CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7670 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Roma
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dott. Biagio Cimini consigliere dott. Elena Gelato consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 8058/2018 e promossa da:
(c.f. Parte_1
), con sede legale in Roma, nelle persone dei Commissari straordinari pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Gambino e Giuseppe Rappazzo in forza di procura in atti appellante
contro
(c.f. , in persona del legale ONroparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Gratteri giusta delega in atti appellata
e contro
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, ONroparte_2 rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Carlo Felice Giampaolino e dall'Avv. Andrea D'Onghia per procura in atti appellata
Oggetto: azione di inefficacia ex art. 44 L.F.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto: 1) dichiarare inefficace, ai sensi e per gli effetti dell'art.
44 l. fall., il pagamento eseguito per l'importo di $ 1.422.034,72 pari ad € 965.318,95 il 29 agosto 2008 dalla su ordine di in favore di ONroparte_3 CP_4 ONroparte_2
a mezzo bonifico bancario tratto sul conto corrente n. 138/0004500 intestato ad presso
[...] CP_4 la e per l'effetto 2) condannare e/o ONroparte_1 ONroparte_1 ONroparte_2
con solidarietà per l'intero in caso di accoglimento della domanda nei confronti di entrambe le
[...] convenute, a restituire alla procedura attrice la somma di € 965.318,95 oltre interessi legali dal 29 agosto
2008, o dalla diversa data ritenuta di giustizia. 3) in ogni caso condannare le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese e dei compensi per entrambi i gradi del giudizio”.
[...]
Per : ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria ONroparte_1 istanza, eccezione e deduzione, - in via principale, respingere l'appello proposto dalla società
[...] in amministrazione straordinaria perché inammissibile, oltre che infondato per tutte le Parte_1 ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto, confermare la sentenza n. 20955/2018 emessa dal Tribunale di
Roma in data 31.10.2018; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da , e di riforma della sentenza n. 20955/2018 emessa dal Tribunale di Roma in data 31.10.2018, CP_4 condannare alla restituzione in favore della ONroparte_2 CP_1 dell'importo di $ 1.422.034,72 pari a € 965.318,95, oltre interessi legali dal 29.8.2008, ovvero del diverso importo riconosciuto ad . Con vittoria di spese.” CP_4
Per : “Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria ONroparte_2 domanda, istanza ed eccezione, rigettare integralmente l'appello formulato da e confermare CP_4 Pt_2
2 integralmente la sentenza del Tribunale di Roma, n. 20955 del 31 ottobre 2018 per i motivi tutti di cui al presente atto. Voglia altresì, in via subordinata all'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale di
, rigettare la domanda subordinata formulata da contro in CP_4 ONroparte_1 CP_2
quanto nulla per indeterminatezza della causa petendi. In ogni caso, con vittoria di onorari, spese e rimborso forfetario delle spese generali”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito, Parte_1 Parte_3
ha evocato in giudizio le società e
[...] ONroparte_2 ONroparte_5
a fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei confronti della massa dei
[...]
creditori, ai sensi dell'art. 44 l.f., dei pagamenti eseguiti in favore della convenuta
[...]
in epoca successiva all'ammissione di alla procedura di ONroparte_2 CP_4
amministrazione straordinaria, per complessivi $ 1.422.034,72 (pari a € 965.318,95).
A fondamento della domanda l'attrice ha reso noto come, a seguito della disposizione di bonifico impartita in data 27 agosto 2008, in data 29 agosto 2008 (coincidente con quella di emissione del decreto di ammissione di alla procedura di amministrazione CP_4
straordinaria) la avesse dato esecuzione a tale ordine e per l'effetto ONroparte_1
la convenuta avesse incamerato la relativa somma. ONroparte_2
Tanto premesso in fatto, l'attrice ha addotto come agli effetti dell'applicabilità dell'art. 44 l.f. dovesse aversi riguardo alla data di emanazione del decreto con cui era stata ammessa, CP_4
con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria, all'ora zero dello stesso giorno;
per l'effetto ha evidenziato come la disposizione di bonifico, che aveva avuto esecuzione in pari data, fosse stata eseguita successivamente all'apertura del concorso dei creditori, con conseguente inefficacia nei confronti della massa.
L'attrice, dando atto di aver proposto la domanda sia nei confronti dell'istituto di credito che del beneficiario del pagamento a fronte del contrasto giurisprudenziale in ordine al legittimato passivo dell'azione, ha concluso per la declaratoria di inefficacia dell'atto solutorio di cui in premessa nei confronti della massa dei creditori di e la conseguente condanna Parte_3
3 della e/o della alla restituzione della ONroparte_1 ONroparte_2
somma di euro 965.318,95, oltre accessori.
ON La (di seguito, si è costituita nel giudizio di primo grado ONroparte_1
eccependo in primo luogo il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda attorea.
L'istituto di credito convenuto, premettendo di aver operato con sostanzialmente CP_4
quale banca di appoggio per l'esecuzione di operazioni ordinate dalla correntista attraverso un servizio informatico di remote banking messo a disposizione e gestito da altra banca, ha eccepito di non aver ricevuto alcun pagamento in tesi suscettibile di essere dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori.
A tal fine ha evidenziato come non godesse di alcun affidamento sul rapporto bancario CP_4
in oggetto, di modo che gli accrediti registrati sul conto, che non era scoperto, non erano andati a beneficio dell'istituto di credito.
Sotto altro profilo ha rilevato come il rapporto di conto corrente fosse proseguito in esito all'apertura della procedura concorsuale, posto che la disposizione di cui all'art. 78 l.f. non era applicabile alla procedura in oggetto e gli organi della procedura non avevano esercitato il recesso dal rapporto, avendo continuato a operare sul conto in oggetto, di modo che non poteva ritenersi dovuta la restituzione delle somme in forza dell'effetto di cristallizzazione del saldo di c/c conseguente alla cessazione del rapporto negoziale.
Alla luce di tali considerazioni la società convenuta ha concluso per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti;
in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, ha richiesto la condanna della società a tenerla indenne ONroparte_2 da quanto fosse tenuta a versare in favore dell'attrice.
(di seguito, si è costituita nel giudizio di primo grado ONroparte_2 CP_2
contestando sotto vari profili il fondamento della domanda proposta nei suoi confronti.
4 La convenuta ha in primo luogo rilevato come, in applicazione analogica della previsione di cui all'art. 16, secondo comma, l.f. alla procedura di amministrazione straordinaria (sia quella ordinaria, che quella speciale cui era stata ammessa , tra loro omogenee sotto il profilo CP_4
funzionale), gli effetti nei confronti dei terzi, compreso quello relativo allo spossessamento del debitore, potessero farsi decorrere solo dalla data in cui era stato reso pubblico, e dunque conoscibile dai terzi, il decreto governativo che disponeva l'apertura della procedura concorsuale, mediante pubblicazione della Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese
(stante il richiamo all'art. 38 bis della legge Prodi bis, contenuto nell'art. 2, co. 2, della legge
AR), a ciò non ostando la considerazione dell'immediata decorrenza del provvedimento di ammissione, rilevante ai diversi effetti di consentire la continuità aziendale.
La convenuta, ciò posto, ha evidenziato come la pubblicazione del decreto nel Registro delle
Imprese fosse intervenuta il 3 settembre 2008, mentre quella nella Gazzetta Ufficiale il successivo 5 settembre 2008, dunque successivamente alla data (29 agosto 2008) in cui l'ordine di bonifico aveva avuto esecuzione.
In ogni caso ha addotto come, anche volendo diversamente opinare, non fosse dimostrata nel caso di specie l'anteriorità dell'ammissione di alla procedura di amministrazione CP_4
straordinaria rispetto a quella del pagamento, a ciò non potendo soccorrere la cd. zero-hour rule, inapplicabile ai pagamenti interbancari a norma degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 210/2001, di modo che sarebbe stato onere dell'attrice fornire la prova dell'ora esatta del pagamento e di quella dell'emissione del decreto, il che non era avvenuto.
La convenuta ha in ogni caso sostenuto l'infondatezza dell'avversa pretesa restitutoria a fronte della rinuncia, da parte di a qualsiasi pretesa relativa alle somme versate a Parte_3 CP_2
a titolo di canone di locazione e di riserve di manutenzione, tra le quali erano comprese quelle oggetto di causa.
A tal fine ha rilevato:
-che i contratti di locazione degli otto aeromobili già concessi in locazione da ad , CP_2 CP_4
in forza dei quali erano stati eseguiti i pagamenti contestati dall'attrice, erano stati trasferiti (in
5 parte mediante cessione dei preesistenti contratti e in parte mediante stipula di nuovi contratti di locazione) a CAI -Compagnia Aerea Italiana s.p.a.- per volontà di in A.S. nell'ambito CP_4
del piano di ristrutturazione approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
-che in quel contesto era necessario che la provvista sino a quel momento creata da a CP_4
titolo di riserve di manutenzione (i.e. le somme anticipate dal conduttore per la manutenzione obbligatoria degli aeromobili, suscettibili di rimborso da parte del locatore a seguito della esecuzione dei relativi interventi periodici) continuasse ad essere detenuta da a CP_2
beneficio del nuovo conduttore CAI;
-che per l'effetto CAI si era accollata le riserve che risultavano non pagate alla data del 1 dicembre 2008 (il cui importo dipendeva da quanto era stato in precedenza pagato da , CP_4
comprese le somme oggetto della domanda restitutoria) e aveva pagato in denaro il residuo corrispettivo della cessione dei beni e complessi aziendali di;
CP_4
- che le parti avevano espressamente quantificato gli importi già corrisposti a titolo di riserve di manutenzione e quelli ancora insoluti, per ciascuno degli aeromobili concessi in locazione da e all'esito di tale riconciliazione contabile in aveva espressamente CP_2 CP_4 Pt_3
riconosciuto di non vantare “alcun diritto o pretesa” relativamente a tali somme (quanto ai contratti di locazione ceduti a CAI) o comunque implicitamente rinunciato a qualsivoglia pretesa restitutoria relativa alle versate riserve di manutenzione (quanto ai nuovi contratti intercorsi tra CAI e dato il contenuto del collegato e presupposto atto di risoluzione CP_2 consensuale dei precedenti negozi).
A tali pattuizioni doveva dunque ritenersi sottesa, ad avviso dell'appellata, la rinuncia da parte Par di in la quale aveva fatto propri i relativi saldi, a richiedere la restituzione delle CP_4
somme già versate a titolo di riserve di manutenzione e dunque delle somme oggetto della domanda, pari al totale importo delle riserve di manutenzione degli aeromobili relative al mese di luglio 2008.
6 La convenuta, eccependo infine la nullità della domanda proposta in via subordinata da parte della , a fronte della indeterminatezza della causa petendi, ha concluso ONroparte_1
per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 20955/2018 emessa in data 30 ottobre 2018, ha rigettato le domande proposte da nei confronti di entrambi i convenuti. Parte_3
Il primo Giudice ha ritenuto che il principio generale sancito dal novellato art. 16, secondo comma, l.f. fosse applicabile con riguardo alla decorrenza nei confronti dei terzi degli effetti discendenti dal provvedimento di apertura di ogni procedura concorsuale e quindi anche a quelli derivanti dal decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, a ciò non ostando il mancato richiamo della norma nell'ambito delle cd. leggi Prodi, Prodi bis e
AR (oltre che negli artt. 200 e 201 l.f. relativi alla liquidazione coatta amministrativa), che doveva ritenersi frutto di un difetto di coordinamento della disciplina dei relativi istituti con i principi generali introdotti dalla riforma della legge fallimentare.
Date queste premesse, il Tribunale ha ritenuto che gli effetti nei confronti dei terzi potessero decorrere solo dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese del provvedimento di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ovvero nel caso di specie dal 3 settembre 2018, con conseguente efficacia nei confronti della massa dei creditori dell'anteriore ON pagamento effettuato da su ordine di , nei confronti di CP_4 CP_2
ON Con specifico riguardo alla posizione di il primo Giudice ha comunque ritenuto la validità ed efficacia dell'ordine di bonifico dalla stessa eseguito, atteso per un verso l'obbligo della banca di darvi esecuzione in pendenza del rapporto di conto corrente, a quella data ancora in essere tra le parti, e per altro la decorrenza degli effetti dello spossessamento dell'imprenditore in amministrazione straordinaria solo dal decreto di ammissione alla procedura, che nella fattispecie era stato emesso il 29 agosto 2018, con conseguente salvezza dell'ordine di bonifico impartito alla banca due giorni prima.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello . Parte_1
7 Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva considerato, quale dies a quo ai fini della dichiarazione di inefficacia ex art 44
l.f., la data di iscrizione nel Registro delle Imprese del provvedimento di ammissione di CP_4 alla procedura di amministrazione straordinaria, in luogo di quella di emissione del decreto di ammissione alla procedura suddetta.
A tal fine ha richiamato l'espresso tenore dell'art. 2 comma 2 bis della legge AR che, nel prevedere la decorrenza immediata dell'ammissione alla procedura, sanciva l'immediato verificarsi dell'effetto di spossessamento del debitore e della conseguente inefficacia ex art. 44
l.f. delle eventuali disposizioni dallo stesso poste in essere dopo l'emissione del decreto, effetti che erano stati significativamente richiamati nel d.p.c.m. con cui era stata posta in CP_4 amministrazione straordinaria;
l'appellante ha del resto evidenziato come in tal senso deponesse la (pacifica) immediata decorrenza dell'effetto di spossessamento degli organi sociali ai sensi dell'art. 42 l.f., cui non poteva che conseguire analoga decorrenza quanto all'inefficacia di eventuali atti dispositivi dagli stessi posti in essere dopo tale data.
Con il secondo motivo d'appello ha lamentato l'erroneità della ritenuta Parte_3 applicazione dell'art. 16, comma 2, l.f. alla procedura in oggetto, conclusione che si poneva in contrasto con la necessaria applicazione del principio di specialità della disciplina di cui all'amministrazione straordinaria e in particolare di quella cui era stata assoggettata , CP_4 caratterizzata per l'urgenza nella fase di ammissione e la celerità nel successivo corso della procedura.
L'appellante ha in ogni caso censurato la pronuncia nella parte in cui aveva considerato l'azione di inefficacia di cui all'art. 44 l.f. quale azione in cui dovessero essere distinti gli effetti sul fallito da quelli nei confronti di terzi (secondo la logica sottesa all'art. 16, secondo comma,
l.f.), evidenziando, in proposito, come l'inefficacia fosse effetto automaticamente derivante dallo spossessamento dell'imprenditore sancito dall'art. 42 l.f., che, pur riverberando di riflesso i propri effetti anche verso i terzi, li esplicava in via principale nei confronti del fallito (come del resto desumibile dalla collocazione dell'art. 44 nella sezione I, capo III, tit. II della legge fallimentare, rubricata per l'appunto “effetti del fallimento per il fallito”).
8 Con il terzo motivo di gravame ha censurato la pronuncia nella parte in cui riteneva CP_4 inapplicabile la regola della cd. “zero hour rule”: ad avviso dell'appellante tale regola doveva ritenersi operante con riguardo al decreto di ammissione alla procedura di A.S., per cui la legge non prevedeva l'obbligo di annotazione dell'ora e minuto della sua emissione, di modo che il pagamento eseguito in data 29.8.2018 doveva ritenersi successivo a quello di apertura della procedura emesso in pari data, all'ora zero dello stesso 29 agosto 2018.
Con il quarto motivo d'appello ha rilevato l'erroneità della individuazione della data CP_4 del pagamento nei termini di cui alla pronuncia di primo grado.
In proposito ha evidenziato come il Giudice non avesse offerto alcuna argomentazione in ipotesi atta a sostenere la tesi che la data del pagamento dovesse farsi coincidere con quella in cui era stata impartita la disposizione di bonifico, invece che con quella in cui l'ordine aveva avuto esecuzione ed era stato annotato contabilmente con l'addebito sul conto corrente di
(momento in cui si verificava l'effetto solutorio e la conseguente alterazione della par CP_4 condicio creditorum), conclusione, quest'ultima, che era pacifica nella giurisprudenza di legittimità.
Con il quinto motivo di gravame ha evidenziato l'irrilevanza, rispetto all'oggetto del CP_4 giudizio, delle considerazioni svolte dal Tribunale con riguardo alla prosecuzione del contratto ON di conto corrente bancario già in essere con e della sorte degli ordini di pagamento impartiti dal contraente in bonis prima dell'apertura del concorso.
Il fatto che il rapporto fosse proseguito con gli organi della procedura era circostanza ininfluente rispetto all'inefficacia ex art. 44 l.f. dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore spossessato, inefficacia cui conseguiva l'effetto dell'estinzione della delegazione di pagamento impartita dal contraente in bonis e non ancora eseguita dalla banca, considerato il vincolo di indisponibilità del patrimonio del soggetto ammesso alla procedura concorsuale.
Per l'effetto, considerato che l'ammissione alla procedura era intervenuta prima dell'esecuzione della delega di pagamento da parte della banca, il suo effetto era vicenda successiva alla procedura concorsuale e come tale inopponibile a quest'ultima.
Con il sesto motivo l'appellante ha rilevato l'erroneità della conclusione assunta dal primo
Giudice, il quale anziché attribuire rilievo prevalente al fatto obiettivo dell'esecuzione di un
9 pagamento in data successiva all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, in violazione la norma speciale contenuta nell'art. 44, primo comma, l.f. relativa all'inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito (o da terzi con fondi del fallito), aveva dato rilievo alla prosecuzione provvisoria del contratto di conto corrente derivante dall'art. 50 del d.lgs.
270/1999, erroneamente ritenendo che la banca fosse ancora tenuta a dare esecuzione all'ordine impartito da in bonis invece che unicamente ad eventuali ordini del CP_4
. Parte_4
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha concluso per l'integrale riforma della pronuncia di primo grado e l'accoglimento delle proprie originarie domande.
La si è costituita resistendo all'impugnazione. ONroparte_1
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., stante la genericità dei motivi, e comunque la sua infondatezza nel merito.
A tal fine ha evidenziato: CP_7
i)che, contrariamente a quanto addotto dall'appellante, il fatto che il rapporto di conto corrente fosse ancora in essere al momento in cui era stato effettuato il pagamento rendeva obbligatorio l'adempimento dell'istituto di credito all'ordine di bonifico impartito dal cliente, di modo che non era prospettabile nei suoi confronti la sanzione dell'inefficacia;
ii) che, come correttamente sostenuto dal primo Giudice, il bonifico era stato trasmesso alla banca prima dell'apertura della procedura concorsuale, di modo che non era soggetto alla previsione di cui all'art. 44 l.f.;
iii) che, in ogni caso, la banca difettava di legittimazione passiva in ordine alla domanda di ripetizione di indebito formulata da , domanda proponibile nei soli confronti CP_4 dell'accipiens, i.e. del percettore dell'incremento patrimoniale in tesi soggetto alla sanzione di cui all'art. 44 l.f..
ha per l'effetto concluso per il rigetto del gravame ed in subordine ha reiterato la CP_7 domanda di manleva proposta nei confronti di CP_2
10 Anche tale ultima società si è costituita resistendo al gravame.
L'appellata ha reiterato le analitiche deduzioni già svolte all'atto della costituzione del giudizio di primo grado in relazione:
-alla necessaria applicazione del principio introdotto dalla riforma della legge fallimentare in ordine alla scissione degli effetti del fallimento nei confronti del fallito e dei terzi con riguardo alla fattispecie disciplinata dall'art. 44 l.f., principio applicabile anche alla procedura di amministrazione straordinaria in via analogica e per necessaria coerenza sistematica, considerata la possibile conversione della procedura in oggetto in quella del fallimento ed essendo comunque coincidenti le esigenze di tutela dei terzi destinatari di pagamenti eseguiti dall'imprenditore nell'intervallo tra la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale e quella di esecuzione dei relativi adempimenti pubblicitari;
- alla conseguente necessità di ritenere opponibile ai terzi il decreto di apertura della procedura solo dalla data della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale o nel Registro delle imprese, come previsto in termini generali dall'art. 2193 c.c. e appunto nella specifica materia fallimentare dall'art. 16, secondo comma, l.f.;
-all'inapplicabilità del principio della “zero hour rule” al pagamento in questione, giusto il disposto di cui all'art. 3 del d.lgs. 210/2001, per effetto del quale si doveva considerare quale momento di apertura di una procedura di insolvenza in Italia il giorno, l'ora ed il minuto in cui si producono gli effetti dell'apertura della singola procedura.
ha in ogni caso ribadito, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le ulteriori difese già formulate in CP_2 primo grado e non esaminate dal Tribunale, relative alle rinunce prestate in suo favore da in A.S. in relazione ad ogni pretesa avente ad oggetto le somme pagate a titolo di CP_4 riserve di manutenzione sui contratti di locazione degli immobili, somme che costituivano oggetto delle pretese azionate dall'appellante nel presente giudizio.
