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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6876 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Maria Carolina De Falco, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 24038/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Pazzigno n. 6 presso lo studio dell'Avv. BUONOCUNTO GIOVANNI (c.f.:
) sito in Via Pazzigno n. 6 – 80146 Napoli, dal quale è rappr.ta e C.F._2 difesa in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- APPELLANTE
E
QUALE F.G.V.S. (c.f.: ), n.q. di Impresa Controparte_1 P.IVA_1
Designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa
n. 14, rapp.ta e difesa in virtù di procura generale alle liti per notar Persona_1 di Milano del 18/12/2014 rep. n. 186905, racc. n. 30367 rilasciata da
[...] dall'avv. Pasquale Lauro, C.F. con Controparte_1 C.F._3 studio sito in Napoli Centro Direzionale isola A/3
- APPELLATO
OGGETTO: domanda di appello su sentenza del Giudice di Pace di Barra in materia di lesioni personali
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello è infondato.
ha convenuto in giudizio UALE F.G.V.S. Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere la riforma integrale della sentenza n. 5024/2023 pronunciata dal
Giudice di Pace di Barra e pubblicata il 28.08.2023, previa sospensione della sua esecutività, con la quale si era vista rigettare la domanda di risarcimento per lesioni personali ivi proposta, causata dall' investimento di cui ella era stata vittima a suo tempo, nel mentre attraversava la strada a piedi.
1
In particolare, l'odierna appellante deduceva che il giorno 02.07.2019, alle ore 12.00 circa, in Napoli al Corso San Giovanni a Teduccio, veniva investita dal conducente di uno scooter, che subito dopo il sinistro si dileguava velocemente, omettendo di prestare soccorso.
Iscritta la causa al ruolo generale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barra, l'appellante rileva che nel corso del giudizio si sarebbero verificati numerosi rinvii per l'escussione dell'unico teste indicato in atti e asseritamente citato, stante la sua perdurante assenza a tutte le udienze fissate a tal fine. Ciò posto, tuttavia, il magistrato assegnatario della causa, non avrebbe poi provveduto a disporre l'accompagnamento coatto del detto testimone, omettendo pertanto l'istruzione probatoria della domanda.
La domanda di risarcimento formulata dalla veniva, quindi, integralmente rigettata Pt_1 con condanna alle spese.
Si è costituita, nel presente grado di giudizio , quale F.G.V.S. Controparte_1 che, impugnando e contestando integralmente la domanda di appello ne chiedeva l'integrale rigetto, con conferma della sentenza impugnata, stante la sua inammissibilità, improponibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto. Vinte le spese di lite.
Ebbene, in via preliminare, constatata, la regolarità del contraddittorio, va dato preliminarmente atto della procedibilità e dell'ammissibilità della domanda di appello: la prima in quanto la presente azione, introduttiva del giudizio di secondo grado, è stata tempestivamente proposta (notifica dell'atto di citazione in appello a mezzo pec del
16.11.2023) rispetto alla data di deposito della sentenza del primo grado impugnata
(28.08.2023).
In riferimento, invece, al requisito dell'ammissibilità di cui all'art. 342 in combinato disposto con l'art. 348 bis cpc, va confermato che la domanda di appello così come formulata risponde alla ratio dell'istituto, inteso quale filtro volto alla deflazione del contenzioso, poiché strutturata secondo quanto previsto dal legislatore.
Passando all'esame del merito, va osservato, che possono senz'altro condividersi le conclusioni cui è giunto il Giudice del primo grado e che hanno determinato l'integrale rigetto della domanda formulata dalla Pt_1
Invero, dall'esame approfondito dei verbali di causa emergono due distinte circostanze: da un lato, i numerosi rinvii per l'istruzione probatoria della causa al fine di escutere l'unico teste indicato dalla parte attrice (prova ammessa con ordinanza del 25.09.2020); dall'altro, la mancata ottemperanza da parte del legale della parte attrice, all'onere di esibizione e deposito delle citazioni testimoniali, asseritamente notificate, a far dalla
2
prima che avrebbe dovuto recare l'intimazione del teste a comparire all'udienza del
03.03.2021.
In particolare, fermo restando che, ad oggi, dalla lettura del fascicolo del primo grado non
è possibile risalire all'esito delle udienze del 03.03.2021, del 29.09.2021 e del 28.10.2022
(queste in particolare mai cadenzate all'interno dei verbali ma indicate solo sulla copertina del fascicolo), nonché del 31.05.2022 (probabilmente quest'ultimo oggetto di un rinvio d'ufficio) in ogni caso, a partire dall'udienza del 21.02.2022 la parte attrice era stata formalmente onerata al deposito della citazione testimoniale.
All' udienza del 21.03.2023 il Giudice di primo grado formalizzava l'inottemperanza della parte attrice all'onere di deposito imposto nella precedente udienza, rinviando a tal fine all'udienza del 05.04.2023, laddove assente la parte attrice la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.05.2023, nel corso della quale risultava perdurante l'assenza del legale della e – di conseguenza - l'ennesima Pt_1 mancata ottemperanza all'onere di deposito delle citazioni testimoniali.
Orbene, è chiaro che nel corso del primo grado del presente giudizio si sia manifestata una serie di omissioni da parte del legale di parte attrice, ad oggetto il deposito della documentazione necessaria a consentire al Giudice di adottare i provvedimenti più opportuni (art. 255 c.p.c.), tra i quali, certamente, l'accompagnamento coatto del testimone, oltre alla sanzione a tal fine prevista (art. 104 disp att. Cpc e art. 208 cpc)
La presunta circostanza, riferita dall'appellante, che tra i motivi di assenza potesse verificarsi il contagio del testimone da , resta una deduzione priva di riscontri Pt_2 documentali oggettivi, tra l'altro, nemmeno riportata dai verbali di causa.
Cosicchè null'altro provvedimento- all'esito della constatazione della decadenza della parte dalla prova ammessa - avrebbe potuto adottare il Giudice del primo grado che rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni e la decisione, assente la parte attrice alle ultime due udienze del 05.04.2023 e del 05.05.2023 (senza reiterazione alcuna di istanze istruttorie che, a tal punto, sono state ritenute verosimilmente rinunziate).
Ciò posto, nel presente giudizio, sebbene la parte appellante abbia dedotto nel proprio atto di citazione, di aver depositato tutte le intimazioni a testi notificate nel corso del primo grado (deduzione generica priva anche di riscontri temporali delle udienze di riferimento), di fatto all'interno del fascicolo telematico non vi è prova di tale deposito documentale (nemmeno uno).
3
Senza contare che risulta assente anche l'intero fascicolo di primo grado della Pt_1 composto da atto di citazione del primo grado e n. 12 documenti depositati nel corso della prima udienza risalente al 25.09.2020.
Pertanto, ammesso che la domanda preliminare dell'appellante inerente la riammissione alla fase istruttoria non raccolta nel primo grado di giudizio fosse stata accolta, questo
Giudice sarebbe stato comunque posto nella impossibilità oggettiva di esercitare il proprio sindacato nel merito della domanda di risarcimento formulata dalla e Pt_1 soprattutto nella impossibilità di quantificare in qualche modo gli asseriti danni patiti in luogo delle lesioni personali derivate dal sinistro narrato.
La presente domanda di appello deve essere quindi integralmente rigettata perché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata.
Alla soccombenza segue, pertanto, la condanna della parte appellante al pagamento delle pese di lite del secondo grado di giudizio che vengono liquidate d'ufficio in assenza di nota spese depositata dalle parti, ai sensi del DM 147/2022.
In ogni caso, va poi evidenziato che la condotta processuale della difesa di parte appellante risulta estremamente pretestuosa, sin dal primo grado di giudizio, connotata da gravi inadempienze, rispetto ai più elementari principi sull'assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cc nonchè dall'inottemperanza ai formali oneri di deposito impartiti dal Giudice.
Ad una valutazione complessiva dell'utilizzo del mezzo processuale tra il primo e il secondo grado di giudizio, non può che concludersi per una condotta caratterizzata da abuso del processo da parte della difesa della che giustifica la sua condanna Pt_1 ulteriore per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.
La presente domanda di appello, risulta, infatti, manifestamente pretestuosa poiché consapevolmente promossa nonostante lampanti omissioni procedurali di natura piuttosto elementare in primo grado (deposito in primo grado delle citazioni a testimoniare, presenziare alle relative udienze formulando le proprie difese, depositare nel secondo grado di appello le difese documentali già versate nel primo grado).
Al di là, infatti, delle deduzioni offerte mediante l'atto di citazione in appello, la a mezzo del suo legale (presente fin dal primo grado di giudizio a partire Pt_1 dall'udienza del 11.03.2021) non poteva non essere consapevole di non aver mai depositato le citazioni testimoniali, come non poteva non essere consapevole che in loro mancanza il Giudice non avrebbe potuto disporre l'accompagnamento coatto del teste assente né applicargli sanzioni per la sua assenza.
4
In tale circostanza, non si tratta di mera infondatezza della domanda, come già accertata in parte motiva, ma di omessi adempimenti procedurali propri di qualsiasi mandato legale in tema di risarcimento del danno, la cui assenza, tra l'altro, dipesa esclusivamente da una mancata iniziativa del procuratore legale in tal senso, si tenta addirittura di far passare come omessa pronuncia del Giudice assegnatario della causa, quando è notoriamente inequivoco (sempre in tema di conoscenze di base del diritto) che il processo è retto, dal suo esordio alla sua conclusione, dal principio dispositivo e dunque da precisi oneri di allegazione, di prova e di domanda ad istanza delle parti coinvolte nella lite.
Nulla il Giudice può statuire nel corso del processo d'ufficio, se non in casi espressamente tipizzati e previsti dal codice civile o dal codice di procedura (come nella circostanza che qui si sta trattando) in assenza delle istanze precise formulate dalle parti interessate e sorrette dalla idonea documentazione probatoria a corredo.
Sul punto, fra tutte, la recentissima pronuncia del Tribunale Enna, 11/02/2025, n.32, secondo cui: “La condanna ex articolo 96, comma 3, del Cpc, applicabile d'ufficio in tutti
i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex articolo 96, commi 1 e
2, del Cpc, e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente. Il legislatore, invero, ha voluto in tal modo sanzionare l'abuso dello strumento processuale per bilanciare il diritto di qualsiasi soggetto ad accedere alla giustizia per la tutela dei propri diritti (cfr., articoli 24 della Costituzione e 6 Cedu) con la ragionevole durata del processo (articolo 111 Costituzione) e l'economia processuale, atteso che agire o resistere in processo in maniera pretestuosa, senza validi motivi e con scopi meramente dilatori comporta un aggravio per l'intero sistema giurisdizionale (Nel caso di specie, rilevato che l'attore, dopo l'iscrizione della causa a ruolo, non aveva più compiuto alcun atto del processo, omettendo di presenziare ad ogni udienza e di introdurre anche il procedimento obbligatorio di mediazione, il giudice adito, nel dichiarare improcedibile la domanda, ne ha disposto la condanna, oltre che alle spese di giudizio, anche al pagamento, in favore dei convenuti costituiti, di una ulteriore somma equitativamente determinata nell'importo di cinquecento euro ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del Cpc, atteso l'evidente abuso dello strumento processuale)”.
5
Il tenore della condanna e i termini della sua motivazione giustificano una liquidazione in via equitativa della condanna dell'appellante ex art. 96 comma 3 c.p.c. pari ad euro
1.700,00 ( pari al valore delle spese di lite liquidate come in dispositivo), tenuto conto del valore della controversia e della complessiva durata dei due gradi di giudizio e dell'impegno causato all'amministrazione della giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposta da e conferma integralmente la sentenza Parte_1
n. 5024/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Barra e pubblicata il 28.08.2023;
- condanna al pagamento in favore della parte appellata, in persona Parte_1 del legale rapp.te pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro
1.700 per compenso, oltre CPA ed IVA come per legge;
- condanna altresì al pagamento in favore della parte appellata, in Parte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese legali ex art. 96 comma 3 cpc, che si liquidano in via equitativa in complessivi Euro 1.700,00.
