Art. 4. 1. Dopo la lettera d) del primo comma dell'articolo 30 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e' inserita la seguente:
"d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di cui alla lettera b). Scaduti i termini, la commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto;".
2. Dopo la lettera e-bis) del primo comma dell'articolo 30 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , introdotta dall' articolo 13 della legge 21 marzo 1990, n. 53 , e' aggiunta la seguente:
"e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato".
Nota all'art. 4:
- L'art. 30 del citato testo unico approvato con D.P.R. numero 570/1960 , come modificato da ultimo dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 30. - La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:
a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzati di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresi' i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , o per i quali manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;
d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di cui alla lettera b).
Scaduti i termini, la commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto;
e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quello che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;
e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati;
e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato.
Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo e uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo".
"d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di cui alla lettera b). Scaduti i termini, la commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto;".
2. Dopo la lettera e-bis) del primo comma dell'articolo 30 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , introdotta dall' articolo 13 della legge 21 marzo 1990, n. 53 , e' aggiunta la seguente:
"e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato".
Nota all'art. 4:
- L'art. 30 del citato testo unico approvato con D.P.R. numero 570/1960 , come modificato da ultimo dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 30. - La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:
a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzati di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresi' i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , o per i quali manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;
d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di cui alla lettera b).
Scaduti i termini, la commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto;
e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quello che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;
e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati;
e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato.
Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo e uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo".