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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, composta dai magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est. dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in sede di rinvio, iscritta al n. 1094 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Dara e dall'Avv. C.F._2
Filippo Lauricella;
attori in riassunzione/già appellati
CONTRO
(già , corrente in CP_1 Controparte_2 Controparte_3
AN (P.IVA: , rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Sanna;
P.IVA_1
convenuta in riassunzione/già appellante principale
2
Conclusioni per gli attori in riassunzione: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita - dare atto che con ordinanza del 31 maggio 2023, pubblicata il 20 giugno
2023, la Corte Suprema di Cassazione ha cassato la sentenza n. 1231/2017 della Corte di Appello di Palermo nella parte in cui, in accoglimento dell'appello della già riduceva di € 36.778,49 i compensi dovuti CP_1 Controparte_3 agli arch. e;
- rigettare, quindi, l'appello Parte_1 Parte_2 proposto da già . avverso la sentenza del Tribunale CP_1 Controparte_3 di Palermo n. 5958/11; - per l'effetto, confermare la sentenza n. 5859/2011 del
Tribunale di Palermo nella parte in cui condanna al pagamento in favore CP_1 degli odierni attori in riassunzione della somma di euro 32.237,12 oltre interessi dal 18 settembre 2003 fino al soddisfo;
- porre a carico della già CP_1
in persona del legale rappresentante p.t, l'obbligo di rifondere agli Controparte_3
Arch. e le spese di lite del giudizio di appello, quelle di legittimità e Pt_1 Pt_2 del presente procedimento di riassunzione. A questo fine chiedono che la Ecc.ma
Corte voglia assegnare i termini ex artt. 190 c.p.c. Per mera completezza di difesa si insiste, infine, per la inammissibilità e nel merito il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla società convenuta in riassunzione restando il giudizio di rinvio un giudizio “chiuso” e che non tollera quindi modifiche od integrazioni alle domande come invece inopinatamente tenta di fare la società convenuta.
Salvo ogni maggior diritto.”
Conclusioni per la società convenuta in riassunzione: “Reiectis adversis
Rigettare le domande attoree tutte, con ogni e qualsivoglia statuizione, perché infondate in fatto ed in diritto;
In parziale riforma della sentenza n. 5859/2011 del
Tribunale di Palermo, revocarsi in toto il decreto ingiuntivo opposto, contrassegnato dal n. 2431/2003; Conseguentemente, accogliersi per i motivi tutti di cui nella parte in narrativa l'appello incidentale e, per l'effetto, ritenere e 3
condannare – atteso il di loro contegno professionale gravemente negligente ed imperito - gli Arch. e al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e Pt_1 Pt_2 non, da liquidarsi nella misura di € 25.000,00 o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
Condannarsi, conseguentemente, gli Arch. Pt_1
e al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio. Con vittoria di spese Pt_2
Salvis juribus”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 5958/2011 del 28-30 dicembre 2011 il Tribunale di Palermo, definendo il giudizio originato dalla opposizione proposta da (già CP_1
al decreto ingiuntivo n.ro 2431/2003 con cui era stato intimato Controparte_3 alla predetta società il pagamento, a titolo di saldo per compensi professionali, dell'importo di euro 73.363,43, oltre accessori e spese della procedura, in favore degli architetti e , revocava il decreto ma Parte_1 Parte_2 condannava l'opponente a corrispondere agli opposti la somma di euro
32.237,12, “oltre interessi al tasso legale dal 18 settembre 2003 fino al soddisfo ed oltre contributo cassa previdenziale ed I.V.A. come per legge sul totale dovuto al momento del saldo”, nonché la metà delle spese di lite e poneva a carico di entrambe le parti i costi della c.t.u. espletata in corso di causa.
