CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/07/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 362/2021 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di IN, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 362/2021 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 27.5.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa dall'avv. ZANGHÌ Giuseppe del Foro di IN ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in IN (via XXIV Maggio n. 18); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del sindaco pro tempore;
CP_1 codice fiscale: ; P.IVA_1 parte rappresentata e difesa dall'avv. TOMMASINI Raffaele del Foro di IN ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in IN (via Lenzi n. 5); pec: ; Email_2
NONCHÉ
; Persona_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. CARUSO Luciana del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in CA (via Matini n.
213); pec: ; Email_3
APPELLATO–APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (appalto di opere pubbliche); appello avverso la sentenza n. 68 emessa dal Tribunale Civile di Patti in data 17-22.1.2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante principale:
“… 1) Ritenere e dichiarare infondata e con ogni statuizione rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare in toto il D.I. opposto. 2) Condannare in ogni caso il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di tutti i lavori eseguiti dall'impresa , come certificati e rilevabili in atto, secondo il prezziario Pt_1 regionale vigente e il capitolato contrattuale, e secondo la quantificazione che sarà operata dal nominando C.T.U. 3) Ammettere C.T.U. con mandato al nominando consulente di accertare determinare e contabilizzare i lavori eseguiti facenti parte del secondo S.A.L.; di accertare che i lavori eseguiti in “variazione” rientrano nelle medesime categorie contrattuali e non variano sostanzialmente il progetto;
di accertare che le soluzioni tecniche adottate nell'esecuzione dei prospetti sono tecnologicamente le più avanzate, realizzate con materiali di prima scelta ed a regola d'arte, e tali da costituire un ottimo risultato finale;
di accertare che la pavimentazione della terrazza in costituisce l'unica CP_2 soluzione tecnicamente possibile ed esteticamente valida in ragione del peso eccessivo del pavimento in cotto (spessore 4 cm.) previsto originariamente. 4) Con vittoria e in subordine compensazione di spese e compensi del doppio grado di giudizio, e in ogni caso con la compensazione delle spese di lite fra e …”. Parte_1 Persona_1
Per la p.a. appellata:
“… ritenere e dichiarare la improcedibilità, irricevibilità, l'inammissibilità e /o comunque l'infondatezza di tutti motivi di appello proposti per le ragioni sopra esposte e/o con qualsivoglia altra motivazione e per l'effetto confermare la sentenza n. 68/2020 emessa dal Tribunale di Patti. Con vittoria di spese compensi ed onorari anche di questo grado di giudizio. Con salvezza di ogni altro diritto o azione ...”.
Per parte appellata e appellante in via incidentale:
“… 1.= Rigettare l'appello ex adverso proposto per i motivi esposti nel presente atto e/o per qualsivoglia ulteriore motivo. 2.= In via incidentale adesiva accogliere esclusivamente il secondo motivo d'appello principale e per l'effetto riformare la sentenza n. 68/2020 del Tribunale di Patti nella parte in cui ha ritenuto necessaria la preventiva approvazione della variante, con conseguente riconoscimento della sussistenza del credito dell'impresa appaltatrice per i lavori eseguiti in virtù della variante e della D.L. per la sua approvazione e direzione. 3.= Ritenere e dichiarare il diritto di rivalsa del geom. nei confronti dell'ing. per le somme che eventualmente lo stesso Persona_1 CP_3 dovesse essere condannato a corrispondere a qualsiasi titolo al . 4.= In via incidentale riformare la CP_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha posto a carico del geom. il pagamento delle spese di lite Persona_1 relativamente al chiamato in causa Ing. , disponendone l'esclusivo pagamento a carico del Persona_2 soccombente , in caso di rigetto dell'appello, e/o del , in caso di parziale Parte_1 CP_1 accoglimento del gravame, per i motivi esposti nel presente atto. 5.= Confermare per il resto la sentenza di primo grado. 5.= Condannare il Sig. a rifondere al Sig. le spese e compensi del presente Parte_1 Persona_1 grado di appello, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio davanti a questa Corte il e , interponendo gravame CP_1 Persona_1 avverso la citata sentenza emessa dal Tribunale Civile di Patti in data 17.1.2020 e pubblicata in data 22.1.2020, nel procedimento già iscritto al n. 100015/17 RGAC, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
In prime cure: con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 4.3.2003, il CP_1
contestava la legittimità del D.I. n. 17/2003, emesso dal Tribunale di Patti in data
[...]
20.1.2003, ed all'uopo citava in giudizio davanti al medesimo Tribunale, Parte_1 deducendo che:
- con il decreto ingiuntivo n. 17/03, emesso in data 20.1.2003, il Presidente del Tribunale di Patti ingiungeva al di corrispondere al la somma di € 31.435,45, oltre IVA e CPA su CP_1 Parte_1 competenze e onorari, nonché il rimborso forfettario delle spese pari al 10%;
- la somma ingiunta si riferiva alle spettanze residue derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto per i lavori di ristrutturazione eseguiti sulla e sugli ulteriori locali annessi alla Chiesa della Madonna del Buon CP_4 Consiglio, situata nel territorio del suddetto Comune;
- il titolo fatto valere da controparte era costituito dal Certificato di esecuzione lavori redatto dalla Direzione dei lavori per il pagamento della seconda rata dei suddetti lavori di ristrutturazione;
- tale Certificato doveva considerarsi illegittimo ed inesistente, giacché rilasciato da un Direttore dei lavori privo di legittimo potere e investitura: la sua nomina, infatti, non sarebbe avvenuta per iniziativa della stazione appaltante
- in conformità alle procedure di appalto pubblico - ma sarebbe stata disposta autonomamente dal presbitero titolare (sac. ) della parrocchia in cui erano stati realizzati gli interventi di ristrutturazione;
Persona_3
- i lavori indicati nel predetto Certificato - eseguiti dall'impresa oltre a quelli già contabilizzati nel primo Pt_1 Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) e inclusi nel progetto originariamente finanziato - erano oggetto, peraltro, di una perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, geom. , che, comportando un incremento Persona_1 dei costi pari a € 35.243,00 (superando il limite del quinto d'obbligo contrattuale), non era mai stata formalmente autorizzata dall'amministrazione comunale;
- detti lavori erano stati, dunque, illegittimamente contabilizzati, come accertato e riportato nella relazione del 20.11.2002 dal Responsabile dell'area tecnica del , Ing. CP_1 Persona_2
chiedeva, pertanto: in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa per manleva e garanzia il prefato
, ed il parroco pro tempore, il primo per avere malamente emesso il secondo Persona_1
S.A.L. e il secondo per avere abusivamente nominato il D.L.; nel merito, di annullare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare la non dovutezza della somma richiesta, con l'accoglimento delle seguenti domande:
“…1.= Preliminarmente ammettere la chiamata in garanzia del professionista Direttore dei "Lavori di manutenzione dei locali annessi alla chiesa Madonna del Buon Consiglio in C.da Cresta" Geom. e del sacerdote della Persona_1 Parrocchia del Buon Consiglio e S. Barbara (Naso), Sig. , con conseguente spostamento della udienza Persona_3 di prima comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo chiamato, nel rispetto del disposto dell'art. 163 bis C.P.C. Ciò, al fine di manlevare, garantire e tenere indenne in via solidale il , nella non temuta CP_1 ipotesi in cui dovesse essere riscontrata ogni e qualsivoglia responsabilità dell'opponente nella vicenda de qua.
2.= Accogliere per la forma la presente opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Patti ed indicato in epigrafe.
3.= Ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo in oggetto non poteva essere richiesto e non poteva essere emesso CP_ perché nessun debito poteva vantare l'impresa di ricorrente nei confronti del Comune di Parte_1
4.= Ritenere e dichiarare comunque illegittimo il decreto emesso e per l'effetto annullarlo e/o revocarlo per quanto sopra esposto o con qualsivoglia altra motivazione.
5.= In ogni caso ritenere e dichiarare che nessun importo per spese, competenze e onorari della procedura può essere addebitata al con ogni consequenziale statuizione. CP_1 Con vittoria di spese e compensi per salvezza di ogni altro diritto …”.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto, , il quale, in via preliminare, Parte_1 formulava domanda di nullità della notifica dell'atto di opposizione, con la conseguente richiesta di passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, contestando integralmente il contenuto delle domande ex adverso avanzate, chiedeva:
“… 1) Preliminarmente concedere la provvisoria esecutività del D.I. opposto. 2) Ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile e nel merito infondata е con ogni statuizione rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare in toto il D.I. opposto. 3) In subordine, in via riconvenzionale, condannare in ogni caso il , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con domanda estesa nei confronti dei chiamati in causa per quanto di diritto e ragione, al pagamento di tutti i lavori eseguiti dall'impresa , come certificati e rilevabili in atto, secondo il prezziario Pt_1 regionale vigente e il capitolato contrattuale, e secondo la quantificazione che sarà operata dal nominando C.T.U. 4) In via di estremo subordine, condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1 risarcimento del danno per avere colposamente ingenerato un legittimo affidamento della sulla CP_5 legittimazione del geom. quale D.L.. Per tale ipotesi, ove sia verificata la inesistenza della nomina del Persona_1 coordinatore per la sicurezza in esecuzione, rimettere copia degli atti al P.M. per quanto di competenza. 6) In via istruttoria ammettersi prova per testi e C.T.U. … 7) Con vittoria di spese e compensi …”.
Con atto di citazione per chiamata in garanzia, notificato in data 13.6.2003, il CP_1 Par conveniva in giudizio il Geom. e il , chiedendo di essere Persona_1 Persona_3 manlevato, garantito e tenuto indenne, in via solidale, nell'eventualità in cui fosse stata riscontrata qualsiasi forma di responsabilità dell'opponente. Nonostante la regolarità della notifica, il rimaneva contumace, mentre si Pt_2 Persona_3 costituiva il , il quale a sua volta chiedeva di chiamare in causa il R.U.P., Ing. Persona_1
al fine di ottenere garanzia e manleva rispetto a eventuali responsabilità Persona_2 contestategli, formulando parallelamente domanda riconvenzionale “trasversale” nei confronti del , chiedendo il pagamento della propria parcella professionale, quale CP_1 compenso per l'attività svolta nell'ambito dell'appalto oggetto del procedimento;
in particolare, chiedeva:
“… 1.= Preliminarmente, dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Patti ad emettere il D. I. n. 17/03 e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Patti - Sez. distaccata di S. Agata Militello;
2.= Sempre in via preliminare, e senza recesso alcuno dalla superiore eccezione autorizzare il geom. ad effettuare la chiamata Per_1 in causa, con conseguente differimento della prima udienza allo scopo di consentire, nel rispetto dell'art. 163 bis C.P.C., la citazione del terzo chiamato, Ing. che all'epoca dei fatti era Responsabile dell'U.T.C. del Persona_2C CP_ Comune . 3.= Ritenere e dichiarare che il geom. ha svolto legittimamente l'incarico affidatogli. 4. = Per_1 Ritenere e dichiarare validamente posta in essere la perizia di variante, in quanto redatta nell'esercizio dei poteri conferiti dalla normativa in vigore, entro i limiti dell'importo contrattuale e regolarmente concordata e sottoscritta dal Sac. Pisciotta. 5.= Conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto del geom. al pagamento, in Persona_1 suo favore, della somma di €.18.557,19, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, ed in ogni caso, nell'ipotesi di mancato riconoscimento della stessa, al risarcimento dei danni relativi la danno all'immagine ed al mancato guadagno per effetto dell'impossibilità di svolgere l'incarico affidatogli, condannando ciascuno per le proprie responsabilità il . e l'Ing. 6. = Ritenere e dichiarare Controparte_6 Persona_3 Persona_2 il diritto di rivalsa del geom. nei confronti dell'Ing. e del Sac. per le somme che Persona_1 CP_3 Per_3 eventualmente lo stesso deve essere condannato a corrispondere la . 7. = In ogni caso rigettare le CP_1 domande attoree per i motivi esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione …”.
Nelle more con ricorso del 18.6.2003, , nella qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta, presentava istanza al Tribunale adito per la disposizione in via d'urgenza di un accertamento tecnico preventivo, richiedendo la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio, con l'obiettivo di accertare lo stato dei luoghi e delle cose, nonché di eseguire un computo metrico dei lavori già realizzati, al fine di documentarne l'entità e la conformità rispetto alle previsioni contrattuali.
Successivamente, con atto di citazione ritualmente notificato, in esecuzione dell'ordinanza del 23.9.2003 con cui il G.I. aveva ritenuto ammissibile l'istanza di chiamata in garanzia di terzo,
conveniva in giudizio il terzo chiamato, id est l'ing. il quale con Persona_1 CP_3 comparsa di risposta depositata in atti formulava le seguenti conclusioni:
“…- Dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Patti- ex Sezione distaccata di Sant' Agata di Militello per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto annullare e revocare lo stesso, emesso dal Tribunale di Patti;
- Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale e disporre l'estromissione dell'Ing. PARATORE dal giudizio per i motivi indicati in atti e nell'atto introduttivo dello stesso;
- Nel merito ritenere e dichiarare inammissibile ed improponibile la domanda riconvenzionale avanzata nel presente procedimento dal Geom. , in quanto fondata su titolo diverso da quello che ha generato la pretesa della ditta Per_1 opposta e ,per l'effetto, rigettarla . - Ritenere e dichiarare inammissibile ed improponibile il diritto di rivalsa chiesto dal geom. nei confronti del PARATORE per i motivi già indicati nell'atto costitutivo ed in tutti gli atti di causa e Per_1 per l'effetto rigettarla;
- Ritenere dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto( n. 17/2003) non poteva | essere richiesto dal e, conseguentemente non poteva essere emesso;
- Ritenere e dichiarare fondata su prova scritta l' Pt_1 opposizione al suddetto decreto e, conseguentemente, rigettare l' istanza di provvisoria esecutività ex art. 648 C.P.C. formulata dal creditore opposto;
- In ogni caso ritenere e dichiarare che nessun importo per corrispettivi spese, onorari per compensi professionali ed onorari di procedura poteva essere addebitato al responsabile del procedimento , terzo chiamato in giudizio;
- Condannare coloro che hanno operato la chiamata in causa dell'odierno comparente alle spese giudizio anche generali, diritti onorari ed accessori come per legge …”.
A seguito della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, il procedente G.I., preso atto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai procuratori dei e Per_1
disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale, il quale, con CP_3 ordinanza del 14.2.2004, statuiva la trasmissione del fascicolo alla Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello.
Superate le questioni preliminari e di rito e rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto, il G.I., sciogliendo la riserva sulle richieste istruttorie, ammetteva l'interrogatorio formale del e del (i quali, stante la loro assenza Persona_3 Parte_1 all'udienza all'uopo preposta, non rendevano alcuna dichiarazione), nonché la prova testimoniale richiesta dai , e . Persona_1 Parte_1 Persona_2
Successivamente, dopo essere stata introitata a sentenza, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio (CT), a cui faceva seguito anche una relazione integrativa, redatta a completamento delle analisi svolte sulla base delle osservazioni e delle deduzioni presentate dalle parti all'elaborato peritale.
All'esito della nuova assunzione in decisione, la causa veniva nuovamente rimessa in istruttoria con ordinanza del 9.12.2018, al fine di interpellare il nominato CT (Ing. ), sulla Persona_4 conformità della perizia di variante redatta in data 29.6.2002 (non approvata dalla Giunta del
) all'art. 23 della L.R. 10/93 (come sostituito dall'art. 54 della L.R. 10/93), CP_1 accertando se i lavori eseguiti rientrassero o meno in quelli consentiti senza autorizzazione preventiva o successiva ai sensi del predetto art. 23 (comma 7).
All'udienza del 20.12.2018 il CT rendeva a verbale i chiarimenti richiesti, riportandosi a quanto già esposto nella CT e nella successiva integrazione già in atti.
Dopo il deposito di note autorizzate, all'udienza del 7.2.2019 il Giudice poneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 C.P.C., ridotti a quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionale ed a venti giorni per eventuali repliche, e con sentenza n. 68/2020 così statuiva:
“… Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Dichiara che l'emissione del suddetto decreto da parte del Tribunale di Patti (e non della Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello) ha determinato una mera irregolarità e non la nullità del suddetto decreto e l'incompetenza territoriale rilevata;
Dichiara inammissibile la domanda attorea volta in via riconvenzionale al pagamento di tutti i lavori eseguiti dalla impresa;
Rigetta Pt_1 le altre domande attoree;
Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate dal Geom. ; Persona_1 Dichiara improcedibili le azioni derivanti dalle domande di garanzia formulate dal e dal Geom. CP_1 Per_1 ; Condanna il creditore opposto a rimborsare al Comune opponente la somma di Euro
[...] Parte_1 4.189,16, di cui Euro 4.000,00 per compensi, Euro 189,16 per spese vive, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
Pone a carico del creditore opposto le spese sostenute dal chiamato che liquida in Persona_1 Euro 3.700,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
Pone a carico del chiamato Persona_1 le spese sostenute dal chiamato che liquida in Euro 3.700,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Persona_2 c.p.a. come per legge;
Pone a carico del creditore opposto le spese tecniche per l'accertamento tecnico preventivo e per la consulenza tecnica, come liquidate in atti …”.
*
Parte appellante principale, che in primo grado aveva chiesto (quale opposta) il rigetto delle domande tutte della p.a. sua controparte, chiedendo l'annullamento o la riforma della sentenza impugnata – con impugnazione notificata al limitatamente ai profili in tema di Per_1 soccombenza nelle spese – deduceva le seguenti censure:
1. erroneità della declaratoria d'inammissibilità della domanda di pagamento dei corrispettivi dei lavori qualificata come riconvenzionale.