ON Reiterando infine l'eccezione di nullità della domanda proposta in via subordinata da nei suoi confronti, ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_2
L'appello proposto da non è suscettibile di accoglimento. Parte_3
11 Appare in primo luogo opportuno esaminare la posizione della , ONroparte_1 nei cui confronti ha reiterato l'originaria domanda di condanna alla restituzione delle CP_4 somme oggetto della disposizione di bonifico di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori, proposta in via cumulativa e/o alternativa rispetto all'analoga domanda formulata in danno di CP_2
La domanda riproposta in sede d'appello deve essere rigettata, in ragione della dirimente considerazione del difetto di legittimazione passiva dell'istituto di credito rispetto alla pretesa azionata da Parte_3
ON L'originaria attrice ha agito nei confronti di sulla base dello stesso titolo sotteso alla domanda proposta nei confronti di e dunque in ragione della prospettata lesione della CP_2 par condicio creditorum conseguita al pagamento intervenuto in favore del singolo creditore a seguito dell'apertura del concorso.
ha evidenziato come la banca che aveva dato esecuzione all'ordine di pagamento in CP_4 epoca successiva allo “spossessamento” del debitore fosse unico legittimato passivo (secondo un orientamento giurisprudenziale) o comunque responsabile in solido con il destinatario del pagamento (secondo altra opinione).
L'assunto non è condivisibile, dovendo ritenersi che la domanda di accertamento dell'inefficacia di un pagamento ai sensi dell'art. 44 l.f. e la pretesa restitutoria ad essa conseguente vadano proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo in quanto effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non già nei confronti dell'istituto di credito deputato alla sua esecuzione.
Come chiarito dalla Suprema Corte, se lo scopo dell'azione in oggetto è quello di sterilizzare l'effetto giuridico proprio dell'atto estintivo del debito del fallito verso il terzo, e dunque impedire che il credito di quest'ultimo sia sottratto alla verifica concorsuale, il destinatario della domanda “non può che essere il creditore soddisfatto, ossia l'"accipiens" e non anche il soggetto - eventualmente- incaricato, dal fallito, ad eseguire il pagamento, il quale agisce per conto del fallito e non riceve da questi alcun pagamento.
12 E' stato, infatti, rilevato che "ai sensi di tale norma [ndr. art. 44 LF], deve ritenersi inefficace, se compiuto dopo il fallimento, qualsiasi atto satisfattivo comunque, e pur indirettamente, riferibile al debitore fallito, o perché eseguito con suo denaro, o per suo incarico (nei modi della delegazione, o dell'accollo cumulativo non allo scoperto), ovvero in suo luogo, come avviene, per l'appunto, nell'ipotesi in cui il pagamento sia effettuato in favore dei creditori del fallito dal terzo suo debitore, in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del credito presso di lui pignorato.
Ma se così é, se cioè detto pagamento costituisce atto solutorio riconducibile al fallito, risulta evidente che, non diversamente da quanto avviene nel caso in cui lo stesso sia assoggettabile a revocatoria ai sensi dell'art. 67 L. fall., l'azione ex art. 44 deve essere esercitata nei confronti dell'accipiens, ovvero di colui che ha effettivamente beneficiato del negozio satisfattivo." (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 14779 del 19/07/2016)”.
Date queste premesse, “la banca-delegata rimane del tutto estranea al rapporto obbligatorio tra il fallito ed il terzo, e non è, pertanto, destinataria né dell'azione di inefficacia, né della azione di condanna alla restituzione, fatta salva una sua eventuale responsabilità, ad altro e diverso titolo, nei confronti del proprio cliente (fallito), che dovrà, allora, essere dedotta specificamente in giudizio dal curatore, a fondamento di una distinta azione di condanna” (in questi termini, Cass., n. 7477/2020).
Una simile, distinta, azione non è stata in questa sede proposta, considerato che, come sopra evidenziato, la postulata legittimazione passiva dell'istituto di credito si fonda sulla medesima causa petendi della domanda proposta nei confronti della creditrice ovvero l'alterazione CP_2 del principio della par condicio creditorum.
La domanda proposta nei confronti della deve dunque essere ONroparte_1 disattesa, difettando la sua legittimazione passiva rispetto alle pretese azionate da . CP_4
Resta per l'effetto assorbita la disamina del quinto e sesto motivo d'appello, e delle speculari ON ON difese svolte da nonché della domanda di garanzia in subordine svolta da nei confronti di CP_2
Si viene dunque ad esaminare la posizione di quest'ultima società, nei cui confronti ha CP_4 reiterato l'originaria domanda, sulla base delle considerazioni critiche formulate avverso la pronuncia di primo grado e veicolate nei primi quattro motivo d'appello.
13 Con il primo ed il secondo motivo d'appello, tra loro connessi e dunque suscettibili di disamina congiunta, ha censurato la pronuncia di primo grado con riguardo alla CP_4 ritenuta decorrenza degli effetti della sanzione dell'inefficacia dei pagamenti ai sensi dell'art. 44 l.f. dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento di ammissione di alla procedura di amministrazione straordinaria e contestuale nomina del CP_4 [...]
. Parte_4
L'appellante ha ribadito la ritenuta immediata decorrenza degli effetti dell'ammissione alla procedura in oggetto (e, per quanto qui specificamente interessi, di quelli di cui agli artt. 42 e
44 l.f.) e la non applicabilità della disposizione di cui all'art. 16 della legge fallimentare, e ciò sia in ragione del fatto che la sanzione dell'inefficacia è effetto automaticamente derivante dallo spossessamento dell'imprenditore (che, pur riverberando di riflesso i propri effetti anche verso i terzi, li esplica in via principale nei confronti del fallito), sia in ogni caso in ragione del principio di specialità.
Con il terzo e quarto motivo l'appellante si è poi soffermata sulla individuazione del momento di apertura della procedura (da ritenere a suo avviso coincidente con l'ora zero del giorno di emissione del corrispondente Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e di quello in cui doveva ritenersi eseguito il pagamento oggetto della domanda di inefficacia (nella sua prospettazione identificabile nel momento di accreditamento della somma sul conto corrente del beneficiario), questioni entrambe dirimenti ai fini di valutare, in concreto, l'anteriorità o posteriorità dell'atto solutorio rispetto alla decorrenza dell'effetto di cui all'art. 44 l.f., come sopra individuato in accoglimento dei primi due motivi d'appello.
Le considerazioni così sinteticamente richiamate sono radicalmente contestate da che, CP_2 quanto alla prima questione, ha sostenuto la necessaria applicabilità alla procedura in oggetto, per identità di ratio e ragioni di coerenza sistematica, della previsione espressamente dettata per il fallimento in ordine alla produzione degli effetti della pronuncia nei confronti dei terzi.
L'appellata, sotto altro profilo, ha contestato l'applicabilità del principio della cd. “ora zero”,
a suo avviso superata dalla normativa di derivazione comunitaria di cui al d.lgs. 210/2001, e da tale conclusione ha fatto discendere il difetto di prova dell'anteriorità dell'apertura del
14 concorso rispetto al pagamento impugnato, posto che, in questa prospettiva, la procedura sarebbe stata onerata di dimostrare l'ora di emissione del d.p.c.m. e quella del pagamento, ciò che non era avvenuto.
ha infine evidenziato l'impossibilità di accoglimento dell'avversa domanda in ragione CP_2 della pregressa rinuncia, ad opera degli stessi organi della procedura, ad ogni pretesa creditoria nei suoi confronti derivante dal titolo (pagamento delle riserve di manutenzione degli aeromobili concessi in locazione dall'appellata) in ragione del quale era intervenuto il pagamento impugnato.
Tanto premesso quanto alle antinomiche posizioni delle parti, l'azione di inefficacia proposta da sarebbe in astratto fondata, salvo quanto si dirà in ordine alle rinunce, formulate CP_4
dal Commissario Straordinario, ad ottenere la restituzione (tra le altre) delle somme oggetto dell'odierna domanda.
Nella consapevolezza della natura ampiamente dibattuta della questione e della sua obiettiva incertezza, si ritiene invero che, agli effetti dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 44
l.f. alla procedura di amministrazione straordinaria in oggetto, debba farsi riferimento alla data in cui è stato emesso il provvedimento ministeriale di apertura della procedura e contestuale nomina del commissario.
L'art. 2 del d.l. 347 del 2003 dispone, al comma 2, che, con proprio decreto, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri o il Ministro dello Sviluppo Economico, valutati i requisiti di cui all'articolo 1, provvedono all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario, con le modalità di cui all'articolo
38 del decreto legislativo n. 270 del 1999 ed in conformità ai criteri fissati dal medesimo
Ministro.
Il comma 2-bis dello stesso articolo prevede poi che “Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e
15 dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270/99 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.
Tali effetti si producono dunque sin dal momento dell'emissione del decreto di ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria.
In tal senso è l'espresso tenore della disposizione sopra richiamata, con la quale come noto si
è inteso anticipare, già al momento dell'adozione del provvedimento ministeriale e prima dell'accertamento in sede giudiziale dello stato di insolvenza, gli effetti nei confronti dell'imprenditore dell'ammissione alla procedura ed in particolare, per quanto in questa sede interessi, quello dello spossessamento di quest'ultimo e conseguente affidamento al commissario della gestione dell'attività di impresa e quello, a questi inevitabilmente conseguente, dell'inefficacia nei confronti della massa degli atti dispositivi posti in essere dal debitore successivamente a tali evenienze.
L'inefficacia del pagamento disposto successivamente all'emissione del decreto di ammissione alla procedura è infatti un necessario corollario dello spossessamento previsto dall'art. 2, comma 3 bis del d.l. 347/2003, ad immagine di quanto previsto dall'art. 42 l.f.; tale effetto si produce in via del tutto automatica, a prescindere da ogni valutazione sullo stato soggettivo del terzo beneficiario del pagamento, e ciò appunto quale conseguenza del fatto, di carattere meramente obiettivo, della perdita della disponibilità dei propri beni in capo al soggetto ammesso alla procedura concorsuale, per effetto dell'emissione della relativa pronuncia e dell'attribuzione al commissario (o al curatore, nell'ipotesi del fallimento) del potere di amministrare e di disporre dei beni del soggetto ammesso alla procedura (o del fallito).
Ed invero, “come recentemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 3086 del 2018), l'art. 44 I.fall., ai commi 1 e 2, prevedendo, tra l'altro, l'inefficacia, rispetto ai creditori, degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti, nonché di quelli da lui ricevuti, dopo la dichiarazione di suo fallimento, costituisce un logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso, di cui al precedente art. 42 I.fall., assicurando la par condicio creditorum. Tale inefficacia trova la sua ratio nella perdita, coeva
16 al fallimento stesso, del diritto di disporre da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, distinguendosi, pertanto, da quella accertabile con l'azione revocatoria, per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare un'inefficacia che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori
…: principio, questo, finalizzato, nella sua assolutezza, ad una efficace e diretta tutela della massa dei creditori. Pertanto, sotto il profilo giuridico, è affatto irrilevante l'eventuale buona fede del terzo, posto che la inefficacia predetta non è fondata su una presunzione di conoscenza della perdita, da parte del fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio, ma costituisce una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte dell'altro contraente, della intervenuta dichiarazione di fallimento della sua controparte: trattasi, all'evidenza, di una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole e, perciò stesso, non censurabile sul piano della legittimità costituzionale (cfr. C. Cost. 23.6.1998, n. 234)” (in questi termini,
Cass., 13.1.2021, n. 377, riferibile ad una pronuncia di fallimento risalente all'anno 2011, dunque successiva alla riforma della legge fallimentare).
Ciò posto, che la decorrenza dei descritti effetti dello spossessamento, quantomeno per la procedura in oggetto, debba essere riferita al momento dell'emissione del provvedimento ministeriale di apertura della procedura e contestuale nomina del commissario, discende dalle considerazioni che si vengono ad esporre e, in primo luogo, dal rilievo che la previsione in oggetto è conforme a quella già dettata dall'art. 200 l.f. per la procedura di liquidazione coatta amministrativa (rimasta immutata nel codice della crisi, il cui art. 303 riconduce sempre alla
“data del provvedimento che ordina la liquidazione“ la decorrenza degli effetti di cui agli attuali artt.
142 e 144 ccii), norma che ha superato il vaglio di costituzionalità.
Come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte, “L'art. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, laddove fa rinvio all'art. 38 d. lgs. n. 270/1999 - denominato «decreto legislativo n. 270» ex art. 1 d.l. n.
347/2003 - rinvia anche alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa (stante il rinvio operato dall'art. 36 d. lgs. n. 270/1999 alla l.c.a.) e, conseguentemente, all'art. 200 l. fall., che prevede, per quanto qui rileva, che «dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46
17 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo».
5. Ne consegue che, già a mente dell'art. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, deve farsi applicazione per
l'amministrazione straordinaria della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'art. 200 l. fall., laddove estende alla liquidazione coatta amministrativa gli effetti previsti dall'art. 45 l. fall. con decorrenza dalla data del provvedimento amministrativo che la dispone, e non da quella della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non discrimina tra soggetti coinvolti nella procedura concorsuale e nel fallimento
(Cass., n. 17290/2014; Cass., n. 605/2013; Cass., n. 15960/2007).
6. La norma dell'art. 200 l. fall. ha superato indenne il vaglio del Giudice delle Leggi in relazione al dedotto vulnus della conoscibilità da parte dei terzi, osservandosi che il terzo interessato può «assumere, prima di pagare, le opportune informazioni, presso la competente amministrazione, circa l'esistenza e il contenuto di un eventuale decreto di liquidazione dell'impresa ed ottenerne copia, ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto
1990, n. 241, anche eventualmente in via d'accesso informale (art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352).
In compiuta analogia a quanto previsto per la sentenza ed in attuazione dei principi di trasparenza che devono informare l'azione della pubblica amministrazione» (Corte cost., n. 337/1998).
7. Parimenti, si è osservato che «l'inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, diversamente dall'inefficacia conseguente all'utile esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, si ricollega al principio generale secondo cui la dichiarazione di fallimento priva il fallito, dalla data di deposito della relativa sentenza, dei poteri di amministrazione e disposizione del suo patrimonio trasferendoli agli organi della procedura fallimentare» (Corte cost., n.
234/1998; Corte cost., n. 248/2014), dandosi rilievo decisivo al momento dello spossessamento del debitore, ai fini dell'inefficacia dei pagamenti nei confronti dei terzi, sin dalla emissione del decreto di nomina dell'organo commissariale, rendendo – nella sostanza – subvalente il principio della conoscenza o conoscibilità del provvedimento da parte dei terzi rispetto all'immediato spossessamento del debitore
8. A fronte di questo quadro interpretativo, implicitamente richiamato dall'art. 2, comma 2, d.l. n.
347/2003, il comma 2-bis d.l. cit., nella parte in cui dispone sia che «il decreto di cui al comma 2 determina
18 lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente», sia che «[il decreto] determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47» l. fall., ha voluto rafforzare
l'interpretazione secondo cui è dalla data della emissione del decreto di nomina del commissario straordinario che si determinano gli effetti di cui all'art. 44 l. fall. Ne consegue che i pagamenti eseguiti dal debitore ai propri creditori ex art. 44, primo comma, l. fall. successivamente alla nomina del commissario straordinario sono inefficaci dalla data del decreto di nomina dell'organo commissariale.
9. L'interpretazione additiva propugnata dal ricorrente, secondo cui l'efficacia nei confronti dei terzi del decreto di nomina del commissario straordinario decorrerebbe dalla pubblicazione sul registro delle imprese per applicazione analogica dell'art. 16 l. fall., come avviene per gli effetti della nomina del curatore nel fallimento
(Cass., n. 7477/2020), si scontra oltre che con la lettera delle citate disposizioni, con l'interpretazione che ne
è stata data anche dal Giudice delle Leggi, secondo il quale l'efficacia immediata nei confronti dei terzi del decreto di nomina del commissario straordinario costituisce una scelta del legislatore, non manifestamente irragionevole e incensurabile sul piano della legittimità costituzionale” (in questi termini, Cass., 21 ottobre
2025, n. 28025).
La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 248 del 2014 resa in epoca successiva alla novella dell'art. 16 l.f. con riguardo alla prospettata incostituzionalità, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 200, comma 1, l.f., in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 l.f. (nella parte in cui prevede appunto che gli effetti della liquidazione coatta amministrativa si producano dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione), nel dichiarare inammissibile la questione, si è in questi termini espressa: “La censura prospettata dal rimettente attiene… al regime temporale degli effetti del provvedimento di liquidazione coatta rispetto ai terzi. Il Tribunale, nell'evocare l'art. 16 della legge fallimentare quale termine di raffronto del giudizio di uguaglianza, si è limitato ad affermare che la disciplina ivi contenuta sarebbe idonea a tutelare i terzi di buona fede.
19 Tuttavia, egli non si è interrogato su una questione necessariamente connessa, cioè se un creditore dell'impresa
… il quale concorre con gli altri creditori della procedura e per il quale opera la previsione di inefficacia di cui all'art. 44 della legge fallimentare, possa considerarsi compreso tra i terzi cui si riferisce l'art. 16.
Al contempo, il rimettente non ha verificato se tra i terzi cui fa riferimento l'art. 16 debbano ritenersi compresi anche i creditori fallimentari, alla luce del dettato degli artt. 42 e 44 della legge fallimentare.
Il d.lgs. n. 5 del 2006, infatti, nel modificare l'art. 16 differendo gli effetti della sentenza di fallimento nei confronti dei terzi al momento della sua iscrizione nel registro delle imprese, … ha tuttavia lasciato inalterato
l'art. 42, il quale sancisce la indisponibilità del patrimonio del fallito che si produce automaticamente con la sentenza dichiarativa di fallimento e coinvolge tutti i rapporti giuridici che allo stesso fanno capo…
Neppure ha modificato l'art. 44 il quale stabilisce il corollario della inefficacia nei confronti dei creditori dei pagamenti effettuati e ricevuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento, e la cui ratio è stata individuata da questa Corte nella esigenza di garantire una efficace e diretta tutela della massa dei creditori (sentenza n. 234 del 1998).
In tale decisione si evidenzia infatti che “l'inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, diversamente dall'inefficacia conseguente all'utile esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, si ricollega al principio generale secondo cui la dichiarazione di fallimento priva il fallito, dalla data di deposito della relativa sentenza, dei poteri di amministrazione e disposizione del suo patrimonio trasferendoli agli organi della procedura fallimentare.
Principio finalizzato nella sua assolutezza ad una efficace e diretta tutela della massa dei creditori”. E che
«L'irrilevanza, agli effetti dell'inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo di conoscenza del solvens, proprio in quanto necessario riflesso dell'assolutezza del suddetto principio, trova, dunque, giustificazione nell'esigenza di tutela della massa dei creditori» (in questi termini,
Corte Cost., sent. n. 248/2014).
A tali considerazioni, seppure incidentalmente svolte al fine di inferire l'inammissibilità della formulata questione di legittimità costituzionale dell'art. 200 l.f., sembra essere addirittura
20 sottesa, quantomeno in termini problematici e dubitativi, la possibile decorrenza dell'effetto di inefficacia di cui all'art. 44 l.f., anche con riguardo alla procedura fallimentare, sin dal momento dell'emissione della relativa pronuncia.
In ogni caso, tornando alla procedura di amministrazione straordinaria, la conclusione appare, come detto, imposta dalla previsione di una specifica disciplina derogatoria rispetto a quella comune (come sopra descritta mediante il richiamo alla procedura di liquidazione coatta amministrativa), il che impedisce di postulare l'applicabilità in via analogica della previsione di cui all'art. 16, ultimo comma, della legge fallimentare.
In tal senso si è espressa la stessa Suprema Corte, con una diversa pronuncia, nel cui ambito ha ritenuto di escludere la possibilità di “desumere [dal novellato art. 16 l.f.] un principio, di carattere generale e, come tale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, secondo cui gli effetti di queste ultime verso i terzi possono prodursi solo a partire dalla data di iscrizione nel registro delle imprese degli atti da cui tali effetti promanano”.
A tal fine ha evidenziato come nel sistema delle procedure concorsuali la disciplina del fallimento si applichi alle altre procedure solo quando specificamente richiamata e ha dunque ritenuto che “in assenza di specifico richiamo all'art. 16, ultimo comma, l.fall., da parte dell'art. 2, comma
2-bis, del d.l. n. 347 del 2003” , o meglio in assenza di modifica della previsione di cui al decreto
, in esito alla novella dell'art. 16 l.f., “quanto sancito dalla prima di tali norme non è Per_1
utilizzabile, alla stregua di principio generale, anche nella odierna controversia” (in questi termini, Cass., ord., 14.11.2023, n. 31629).
La conclusione si ritiene condivisibile, considerata la specialità della procedura in oggetto, tale da impedire la possibilità di applicazione analogica della disposizione già prevista per il fallimento.
Del resto, a conferma del fatto che l'effetto di cui all'art. 44 l.f. si produca automaticamente nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria in oggetto, indipendentemente
21 dalla conoscibilità da parte dei terzi del decreto che ne ha disposto l'apertura, è la dirimente circostanza che non è stata prevista, dal legislatore, una specifica forma di pubblicità del decreto di ammissione dell'impresa alla procedura.
L'art. 2, comma 3, del d.l. 347/2003 si limita infatti a prevedere l'immediata comunicazione del decreto di cui al comma 2 al competente Tribunale, per i conseguenti provvedimenti, senza appunto contemplare alcun successivo adempimento pubblicitario, cui in ipotesi riferire una
(ipotetica) scissione della decorrenza degli effetti del decreto, con riguardo alla posizione dell'impresa e degli organi della procedura rispetto a quella dei terzi.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come correttamente evidenziato dalla stessa appellata, costituisce conseguenza della natura giuridica del provvedimento di ammissione
(derivando dall'applicazione del T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica Italiana approvato con DPR 1092/1985), talché appare da escludere la possibile funzionalità dell'adempimento a stabilire una diversa decorrenza degli effetti del decreto di ammissione alla procedura concorsuale, non prevista dalla specifica disciplina di settore.