Va precisato che l'importo di euro 32.237,12 veniva determinato: a) muovendo da un compenso spettante ai due professionisti - per le prestazioni di progettazione, compresa la redazione di una perizia di variante, direzione dei lavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità afferenti alla realizzazione in agro di
AN, contrada Borgo Fazio, località , di uno stabilimento per la CP_2 produzione di vino – determinato dal c.t.u., arch. S. , nell'ammontare Pt_3 complessivo di euro 120.554,24, oltre cassa previdenziale e IVA, comprensivo del rimborso delle spese, quest'ultimo forfettariamente calcolato, ai sensi 4
dell'art.13 co.2 della Legge n.143/1949, nelle percentuali già validate nel visto di conformità del 28.7-7.8.2003 reso dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti di
Palermo sulla parcella sulla scorta della quale era stato ottenuto il provvedimento monitorio;
b) detraendo da tale cifra sia quanto già corrisposto ante causam dalla società committente (euro 55.514,15), sia l'importo di euro 32.802,97, comprensivo di rivalutazione e interessi, corrispondente al risarcimento riconosciuto alla , in accoglimento di apposita domanda riconvenzionale, CP_1
a titolo di risarcimento per i danni patiti a causa “di una serie di difetti e difformità nella fase progettuale ed esecutiva dell'appalto” ritenuti addebitabili a imperizia dei due professionisti.
Con sentenza n.ro 1231/2017 del 26.6.2017 questa Corte di Appello, in parziale accoglimento dell'appello principale della , riteneva fondato il motivo di CP_1 gravame afferente alla non debenza del rimborso delle spese operato ai sensi dell'art.13 co.2 della Legge n.143/1949 e, pertanto, scomputava tale importo, quantificato in euro 36.778,49, dall'ammontare complessivo del credito riconosciuto agli appellati;
rigettava gli altri motivi dell'appello principale nonché
l'appello incidentale dei due architetti.
La Cassazione, in accoglimento dei motivi del ricorso proposto dallo e Pt_1 dalla relativi esclusivamente alla statuizione che aveva espunto il Pt_2 rimborso delle spese, con ordinanza n.ro 17696, pubblicata il 20.6.2023, ha cassato la decisione di secondo grado e rinviato per nuovo giudizio a questa
Corte in diversa composizione.
e hanno provveduto a riassumere il Parte_1 Parte_2 processo chiedendo il rigetto integrale dell'appello originariamente proposto dalla controparte, con conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituita la controparte (con la denominazione di “ CP_1 [...]
) con comparsa di costituzione del 9.10.2024 nella quale è Controparte_2 5
tornata a contestare la debenza del rimborso delle spese ma ha anche formulato
“appello incidentale” volto ad ottenere il risarcimento del danno anche di natura extracontrattuale patito a causa della condotta imperita dei due professionisti, quantificandolo nell'ammontare di euro 25.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
La causa, trattata in modalità cartolare, è stata assunta in decisione il 13 febbraio
2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
**********************
La Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado nella parte (l'unica sottoposta al suo sindacato) in cui era stata esclusa la facoltà per i due architetti di congloblare i compensi accessori di cui agli art. 4 e 6 della Legge 143/49 in una percentuale degli onorari.
La esclusione era stata motivata dal giudice di appello sul rilievo che l'assenza di un accordo con la parte committente, espressamente richiesto dal comma 2 del citato art.13 della medesima legge, avrebbe precluso la forfettizzazione, con la conseguenza che sarebbe stato necessaria prova specifica circa l'effettiva sopportazione dei costi, ma che tale dimostrazione era mancata né poteva ritenersi sostituibile dalla valutazione del c.t.u. basata sulla mera circostanza della ubicazione del cantiere al di fuori dal Comune di residenza dei professionisti.