Secondo l'appellante, la sentenza gravata sarebbe ben censurabile là dove avrebbe erroneamente qualificato la domanda di pagamento dei compensi de quibus come
“riconvenzionale”, con conseguente illegittima declaratoria della sua inammissibilità; contrariamente a quanto affermato nel decisum di primo grado, la domanda di pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti – al di là del nomen iuris utilizzato - risulterebbe coincidente nella sostanza con quella già formulata mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, semplicemente ridotta nell'importo e motivata in via cautelativa;
ed invero:
“… il richiedeva la conferma del D.I. di pagamento corrispettivi per i lavori eseguiti, ma che, in ogni Pt_1 caso e comunque, gli fossero pagati i lavori in ogni caso e comunque eseguiti, come attestati dalla CT e dall'ATP versato in atti …”;
di tal ché – a dire del – la pretesa creditoria, formulata nella comparsa di Pt_1 costituzione e risposta all'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il medesimo credito, non introduceva alcun nuovo petitum, né comportava un ampliamento del thema decidendum, configurandosi, piuttosto, la relativa istanza quale mera difesa volta a confermare le ragioni della domanda già azionata in sede monitoria;
pertanto, chiede riqualificarsi la domanda di pagamento dei corrispettivi come domanda coincidente con quella già proposta mediante il ricorso monitorio, con conseguente dichiarazione d'ammissibilità della stessa e pronuncia nel merito in ordine alla sua fondatezza;
2. erroneità del rigetto della domanda di pagamento dei lavori, sebbene comunque eseguiti. Falsa applicazione degli artt. 54 L.R. 10/93 commi 4, 5, 6; violazione dell'art. 54 L.R. 10/93 commi 1, 2, 3, 7, 12;
con il superiore gravame il critica, ancora, la statuizione resa dal Tribunale adito, Pt_1 chiedendone la riforma in parte qua, nella parte in cui ha ritenuto che alla ditta appaltatrice non spettasse alcun pagamento per le opere eseguite, sul presupposto che “… a prescindere se tali opere rientrassero o meno nel quinto d'obbligo avrebbero comunque ed in ogni caso dovuto essere approvate dal RUP, approvazione nella fattispecie mancante …”;
ed invero: il Tribunale, ad avviso della parte appellante, avrebbe erroneamente qualificato le modeste variazioni dei lavori in oggetto come vere e proprie varianti, in quanto tali soggette alla disciplina prevista, ratione temporis, dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 54 del D.lgs. n. 163/2006, con conseguente applicazione di un regime autorizzativo più stringente non pertinente al caso di specie;
ritiene, infatti, che la pronuncia sul punto, non abbia fatto corretta applicazione della disciplina di cui alla citata disposizione, erroneamente riconducendo l'intervento oggetto di causa nell'ambito delle varianti contrattuali soggette ad approvazione formale, anziché riconoscerlo quale modifica meramente esecutiva e come tale rientrante nella sfera di discrezionalità tecnica e nei poteri del Direttore dei Lavori, in quanto attinente a lavorazioni comprese nel corrispettivo contrattuale e non determinanti scostamenti superiori al limite del 15%, così come previsto dalla normativa vigente;
sostiene, dunque, si tratterebbe di quella categoria di interventi che la dottrina ha qualificato come “varianti non varianti”, ossia variazioni delle modalità esecutive del medesimo progetto tali da non alterare né la natura né i risultati finali dell'opera; in particolare, deduce:
“… è documentale che i lavori in contestazione sono consistiti esclusivamente nella realizzazione dei prospetti mediante le procedure adoperate (rasatura di pareti, applicazione di fondo minerale, coloritura) con i materiali più avanzati, e sulla messa in opera del pavimento in Klinker anziché di quello di cotto siciliano spesso cm.4, ritenuto eccessivamente pesante e pericoloso ai fini della sicurezza per la tenuta del terrazzo. Orbene, considerato che il rifacimento dei prospetti e della pavimentazione della terrazza era già previsto in progetto, che le c.d. “variazioni” consistono in realtà in mere modalità esecutive dei medesimi lavori già progettati e previsti e che non hanno importato nessun aggravio di costi, ed anzi un consistente risparmio per l'amministrazione, si ritiene erronea la pronuncia impugnata laddove ha ritenuto tali variazioni esecutive soggette a previa approvazione …”;
le variazioni apportate ai lavori — prosegue — presentando natura meramente esecutiva, hanno determinato, come attestato dalle risultanze tecniche versate in atti, un'incidenza economica contenuta e, addirittura, riduttiva rispetto all'importo contrattuale originario, risultando ampiamente al di sotto della soglia del 15% stabilita dalla normativa vigente;
richiama, infine, il comma 7 dell'art. 54 della L.R. 10/1993 - a mente del quale “salvo quanto stabilito nei commi precedenti, l'esercizio, da parte del Direttore dei Lavori, delle attribuzioni di cui al medesimo articolo non è soggetto ad autorizzazione preventiva né a ratifica da parte di organi superiori, salvo il parere dell'Ingegnere Capo” – ritenendo che, in considerazione dell'avvenuta soppressione della figura dell'Ingegnere Capo e dell'esplicita esclusione della necessità di atti deliberativi intermedi, dovrebbe ritenersi che le variazioni aventi natura meramente esecutiva (come nella specie) non richiedano alcuna forma di autorizzazione, preventiva o successiva, da parte dell'Amministrazione;
quanto poi ai pagamenti in corso d'opera, rileva, inoltre, che il comma 12 della medesima disposizione stabilisce che “… i pagamenti in acconto in corso d'opera all'impresa appaltatrice vengono effettuati in base a stati di avanzamento e certificati di pagamento redatti in conformità del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, ogni volta che il credito dell'impresa ammonta all'importo previsto nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto …”;
evidenzia, altresì, come del tutto irrilevante risulti la circostanza che l'Amministrazione abbia successivamente formalizzato un provvedimento di rigetto della variante oggetto di contestazione, trattandosi di atto adottato nell'ambito di un rapporto contrattuale regolato da norme di diritto privato, privo di efficacia vincolante nei confronti dell'Impresa COSTANZO
e, comunque, sprovvisto di base normativa;
pertanto - conclude - i lavori rilevati nell'ambito dell'A.T.P., pienamente confermati dal c.t.u.
e da questi quantificati in termini di corrispettivi spettanti, dovrebbero essere riconosciuti e corrisposti in favore della parte appellante;
3. Violazione degli artt. 1206, 1175, 1375 C.C.
La ditta appellante si duole che la sentenza impugnata, sul punto, non abbia adeguatamente valutato il comportamento della p.a. committente, la quale – a suo dire – avrebbe disatteso gli obblighi di correttezza, buona fede e cooperazione previsti dagli artt. 1206, 1175 e 1375
C.C., quantomeno ai fini della corretta attribuzione delle spese di lite, che avrebbero dovuto essere liquidate tenendo adeguatamente conto della condotta processuale tenuta dalle parti nel corso del giudizio;
ritiene, infatti, che nella fattispecie, in conformità all'orientamento della Suprema Corte,
l'approvazione della variante — o, almeno, il collaudo e l'accettazione dei lavori — rispondesse a un preciso obbligo di buona fede, ex artt. 1175 e 1375 C.C., cui l'Amministrazione sarebbe colpevolmente venuta meno;
ed invero:
“… Nei fatti il ha eseguito dei lavori assolutamente corretti e d ineccepibili, a regola d'arte. Pt_1 Ben due consulenti d'ufficio non hanno rilevato nei la vori in parola difetto o imperfezione alcuna. La stessa amministrazione non ha sollevato alcuna eccezione per vizi o irregolarità dei lavori, trincerandosi dietro la formalistica “non approvazione” della variante, finendo così con il lucrare una esecuzione di lavori a regola d'arte da parte di un artigiano che è rimasto privo dei corrispettivi dei lavori eseguiti solo per ragioni formalistiche …”;
rileva come, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., 27/11/1996, n. 10525; Cass., Sez. I: 24/10/1985, n. 5232; 18/11/1994, n. 9794) anche nei contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, grava sull'Amministrazione appaltante – in quanto creditrice dell'opus – un obbligo di cooperazione nell'adempimento dell'appaltatore, desumibile dall'art. 1206 C.C., il quale impone al creditore di compiere quanto necessario affinché il debitore possa eseguire la prestazione, nonché dai generali principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano l'intera disciplina delle obbligazioni e del contratto, e che, in particolare nella fase esecutiva, impongono alla stazione appaltante di compiere tutte le attività funzionali al conseguimento dell'interesse pubblico perseguito mediante l'esecuzione del contratto;
in tale contesto, sostiene, l'elaborazione di varianti in corso d'opera – sebbene costituisca ordinariamente una mera facoltà della Pubblica Amministrazione committente, esercitabile nei limiti e alle condizioni previste dalla legge – può assumere, in taluni casi, il significato di un doveroso intervento collaborativo del creditore, finalizzato a rendere possibile l'adempimento dell'appaltatore: tale obbligo di cooperazione, oltre a impegnare la responsabilità del committente per l'eventuale insorgenza di maggiori oneri (che non possono essere traslati in capo alla ditta appaltatrice), può, in caso di omissione, determinare
- ove possibile - un obbligo risarcitorio in capo all'Amministrazione, in applicazione dei principi generali di correttezza, buona fede e cooperazione che governano l'esecuzione del contratto.
4. Sul regime delle spese:
la decisione del Tribunale di Patti viene altresì censurata in relazione al capo concernente la liquidazione delle spese processuali, che — alla luce della fondatezza e rilevanza dei motivi di impugnazione sopra esposti — dovrebbe essere oggetto di una nuova e più equilibrata regolamentazione secondo il principio della soccombenza;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata,
l'accoglimento dei petita tutti di prime cure in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Con comparsa depositata (telematicamente) in data 26.7.2021, si costituiva il prefato Per_1
, deducendo ex adverso:
[...]
preliminarmente, il passaggio in giudicato del capo della sentenza con cui era stata accertata la sussistenza della legittimazione del Direttore dei Lavori (nella sua persona), con la conseguenza che la stessa non sarebbe più soggetta a revisione;
e, nel merito:
sub 2., in via incidentale adesiva rispetto alla difesa del , che: Pt_1 le contestazioni mosse dalla parte opponente (odierna appellata) risultavano infondate, in quanto non corrisponderebbe al vero la circostanza secondo cui il Direttore dei Lavori avrebbe agito in maniera del tutto autonoma, omettendo di informare sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento, sia — ancor più significativamente — la stazione appaltante;
al contrario, come già documentato, il legale rappresentante della Parrocchia aveva previamente rilasciato (in data 8.7.2002) formale autorizzazione all'esecuzione dei lavori in CP_ variante, mentre il Comune di era stato reso edotto della relativa perizia, avendone ricevuta copia ai fini del rilascio del prescritto visto;
ciò nondimeno, l , in evidente inadempimento agli obblighi normativi vigenti, non aveva mai Pt_3 adottato i provvedimenti amministrativi dovuti e pertinenti, di conseguenza il Direttore dei Lavori legittimamente aveva emesso il certificato per il pagamento dei lavori eseguiti;
pertanto, il non poteva ritenersi responsabile in relazione all'esecuzione degli interventi Per_1 oggetto di causa, i quali, così come confermato dalle testimonianze assunte in giudizio (testi e ), erano stati previamente concordati con l'espresso Testimone_1 Testimone_2 assenso del Parroco — in qualità di rappresentante della proprietà — nonché dell'Ufficio Tecnico Comunale (UTC), e successivamente regolarmente contabilizzati;
ne deriverebbe come nessun obbligo sussistesse in capo al medesimo di corrispondere somme a terzi, risultando, al contrario, egli stesso parte lesa nella presente vicenda e vantando, pertanto, il pieno diritto alla corresponsione del compenso per l'attività professionale regolarmente svolta nell'ambito dell'incarico conferitogli;
peraltro, i fatti come sopra dedotti dovevano considerarsi ammessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 C.P.C., atteso che sia il che il , senza fornire alcuna Pt_1 Per_3 giustificazione, avevano omesso di rendere l'interrogatorio formale deferito dalla controparte e ritualmente disposto dal Giudice;
conclusivamente, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale sul capo di sentenza sopra richiamato, la domanda di manleva proposta dal risulterebbe pienamente Per_1 ammissibile e fondata;
sub 1., che: stante l'infondatezza del relativo motivo di gravame, la sentenza di primo grado apparirebbe pienamente condivisibile e meritevole di conferma, con conseguente rigetto dell'appello principale proposto dalla parte appellante;
sub 3., che: l'omessa individuazione del capo della sentenza oggetto di impugnazione, unitamente alla proposizione per la prima volta, in sede di appello, di una domanda risarcitoria fondata su profili di responsabilità mai dedotti nel giudizio di primo grado, renderebbe il motivo inammissibile ai sensi dell'art. 345, comma 1, C.P.C., precludendone l'ingresso nel presente grado di giudizio;
nonché spiegando appello incidentale, con il rilevare che:
5. meritava censura il capo di decisione con cui il Giudice di primo grado aveva posto a carico del chiamante le spese sostenute dal terzo chiamato;
Persona_1 Persona_2
invero:
la statuizione adottata dal Giudice di primo grado sul punto risulterebbe errata, poiché contrariamente a quanto da questi affermato, le risultanze istruttorie avevano chiaramente evidenziato che “… tutti i lavori oggetto di causa sono stati realizzati in coordinamento tra la D.L. e l'
[...]
in persona dell'Ing. ” (teste ); Controparte_7 CP_8 Testimone_1
sostiene, infatti, che la chiamata in giudizio dell'Ing. si era resa necessaria Persona_2 in quanto l'attività svolta dal geom. — inclusa la redazione della perizia di variante — Per_1 era avvenuta sulla base di un rapporto costante di concertazione e autorizzazione con lo stesso nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di CP_3 CP_ ;
ne deriverebbe - continua - che la chiamata in giudizio del non poteva ritenersi CP_3 arbitraria, atteso che essa risultava funzionale all'accertamento dei fatti oggetto di causa e coerente con il ruolo svolto dal medesimo quale Dirigente dell'UTC;
di conseguenza, conformemente al principio già applicato dal Giudice a quo in merito alla chiamata in causa effettuata dal nei confronti del geom. , le relative CP_1 Per_1 spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico del , in quanto parte Parte_1 soccombente e/o, nell'eventualità di un parziale accoglimento dell'appello principale — con specifico riferimento al capo che aveva ritenuto necessaria l'approvazione comunale per il pagamento dei compensi maturati sia dall'impresa appaltatrice che dalla Direzione dei Lavori
— a carico del , quale soggetto tenuto all'adempimento; CP_1
si esigeva, pertanto, la modifica della parte della sentenza in parte qua;
concludeva chiedendo la parziale declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione principale ed in accoglimento di quella incidentale la riforma dell'impugnata sentenza in recepimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Con atto depositato (telematicamente) in data 16.9.2021, si costituiva il , CP_1 deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione principale ex art. 342 e 348 bis e ter C.P.C.; e, nel merito:
sub 1., che: retta ed appropriata doveva ritenersi la decisione assunta dal primo Giudicante laddove aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dal;
Pt_1 ed invero: il Tribunale aveva giustamente osservato che il , nell'atto introduttivo con cui CP_1 aveva dato avvio al processo di primo grado, si era semplicemente opposto al decreto ingiuntivo, chiedendone l'annullamento, senza a sua volta formulare domande riconvenzionali nei confronti del creditore;
pertanto, anche alla luce di pacifica giurisprudenza sul punto, “… non si configura la possibilità di ammettere la reconventio reconventionis da parte del , come correttamente statuito dalla sentenza di Pt_1 primo grado, che sul punto non potrà che essere confermata …”;
sub 2., che: le contestazioni della odierna parte appellante principale si appalesavano del tutto immotivate, in quanto rettamente il Giudice di primo cure ha ravvisato la fondatezza delle argomentazioni svolte dalla difesa di parte opponente, ritenendo – a ragione – che:
“… La ditta appaltatrice non ha provato che le opere eseguite e previste in variante avevano il requisito dell'indispensabilità, elemento necessario che avrebbe legittimato la modifica da parte del direttore dei lavori, a titolo meramente provvisorio e senza la preventiva approvazione dell' amministrazione;
tale elemento non emerge dalla prova testimoniale in atti e dagli elaborati peritali redatti dall'Ing. ”; Persona_5
ed infatti: le pretese economiche avanzate dalla ditta non potevano in alcun modo essere Pt_1 imputate alla detta p.a., giacché fondate su una certificazione riferita a lavori effettuati in base a una variante al progetto che non aveva mai ottenuto la necessaria autorizzazione ed era stata anzi esplicitamente respinta da essa (con la delibera di G.M. n. 104/2003); pertanto, contrariamente a quanto affermato nell'atto di gravame, le variazioni apportate ai lavori e ai relativi costi non rientravano tra i poteri discrezionali della Direzione Lavori, in quanto, comportando un incremento superiore ad un quinto in specifiche lavorazioni, esse necessitavano sia del nulla osta della stazione appaltante, sia della successiva approvazione sul piano tecnico e amministrativo;
sub 3., che: la stessa si era resa responsabile della violazione dei principi di buona fede e CP_5 correttezza, richiamati a proprio favore;
ed infatti:
“… agli organi tecnici comunali è stato impedito di vagliare la conformità dei lavori eseguiti in variante, in quanto gli stessi, invece che preventivamente concordati, sono stati prima eseguiti e poi resi noti, come chiaramente rappresentato dal responsabile del procedimento nella propria relazione del 20/11/2002 prot n. 14525 dove ha evidenziato che non era possibile accertare la realizzazione dei lavori secondo regola d'arte in quanto oramai celati dallo strato di finitura finale. È evidente che, se l'amministrazione comunale avesse avuto a suo tempo l'opportunità di esercitare le funzioni proprie che la legge le riserva, non avrebbe di certo approvato la variante de qua come, poi, realmente è accaduto con la delibera della G.M. n.104 del 29/07/2003, ma l'avrebbe bocciata …”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione sia principale sia incidentale (per la parte ad essa relativa), con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 17.9.2021 (in esito alla quale la Corte rigettava la declaratoria d'inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C.), a quella del 19.6.2023, le parti, previa surroga del relatore già, erano rimesse al prosieguo ex officio all'udienza del 27.5.2024 per la precisazione delle conclusioni, che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 221, commi 2 e 4, della legge n. 77 del 2020 (e succ. mod. e int.).
