TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 25/06/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
2208 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2208/2024 R.G.
avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale
promossa con ricorso da:
nata a [...] il [...]. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Farenga, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
-RICORRENTE-
contro
nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Malfarà e Marco Dicandia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in forza di procura in atti;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * * CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1 CP_1
in Volpiano (TO) il 14/07/2012, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Volpiano
[...] con Atto n. 13, Parte 2, Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione e all'annotazione dell'emananda sentenza.
Per_
- disporre l'affidamento condiviso, dei figli minori e ad entrambi i genitori, con mantenimento della Per_1
residenza e collocazione presso la madre.
- disporre che i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne l'ordinaria
amministrazione nei periodi di rispettiva competenza
Per_
-disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli e , secondo gli accordi tra i genitori CP_1 Per_1
e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
a) a weekend alternati, il padre andrà a prendere i figli dall'uscita di scuola e li terrà con sé fino alla domenica sera riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre, con pernottamento presso di lui il venerdì ed il sabato sera;
Per_ b) durante la settimana in cui e trascorreranno il week end con la madre, il padre potrà tenerli con sé Per_1 in una giornata infrasettimanale dall'uscita di scuola e con pernottamento, avendo cura di riaccompagnarli a scuola il mattino seguente;
c)Durante le festività natalizie, ad anni alterni, i figli staranno negli anni dispari dal 23.12. al 30.12 con il padre e
dal 31.12 al 6.1 con la madre.
d)Durante le vacanze pasquali, i figli staranno a Pasqua con il padre, a Pasquetta con la madre ad anni alterni.
e)Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive da comunicare alla
madre entro il 31 maggio;
- disporre che il sig. corrisponda alla sig. a titolo di concorso nel mantenimento CP_1 Parte_1
Per_ dei figli e , un assegno mensile di complessivi € 250,00 ( € 125,00per ciascun figlio) automaticamente Per_1
rivalutabile annualmente su base ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese,
- disporre che il sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal SSNL, nonché alla CP_1
corresponsione nella misura del 50% delle spese scolastiche e delle spese relative ai centri estivi, nonché a tutte le
spese straordinarie in conformità al Protocollo D'Intesa fra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Ivrea.
- disporre che la sig. percepirà ed usufruirà dell'assegno unico nella misura del 100%. Pt_1 -la sig.ra rinuncia alla richiesta degli arretrati adeguamenti Istat e al recupero delle spese straordinarie Pt_1
maturate sino alla data odierna
- il sig. si impegna a pagare in via esclusiva le rate residue relative al prodotto finanziario Credit Agricole CP_1
s.p.a. denominato Assicuro G. Mutuo- Assicuro prestito personale, e rinuncia alla richiesta di rimborso del 50% delle rate sin d'ora pagate in via esclusiva, nei confronti della sig.ra Pt_1
-le parti prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto per sé e per i propri figli minori;
-le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra, neppure a titolo di mantenimento, divisione dei beni”.
Per il P.M.:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Volpiano, in data Parte_1 CP_1
14.7.2012 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune (atto n. 13 , Parte II, serie
A).
Per Dalla unione è nata prole: nato a [...] il [...] e , nato a [...], il [...]. Per_1
I coniugi si sono separati in virtù di verbale di udienza presidenziale dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea,
regolarmente omologato .
Con ricorso iscritto in data 12.7.2022 pronuncia di cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio
Si costituiva la parte resistente.
Dopo l'udienza di comparizione dei coniugi, il 24.3.2023, a seguito del deposito delle memorie istruttorie, all'udienza del giorno 15.1.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, le parti insistevano per l'accoglimento delle reciproche conclusioni ed il Giudice, il 16.1.2025 rimetteva la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche;
nelle more della fase decisionale, le parti dichiaravano di aver trovato un accordo ed il Collegio rimetteva la causa davanti al GI;
quindi, le parti, precisavano le loro conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa in decisione in data 10.4.2025.
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti. Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio 2015.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta dopo che la separazione dura ininterrotta da ben oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla prole ed alla regolamentazione dei rapporti tra di loro che il
Tribunale ritiene di poter integralmente recepire.
In ragione delle conclusioni congiunte, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti ed alle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
contratto a Volpiano in data 14.7.2012, i cui estremi sono precisati in narrativa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volpiano di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- prende atto delle conclusioni congiunte e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 18.6.2025.
Il Presidente Est.