Nello specifico, l'ordinanza remittente ha innanzitutto dato atto, sul piano fattuale, della circostanza che “i ricorrenti avevano ottenuto il decreto ingiuntivo in forza di parcella vistata dal Consiglio dell'ordine anche quanto alla percentuale per il calcolo forfettario del compenso accessorio conglobato” e, sul piano normativo, della integrazione alla previsione dell'art.13 L.143/49 operata dall'art.5 del D.M. del Ministero della Giustizia del 21.8.1958, in forza del quale, ““in caso di disaccordo col committente,” la misura del compenso forfettario è determinata dal 6
Consiglio dell'Ordine”; ha poi richiamato i principi elaborati sul tema dalla giurisprudenza di legittimità e ha concluso rilevando che il giudice di secondo grado aveva statuito senza farne applicazione, in quanto non aveva “analizzato le spese in riferimento alla loro idoneità a giustificare il compenso conglobato, senza necessità della loro prova certa del quantum (in particolare, non ha valutato in tal senso la distanza tra cantiere e luogo di residenza dei professionisti come rilevata in primo grado)”.
Così precisato l'oggetto ma anche il perimetro decisionale di questa fase supplementare del processo – che vede ormai coperte dal giudicato interno tutte le restanti statuizioni della sentenza di primo grado confermate da quella di appello e non contestate nella fase di legittimità (a cominciare da quella in ordine all'ammontare dell'onorario complessivo commisurato a tutte le prestazioni svolte dai due prestatori d'opera intellettuale) - occorre quindi esaminare le spese per le quali venne richiesto il rimborso e, quindi, verificare la loro “idoneità” a giustificare, rispetto all'onorario determinato dal c.t.u., il rimborso a forfait che il
Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Palermo, dando il suo visto alla parcella presentata dai due professionisti, ebbe a convalidare nelle misure ivi già indicate, corrispondenti al 45 % dell'importo degli onorari per le opere ricadenti nella classe prima di cui all'art.14 della Tariffa Professionale e al 60% per le opere ricadenti nelle altre classi, in ciò facendo applicazione, per come chiarito dall'ausiliario, di quanto statuito in termini generali da una delibera del
18.12.1991 adottata dalla Consulta degli Architetti della Sicilia per le prestazioni svolte al di fuori del Comune di residenza anagrafica del professionista (v. pag.
14 della relazione di c.t.u. del 5.3.2008, presente in atti in formato cartaceo).
Muovendo da tali premesse e ad una lettura complessiva del dictum della
Suprema Corte, che ha mostrato di accogliere senza riserve le argomentazioni sviluppate dai ricorrenti, la verifica non può che concludersi positivamente. 7
La voce su cui si fonda la pretesa al rimborso, anche alla luce di quanto indicato dal c.t.u. e dalla indicazione espressa contenuta nella ordinanza remittente, è costituita dalle spese di viaggio per lo spostamento da Palermo, sede di residenza dei due architetti, all'area di sedime, e quindi al cantiere, dell'erigendo stabilimento.
La distanza tra tali luoghi, sulla scorta di dati che possono facilmente trarsi da comuni applicativi di navigazione, risulta pari a circa 100 km. e comportava, anche all'epoca dei fatti, un tempo di percorrenza in autovettura di poco superiore ad un'ora in condizioni ordinarie di viabilità.
La sussistenza di tale voce di costo risulta di per sé non contestabile e, tenuto anche conto che l'incarico si dipanò per anni (dal 1998 al 2001, con ultimazione delle opere inizialmente prevista per il 20.3.2001 ma differita, a causa della necessità della variante, al 30.10.2001) ed ebbe a comprendere anche la direzione dei lavori, deve concludersi che le correlate spese di viaggio, considerate sia di per sé che in termini di “tempo passato fuori ufficio”, giustificano la liquidazione forfettizzata, rendendo irrilevante, in forza dei principi richiamati nell'ordinanza remittente, la dimostrazione analitica del numero delle trasferte effettivamente effettuate dai due professionisti, della loro concreta durata e del mezzo di trasporto utilizzato.