Ivi, senza alcuna ulteriore attività in ragione delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, la causa è stata introitata in decisione, con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 18.9.2024).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. le difese delle parti costituite insistevano - in sede di precisazione delle conclusioni - nei rispettivi petita tutti ut supra in premessa richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
parte appellante principale (con atti depositati in modalità telematica in data 29.7.2024 e 18.9.2024) e parte appellata ed appellante incidentale, con atti depositati in modalità telematica (in data 26.7.2024 e 16.9.2024) insistevano rinnovatamente ex adverso;
di contro, il , con atti depositati in modalità telematica (in data 25.7.2024 e CP_1
16.9.2024) oltre ad insistere nelle difese ed eccezioni già formulate, rilevava ancora:
quanto all'appello incidentale:
“… In ordine alla posizione del Geom. si eccepisce l'inammissibilità e comunque infondatezza Persona_1 dell'appello incidentale. In primo luogo, si rileva che con l'appello principale non sono state proposte domande avverso il geom. il quale quindi non era legittimato alla proposizione di appello incidentale e le domande con lo stesso Per_1 formulate si devono considerare tardive ed inammissibili. In ogni caso il geom. non ha inteso impugnare la Per_1 parte di sentenza che ha statuito l'inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dal geom. . Persona_1 Invero il capo della sentenza che ha statuito l'inammissibilità della riconvenzionale (v. pag. 11 e 12 della sentenza) non è stato oggetto di gravame e, quindi, è coperto da giudicato con inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello incidentale in relazione alle pretese spettanze del geom. , comunque non dovute e non provate …”. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che le impugnazioni agite siano entrambe infondate e non meritino pertanto accoglimento.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quelle in rito, osserva il Collegio:
in punto di pretesa inammissibilità per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 342
C.P.C. del suddetto gravame principale, che:
là dove è stabilito che l'atto di impugnazione deve contenere: a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata:
- vero è che l'appellante (essendo stata operata la “normativizzazione del noto principio del tantum appellatum, quantum devolutum”) deve chiarire se intende impugnare l'intera sentenza o solo talune statuizioni, specificando in tal caso quali, evidentemente al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di gravame;
- l'inciso in questione (che pur si presta ad una interpretazione di stretto rigore formale, per la quale, esemplificando, espressioni del tipo “si impugna tutta la sentenza” o “si impugnano i capi di condanna” renderebbero l'appello inammissibile perché non specificherebbero le parti della sentenza impugnate) pare tuttavia suscettibile di un'interpretazione più ragionevole, in base alla quale, sebbene si sia a fronte di formule generiche o della mancata elaborazione redazionale dell'atto d'impugnazione in conformità al superiore tipo normativo, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame l'individuabilità chiara ed inequivoca delle statuizioni investite da censura, anche attraverso le doglianze in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico–giuridico;
ed in proposito:
- per le SS.UU. della Corte di Cassazione (così la sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli articoli 342 e 434 C.P.C. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge) vanno effettivamente interpretati nel senso che l'impugnazione, onde evitare d'esser sanzionata d'inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze "affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice";
sicché, ciò posto: pur escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali;
ovvero, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del relativo giudizio, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
nella sua formulazione devono però potersi chiaramente individuare per la parte argomentativa una o più contestazioni alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione resa dal primo Giudice;
e tanto nella specie può ravvisarsi, a tenore di quanto la piana lettura dell'atto introduttivo consente d'inferire ed arguire;
in punto d'inammissibilità, ulteriore, ex art. 348 bis C.P.C., che:
l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva e ne esclude la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021) che:
«… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo"
o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …».
Tanto è sufficiente per escludere le dedotte inammissibilità del presente gravame principale.
*
Ciò posto, occorre preliminarmente dare atto che l'appello principale risulta proposto solo nei confronti del , mentre: CP_1
- quanto al , è stata espressa la precisazione per cui la denuntiatio litis avvenuta Persona_1 nell'interesse del secondo aveva finalità cautelativa, ossia a tanto si procedeva, pur sena petitum verso il nominato,“… esclusivamente in quanto lo stesso, estraneo alla controversia contrattuale fra il e , in atto è legittimato attivo dalla CP_1 Parte_1 sentenza a richiedere le spese di lite non potendo il giudicato dispiegarsi se non anche nei suoi confronti limitatamente al punto delle spese di lite …”);
- non sono stati citati in giudizio in questo grado, sebbene originariamente parti del processo, gli altri soggetti già litisconsorti di prime cure, id est: il;
Persona_2 il (quest'ultimo rimasto contumace nel primo grado di giudizio). Persona_3
Inoltre, neppure l'appello proposto in via incidentale dal risulta essere stato Persona_1 notificato alle suddette parti, ed in specie al PARATORE, sebbene nei di lui confronti si chiedesse di accertare il diritto di rivalsa per eventuali somme che il LETIZIA dovesse essere tenuto a versare.
Ora, secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 C.P.C.). Nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado.
Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. Civ., Sent. n. 26433/2017; Cass. Civ., sentenza n. 8790 del 29/3/2019; Cass. Civ., ordinanza n. 11044 del 27/4/2021). Nel solco del consolidato orientamento in tema si colloca anche la pronuncia n. 3876 dell'8/2/2022 della Suprema Corte, la quale ha riaffermato che la mancata integrazione nei confronti di un litisconsorte necessario — anche in presenza di cause dipendenti trattate congiuntamente — determina un vizio insanabile del procedimento, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. In tali circostanze, l'integrazione è necessaria al fine di evitare il rischio di decisioni contrastanti su questioni intimamente connesse (cfr. Cass. civ., Sez. Trib., 30/12/2016, n. 27485; Cass. Civ., Sez. III, 23/6/2015, n. 12914; Cass. Civ., SS.UU., 4/7/2014, n. 15353).
Diverso è il discorso laddove si tratti - come nel caso di specie - di cause scindibili.
Secondo altrettanto costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tale ipotesi trova applicazione l'art. 332 C.P.C., il quale dispone che, ove l'impugnazione sia proposta soltanto da alcune parti o nei confronti di alcune soltanto, questa debba essere notificata anche alle altre parti nei cui confronti l'impugnazione non sia stata esclusa o dichiarata inammissibile. La finalità della norma non è quella di determinare un'estensione soggettiva del processo, bensì quella di evitare la proliferazione di giudizi paralleli avverso una medesima sentenza. La notificazione in questione, dunque, non riveste la funzione di vocatio in ius, bensì ha natura di semplice litis denuntiatio, destinata unicamente a consentire alle parti interessate di proporre, se del caso, impugnazione incidentale nel medesimo processo, entro i termini di decadenza previsti.
Da ciò consegue che non occorre ordinare l'integrazione del contraddittorio, nell'ipotesi di cause scindibili, nei confronti della parte in relazione alla quale il termine di impugnazione sia decorso, senza che rilevi in proposito che la stessa abbia o meno partecipato al precedente grado di giudizio (cfr., Cass. Civ. n. 24482/2016 e Cass. Civ. n. 11835/2018; così, da ultimo, Cass. Civ. n. 11048/2022; Cass. Civ., n. 31827/10/2022).
Un recente arresto giurisprudenziale sul punto (Cass. Civ. SS.UU., 30/4/2024, n.11676), ha avuto modo di chiarire che nelle cause scindibili non sussiste alcun obbligo di integrare il contraddittorio con le altre parti del giudizio di primo grado, precisando, nello specifico, che:
«... nel processo tributario con pluralità di parti, l'art. 53, comma 2, d. leg.vo 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, C.P.C.., applicabili al processo tributario, non vi è l'obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d'appello, per cause scindibili, sia venuto meno …»
(conformemente, ex multis, Cass. Civ., Sez. V: n. 25588/2017; n. 24083/2014; Cass. Civ. n. 29538/2020; Cass. Civ., n. 41490 del 24/12/2021).
Orbene, nella fattispecie in esame, la domanda formulata nei confronti dei terzi chiamati in causa (parti pretermesse dall'odierno giudizio di appello), e avente ad oggetto l'accertamento della loro responsabilità, è stata oggetto, nel giudizio di primo grado, di una specifica statuizione di rigetto, la quale non risulta essere stata impugnata da alcuna delle parti, né in via diretta né in via indiretta, nel presente grado di giudizio.
Tale mancata contestazione ha determinato il venir meno del vincolo di inscindibilità originariamente sussistente tra le posizioni soggettive del convenuto principale (parte opponente) e dei terzi chiamati, con conseguente esaurimento del thema decidendum in relazione alla posizione di questi ultimi. Deve, pertanto, ritenersi che, in assenza d'impugnazione, la statuizione di esclusione di responsabilità dei terzi chiamati abbia acquisito efficacia di giudicato interno, circoscrivendo l'oggetto dell'attuale giudizio d'appello all'unico profilo ancora sub iudice dell'eventuale responsabilità dell'originario convenuto (la p.a. già parte opponente), senza possibilità di ulteriori estensioni soggettive. Ne consegue che in tal caso non sussiste più alcun nesso logico-giuridico tra le posizioni del convenuto (parte opponente) e dei terzi tale da giustificare la necessità di integrazione del contraddittorio, non essendovi relazione di reciproca interferenza o esclusività fra le rispettive responsabilità, né ipotesi di corresponsabilità solidale o alternativa.
Tale situazione implica, in sostanza, lo scioglimento dell'originario vincolo di inscindibilità ed esclude la necessità d' integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, Sent. n. 33145 del 18/12/2024; Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 4722 del 28/2/2018; Cass. Civ., Sent. n. 11946 dell'8/8/2003).
Peraltro, vale in proposito rilevare che, per orientamento pacifico del Giudice di legittimità, il rispetto effettivo del principio del contraddittorio impone di assicurare reali garanzie di difesa e del diritto di partecipazione al processo in condizione di parità ai soli soggetti nella cui sfera giuridica la decisione è destinata a produrre effetti.
*
In punto d'inammissibilità dell'impugnazione incidentale del , osserva il Collegio che: Per_1 la notifica dell'appello principale impone alle altre parti processuali di far valere le proprie ragioni, comprese quelle volte a censurare la decisione già impugnata, nei modi e nei termini dell'appello incidentale, con effetti diversi a seconda che esso sia tempestivo oppure tardivo. Ed infatti (così già Cass. Civ., n. 10124/2009; conf., Cass. Civ., n. 1671/2015):
«… Nel sistema processuale vigente l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti perché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè, contro l'appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall'impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda), e debbono essere proposte nel termine previsto dall'art. 343, primo comma, C.P.C. Pertanto la prevenzione operata con l'impugnazione principale comporta che ogni altra impugnazione debba proporsi non solo con le forme dell'appello incidentale, ma nel termine proprio di quest'ultimo, che è quello prescritto dall'art. 343 C.P.C., comma 1, ossia non oltre la prima udienza di trattazione davanti all'istruttore per le controversie pendenti alla data del 30 aprile 1995; e per quelle successive a tale data, come la presente controversia, mediante comparsa di risposta da depositare, per il combinato disposto degli artt. 343 e 166 C.P.C., in cancelleria almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione unitamente al proprio fascicolo ...».
È così principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva deve ritenersi ammissibile ogniqualvolta l'impugnazione principale incida sull'assetto degli interessi giuridici tra le parti, anche solo potenzialmente.
Tale ammissibilità si configura anche nel caso in cui il gravame incidentale abbia ad oggetto un capo della decisione diverso da quello impugnato in via principale, ovvero riguardi lo stesso capo ma per motivi differenti rispetto a quelli già fatti valere, atteso che l'interesse a impugnare può sorgere per effetto dell'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale, idoneo a modificare l'equilibrio giuridico originariamente accettato da uno dei coobbligati solidali o da soggetti in posizione sostanzialmente analoga. In tale prospettiva, la disposizione contenuta nell'art. 334, comma 1, C.P.C. – nella parte in cui si riferisce alle “parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione” – deve essere interpretata in senso estensivo, ricomprendendo qualsivoglia parte del giudizio che possa risentire effetti pregiudizievoli, anche solo in via riflessa, dall'impugnazione principale. Deriva da quanto precede, pertanto, che l'interesse a impugnare in via incidentale tardiva è da considerarsi ex se in relazione alla impugnazione principale proposta, la quale – anche in presenza di cause scindibili – è potenzialmente idonea a incidere sull'assetto giuridico precedentemente accettato dalla parte, giustificando così la reazione processuale, anche se riferita a un capo diverso della decisione o a motivi ulteriori (come riconosciuto, ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, nn. 12594/2021 e 25285/2020).
Tale facoltà si fonda sull'esigenza di assicurare un assetto coerente e completo agli interessi regolati dalla pronuncia impugnata, laddove l'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale possa alterare l'equilibrio originario e incidere, anche solo in via riflessa, sulla posizione giuridica della parte soccombente in via secondaria.
Tuttavia, pur potendo, in astratto, l'impugnazione incidentale tardiva estendersi a capi differenti rispetto a quelli oggetto del gravame principale, resta fermo il limite secondo cui essa non può determinare un'estensione soggettiva del contraddittorio in appello.
Ne consegue che l'impugnazione incidentale tardiva non può essere validamente proposta nei confronti di soggetti rimasti estranei all'impugnazione principale, poiché, in relazione a questi ultimi, deve ritenersi già intervenuto il giudicato interno. L'eventuale proposizione dell'impugnazione nei loro confronti si risolverebbe, infatti, in un'inammissibile estensione soggettiva del giudizio d'appello, in violazione dei limiti tracciati dall'art. 334 C.P.C. e dalla consolidata giurisprudenza in materia.
Pertanto, sebbene l'impugnazione incidentale tardiva possa investire capi differenti da quelli oggetto dell'impugnazione principale, essa deve ritenersi preclusa laddove determini un'estensione soggettiva del giudizio d'appello o implichi un diverso regolamento di interessi tra l'appellante incidentale e soggetti rimasti estranei al gravame principale, nei confronti dei quali deve ormai ritenersi intervenuto il giudicato interno (cfr. Cass. Civ., sez. VI, Sent. n. 5989 del
04/03/2020; Cass. Civ., sez. VI, Sent. n. 15268 del 12/06/2018; Cass. Civ., sez. V, Sent. n. 15292 del 21/07/2015).
Tanto premesso, il Collegio ritiene applicabile, nel caso di specie, il principio – più volte ribadito dalla Suprema Corte di cassazione (Cass. n. 24902/2008; Cass. n. 27616/2019) e al quale si intende dare continuità in questa sede – secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva, proposta ai sensi dell'art. 334 C.P.C., risulta ammissibile da parte del soccombente parziale anche con riferimento a capi della sentenza di merito non oggetto di gravame principale, a condizione che si tratti di questioni connesse a un rapporto sostanzialmente unitario.
Di converso, laddove emergano distinti rapporti giuridici dedotti nel medesimo giudizio, ovvero in giudizi separati successivamente riuniti, ciascuna parte resta onerata della proposizione dell'impugnazione nei confronti dei capi che la riguardino entro i termini perentori di cui agli artt. 325 e 327 C.P.C., essendo preclusa in tali casi la possibilità di ricorrere all'impugnazione incidentale tardiva.
Tale approccio interpretativo, coerente con una lettura sistematica dell'art. 334 C.P.C., consente di garantire un equo bilanciamento tra l'effettività del diritto di difesa e la tutela dell'affidamento delle parti sull'intangibilità dei capi non impugnati nei termini.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla natura scindibile delle cause – per come puntualmente evidenziato in precedenza – si rende applicabile la disciplina di cui all'art. 332 C.P.C., con le relative conseguenze in tema di impugnazione. Ne discende, pertanto, che l'appello incidentale di , in quanto intervenuto oltre Persona_1 il termine ultimo previsto per la proposizione dell'impugnazione in via principale (in scadenza al 27.4.2021, id est oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza da gravare, considerati il periodo feriale del 2020 e la sospensione da emergenza COVID-19 medio tempore decorsa), debba considerarsi tardivo e dunque inammissibile.
Venendo ora al merito di lite, rileva il Collegio che il motivo di gravame sub 1. è fondato nei termini di cui si dirà.
Con il primo motivo di gravame la difesa appellante critica la sentenza impugnata per avere il primo Giudice erroneamente ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto opposto, quale attore in senso sostanziale, volta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi dei lavori eseguiti dall'Impresa come certificati e rilevabili in atti, secondo il prezzario Pt_1 regionale vigente e il capitolato contrattuale, e/o secondo la quantificazione che sarebbe stata operata dal nominando C.T.U.
Si ritiene, sul punto, che la pronuncia impugnata risulti viziata da erroneità in diritto e debba, pertanto, essere riformata.