Né a tal fine è possibile fare riferimento alla pubblicità del decreto di nomina del commissario, prevista dal decreto mediante relatio alla disposizione di cui all'art. 38 della legge Per_1
270/99.
Anche sotto questo profilo si ritengono condivisibili le conclusioni esposte dalla già richiamata pronuncia della Corte di Cassazione n. 31629/2023.
La S.C. si è così espressa: “Parte ricorrente insiste nel sostenere che il collegamento tra l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 347 del 2003 e l'art. 38 del d.lgs. n. 270 del 1999 impone di ritenere che gli effetti, nei confronti dei terzi, dell'ammissione di un'impresa all'amministrazione straordinaria devono decorrere dal momento in cui il decreto ministeriale di cui al primo di detti articoli sia stato iscritto nel Registro delle Imprese e non dalla data di sua emissione. Tanto sul presupposto che gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 38 del d.lgs.
22 n. 270 del 1999 per il decreto di nomina del commissario, in quanto espressamente richiamati dal riportato art. 2 del d.l. n. 347 del 2003, «non possono che essere ritenuti un indefettibile requisito di pubblicità anche di quest'ultimo decreto, non solo di quello di nomina del commissario. […]. In particolare, stante la chiarezza testuale della norma oggetto di controversia, non si può in alcun modo scindere, con riferimento alle modalità di pubblicità legale, tra decreto di ammissione e decreto di nomina, per ragioni di ordine logico giuridico. […]
Il rinvio all'art. 38 è, inoltre, un rinvio pieno, che non prevede limitazioni di sorta, atteso che, laddove il legislatore della legge ha voluto limitare il richiamo ad alcuni articoli del D.lgs. n. 270/1999 Per_1
solamente ad alcuni commi lo ha espressamente fatto […]»….
2.4.1.Tali argomenti non possono essere condivisi.
2.4.2. Il collegamento tra le due norme suddette (art. 2, comma 2, del d.l. n. 347 del 2003 ed art. 38 del
d.lgs. n. 270 del 1999), infatti, non può considerarsi pieno, atteso che: i) … il d.l. n. 347/2003 dispone che il Ministro ivi indicato, su richiesta dell'imprenditore, valutata la sussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti occupazionali e debitori richiesti, procede immediatamente, con proprio decreto, all'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. È previsto, dunque, un accesso “diretto” a quest'ultima, giustificato dall'esigenza di celerità della decisione posta dall'insolvenza delle grandi imprese, non sempre compatibile con i tempi di decisione del tribunale, oltre che dalla volontà di consentire un pieno controllo amministrativo sulle insolvenze commerciali di maggiori dimensioni;
ii) il decreto ministeriale di ammissione alla procedura ha come effetto lo spossessamento del debitore e gli effetti di cui agli artt. 42, 44, 45, 46 e 47
l. fall., sicché è necessario garantire la gestione sostitutiva dell'impresa con la nomina di un commissario straordinario, da effettuarsi “con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 [del 1999.
Ndr] in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro”. Norma, quest'ultima (rubricata “Nomina del commissario straordinario”), che stabilisce le preclusioni alla nomina di commissario per poi disciplinare la pubblicità degli incarichi conferiti mediante la previsione, contenuta nel comma 3, che “il decreto di nomina è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonché alla Regione ed al Comune in cui l'impresa ha la sede principale”; iii) …. dunque, «L'obiettivo è chiaramente quello di assicurare la massima trasparenza nell'ambito delle procedure di amministrazioni straordinarie delle
23 grandi imprese in crisi. Ne consegue che la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 38 del d.lgs. 270/99 va interpretata come norma dettata in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari e non già…come norma richiamata dall'art. 2, comma 2, d.l. 347/2003 per prescrivere l'iscrizione nel registro delle imprese anche per il decreto di ammissione ai fini dell'opponibilità ai terzi” (in questi termini, Cass., ord., 14.11.2023, n. 31629).
Le considerazioni appena richiamate, fatte proprie da questa Corte, consentono di disattendere le difese svolte dall'appellata, di tenore analogo a quelle come sopra confutate.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi che , alla data del 29 agosto CP_4
2008 in cui è stato emesso il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e conferimento al commissario della gestione dell'azienda, abbia immediatamente perso la disponibilità dei propri beni, sicché il pagamento dalla medesima effettuato dopo tale provvedimento è, per ciò solo, inefficace perché eseguito, appunto, da debitore privo dell'effettiva disponibilità della corrispondente somma, con conseguente irrilevanza di qualsivoglia conoscenza/conoscibilità di questa situazione in capo al terzo beneficiario di tale pagamento.
Tanto premesso, e con ciò si viene al terzo motivo d'appello, considerata l'applicabilità della cd. zero hour rule il pagamento è intervenuto successivamente all'apertura della procedura concorsuale e come tale soggiace alla declaratoria di inefficacia prevista dalla legge.
L'applicabilità di tale regola anche nel sistema conseguente alla novella della legge fallimentare non è stata intrinsecamente contestata da parte del primo Giudice, che ne ha invece ritenuto l'irrilevanza nel caso di specie, in ragione appunto della ritenuta riconducibilità degli effetti nei confronti dei terzi del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria al momento dell'iscrizione del provvedimento nel Registro delle Imprese, intervenuta successivamente alla data di esecuzione del pagamento.
24 In ogni caso, considerando anche le difese sul punto svolte da si rende necessario CP_2
soffermarsi sull'argomento, al fine di affermare la perdurante vigenza di tale regola e la sua applicabilità al caso di specie.
Si ritiene anche sotto questo profilo di accedere alle considerazioni sul punto svolte dalla Corte di legittimità, che ha ritenuto come, anche a seguito della novella di cui al d.lgs. n. 5/2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producano sin dall'ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese, posto che la legge ricollega detti effetti alla sola data di esecuzione di tali adempimenti, senza ulteriori riferimenti cronologici.
Ed invero, considerato che la legge fallimentare non conteneva alcun “ulteriore riferimento cronologico diverso dalla data individuata dal giorno in cui vengono compiute le formalità che perfezionano la pubblicazione e la iscrizione nel registro della sentenza dichiarativa di fallimento”, in carenza di altri elementi indicativi la Corte, “già nella disciplina anteriore alla riforma legislativa del 2006 (che si limitava
a prevedere la provvisoria esecutività della sentenza), aveva ritenuto di dover colmare tale lacuna - alla stregua del criterio interpretativo fondato sulla "ratio legis" della norma, diretta non soltanto a disciplinare forme di conoscibilità legale del provvedimento, ma anche a stabilire un dato obiettivo certo cui ricollegare la produzione degli effetti della sentenza di fallimento - individuando nell' "ora zero" dello stesso giorno della pubblicazione
o della iscrizione nel registro delle imprese, il momento in cui gli effetti vengono a prodursi nei confronti dei terzi
e delle altre parti.
Date queste premesse, la Corte ha ritenuto che anche nella disciplina successiva alla riforma del 2006 non vi fosse “ragione di discostarsi dal principio di diritto secondo cui, in mancanza della prescrizione legale, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiarativa di fallimento, anche dell'annotazione della ora in cui la decisione è stata emessa, l'efficacia della sentenza inizia dalla prima ora di quel medesimo giorno (ora zero) e, pertanto, il fallito resta privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni e debbono ritenersi inefficaci gli atti dallo stesso compiuti e i pagamenti a lui effettuati, dal suddetto inizio di quella giornata, indipendentemente dall'ora in cui tali atti siano stati eseguiti (cfr. Corte cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3047 del 18/08/1976; id. Sez. 1, Sentenza n. 14779 del 19/07/2016, entrambe in relazione
25 alla disciplina normativa previgente al Dlgs n. 5/2006). Il principio è stato confermato anche in relazione alla disposizione del comma secondo dell'art. 16 Legge Fallimentare introdotta dal Dlgs n. 5/2006, dal precedente di questa Corte cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5781 del 27/02/2019, che ha posto in rilievo come la differenziazione introdotta dalla legge in ordine alla -peraltro soltanto eventuale- diacronica produzione degli effetti della sentenza nei confronti delle parti e dei terzi (tale sfasamento cronologico, si verificherebbe indubitabilmente quanto all'"ora", ove però si dovesse avere riguardo al momento dell'effettivo compimento dell'attività richiesta dalla norma, precedendo necessariamente la pubblicazione della sentenza alla sua trasmissione telematica effettuata dal Cancelliere all'ufficio del registro delle imprese -art. 17, comma 3, LF-; mentre tale discrasia temporale si prospetterebbe soltanto eventuale, in relazione al "giorno": ed infatti il
Cancelliere è tenuto a trasmettere la sentenza "entro il giorno successivo al deposito in cancelleria", ma ben potrebbe anche adempiere alla trasmissione lo stesso giorno nel quale, pertanto, potrebbe essere effettuata anche la annotazione nel registro delle imprese) non denota anche la volontà del Legislatore di stabilire un criterio diverso da quello secondo cui la data di efficacia coincide con il giorno, e dunque non incide, né modifica, la
"ratio legis" sottesa al primo ed al secondo periodo, del comma secondo, dell'art. 16 della Legge Fallimentare, in quanto identico permane, in entrambi i casi, lo scopo di ancorare ad un dato obiettivo, quanto più possibile preciso, il momento di produzione degli effetti della sentenza, scopo che viene soddisfatto, per l'appunto, attraverso la individuazione "ex ante" di tale momento all' "ora zero" del giorno in cui è effettuata la pubblicazione o la iscrizione nel registro delle imprese. Tale criterio, pertanto :
1-non contrasta con la disposizione di legge, che individuando solo la data-giorno, non preclude l'indicato risultato interpretativo;
2- risponde alla esigenza di certezza sottesa alla "ratio legis" della disposizione, assicurando che gli effetti della sentenza si producano alla "data" di pubblicazione o di iscrizione, con riferimento quindi all'intera dimensione temporale della "data" che -in assenza di diversa indicazione- deve essere computata secondo il calendario comune suddiviso per giorni, mesi ed anni (esprimendo gli artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c., che a tale calendario si riferiscono, un principio di carattere generale) e dunque non può che coincidere con il numero cardinale ed il nome del giorno, il nome del mese e l'anno in cui l'atto è compiuto: ne segue che l'effetto della sentenza in quanto ricollegato dalla legge alla "data" di pubblicazione ed iscrizione nel registro, non può che essere riferito all'
"intera durata" del giorno che inizia, per l'appunto, all'ora zero;
3-semplifica l'accertamento del termine che
26 discrimina lo spossessamento del fallito (art. 42 LF) e la inefficacia degli atti e dei pagamenti dallo stesso compiuti o ricevuti (art. 44 LF), evitando defatiganti contestazioni e prevenendo possibili collusioni e condotte elusive” (in questi termini la già citata pronuncia n. 7477/2020; nello stesso senso, Cass., n.
10696/2019; Cass., n. 21198/2021; Cass., n. 31629/2023; Cass., n. 21256/2024).
La conclusione è stata da ultimo confermata anche con espresso riferimento alla specifica procedura in oggetto, alla quale è stato ritenuto applicabile il principio dell'ora zero, con la precisazione che il termine di decorrenza dell'effetto di inefficacia dei pagamenti ex art. 44 l.f.,
“quanto all'Amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 347/2003, va computato dalla data di emissione del provvedimento che dispone la nomina del commissario straordinario a termini dell'art. 2 d.l. n. 347/2003”
(così la già citata Cass., n. 28025/2025).
In applicazione di tali principi al caso di specie, la produzione degli effetti del d.p.c.m. di ammissione di alla procedura di amministrazione straordinaria deve farsi risalire all'ora CP_4
zero del giorno in cui detto provvedimento è stato emesso.
Né tale regola può ritenersi superata per effetto dell'adozione nell'ordinamento del d.lgs.
210/2001 (di recepimento della direttiva 98/26 CE), come ventilato da parte appellata.
Ribadito che, stante l'assenza di annotazione dell'orario di emissione del decreto ministeriale, la previsione sarebbe anche in astratto inapplicabile alla procedura in questione, la normativa suddetta concerne esclusivamente “il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli”, come desumibile dall'oggetto della direttiva comunitaria da cui trae origine.
L'art. 2 del d.lgs. 210/2001 prevede che: “gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema, e, nel caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante, sono opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima, se… sono stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura
d'insolvenza”; “nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare nei confronti del sistema la
27 definitività degli ordini di trasferimento, della compensazione e dei conseguenti pagamenti e trasferimenti di cui al comma 1”.
La nozione di “partecipante”, ricavata dall'art. 1 dello stesso testo normativo, è riferibile a “un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione, un operatore del sistema
o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE
n. 648/2012”, mentre quella di “sistema” afferisce a “un insieme di disposizioni di natura contrattuale
o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti…”.
L'art. 6, comma 4, prevede poi che, in caso di esecuzione dell'ordine, “ le azioni revocatorie da parte degli organi della procedura d'insolvenza concernenti la somministrazione della provvista e l'adempimento dei debiti connessi con l'esecuzione degli ordini di trasferimento non possono essere esercitate nei confronti del partecipante”, i.e. nei (soli) confronti del soggetto che, all'interno del sistema, abbia dato corso al pagamento.
Dal complesso delle richiamate previsioni si evince come la disciplina in oggetto si limiti a stabilire la definitività e non revocabilità degli ordini di pagamento eseguiti prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza (come sopra determinato in ragione dell'ora di adozione del provvedimento), ma ciò solamente con riguardo ai “partecipanti” al “sistema” e dunque, nella fattispecie, nei rapporti tra attrice e istituto di credito (motivo per cui, qualora si volesse prescindere dalle considerazioni sopra esposte in ordine al ritenuto difetto di legittimazione passiva della banca, la domanda proposta nei suoi confronti sarebbe comunque da rigettare, considerata la definitività e opponibilità ai terzi, da parte dell'istituto di credito, banca, dell'ordine di pagamento oramai immesso nel sistema).
Si tratta dunque di una normativa di carattere eccezionale, riguardante appunto i partecipanti al sistema bancario, che, come tale, si ritiene insuscettibile di applicazione analogica o tale da consentire di trarre principi di carattere generale destinati ad incidere al di fuori del suo
28 specifico ambito di applicazione (nel senso qui prospettato, cfr. Cass., 27 febbraio 2019, n.
5781).
Si viene infine al quarto motivo d'appello, con il quale ha censurato la pronuncia di CP_4
primo grado nella parte in cui era stato ritenuto che la data del pagamento dovesse farsi coincidere con quella in cui era stata impartita la disposizione di bonifico, invece che con quella in cui l'ordine aveva avuto esecuzione ed era stato annotato contabilmente con l'addebito sul conto corrente di . CP_4
Premesso che la conclusione è stata prospettata dal primo Giudice, quale ulteriore ratio decidendi rispetto a quella (già dirimente) della ritenuta decorrenza degli effetti dell'ammissione alla procedura dall'iscrizione del d.p.c.m. nel registro delle imprese, nei soli rapporti processuali tra e l'istituto di credito convenuto, la censura formulata dall'appellante, che attiene ad CP_4
un aspetto assorbito dalla sentenza di primo grado, è comunque rilevante quanto ai rapporti con CP_2
Il motivo è fondato.
E' corretto l'assunto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 44 L.F., debba farsi riferimento al momento in cui si è verificato l'addebito sul conto del disponente, se non addirittura a quello in cui è avvenuta l'annotazione dell'accredito sul conto corrente del beneficiario (come ritenuto da Cass., 24 marzo 2000, n. 3519; Cass., 20 febbraio 1998, n. 1846).
Nei casi di pagamento eseguiti mediante bonifico, infatti, “il versamento si realizza… allorché
l'importo venga annotato sul conto del beneficiario, rappresentando l'annotazione in dette operazioni, sulla base della disciplina per esse previste, il momento perfezionativo della fattispecie e costitutivo quindi dello accreditamento (in tal senso Cass. 1846/98 già richiamata e Cass. 2545/72). Correttamente pertanto la
Corte d'Appello, al fine di verificare l'anteriorità o la posteriorità dell'operazione bancaria rispetto alla dichiarazione di fallimento, ha ritenuto rilevante la cosiddetta "data contabile" e cioè quella in cui è avvenuta
29 l'annotazione dell'accredito, riscontrando che essa è successiva al fallimento medesimo” (così la citata Cass.,
n. 3519/2000).
ON Nella fattispecie, l'addebito sul c/c acceso da presso e l'accredito su quello di CP_4
coincidono, essendosi entrambi verificati nella data del 29 agosto 2008, e dunque, in CP_2
applicazione del principio dell'”ora zero”, in epoca successiva all'apertura della procedura concorsuale e al prodursi degli effetti di cui agli artt. 42 e 44 l.f., che come sopra indicato si ritiene contestuale.
Tanto premesso quanto all'astratta fondatezza della domanda proposta da ai sensi CP_4
dell'art. 44 l.f., deve darsi conto del fatto che al fine di elidere il fondamento della CP_2
domanda restitutoria nei suoi confronti, aveva formulato un'ulteriore difesa, la cui disamina è stata assorbita nell'ambito della pronuncia impugnata e che è stata per l'effetto reiterata in questa sede ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Come sinteticamente evidenziato in narrativa, l'odierna appellata aveva addotto l'infondatezza della pretesa restitutoria formulata da sul presupposto della rinuncia, formulata dal CP_4
in favore di a ogni pretesa riferibile (tra l'altro) alle somme Parte_4 CP_2
oggetto dell'odierna domanda di inefficacia.
L'odierna appellata aveva evidenziato come nell'ambito del programma di ristrutturazione di in A.S., attuato mediante il trasferimento dell'intera flotta di alla società CAI CP_4 CP_4
s.p.a. in forza del contratto del 12 dicembre 2008, la Procedura avesse ceduto a CAI i contratti di locazione degli aeromobili già intercorsi con e in particolare quelli riferibili alla CP_2
concessione in godimento di quattro Boeing 777 (Aeromobili 32781, 32782, 32783 e 32784); con riguardo ad altri quattro aeromobili (Embraer 17000008, 17000032 e 17000036 e Boeing
767 n. 30009) in A.S. aveva negoziato la risoluzione dei contratti in essere al fine della CP_4
stipula di nuovi contratti di locazione direttamente tra CAI e CP_2
30 In quel contesto, secondo quanto addotto dall'appellata, la Procedura aveva espressamente rinunciato, a favore di a qualsiasi pretesa relativa e comunque connessa alle locazioni CP_2
degli aeromobili sopra indicati e in particolare, per quanto di rilievo ai fini dell'odierno giudizio, a qualsiasi pretesa afferente alle somme che aveva nel tempo corrisposto a CP_4
a titolo di riserve di manutenzione, tra le quali erano comprese quelle versate il 29 CP_2
agosto 2008 oggetto dell'odierno giudizio (il cui pagamento era riferibile proprio alle riserve di manutenzione dovute per l'utilizzo degli otto aeromobili locati da nel mese di luglio CP_2
2008).
A sostegno dell'assunto ha in primo luogo richiamato le pattuizioni contenute nell'atto CP_2
denominato "Cessioni di complessi di beni e contratti", concluso tra la in A.S. e CAI il 12 CP_4
dicembre 2008, nel cui ambito si dava atto del fatto:
(i) che tutti i contratti di locazione degli aeromobili già intercorsi con erano stati CP_2 trasferiti a CAI, mediante “accordi trilaterali (o nel caso di alcuni, due accordi bilaterali) tra l'Acquirente interessato, il Venditore interessato e il lessor [ , aventi ad oggetto il trasferimento o la rinnovazione CP_2
(…) di ciascuno dei suddetti contratti di [locazione] all'Acquirente interessato”,
Par (ii) che in quelle sedi CAI si era accollata le poste impagate da in (e da in CP_4 CP_4
bonis) con effetto liberatorio a favore della Procedura;
Par (iii) che in e CAI avrebbero negoziato in buona fede con le controparti contrattuali, CP_4
e per quanto qui rilevi con al fine di ottenere il consenso al trasferimento dei contratti CP_2
e la liberazione dei venditori da ogni obbligazione derivante dai contratti trasferiti e accollata dall'acquirente (si rimanda al doc. 10 del fascicolo di parte . CP_2
Tanto premesso quanto ai rapporti tra in CAI, l'odierna appellata ha evidenziato CP_4 Pt_3
come, in occasione delle cessioni dei contratti di locazione degli aeromobili tra in CP_4 Pt_3
CAI e le parti avessero proceduto alla verifica del totale importo già versato da CP_2 CP_4
(in bonis e in in favore di a titolo di riserve di manutenzione, riscontrando che alla Pt_3 CP_2
31 data del 1 dicembre 2008 la prima non aveva adempiuto integralmente il proprio obbligo;
per questo motivo avevano convenuto che CAI si accollasse l'importo di riserve che risultava essere rimasto impagato da e che , di converso, rinunciasse ad ogni pretesa sulle CP_4 CP_4
riserve che risultavano già pagate all'esito della verifica svolta.
In particolare, ha evidenziato come, con atti trilaterali conclusi in data 11 dicembre CP_2
Par 2008, in CAI e avessero pattuito la cessione delle locazioni dei quattro CP_4 CP_2
Boeing 777 (Aeromobili 32781, 32782, 32783 e 32784) dalla Procedura a CAI.
In ciascuno degli accordi di cessione di contratto era stata eseguita la riconciliazione dei pagamenti effettuati nel corso della vigenza del rapporto sino al 1° dicembre 2008, da CP_4
Par in bonis e da in a titolo di riserve di manutenzione per ciascun aeromobile ed era CP_4
stato previsto che, a far data dal 1.12.2008, le somme dovute e non ancora versate da CP_4
(in bonis e in per riserve di manutenzione sarebbero state corrisposte a da CAI. Pt_3 CP_2
In quel contesto le parti non solo avevano previsto in termini generali, all'art. 2, che Parte_3
non avrebbe più vantato alcun diritto nei confronti del locatore ai sensi del
[...] CP_2
contratto, ma avevano disciplinato espressamente la sorte delle somme versate da a CP_4
titolo di riserve di manutenzione (ivi definite “canone supplementare”) alla data di efficacia della cessione (1.12.2008), prevedendo, all'art. 6, che il locatore avrebbe mantenuto “un importo pari al saldo del canone supplementare ai sensi del contratto di locazione ceduto” e che non Parte_3
avrebbe vantato “alcun interesse o diritto sullo stesso”, di modo che il locatore non sarebbe CP_2
stato tenuto a versare ad “alcun contributo di manutenzione ai sensi del contratto di locazione” CP_4
e la procedura non avrebbe potuto “richiedere o ricevere dal locatore alcun siffatto contributo di manutenzione per il costo della manutenzione dell'Aeromobile”.
La rinuncia in oggetto, di carattere tombale, sarebbe ad avviso dell'appellata tale da inibire la proposizione dell'odierna azione di inefficacia del pagamento e conseguente restituzione delle somme per cui è causa, comprese tra le riserve di manutenzione versate da prima del CP_4
1.12.2008.
32 Analoga volontà abdicativa sarebbe desumibile con riguardo al trasferimento degli altri quattro contratti di locazione in essere con (riferibili agli ulteriori aeromobili di proprietà di CP_2
quest'ultima), intervenuti previa risoluzione dei negozi in essere con per mutuo CP_4
consenso e conclusione di nuovi contratti di locazione tra e CAI. CP_2
Negli accordi di risoluzione, infatti, aveva rinunciato a qualsiasi pretesa verso Parte_3
derivante o comunque connessa all'utilizzo degli aeromobili ed ai relativi contratti di CP_2
locazione, dichiarandola liberata da ogni obbligo nei suoi confronti;
parallelamente, nei contratti di locazione conclusi tra e CAI aventi ad oggetto i medesimi aeromobili, era CP_2
stato previsto, all'art. 6, che CAI avrebbe dovuto corrispondere a le riserve di CP_2
manutenzione che risultavano impagate alla data del 1° dicembre 2008, mentre quelli già versati sarebbero stati interamente trattenuti da a beneficio esclusivo di CAI, anche CP_2
Par perché in aveva rinunciato agli stessi negli atti di risoluzione. CP_4
Anche in questo caso, ad avviso dell'appellata, si dovrebbe concludere nel senso della rinuncia da parte di in A.S. ad ogni pretesa nei confronti di compresa quella sottesa CP_4 CP_2
all'odierna azione.
La tesi prospettata da è contrastata da in forza delle seguenti considerazioni. CP_2 CP_4
In primo luogo, l'appellante ha evidenziato come in alcuno dei contratti richiamati ex adverso
in A.S. avesse dichiarato alcunché per conto di in bonis ovvero, in altri termini, CP_4 CP_4
avesse svolto per suo conto alcuna rinuncia.
Sotto altro profilo l'appellante ha rilevato come il dato letterale dei contratti richiamati da non consentisse di accogliere le tesi difensive di quest'ultima, posto che le pattuizioni CP_2
fatte valere dall'appellata facevano genericamente riferimento ai cd. “Supplemental Rent” versati al 1° dicembre 2008 (dies ad quem) senza indicare il dies a quo, di modo che non sarebbe provato che tra le somme versate per riserve di manutenzione asseritamente oggetto di rinuncia fossero comprese, ratione temporis, quella oggetto di causa.
33 In ogni caso ha evidenziato come gli importi oggetto della domanda ex art. 44 l.f. non CP_4
fossero somme “disponibili”, in quanto attinenti a pagamenti inefficaci ex lege, somme che dunque l'accipiens (il quale avrebbe potuto poi insinuarsi al passivo nelle modalità previste dalla legge) non era legittimato a ritenere, pena la violazione della par condicio creditorum.
In relazione al prospettato congegno contrattuale relativo al passaggio dei quattro aeromobili le cui locazioni erano state risolte per mutuo consenso l'appellante, evidenziando preliminarmente la discrasia temporale tra la stipula dei nuovi contratti (intervenuta in data
11.12.2008) e la risoluzione dei precedenti (la cui proposta era stata formulata dal commissario
Straordinario con missive del 5.1.2009), ha rilevato come in A.S. non fosse parte dei CP_4
nuovi contratti di locazione, di modo che non le era opponibile alcuna delle obbligazioni ivi disciplinate.
Con riguardo alle missive di in A.S. del 5 gennaio 2009, l'appellante ha poi sostenuto CP_4
che le clausole in forza delle quali il locatore non avrebbe avuto “ulteriori obblighi nei confronti di
ai sensi dell'Accordo in relazione all'Aeromobile” fossero tali implicare solo che CP_4 CP_2
avendo sottoscritto nuovi contratti di leasing con CAI nel dicembre 2008, non sarebbe stata più tenuta a concedere in locazione ad in gli aeromobili oggetto dei contratti di CP_4 Pt_3
leasing; la suddetta dichiarazione, che non era una rinuncia, implicava in altri termini, ad avviso dell'appellante, solamente la liberazione di dagli obblighi contrattuali a suo carico in CP_2
forza dell'accordo oggetto di risoluzione consensuale ovvero in principalità quello di concedere in leasing gli aeromobili, il che era del resto confermato dalla pattuizione immediatamente successiva, con la quale le parti avevano dichiarato che “né il Locatore né
l'Amministratore Straordinario (avrebbero avuto) alcun interesse nei confronti dell'Aeromobile o dell'Accordo, o il diritto di possedere o controllare l'Aeromobile”.
La fonte dell'obbligo di restituzione delle somme oggetto di causa, di contro, non era il contratto stipulato tra ed , ma la legge, di modo che la suddetta liberatoria, al di CP_2 CP_4
34 là della sua ontologica eterogeneità rispetti ad una rinuncia, non poteva avere effetti preclusivi rispetto all'azione di inefficacia.
Nella consapevolezza, anche sotto questo profilo, della particolare complessità della vicenda, si ritiene che le eccezioni proposte da siano fondate, il che conduce al rigetto del CP_2
gravame, dovendo essere confermata, seppure con diversa motivazione, la statuizione resa dal
Tribunale.
Iniziando la disamina dai negozi trilaterali di cessione dei contratti di locazione in essere tra e afferenti ai quattro Boeing 777 (Aeromobili 32781, 32782, 32783 e 32784), CP_4 CP_2
appare utile richiamare testualmente il tenore delle pattuizioni ivi contenute, per quanto di interesse.
All'art. 2 di ciascuno degli atti di cessione di contratto le parti avevano previsto, in termini generali e omnicomprensivi:
i)la liberazione di da ogni obbligazione derivante dalle locazioni a far data dalla CP_4
cessione del contratto e il contestuale riconoscimento, da parte di di non avere Parte_3 alcun diritto o pretesa nei confronti di ai sensi della locazione (art. 2.1.1.: “il CP_2
Conduttore SI ] conviene di cessare di vantare ogni diritto nei Parte_3 confronti del Locatore [ ai sensi del ONratto di Locazione”); CP_2
(ii) la speculare liberazione di da ogni obbligazione derivante dalle locazioni e il CP_2
contestuale riconoscimento da parte di di non avere alcun diritto o pretesa verso CP_2 CP_4
Par in connessa alle locazioni (art. 2.1.2.).
Tanto premesso in termini generali, all'art. 6 dei suddetti negozi, rubricato “Deposito, Canone e
Canone supplementare”, le parti si erano specificamente occupate di disciplinare la sorte delle obbligazioni afferenti ai corrispettivi e, per quanto qui rilevante, alle riserve di manutenzione
(canoni supplementari).
In dettaglio:
35 i)all'articolo 6.2.1 le parti avevano indicato, per ciascun aeromobile, quanto pagato da CP_4
in bonis e da in a titolo di riserve di manutenzione per l'utilizzo degli aeromobili CP_4 Pt_3
sino al 1.12.2008 e quanto ancora dovuto a quella data (nei termini analiticamente indicati nell'allegato 4 a ciascuno degli atti di cessione dei contratti di locazione), prevedendo che, a far data dal subentro del nuovo conduttore, le somme dovute e non ancora versate da CP_4
(in bonis e in per riserve di manutenzione sarebbero state corrisposte a da CAI;
Pt_3 CP_2
ii)all'art.
6.2.2. i contraenti avevano poi previsto quanto segue: "Il Locatore [ , il Conduttore CP_2
SI [ ] e il Nuovo Conduttore [CAI] riconoscono e accettano ciascuno dei seguenti punti: Parte_3
(a) con decorrenza dal Termine di Efficacia, il Locatore [Gecas],manterrà un importo pari al
Saldo del Canone Supplementare ai sensi del ONratto di Locazione Ceduto e il Par Conduttore SI [ in non vanterà alcun interesse o diritto sullo stesso; CP_4
(b) per maggiore chiarezza, qualsiasi importo relativo al Canone Supplementare che risulti liquido ed esigibile al Termine di Efficacia o successivamente allo stesso sarà dovuto dal Nuovo Conduttore ai sensi del ONratto di Locazione Ceduto;
(c) e con efficacia dalla data del presente Atto, il Locatore non sarà tenuto a versare al Conduttore SI alcun ONributo di Manutenzione ai sensi del
ONratto di Locazione e il Conduttore SI non potrà richiedere a o ricevere dal
Locatore alcun siffatto contributo di manutenzione per il costo della manutenzione dell'Aeromobile" (si rimanda ai documenti prodotti da sub 11, 12, 13 e 14, e relativi CP_2
bis, recanti la traduzione in italiano).
Le suddette previsioni, con le quali le parti si sono date atto di non avere alcuna reciproca pretesa comunque connessa al contratto, effettivamente presuppongono la rinuncia, da parte di al credito che alla stessa avrebbe in astratto fatto capo, al momento dello CP_4 Pt_2
scioglimento del vincolo negoziale (mediante subentro di un terzo soggetto nella posizione dell'originario conduttore), a titolo di restituzione delle riserve di manutenzione sino a quella data versate.
36 Una simile rinuncia, già insita nella richiamata previsione generale di cui all'art. 2, è del tutto inequivoca alla luce della previsione di cui all'art. 6 del contratto, con la quale le parti originarie non solo hanno previsto che per il futuro (i.e. dal 1.12.2008) non sarebbero più state tenute a versare o ricevere il contributo per il costo della manutenzione di ciascuno degli aeromobili, ma anche che avrebbe “mantenuto”, ovvero in altri termini ritenuto, le somme sino a CP_2
quella data già versate da (in bonis e poi in , somme rispetto alle quali la Procedura CP_4 Pt_3
non avrebbe vantato “alcun interesse o diritto”.
Ebbene, la rinuncia in oggetto appare preclusiva rispetto all'odierna azione di inefficacia e alla conseguente pretesa di di ottenere la restituzione dell'importo delle riserve di Parte_3
manutenzione dovute per il mese di luglio 2008, non apparendo in contrario dirimenti le difese svolte dall'appellante.
Il fatto che la rinuncia fosse stata formulata da in A.S., per il tramite del suo CP_4
Commissario Straordinario, non esclude ma anzi conferma il fondamento dell'eccezione proposta da la prospettata rinuncia all'azione di inefficacia non poteva infatti che essere CP_2
formulata dagli organi della procedura, nella cui disponibilità era il credito maturato per effetto dei versamenti in precedenza effettuati dalla stessa procedura e da in bonis e la CP_4
proponibilità della relativa azione di inefficacia ai sensi dell'art. 44 l.f.
L'avere il Commissario rinunciato in modo espresso a tale credito, implica, ad avviso di questa
Corte, la rinuncia alla proposizione della suddetta azione.
Del resto, contrariamente a quanto ventilato dall'appellante, il credito restitutorio discendente dall'azione di inefficacia del pagamento ai sensi dell'art. 44 l.f., così come quello afferente ai pagamenti in tesi revocabili ai sensi dell'art. 67 l.f., è disponibile da parte degli organi della procedura, che ben possono transigere le relative posizioni (prima o dopo la proposizione delle relative azioni) ovvero ab origine rinunciarvi, sulla base delle valutazioni di convenienza ad essi rimesse (qui ricondotte alla necessità di garantire la continuità aziendale, nell'alveo della
37 complessa trattativa svolta dal Commissario al fine della cessione degli assets Parte_4
facenti capo ad , sotto la supervisione del Ministero dello Sviluppo Economico). CP_4
Né, sotto altro profilo, pare opinabile il fatto che tra i crediti a titolo di riserve di manutenzione oggetto di rinuncia fossero compresi anche gli importi maturati e versati con riferimento al mese di luglio 2008.
Il fatto che le parti avessero indicato solo il “dies ad quem” dei crediti per riserve di manutenzione, e cioè avessero previsto che avrebbe avuto diritto di trattenere quanto CP_2
versato a tale titolo sino al 1.12.2008, omettendo di precisare il dies a quo di un simile diritto, appare ad avviso della Corte indice del fatto che le stesse avessero contemplato nell'accordo tutto quanto in precedenza versato a tale titolo, comprese appunto le somme corrisposte a titolo di riserve di manutenzione nel luglio 2008, per cui è causa.
Né, infine, appare dirimente la, pur suggestiva, obiezione della diversa fonte dell'obbligo restitutorio qui azionato (la legge fallimentare) rispetto all'ambito della rinuncia formulata dal
Commissario Straordinario, afferente ai diritti discendenti dal contratto di locazione.
Se è vero, infatti, che l'odierna azione si fonda sulla previsione di cui all'art. 44 l.f., il dato non muta il titolo del credito oggetto della suddetta azione, che è appunto un credito discendente dalle previsioni di cui al contratto di locazione intercorso tra e la fonte del CP_4 CP_2
credito che la Procedura mira a recuperare tramite l'azione di inefficacia, in altri termini, è pur sempre il contratto di locazione degli aeromobili oggetto di cessione (o risoluzione consensuale), talché la rinuncia al credito relativo alle riserve di manutenzione anticipate dal conduttore appare idonea a spiegare, sul piano sostanziale, effetti preclusivi sulla proponibilità della domanda di inefficacia e sulla conseguente possibilità di ottenere la ripetizione delle relative somme.
Venendo agli accordi tramite i quali si è addivenuti alla cessione degli altri quattro aeromobili di proprietà di (ovvero la descritta risoluzione consensuale dei previgenti contratti di CP_2
38 locazione intercorsi tra e e la conclusione di nuovi contratti tra quest'ultima e CP_4 CP_2
CAI), si ritiene di dover confermare la rilevata volontà abdicativa ai crediti relativi alle riserve di manutenzione già versate da (in A.S. e in bonis) sino al momento dello scioglimento CP_4
del vincolo negoziale.
Anche in questo caso giova richiamare le previsioni contenute nei suddetti negozi.
Nell'atto di risoluzione consensuale dei contratti di locazione dei residui quattro aerei già concessi in godimento ad , era prevista la rinuncia di in a qualsiasi pretesa CP_4 CP_4 Pt_3
verso derivante o comunque connessa all'utilizzo degli aeromobili e ai relativi contratti CP_2
di locazione, e la correlata liberazione di da ogni obbligo ivi previsto. CP_2
La proposta formulata dal in data 5 gennaio 2009, che era stata poi Parte_4
accettata da all'art. 2 prevedeva: “con effetto dal Termine di Efficacia: il Locatore CP_2
non avrà alcun altro obbligo nei confronti di ai sensi del CP_2 Parte_3
ONratto e in relazione all'Aeromobile; né né il Commissario Straordinario CP_4
avranno alcun interesse nell'Aeromobile o nel ONratto, o in relazione agli stessi, né avranno il diritto di possedere o controllare l'Aeromobile".
Parallelamente, nei contratti di locazione conclusi tra e CAI in data 11.12.2008, aventi CP_2
ad oggetto i medesimi aeromobili, erano inserite pattuizioni del tutto analoghe a quelle presenti nei contratti trilateri di cessione delle locazioni e segnatamente:
-all'articolo 6.1.1. le parti riconoscevano quanto era stato pagato per riserve di manutenzione Par sino al 1° dicembre 2008 da in bonis e da in (come indicato nell'allegato C a CP_4 CP_4
ciascuno dei nuovi contratti di locazione degli aeromobili);
-all'articolo 6.1.2 le parti convenivano che CAI avrebbe dovuto corrispondere a (solo) CP_2
le riserve di manutenzione che risultavano impagate alla data del 1° dicembre 2008, il che, in uno con la descritta indicazione del saldo versato a tale titolo sino al 1.12.2008, implicava la
39 facoltà di di ritenere quanto versato dal precedente conduttore (in A.S. e in CP_2 CP_4
bonis).
L'efficacia dei nuovi contratti di locazione tra e Cai, stipulati come detto nel dicembre CP_2
2011, era espressamente subordinata alla risoluzione di quelli in essere tra e CP_2 CP_4
relativi agli stessi aeromobili, che si sarebbe perfezionata all'inizio di gennaio 2009; in tal senso era la pattuizione di cui all'art. 4, intitolato “condizioni sospensive”, che al punto 4.1.6. espressamente indicava, appunto quale condizione cui era subordinata l'efficacia del contratto di locazione in favore di Cai, “l'atto risolutivo firmato dal Conduttore Precedente”, id est da
Parte_3
Conseguentemente, a norma dell'art.
7.1.1. del contratto, il termine di efficacia della nuova locazione era rinviato a data futura, correlata appunto “al ricevimento da parte del Conduttore della conferma scritta del Locatore circa l'avvenuto soddisfacimento di o della rinuncia alle condizioni CP_2
sospensive di cui all'articolo 4.1.”
Tanto premesso, superate in forza delle previsioni da ultimo riportate le obiezioni di CP_4
circa la discrasia temporale tra la stipula dei nuovi contratti di locazione e la risoluzione dei precedenti (intervenuta successivamente ai primi), si ritiene che, se non un collegamento negoziale in senso tecnico, sia certamente configurabile un rapporto di funzionalità tra i due negozi (come del resto inevitabile sotto il profilo logico giuridico, non potendo darsi la stipula di un nuovo contratto locazione dello stesso bene ad un terzo, nel vigore di un precedente contratto).
In questa ottica, la rinuncia ad ogni diritto discendente dal contratto, prevista nel negozio tra e e la previsione dell'obbligo di versamento in favore di da parte del CP_4 CP_2 CP_2
nuovo conduttore Cai, delle sole riserve di manutenzione non in precedenza versate da
, somme, queste ultime, che dunque anche in questo caso avrebbe trattenuto a CP_4 CP_2
beneficio del nuovo conduttore, con correlata rinuncia da parte di in A.S., possono CP_4
essere lette come congiuntamente destinate a raggiungere, per il tramite di una diversa forma
40 negoziale (ovvero appunto la stipula di due negozi, in luogo di un contratto trilaterale), lo stesso risultato garantito dalla cessione dei contratti di locazione degli altri aerei.
In ogni caso, anche volendo diversamente opinare, le sole pattuizioni di cui agli accordi di risoluzione consensuale intercorsi tra in e consentono di giungere alla CP_4 Pt_3 CP_2
medesima conclusione.
Come sopra evidenziato, con la previsione di cui all'art. 2 dei negozi di risoluzione per mutuo consenso delle locazioni, in all'atto dello scioglimento del vincolo negoziale, ha CP_4 Pt_3
dichiarato, in termini omnicomprensivi e senza formulare riserva alcuna, di non avere più nulla a pretendere dal Locatore “ai sensi del ONratto”. CP_2
La suddetta dichiarazione, contrariamente a quanto addotto dall'appellante, non si riferisce solo alle pretese afferenti agli aeromobili, ma appunto al “ONratto” nel suo complesso e dunque, in assenza di alcuna esclusione, a tutti i diritti discendenti dal rapporto, tra i quali è compreso quello del conduttore cessato di ottenere la restituzione delle riserve di manutenzione versate per la futura manutenzione degli aeromobili, credito insorto per effetto del venir meno del vincolo negoziale.
Il fatto che il Commissario straordinario abbia ritenuto di liberare da tutti gli obblighi CP_2
a suo carico in forza del contratto di locazione oggetto di risoluzione, in epoca successiva a quella in cui era intervenuto il pagamento inefficace e come tale in astratto suscettibile di essere soggetto all'azione di cui all'art. 44 l.f., si ritiene ostativo alla proposizione dell'odierna domanda da parte della Procedura.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
La pronuncia sulle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri vigenti e con riguardo all'attività effettivamente svolta nel presente grado, segue la soccombenza.
41 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, T.U. spese di giustizia deve infine darsi atto della debenza, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n. 8058/2018, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore delle controparti, spese che liquida, per ciascuna delle appellate, in euro 20.000,00, oltre spese generali e accessori di legge;
3) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
42
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Roma
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dott. Biagio Cimini consigliere dott. Elena Gelato consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 8058/2018 e promossa da:
(c.f. Parte_1
), con sede legale in Roma, nelle persone dei Commissari straordinari pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Gambino e Giuseppe Rappazzo in forza di procura in atti appellante
contro
(c.f. , in persona del legale ONroparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Gratteri giusta delega in atti appellata
e contro
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, ONroparte_2 rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Carlo Felice Giampaolino e dall'Avv. Andrea D'Onghia per procura in atti appellata
Oggetto: azione di inefficacia ex art. 44 L.F.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto: 1) dichiarare inefficace, ai sensi e per gli effetti dell'art.
44 l. fall., il pagamento eseguito per l'importo di $ 1.422.034,72 pari ad € 965.318,95 il 29 agosto 2008 dalla su ordine di in favore di ONroparte_3 CP_4 ONroparte_2
a mezzo bonifico bancario tratto sul conto corrente n. 138/0004500 intestato ad presso
[...] CP_4 la e per l'effetto 2) condannare e/o ONroparte_1 ONroparte_1 ONroparte_2
con solidarietà per l'intero in caso di accoglimento della domanda nei confronti di entrambe le
[...] convenute, a restituire alla procedura attrice la somma di € 965.318,95 oltre interessi legali dal 29 agosto
2008, o dalla diversa data ritenuta di giustizia. 3) in ogni caso condannare le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese e dei compensi per entrambi i gradi del giudizio”.
[...]
Per : ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria ONroparte_1 istanza, eccezione e deduzione, - in via principale, respingere l'appello proposto dalla società
[...] in amministrazione straordinaria perché inammissibile, oltre che infondato per tutte le Parte_1 ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto, confermare la sentenza n. 20955/2018 emessa dal Tribunale di
Roma in data 31.10.2018; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da , e di riforma della sentenza n. 20955/2018 emessa dal Tribunale di Roma in data 31.10.2018, CP_4 condannare alla restituzione in favore della ONroparte_2 CP_1 dell'importo di $ 1.422.034,72 pari a € 965.318,95, oltre interessi legali dal 29.8.2008, ovvero del diverso importo riconosciuto ad . Con vittoria di spese.” CP_4
Per : “Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria ONroparte_2 domanda, istanza ed eccezione, rigettare integralmente l'appello formulato da e confermare CP_4 Pt_2
2 integralmente la sentenza del Tribunale di Roma, n. 20955 del 31 ottobre 2018 per i motivi tutti di cui al presente atto. Voglia altresì, in via subordinata all'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale di
, rigettare la domanda subordinata formulata da contro in CP_4 ONroparte_1 CP_2
quanto nulla per indeterminatezza della causa petendi. In ogni caso, con vittoria di onorari, spese e rimborso forfetario delle spese generali”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito, Parte_1 Parte_3
ha evocato in giudizio le società e
[...] ONroparte_2 ONroparte_5
a fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei confronti della massa dei
[...]
creditori, ai sensi dell'art. 44 l.f., dei pagamenti eseguiti in favore della convenuta
[...]
in epoca successiva all'ammissione di alla procedura di ONroparte_2 CP_4
amministrazione straordinaria, per complessivi $ 1.422.034,72 (pari a € 965.318,95).
A fondamento della domanda l'attrice ha reso noto come, a seguito della disposizione di bonifico impartita in data 27 agosto 2008, in data 29 agosto 2008 (coincidente con quella di emissione del decreto di ammissione di alla procedura di amministrazione CP_4
straordinaria) la avesse dato esecuzione a tale ordine e per l'effetto ONroparte_1
la convenuta avesse incamerato la relativa somma. ONroparte_2
Tanto premesso in fatto, l'attrice ha addotto come agli effetti dell'applicabilità dell'art. 44 l.f. dovesse aversi riguardo alla data di emanazione del decreto con cui era stata ammessa, CP_4
con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria, all'ora zero dello stesso giorno;
per l'effetto ha evidenziato come la disposizione di bonifico, che aveva avuto esecuzione in pari data, fosse stata eseguita successivamente all'apertura del concorso dei creditori, con conseguente inefficacia nei confronti della massa.
L'attrice, dando atto di aver proposto la domanda sia nei confronti dell'istituto di credito che del beneficiario del pagamento a fronte del contrasto giurisprudenziale in ordine al legittimato passivo dell'azione, ha concluso per la declaratoria di inefficacia dell'atto solutorio di cui in premessa nei confronti della massa dei creditori di e la conseguente condanna Parte_3
3 della e/o della alla restituzione della ONroparte_1 ONroparte_2
somma di euro 965.318,95, oltre accessori.
ON La (di seguito, si è costituita nel giudizio di primo grado ONroparte_1
eccependo in primo luogo il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda attorea.
L'istituto di credito convenuto, premettendo di aver operato con sostanzialmente CP_4
quale banca di appoggio per l'esecuzione di operazioni ordinate dalla correntista attraverso un servizio informatico di remote banking messo a disposizione e gestito da altra banca, ha eccepito di non aver ricevuto alcun pagamento in tesi suscettibile di essere dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori.
A tal fine ha evidenziato come non godesse di alcun affidamento sul rapporto bancario CP_4
in oggetto, di modo che gli accrediti registrati sul conto, che non era scoperto, non erano andati a beneficio dell'istituto di credito.
Sotto altro profilo ha rilevato come il rapporto di conto corrente fosse proseguito in esito all'apertura della procedura concorsuale, posto che la disposizione di cui all'art. 78 l.f. non era applicabile alla procedura in oggetto e gli organi della procedura non avevano esercitato il recesso dal rapporto, avendo continuato a operare sul conto in oggetto, di modo che non poteva ritenersi dovuta la restituzione delle somme in forza dell'effetto di cristallizzazione del saldo di c/c conseguente alla cessazione del rapporto negoziale.
Alla luce di tali considerazioni la società convenuta ha concluso per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti;
in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, ha richiesto la condanna della società a tenerla indenne ONroparte_2 da quanto fosse tenuta a versare in favore dell'attrice.
(di seguito, si è costituita nel giudizio di primo grado ONroparte_2 CP_2
contestando sotto vari profili il fondamento della domanda proposta nei suoi confronti.
4 La convenuta ha in primo luogo rilevato come, in applicazione analogica della previsione di cui all'art. 16, secondo comma, l.f. alla procedura di amministrazione straordinaria (sia quella ordinaria, che quella speciale cui era stata ammessa , tra loro omogenee sotto il profilo CP_4
funzionale), gli effetti nei confronti dei terzi, compreso quello relativo allo spossessamento del debitore, potessero farsi decorrere solo dalla data in cui era stato reso pubblico, e dunque conoscibile dai terzi, il decreto governativo che disponeva l'apertura della procedura concorsuale, mediante pubblicazione della Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese
(stante il richiamo all'art. 38 bis della legge Prodi bis, contenuto nell'art. 2, co. 2, della legge
AR), a ciò non ostando la considerazione dell'immediata decorrenza del provvedimento di ammissione, rilevante ai diversi effetti di consentire la continuità aziendale.
La convenuta, ciò posto, ha evidenziato come la pubblicazione del decreto nel Registro delle
Imprese fosse intervenuta il 3 settembre 2008, mentre quella nella Gazzetta Ufficiale il successivo 5 settembre 2008, dunque successivamente alla data (29 agosto 2008) in cui l'ordine di bonifico aveva avuto esecuzione.
In ogni caso ha addotto come, anche volendo diversamente opinare, non fosse dimostrata nel caso di specie l'anteriorità dell'ammissione di alla procedura di amministrazione CP_4
straordinaria rispetto a quella del pagamento, a ciò non potendo soccorrere la cd. zero-hour rule, inapplicabile ai pagamenti interbancari a norma degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 210/2001, di modo che sarebbe stato onere dell'attrice fornire la prova dell'ora esatta del pagamento e di quella dell'emissione del decreto, il che non era avvenuto.
La convenuta ha in ogni caso sostenuto l'infondatezza dell'avversa pretesa restitutoria a fronte della rinuncia, da parte di a qualsiasi pretesa relativa alle somme versate a Parte_3 CP_2
a titolo di canone di locazione e di riserve di manutenzione, tra le quali erano comprese quelle oggetto di causa.
A tal fine ha rilevato:
-che i contratti di locazione degli otto aeromobili già concessi in locazione da ad , CP_2 CP_4
in forza dei quali erano stati eseguiti i pagamenti contestati dall'attrice, erano stati trasferiti (in
5 parte mediante cessione dei preesistenti contratti e in parte mediante stipula di nuovi contratti di locazione) a CAI -Compagnia Aerea Italiana s.p.a.- per volontà di in A.S. nell'ambito CP_4
del piano di ristrutturazione approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
-che in quel contesto era necessario che la provvista sino a quel momento creata da a CP_4
titolo di riserve di manutenzione (i.e. le somme anticipate dal conduttore per la manutenzione obbligatoria degli aeromobili, suscettibili di rimborso da parte del locatore a seguito della esecuzione dei relativi interventi periodici) continuasse ad essere detenuta da a CP_2
beneficio del nuovo conduttore CAI;
-che per l'effetto CAI si era accollata le riserve che risultavano non pagate alla data del 1 dicembre 2008 (il cui importo dipendeva da quanto era stato in precedenza pagato da , CP_4
comprese le somme oggetto della domanda restitutoria) e aveva pagato in denaro il residuo corrispettivo della cessione dei beni e complessi aziendali di;
CP_4
- che le parti avevano espressamente quantificato gli importi già corrisposti a titolo di riserve di manutenzione e quelli ancora insoluti, per ciascuno degli aeromobili concessi in locazione da e all'esito di tale riconciliazione contabile in aveva espressamente CP_2 CP_4 Pt_3
riconosciuto di non vantare “alcun diritto o pretesa” relativamente a tali somme (quanto ai contratti di locazione ceduti a CAI) o comunque implicitamente rinunciato a qualsivoglia pretesa restitutoria relativa alle versate riserve di manutenzione (quanto ai nuovi contratti intercorsi tra CAI e dato il contenuto del collegato e presupposto atto di risoluzione CP_2 consensuale dei precedenti negozi).
A tali pattuizioni doveva dunque ritenersi sottesa, ad avviso dell'appellata, la rinuncia da parte Par di in la quale aveva fatto propri i relativi saldi, a richiedere la restituzione delle CP_4
somme già versate a titolo di riserve di manutenzione e dunque delle somme oggetto della domanda, pari al totale importo delle riserve di manutenzione degli aeromobili relative al mese di luglio 2008.
6 La convenuta, eccependo infine la nullità della domanda proposta in via subordinata da parte della , a fronte della indeterminatezza della causa petendi, ha concluso ONroparte_1
per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 20955/2018 emessa in data 30 ottobre 2018, ha rigettato le domande proposte da nei confronti di entrambi i convenuti. Parte_3
Il primo Giudice ha ritenuto che il principio generale sancito dal novellato art. 16, secondo comma, l.f. fosse applicabile con riguardo alla decorrenza nei confronti dei terzi degli effetti discendenti dal provvedimento di apertura di ogni procedura concorsuale e quindi anche a quelli derivanti dal decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, a ciò non ostando il mancato richiamo della norma nell'ambito delle cd. leggi Prodi, Prodi bis e
AR (oltre che negli artt. 200 e 201 l.f. relativi alla liquidazione coatta amministrativa), che doveva ritenersi frutto di un difetto di coordinamento della disciplina dei relativi istituti con i principi generali introdotti dalla riforma della legge fallimentare.
Date queste premesse, il Tribunale ha ritenuto che gli effetti nei confronti dei terzi potessero decorrere solo dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese del provvedimento di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ovvero nel caso di specie dal 3 settembre 2018, con conseguente efficacia nei confronti della massa dei creditori dell'anteriore ON pagamento effettuato da su ordine di , nei confronti di CP_4 CP_2
ON Con specifico riguardo alla posizione di il primo Giudice ha comunque ritenuto la validità ed efficacia dell'ordine di bonifico dalla stessa eseguito, atteso per un verso l'obbligo della banca di darvi esecuzione in pendenza del rapporto di conto corrente, a quella data ancora in essere tra le parti, e per altro la decorrenza degli effetti dello spossessamento dell'imprenditore in amministrazione straordinaria solo dal decreto di ammissione alla procedura, che nella fattispecie era stato emesso il 29 agosto 2018, con conseguente salvezza dell'ordine di bonifico impartito alla banca due giorni prima.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello . Parte_1
7 Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva considerato, quale dies a quo ai fini della dichiarazione di inefficacia ex art 44
l.f., la data di iscrizione nel Registro delle Imprese del provvedimento di ammissione di CP_4 alla procedura di amministrazione straordinaria, in luogo di quella di emissione del decreto di ammissione alla procedura suddetta.
A tal fine ha richiamato l'espresso tenore dell'art. 2 comma 2 bis della legge AR che, nel prevedere la decorrenza immediata dell'ammissione alla procedura, sanciva l'immediato verificarsi dell'effetto di spossessamento del debitore e della conseguente inefficacia ex art. 44
l.f. delle eventuali disposizioni dallo stesso poste in essere dopo l'emissione del decreto, effetti che erano stati significativamente richiamati nel d.p.c.m. con cui era stata posta in CP_4 amministrazione straordinaria;
l'appellante ha del resto evidenziato come in tal senso deponesse la (pacifica) immediata decorrenza dell'effetto di spossessamento degli organi sociali ai sensi dell'art. 42 l.f., cui non poteva che conseguire analoga decorrenza quanto all'inefficacia di eventuali atti dispositivi dagli stessi posti in essere dopo tale data.
Con il secondo motivo d'appello ha lamentato l'erroneità della ritenuta Parte_3 applicazione dell'art. 16, comma 2, l.f. alla procedura in oggetto, conclusione che si poneva in contrasto con la necessaria applicazione del principio di specialità della disciplina di cui all'amministrazione straordinaria e in particolare di quella cui era stata assoggettata , CP_4 caratterizzata per l'urgenza nella fase di ammissione e la celerità nel successivo corso della procedura.
L'appellante ha in ogni caso censurato la pronuncia nella parte in cui aveva considerato l'azione di inefficacia di cui all'art. 44 l.f. quale azione in cui dovessero essere distinti gli effetti sul fallito da quelli nei confronti di terzi (secondo la logica sottesa all'art. 16, secondo comma,
l.f.), evidenziando, in proposito, come l'inefficacia fosse effetto automaticamente derivante dallo spossessamento dell'imprenditore sancito dall'art. 42 l.f., che, pur riverberando di riflesso i propri effetti anche verso i terzi, li esplicava in via principale nei confronti del fallito (come del resto desumibile dalla collocazione dell'art. 44 nella sezione I, capo III, tit. II della legge fallimentare, rubricata per l'appunto “effetti del fallimento per il fallito”).
8 Con il terzo motivo di gravame ha censurato la pronuncia nella parte in cui riteneva CP_4 inapplicabile la regola della cd. “zero hour rule”: ad avviso dell'appellante tale regola doveva ritenersi operante con riguardo al decreto di ammissione alla procedura di A.S., per cui la legge non prevedeva l'obbligo di annotazione dell'ora e minuto della sua emissione, di modo che il pagamento eseguito in data 29.8.2018 doveva ritenersi successivo a quello di apertura della procedura emesso in pari data, all'ora zero dello stesso 29 agosto 2018.
Con il quarto motivo d'appello ha rilevato l'erroneità della individuazione della data CP_4 del pagamento nei termini di cui alla pronuncia di primo grado.
In proposito ha evidenziato come il Giudice non avesse offerto alcuna argomentazione in ipotesi atta a sostenere la tesi che la data del pagamento dovesse farsi coincidere con quella in cui era stata impartita la disposizione di bonifico, invece che con quella in cui l'ordine aveva avuto esecuzione ed era stato annotato contabilmente con l'addebito sul conto corrente di
(momento in cui si verificava l'effetto solutorio e la conseguente alterazione della par CP_4 condicio creditorum), conclusione, quest'ultima, che era pacifica nella giurisprudenza di legittimità.
Con il quinto motivo di gravame ha evidenziato l'irrilevanza, rispetto all'oggetto del CP_4 giudizio, delle considerazioni svolte dal Tribunale con riguardo alla prosecuzione del contratto ON di conto corrente bancario già in essere con e della sorte degli ordini di pagamento impartiti dal contraente in bonis prima dell'apertura del concorso.
Il fatto che il rapporto fosse proseguito con gli organi della procedura era circostanza ininfluente rispetto all'inefficacia ex art. 44 l.f. dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore spossessato, inefficacia cui conseguiva l'effetto dell'estinzione della delegazione di pagamento impartita dal contraente in bonis e non ancora eseguita dalla banca, considerato il vincolo di indisponibilità del patrimonio del soggetto ammesso alla procedura concorsuale.
Per l'effetto, considerato che l'ammissione alla procedura era intervenuta prima dell'esecuzione della delega di pagamento da parte della banca, il suo effetto era vicenda successiva alla procedura concorsuale e come tale inopponibile a quest'ultima.
Con il sesto motivo l'appellante ha rilevato l'erroneità della conclusione assunta dal primo
Giudice, il quale anziché attribuire rilievo prevalente al fatto obiettivo dell'esecuzione di un
9 pagamento in data successiva all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, in violazione la norma speciale contenuta nell'art. 44, primo comma, l.f. relativa all'inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito (o da terzi con fondi del fallito), aveva dato rilievo alla prosecuzione provvisoria del contratto di conto corrente derivante dall'art. 50 del d.lgs.
270/1999, erroneamente ritenendo che la banca fosse ancora tenuta a dare esecuzione all'ordine impartito da in bonis invece che unicamente ad eventuali ordini del CP_4
. Parte_4
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha concluso per l'integrale riforma della pronuncia di primo grado e l'accoglimento delle proprie originarie domande.
La si è costituita resistendo all'impugnazione. ONroparte_1
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., stante la genericità dei motivi, e comunque la sua infondatezza nel merito.
A tal fine ha evidenziato: CP_7
i)che, contrariamente a quanto addotto dall'appellante, il fatto che il rapporto di conto corrente fosse ancora in essere al momento in cui era stato effettuato il pagamento rendeva obbligatorio l'adempimento dell'istituto di credito all'ordine di bonifico impartito dal cliente, di modo che non era prospettabile nei suoi confronti la sanzione dell'inefficacia;
ii) che, come correttamente sostenuto dal primo Giudice, il bonifico era stato trasmesso alla banca prima dell'apertura della procedura concorsuale, di modo che non era soggetto alla previsione di cui all'art. 44 l.f.;
iii) che, in ogni caso, la banca difettava di legittimazione passiva in ordine alla domanda di ripetizione di indebito formulata da , domanda proponibile nei soli confronti CP_4 dell'accipiens, i.e. del percettore dell'incremento patrimoniale in tesi soggetto alla sanzione di cui all'art. 44 l.f..
ha per l'effetto concluso per il rigetto del gravame ed in subordine ha reiterato la CP_7 domanda di manleva proposta nei confronti di CP_2
10 Anche tale ultima società si è costituita resistendo al gravame.
L'appellata ha reiterato le analitiche deduzioni già svolte all'atto della costituzione del giudizio di primo grado in relazione:
-alla necessaria applicazione del principio introdotto dalla riforma della legge fallimentare in ordine alla scissione degli effetti del fallimento nei confronti del fallito e dei terzi con riguardo alla fattispecie disciplinata dall'art. 44 l.f., principio applicabile anche alla procedura di amministrazione straordinaria in via analogica e per necessaria coerenza sistematica, considerata la possibile conversione della procedura in oggetto in quella del fallimento ed essendo comunque coincidenti le esigenze di tutela dei terzi destinatari di pagamenti eseguiti dall'imprenditore nell'intervallo tra la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale e quella di esecuzione dei relativi adempimenti pubblicitari;
- alla conseguente necessità di ritenere opponibile ai terzi il decreto di apertura della procedura solo dalla data della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale o nel Registro delle imprese, come previsto in termini generali dall'art. 2193 c.c. e appunto nella specifica materia fallimentare dall'art. 16, secondo comma, l.f.;
-all'inapplicabilità del principio della “zero hour rule” al pagamento in questione, giusto il disposto di cui all'art. 3 del d.lgs. 210/2001, per effetto del quale si doveva considerare quale momento di apertura di una procedura di insolvenza in Italia il giorno, l'ora ed il minuto in cui si producono gli effetti dell'apertura della singola procedura.
ha in ogni caso ribadito, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le ulteriori difese già formulate in CP_2 primo grado e non esaminate dal Tribunale, relative alle rinunce prestate in suo favore da in A.S. in relazione ad ogni pretesa avente ad oggetto le somme pagate a titolo di CP_4 riserve di manutenzione sui contratti di locazione degli immobili, somme che costituivano oggetto delle pretese azionate dall'appellante nel presente giudizio.
