Art. 1.
Il personale di ruolo e non di ruolo di altra Amministrazione che alla data di entrata in vigore della presente legge trovasi temporaneamente utilizzato presso i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, e' considerato distaccato nella posizione di "comando", salvo, per quello non di ruolo, la cui assegnazione non sia stata disposta a seguito di trasferimento.
Il personale di ruolo e non di ruolo di altra Amministrazione che alla data di entrata in vigore della presente legge trovasi temporaneamente utilizzato presso i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, e' considerato distaccato nella posizione di "comando", salvo, per quello non di ruolo, la cui assegnazione non sia stata disposta a seguito di trasferimento.