Sebbene, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto rivesta la posizione sostanziale dell'attore, tuttavia deve ritenersi ormai superato il tradizionale orientamento restrittivo secondo cui l'opposto, proprio per tale sua posizione, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis, che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo ritenuto ammissibile la proposizione di domanda nuova allorché essa sia riferibile alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso bene della vita, persegua – sia pure in forma tecnica diversa – una finalità sovrapponibile o compatibile con quella originariamente azionata e presenti connessione logico- giuridica con la domanda principale, tale da giustificare, sul piano processuale, il ricorso al simultaneus processus. La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, 24/3/2022, n. 9633) intervenuta recentemente sul punto ha in proposito ben chiarito che:
«… in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 C.P.C. …».
A tali principi il Collegio ritiene di dover assicurare continuità, in quanto pienamente coerenti con i criteri sistematici affermati dalle SS.UU. della Corte di cassazione, in particolare con le sentenze nn. 12310 del 2015 e 22404 del 2018, le quali hanno sancito il superamento dell'anteriore orientamento secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opposto – in quanto attore sostanziale – non potrebbe proporre domande diverse da quelle già contenute nel ricorso monitorio, se non in reazione a una domanda o eccezione riconvenzionale dell'opponente. Le Sezioni Unite hanno, invece, chiarito che, in presenza di una connessione oggettiva tra le domande, fondata sulla medesima vicenda sostanziale e sullo stesso bene della vita, è ammissibile la proposizione di domande ulteriori o modificate, anche da parte dell'opposto, purché ciò avvenga nel rispetto del contraddittorio e senza pregiudizio per le potenzialità difensive della controparte. Tale evoluzione interpretativa, ispirata ai principi di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale, consente del resto di ben valorizzare la connessione logico-giuridica tra le pretese dedotte, anche quando esse si fondino su petitum o causa petendi differenti, purché riferibili alla medesima vicenda sostanziale già oggetto del giudizio.
In ogni caso, come rilevato da parte appellante, il Tribunale ha commesso l'errore di soffermarsi esclusivamente sul nomen iuris impropriamente usato dalla parte resistente, invece di esaminare il contenuto reale della domanda, che in sostanza coincideva con quella già proposta nel ricorso per decreto ingiuntivo. Infatti, anche se nella comparsa di risposta la richiesta di pagamento è stata qualificata come
“riconvenzionale”, in realtà si trattava della medesima pretesa fatta valere nella fase monitoria. Ed invero, nella comparsa di costituzione, la parte opposta ha chiesto che fosse confermato il decreto ingiuntivo per il pagamento dei lavori svolti, ovvero, in subordine, che venisse comunque riconosciuto il pagamento per i lavori effettivamente eseguiti, come risultanti dalla consulenza tecnica d'ufficio (CT) e dalla fase di accertamento tecnico preventivo (ATP) già acquisite agli atti. E si rammenti che per indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (ex multis: Cass. Civ. n.
25140/2010; Cass. Civ. n. 12943/2012; da ultimo, Cass. Civ. 26.04.2021 n. 10998):
«… Il giudice può, assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie ò sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti …».
Del resto, già antea (e da lungi) s'era riconosciuto (cfr. Cass. SS.UU. n. 27 del 2000; Cass. Civ n.
20322 del 2005) che:
«… nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalle parti, dall'altro ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché del provvedimento concreto dalla stessa richiesto …».
Orbene, ne consegue che ancor più ingiustificata risulti in parte qua la pronuncia d'inammissibilità resa dal Giudice a quo. Tale domanda, infatti, non solo non integrava novità, ma si presentava (e si presenta) come ben sovrapponibile a quella già formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo, avendo ad oggetto, in entrambe le occasioni, l'identica pretesa creditoria (relativa al pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti).
Le censure sub 2. sono invece infondate.
La contestata interpretazione della littera e della ratio della normativa sul punto richiede un preliminare inquadramento sistematico della materia.
Nel quadro normativo vigente deve ritenersi che il Direttore dei lavori possa disporre esclusivamente modifiche marginali e non sostanziali al progetto esecutivo, purché tali interventi non incidano sull'equilibrio economico-contrattuale, sulle tempistiche di esecuzione o sulla natura dell'opera. Tali modifiche, di carattere tecnico-esecutivo, sono ammesse solo se funzionali a esigenze contingenti di cantiere o a un migliore coordinamento tra le lavorazioni e devono comunque essere formalmente comunicate al RUP e tracciate negli atti progettuali. Questo principio trova fondamento tanto nella normativa nazionale quanto in quella regionale.
In particolare, da ultimo, l'art. 5 dell'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) stabilisce che il Direttore dei lavori può proporre modifiche e varianti, ma non può disporle autonomamente: è tenuto a redigere una relazione motivata e a trasmetterla al RUP, il quale, previa istruttoria, sottopone la proposta alla stazione appaltante per l'approvazione.
In ambito regionale, l'art. 54 della L.R. Sicilia n. 10/1993 ribadisce che il Direttore dei lavori può disporre solo modifiche non sostanziali, escludendosi da parte sua legittimazione direttiva ad ogni intervento che comporti variazioni economiche o alterazioni del progetto approvato.
Analogamente, il D.M. 49/2018, all'art. 8, prevede che il Direttore dei lavori risponda delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche senza regolare autorizzazione, salvi i casi di urgenza per evitare danni gravi a persone o cose. Alla luce di tali disposizioni, ogni intervento – anche se tecnicamente giustificato – deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante. In difetto, l'atto è inefficace e non opponibile alla stazione appaltante, con conseguente esclusione di ogni pretesa economica fondata su tali modifiche, configurandosi, ove il Direttore dei Lavori abbia agito senza poteri, una fattispecie di rappresentanza senza potere ai sensi degli artt. 1398 e 1399 C.C.
Ed Invero, per principio ormai consolidato (Cass. 17/7/2014, n. 16366; Cass. 21/7/2016, n. 15029; Cass. 19776/2018) in tema di appalto di opere pubbliche: «…l'appaltatore che abbia eseguito varianti in corso d'opera non previste dal contratto non ha diritto, per ovvie necessità di protezione del pubblico interesse, ad alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento dell'ente committente, dovendo altresì ritenersi che il direttore dei lavori, che ne abbia disposto l'esecuzione, abbia agito al di fuori dei suoi poteri, e, perciò, quale "falsus procurator" dell'ente. Invero, la L. n. 2248 del 1865, art. 342, comma 2, all. F - e poi la L. n. 109 del 1994, art. 25 (non applicabile nella specie ratione temporis) - ha sancito il divieto di introdurre varianti come regola generale assoluta, salvo che - ipotesi, peraltro, non ricorrente nella specie - le variazioni fossero "indispensabili" per l'esecuzione dell'opera e concorrano gli altri presupposti di cui al R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 103 (applicabile ratione temporis), vale a dire che esse siano state ritenute meritevoli di collaudo e che l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, rientri nei limiti delle spese approvate …».
In particolare, è stato affermato che il Direttore dei lavori, pur rivestendo un ruolo tecnico di vigilanza e proposta, non è titolare di poteri dispositivi in ordine alla modifica dell'oggetto contrattuale e che eventuali ordini di servizio da lui impartiti in assenza di autorizzazione del
RUP o della stazione appaltante non producono effetti vincolanti per quest'ultima. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. II, sentenze nn. 40122/2021 e 5898/2024), le modifiche eseguite in corso d'opera su iniziativa del Direttore dei lavori, in assenza di preventiva autorizzazione scritta della stazione appaltante, non sono opponibili a quest'ultima e non legittimano pretese economiche dell'appaltatore, trattandosi di interventi extracontrattuali giuridicamente irrilevanti ai fini dell'insorgenza di obblighi di pagamento. Donde, le attività eseguite in difformità dal progetto originario, su iniziativa autonoma dell'appaltatore o su impulso del Direttore dei lavori ed in assenza di un formale atto approvativo o di ratifica da parte da parte del RUP o dell'Ente committente, non producono effetti vincolanti e restano giuridicamente irrilevanti nei confronti del committente pubblico. Anche in presenza di un ordine scritto da parte del Direttore dei Lavori - privo, tuttavia, di idonea legittimazione sostanziale - l'appaltatore non può vantare pretese economiche, né a titolo di compenso contrattuale, né sotto forma di indennizzo o arricchimento senza causa. Tali modifiche, dunque, per essere opponibili alla stazione appaltante, devono essere formalmente approvate, in quanto il Direttore dei lavori non ha potere dispositivo contrattuale. Egli, infatti, può proporre o disporre modifiche tecniche, ma non può impegnare la stazione appaltante senza un atto autorizzativo espresso. Ed infatti, il D. Lgs. 36/2023, all'art. 120 e all'Allegato II.14, conferma che qualsiasi modifica contrattuale, anche se non sostanziale, deve essere tracciata, motivata e autorizzata dal RUP, che agisce quale organo di garanzia della legittimità dell'azione amministrativa.
La ratio di tale orientamento – peraltro, risalente – risiede nella necessità di garantire la legalità, la trasparenza e il controllo della spesa pubblica, evitando che modifiche non autorizzate possano alterare l'equilibrio economico del contratto o aggirare le procedure di evidenza pubblica. Ne consegue che, in difetto di autorizzazione formale, le varianti eseguite devono essere qualificate come lavori extracontrattuali, la cui esecuzione non può essere imposta al committente, né possono giustificare pretese risarcitorie o di pagamento, salvo che l'appaltatore non dimostri che esse siano state richieste direttamente dal committente o che siano state successivamente ratificate in modo espresso o tacito;
circostanza che, nel caso in esame, non risulta provata.
Ed invero, alla luce della documentazione versata in atti, risulta incontestato che le lavorazioni eseguite in variante rispetto al progetto contrattualmente approvato siano state realizzate in assenza di un formale provvedimento autorizzativo da parte della stazione appaltante, né risulta che le stesse siano state successivamente ratificate, né espressamente né tacitamente.
Tale circostanza, già rilevata dal Giudice di prime cure, comporta l'inefficacia giuridica delle modifiche apportate, le quali non possono essere imputate alla volontà contrattuale del committente e, pertanto, non sono idonee a fondare alcuna pretesa economica da parte dell'appaltatore.
In particolare, nella vicenda per cui è processo dalla relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 20/11/2002 (prot. n. 14525), emerge in modo incontrovertibile che le lavorazioni oggetto di richiesta economica sono state eseguite in forza di una perizia di variante asseritamente di dettaglio, tuttavia, mai preventivamente concordata né comunicata all'Amministrazione, e in ordine alla quale non è mai stato adottato alcun atto deliberativo da parte del che possa valere come ratifica postuma degli interventi eseguiti. CP_1
La variante, dunque, risulta essere stata realizzata unilateralmente dal Direttore dei Lavori.
Risulta altresì che le lavorazioni sono state eseguite e occultate dallo strato di finitura, impedendo di fatto ogni verifica tecnica circa la conformità degli interventi alla regola dell'arte e agli elaborati progettuali. Tale circostanza è stata chiaramente riportata nella citata relazione del RUP, che ha evidenziato l'impossibilità di esercitare il controllo tecnico-amministrativo riservato per legge all'ente, a causa della mancata tempestiva comunicazione e del difetto di trasparenza procedurale. Ed infatti, se l'Amministrazione comunale fosse stata tempestivamente e formalmente informata in merito alla variante, avrebbe potuto esercitare le proprie prerogative istituzionali di controllo, valutando preventivamente la legittimità tecnica e l'opportunità economica dell'intervento proposto, nell'ambito delle funzioni di vigilanza contrattuale e di tutela dell'interesse pubblico che la legge le attribuisce. Peraltro, la successiva e formale bocciatura della proposta di variante da parte della stazione appaltante, intervenuta con atto espresso (delibera G.M. n. 104 del 27.7.2003), esclude in modo categorico la possibilità di riconoscere una ratifica, sia implicita che esplicita, delle lavorazioni eseguite in difformità dal progetto originario e in assenza di idoneo titolo autorizzativo. In termini giuridici, la mancata approvazione (e anzi la formale reiezione) della variante costituisce manifestazione chiara e univoca della volontà del committente di non far propri gli effetti di quelle lavorazioni, confermando l'assenza di un valido titolo giustificativo dell'intervento eseguito.
Ne consegue che, anche volendo ammettere – in astratto – la possibilità che le lavorazioni potessero essere ratificate successivamente, la deliberata bocciatura o mancata approvazione della variante fa venir meno ogni presupposto di efficacia retroattiva ex art. 1399 C.C. In tal senso, la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, 26/2/ 2013, n. 4729) ha chiarito che:
«… la ratifica dell'operato del falsus procurator non può prescindere da un atto inequivocabile del rappresentato volto a far propri gli effetti dell'attività negoziale svolta in suo nome …».
La reiezione della variante, costituendo atto opposto, non solo impedisce la produzione di effetti giuridici, ma consolida l'inopponibilità delle lavorazioni alla stazione appaltante, confermandone l'estraneità rispetto alla volontà negoziale dell'ente pubblico. Nel caso di specie, pur volendo aderire all'impostazione secondo cui gli interventi oggetto di contestazione potrebbero essere ricondotti alla categoria delle cosiddette “varianti non varianti”, o modifiche di dettaglio, ai sensi dell'art. 54, comma 7, della Legge Regionale Sicilia
12.1.1993, n. 10, in quanto non divergenti dal progetto esecutivo originario, non incidenti sull'importo contrattuale e non modificative della natura funzionale o dei tempi di esecuzione dell'opera, tuttavia tale qualificazione non può ritenersi sufficiente a legittimare l'operato del
Direttore dei Lavori. Infatti, affinché tali interventi possano essere considerati legittimi, è necessario che siano rispettati tutti i requisiti sostanziali e procedurali previsti dalla normativa di settore, che nello specifico risultano, invece, essere stati disattesi. In particolare, non vi è alcuna evidenza documentale che le modifiche siano state regolarmente annotate nel giornale dei lavori, né che siano state trasmesse al RUP secondo le modalità e i tempi prescritti dalla normativa ratione temporis vigente.
A ciò si aggiunga che la successiva bocciatura formale della variante da parte dell'Amministrazione costituisce manifestazione inequivoca della volontà dell'ente di non recepire né convalidare gli interventi eseguiti, escludendone l'inserimento nell'economia del contratto. Tale comportamento, oltre a precludere ogni ipotesi di ratifica tacita o espressa, conferma l'estraneità dell'Amministrazione rispetto alla volontà negoziale da cui le lavorazioni de quibus hanno tratto origine.
Alla stregua di quanto sopra esposto, deve ritenersi che, in assenza di una formale autorizzazione vuoi preventiva vuoi successiva, il Direttore dei Lavori, disponendo l'esecuzione delle attività oggetto di contestazione, abbia agito ultra vires, ossia oltre i limiti dei poteri conferitigli, assumendo di fatto il ruolo di falsus procurator dell'amministrazione appaltante.
Tale condotta, priva di un valido fondamento giuridico alla p.a. committente opponibile, non può produrre effetti vincolanti nei confronti della stazione appaltante, né può essere sanata in via postuma in assenza di una ratifica espressa da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o dell'organo competente.
Ne consegue che le opere realizzate devono qualificarsi come extracontrattuali e pertanto inopponibili alla stazione appaltante, oltre che non idonee a fondare obbligazioni risarcitorie o di pagamento, neanche sotto il profilo dell'arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 C.C., mancando il requisito essenziale della volontarietà dell'utilità acquisita. Dall'accertata mancanza dei presupposti di legittimità dell'attività extracontrattuale in questione, discende pertanto - per le ragioni suesposte - che il compenso richiesto in giudizio dall'impresa non poteva essere riconosciuto dal Giudice di prime cure neppure a Pt_1 titolo di arricchimento senza causa dell'ente committente.
*
Il rigetto del secondo motivo di appello comporta, per effetto diretto e consequenziale, l'assorbimento delle ulteriori censure articolate nei motivi sub 3.
Nessuna censura merita, infine, la regolamentazione delle spese di lite (di cui al motivo sub 4.), avendo il primo decidente operato congrua applicazione al criterio della soccombenza ex art. 91
C.P.C.
*
In considerazione del declarando rigetto sia dell'appello principale sia di quello incidentale, ritiene equo la Corte: nei rapporti tra l'appellante principale ed il , in persona del sindaco pro CP_1 tempore, condannare il alla rifusione delle spese di lite del corrente grado Parte_1 in favore di quest'ultimo; nei rapporti processuali tra il e il , in difetto di domande Parte_1 Persona_1 vicendevoli, far luogo alla compensazione delle medesime.
Ciò posto, i compensi si liquidano in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. M. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del
13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 26.001a € 52.001
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.498,65 totale € 11.489,65
poi dimidiato fino ad euro € 5.744,82.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui: «… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta), a carico sia dell'appellante principale sia dell'appellante incidentale.
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto: - «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_4 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo»…».
P. Q. M.
La Corte di Appello di IN, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 68 emessa dal Tribunale Civile di Patti in data 17-22.1.2020 nel procedimento già iscritto al n.
100015/2017 RGAC;
appello proposto da:
; Parte_1 nei confronti di:
, in persona del sindaco pro tempore; CP_1
e di: ; Persona_1 nonché sull'appello incidentale del;
Persona_1 così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello incidentale e rigetta l'appello principale confermando integralmente, per l'effetto, l'impugnata pronuncia;
2) condanna alla rifusione in favore del , in persona del Parte_1 CP_1 sindaco pro tempore, delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 5.744,82 per onorario oltre accessori di legge;
3) spese compensate tra il ed il;
Pt_1 Per_1
4) dà atto che le parti appellanti sia principale sia incidentale, in quanto soccombenti ut supra, sono tenute ognuna a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Così deciso in IN, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 1.7.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa RICCIO Mariarita.