Napoli, 07.07.25 Il Giudice
(dott. Maria Carolina De Falco )
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Maria Carolina De Falco, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 24038/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Pazzigno n. 6 presso lo studio dell'Avv. BUONOCUNTO GIOVANNI (c.f.:
) sito in Via Pazzigno n. 6 – 80146 Napoli, dal quale è rappr.ta e C.F._2 difesa in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- APPELLANTE
E
QUALE F.G.V.S. (c.f.: ), n.q. di Impresa Controparte_1 P.IVA_1
Designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa
n. 14, rapp.ta e difesa in virtù di procura generale alle liti per notar Persona_1 di Milano del 18/12/2014 rep. n. 186905, racc. n. 30367 rilasciata da
[...] dall'avv. Pasquale Lauro, C.F. con Controparte_1 C.F._3 studio sito in Napoli Centro Direzionale isola A/3
- APPELLATO
OGGETTO: domanda di appello su sentenza del Giudice di Pace di Barra in materia di lesioni personali
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello è infondato.
ha convenuto in giudizio UALE F.G.V.S. Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere la riforma integrale della sentenza n. 5024/2023 pronunciata dal
Giudice di Pace di Barra e pubblicata il 28.08.2023, previa sospensione della sua esecutività, con la quale si era vista rigettare la domanda di risarcimento per lesioni personali ivi proposta, causata dall' investimento di cui ella era stata vittima a suo tempo, nel mentre attraversava la strada a piedi.
1
In particolare, l'odierna appellante deduceva che il giorno 02.07.2019, alle ore 12.00 circa, in Napoli al Corso San Giovanni a Teduccio, veniva investita dal conducente di uno scooter, che subito dopo il sinistro si dileguava velocemente, omettendo di prestare soccorso.
Iscritta la causa al ruolo generale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barra, l'appellante rileva che nel corso del giudizio si sarebbero verificati numerosi rinvii per l'escussione dell'unico teste indicato in atti e asseritamente citato, stante la sua perdurante assenza a tutte le udienze fissate a tal fine. Ciò posto, tuttavia, il magistrato assegnatario della causa, non avrebbe poi provveduto a disporre l'accompagnamento coatto del detto testimone, omettendo pertanto l'istruzione probatoria della domanda.
La domanda di risarcimento formulata dalla veniva, quindi, integralmente rigettata Pt_1 con condanna alle spese.
Si è costituita, nel presente grado di giudizio , quale F.G.V.S. Controparte_1 che, impugnando e contestando integralmente la domanda di appello ne chiedeva l'integrale rigetto, con conferma della sentenza impugnata, stante la sua inammissibilità, improponibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto. Vinte le spese di lite.
Ebbene, in via preliminare, constatata, la regolarità del contraddittorio, va dato preliminarmente atto della procedibilità e dell'ammissibilità della domanda di appello: la prima in quanto la presente azione, introduttiva del giudizio di secondo grado, è stata tempestivamente proposta (notifica dell'atto di citazione in appello a mezzo pec del
16.11.2023) rispetto alla data di deposito della sentenza del primo grado impugnata
(28.08.2023).
In riferimento, invece, al requisito dell'ammissibilità di cui all'art. 342 in combinato disposto con l'art. 348 bis cpc, va confermato che la domanda di appello così come formulata risponde alla ratio dell'istituto, inteso quale filtro volto alla deflazione del contenzioso, poiché strutturata secondo quanto previsto dal legislatore.
Passando all'esame del merito, va osservato, che possono senz'altro condividersi le conclusioni cui è giunto il Giudice del primo grado e che hanno determinato l'integrale rigetto della domanda formulata dalla Pt_1
Invero, dall'esame approfondito dei verbali di causa emergono due distinte circostanze: da un lato, i numerosi rinvii per l'istruzione probatoria della causa al fine di escutere l'unico teste indicato dalla parte attrice (prova ammessa con ordinanza del 25.09.2020); dall'altro, la mancata ottemperanza da parte del legale della parte attrice, all'onere di esibizione e deposito delle citazioni testimoniali, asseritamente notificate, a far dalla
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prima che avrebbe dovuto recare l'intimazione del teste a comparire all'udienza del
03.03.2021.