ON Reiterando infine l'eccezione di nullità della domanda proposta in via subordinata da nei suoi confronti, ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_2
L'appello proposto da non è suscettibile di accoglimento. Parte_3
11 Appare in primo luogo opportuno esaminare la posizione della , ONroparte_1 nei cui confronti ha reiterato l'originaria domanda di condanna alla restituzione delle CP_4 somme oggetto della disposizione di bonifico di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori, proposta in via cumulativa e/o alternativa rispetto all'analoga domanda formulata in danno di CP_2
La domanda riproposta in sede d'appello deve essere rigettata, in ragione della dirimente considerazione del difetto di legittimazione passiva dell'istituto di credito rispetto alla pretesa azionata da Parte_3
ON L'originaria attrice ha agito nei confronti di sulla base dello stesso titolo sotteso alla domanda proposta nei confronti di e dunque in ragione della prospettata lesione della CP_2 par condicio creditorum conseguita al pagamento intervenuto in favore del singolo creditore a seguito dell'apertura del concorso.
ha evidenziato come la banca che aveva dato esecuzione all'ordine di pagamento in CP_4 epoca successiva allo “spossessamento” del debitore fosse unico legittimato passivo (secondo un orientamento giurisprudenziale) o comunque responsabile in solido con il destinatario del pagamento (secondo altra opinione).
L'assunto non è condivisibile, dovendo ritenersi che la domanda di accertamento dell'inefficacia di un pagamento ai sensi dell'art. 44 l.f. e la pretesa restitutoria ad essa conseguente vadano proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo in quanto effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non già nei confronti dell'istituto di credito deputato alla sua esecuzione.
Come chiarito dalla Suprema Corte, se lo scopo dell'azione in oggetto è quello di sterilizzare l'effetto giuridico proprio dell'atto estintivo del debito del fallito verso il terzo, e dunque impedire che il credito di quest'ultimo sia sottratto alla verifica concorsuale, il destinatario della domanda “non può che essere il creditore soddisfatto, ossia l'"accipiens" e non anche il soggetto - eventualmente- incaricato, dal fallito, ad eseguire il pagamento, il quale agisce per conto del fallito e non riceve da questi alcun pagamento.
12 E' stato, infatti, rilevato che "ai sensi di tale norma [ndr. art. 44 LF], deve ritenersi inefficace, se compiuto dopo il fallimento, qualsiasi atto satisfattivo comunque, e pur indirettamente, riferibile al debitore fallito, o perché eseguito con suo denaro, o per suo incarico (nei modi della delegazione, o dell'accollo cumulativo non allo scoperto), ovvero in suo luogo, come avviene, per l'appunto, nell'ipotesi in cui il pagamento sia effettuato in favore dei creditori del fallito dal terzo suo debitore, in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del credito presso di lui pignorato.
Ma se così é, se cioè detto pagamento costituisce atto solutorio riconducibile al fallito, risulta evidente che, non diversamente da quanto avviene nel caso in cui lo stesso sia assoggettabile a revocatoria ai sensi dell'art. 67 L. fall., l'azione ex art. 44 deve essere esercitata nei confronti dell'accipiens, ovvero di colui che ha effettivamente beneficiato del negozio satisfattivo." (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 14779 del 19/07/2016)”.
Date queste premesse, “la banca-delegata rimane del tutto estranea al rapporto obbligatorio tra il fallito ed il terzo, e non è, pertanto, destinataria né dell'azione di inefficacia, né della azione di condanna alla restituzione, fatta salva una sua eventuale responsabilità, ad altro e diverso titolo, nei confronti del proprio cliente (fallito), che dovrà, allora, essere dedotta specificamente in giudizio dal curatore, a fondamento di una distinta azione di condanna” (in questi termini, Cass., n. 7477/2020).
Una simile, distinta, azione non è stata in questa sede proposta, considerato che, come sopra evidenziato, la postulata legittimazione passiva dell'istituto di credito si fonda sulla medesima causa petendi della domanda proposta nei confronti della creditrice ovvero l'alterazione CP_2 del principio della par condicio creditorum.
La domanda proposta nei confronti della deve dunque essere ONroparte_1 disattesa, difettando la sua legittimazione passiva rispetto alle pretese azionate da . CP_4
Resta per l'effetto assorbita la disamina del quinto e sesto motivo d'appello, e delle speculari ON ON difese svolte da nonché della domanda di garanzia in subordine svolta da nei confronti di CP_2
Si viene dunque ad esaminare la posizione di quest'ultima società, nei cui confronti ha CP_4 reiterato l'originaria domanda, sulla base delle considerazioni critiche formulate avverso la pronuncia di primo grado e veicolate nei primi quattro motivo d'appello.
13 Con il primo ed il secondo motivo d'appello, tra loro connessi e dunque suscettibili di disamina congiunta, ha censurato la pronuncia di primo grado con riguardo alla CP_4 ritenuta decorrenza degli effetti della sanzione dell'inefficacia dei pagamenti ai sensi dell'art. 44 l.f. dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento di ammissione di alla procedura di amministrazione straordinaria e contestuale nomina del CP_4 [...]
. Parte_4
L'appellante ha ribadito la ritenuta immediata decorrenza degli effetti dell'ammissione alla procedura in oggetto (e, per quanto qui specificamente interessi, di quelli di cui agli artt. 42 e
44 l.f.) e la non applicabilità della disposizione di cui all'art. 16 della legge fallimentare, e ciò sia in ragione del fatto che la sanzione dell'inefficacia è effetto automaticamente derivante dallo spossessamento dell'imprenditore (che, pur riverberando di riflesso i propri effetti anche verso i terzi, li esplica in via principale nei confronti del fallito), sia in ogni caso in ragione del principio di specialità.
Con il terzo e quarto motivo l'appellante si è poi soffermata sulla individuazione del momento di apertura della procedura (da ritenere a suo avviso coincidente con l'ora zero del giorno di emissione del corrispondente Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e di quello in cui doveva ritenersi eseguito il pagamento oggetto della domanda di inefficacia (nella sua prospettazione identificabile nel momento di accreditamento della somma sul conto corrente del beneficiario), questioni entrambe dirimenti ai fini di valutare, in concreto, l'anteriorità o posteriorità dell'atto solutorio rispetto alla decorrenza dell'effetto di cui all'art. 44 l.f., come sopra individuato in accoglimento dei primi due motivi d'appello.
Le considerazioni così sinteticamente richiamate sono radicalmente contestate da che, CP_2 quanto alla prima questione, ha sostenuto la necessaria applicabilità alla procedura in oggetto, per identità di ratio e ragioni di coerenza sistematica, della previsione espressamente dettata per il fallimento in ordine alla produzione degli effetti della pronuncia nei confronti dei terzi.
L'appellata, sotto altro profilo, ha contestato l'applicabilità del principio della cd. “ora zero”,
a suo avviso superata dalla normativa di derivazione comunitaria di cui al d.lgs. 210/2001, e da tale conclusione ha fatto discendere il difetto di prova dell'anteriorità dell'apertura del
14 concorso rispetto al pagamento impugnato, posto che, in questa prospettiva, la procedura sarebbe stata onerata di dimostrare l'ora di emissione del d.p.c.m. e quella del pagamento, ciò che non era avvenuto.
ha infine evidenziato l'impossibilità di accoglimento dell'avversa domanda in ragione CP_2 della pregressa rinuncia, ad opera degli stessi organi della procedura, ad ogni pretesa creditoria nei suoi confronti derivante dal titolo (pagamento delle riserve di manutenzione degli aeromobili concessi in locazione dall'appellata) in ragione del quale era intervenuto il pagamento impugnato.
Tanto premesso quanto alle antinomiche posizioni delle parti, l'azione di inefficacia proposta da sarebbe in astratto fondata, salvo quanto si dirà in ordine alle rinunce, formulate CP_4
dal Commissario Straordinario, ad ottenere la restituzione (tra le altre) delle somme oggetto dell'odierna domanda.
Nella consapevolezza della natura ampiamente dibattuta della questione e della sua obiettiva incertezza, si ritiene invero che, agli effetti dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 44
l.f. alla procedura di amministrazione straordinaria in oggetto, debba farsi riferimento alla data in cui è stato emesso il provvedimento ministeriale di apertura della procedura e contestuale nomina del commissario.
L'art. 2 del d.l. 347 del 2003 dispone, al comma 2, che, con proprio decreto, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri o il Ministro dello Sviluppo Economico, valutati i requisiti di cui all'articolo 1, provvedono all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario, con le modalità di cui all'articolo
38 del decreto legislativo n. 270 del 1999 ed in conformità ai criteri fissati dal medesimo
Ministro.
Il comma 2-bis dello stesso articolo prevede poi che “Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e
15 dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270/99 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.
Tali effetti si producono dunque sin dal momento dell'emissione del decreto di ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria.
In tal senso è l'espresso tenore della disposizione sopra richiamata, con la quale come noto si
è inteso anticipare, già al momento dell'adozione del provvedimento ministeriale e prima dell'accertamento in sede giudiziale dello stato di insolvenza, gli effetti nei confronti dell'imprenditore dell'ammissione alla procedura ed in particolare, per quanto in questa sede interessi, quello dello spossessamento di quest'ultimo e conseguente affidamento al commissario della gestione dell'attività di impresa e quello, a questi inevitabilmente conseguente, dell'inefficacia nei confronti della massa degli atti dispositivi posti in essere dal debitore successivamente a tali evenienze.
L'inefficacia del pagamento disposto successivamente all'emissione del decreto di ammissione alla procedura è infatti un necessario corollario dello spossessamento previsto dall'art. 2, comma 3 bis del d.l. 347/2003, ad immagine di quanto previsto dall'art. 42 l.f.; tale effetto si produce in via del tutto automatica, a prescindere da ogni valutazione sullo stato soggettivo del terzo beneficiario del pagamento, e ciò appunto quale conseguenza del fatto, di carattere meramente obiettivo, della perdita della disponibilità dei propri beni in capo al soggetto ammesso alla procedura concorsuale, per effetto dell'emissione della relativa pronuncia e dell'attribuzione al commissario (o al curatore, nell'ipotesi del fallimento) del potere di amministrare e di disporre dei beni del soggetto ammesso alla procedura (o del fallito).
Ed invero, “come recentemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 3086 del 2018), l'art. 44 I.fall., ai commi 1 e 2, prevedendo, tra l'altro, l'inefficacia, rispetto ai creditori, degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti, nonché di quelli da lui ricevuti, dopo la dichiarazione di suo fallimento, costituisce un logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso, di cui al precedente art. 42 I.fall., assicurando la par condicio creditorum. Tale inefficacia trova la sua ratio nella perdita, coeva
16 al fallimento stesso, del diritto di disporre da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, distinguendosi, pertanto, da quella accertabile con l'azione revocatoria, per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare un'inefficacia che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori
…: principio, questo, finalizzato, nella sua assolutezza, ad una efficace e diretta tutela della massa dei creditori. Pertanto, sotto il profilo giuridico, è affatto irrilevante l'eventuale buona fede del terzo, posto che la inefficacia predetta non è fondata su una presunzione di conoscenza della perdita, da parte del fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio, ma costituisce una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte dell'altro contraente, della intervenuta dichiarazione di fallimento della sua controparte: trattasi, all'evidenza, di una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole e, perciò stesso, non censurabile sul piano della legittimità costituzionale (cfr. C. Cost. 23.6.1998, n. 234)” (in questi termini,
Cass., 13.1.2021, n. 377, riferibile ad una pronuncia di fallimento risalente all'anno 2011, dunque successiva alla riforma della legge fallimentare).
Ciò posto, che la decorrenza dei descritti effetti dello spossessamento, quantomeno per la procedura in oggetto, debba essere riferita al momento dell'emissione del provvedimento ministeriale di apertura della procedura e contestuale nomina del commissario, discende dalle considerazioni che si vengono ad esporre e, in primo luogo, dal rilievo che la previsione in oggetto è conforme a quella già dettata dall'art. 200 l.f. per la procedura di liquidazione coatta amministrativa (rimasta immutata nel codice della crisi, il cui art. 303 riconduce sempre alla
“data del provvedimento che ordina la liquidazione“ la decorrenza degli effetti di cui agli attuali artt.
142 e 144 ccii), norma che ha superato il vaglio di costituzionalità.
Come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte, “L'art. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, laddove fa rinvio all'art. 38 d. lgs. n. 270/1999 - denominato «decreto legislativo n. 270» ex art. 1 d.l. n.
347/2003 - rinvia anche alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa (stante il rinvio operato dall'art. 36 d. lgs. n. 270/1999 alla l.c.a.) e, conseguentemente, all'art. 200 l. fall., che prevede, per quanto qui rileva, che «dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46
17 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo».
5. Ne consegue che, già a mente dell'art. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, deve farsi applicazione per
l'amministrazione straordinaria della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'art. 200 l. fall., laddove estende alla liquidazione coatta amministrativa gli effetti previsti dall'art. 45 l. fall. con decorrenza dalla data del provvedimento amministrativo che la dispone, e non da quella della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non discrimina tra soggetti coinvolti nella procedura concorsuale e nel fallimento
(Cass., n. 17290/2014; Cass., n. 605/2013; Cass., n. 15960/2007).
6. La norma dell'art. 200 l. fall. ha superato indenne il vaglio del Giudice delle Leggi in relazione al dedotto vulnus della conoscibilità da parte dei terzi, osservandosi che il terzo interessato può «assumere, prima di pagare, le opportune informazioni, presso la competente amministrazione, circa l'esistenza e il contenuto di un eventuale decreto di liquidazione dell'impresa ed ottenerne copia, ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto
1990, n. 241, anche eventualmente in via d'accesso informale (art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352).
In compiuta analogia a quanto previsto per la sentenza ed in attuazione dei principi di trasparenza che devono informare l'azione della pubblica amministrazione» (Corte cost., n. 337/1998).
7. Parimenti, si è osservato che «l'inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, diversamente dall'inefficacia conseguente all'utile esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, si ricollega al principio generale secondo cui la dichiarazione di fallimento priva il fallito, dalla data di deposito della relativa sentenza, dei poteri di amministrazione e disposizione del suo patrimonio trasferendoli agli organi della procedura fallimentare» (Corte cost., n.
234/1998; Corte cost., n. 248/2014), dandosi rilievo decisivo al momento dello spossessamento del debitore, ai fini dell'inefficacia dei pagamenti nei confronti dei terzi, sin dalla emissione del decreto di nomina dell'organo commissariale, rendendo – nella sostanza – subvalente il principio della conoscenza o conoscibilità del provvedimento da parte dei terzi rispetto all'immediato spossessamento del debitore
8. A fronte di questo quadro interpretativo, implicitamente richiamato dall'art. 2, comma 2, d.l. n.
347/2003, il comma 2-bis d.l. cit., nella parte in cui dispone sia che «il decreto di cui al comma 2 determina
18 lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente», sia che «[il decreto] determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47» l. fall., ha voluto rafforzare
l'interpretazione secondo cui è dalla data della emissione del decreto di nomina del commissario straordinario che si determinano gli effetti di cui all'art. 44 l. fall. Ne consegue che i pagamenti eseguiti dal debitore ai propri creditori ex art. 44, primo comma, l. fall. successivamente alla nomina del commissario straordinario sono inefficaci dalla data del decreto di nomina dell'organo commissariale.
9. L'interpretazione additiva propugnata dal ricorrente, secondo cui l'efficacia nei confronti dei terzi del decreto di nomina del commissario straordinario decorrerebbe dalla pubblicazione sul registro delle imprese per applicazione analogica dell'art. 16 l. fall., come avviene per gli effetti della nomina del curatore nel fallimento
(Cass., n. 7477/2020), si scontra oltre che con la lettera delle citate disposizioni, con l'interpretazione che ne
è stata data anche dal Giudice delle Leggi, secondo il quale l'efficacia immediata nei confronti dei terzi del decreto di nomina del commissario straordinario costituisce una scelta del legislatore, non manifestamente irragionevole e incensurabile sul piano della legittimità costituzionale” (in questi termini, Cass., 21 ottobre
2025, n. 28025).
La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 248 del 2014 resa in epoca successiva alla novella dell'art. 16 l.f. con riguardo alla prospettata incostituzionalità, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 200, comma 1, l.f., in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 l.f. (nella parte in cui prevede appunto che gli effetti della liquidazione coatta amministrativa si producano dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione), nel dichiarare inammissibile la questione, si è in questi termini espressa: “La censura prospettata dal rimettente attiene… al regime temporale degli effetti del provvedimento di liquidazione coatta rispetto ai terzi. Il Tribunale, nell'evocare l'art. 16 della legge fallimentare quale termine di raffronto del giudizio di uguaglianza, si è limitato ad affermare che la disciplina ivi contenuta sarebbe idonea a tutelare i terzi di buona fede.
19 Tuttavia, egli non si è interrogato su una questione necessariamente connessa, cioè se un creditore dell'impresa
… il quale concorre con gli altri creditori della procedura e per il quale opera la previsione di inefficacia di cui all'art. 44 della legge fallimentare, possa considerarsi compreso tra i terzi cui si riferisce l'art. 16.
Al contempo, il rimettente non ha verificato se tra i terzi cui fa riferimento l'art. 16 debbano ritenersi compresi anche i creditori fallimentari, alla luce del dettato degli artt. 42 e 44 della legge fallimentare.
Il d.lgs. n. 5 del 2006, infatti, nel modificare l'art. 16 differendo gli effetti della sentenza di fallimento nei confronti dei terzi al momento della sua iscrizione nel registro delle imprese, … ha tuttavia lasciato inalterato
l'art. 42, il quale sancisce la indisponibilità del patrimonio del fallito che si produce automaticamente con la sentenza dichiarativa di fallimento e coinvolge tutti i rapporti giuridici che allo stesso fanno capo…
Neppure ha modificato l'art. 44 il quale stabilisce il corollario della inefficacia nei confronti dei creditori dei pagamenti effettuati e ricevuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento, e la cui ratio è stata individuata da questa Corte nella esigenza di garantire una efficace e diretta tutela della massa dei creditori (sentenza n. 234 del 1998).
In tale decisione si evidenzia infatti che “l'inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, diversamente dall'inefficacia conseguente all'utile esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, si ricollega al principio generale secondo cui la dichiarazione di fallimento priva il fallito, dalla data di deposito della relativa sentenza, dei poteri di amministrazione e disposizione del suo patrimonio trasferendoli agli organi della procedura fallimentare.
Principio finalizzato nella sua assolutezza ad una efficace e diretta tutela della massa dei creditori”. E che
«L'irrilevanza, agli effetti dell'inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo di conoscenza del solvens, proprio in quanto necessario riflesso dell'assolutezza del suddetto principio, trova, dunque, giustificazione nell'esigenza di tutela della massa dei creditori» (in questi termini,
Corte Cost., sent. n. 248/2014).
A tali considerazioni, seppure incidentalmente svolte al fine di inferire l'inammissibilità della formulata questione di legittimità costituzionale dell'art. 200 l.f., sembra essere addirittura
20 sottesa, quantomeno in termini problematici e dubitativi, la possibile decorrenza dell'effetto di inefficacia di cui all'art. 44 l.f., anche con riguardo alla procedura fallimentare, sin dal momento dell'emissione della relativa pronuncia.
In ogni caso, tornando alla procedura di amministrazione straordinaria, la conclusione appare, come detto, imposta dalla previsione di una specifica disciplina derogatoria rispetto a quella comune (come sopra descritta mediante il richiamo alla procedura di liquidazione coatta amministrativa), il che impedisce di postulare l'applicabilità in via analogica della previsione di cui all'art. 16, ultimo comma, della legge fallimentare.
In tal senso si è espressa la stessa Suprema Corte, con una diversa pronuncia, nel cui ambito ha ritenuto di escludere la possibilità di “desumere [dal novellato art. 16 l.f.] un principio, di carattere generale e, come tale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, secondo cui gli effetti di queste ultime verso i terzi possono prodursi solo a partire dalla data di iscrizione nel registro delle imprese degli atti da cui tali effetti promanano”.
A tal fine ha evidenziato come nel sistema delle procedure concorsuali la disciplina del fallimento si applichi alle altre procedure solo quando specificamente richiamata e ha dunque ritenuto che “in assenza di specifico richiamo all'art. 16, ultimo comma, l.fall., da parte dell'art. 2, comma
2-bis, del d.l. n. 347 del 2003” , o meglio in assenza di modifica della previsione di cui al decreto
, in esito alla novella dell'art. 16 l.f., “quanto sancito dalla prima di tali norme non è Per_1
utilizzabile, alla stregua di principio generale, anche nella odierna controversia” (in questi termini, Cass., ord., 14.11.2023, n. 31629).
La conclusione si ritiene condivisibile, considerata la specialità della procedura in oggetto, tale da impedire la possibilità di applicazione analogica della disposizione già prevista per il fallimento.
Del resto, a conferma del fatto che l'effetto di cui all'art. 44 l.f. si produca automaticamente nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria in oggetto, indipendentemente
21 dalla conoscibilità da parte dei terzi del decreto che ne ha disposto l'apertura, è la dirimente circostanza che non è stata prevista, dal legislatore, una specifica forma di pubblicità del decreto di ammissione dell'impresa alla procedura.
L'art. 2, comma 3, del d.l. 347/2003 si limita infatti a prevedere l'immediata comunicazione del decreto di cui al comma 2 al competente Tribunale, per i conseguenti provvedimenti, senza appunto contemplare alcun successivo adempimento pubblicitario, cui in ipotesi riferire una
(ipotetica) scissione della decorrenza degli effetti del decreto, con riguardo alla posizione dell'impresa e degli organi della procedura rispetto a quella dei terzi.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come correttamente evidenziato dalla stessa appellata, costituisce conseguenza della natura giuridica del provvedimento di ammissione
(derivando dall'applicazione del T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica Italiana approvato con DPR 1092/1985), talché appare da escludere la possibile funzionalità dell'adempimento a stabilire una diversa decorrenza degli effetti del decreto di ammissione alla procedura concorsuale, non prevista dalla specifica disciplina di settore.
