TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/10/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 508/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.
Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 508/2023 R.G.
Promossa da
(c.f. ) nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti CO Andronico ed NA ZI Munaò, elettivamente domiciliato in Floridia (SR), viale Paolo VI n. 67, presso lo studio dell'avv. Rosario Idà.
Ricorrente
Contro
(c.f. P. IV ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. IVno Marcedone, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Avvocatura dell'Istituto.
Resistente
Pagina 1 Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 17.02.2023 l'odierno ricorrente adiva l'intestato tribunale per chiedere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, l'annullamento dell'avviso di addebito n.
59820230000008881000, notificato in data 27.01.2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di Euro 7.384,53 a titolo di “contributi IVS fissi” asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti in relazione al periodo 01/2021 - 12/2022 (e, precisamente: prima, seconda, terza e quarta rata 2021; prima, seconda e terza rata 2022), oltre somme aggiuntive ex art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000, spese di notifica e compensi di riscossione.
A fondamento della propria domanda deduceva l'illegittimità delle risultanze dell'accertamento ispettivo del 18.12.2018 (costituente il presupposto della pretesa dell' ), con il quale, a seguito CP_1 di accesso effettuato presso la “DIORAL” S.r.l. di cui l'opponente era dipendente e socio di capitali al 50%, gli Ispettori avevano qualificato l'attività ivi svolta come attività di lavoro autonomo, procedendo all'iscrizione d'ufficio alla Gestione speciale commercianti, ai sensi della L. n. 662/96 con effetto retroattivo dal mese di novembre 2013 e con contestuale disconoscimento e annullamento della posizione di lavoratore dipendente.
Oltre all'illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e dell'errata iscrizione d'ufficio nella gestione previdenziale commercio, l'opponente deduceva, in ogni caso, l'arbitrarietà
e illegittimità delle richieste riferite al periodo di cui all'avviso di addebito opposto, atteso che il
Tribunale del Lavoro di Siracusa si era recentemente pronunciato su un caso analogo (opposizione avverso avviso di addebito per il medesimo titolo - contributi fissi IVS fissi asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti - ma per un diverso periodo), accogliendo il ricorso e dichiarando illegittima l'iscrizione d'ufficio di alla Gestione Commercianti, annullando, per Parte_1
l'effetto, l'avviso di addebito opposto e condannando l alla corresponsione delle spese legali. CP_1
Con provvedimento del 14.03.2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo rigettarsi il ricorso in quanto infondato, con conferma dell'avviso di addebito impugnato e con vittoria di spese e compensi. Deduceva, in particolare, che dalle risultanze della verifica ispettiva era emersa la partecipazione abituale e prevalente dell'opponente all'attività aziendale, nonché, quindi, l'insussistenza del vincolo di subordinazione e l'assenza del requisito della eterodirezione, stante che l'attività svolta dall'opponente, lungi dal caratterizzarsi quale quella del semplice dipendente, era in realtà sempre stata quella tipicamente
Pagina 2 gestoria del socio e comproprietario della società. Insisteva, quindi, nella fondatezza e legittimità del proprio operato, precisando che, avverso la decisione del Tribunale del Lavoro di Siracusa richiamata dall'opponente, era pendente giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di
Catania.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi.
Con le note conclusionali del 22.09.2025 l' , stante l'intervenuta definizione del giudizio di CP_1 appello in senso favorevole all'opponente, prendeva atto del passaggio in cosa giudicata della valutazione di non ricorrenza dei presupposti per l'iscrivibilità del ricorrente alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi e, in ottemperanza a quanto statuito dalla Corte di Appello, rappresentava che era in corso la cancellazione della posizione contributiva dell'opponente nella
Gestione Commercianti. Chiedeva, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere all'esito dell'intervenuta cancellazione.
All'udienza del 7.10.2025 la causa veniva posta in decisione.
Assorbente su ogni prospettazione, stante il passaggio in giudicato dell'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti e l'avvenuta cancellazione della relativa posizione contributiva, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
In ordine alla richiesta di condanna al pagamento delle spese in favore dell'opponente, atteso che cancellazione dell'opponente dalla Gestione Commercianti per effetto dell'accertamento irrevocabile della Corte di Appello di Catania è avvenuto solo successivamente all'instaurazione CP_ del presente giudizio, si ritiene doversi condannare l' al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere. CP_
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 1.500,00 oltre iva cpa e spese generali, come per legge disponendone il pagamento in favore degli avv.ti
CO RO e NA ZI AO procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 7 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.
Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 508/2023 R.G.
Promossa da
(c.f. ) nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti CO Andronico ed NA ZI Munaò, elettivamente domiciliato in Floridia (SR), viale Paolo VI n. 67, presso lo studio dell'avv. Rosario Idà.
Ricorrente
Contro
(c.f. P. IV ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. IVno Marcedone, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Avvocatura dell'Istituto.
Resistente
Pagina 1 Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 17.02.2023 l'odierno ricorrente adiva l'intestato tribunale per chiedere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, l'annullamento dell'avviso di addebito n.
59820230000008881000, notificato in data 27.01.2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di Euro 7.384,53 a titolo di “contributi IVS fissi” asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti in relazione al periodo 01/2021 - 12/2022 (e, precisamente: prima, seconda, terza e quarta rata 2021; prima, seconda e terza rata 2022), oltre somme aggiuntive ex art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000, spese di notifica e compensi di riscossione.
A fondamento della propria domanda deduceva l'illegittimità delle risultanze dell'accertamento ispettivo del 18.12.2018 (costituente il presupposto della pretesa dell' ), con il quale, a seguito CP_1 di accesso effettuato presso la “DIORAL” S.r.l. di cui l'opponente era dipendente e socio di capitali al 50%, gli Ispettori avevano qualificato l'attività ivi svolta come attività di lavoro autonomo, procedendo all'iscrizione d'ufficio alla Gestione speciale commercianti, ai sensi della L. n. 662/96 con effetto retroattivo dal mese di novembre 2013 e con contestuale disconoscimento e annullamento della posizione di lavoratore dipendente.
Oltre all'illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e dell'errata iscrizione d'ufficio nella gestione previdenziale commercio, l'opponente deduceva, in ogni caso, l'arbitrarietà
e illegittimità delle richieste riferite al periodo di cui all'avviso di addebito opposto, atteso che il
Tribunale del Lavoro di Siracusa si era recentemente pronunciato su un caso analogo (opposizione avverso avviso di addebito per il medesimo titolo - contributi fissi IVS fissi asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti - ma per un diverso periodo), accogliendo il ricorso e dichiarando illegittima l'iscrizione d'ufficio di alla Gestione Commercianti, annullando, per Parte_1
l'effetto, l'avviso di addebito opposto e condannando l alla corresponsione delle spese legali. CP_1
Con provvedimento del 14.03.2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo rigettarsi il ricorso in quanto infondato, con conferma dell'avviso di addebito impugnato e con vittoria di spese e compensi. Deduceva, in particolare, che dalle risultanze della verifica ispettiva era emersa la partecipazione abituale e prevalente dell'opponente all'attività aziendale, nonché, quindi, l'insussistenza del vincolo di subordinazione e l'assenza del requisito della eterodirezione, stante che l'attività svolta dall'opponente, lungi dal caratterizzarsi quale quella del semplice dipendente, era in realtà sempre stata quella tipicamente
Pagina 2 gestoria del socio e comproprietario della società. Insisteva, quindi, nella fondatezza e legittimità del proprio operato, precisando che, avverso la decisione del Tribunale del Lavoro di Siracusa richiamata dall'opponente, era pendente giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di
Catania.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi.
Con le note conclusionali del 22.09.2025 l' , stante l'intervenuta definizione del giudizio di CP_1 appello in senso favorevole all'opponente, prendeva atto del passaggio in cosa giudicata della valutazione di non ricorrenza dei presupposti per l'iscrivibilità del ricorrente alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi e, in ottemperanza a quanto statuito dalla Corte di Appello, rappresentava che era in corso la cancellazione della posizione contributiva dell'opponente nella
Gestione Commercianti. Chiedeva, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere all'esito dell'intervenuta cancellazione.
All'udienza del 7.10.2025 la causa veniva posta in decisione.
Assorbente su ogni prospettazione, stante il passaggio in giudicato dell'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti e l'avvenuta cancellazione della relativa posizione contributiva, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
In ordine alla richiesta di condanna al pagamento delle spese in favore dell'opponente, atteso che cancellazione dell'opponente dalla Gestione Commercianti per effetto dell'accertamento irrevocabile della Corte di Appello di Catania è avvenuto solo successivamente all'instaurazione CP_ del presente giudizio, si ritiene doversi condannare l' al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere. CP_
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 1.500,00 oltre iva cpa e spese generali, come per legge disponendone il pagamento in favore degli avv.ti
CO RO e NA ZI AO procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 7 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3