In particolare, fermo restando che, ad oggi, dalla lettura del fascicolo del primo grado non
è possibile risalire all'esito delle udienze del 03.03.2021, del 29.09.2021 e del 28.10.2022
(queste in particolare mai cadenzate all'interno dei verbali ma indicate solo sulla copertina del fascicolo), nonché del 31.05.2022 (probabilmente quest'ultimo oggetto di un rinvio d'ufficio) in ogni caso, a partire dall'udienza del 21.02.2022 la parte attrice era stata formalmente onerata al deposito della citazione testimoniale.
All' udienza del 21.03.2023 il Giudice di primo grado formalizzava l'inottemperanza della parte attrice all'onere di deposito imposto nella precedente udienza, rinviando a tal fine all'udienza del 05.04.2023, laddove assente la parte attrice la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.05.2023, nel corso della quale risultava perdurante l'assenza del legale della e – di conseguenza - l'ennesima Pt_1 mancata ottemperanza all'onere di deposito delle citazioni testimoniali.
Orbene, è chiaro che nel corso del primo grado del presente giudizio si sia manifestata una serie di omissioni da parte del legale di parte attrice, ad oggetto il deposito della documentazione necessaria a consentire al Giudice di adottare i provvedimenti più opportuni (art. 255 c.p.c.), tra i quali, certamente, l'accompagnamento coatto del testimone, oltre alla sanzione a tal fine prevista (art. 104 disp att. Cpc e art. 208 cpc)
La presunta circostanza, riferita dall'appellante, che tra i motivi di assenza potesse verificarsi il contagio del testimone da , resta una deduzione priva di riscontri Pt_2 documentali oggettivi, tra l'altro, nemmeno riportata dai verbali di causa.
Cosicchè null'altro provvedimento- all'esito della constatazione della decadenza della parte dalla prova ammessa - avrebbe potuto adottare il Giudice del primo grado che rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni e la decisione, assente la parte attrice alle ultime due udienze del 05.04.2023 e del 05.05.2023 (senza reiterazione alcuna di istanze istruttorie che, a tal punto, sono state ritenute verosimilmente rinunziate).
Ciò posto, nel presente giudizio, sebbene la parte appellante abbia dedotto nel proprio atto di citazione, di aver depositato tutte le intimazioni a testi notificate nel corso del primo grado (deduzione generica priva anche di riscontri temporali delle udienze di riferimento), di fatto all'interno del fascicolo telematico non vi è prova di tale deposito documentale (nemmeno uno).
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Senza contare che risulta assente anche l'intero fascicolo di primo grado della Pt_1 composto da atto di citazione del primo grado e n. 12 documenti depositati nel corso della prima udienza risalente al 25.09.2020.
Pertanto, ammesso che la domanda preliminare dell'appellante inerente la riammissione alla fase istruttoria non raccolta nel primo grado di giudizio fosse stata accolta, questo
Giudice sarebbe stato comunque posto nella impossibilità oggettiva di esercitare il proprio sindacato nel merito della domanda di risarcimento formulata dalla e Pt_1 soprattutto nella impossibilità di quantificare in qualche modo gli asseriti danni patiti in luogo delle lesioni personali derivate dal sinistro narrato.
La presente domanda di appello deve essere quindi integralmente rigettata perché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata.
Alla soccombenza segue, pertanto, la condanna della parte appellante al pagamento delle pese di lite del secondo grado di giudizio che vengono liquidate d'ufficio in assenza di nota spese depositata dalle parti, ai sensi del DM 147/2022.
In ogni caso, va poi evidenziato che la condotta processuale della difesa di parte appellante risulta estremamente pretestuosa, sin dal primo grado di giudizio, connotata da gravi inadempienze, rispetto ai più elementari principi sull'assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cc nonchè dall'inottemperanza ai formali oneri di deposito impartiti dal Giudice.
Ad una valutazione complessiva dell'utilizzo del mezzo processuale tra il primo e il secondo grado di giudizio, non può che concludersi per una condotta caratterizzata da abuso del processo da parte della difesa della che giustifica la sua condanna Pt_1 ulteriore per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.