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di IN, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 362/2021 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 27.5.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa dall'avv. ZANGHÌ Giuseppe del Foro di IN ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in IN (via XXIV Maggio n. 18); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del sindaco pro tempore;
CP_1 codice fiscale: ; P.IVA_1 parte rappresentata e difesa dall'avv. TOMMASINI Raffaele del Foro di IN ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in IN (via Lenzi n. 5); pec: ; Email_2
NONCHÉ
; Persona_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. CARUSO Luciana del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in CA (via Matini n.
213); pec: ; Email_3
APPELLATO–APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (appalto di opere pubbliche); appello avverso la sentenza n. 68 emessa dal Tribunale Civile di Patti in data 17-22.1.2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante principale:
“… 1) Ritenere e dichiarare infondata e con ogni statuizione rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare in toto il D.I. opposto. 2) Condannare in ogni caso il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di tutti i lavori eseguiti dall'impresa , come certificati e rilevabili in atto, secondo il prezziario Pt_1 regionale vigente e il capitolato contrattuale, e secondo la quantificazione che sarà operata dal nominando C.T.U. 3) Ammettere C.T.U. con mandato al nominando consulente di accertare determinare e contabilizzare i lavori eseguiti facenti parte del secondo S.A.L.; di accertare che i lavori eseguiti in “variazione” rientrano nelle medesime categorie contrattuali e non variano sostanzialmente il progetto;
di accertare che le soluzioni tecniche adottate nell'esecuzione dei prospetti sono tecnologicamente le più avanzate, realizzate con materiali di prima scelta ed a regola d'arte, e tali da costituire un ottimo risultato finale;
di accertare che la pavimentazione della terrazza in costituisce l'unica CP_2 soluzione tecnicamente possibile ed esteticamente valida in ragione del peso eccessivo del pavimento in cotto (spessore 4 cm.) previsto originariamente. 4) Con vittoria e in subordine compensazione di spese e compensi del doppio grado di giudizio, e in ogni caso con la compensazione delle spese di lite fra e …”. Parte_1 Persona_1
Per la p.a. appellata:
“… ritenere e dichiarare la improcedibilità, irricevibilità, l'inammissibilità e /o comunque l'infondatezza di tutti motivi di appello proposti per le ragioni sopra esposte e/o con qualsivoglia altra motivazione e per l'effetto confermare la sentenza n. 68/2020 emessa dal Tribunale di Patti. Con vittoria di spese compensi ed onorari anche di questo grado di giudizio. Con salvezza di ogni altro diritto o azione ...”.
Per parte appellata e appellante in via incidentale:
“… 1.= Rigettare l'appello ex adverso proposto per i motivi esposti nel presente atto e/o per qualsivoglia ulteriore motivo. 2.= In via incidentale adesiva accogliere esclusivamente il secondo motivo d'appello principale e per l'effetto riformare la sentenza n. 68/2020 del Tribunale di Patti nella parte in cui ha ritenuto necessaria la preventiva approvazione della variante, con conseguente riconoscimento della sussistenza del credito dell'impresa appaltatrice per i lavori eseguiti in virtù della variante e della D.L. per la sua approvazione e direzione. 3.= Ritenere e dichiarare il diritto di rivalsa del geom. nei confronti dell'ing. per le somme che eventualmente lo stesso Persona_1 CP_3 dovesse essere condannato a corrispondere a qualsiasi titolo al . 4.= In via incidentale riformare la CP_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha posto a carico del geom. il pagamento delle spese di lite Persona_1 relativamente al chiamato in causa Ing. , disponendone l'esclusivo pagamento a carico del Persona_2 soccombente , in caso di rigetto dell'appello, e/o del , in caso di parziale Parte_1 CP_1 accoglimento del gravame, per i motivi esposti nel presente atto. 5.= Confermare per il resto la sentenza di primo grado. 5.= Condannare il Sig. a rifondere al Sig. le spese e compensi del presente Parte_1 Persona_1 grado di appello, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio davanti a questa Corte il e , interponendo gravame CP_1 Persona_1 avverso la citata sentenza emessa dal Tribunale Civile di Patti in data 17.1.2020 e pubblicata in data 22.1.2020, nel procedimento già iscritto al n. 100015/17 RGAC, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
In prime cure: con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 4.3.2003, il CP_1
contestava la legittimità del D.I. n. 17/2003, emesso dal Tribunale di Patti in data
[...]
20.1.2003, ed all'uopo citava in giudizio davanti al medesimo Tribunale, Parte_1 deducendo che:
- con il decreto ingiuntivo n. 17/03, emesso in data 20.1.2003, il Presidente del Tribunale di Patti ingiungeva al di corrispondere al la somma di € 31.435,45, oltre IVA e CPA su CP_1 Parte_1 competenze e onorari, nonché il rimborso forfettario delle spese pari al 10%;
- la somma ingiunta si riferiva alle spettanze residue derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto per i lavori di ristrutturazione eseguiti sulla e sugli ulteriori locali annessi alla Chiesa della Madonna del Buon CP_4 Consiglio, situata nel territorio del suddetto Comune;
- il titolo fatto valere da controparte era costituito dal Certificato di esecuzione lavori redatto dalla Direzione dei lavori per il pagamento della seconda rata dei suddetti lavori di ristrutturazione;
- tale Certificato doveva considerarsi illegittimo ed inesistente, giacché rilasciato da un Direttore dei lavori privo di legittimo potere e investitura: la sua nomina, infatti, non sarebbe avvenuta per iniziativa della stazione appaltante
- in conformità alle procedure di appalto pubblico - ma sarebbe stata disposta autonomamente dal presbitero titolare (sac. ) della parrocchia in cui erano stati realizzati gli interventi di ristrutturazione;
Persona_3
- i lavori indicati nel predetto Certificato - eseguiti dall'impresa oltre a quelli già contabilizzati nel primo Pt_1 Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) e inclusi nel progetto originariamente finanziato - erano oggetto, peraltro, di una perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, geom. , che, comportando un incremento Persona_1 dei costi pari a € 35.243,00 (superando il limite del quinto d'obbligo contrattuale), non era mai stata formalmente autorizzata dall'amministrazione comunale;
- detti lavori erano stati, dunque, illegittimamente contabilizzati, come accertato e riportato nella relazione del 20.11.2002 dal Responsabile dell'area tecnica del , Ing. CP_1 Persona_2
chiedeva, pertanto: in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa per manleva e garanzia il prefato
, ed il parroco pro tempore, il primo per avere malamente emesso il secondo Persona_1
S.A.L. e il secondo per avere abusivamente nominato il D.L.; nel merito, di annullare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare la non dovutezza della somma richiesta, con l'accoglimento delle seguenti domande:
“…1.= Preliminarmente ammettere la chiamata in garanzia del professionista Direttore dei "Lavori di manutenzione dei locali annessi alla chiesa Madonna del Buon Consiglio in C.da Cresta" Geom. e del sacerdote della Persona_1 Parrocchia del Buon Consiglio e S. Barbara (Naso), Sig. , con conseguente spostamento della udienza Persona_3 di prima comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo chiamato, nel rispetto del disposto dell'art. 163 bis C.P.C. Ciò, al fine di manlevare, garantire e tenere indenne in via solidale il , nella non temuta CP_1 ipotesi in cui dovesse essere riscontrata ogni e qualsivoglia responsabilità dell'opponente nella vicenda de qua.
2.= Accogliere per la forma la presente opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Patti ed indicato in epigrafe.
3.= Ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo in oggetto non poteva essere richiesto e non poteva essere emesso CP_ perché nessun debito poteva vantare l'impresa di ricorrente nei confronti del Comune di Parte_1
4.= Ritenere e dichiarare comunque illegittimo il decreto emesso e per l'effetto annullarlo e/o revocarlo per quanto sopra esposto o con qualsivoglia altra motivazione.
5.= In ogni caso ritenere e dichiarare che nessun importo per spese, competenze e onorari della procedura può essere addebitata al con ogni consequenziale statuizione. CP_1 Con vittoria di spese e compensi per salvezza di ogni altro diritto …”.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto, , il quale, in via preliminare, Parte_1 formulava domanda di nullità della notifica dell'atto di opposizione, con la conseguente richiesta di passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, contestando integralmente il contenuto delle domande ex adverso avanzate, chiedeva:
“… 1) Preliminarmente concedere la provvisoria esecutività del D.I. opposto. 2) Ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile e nel merito infondata е con ogni statuizione rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare in toto il D.I. opposto. 3) In subordine, in via riconvenzionale, condannare in ogni caso il , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con domanda estesa nei confronti dei chiamati in causa per quanto di diritto e ragione, al pagamento di tutti i lavori eseguiti dall'impresa , come certificati e rilevabili in atto, secondo il prezziario Pt_1 regionale vigente e il capitolato contrattuale, e secondo la quantificazione che sarà operata dal nominando C.T.U. 4) In via di estremo subordine, condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1 risarcimento del danno per avere colposamente ingenerato un legittimo affidamento della sulla CP_5 legittimazione del geom. quale D.L.. Per tale ipotesi, ove sia verificata la inesistenza della nomina del Persona_1 coordinatore per la sicurezza in esecuzione, rimettere copia degli atti al P.M. per quanto di competenza. 6) In via istruttoria ammettersi prova per testi e C.T.U. … 7) Con vittoria di spese e compensi …”.
Con atto di citazione per chiamata in garanzia, notificato in data 13.6.2003, il CP_1 Par conveniva in giudizio il Geom. e il , chiedendo di essere Persona_1 Persona_3 manlevato, garantito e tenuto indenne, in via solidale, nell'eventualità in cui fosse stata riscontrata qualsiasi forma di responsabilità dell'opponente. Nonostante la regolarità della notifica, il rimaneva contumace, mentre si Pt_2 Persona_3 costituiva il , il quale a sua volta chiedeva di chiamare in causa il R.U.P., Ing. Persona_1
al fine di ottenere garanzia e manleva rispetto a eventuali responsabilità Persona_2 contestategli, formulando parallelamente domanda riconvenzionale “trasversale” nei confronti del , chiedendo il pagamento della propria parcella professionale, quale CP_1 compenso per l'attività svolta nell'ambito dell'appalto oggetto del procedimento;
in particolare, chiedeva:
“… 1.= Preliminarmente, dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Patti ad emettere il D. I. n. 17/03 e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Patti - Sez. distaccata di S. Agata Militello;
2.= Sempre in via preliminare, e senza recesso alcuno dalla superiore eccezione autorizzare il geom. ad effettuare la chiamata Per_1 in causa, con conseguente differimento della prima udienza allo scopo di consentire, nel rispetto dell'art. 163 bis C.P.C., la citazione del terzo chiamato, Ing. che all'epoca dei fatti era Responsabile dell'U.T.C. del Persona_2C CP_ Comune . 3.= Ritenere e dichiarare che il geom. ha svolto legittimamente l'incarico affidatogli. 4. = Per_1 Ritenere e dichiarare validamente posta in essere la perizia di variante, in quanto redatta nell'esercizio dei poteri conferiti dalla normativa in vigore, entro i limiti dell'importo contrattuale e regolarmente concordata e sottoscritta dal Sac. Pisciotta. 5.= Conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto del geom. al pagamento, in Persona_1 suo favore, della somma di €.18.557,19, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, ed in ogni caso, nell'ipotesi di mancato riconoscimento della stessa, al risarcimento dei danni relativi la danno all'immagine ed al mancato guadagno per effetto dell'impossibilità di svolgere l'incarico affidatogli, condannando ciascuno per le proprie responsabilità il . e l'Ing. 6. = Ritenere e dichiarare Controparte_6 Persona_3 Persona_2 il diritto di rivalsa del geom. nei confronti dell'Ing. e del Sac. per le somme che Persona_1 CP_3 Per_3 eventualmente lo stesso deve essere condannato a corrispondere la . 7. = In ogni caso rigettare le CP_1 domande attoree per i motivi esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione …”.
Nelle more con ricorso del 18.6.2003, , nella qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta, presentava istanza al Tribunale adito per la disposizione in via d'urgenza di un accertamento tecnico preventivo, richiedendo la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio, con l'obiettivo di accertare lo stato dei luoghi e delle cose, nonché di eseguire un computo metrico dei lavori già realizzati, al fine di documentarne l'entità e la conformità rispetto alle previsioni contrattuali.
Successivamente, con atto di citazione ritualmente notificato, in esecuzione dell'ordinanza del 23.9.2003 con cui il G.I. aveva ritenuto ammissibile l'istanza di chiamata in garanzia di terzo,
conveniva in giudizio il terzo chiamato, id est l'ing. il quale con Persona_1 CP_3 comparsa di risposta depositata in atti formulava le seguenti conclusioni:
“…- Dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Patti- ex Sezione distaccata di Sant' Agata di Militello per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto annullare e revocare lo stesso, emesso dal Tribunale di Patti;
- Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale e disporre l'estromissione dell'Ing. PARATORE dal giudizio per i motivi indicati in atti e nell'atto introduttivo dello stesso;
- Nel merito ritenere e dichiarare inammissibile ed improponibile la domanda riconvenzionale avanzata nel presente procedimento dal Geom. , in quanto fondata su titolo diverso da quello che ha generato la pretesa della ditta Per_1 opposta e ,per l'effetto, rigettarla . - Ritenere e dichiarare inammissibile ed improponibile il diritto di rivalsa chiesto dal geom. nei confronti del PARATORE per i motivi già indicati nell'atto costitutivo ed in tutti gli atti di causa e Per_1 per l'effetto rigettarla;
- Ritenere dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto( n. 17/2003) non poteva | essere richiesto dal e, conseguentemente non poteva essere emesso;
- Ritenere e dichiarare fondata su prova scritta l' Pt_1 opposizione al suddetto decreto e, conseguentemente, rigettare l' istanza di provvisoria esecutività ex art. 648 C.P.C. formulata dal creditore opposto;
- In ogni caso ritenere e dichiarare che nessun importo per corrispettivi spese, onorari per compensi professionali ed onorari di procedura poteva essere addebitato al responsabile del procedimento , terzo chiamato in giudizio;
- Condannare coloro che hanno operato la chiamata in causa dell'odierno comparente alle spese giudizio anche generali, diritti onorari ed accessori come per legge …”.
A seguito della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, il procedente G.I., preso atto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai procuratori dei e Per_1
disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale, il quale, con CP_3 ordinanza del 14.2.2004, statuiva la trasmissione del fascicolo alla Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello.
Superate le questioni preliminari e di rito e rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto, il G.I., sciogliendo la riserva sulle richieste istruttorie, ammetteva l'interrogatorio formale del e del (i quali, stante la loro assenza Persona_3 Parte_1 all'udienza all'uopo preposta, non rendevano alcuna dichiarazione), nonché la prova testimoniale richiesta dai , e . Persona_1 Parte_1 Persona_2
Successivamente, dopo essere stata introitata a sentenza, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio (CT), a cui faceva seguito anche una relazione integrativa, redatta a completamento delle analisi svolte sulla base delle osservazioni e delle deduzioni presentate dalle parti all'elaborato peritale.
All'esito della nuova assunzione in decisione, la causa veniva nuovamente rimessa in istruttoria con ordinanza del 9.12.2018, al fine di interpellare il nominato CT (Ing. ), sulla Persona_4 conformità della perizia di variante redatta in data 29.6.2002 (non approvata dalla Giunta del
) all'art. 23 della L.R. 10/93 (come sostituito dall'art. 54 della L.R. 10/93), CP_1 accertando se i lavori eseguiti rientrassero o meno in quelli consentiti senza autorizzazione preventiva o successiva ai sensi del predetto art. 23 (comma 7).
All'udienza del 20.12.2018 il CT rendeva a verbale i chiarimenti richiesti, riportandosi a quanto già esposto nella CT e nella successiva integrazione già in atti.
Dopo il deposito di note autorizzate, all'udienza del 7.2.2019 il Giudice poneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 C.P.C., ridotti a quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionale ed a venti giorni per eventuali repliche, e con sentenza n. 68/2020 così statuiva:
“… Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Dichiara che l'emissione del suddetto decreto da parte del Tribunale di Patti (e non della Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello) ha determinato una mera irregolarità e non la nullità del suddetto decreto e l'incompetenza territoriale rilevata;
Dichiara inammissibile la domanda attorea volta in via riconvenzionale al pagamento di tutti i lavori eseguiti dalla impresa;
Rigetta Pt_1 le altre domande attoree;
Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate dal Geom. ; Persona_1 Dichiara improcedibili le azioni derivanti dalle domande di garanzia formulate dal e dal Geom. CP_1 Per_1 ; Condanna il creditore opposto a rimborsare al Comune opponente la somma di Euro
[...] Parte_1 4.189,16, di cui Euro 4.000,00 per compensi, Euro 189,16 per spese vive, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
Pone a carico del creditore opposto le spese sostenute dal chiamato che liquida in Persona_1 Euro 3.700,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
Pone a carico del chiamato Persona_1 le spese sostenute dal chiamato che liquida in Euro 3.700,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Persona_2 c.p.a. come per legge;
Pone a carico del creditore opposto le spese tecniche per l'accertamento tecnico preventivo e per la consulenza tecnica, come liquidate in atti …”.
*
Parte appellante principale, che in primo grado aveva chiesto (quale opposta) il rigetto delle domande tutte della p.a. sua controparte, chiedendo l'annullamento o la riforma della sentenza impugnata – con impugnazione notificata al limitatamente ai profili in tema di Per_1 soccombenza nelle spese – deduceva le seguenti censure:
1. erroneità della declaratoria d'inammissibilità della domanda di pagamento dei corrispettivi dei lavori qualificata come riconvenzionale.