Né a tal fine è possibile fare riferimento alla pubblicità del decreto di nomina del commissario, prevista dal decreto mediante relatio alla disposizione di cui all'art. 38 della legge Per_1
270/99.
Anche sotto questo profilo si ritengono condivisibili le conclusioni esposte dalla già richiamata pronuncia della Corte di Cassazione n. 31629/2023.
La S.C. si è così espressa: “Parte ricorrente insiste nel sostenere che il collegamento tra l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 347 del 2003 e l'art. 38 del d.lgs. n. 270 del 1999 impone di ritenere che gli effetti, nei confronti dei terzi, dell'ammissione di un'impresa all'amministrazione straordinaria devono decorrere dal momento in cui il decreto ministeriale di cui al primo di detti articoli sia stato iscritto nel Registro delle Imprese e non dalla data di sua emissione. Tanto sul presupposto che gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 38 del d.lgs.
22 n. 270 del 1999 per il decreto di nomina del commissario, in quanto espressamente richiamati dal riportato art. 2 del d.l. n. 347 del 2003, «non possono che essere ritenuti un indefettibile requisito di pubblicità anche di quest'ultimo decreto, non solo di quello di nomina del commissario. […]. In particolare, stante la chiarezza testuale della norma oggetto di controversia, non si può in alcun modo scindere, con riferimento alle modalità di pubblicità legale, tra decreto di ammissione e decreto di nomina, per ragioni di ordine logico giuridico. […]
Il rinvio all'art. 38 è, inoltre, un rinvio pieno, che non prevede limitazioni di sorta, atteso che, laddove il legislatore della legge ha voluto limitare il richiamo ad alcuni articoli del D.lgs. n. 270/1999 Per_1
solamente ad alcuni commi lo ha espressamente fatto […]»….
2.4.1.Tali argomenti non possono essere condivisi.
2.4.2. Il collegamento tra le due norme suddette (art. 2, comma 2, del d.l. n. 347 del 2003 ed art. 38 del
d.lgs. n. 270 del 1999), infatti, non può considerarsi pieno, atteso che: i) … il d.l. n. 347/2003 dispone che il Ministro ivi indicato, su richiesta dell'imprenditore, valutata la sussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti occupazionali e debitori richiesti, procede immediatamente, con proprio decreto, all'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. È previsto, dunque, un accesso “diretto” a quest'ultima, giustificato dall'esigenza di celerità della decisione posta dall'insolvenza delle grandi imprese, non sempre compatibile con i tempi di decisione del tribunale, oltre che dalla volontà di consentire un pieno controllo amministrativo sulle insolvenze commerciali di maggiori dimensioni;
ii) il decreto ministeriale di ammissione alla procedura ha come effetto lo spossessamento del debitore e gli effetti di cui agli artt. 42, 44, 45, 46 e 47
l. fall., sicché è necessario garantire la gestione sostitutiva dell'impresa con la nomina di un commissario straordinario, da effettuarsi “con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 [del 1999.
Ndr] in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro”. Norma, quest'ultima (rubricata “Nomina del commissario straordinario”), che stabilisce le preclusioni alla nomina di commissario per poi disciplinare la pubblicità degli incarichi conferiti mediante la previsione, contenuta nel comma 3, che “il decreto di nomina è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonché alla Regione ed al Comune in cui l'impresa ha la sede principale”; iii) …. dunque, «L'obiettivo è chiaramente quello di assicurare la massima trasparenza nell'ambito delle procedure di amministrazioni straordinarie delle
23 grandi imprese in crisi. Ne consegue che la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 38 del d.lgs. 270/99 va interpretata come norma dettata in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari e non già…come norma richiamata dall'art. 2, comma 2, d.l. 347/2003 per prescrivere l'iscrizione nel registro delle imprese anche per il decreto di ammissione ai fini dell'opponibilità ai terzi” (in questi termini, Cass., ord., 14.11.2023, n. 31629).
Le considerazioni appena richiamate, fatte proprie da questa Corte, consentono di disattendere le difese svolte dall'appellata, di tenore analogo a quelle come sopra confutate.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi che , alla data del 29 agosto CP_4
2008 in cui è stato emesso il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e conferimento al commissario della gestione dell'azienda, abbia immediatamente perso la disponibilità dei propri beni, sicché il pagamento dalla medesima effettuato dopo tale provvedimento è, per ciò solo, inefficace perché eseguito, appunto, da debitore privo dell'effettiva disponibilità della corrispondente somma, con conseguente irrilevanza di qualsivoglia conoscenza/conoscibilità di questa situazione in capo al terzo beneficiario di tale pagamento.
Tanto premesso, e con ciò si viene al terzo motivo d'appello, considerata l'applicabilità della cd. zero hour rule il pagamento è intervenuto successivamente all'apertura della procedura concorsuale e come tale soggiace alla declaratoria di inefficacia prevista dalla legge.
L'applicabilità di tale regola anche nel sistema conseguente alla novella della legge fallimentare non è stata intrinsecamente contestata da parte del primo Giudice, che ne ha invece ritenuto l'irrilevanza nel caso di specie, in ragione appunto della ritenuta riconducibilità degli effetti nei confronti dei terzi del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria al momento dell'iscrizione del provvedimento nel Registro delle Imprese, intervenuta successivamente alla data di esecuzione del pagamento.
24 In ogni caso, considerando anche le difese sul punto svolte da si rende necessario CP_2
soffermarsi sull'argomento, al fine di affermare la perdurante vigenza di tale regola e la sua applicabilità al caso di specie.
Si ritiene anche sotto questo profilo di accedere alle considerazioni sul punto svolte dalla Corte di legittimità, che ha ritenuto come, anche a seguito della novella di cui al d.lgs. n. 5/2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producano sin dall'ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese, posto che la legge ricollega detti effetti alla sola data di esecuzione di tali adempimenti, senza ulteriori riferimenti cronologici.
Ed invero, considerato che la legge fallimentare non conteneva alcun “ulteriore riferimento cronologico diverso dalla data individuata dal giorno in cui vengono compiute le formalità che perfezionano la pubblicazione e la iscrizione nel registro della sentenza dichiarativa di fallimento”, in carenza di altri elementi indicativi la Corte, “già nella disciplina anteriore alla riforma legislativa del 2006 (che si limitava
a prevedere la provvisoria esecutività della sentenza), aveva ritenuto di dover colmare tale lacuna - alla stregua del criterio interpretativo fondato sulla "ratio legis" della norma, diretta non soltanto a disciplinare forme di conoscibilità legale del provvedimento, ma anche a stabilire un dato obiettivo certo cui ricollegare la produzione degli effetti della sentenza di fallimento - individuando nell' "ora zero" dello stesso giorno della pubblicazione
o della iscrizione nel registro delle imprese, il momento in cui gli effetti vengono a prodursi nei confronti dei terzi
e delle altre parti.
Date queste premesse, la Corte ha ritenuto che anche nella disciplina successiva alla riforma del 2006 non vi fosse “ragione di discostarsi dal principio di diritto secondo cui, in mancanza della prescrizione legale, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiarativa di fallimento, anche dell'annotazione della ora in cui la decisione è stata emessa, l'efficacia della sentenza inizia dalla prima ora di quel medesimo giorno (ora zero) e, pertanto, il fallito resta privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni e debbono ritenersi inefficaci gli atti dallo stesso compiuti e i pagamenti a lui effettuati, dal suddetto inizio di quella giornata, indipendentemente dall'ora in cui tali atti siano stati eseguiti (cfr. Corte cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3047 del 18/08/1976; id. Sez. 1, Sentenza n. 14779 del 19/07/2016, entrambe in relazione
25 alla disciplina normativa previgente al Dlgs n. 5/2006). Il principio è stato confermato anche in relazione alla disposizione del comma secondo dell'art. 16 Legge Fallimentare introdotta dal Dlgs n. 5/2006, dal precedente di questa Corte cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5781 del 27/02/2019, che ha posto in rilievo come la differenziazione introdotta dalla legge in ordine alla -peraltro soltanto eventuale- diacronica produzione degli effetti della sentenza nei confronti delle parti e dei terzi (tale sfasamento cronologico, si verificherebbe indubitabilmente quanto all'"ora", ove però si dovesse avere riguardo al momento dell'effettivo compimento dell'attività richiesta dalla norma, precedendo necessariamente la pubblicazione della sentenza alla sua trasmissione telematica effettuata dal Cancelliere all'ufficio del registro delle imprese -art. 17, comma 3, LF-; mentre tale discrasia temporale si prospetterebbe soltanto eventuale, in relazione al "giorno": ed infatti il
Cancelliere è tenuto a trasmettere la sentenza "entro il giorno successivo al deposito in cancelleria", ma ben potrebbe anche adempiere alla trasmissione lo stesso giorno nel quale, pertanto, potrebbe essere effettuata anche la annotazione nel registro delle imprese) non denota anche la volontà del Legislatore di stabilire un criterio diverso da quello secondo cui la data di efficacia coincide con il giorno, e dunque non incide, né modifica, la
"ratio legis" sottesa al primo ed al secondo periodo, del comma secondo, dell'art. 16 della Legge Fallimentare, in quanto identico permane, in entrambi i casi, lo scopo di ancorare ad un dato obiettivo, quanto più possibile preciso, il momento di produzione degli effetti della sentenza, scopo che viene soddisfatto, per l'appunto, attraverso la individuazione "ex ante" di tale momento all' "ora zero" del giorno in cui è effettuata la pubblicazione o la iscrizione nel registro delle imprese. Tale criterio, pertanto :
1-non contrasta con la disposizione di legge, che individuando solo la data-giorno, non preclude l'indicato risultato interpretativo;
2- risponde alla esigenza di certezza sottesa alla "ratio legis" della disposizione, assicurando che gli effetti della sentenza si producano alla "data" di pubblicazione o di iscrizione, con riferimento quindi all'intera dimensione temporale della "data" che -in assenza di diversa indicazione- deve essere computata secondo il calendario comune suddiviso per giorni, mesi ed anni (esprimendo gli artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c., che a tale calendario si riferiscono, un principio di carattere generale) e dunque non può che coincidere con il numero cardinale ed il nome del giorno, il nome del mese e l'anno in cui l'atto è compiuto: ne segue che l'effetto della sentenza in quanto ricollegato dalla legge alla "data" di pubblicazione ed iscrizione nel registro, non può che essere riferito all'
"intera durata" del giorno che inizia, per l'appunto, all'ora zero;
3-semplifica l'accertamento del termine che
26 discrimina lo spossessamento del fallito (art. 42 LF) e la inefficacia degli atti e dei pagamenti dallo stesso compiuti o ricevuti (art. 44 LF), evitando defatiganti contestazioni e prevenendo possibili collusioni e condotte elusive” (in questi termini la già citata pronuncia n. 7477/2020; nello stesso senso, Cass., n.
10696/2019; Cass., n. 21198/2021; Cass., n. 31629/2023; Cass., n. 21256/2024).
La conclusione è stata da ultimo confermata anche con espresso riferimento alla specifica procedura in oggetto, alla quale è stato ritenuto applicabile il principio dell'ora zero, con la precisazione che il termine di decorrenza dell'effetto di inefficacia dei pagamenti ex art. 44 l.f.,
“quanto all'Amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 347/2003, va computato dalla data di emissione del provvedimento che dispone la nomina del commissario straordinario a termini dell'art. 2 d.l. n. 347/2003”
(così la già citata Cass., n. 28025/2025).
In applicazione di tali principi al caso di specie, la produzione degli effetti del d.p.c.m. di ammissione di alla procedura di amministrazione straordinaria deve farsi risalire all'ora CP_4
zero del giorno in cui detto provvedimento è stato emesso.
Né tale regola può ritenersi superata per effetto dell'adozione nell'ordinamento del d.lgs.
210/2001 (di recepimento della direttiva 98/26 CE), come ventilato da parte appellata.
Ribadito che, stante l'assenza di annotazione dell'orario di emissione del decreto ministeriale, la previsione sarebbe anche in astratto inapplicabile alla procedura in questione, la normativa suddetta concerne esclusivamente “il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli”, come desumibile dall'oggetto della direttiva comunitaria da cui trae origine.
L'art. 2 del d.lgs. 210/2001 prevede che: “gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema, e, nel caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante, sono opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima, se… sono stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura
d'insolvenza”; “nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare nei confronti del sistema la
27 definitività degli ordini di trasferimento, della compensazione e dei conseguenti pagamenti e trasferimenti di cui al comma 1”.
La nozione di “partecipante”, ricavata dall'art. 1 dello stesso testo normativo, è riferibile a “un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione, un operatore del sistema
o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE
n. 648/2012”, mentre quella di “sistema” afferisce a “un insieme di disposizioni di natura contrattuale
o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti…”.
L'art. 6, comma 4, prevede poi che, in caso di esecuzione dell'ordine, “ le azioni revocatorie da parte degli organi della procedura d'insolvenza concernenti la somministrazione della provvista e l'adempimento dei debiti connessi con l'esecuzione degli ordini di trasferimento non possono essere esercitate nei confronti del partecipante”, i.e. nei (soli) confronti del soggetto che, all'interno del sistema, abbia dato corso al pagamento.
Dal complesso delle richiamate previsioni si evince come la disciplina in oggetto si limiti a stabilire la definitività e non revocabilità degli ordini di pagamento eseguiti prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza (come sopra determinato in ragione dell'ora di adozione del provvedimento), ma ciò solamente con riguardo ai “partecipanti” al “sistema” e dunque, nella fattispecie, nei rapporti tra attrice e istituto di credito (motivo per cui, qualora si volesse prescindere dalle considerazioni sopra esposte in ordine al ritenuto difetto di legittimazione passiva della banca, la domanda proposta nei suoi confronti sarebbe comunque da rigettare, considerata la definitività e opponibilità ai terzi, da parte dell'istituto di credito, banca, dell'ordine di pagamento oramai immesso nel sistema).
Si tratta dunque di una normativa di carattere eccezionale, riguardante appunto i partecipanti al sistema bancario, che, come tale, si ritiene insuscettibile di applicazione analogica o tale da consentire di trarre principi di carattere generale destinati ad incidere al di fuori del suo
28 specifico ambito di applicazione (nel senso qui prospettato, cfr. Cass., 27 febbraio 2019, n.
5781).
Si viene infine al quarto motivo d'appello, con il quale ha censurato la pronuncia di CP_4
primo grado nella parte in cui era stato ritenuto che la data del pagamento dovesse farsi coincidere con quella in cui era stata impartita la disposizione di bonifico, invece che con quella in cui l'ordine aveva avuto esecuzione ed era stato annotato contabilmente con l'addebito sul conto corrente di . CP_4
Premesso che la conclusione è stata prospettata dal primo Giudice, quale ulteriore ratio decidendi rispetto a quella (già dirimente) della ritenuta decorrenza degli effetti dell'ammissione alla procedura dall'iscrizione del d.p.c.m. nel registro delle imprese, nei soli rapporti processuali tra e l'istituto di credito convenuto, la censura formulata dall'appellante, che attiene ad CP_4
un aspetto assorbito dalla sentenza di primo grado, è comunque rilevante quanto ai rapporti con CP_2
Il motivo è fondato.
E' corretto l'assunto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 44 L.F., debba farsi riferimento al momento in cui si è verificato l'addebito sul conto del disponente, se non addirittura a quello in cui è avvenuta l'annotazione dell'accredito sul conto corrente del beneficiario (come ritenuto da Cass., 24 marzo 2000, n. 3519; Cass., 20 febbraio 1998, n. 1846).
Nei casi di pagamento eseguiti mediante bonifico, infatti, “il versamento si realizza… allorché
l'importo venga annotato sul conto del beneficiario, rappresentando l'annotazione in dette operazioni, sulla base della disciplina per esse previste, il momento perfezionativo della fattispecie e costitutivo quindi dello accreditamento (in tal senso Cass. 1846/98 già richiamata e Cass. 2545/72). Correttamente pertanto la
Corte d'Appello, al fine di verificare l'anteriorità o la posteriorità dell'operazione bancaria rispetto alla dichiarazione di fallimento, ha ritenuto rilevante la cosiddetta "data contabile" e cioè quella in cui è avvenuta
29 l'annotazione dell'accredito, riscontrando che essa è successiva al fallimento medesimo” (così la citata Cass.,
n. 3519/2000).
ON Nella fattispecie, l'addebito sul c/c acceso da presso e l'accredito su quello di CP_4
coincidono, essendosi entrambi verificati nella data del 29 agosto 2008, e dunque, in CP_2
applicazione del principio dell'”ora zero”, in epoca successiva all'apertura della procedura concorsuale e al prodursi degli effetti di cui agli artt. 42 e 44 l.f., che come sopra indicato si ritiene contestuale.
Tanto premesso quanto all'astratta fondatezza della domanda proposta da ai sensi CP_4
dell'art. 44 l.f., deve darsi conto del fatto che al fine di elidere il fondamento della CP_2
domanda restitutoria nei suoi confronti, aveva formulato un'ulteriore difesa, la cui disamina è stata assorbita nell'ambito della pronuncia impugnata e che è stata per l'effetto reiterata in questa sede ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Come sinteticamente evidenziato in narrativa, l'odierna appellata aveva addotto l'infondatezza della pretesa restitutoria formulata da sul presupposto della rinuncia, formulata dal CP_4
in favore di a ogni pretesa riferibile (tra l'altro) alle somme Parte_4 CP_2
oggetto dell'odierna domanda di inefficacia.
L'odierna appellata aveva evidenziato come nell'ambito del programma di ristrutturazione di in A.S., attuato mediante il trasferimento dell'intera flotta di alla società CAI CP_4 CP_4
s.p.a. in forza del contratto del 12 dicembre 2008, la Procedura avesse ceduto a CAI i contratti di locazione degli aeromobili già intercorsi con e in particolare quelli riferibili alla CP_2
concessione in godimento di quattro Boeing 777 (Aeromobili 32781, 32782, 32783 e 32784); con riguardo ad altri quattro aeromobili (Embraer 17000008, 17000032 e 17000036 e Boeing
767 n. 30009) in A.S. aveva negoziato la risoluzione dei contratti in essere al fine della CP_4
stipula di nuovi contratti di locazione direttamente tra CAI e CP_2
30 In quel contesto, secondo quanto addotto dall'appellata, la Procedura aveva espressamente rinunciato, a favore di a qualsiasi pretesa relativa e comunque connessa alle locazioni CP_2
degli aeromobili sopra indicati e in particolare, per quanto di rilievo ai fini dell'odierno giudizio, a qualsiasi pretesa afferente alle somme che aveva nel tempo corrisposto a CP_4
a titolo di riserve di manutenzione, tra le quali erano comprese quelle versate il 29 CP_2
agosto 2008 oggetto dell'odierno giudizio (il cui pagamento era riferibile proprio alle riserve di manutenzione dovute per l'utilizzo degli otto aeromobili locati da nel mese di luglio CP_2
2008).
A sostegno dell'assunto ha in primo luogo richiamato le pattuizioni contenute nell'atto CP_2
denominato "Cessioni di complessi di beni e contratti", concluso tra la in A.S. e CAI il 12 CP_4
dicembre 2008, nel cui ambito si dava atto del fatto:
(i) che tutti i contratti di locazione degli aeromobili già intercorsi con erano stati CP_2 trasferiti a CAI, mediante “accordi trilaterali (o nel caso di alcuni, due accordi bilaterali) tra l'Acquirente interessato, il Venditore interessato e il lessor [ , aventi ad oggetto il trasferimento o la rinnovazione CP_2
(…) di ciascuno dei suddetti contratti di [locazione] all'Acquirente interessato”,
Par (ii) che in quelle sedi CAI si era accollata le poste impagate da in (e da in CP_4 CP_4
bonis) con effetto liberatorio a favore della Procedura;
Par (iii) che in e CAI avrebbero negoziato in buona fede con le controparti contrattuali, CP_4
e per quanto qui rilevi con al fine di ottenere il consenso al trasferimento dei contratti CP_2
e la liberazione dei venditori da ogni obbligazione derivante dai contratti trasferiti e accollata dall'acquirente (si rimanda al doc. 10 del fascicolo di parte . CP_2
Tanto premesso quanto ai rapporti tra in CAI, l'odierna appellata ha evidenziato CP_4 Pt_3
come, in occasione delle cessioni dei contratti di locazione degli aeromobili tra in CP_4 Pt_3
CAI e le parti avessero proceduto alla verifica del totale importo già versato da CP_2 CP_4
(in bonis e in in favore di a titolo di riserve di manutenzione, riscontrando che alla Pt_3 CP_2
31 data del 1 dicembre 2008 la prima non aveva adempiuto integralmente il proprio obbligo;
per questo motivo avevano convenuto che CAI si accollasse l'importo di riserve che risultava essere rimasto impagato da e che , di converso, rinunciasse ad ogni pretesa sulle CP_4 CP_4
riserve che risultavano già pagate all'esito della verifica svolta.
In particolare, ha evidenziato come, con atti trilaterali conclusi in data 11 dicembre CP_2
Par 2008, in CAI e avessero pattuito la cessione delle locazioni dei quattro CP_4 CP_2
Boeing 777 (Aeromobili 32781, 32782, 32783 e 32784) dalla Procedura a CAI.