La presente domanda di appello, risulta, infatti, manifestamente pretestuosa poiché consapevolmente promossa nonostante lampanti omissioni procedurali di natura piuttosto elementare in primo grado (deposito in primo grado delle citazioni a testimoniare, presenziare alle relative udienze formulando le proprie difese, depositare nel secondo grado di appello le difese documentali già versate nel primo grado).
Al di là, infatti, delle deduzioni offerte mediante l'atto di citazione in appello, la a mezzo del suo legale (presente fin dal primo grado di giudizio a partire Pt_1 dall'udienza del 11.03.2021) non poteva non essere consapevole di non aver mai depositato le citazioni testimoniali, come non poteva non essere consapevole che in loro mancanza il Giudice non avrebbe potuto disporre l'accompagnamento coatto del teste assente né applicargli sanzioni per la sua assenza.
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In tale circostanza, non si tratta di mera infondatezza della domanda, come già accertata in parte motiva, ma di omessi adempimenti procedurali propri di qualsiasi mandato legale in tema di risarcimento del danno, la cui assenza, tra l'altro, dipesa esclusivamente da una mancata iniziativa del procuratore legale in tal senso, si tenta addirittura di far passare come omessa pronuncia del Giudice assegnatario della causa, quando è notoriamente inequivoco (sempre in tema di conoscenze di base del diritto) che il processo è retto, dal suo esordio alla sua conclusione, dal principio dispositivo e dunque da precisi oneri di allegazione, di prova e di domanda ad istanza delle parti coinvolte nella lite.
Nulla il Giudice può statuire nel corso del processo d'ufficio, se non in casi espressamente tipizzati e previsti dal codice civile o dal codice di procedura (come nella circostanza che qui si sta trattando) in assenza delle istanze precise formulate dalle parti interessate e sorrette dalla idonea documentazione probatoria a corredo.
Sul punto, fra tutte, la recentissima pronuncia del Tribunale Enna, 11/02/2025, n.32, secondo cui: “La condanna ex articolo 96, comma 3, del Cpc, applicabile d'ufficio in tutti
i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex articolo 96, commi 1 e
2, del Cpc, e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente. Il legislatore, invero, ha voluto in tal modo sanzionare l'abuso dello strumento processuale per bilanciare il diritto di qualsiasi soggetto ad accedere alla giustizia per la tutela dei propri diritti (cfr., articoli 24 della Costituzione e 6 Cedu) con la ragionevole durata del processo (articolo 111 Costituzione) e l'economia processuale, atteso che agire o resistere in processo in maniera pretestuosa, senza validi motivi e con scopi meramente dilatori comporta un aggravio per l'intero sistema giurisdizionale (Nel caso di specie, rilevato che l'attore, dopo l'iscrizione della causa a ruolo, non aveva più compiuto alcun atto del processo, omettendo di presenziare ad ogni udienza e di introdurre anche il procedimento obbligatorio di mediazione, il giudice adito, nel dichiarare improcedibile la domanda, ne ha disposto la condanna, oltre che alle spese di giudizio, anche al pagamento, in favore dei convenuti costituiti, di una ulteriore somma equitativamente determinata nell'importo di cinquecento euro ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del Cpc, atteso l'evidente abuso dello strumento processuale)”.
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Il tenore della condanna e i termini della sua motivazione giustificano una liquidazione in via equitativa della condanna dell'appellante ex art. 96 comma 3 c.p.c. pari ad euro
1.700,00 ( pari al valore delle spese di lite liquidate come in dispositivo), tenuto conto del valore della controversia e della complessiva durata dei due gradi di giudizio e dell'impegno causato all'amministrazione della giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposta da e conferma integralmente la sentenza Parte_1
n. 5024/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Barra e pubblicata il 28.08.2023;
- condanna al pagamento in favore della parte appellata, in persona Parte_1 del legale rapp.te pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro
1.700 per compenso, oltre CPA ed IVA come per legge;
- condanna altresì al pagamento in favore della parte appellata, in Parte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese legali ex art. 96 comma 3 cpc, che si liquidano in via equitativa in complessivi Euro 1.700,00.
Napoli, 07.07.25 Il Giudice
(dott. Maria Carolina De Falco )
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