udienza di precisazione delle conclusioni;
oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo”.
1.2 Più in particolare, deduceva che:
a) in data 08.06.2013, verso le 17-17.30, stava passeggiando in compagnia di a nei campi dietro la Stazione ecologica di Via Persona_1 CP_1
Reggina, portando con sé il suo cane affetto da problemi di “sordità” e, essendo nei pressi del Quagliodromo, utilizzato per l'addestramento degli animali, aveva liberato il cane dal guinzaglio;
b) poichè quest'ultimo si era avvicinato ad una catasta di estintori e bombole del gas che giacevano nel campo, era stato necessario corrergli dietro e, proprio mentre si stava chinando per prenderlo, un estintore era caduto e, sbattendo a terra, gli era scoppiato violentemente sul volto;
pag. 2 c) nell'immediatezza del fatto, veniva soccorso dalla con cui Per_1
raggiungeva la casa di tale , collocata nelle vicinanze, il quale Per_2
provvedeva a chiamare l'autoambulanza, mentre la stessa si recava Per_1
presso l'abitazione dei suoi genitori per avvisarli dell'accaduto e consegnare loro il cane;
d) il campo di proprietà del su cui si trovavano gli Controparte_1
estintori, era privo di recinzione e liberamente accessibile, né vi erano cartelli che avvisavano del pericolo;
e) trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso di Pontedera, gli veniva diagnosticato: “quadro di fracasso facciale con multiple fratture pluriframmentate scomposte e affossate dei seni mascellari, ossa nasali e setto, delle orbite bil.te con pinzettatura dei retti inferiori, superiori e pneumomorbita, frattura plurifframmentaria affossata dei seni frontali, non segni di frattura a carico del rachide cervicale...”;
f) veniva, quindi, ricoverato presso il reparto di “maxillo facciale” dell e, in data 11.06.2013, sottoposto ad intervento Controparte_3
chirurgico di riduzione delle fratture, mediante applicazione di
“microplacche e viti in titanio del frontale e della glabella ...”;
g) in data 11.09.2013, veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi, successivamente valutati nella misura complessiva del 35%, come risulta dalle perizie allegate del 14.02.2018 e del 29.11.17;
h) inoltre, a causa dell'occorso, aveva perso il lavoro e di certo avrebbe avuto difficoltà a trovarne un altro;
i) provvedeva, quindi, ad inoltrare richiesta di risarcimento danni al
[...]
senza ottenere alcun esito. CP_1
2. In data 13.09.2018, si costituiva in giudizio il CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, opponendosi
[...]
all'accoglimento della domanda e chiedendo, in via subordinata, in caso pag. 3 anche solo di parziale accoglimento, di liquidare il danno nei limiti di quanto provato e della sola quota di responsabilità ad esso direttamente attribuibile.
2.1 In fatto, deduceva che, in fase stragiudiziale, erano stati compiuti degli accertamenti investigativi da parte dello studio di Controparte_4
Livorno, nella persona del Dott. cui l'attore aveva preso Testimone_1
parte e fornito una ricostruzione dei fatti sostanzialmente diversa da quella riportata nell'atto introduttivo dichiarando, in particolare: a) che, al momento del sinistro, era solo;
b) che il cane era sfuggito al suo controllo introducendosi all'interno di uno dei depositi della stazione ecologica presenti dietro alla discarica;
c) che lui era passato da un campo di proprietà di terzi, consapevole della pericolosità della stazione ecologica, andando a mettere i piedi su un estintore che giaceva a terra;
d) che all'ingresso della discarica vi era un cancello con un lucchetto chiuso;
e) che un amico, a bordo della sua macchina, era andato a cercare il cane;
f) che, da solo, aveva raggiunto un cascinale vicino per chiedere aiuto. Aggiungeva che: nell'immediatezza dei fatti, non erano intervenute Autorità, né erano pervenute segnalazioni al mentre i Carabinieri della Controparte_1
Stazione di Ponsacco erano intervenuti solo successivamente potendo solo constatare lo stato di fatto;
che l'estintore si trovava in un'area adibita a deposito posta sul retro della in cui vengono Controparte_5
provvisoriamente stoccati alcuni rifiuti in attesa dello smaltimento, non aperta al pubblico e chiusa da un cancello con lucchetto.
3. Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale e assunzione di prova testimoniale.
4. All'esito dell'udienza del 23.09.22, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza pag. 4 del 23.06.23 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata all'udienza del 4.10.24.
5. La domanda va rigettata.
L'attore ha invocato la responsabilità del ai sensi degli Controparte_1
artt. 2051 e 2043 c.c. per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dello scoppio di un estintore posto in un campo, liberamente accessibile e privo di cartelli segnalanti il pericolo, di proprietà del convenuto.