Alessandro Scialabba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2208/2024 R.G.
avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale
promossa con ricorso da:
nata a [...] il [...]. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Farenga, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
-RICORRENTE-
contro
nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Malfarà e Marco Dicandia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in forza di procura in atti;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * * CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1 CP_1
in Volpiano (TO) il 14/07/2012, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Volpiano
[...] con Atto n. 13, Parte 2, Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione e all'annotazione dell'emananda sentenza.
Per_
- disporre l'affidamento condiviso, dei figli minori e ad entrambi i genitori, con mantenimento della Per_1
residenza e collocazione presso la madre.
- disporre che i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne l'ordinaria
amministrazione nei periodi di rispettiva competenza
Per_
-disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli e , secondo gli accordi tra i genitori CP_1 Per_1
e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
a) a weekend alternati, il padre andrà a prendere i figli dall'uscita di scuola e li terrà con sé fino alla domenica sera riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre, con pernottamento presso di lui il venerdì ed il sabato sera;
Per_ b) durante la settimana in cui e trascorreranno il week end con la madre, il padre potrà tenerli con sé Per_1 in una giornata infrasettimanale dall'uscita di scuola e con pernottamento, avendo cura di riaccompagnarli a scuola il mattino seguente;
c)Durante le festività natalizie, ad anni alterni, i figli staranno negli anni dispari dal 23.12. al 30.12 con il padre e
dal 31.12 al 6.1 con la madre.
d)Durante le vacanze pasquali, i figli staranno a Pasqua con il padre, a Pasquetta con la madre ad anni alterni.
e)Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive da comunicare alla
madre entro il 31 maggio;
- disporre che il sig. corrisponda alla sig. a titolo di concorso nel mantenimento CP_1 Parte_1
Per_ dei figli e , un assegno mensile di complessivi € 250,00 ( € 125,00per ciascun figlio) automaticamente Per_1
rivalutabile annualmente su base ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese,
- disporre che il sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal SSNL, nonché alla CP_1
corresponsione nella misura del 50% delle spese scolastiche e delle spese relative ai centri estivi, nonché a tutte le
spese straordinarie in conformità al Protocollo D'Intesa fra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Ivrea.
- disporre che la sig. percepirà ed usufruirà dell'assegno unico nella misura del 100%. Pt_1 -la sig.ra rinuncia alla richiesta degli arretrati adeguamenti Istat e al recupero delle spese straordinarie Pt_1
maturate sino alla data odierna
- il sig. si impegna a pagare in via esclusiva le rate residue relative al prodotto finanziario Credit Agricole CP_1
s.p.a. denominato Assicuro G. Mutuo- Assicuro prestito personale, e rinuncia alla richiesta di rimborso del 50% delle rate sin d'ora pagate in via esclusiva, nei confronti della sig.ra Pt_1
-le parti prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto per sé e per i propri figli minori;
-le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra, neppure a titolo di mantenimento, divisione dei beni”.
Per il P.M.:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Volpiano, in data Parte_1 CP_1
14.7.2012 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune (atto n. 13 , Parte II, serie
A).
Per Dalla unione è nata prole: nato a [...] il [...] e , nato a [...], il [...]. Per_1
I coniugi si sono separati in virtù di verbale di udienza presidenziale dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea,
regolarmente omologato .
Con ricorso iscritto in data 12.7.2022 pronuncia di cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio
Si costituiva la parte resistente.
Dopo l'udienza di comparizione dei coniugi, il 24.3.2023, a seguito del deposito delle memorie istruttorie, all'udienza del giorno 15.1.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, le parti insistevano per l'accoglimento delle reciproche conclusioni ed il Giudice, il 16.1.2025 rimetteva la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche;
nelle more della fase decisionale, le parti dichiaravano di aver trovato un accordo ed il Collegio rimetteva la causa davanti al GI;
quindi, le parti, precisavano le loro conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa in decisione in data 10.4.2025.
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti. Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio 2015.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta dopo che la separazione dura ininterrotta da ben oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla prole ed alla regolamentazione dei rapporti tra di loro che il
Tribunale ritiene di poter integralmente recepire.
In ragione delle conclusioni congiunte, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti ed alle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
contratto a Volpiano in data 14.7.2012, i cui estremi sono precisati in narrativa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volpiano di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- prende atto delle conclusioni congiunte e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 18.6.2025.
Il Presidente Est.
Alessandro Scialabba