Secondo l'appellante, la sentenza gravata sarebbe ben censurabile là dove avrebbe erroneamente qualificato la domanda di pagamento dei compensi de quibus come
“riconvenzionale”, con conseguente illegittima declaratoria della sua inammissibilità; contrariamente a quanto affermato nel decisum di primo grado, la domanda di pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti – al di là del nomen iuris utilizzato - risulterebbe coincidente nella sostanza con quella già formulata mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, semplicemente ridotta nell'importo e motivata in via cautelativa;
ed invero:
“… il richiedeva la conferma del D.I. di pagamento corrispettivi per i lavori eseguiti, ma che, in ogni Pt_1 caso e comunque, gli fossero pagati i lavori in ogni caso e comunque eseguiti, come attestati dalla CT e dall'ATP versato in atti …”;
di tal ché – a dire del – la pretesa creditoria, formulata nella comparsa di Pt_1 costituzione e risposta all'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il medesimo credito, non introduceva alcun nuovo petitum, né comportava un ampliamento del thema decidendum, configurandosi, piuttosto, la relativa istanza quale mera difesa volta a confermare le ragioni della domanda già azionata in sede monitoria;
pertanto, chiede riqualificarsi la domanda di pagamento dei corrispettivi come domanda coincidente con quella già proposta mediante il ricorso monitorio, con conseguente dichiarazione d'ammissibilità della stessa e pronuncia nel merito in ordine alla sua fondatezza;
2. erroneità del rigetto della domanda di pagamento dei lavori, sebbene comunque eseguiti. Falsa applicazione degli artt. 54 L.R. 10/93 commi 4, 5, 6; violazione dell'art. 54 L.R. 10/93 commi 1, 2, 3, 7, 12;
con il superiore gravame il critica, ancora, la statuizione resa dal Tribunale adito, Pt_1 chiedendone la riforma in parte qua, nella parte in cui ha ritenuto che alla ditta appaltatrice non spettasse alcun pagamento per le opere eseguite, sul presupposto che “… a prescindere se tali opere rientrassero o meno nel quinto d'obbligo avrebbero comunque ed in ogni caso dovuto essere approvate dal RUP, approvazione nella fattispecie mancante …”;
ed invero: il Tribunale, ad avviso della parte appellante, avrebbe erroneamente qualificato le modeste variazioni dei lavori in oggetto come vere e proprie varianti, in quanto tali soggette alla disciplina prevista, ratione temporis, dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 54 del D.lgs. n. 163/2006, con conseguente applicazione di un regime autorizzativo più stringente non pertinente al caso di specie;
ritiene, infatti, che la pronuncia sul punto, non abbia fatto corretta applicazione della disciplina di cui alla citata disposizione, erroneamente riconducendo l'intervento oggetto di causa nell'ambito delle varianti contrattuali soggette ad approvazione formale, anziché riconoscerlo quale modifica meramente esecutiva e come tale rientrante nella sfera di discrezionalità tecnica e nei poteri del Direttore dei Lavori, in quanto attinente a lavorazioni comprese nel corrispettivo contrattuale e non determinanti scostamenti superiori al limite del 15%, così come previsto dalla normativa vigente;
sostiene, dunque, si tratterebbe di quella categoria di interventi che la dottrina ha qualificato come “varianti non varianti”, ossia variazioni delle modalità esecutive del medesimo progetto tali da non alterare né la natura né i risultati finali dell'opera; in particolare, deduce:
“… è documentale che i lavori in contestazione sono consistiti esclusivamente nella realizzazione dei prospetti mediante le procedure adoperate (rasatura di pareti, applicazione di fondo minerale, coloritura) con i materiali più avanzati, e sulla messa in opera del pavimento in Klinker anziché di quello di cotto siciliano spesso cm.4, ritenuto eccessivamente pesante e pericoloso ai fini della sicurezza per la tenuta del terrazzo. Orbene, considerato che il rifacimento dei prospetti e della pavimentazione della terrazza era già previsto in progetto, che le c.d. “variazioni” consistono in realtà in mere modalità esecutive dei medesimi lavori già progettati e previsti e che non hanno importato nessun aggravio di costi, ed anzi un consistente risparmio per l'amministrazione, si ritiene erronea la pronuncia impugnata laddove ha ritenuto tali variazioni esecutive soggette a previa approvazione …”;
le variazioni apportate ai lavori — prosegue — presentando natura meramente esecutiva, hanno determinato, come attestato dalle risultanze tecniche versate in atti, un'incidenza economica contenuta e, addirittura, riduttiva rispetto all'importo contrattuale originario, risultando ampiamente al di sotto della soglia del 15% stabilita dalla normativa vigente;
richiama, infine, il comma 7 dell'art. 54 della L.R. 10/1993 - a mente del quale “salvo quanto stabilito nei commi precedenti, l'esercizio, da parte del Direttore dei Lavori, delle attribuzioni di cui al medesimo articolo non è soggetto ad autorizzazione preventiva né a ratifica da parte di organi superiori, salvo il parere dell'Ingegnere Capo” – ritenendo che, in considerazione dell'avvenuta soppressione della figura dell'Ingegnere Capo e dell'esplicita esclusione della necessità di atti deliberativi intermedi, dovrebbe ritenersi che le variazioni aventi natura meramente esecutiva (come nella specie) non richiedano alcuna forma di autorizzazione, preventiva o successiva, da parte dell'Amministrazione;
quanto poi ai pagamenti in corso d'opera, rileva, inoltre, che il comma 12 della medesima disposizione stabilisce che “… i pagamenti in acconto in corso d'opera all'impresa appaltatrice vengono effettuati in base a stati di avanzamento e certificati di pagamento redatti in conformità del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, ogni volta che il credito dell'impresa ammonta all'importo previsto nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto …”;
evidenzia, altresì, come del tutto irrilevante risulti la circostanza che l'Amministrazione abbia successivamente formalizzato un provvedimento di rigetto della variante oggetto di contestazione, trattandosi di atto adottato nell'ambito di un rapporto contrattuale regolato da norme di diritto privato, privo di efficacia vincolante nei confronti dell'Impresa COSTANZO
e, comunque, sprovvisto di base normativa;
pertanto - conclude - i lavori rilevati nell'ambito dell'A.T.P., pienamente confermati dal c.t.u.
e da questi quantificati in termini di corrispettivi spettanti, dovrebbero essere riconosciuti e corrisposti in favore della parte appellante;
3. Violazione degli artt. 1206, 1175, 1375 C.C.
La ditta appellante si duole che la sentenza impugnata, sul punto, non abbia adeguatamente valutato il comportamento della p.a. committente, la quale – a suo dire – avrebbe disatteso gli obblighi di correttezza, buona fede e cooperazione previsti dagli artt. 1206, 1175 e 1375
C.C., quantomeno ai fini della corretta attribuzione delle spese di lite, che avrebbero dovuto essere liquidate tenendo adeguatamente conto della condotta processuale tenuta dalle parti nel corso del giudizio;
ritiene, infatti, che nella fattispecie, in conformità all'orientamento della Suprema Corte,
l'approvazione della variante — o, almeno, il collaudo e l'accettazione dei lavori — rispondesse a un preciso obbligo di buona fede, ex artt. 1175 e 1375 C.C., cui l'Amministrazione sarebbe colpevolmente venuta meno;
ed invero:
“… Nei fatti il ha eseguito dei lavori assolutamente corretti e d ineccepibili, a regola d'arte. Pt_1 Ben due consulenti d'ufficio non hanno rilevato nei la vori in parola difetto o imperfezione alcuna. La stessa amministrazione non ha sollevato alcuna eccezione per vizi o irregolarità dei lavori, trincerandosi dietro la formalistica “non approvazione” della variante, finendo così con il lucrare una esecuzione di lavori a regola d'arte da parte di un artigiano che è rimasto privo dei corrispettivi dei lavori eseguiti solo per ragioni formalistiche …”;
rileva come, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., 27/11/1996, n. 10525; Cass., Sez. I: 24/10/1985, n. 5232; 18/11/1994, n. 9794) anche nei contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, grava sull'Amministrazione appaltante – in quanto creditrice dell'opus – un obbligo di cooperazione nell'adempimento dell'appaltatore, desumibile dall'art. 1206 C.C., il quale impone al creditore di compiere quanto necessario affinché il debitore possa eseguire la prestazione, nonché dai generali principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano l'intera disciplina delle obbligazioni e del contratto, e che, in particolare nella fase esecutiva, impongono alla stazione appaltante di compiere tutte le attività funzionali al conseguimento dell'interesse pubblico perseguito mediante l'esecuzione del contratto;
in tale contesto, sostiene, l'elaborazione di varianti in corso d'opera – sebbene costituisca ordinariamente una mera facoltà della Pubblica Amministrazione committente, esercitabile nei limiti e alle condizioni previste dalla legge – può assumere, in taluni casi, il significato di un doveroso intervento collaborativo del creditore, finalizzato a rendere possibile l'adempimento dell'appaltatore: tale obbligo di cooperazione, oltre a impegnare la responsabilità del committente per l'eventuale insorgenza di maggiori oneri (che non possono essere traslati in capo alla ditta appaltatrice), può, in caso di omissione, determinare
- ove possibile - un obbligo risarcitorio in capo all'Amministrazione, in applicazione dei principi generali di correttezza, buona fede e cooperazione che governano l'esecuzione del contratto.
4. Sul regime delle spese:
la decisione del Tribunale di Patti viene altresì censurata in relazione al capo concernente la liquidazione delle spese processuali, che — alla luce della fondatezza e rilevanza dei motivi di impugnazione sopra esposti — dovrebbe essere oggetto di una nuova e più equilibrata regolamentazione secondo il principio della soccombenza;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata,
l'accoglimento dei petita tutti di prime cure in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Con comparsa depositata (telematicamente) in data 26.7.2021, si costituiva il prefato Per_1
, deducendo ex adverso:
[...]
preliminarmente, il passaggio in giudicato del capo della sentenza con cui era stata accertata la sussistenza della legittimazione del Direttore dei Lavori (nella sua persona), con la conseguenza che la stessa non sarebbe più soggetta a revisione;
e, nel merito:
sub 2., in via incidentale adesiva rispetto alla difesa del , che: Pt_1 le contestazioni mosse dalla parte opponente (odierna appellata) risultavano infondate, in quanto non corrisponderebbe al vero la circostanza secondo cui il Direttore dei Lavori avrebbe agito in maniera del tutto autonoma, omettendo di informare sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento, sia — ancor più significativamente — la stazione appaltante;
al contrario, come già documentato, il legale rappresentante della Parrocchia aveva previamente rilasciato (in data 8.7.2002) formale autorizzazione all'esecuzione dei lavori in CP_ variante, mentre il Comune di era stato reso edotto della relativa perizia, avendone ricevuta copia ai fini del rilascio del prescritto visto;
ciò nondimeno, l , in evidente inadempimento agli obblighi normativi vigenti, non aveva mai Pt_3 adottato i provvedimenti amministrativi dovuti e pertinenti, di conseguenza il Direttore dei Lavori legittimamente aveva emesso il certificato per il pagamento dei lavori eseguiti;
pertanto, il non poteva ritenersi responsabile in relazione all'esecuzione degli interventi Per_1 oggetto di causa, i quali, così come confermato dalle testimonianze assunte in giudizio (testi e ), erano stati previamente concordati con l'espresso Testimone_1 Testimone_2 assenso del Parroco — in qualità di rappresentante della proprietà — nonché dell'Ufficio Tecnico Comunale (UTC), e successivamente regolarmente contabilizzati;
ne deriverebbe come nessun obbligo sussistesse in capo al medesimo di corrispondere somme a terzi, risultando, al contrario, egli stesso parte lesa nella presente vicenda e vantando, pertanto, il pieno diritto alla corresponsione del compenso per l'attività professionale regolarmente svolta nell'ambito dell'incarico conferitogli;
peraltro, i fatti come sopra dedotti dovevano considerarsi ammessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 C.P.C., atteso che sia il che il , senza fornire alcuna Pt_1 Per_3 giustificazione, avevano omesso di rendere l'interrogatorio formale deferito dalla controparte e ritualmente disposto dal Giudice;
conclusivamente, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale sul capo di sentenza sopra richiamato, la domanda di manleva proposta dal risulterebbe pienamente Per_1 ammissibile e fondata;
sub 1., che: stante l'infondatezza del relativo motivo di gravame, la sentenza di primo grado apparirebbe pienamente condivisibile e meritevole di conferma, con conseguente rigetto dell'appello principale proposto dalla parte appellante;
sub 3., che: l'omessa individuazione del capo della sentenza oggetto di impugnazione, unitamente alla proposizione per la prima volta, in sede di appello, di una domanda risarcitoria fondata su profili di responsabilità mai dedotti nel giudizio di primo grado, renderebbe il motivo inammissibile ai sensi dell'art. 345, comma 1, C.P.C., precludendone l'ingresso nel presente grado di giudizio;
nonché spiegando appello incidentale, con il rilevare che:
5. meritava censura il capo di decisione con cui il Giudice di primo grado aveva posto a carico del chiamante le spese sostenute dal terzo chiamato;
Persona_1 Persona_2
invero:
la statuizione adottata dal Giudice di primo grado sul punto risulterebbe errata, poiché contrariamente a quanto da questi affermato, le risultanze istruttorie avevano chiaramente evidenziato che “… tutti i lavori oggetto di causa sono stati realizzati in coordinamento tra la D.L. e l'
[...]
in persona dell'Ing. ” (teste ); Controparte_7 CP_8 Testimone_1
sostiene, infatti, che la chiamata in giudizio dell'Ing. si era resa necessaria Persona_2 in quanto l'attività svolta dal geom. — inclusa la redazione della perizia di variante — Per_1 era avvenuta sulla base di un rapporto costante di concertazione e autorizzazione con lo stesso nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di CP_3 CP_ ;
ne deriverebbe - continua - che la chiamata in giudizio del non poteva ritenersi CP_3 arbitraria, atteso che essa risultava funzionale all'accertamento dei fatti oggetto di causa e coerente con il ruolo svolto dal medesimo quale Dirigente dell'UTC;
di conseguenza, conformemente al principio già applicato dal Giudice a quo in merito alla chiamata in causa effettuata dal nei confronti del geom. , le relative CP_1 Per_1 spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico del , in quanto parte Parte_1 soccombente e/o, nell'eventualità di un parziale accoglimento dell'appello principale — con specifico riferimento al capo che aveva ritenuto necessaria l'approvazione comunale per il pagamento dei compensi maturati sia dall'impresa appaltatrice che dalla Direzione dei Lavori
— a carico del , quale soggetto tenuto all'adempimento; CP_1
si esigeva, pertanto, la modifica della parte della sentenza in parte qua;
concludeva chiedendo la parziale declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione principale ed in accoglimento di quella incidentale la riforma dell'impugnata sentenza in recepimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Con atto depositato (telematicamente) in data 16.9.2021, si costituiva il , CP_1 deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione principale ex art. 342 e 348 bis e ter C.P.C.; e, nel merito:
sub 1., che: retta ed appropriata doveva ritenersi la decisione assunta dal primo Giudicante laddove aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dal;
Pt_1 ed invero: il Tribunale aveva giustamente osservato che il , nell'atto introduttivo con cui CP_1 aveva dato avvio al processo di primo grado, si era semplicemente opposto al decreto ingiuntivo, chiedendone l'annullamento, senza a sua volta formulare domande riconvenzionali nei confronti del creditore;
pertanto, anche alla luce di pacifica giurisprudenza sul punto, “… non si configura la possibilità di ammettere la reconventio reconventionis da parte del , come correttamente statuito dalla sentenza di Pt_1 primo grado, che sul punto non potrà che essere confermata …”;
sub 2., che: le contestazioni della odierna parte appellante principale si appalesavano del tutto immotivate, in quanto rettamente il Giudice di primo cure ha ravvisato la fondatezza delle argomentazioni svolte dalla difesa di parte opponente, ritenendo – a ragione – che:
“… La ditta appaltatrice non ha provato che le opere eseguite e previste in variante avevano il requisito dell'indispensabilità, elemento necessario che avrebbe legittimato la modifica da parte del direttore dei lavori, a titolo meramente provvisorio e senza la preventiva approvazione dell' amministrazione;
tale elemento non emerge dalla prova testimoniale in atti e dagli elaborati peritali redatti dall'Ing. ”; Persona_5
ed infatti: le pretese economiche avanzate dalla ditta non potevano in alcun modo essere Pt_1 imputate alla detta p.a., giacché fondate su una certificazione riferita a lavori effettuati in base a una variante al progetto che non aveva mai ottenuto la necessaria autorizzazione ed era stata anzi esplicitamente respinta da essa (con la delibera di G.M. n. 104/2003); pertanto, contrariamente a quanto affermato nell'atto di gravame, le variazioni apportate ai lavori e ai relativi costi non rientravano tra i poteri discrezionali della Direzione Lavori, in quanto, comportando un incremento superiore ad un quinto in specifiche lavorazioni, esse necessitavano sia del nulla osta della stazione appaltante, sia della successiva approvazione sul piano tecnico e amministrativo;
sub 3., che: la stessa si era resa responsabile della violazione dei principi di buona fede e CP_5 correttezza, richiamati a proprio favore;
ed infatti:
“… agli organi tecnici comunali è stato impedito di vagliare la conformità dei lavori eseguiti in variante, in quanto gli stessi, invece che preventivamente concordati, sono stati prima eseguiti e poi resi noti, come chiaramente rappresentato dal responsabile del procedimento nella propria relazione del 20/11/2002 prot n. 14525 dove ha evidenziato che non era possibile accertare la realizzazione dei lavori secondo regola d'arte in quanto oramai celati dallo strato di finitura finale. È evidente che, se l'amministrazione comunale avesse avuto a suo tempo l'opportunità di esercitare le funzioni proprie che la legge le riserva, non avrebbe di certo approvato la variante de qua come, poi, realmente è accaduto con la delibera della G.M. n.104 del 29/07/2003, ma l'avrebbe bocciata …”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione sia principale sia incidentale (per la parte ad essa relativa), con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 17.9.2021 (in esito alla quale la Corte rigettava la declaratoria d'inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C.), a quella del 19.6.2023, le parti, previa surroga del relatore già, erano rimesse al prosieguo ex officio all'udienza del 27.5.2024 per la precisazione delle conclusioni, che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 221, commi 2 e 4, della legge n. 77 del 2020 (e succ. mod. e int.).
