Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
TA RE (GE), il 06/03/1979, residente in [...]
26 16035 RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. SOLZA ANDREA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(PA), il 15/11/1970, residente in [...]26 16035 RAPALLO
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MORI
MARCO (C.F. , che lo rappresenta e difende, come da C.F._4
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in RAPALLO il 30/06/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
pronunciare la separazione personale dei
SI.ri ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di Parte_3
procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso e relativa residenza anagrafica di entrambi i figli presso la casa coniugale sita in Rapallo (GE), Via dei Muretti n. 26/12, con conseguente assegnazione della stessa alla SI.ra
; Parte_1
3) disciplinare le modalità e le tempistiche delle visite del SI. ai figli, Pt_2
secondo il seguente calendario delle visite:
• considerata l'età della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente, nulla disporre in ordine al regime di frequentazione con i genitori;
• con riguardo al figlio minore invece, il SI. potrà tenere con Per_1 Pt_2
sé il figlio minore a weekend alternati dal venerdì pomeriggio, dalle ore 18.00, sino alla domenica sera dopo cena, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
• considerati gli impegni lavorativi del padre, infrasettimanalmente, il SI. potrà tenere con sé il figlio minore un pomeriggio a settimana, dalle Pt_2
ore 18.00 fino alla sera dopo cena, con conseguente riaccompagnamento presso l'abitazione materna, nella settimana in cui il week end è di competenza della madre;
• il Natale, la Pasqua, ed ogni altra festività civile e/o religiosa, saranno trascorse secondo il criterio dell'alternanza, tenendo altresì conto degli impegni di entrambi i genitori;
• nel periodo estivo - corrispondente a tutta la durata del periodo di fermo scolastico - entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio almeno 15
(quindici) giorni, anche non consecutivi, impegnandosi a comunicarsi
3 reciprocamente i rispettivi periodi di ferie non appena possibile, e comunque non oltre il trentuno maggio, tenuto conto delle esigenze degli stessi;
• la c.d. “settimana bianca” o di fermo scolastico, salvo migliori accordi, verrà trascorsa con il criterio dell'alternanza;
• ciascun genitore ha diritto a trascorrere il proprio compleanno con il figlio, anche in deroga al calendario. Egualmente i genitori trascorreranno con il figlio
– anche in deroga al calendario – la festa della mamma e la festa del papà;
• il compleanno del minore sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori. Ove ciò non fosse possibile, verrà seguito il criterio dell'alternanza;
• Rispetto a tutto quanto previsto nel calendario delle visite, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i propri orari di lavoro e/o i propri impegni con congruo anticipo;
4) in punto economico, porre a carico del SI. l'obbligo di Parte_2
corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
dei figli, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, l'importo mensile di euro
500,00 (cinquecento/00), euro 250,00 a figlio, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5) quanto alle spese straordinarie per i figli, per la cui individuazione si rimanda al Verbale della sezione IV famiglia del Tribunale di Genova del 15/09/2016, disporre che siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore;
6) in ogni caso, i genitori si impegnano a concordare ogni scelta scolastica, sportiva, medica e ricreativa concernente la vita del figlio minore Per_1
tenendo in armonica considerazione le inclinazioni del minore ed i suoi orientamenti personali;
7) stante la disparità reddituale tra i coniugi, disporre che l'assegno unico universale per i figli venga percepito nella misura del 100% dalla SI.ra
; Parte_1
8) per il resto i coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico rinunciando espressamente ad ogni richiesta alimentare o di mantenimento;
9) autorizzare i coniugi al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti o altri titoli equipollenti validi per l'espatrio, anche con riferimento a quelli in capo al figlio minore”.
4 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2007, Numero 26, Parte I) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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