Come noto “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno” (cfr. Cass. Civ. n. 1152/2023
e Cass. Civ. n. 20943/2022); il custode, da parte sua, per andare esente da responsabilità deve dimostrare il “caso fortuito”, ovvero che, nel caso di specie, sia intervenuto un fattore eccezionale ed imprevedibile che, proprio perché estraneo alla sua sfera di controllo, abbia interrotto il nesso causale. È, inoltre, indubbio che nell'accezione di caso fortuito sia compreso anche il comportamento imprudente o negligente del danneggiato, sempreché tale comportamento integri la causa efficiente in via esclusiva dell'evento, riducendo la cosa in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr. Cass. n.
12895/2016; Cass. n. 18317/2015). Pertanto, perché si configuri la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., è necessario che: a) il bene sia in custodia al convenuto e, pertanto, questi ne abbia la disponibilità e l'effettivo potere di controllo;
b)
l'attore fornisca la prova del nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento ingiusto nonché delle conseguenze pregiudizievoli;
c) il convenuto non fornisca la prova del caso fortuito.
Nel caso in esame, è pacifico che il avesse l'effettivo Controparte_1
potere di custodia e controllo sui depositi della Stazione Ecologica situata in
Via Reggina. Quanto all'onere della prova incombente sull'attore, l'istruttoria pag. 5 esperita non ha consentito di attribuire veridicità alle modalità del sinistro descritte nell'atto introduttivo. In primis, si deve rilevare che dalla stessa produzione documentale di parte attrice emerge una divergente versione dei fatti;
in particolare, dalla certificazione rilasciata dal nosocomio di S. Chiara, nella parte in cui è riportata la storia clinica del paziente, evidentemente ricostruita in base alle dichiarazioni di quest'ultimo, emerge che il trauma sarebbe conseguito a “un incidente durante un controllo in un cassone contenente computer” e dovuto “allo scoppio di una bombola di gas”. Ed ancora, le dichiarazioni dei testi escussi non solo non collimano tra loro, ma, riguardo ad aspetti sostanziali, non convergono con le allegazioni attoree. Il teste impiegato di uno studio che svolge accertamenti assicurativi, ha Tes_1
dichiarato che, durante il sopralluogo presso la Stazione ecologica, il Pt_1
gli aveva riferito che “al momento dell'accaduto non c'erano testimoni, era da solo” e, riguardo alle modalità del sinistro, che aveva “messo inavvertitamente i piedi su un estintore che faceva parte di un mucchio di estintori e bombole che giacevano in terra vicino ad un copertone e l'estintore è scoppiato ferendolo in viso”. Si deve dare atto, poi, che anche la teste che ha descritto l'evento che avrebbe causato il ferimento secondo le modalità riportate nell'atto di citazione, smentisce le circostanze relative alla fase antecedente e, particolarmente, al modo in cui il si Pt_1
sarebbe introdotto nella Stazione ecologica. La teste infatti, ha Per_1
dichiarato che stava passeggiando con il “sulla piccola strada che costeggia Pt_1
la stazione ecologica sulla parte destra” e che “il cane è entrato dalla stradina che costeggia la stazione ed è entrato dentro, è passato da una specie di rete perché c'è dello spazio che consente il passaggio. Anche il è passato da questa rete”, aggiungendo di Pt_1
riconoscere la rete nella foto n. 4 allegata al fascicolo di parte convenuta.
Dette dichiarazioni palesemente contrastano con gli assunti dell'attore, in base ai quali lo stesso stava passeggiando in compagnia di nei Persona_1
pag. 6 campi dietro la stazione ecologica di Via Reggina e aveva raggiunto il cane che si era avvicinato agli estintori collocati nel campo aperto e privo di recinzione. Da quanto esposto, pertanto, emerge che il si sia Pt_1
volontariamente introdotto nell'area della Stazione ecologica al di fuori dei casi e dei giorni in cui è consentito l'accesso agli utenti, superando la recinzione che palesava l'interclusione della zona e, stando alle sue stesse dichiarazioni manifestate agli operatori sanitari in un momento di poco successivo all'evento, anche in violazione dell'art. 12 del Regolamento della
Stazione che vieta di “rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere, fatto salvo il consenso da parte degli addetti al controllo”. In ogni caso, l'attore ha violato le norme della comune prudenza e dell'ordinaria diligenza che era lecito attendersi nelle circostanze contingenti, atteso che, indubbiamente, la presenza stessa di cumuli di estintori e/o bombole di gas rappresenta una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile per una persona di media avvedutezza. In materia, infatti, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza n. 2480 del 01.02.2018). La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che non è l'assenza di insidia della cosa a escludere la responsabilità
"oggettiva" del custode o quella aquiliana da fatto illecito, bensì la facile percezione dell'insidia stessa e la prevedibilità del verificarsi dell'evento dannoso in assenza di un comportamento diligente da parte del danneggiato
(cfr Cass. n. 9863/2023). Alla luce delle suesposte considerazioni, deve pag. 7 ritenersi che l'incidenza del comportamento imprudente del danneggiato sia stata tale da costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, con applicazione dei parametri medi di liquidazione di cui al DM n. 147/22, ridotti del 50% per l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento in favore del Parte_1
delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
7052,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, 14 aprile 2025
IL GIUDICE
Teresa Guerrieri
pag. 8