Ivi, senza alcuna ulteriore attività in ragione delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, la causa è stata introitata in decisione, con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 18.9.2024).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. le difese delle parti costituite insistevano - in sede di precisazione delle conclusioni - nei rispettivi petita tutti ut supra in premessa richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
parte appellante principale (con atti depositati in modalità telematica in data 29.7.2024 e 18.9.2024) e parte appellata ed appellante incidentale, con atti depositati in modalità telematica (in data 26.7.2024 e 16.9.2024) insistevano rinnovatamente ex adverso;
di contro, il , con atti depositati in modalità telematica (in data 25.7.2024 e CP_1
16.9.2024) oltre ad insistere nelle difese ed eccezioni già formulate, rilevava ancora:
quanto all'appello incidentale:
“… In ordine alla posizione del Geom. si eccepisce l'inammissibilità e comunque infondatezza Persona_1 dell'appello incidentale. In primo luogo, si rileva che con l'appello principale non sono state proposte domande avverso il geom. il quale quindi non era legittimato alla proposizione di appello incidentale e le domande con lo stesso Per_1 formulate si devono considerare tardive ed inammissibili. In ogni caso il geom. non ha inteso impugnare la Per_1 parte di sentenza che ha statuito l'inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dal geom. . Persona_1 Invero il capo della sentenza che ha statuito l'inammissibilità della riconvenzionale (v. pag. 11 e 12 della sentenza) non è stato oggetto di gravame e, quindi, è coperto da giudicato con inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello incidentale in relazione alle pretese spettanze del geom. , comunque non dovute e non provate …”. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che le impugnazioni agite siano entrambe infondate e non meritino pertanto accoglimento.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quelle in rito, osserva il Collegio:
in punto di pretesa inammissibilità per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 342
C.P.C. del suddetto gravame principale, che:
là dove è stabilito che l'atto di impugnazione deve contenere: a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata:
- vero è che l'appellante (essendo stata operata la “normativizzazione del noto principio del tantum appellatum, quantum devolutum”) deve chiarire se intende impugnare l'intera sentenza o solo talune statuizioni, specificando in tal caso quali, evidentemente al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di gravame;
- l'inciso in questione (che pur si presta ad una interpretazione di stretto rigore formale, per la quale, esemplificando, espressioni del tipo “si impugna tutta la sentenza” o “si impugnano i capi di condanna” renderebbero l'appello inammissibile perché non specificherebbero le parti della sentenza impugnate) pare tuttavia suscettibile di un'interpretazione più ragionevole, in base alla quale, sebbene si sia a fronte di formule generiche o della mancata elaborazione redazionale dell'atto d'impugnazione in conformità al superiore tipo normativo, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame l'individuabilità chiara ed inequivoca delle statuizioni investite da censura, anche attraverso le doglianze in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico–giuridico;
ed in proposito:
- per le SS.UU. della Corte di Cassazione (così la sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli articoli 342 e 434 C.P.C. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge) vanno effettivamente interpretati nel senso che l'impugnazione, onde evitare d'esser sanzionata d'inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze "affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice";
sicché, ciò posto: pur escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali;
ovvero, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del relativo giudizio, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
nella sua formulazione devono però potersi chiaramente individuare per la parte argomentativa una o più contestazioni alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione resa dal primo Giudice;
e tanto nella specie può ravvisarsi, a tenore di quanto la piana lettura dell'atto introduttivo consente d'inferire ed arguire;
in punto d'inammissibilità, ulteriore, ex art. 348 bis C.P.C., che:
l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva e ne esclude la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021) che:
«… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo"
o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …».
Tanto è sufficiente per escludere le dedotte inammissibilità del presente gravame principale.
*
Ciò posto, occorre preliminarmente dare atto che l'appello principale risulta proposto solo nei confronti del , mentre: CP_1
- quanto al , è stata espressa la precisazione per cui la denuntiatio litis avvenuta Persona_1 nell'interesse del secondo aveva finalità cautelativa, ossia a tanto si procedeva, pur sena petitum verso il nominato,“… esclusivamente in quanto lo stesso, estraneo alla controversia contrattuale fra il e , in atto è legittimato attivo dalla CP_1 Parte_1 sentenza a richiedere le spese di lite non potendo il giudicato dispiegarsi se non anche nei suoi confronti limitatamente al punto delle spese di lite …”);
- non sono stati citati in giudizio in questo grado, sebbene originariamente parti del processo, gli altri soggetti già litisconsorti di prime cure, id est: il;
Persona_2 il (quest'ultimo rimasto contumace nel primo grado di giudizio). Persona_3
Inoltre, neppure l'appello proposto in via incidentale dal risulta essere stato Persona_1 notificato alle suddette parti, ed in specie al PARATORE, sebbene nei di lui confronti si chiedesse di accertare il diritto di rivalsa per eventuali somme che il LETIZIA dovesse essere tenuto a versare.
Ora, secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 C.P.C.). Nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado.
Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. Civ., Sent. n. 26433/2017; Cass. Civ., sentenza n. 8790 del 29/3/2019; Cass. Civ., ordinanza n. 11044 del 27/4/2021). Nel solco del consolidato orientamento in tema si colloca anche la pronuncia n. 3876 dell'8/2/2022 della Suprema Corte, la quale ha riaffermato che la mancata integrazione nei confronti di un litisconsorte necessario — anche in presenza di cause dipendenti trattate congiuntamente — determina un vizio insanabile del procedimento, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. In tali circostanze, l'integrazione è necessaria al fine di evitare il rischio di decisioni contrastanti su questioni intimamente connesse (cfr. Cass. civ., Sez. Trib., 30/12/2016, n. 27485; Cass. Civ., Sez. III, 23/6/2015, n. 12914; Cass. Civ., SS.UU., 4/7/2014, n. 15353).
Diverso è il discorso laddove si tratti - come nel caso di specie - di cause scindibili.
Secondo altrettanto costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tale ipotesi trova applicazione l'art. 332 C.P.C., il quale dispone che, ove l'impugnazione sia proposta soltanto da alcune parti o nei confronti di alcune soltanto, questa debba essere notificata anche alle altre parti nei cui confronti l'impugnazione non sia stata esclusa o dichiarata inammissibile. La finalità della norma non è quella di determinare un'estensione soggettiva del processo, bensì quella di evitare la proliferazione di giudizi paralleli avverso una medesima sentenza. La notificazione in questione, dunque, non riveste la funzione di vocatio in ius, bensì ha natura di semplice litis denuntiatio, destinata unicamente a consentire alle parti interessate di proporre, se del caso, impugnazione incidentale nel medesimo processo, entro i termini di decadenza previsti.
Da ciò consegue che non occorre ordinare l'integrazione del contraddittorio, nell'ipotesi di cause scindibili, nei confronti della parte in relazione alla quale il termine di impugnazione sia decorso, senza che rilevi in proposito che la stessa abbia o meno partecipato al precedente grado di giudizio (cfr., Cass. Civ. n. 24482/2016 e Cass. Civ. n. 11835/2018; così, da ultimo, Cass. Civ. n. 11048/2022; Cass. Civ., n. 31827/10/2022).
Un recente arresto giurisprudenziale sul punto (Cass. Civ. SS.UU., 30/4/2024, n.11676), ha avuto modo di chiarire che nelle cause scindibili non sussiste alcun obbligo di integrare il contraddittorio con le altre parti del giudizio di primo grado, precisando, nello specifico, che:
«... nel processo tributario con pluralità di parti, l'art. 53, comma 2, d. leg.vo 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, C.P.C.., applicabili al processo tributario, non vi è l'obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d'appello, per cause scindibili, sia venuto meno …»
(conformemente, ex multis, Cass. Civ., Sez. V: n. 25588/2017; n. 24083/2014; Cass. Civ. n. 29538/2020; Cass. Civ., n. 41490 del 24/12/2021).
Orbene, nella fattispecie in esame, la domanda formulata nei confronti dei terzi chiamati in causa (parti pretermesse dall'odierno giudizio di appello), e avente ad oggetto l'accertamento della loro responsabilità, è stata oggetto, nel giudizio di primo grado, di una specifica statuizione di rigetto, la quale non risulta essere stata impugnata da alcuna delle parti, né in via diretta né in via indiretta, nel presente grado di giudizio.
Tale mancata contestazione ha determinato il venir meno del vincolo di inscindibilità originariamente sussistente tra le posizioni soggettive del convenuto principale (parte opponente) e dei terzi chiamati, con conseguente esaurimento del thema decidendum in relazione alla posizione di questi ultimi. Deve, pertanto, ritenersi che, in assenza d'impugnazione, la statuizione di esclusione di responsabilità dei terzi chiamati abbia acquisito efficacia di giudicato interno, circoscrivendo l'oggetto dell'attuale giudizio d'appello all'unico profilo ancora sub iudice dell'eventuale responsabilità dell'originario convenuto (la p.a. già parte opponente), senza possibilità di ulteriori estensioni soggettive. Ne consegue che in tal caso non sussiste più alcun nesso logico-giuridico tra le posizioni del convenuto (parte opponente) e dei terzi tale da giustificare la necessità di integrazione del contraddittorio, non essendovi relazione di reciproca interferenza o esclusività fra le rispettive responsabilità, né ipotesi di corresponsabilità solidale o alternativa.
Tale situazione implica, in sostanza, lo scioglimento dell'originario vincolo di inscindibilità ed esclude la necessità d' integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, Sent. n. 33145 del 18/12/2024; Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 4722 del 28/2/2018; Cass. Civ., Sent. n. 11946 dell'8/8/2003).
Peraltro, vale in proposito rilevare che, per orientamento pacifico del Giudice di legittimità, il rispetto effettivo del principio del contraddittorio impone di assicurare reali garanzie di difesa e del diritto di partecipazione al processo in condizione di parità ai soli soggetti nella cui sfera giuridica la decisione è destinata a produrre effetti.
*
In punto d'inammissibilità dell'impugnazione incidentale del , osserva il Collegio che: Per_1 la notifica dell'appello principale impone alle altre parti processuali di far valere le proprie ragioni, comprese quelle volte a censurare la decisione già impugnata, nei modi e nei termini dell'appello incidentale, con effetti diversi a seconda che esso sia tempestivo oppure tardivo. Ed infatti (così già Cass. Civ., n. 10124/2009; conf., Cass. Civ., n. 1671/2015):
«… Nel sistema processuale vigente l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti perché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè, contro l'appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall'impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda), e debbono essere proposte nel termine previsto dall'art. 343, primo comma, C.P.C. Pertanto la prevenzione operata con l'impugnazione principale comporta che ogni altra impugnazione debba proporsi non solo con le forme dell'appello incidentale, ma nel termine proprio di quest'ultimo, che è quello prescritto dall'art. 343 C.P.C., comma 1, ossia non oltre la prima udienza di trattazione davanti all'istruttore per le controversie pendenti alla data del 30 aprile 1995; e per quelle successive a tale data, come la presente controversia, mediante comparsa di risposta da depositare, per il combinato disposto degli artt. 343 e 166 C.P.C., in cancelleria almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione unitamente al proprio fascicolo ...».
È così principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva deve ritenersi ammissibile ogniqualvolta l'impugnazione principale incida sull'assetto degli interessi giuridici tra le parti, anche solo potenzialmente.
Tale ammissibilità si configura anche nel caso in cui il gravame incidentale abbia ad oggetto un capo della decisione diverso da quello impugnato in via principale, ovvero riguardi lo stesso capo ma per motivi differenti rispetto a quelli già fatti valere, atteso che l'interesse a impugnare può sorgere per effetto dell'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale, idoneo a modificare l'equilibrio giuridico originariamente accettato da uno dei coobbligati solidali o da soggetti in posizione sostanzialmente analoga. In tale prospettiva, la disposizione contenuta nell'art. 334, comma 1, C.P.C. – nella parte in cui si riferisce alle “parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione” – deve essere interpretata in senso estensivo, ricomprendendo qualsivoglia parte del giudizio che possa risentire effetti pregiudizievoli, anche solo in via riflessa, dall'impugnazione principale. Deriva da quanto precede, pertanto, che l'interesse a impugnare in via incidentale tardiva è da considerarsi ex se in relazione alla impugnazione principale proposta, la quale – anche in presenza di cause scindibili – è potenzialmente idonea a incidere sull'assetto giuridico precedentemente accettato dalla parte, giustificando così la reazione processuale, anche se riferita a un capo diverso della decisione o a motivi ulteriori (come riconosciuto, ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, nn. 12594/2021 e 25285/2020).
Tale facoltà si fonda sull'esigenza di assicurare un assetto coerente e completo agli interessi regolati dalla pronuncia impugnata, laddove l'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale possa alterare l'equilibrio originario e incidere, anche solo in via riflessa, sulla posizione giuridica della parte soccombente in via secondaria.
Tuttavia, pur potendo, in astratto, l'impugnazione incidentale tardiva estendersi a capi differenti rispetto a quelli oggetto del gravame principale, resta fermo il limite secondo cui essa non può determinare un'estensione soggettiva del contraddittorio in appello.
Ne consegue che l'impugnazione incidentale tardiva non può essere validamente proposta nei confronti di soggetti rimasti estranei all'impugnazione principale, poiché, in relazione a questi ultimi, deve ritenersi già intervenuto il giudicato interno. L'eventuale proposizione dell'impugnazione nei loro confronti si risolverebbe, infatti, in un'inammissibile estensione soggettiva del giudizio d'appello, in violazione dei limiti tracciati dall'art. 334 C.P.C. e dalla consolidata giurisprudenza in materia.
Pertanto, sebbene l'impugnazione incidentale tardiva possa investire capi differenti da quelli oggetto dell'impugnazione principale, essa deve ritenersi preclusa laddove determini un'estensione soggettiva del giudizio d'appello o implichi un diverso regolamento di interessi tra l'appellante incidentale e soggetti rimasti estranei al gravame principale, nei confronti dei quali deve ormai ritenersi intervenuto il giudicato interno (cfr. Cass. Civ., sez. VI, Sent. n. 5989 del
04/03/2020; Cass. Civ., sez. VI, Sent. n. 15268 del 12/06/2018; Cass. Civ., sez. V, Sent. n. 15292 del 21/07/2015).
Tanto premesso, il Collegio ritiene applicabile, nel caso di specie, il principio – più volte ribadito dalla Suprema Corte di cassazione (Cass. n. 24902/2008; Cass. n. 27616/2019) e al quale si intende dare continuità in questa sede – secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva, proposta ai sensi dell'art. 334 C.P.C., risulta ammissibile da parte del soccombente parziale anche con riferimento a capi della sentenza di merito non oggetto di gravame principale, a condizione che si tratti di questioni connesse a un rapporto sostanzialmente unitario.
Di converso, laddove emergano distinti rapporti giuridici dedotti nel medesimo giudizio, ovvero in giudizi separati successivamente riuniti, ciascuna parte resta onerata della proposizione dell'impugnazione nei confronti dei capi che la riguardino entro i termini perentori di cui agli artt. 325 e 327 C.P.C., essendo preclusa in tali casi la possibilità di ricorrere all'impugnazione incidentale tardiva.
Tale approccio interpretativo, coerente con una lettura sistematica dell'art. 334 C.P.C., consente di garantire un equo bilanciamento tra l'effettività del diritto di difesa e la tutela dell'affidamento delle parti sull'intangibilità dei capi non impugnati nei termini.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla natura scindibile delle cause – per come puntualmente evidenziato in precedenza – si rende applicabile la disciplina di cui all'art. 332 C.P.C., con le relative conseguenze in tema di impugnazione. Ne discende, pertanto, che l'appello incidentale di , in quanto intervenuto oltre Persona_1 il termine ultimo previsto per la proposizione dell'impugnazione in via principale (in scadenza al 27.4.2021, id est oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza da gravare, considerati il periodo feriale del 2020 e la sospensione da emergenza COVID-19 medio tempore decorsa), debba considerarsi tardivo e dunque inammissibile.
Venendo ora al merito di lite, rileva il Collegio che il motivo di gravame sub 1. è fondato nei termini di cui si dirà.
Con il primo motivo di gravame la difesa appellante critica la sentenza impugnata per avere il primo Giudice erroneamente ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto opposto, quale attore in senso sostanziale, volta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi dei lavori eseguiti dall'Impresa come certificati e rilevabili in atti, secondo il prezzario Pt_1 regionale vigente e il capitolato contrattuale, e/o secondo la quantificazione che sarebbe stata operata dal nominando C.T.U.
Si ritiene, sul punto, che la pronuncia impugnata risulti viziata da erroneità in diritto e debba, pertanto, essere riformata.