In ciascuno degli accordi di cessione di contratto era stata eseguita la riconciliazione dei pagamenti effettuati nel corso della vigenza del rapporto sino al 1° dicembre 2008, da CP_4
Par in bonis e da in a titolo di riserve di manutenzione per ciascun aeromobile ed era CP_4
stato previsto che, a far data dal 1.12.2008, le somme dovute e non ancora versate da CP_4
(in bonis e in per riserve di manutenzione sarebbero state corrisposte a da CAI. Pt_3 CP_2
In quel contesto le parti non solo avevano previsto in termini generali, all'art. 2, che Parte_3
non avrebbe più vantato alcun diritto nei confronti del locatore ai sensi del
[...] CP_2
contratto, ma avevano disciplinato espressamente la sorte delle somme versate da a CP_4
titolo di riserve di manutenzione (ivi definite “canone supplementare”) alla data di efficacia della cessione (1.12.2008), prevedendo, all'art. 6, che il locatore avrebbe mantenuto “un importo pari al saldo del canone supplementare ai sensi del contratto di locazione ceduto” e che non Parte_3
avrebbe vantato “alcun interesse o diritto sullo stesso”, di modo che il locatore non sarebbe CP_2
stato tenuto a versare ad “alcun contributo di manutenzione ai sensi del contratto di locazione” CP_4
e la procedura non avrebbe potuto “richiedere o ricevere dal locatore alcun siffatto contributo di manutenzione per il costo della manutenzione dell'Aeromobile”.
La rinuncia in oggetto, di carattere tombale, sarebbe ad avviso dell'appellata tale da inibire la proposizione dell'odierna azione di inefficacia del pagamento e conseguente restituzione delle somme per cui è causa, comprese tra le riserve di manutenzione versate da prima del CP_4
1.12.2008.
32 Analoga volontà abdicativa sarebbe desumibile con riguardo al trasferimento degli altri quattro contratti di locazione in essere con (riferibili agli ulteriori aeromobili di proprietà di CP_2
quest'ultima), intervenuti previa risoluzione dei negozi in essere con per mutuo CP_4
consenso e conclusione di nuovi contratti di locazione tra e CAI. CP_2
Negli accordi di risoluzione, infatti, aveva rinunciato a qualsiasi pretesa verso Parte_3
derivante o comunque connessa all'utilizzo degli aeromobili ed ai relativi contratti di CP_2
locazione, dichiarandola liberata da ogni obbligo nei suoi confronti;
parallelamente, nei contratti di locazione conclusi tra e CAI aventi ad oggetto i medesimi aeromobili, era CP_2
stato previsto, all'art. 6, che CAI avrebbe dovuto corrispondere a le riserve di CP_2
manutenzione che risultavano impagate alla data del 1° dicembre 2008, mentre quelli già versati sarebbero stati interamente trattenuti da a beneficio esclusivo di CAI, anche CP_2
Par perché in aveva rinunciato agli stessi negli atti di risoluzione. CP_4
Anche in questo caso, ad avviso dell'appellata, si dovrebbe concludere nel senso della rinuncia da parte di in A.S. ad ogni pretesa nei confronti di compresa quella sottesa CP_4 CP_2
all'odierna azione.
La tesi prospettata da è contrastata da in forza delle seguenti considerazioni. CP_2 CP_4
In primo luogo, l'appellante ha evidenziato come in alcuno dei contratti richiamati ex adverso
in A.S. avesse dichiarato alcunché per conto di in bonis ovvero, in altri termini, CP_4 CP_4
avesse svolto per suo conto alcuna rinuncia.
Sotto altro profilo l'appellante ha rilevato come il dato letterale dei contratti richiamati da non consentisse di accogliere le tesi difensive di quest'ultima, posto che le pattuizioni CP_2
fatte valere dall'appellata facevano genericamente riferimento ai cd. “Supplemental Rent” versati al 1° dicembre 2008 (dies ad quem) senza indicare il dies a quo, di modo che non sarebbe provato che tra le somme versate per riserve di manutenzione asseritamente oggetto di rinuncia fossero comprese, ratione temporis, quella oggetto di causa.
33 In ogni caso ha evidenziato come gli importi oggetto della domanda ex art. 44 l.f. non CP_4
fossero somme “disponibili”, in quanto attinenti a pagamenti inefficaci ex lege, somme che dunque l'accipiens (il quale avrebbe potuto poi insinuarsi al passivo nelle modalità previste dalla legge) non era legittimato a ritenere, pena la violazione della par condicio creditorum.
In relazione al prospettato congegno contrattuale relativo al passaggio dei quattro aeromobili le cui locazioni erano state risolte per mutuo consenso l'appellante, evidenziando preliminarmente la discrasia temporale tra la stipula dei nuovi contratti (intervenuta in data
11.12.2008) e la risoluzione dei precedenti (la cui proposta era stata formulata dal commissario
Straordinario con missive del 5.1.2009), ha rilevato come in A.S. non fosse parte dei CP_4
nuovi contratti di locazione, di modo che non le era opponibile alcuna delle obbligazioni ivi disciplinate.
Con riguardo alle missive di in A.S. del 5 gennaio 2009, l'appellante ha poi sostenuto CP_4
che le clausole in forza delle quali il locatore non avrebbe avuto “ulteriori obblighi nei confronti di
ai sensi dell'Accordo in relazione all'Aeromobile” fossero tali implicare solo che CP_4 CP_2
avendo sottoscritto nuovi contratti di leasing con CAI nel dicembre 2008, non sarebbe stata più tenuta a concedere in locazione ad in gli aeromobili oggetto dei contratti di CP_4 Pt_3
leasing; la suddetta dichiarazione, che non era una rinuncia, implicava in altri termini, ad avviso dell'appellante, solamente la liberazione di dagli obblighi contrattuali a suo carico in CP_2
forza dell'accordo oggetto di risoluzione consensuale ovvero in principalità quello di concedere in leasing gli aeromobili, il che era del resto confermato dalla pattuizione immediatamente successiva, con la quale le parti avevano dichiarato che “né il Locatore né
l'Amministratore Straordinario (avrebbero avuto) alcun interesse nei confronti dell'Aeromobile o dell'Accordo, o il diritto di possedere o controllare l'Aeromobile”.
La fonte dell'obbligo di restituzione delle somme oggetto di causa, di contro, non era il contratto stipulato tra ed , ma la legge, di modo che la suddetta liberatoria, al di CP_2 CP_4
34 là della sua ontologica eterogeneità rispetti ad una rinuncia, non poteva avere effetti preclusivi rispetto all'azione di inefficacia.
Nella consapevolezza, anche sotto questo profilo, della particolare complessità della vicenda, si ritiene che le eccezioni proposte da siano fondate, il che conduce al rigetto del CP_2
gravame, dovendo essere confermata, seppure con diversa motivazione, la statuizione resa dal
Tribunale.
Iniziando la disamina dai negozi trilaterali di cessione dei contratti di locazione in essere tra e afferenti ai quattro Boeing 777 (Aeromobili 32781, 32782, 32783 e 32784), CP_4 CP_2
appare utile richiamare testualmente il tenore delle pattuizioni ivi contenute, per quanto di interesse.
All'art. 2 di ciascuno degli atti di cessione di contratto le parti avevano previsto, in termini generali e omnicomprensivi:
i)la liberazione di da ogni obbligazione derivante dalle locazioni a far data dalla CP_4
cessione del contratto e il contestuale riconoscimento, da parte di di non avere Parte_3 alcun diritto o pretesa nei confronti di ai sensi della locazione (art. 2.1.1.: “il CP_2
Conduttore SI ] conviene di cessare di vantare ogni diritto nei Parte_3 confronti del Locatore [ ai sensi del ONratto di Locazione”); CP_2
(ii) la speculare liberazione di da ogni obbligazione derivante dalle locazioni e il CP_2
contestuale riconoscimento da parte di di non avere alcun diritto o pretesa verso CP_2 CP_4
Par in connessa alle locazioni (art. 2.1.2.).
Tanto premesso in termini generali, all'art. 6 dei suddetti negozi, rubricato “Deposito, Canone e
Canone supplementare”, le parti si erano specificamente occupate di disciplinare la sorte delle obbligazioni afferenti ai corrispettivi e, per quanto qui rilevante, alle riserve di manutenzione
(canoni supplementari).
In dettaglio:
35 i)all'articolo 6.2.1 le parti avevano indicato, per ciascun aeromobile, quanto pagato da CP_4
in bonis e da in a titolo di riserve di manutenzione per l'utilizzo degli aeromobili CP_4 Pt_3
sino al 1.12.2008 e quanto ancora dovuto a quella data (nei termini analiticamente indicati nell'allegato 4 a ciascuno degli atti di cessione dei contratti di locazione), prevedendo che, a far data dal subentro del nuovo conduttore, le somme dovute e non ancora versate da CP_4
(in bonis e in per riserve di manutenzione sarebbero state corrisposte a da CAI;
Pt_3 CP_2
ii)all'art.
6.2.2. i contraenti avevano poi previsto quanto segue: "Il Locatore [ , il Conduttore CP_2
SI [ ] e il Nuovo Conduttore [CAI] riconoscono e accettano ciascuno dei seguenti punti: Parte_3
(a) con decorrenza dal Termine di Efficacia, il Locatore [Gecas],manterrà un importo pari al
Saldo del Canone Supplementare ai sensi del ONratto di Locazione Ceduto e il Par Conduttore SI [ in non vanterà alcun interesse o diritto sullo stesso; CP_4
(b) per maggiore chiarezza, qualsiasi importo relativo al Canone Supplementare che risulti liquido ed esigibile al Termine di Efficacia o successivamente allo stesso sarà dovuto dal Nuovo Conduttore ai sensi del ONratto di Locazione Ceduto;
(c) e con efficacia dalla data del presente Atto, il Locatore non sarà tenuto a versare al Conduttore SI alcun ONributo di Manutenzione ai sensi del
ONratto di Locazione e il Conduttore SI non potrà richiedere a o ricevere dal
Locatore alcun siffatto contributo di manutenzione per il costo della manutenzione dell'Aeromobile" (si rimanda ai documenti prodotti da sub 11, 12, 13 e 14, e relativi CP_2
bis, recanti la traduzione in italiano).
Le suddette previsioni, con le quali le parti si sono date atto di non avere alcuna reciproca pretesa comunque connessa al contratto, effettivamente presuppongono la rinuncia, da parte di al credito che alla stessa avrebbe in astratto fatto capo, al momento dello CP_4 Pt_2
scioglimento del vincolo negoziale (mediante subentro di un terzo soggetto nella posizione dell'originario conduttore), a titolo di restituzione delle riserve di manutenzione sino a quella data versate.
36 Una simile rinuncia, già insita nella richiamata previsione generale di cui all'art. 2, è del tutto inequivoca alla luce della previsione di cui all'art. 6 del contratto, con la quale le parti originarie non solo hanno previsto che per il futuro (i.e. dal 1.12.2008) non sarebbero più state tenute a versare o ricevere il contributo per il costo della manutenzione di ciascuno degli aeromobili, ma anche che avrebbe “mantenuto”, ovvero in altri termini ritenuto, le somme sino a CP_2
quella data già versate da (in bonis e poi in , somme rispetto alle quali la Procedura CP_4 Pt_3
non avrebbe vantato “alcun interesse o diritto”.
Ebbene, la rinuncia in oggetto appare preclusiva rispetto all'odierna azione di inefficacia e alla conseguente pretesa di di ottenere la restituzione dell'importo delle riserve di Parte_3
manutenzione dovute per il mese di luglio 2008, non apparendo in contrario dirimenti le difese svolte dall'appellante.
Il fatto che la rinuncia fosse stata formulata da in A.S., per il tramite del suo CP_4
Commissario Straordinario, non esclude ma anzi conferma il fondamento dell'eccezione proposta da la prospettata rinuncia all'azione di inefficacia non poteva infatti che essere CP_2
formulata dagli organi della procedura, nella cui disponibilità era il credito maturato per effetto dei versamenti in precedenza effettuati dalla stessa procedura e da in bonis e la CP_4
proponibilità della relativa azione di inefficacia ai sensi dell'art. 44 l.f.
L'avere il Commissario rinunciato in modo espresso a tale credito, implica, ad avviso di questa
Corte, la rinuncia alla proposizione della suddetta azione.
Del resto, contrariamente a quanto ventilato dall'appellante, il credito restitutorio discendente dall'azione di inefficacia del pagamento ai sensi dell'art. 44 l.f., così come quello afferente ai pagamenti in tesi revocabili ai sensi dell'art. 67 l.f., è disponibile da parte degli organi della procedura, che ben possono transigere le relative posizioni (prima o dopo la proposizione delle relative azioni) ovvero ab origine rinunciarvi, sulla base delle valutazioni di convenienza ad essi rimesse (qui ricondotte alla necessità di garantire la continuità aziendale, nell'alveo della
37 complessa trattativa svolta dal Commissario al fine della cessione degli assets Parte_4
facenti capo ad , sotto la supervisione del Ministero dello Sviluppo Economico). CP_4
Né, sotto altro profilo, pare opinabile il fatto che tra i crediti a titolo di riserve di manutenzione oggetto di rinuncia fossero compresi anche gli importi maturati e versati con riferimento al mese di luglio 2008.
Il fatto che le parti avessero indicato solo il “dies ad quem” dei crediti per riserve di manutenzione, e cioè avessero previsto che avrebbe avuto diritto di trattenere quanto CP_2
versato a tale titolo sino al 1.12.2008, omettendo di precisare il dies a quo di un simile diritto, appare ad avviso della Corte indice del fatto che le stesse avessero contemplato nell'accordo tutto quanto in precedenza versato a tale titolo, comprese appunto le somme corrisposte a titolo di riserve di manutenzione nel luglio 2008, per cui è causa.
Né, infine, appare dirimente la, pur suggestiva, obiezione della diversa fonte dell'obbligo restitutorio qui azionato (la legge fallimentare) rispetto all'ambito della rinuncia formulata dal
Commissario Straordinario, afferente ai diritti discendenti dal contratto di locazione.
Se è vero, infatti, che l'odierna azione si fonda sulla previsione di cui all'art. 44 l.f., il dato non muta il titolo del credito oggetto della suddetta azione, che è appunto un credito discendente dalle previsioni di cui al contratto di locazione intercorso tra e la fonte del CP_4 CP_2
credito che la Procedura mira a recuperare tramite l'azione di inefficacia, in altri termini, è pur sempre il contratto di locazione degli aeromobili oggetto di cessione (o risoluzione consensuale), talché la rinuncia al credito relativo alle riserve di manutenzione anticipate dal conduttore appare idonea a spiegare, sul piano sostanziale, effetti preclusivi sulla proponibilità della domanda di inefficacia e sulla conseguente possibilità di ottenere la ripetizione delle relative somme.
Venendo agli accordi tramite i quali si è addivenuti alla cessione degli altri quattro aeromobili di proprietà di (ovvero la descritta risoluzione consensuale dei previgenti contratti di CP_2
38 locazione intercorsi tra e e la conclusione di nuovi contratti tra quest'ultima e CP_4 CP_2
CAI), si ritiene di dover confermare la rilevata volontà abdicativa ai crediti relativi alle riserve di manutenzione già versate da (in A.S. e in bonis) sino al momento dello scioglimento CP_4
del vincolo negoziale.
Anche in questo caso giova richiamare le previsioni contenute nei suddetti negozi.
Nell'atto di risoluzione consensuale dei contratti di locazione dei residui quattro aerei già concessi in godimento ad , era prevista la rinuncia di in a qualsiasi pretesa CP_4 CP_4 Pt_3
verso derivante o comunque connessa all'utilizzo degli aeromobili e ai relativi contratti CP_2
di locazione, e la correlata liberazione di da ogni obbligo ivi previsto. CP_2
La proposta formulata dal in data 5 gennaio 2009, che era stata poi Parte_4
accettata da all'art. 2 prevedeva: “con effetto dal Termine di Efficacia: il Locatore CP_2
non avrà alcun altro obbligo nei confronti di ai sensi del CP_2 Parte_3
ONratto e in relazione all'Aeromobile; né né il Commissario Straordinario CP_4
avranno alcun interesse nell'Aeromobile o nel ONratto, o in relazione agli stessi, né avranno il diritto di possedere o controllare l'Aeromobile".
Parallelamente, nei contratti di locazione conclusi tra e CAI in data 11.12.2008, aventi CP_2
ad oggetto i medesimi aeromobili, erano inserite pattuizioni del tutto analoghe a quelle presenti nei contratti trilateri di cessione delle locazioni e segnatamente:
-all'articolo 6.1.1. le parti riconoscevano quanto era stato pagato per riserve di manutenzione Par sino al 1° dicembre 2008 da in bonis e da in (come indicato nell'allegato C a CP_4 CP_4
ciascuno dei nuovi contratti di locazione degli aeromobili);
-all'articolo 6.1.2 le parti convenivano che CAI avrebbe dovuto corrispondere a (solo) CP_2
le riserve di manutenzione che risultavano impagate alla data del 1° dicembre 2008, il che, in uno con la descritta indicazione del saldo versato a tale titolo sino al 1.12.2008, implicava la
39 facoltà di di ritenere quanto versato dal precedente conduttore (in A.S. e in CP_2 CP_4
bonis).
L'efficacia dei nuovi contratti di locazione tra e Cai, stipulati come detto nel dicembre CP_2
2011, era espressamente subordinata alla risoluzione di quelli in essere tra e CP_2 CP_4
relativi agli stessi aeromobili, che si sarebbe perfezionata all'inizio di gennaio 2009; in tal senso era la pattuizione di cui all'art. 4, intitolato “condizioni sospensive”, che al punto 4.1.6. espressamente indicava, appunto quale condizione cui era subordinata l'efficacia del contratto di locazione in favore di Cai, “l'atto risolutivo firmato dal Conduttore Precedente”, id est da
Parte_3
Conseguentemente, a norma dell'art.
7.1.1. del contratto, il termine di efficacia della nuova locazione era rinviato a data futura, correlata appunto “al ricevimento da parte del Conduttore della conferma scritta del Locatore circa l'avvenuto soddisfacimento di o della rinuncia alle condizioni CP_2
sospensive di cui all'articolo 4.1.”
Tanto premesso, superate in forza delle previsioni da ultimo riportate le obiezioni di CP_4
circa la discrasia temporale tra la stipula dei nuovi contratti di locazione e la risoluzione dei precedenti (intervenuta successivamente ai primi), si ritiene che, se non un collegamento negoziale in senso tecnico, sia certamente configurabile un rapporto di funzionalità tra i due negozi (come del resto inevitabile sotto il profilo logico giuridico, non potendo darsi la stipula di un nuovo contratto locazione dello stesso bene ad un terzo, nel vigore di un precedente contratto).
In questa ottica, la rinuncia ad ogni diritto discendente dal contratto, prevista nel negozio tra e e la previsione dell'obbligo di versamento in favore di da parte del CP_4 CP_2 CP_2
nuovo conduttore Cai, delle sole riserve di manutenzione non in precedenza versate da
, somme, queste ultime, che dunque anche in questo caso avrebbe trattenuto a CP_4 CP_2
beneficio del nuovo conduttore, con correlata rinuncia da parte di in A.S., possono CP_4
essere lette come congiuntamente destinate a raggiungere, per il tramite di una diversa forma
40 negoziale (ovvero appunto la stipula di due negozi, in luogo di un contratto trilaterale), lo stesso risultato garantito dalla cessione dei contratti di locazione degli altri aerei.
In ogni caso, anche volendo diversamente opinare, le sole pattuizioni di cui agli accordi di risoluzione consensuale intercorsi tra in e consentono di giungere alla CP_4 Pt_3 CP_2
medesima conclusione.
Come sopra evidenziato, con la previsione di cui all'art. 2 dei negozi di risoluzione per mutuo consenso delle locazioni, in all'atto dello scioglimento del vincolo negoziale, ha CP_4 Pt_3
dichiarato, in termini omnicomprensivi e senza formulare riserva alcuna, di non avere più nulla a pretendere dal Locatore “ai sensi del ONratto”. CP_2
La suddetta dichiarazione, contrariamente a quanto addotto dall'appellante, non si riferisce solo alle pretese afferenti agli aeromobili, ma appunto al “ONratto” nel suo complesso e dunque, in assenza di alcuna esclusione, a tutti i diritti discendenti dal rapporto, tra i quali è compreso quello del conduttore cessato di ottenere la restituzione delle riserve di manutenzione versate per la futura manutenzione degli aeromobili, credito insorto per effetto del venir meno del vincolo negoziale.
Il fatto che il Commissario straordinario abbia ritenuto di liberare da tutti gli obblighi CP_2
a suo carico in forza del contratto di locazione oggetto di risoluzione, in epoca successiva a quella in cui era intervenuto il pagamento inefficace e come tale in astratto suscettibile di essere soggetto all'azione di cui all'art. 44 l.f., si ritiene ostativo alla proposizione dell'odierna domanda da parte della Procedura.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
La pronuncia sulle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri vigenti e con riguardo all'attività effettivamente svolta nel presente grado, segue la soccombenza.
41 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, T.U. spese di giustizia deve infine darsi atto della debenza, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n. 8058/2018, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore delle controparti, spese che liquida, per ciascuna delle appellate, in euro 20.000,00, oltre spese generali e accessori di legge;
3) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
42