Sebbene, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto rivesta la posizione sostanziale dell'attore, tuttavia deve ritenersi ormai superato il tradizionale orientamento restrittivo secondo cui l'opposto, proprio per tale sua posizione, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis, che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo ritenuto ammissibile la proposizione di domanda nuova allorché essa sia riferibile alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso bene della vita, persegua – sia pure in forma tecnica diversa – una finalità sovrapponibile o compatibile con quella originariamente azionata e presenti connessione logico- giuridica con la domanda principale, tale da giustificare, sul piano processuale, il ricorso al simultaneus processus. La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, 24/3/2022, n. 9633) intervenuta recentemente sul punto ha in proposito ben chiarito che:
«… in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 C.P.C. …».
A tali principi il Collegio ritiene di dover assicurare continuità, in quanto pienamente coerenti con i criteri sistematici affermati dalle SS.UU. della Corte di cassazione, in particolare con le sentenze nn. 12310 del 2015 e 22404 del 2018, le quali hanno sancito il superamento dell'anteriore orientamento secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opposto – in quanto attore sostanziale – non potrebbe proporre domande diverse da quelle già contenute nel ricorso monitorio, se non in reazione a una domanda o eccezione riconvenzionale dell'opponente. Le Sezioni Unite hanno, invece, chiarito che, in presenza di una connessione oggettiva tra le domande, fondata sulla medesima vicenda sostanziale e sullo stesso bene della vita, è ammissibile la proposizione di domande ulteriori o modificate, anche da parte dell'opposto, purché ciò avvenga nel rispetto del contraddittorio e senza pregiudizio per le potenzialità difensive della controparte. Tale evoluzione interpretativa, ispirata ai principi di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale, consente del resto di ben valorizzare la connessione logico-giuridica tra le pretese dedotte, anche quando esse si fondino su petitum o causa petendi differenti, purché riferibili alla medesima vicenda sostanziale già oggetto del giudizio.
In ogni caso, come rilevato da parte appellante, il Tribunale ha commesso l'errore di soffermarsi esclusivamente sul nomen iuris impropriamente usato dalla parte resistente, invece di esaminare il contenuto reale della domanda, che in sostanza coincideva con quella già proposta nel ricorso per decreto ingiuntivo. Infatti, anche se nella comparsa di risposta la richiesta di pagamento è stata qualificata come
“riconvenzionale”, in realtà si trattava della medesima pretesa fatta valere nella fase monitoria. Ed invero, nella comparsa di costituzione, la parte opposta ha chiesto che fosse confermato il decreto ingiuntivo per il pagamento dei lavori svolti, ovvero, in subordine, che venisse comunque riconosciuto il pagamento per i lavori effettivamente eseguiti, come risultanti dalla consulenza tecnica d'ufficio (CT) e dalla fase di accertamento tecnico preventivo (ATP) già acquisite agli atti. E si rammenti che per indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (ex multis: Cass. Civ. n.
25140/2010; Cass. Civ. n. 12943/2012; da ultimo, Cass. Civ. 26.04.2021 n. 10998):
«… Il giudice può, assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie ò sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti …».
Del resto, già antea (e da lungi) s'era riconosciuto (cfr. Cass. SS.UU. n. 27 del 2000; Cass. Civ n.
20322 del 2005) che:
«… nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalle parti, dall'altro ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché del provvedimento concreto dalla stessa richiesto …».
Orbene, ne consegue che ancor più ingiustificata risulti in parte qua la pronuncia d'inammissibilità resa dal Giudice a quo. Tale domanda, infatti, non solo non integrava novità, ma si presentava (e si presenta) come ben sovrapponibile a quella già formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo, avendo ad oggetto, in entrambe le occasioni, l'identica pretesa creditoria (relativa al pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti).
Le censure sub 2. sono invece infondate.
La contestata interpretazione della littera e della ratio della normativa sul punto richiede un preliminare inquadramento sistematico della materia.
Nel quadro normativo vigente deve ritenersi che il Direttore dei lavori possa disporre esclusivamente modifiche marginali e non sostanziali al progetto esecutivo, purché tali interventi non incidano sull'equilibrio economico-contrattuale, sulle tempistiche di esecuzione o sulla natura dell'opera. Tali modifiche, di carattere tecnico-esecutivo, sono ammesse solo se funzionali a esigenze contingenti di cantiere o a un migliore coordinamento tra le lavorazioni e devono comunque essere formalmente comunicate al RUP e tracciate negli atti progettuali. Questo principio trova fondamento tanto nella normativa nazionale quanto in quella regionale.
In particolare, da ultimo, l'art. 5 dell'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) stabilisce che il Direttore dei lavori può proporre modifiche e varianti, ma non può disporle autonomamente: è tenuto a redigere una relazione motivata e a trasmetterla al RUP, il quale, previa istruttoria, sottopone la proposta alla stazione appaltante per l'approvazione.
In ambito regionale, l'art. 54 della L.R. Sicilia n. 10/1993 ribadisce che il Direttore dei lavori può disporre solo modifiche non sostanziali, escludendosi da parte sua legittimazione direttiva ad ogni intervento che comporti variazioni economiche o alterazioni del progetto approvato.
Analogamente, il D.M. 49/2018, all'art. 8, prevede che il Direttore dei lavori risponda delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche senza regolare autorizzazione, salvi i casi di urgenza per evitare danni gravi a persone o cose. Alla luce di tali disposizioni, ogni intervento – anche se tecnicamente giustificato – deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante. In difetto, l'atto è inefficace e non opponibile alla stazione appaltante, con conseguente esclusione di ogni pretesa economica fondata su tali modifiche, configurandosi, ove il Direttore dei Lavori abbia agito senza poteri, una fattispecie di rappresentanza senza potere ai sensi degli artt. 1398 e 1399 C.C.
Ed Invero, per principio ormai consolidato (Cass. 17/7/2014, n. 16366; Cass. 21/7/2016, n. 15029; Cass. 19776/2018) in tema di appalto di opere pubbliche: «…l'appaltatore che abbia eseguito varianti in corso d'opera non previste dal contratto non ha diritto, per ovvie necessità di protezione del pubblico interesse, ad alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento dell'ente committente, dovendo altresì ritenersi che il direttore dei lavori, che ne abbia disposto l'esecuzione, abbia agito al di fuori dei suoi poteri, e, perciò, quale "falsus procurator" dell'ente. Invero, la L. n. 2248 del 1865, art. 342, comma 2, all. F - e poi la L. n. 109 del 1994, art. 25 (non applicabile nella specie ratione temporis) - ha sancito il divieto di introdurre varianti come regola generale assoluta, salvo che - ipotesi, peraltro, non ricorrente nella specie - le variazioni fossero "indispensabili" per l'esecuzione dell'opera e concorrano gli altri presupposti di cui al R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 103 (applicabile ratione temporis), vale a dire che esse siano state ritenute meritevoli di collaudo e che l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, rientri nei limiti delle spese approvate …».
In particolare, è stato affermato che il Direttore dei lavori, pur rivestendo un ruolo tecnico di vigilanza e proposta, non è titolare di poteri dispositivi in ordine alla modifica dell'oggetto contrattuale e che eventuali ordini di servizio da lui impartiti in assenza di autorizzazione del
RUP o della stazione appaltante non producono effetti vincolanti per quest'ultima. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. II, sentenze nn. 40122/2021 e 5898/2024), le modifiche eseguite in corso d'opera su iniziativa del Direttore dei lavori, in assenza di preventiva autorizzazione scritta della stazione appaltante, non sono opponibili a quest'ultima e non legittimano pretese economiche dell'appaltatore, trattandosi di interventi extracontrattuali giuridicamente irrilevanti ai fini dell'insorgenza di obblighi di pagamento. Donde, le attività eseguite in difformità dal progetto originario, su iniziativa autonoma dell'appaltatore o su impulso del Direttore dei lavori ed in assenza di un formale atto approvativo o di ratifica da parte da parte del RUP o dell'Ente committente, non producono effetti vincolanti e restano giuridicamente irrilevanti nei confronti del committente pubblico. Anche in presenza di un ordine scritto da parte del Direttore dei Lavori - privo, tuttavia, di idonea legittimazione sostanziale - l'appaltatore non può vantare pretese economiche, né a titolo di compenso contrattuale, né sotto forma di indennizzo o arricchimento senza causa. Tali modifiche, dunque, per essere opponibili alla stazione appaltante, devono essere formalmente approvate, in quanto il Direttore dei lavori non ha potere dispositivo contrattuale. Egli, infatti, può proporre o disporre modifiche tecniche, ma non può impegnare la stazione appaltante senza un atto autorizzativo espresso. Ed infatti, il D. Lgs. 36/2023, all'art. 120 e all'Allegato II.14, conferma che qualsiasi modifica contrattuale, anche se non sostanziale, deve essere tracciata, motivata e autorizzata dal RUP, che agisce quale organo di garanzia della legittimità dell'azione amministrativa.
La ratio di tale orientamento – peraltro, risalente – risiede nella necessità di garantire la legalità, la trasparenza e il controllo della spesa pubblica, evitando che modifiche non autorizzate possano alterare l'equilibrio economico del contratto o aggirare le procedure di evidenza pubblica. Ne consegue che, in difetto di autorizzazione formale, le varianti eseguite devono essere qualificate come lavori extracontrattuali, la cui esecuzione non può essere imposta al committente, né possono giustificare pretese risarcitorie o di pagamento, salvo che l'appaltatore non dimostri che esse siano state richieste direttamente dal committente o che siano state successivamente ratificate in modo espresso o tacito;
circostanza che, nel caso in esame, non risulta provata.
Ed invero, alla luce della documentazione versata in atti, risulta incontestato che le lavorazioni eseguite in variante rispetto al progetto contrattualmente approvato siano state realizzate in assenza di un formale provvedimento autorizzativo da parte della stazione appaltante, né risulta che le stesse siano state successivamente ratificate, né espressamente né tacitamente.
Tale circostanza, già rilevata dal Giudice di prime cure, comporta l'inefficacia giuridica delle modifiche apportate, le quali non possono essere imputate alla volontà contrattuale del committente e, pertanto, non sono idonee a fondare alcuna pretesa economica da parte dell'appaltatore.
In particolare, nella vicenda per cui è processo dalla relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 20/11/2002 (prot. n. 14525), emerge in modo incontrovertibile che le lavorazioni oggetto di richiesta economica sono state eseguite in forza di una perizia di variante asseritamente di dettaglio, tuttavia, mai preventivamente concordata né comunicata all'Amministrazione, e in ordine alla quale non è mai stato adottato alcun atto deliberativo da parte del che possa valere come ratifica postuma degli interventi eseguiti. CP_1
La variante, dunque, risulta essere stata realizzata unilateralmente dal Direttore dei Lavori.
Risulta altresì che le lavorazioni sono state eseguite e occultate dallo strato di finitura, impedendo di fatto ogni verifica tecnica circa la conformità degli interventi alla regola dell'arte e agli elaborati progettuali. Tale circostanza è stata chiaramente riportata nella citata relazione del RUP, che ha evidenziato l'impossibilità di esercitare il controllo tecnico-amministrativo riservato per legge all'ente, a causa della mancata tempestiva comunicazione e del difetto di trasparenza procedurale. Ed infatti, se l'Amministrazione comunale fosse stata tempestivamente e formalmente informata in merito alla variante, avrebbe potuto esercitare le proprie prerogative istituzionali di controllo, valutando preventivamente la legittimità tecnica e l'opportunità economica dell'intervento proposto, nell'ambito delle funzioni di vigilanza contrattuale e di tutela dell'interesse pubblico che la legge le attribuisce. Peraltro, la successiva e formale bocciatura della proposta di variante da parte della stazione appaltante, intervenuta con atto espresso (delibera G.M. n. 104 del 27.7.2003), esclude in modo categorico la possibilità di riconoscere una ratifica, sia implicita che esplicita, delle lavorazioni eseguite in difformità dal progetto originario e in assenza di idoneo titolo autorizzativo. In termini giuridici, la mancata approvazione (e anzi la formale reiezione) della variante costituisce manifestazione chiara e univoca della volontà del committente di non far propri gli effetti di quelle lavorazioni, confermando l'assenza di un valido titolo giustificativo dell'intervento eseguito.
Ne consegue che, anche volendo ammettere – in astratto – la possibilità che le lavorazioni potessero essere ratificate successivamente, la deliberata bocciatura o mancata approvazione della variante fa venir meno ogni presupposto di efficacia retroattiva ex art. 1399 C.C. In tal senso, la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, 26/2/ 2013, n. 4729) ha chiarito che:
«… la ratifica dell'operato del falsus procurator non può prescindere da un atto inequivocabile del rappresentato volto a far propri gli effetti dell'attività negoziale svolta in suo nome …».
La reiezione della variante, costituendo atto opposto, non solo impedisce la produzione di effetti giuridici, ma consolida l'inopponibilità delle lavorazioni alla stazione appaltante, confermandone l'estraneità rispetto alla volontà negoziale dell'ente pubblico. Nel caso di specie, pur volendo aderire all'impostazione secondo cui gli interventi oggetto di contestazione potrebbero essere ricondotti alla categoria delle cosiddette “varianti non varianti”, o modifiche di dettaglio, ai sensi dell'art. 54, comma 7, della Legge Regionale Sicilia
12.1.1993, n. 10, in quanto non divergenti dal progetto esecutivo originario, non incidenti sull'importo contrattuale e non modificative della natura funzionale o dei tempi di esecuzione dell'opera, tuttavia tale qualificazione non può ritenersi sufficiente a legittimare l'operato del
Direttore dei Lavori. Infatti, affinché tali interventi possano essere considerati legittimi, è necessario che siano rispettati tutti i requisiti sostanziali e procedurali previsti dalla normativa di settore, che nello specifico risultano, invece, essere stati disattesi. In particolare, non vi è alcuna evidenza documentale che le modifiche siano state regolarmente annotate nel giornale dei lavori, né che siano state trasmesse al RUP secondo le modalità e i tempi prescritti dalla normativa ratione temporis vigente.
A ciò si aggiunga che la successiva bocciatura formale della variante da parte dell'Amministrazione costituisce manifestazione inequivoca della volontà dell'ente di non recepire né convalidare gli interventi eseguiti, escludendone l'inserimento nell'economia del contratto. Tale comportamento, oltre a precludere ogni ipotesi di ratifica tacita o espressa, conferma l'estraneità dell'Amministrazione rispetto alla volontà negoziale da cui le lavorazioni de quibus hanno tratto origine.
Alla stregua di quanto sopra esposto, deve ritenersi che, in assenza di una formale autorizzazione vuoi preventiva vuoi successiva, il Direttore dei Lavori, disponendo l'esecuzione delle attività oggetto di contestazione, abbia agito ultra vires, ossia oltre i limiti dei poteri conferitigli, assumendo di fatto il ruolo di falsus procurator dell'amministrazione appaltante.
Tale condotta, priva di un valido fondamento giuridico alla p.a. committente opponibile, non può produrre effetti vincolanti nei confronti della stazione appaltante, né può essere sanata in via postuma in assenza di una ratifica espressa da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o dell'organo competente.
Ne consegue che le opere realizzate devono qualificarsi come extracontrattuali e pertanto inopponibili alla stazione appaltante, oltre che non idonee a fondare obbligazioni risarcitorie o di pagamento, neanche sotto il profilo dell'arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 C.C., mancando il requisito essenziale della volontarietà dell'utilità acquisita. Dall'accertata mancanza dei presupposti di legittimità dell'attività extracontrattuale in questione, discende pertanto - per le ragioni suesposte - che il compenso richiesto in giudizio dall'impresa non poteva essere riconosciuto dal Giudice di prime cure neppure a Pt_1 titolo di arricchimento senza causa dell'ente committente.
*
Il rigetto del secondo motivo di appello comporta, per effetto diretto e consequenziale, l'assorbimento delle ulteriori censure articolate nei motivi sub 3.
Nessuna censura merita, infine, la regolamentazione delle spese di lite (di cui al motivo sub 4.), avendo il primo decidente operato congrua applicazione al criterio della soccombenza ex art. 91
C.P.C.
*
In considerazione del declarando rigetto sia dell'appello principale sia di quello incidentale, ritiene equo la Corte: nei rapporti tra l'appellante principale ed il , in persona del sindaco pro CP_1 tempore, condannare il alla rifusione delle spese di lite del corrente grado Parte_1 in favore di quest'ultimo; nei rapporti processuali tra il e il , in difetto di domande Parte_1 Persona_1 vicendevoli, far luogo alla compensazione delle medesime.
Ciò posto, i compensi si liquidano in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. M. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del
13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 26.001a € 52.001
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.498,65 totale € 11.489,65
poi dimidiato fino ad euro € 5.744,82.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui: «… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta), a carico sia dell'appellante principale sia dell'appellante incidentale.
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto: - «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_4 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo»…».
P. Q. M.
La Corte di Appello di IN, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 68 emessa dal Tribunale Civile di Patti in data 17-22.1.2020 nel procedimento già iscritto al n.
100015/2017 RGAC;
appello proposto da:
; Parte_1 nei confronti di:
, in persona del sindaco pro tempore; CP_1
e di: ; Persona_1 nonché sull'appello incidentale del;
Persona_1 così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello incidentale e rigetta l'appello principale confermando integralmente, per l'effetto, l'impugnata pronuncia;
2) condanna alla rifusione in favore del , in persona del Parte_1 CP_1 sindaco pro tempore, delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 5.744,82 per onorario oltre accessori di legge;
3) spese compensate tra il ed il;
Pt_1 Per_1
4) dà atto che le parti appellanti sia principale sia incidentale, in quanto soccombenti ut supra, sono tenute ognuna a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Così deciso in IN, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 1.7.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa RICCIO Mariarita.
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)