La quantificazione monetaria del rimborso, come detto, non potrà poi che essere quella già asseverata dal visto del 28.7-7.8.2003 reso dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Palermo e ciò in quanto l'ordinanza remittente ha mostrato di ritenere che, pur in assenza di una apposita domanda dei professionisti volta a provocare, in difetto di un accordo con la parte committente, un pronunciamento specifico e mirato di quantificazione delle percentuali del rimborso (secondo il meccanismo delineato da Cass. 2972/1989), al visto in questione debba comunque attribuirsi valenza equipollente e sufficiente. 8
In conclusione, la sentenza di primo grado va confermata anche in relazione a tale residuo motivo dell'appello principale.
Va da ultimo dichiarata l'inammissibilità, ai sensi dell'art.394 c.p.c., della domanda risarcitoria (evidentemente aggiuntiva rispetto a quella già accolta) avanzata dalla nella comparsa di costituzione del 9.10.2024 e di ogni CP_1 eccezione “nuova” da essa sollevata - come quella afferente ad un ulteriore pagamento di acconto asseritamente effettuato nel 2002 in favore della - e Pt_2 ciò in quanto la presente fase si connota come giudizio “chiuso”, delimitato, come sopra detto, dalle prescrizioni dell'ordinanza remittente, dalle preclusioni e decadenze già maturate e dal tenore delle statuizioni non più revocabili.
La regolamentazione delle spese di lite va effettuata alla luce dell'esito finale della causa (inter alia: Cass. 13356/21, 23769/24).
Per quanto attiene al giudizio di secondo grado, va ravvisata una soccombenza reciproca (rigetto dell'appello principale ma anche di quello incidentale) seppur prevalente della che giustifica la condanna di tale società al pagamento CP_1 di 2/3 delle spese di lite sostenute dalle controparti, con compensazione della restante quota;
per le fasi successive la soccombenza della società trapanese risulta totale.
Tanto precisato, la liquidazione delle spese di lite viene fatta nelle misure indicate in dispositivo, applicando i parametri tariffari vigenti (Cass. 31884/18, 19181/18) - nei valori minimi per la fase di trattazione, in assenza di riapertura della attività istruttoria, medi per le altre fasi- in base all'ammontare del disputatum.
Non si fa luogo alla applicazione del disposto dell'art.13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 tenuto conto che giudizio di appello venne promosso in epoca antecedente alla entrata in vigore di tale disposizione (v. Cass. 22726/18).
P.Q.M.
9
La Corte definitivamente pronunciando a seguito di rinvio disposto dalla
Cassazione con ordinanza n.ro n.ro 17696/2023,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.ro 5958/2011 CP_1 del Tribunale di Palermo pubblicata il 30.12.2011;
-dichiara inammissibile la domanda proposta dalla predetta appellante, oggi con la comparsa di costituzione del CP_1 Controparte_2
9.10.2024.
Condanna a corrispondere a CP_1 Controparte_2 [...]
e , unitariamente considerati: a) i 2/3 delle spese Pt_1 Pt_2 Parte_2 di lite del giudizio di appello – le quali si liquidano nella loro interezza nell'importo di euro 12.154,00, oltre rimborso spese forfettarie ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e
IVA come per legge - disponendo la compensazione della restante quota;
b) le spese di lite della fase di legittimità, che si liquidano nell'importo di euro 5.513,00, oltre rimborso spese forfettarie ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e IVA come per legge;
c) le spese di lite del presente giudizio di rinvio, che si liquidano nell'importo di euro 8.469,00, oltre rimborso spese forfettarie ex art.2 D.M.
n.55/14, c.p.a. e IVA come per legge.
Palermo, 7.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, composta dai magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est. dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in sede di rinvio, iscritta al n. 1094 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Dara e dall'Avv. C.F._2
Filippo Lauricella;
attori in riassunzione/già appellati
CONTRO
(già , corrente in CP_1 Controparte_2 Controparte_3
AN (P.IVA: , rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Sanna;
P.IVA_1
convenuta in riassunzione/già appellante principale
2
Conclusioni per gli attori in riassunzione: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita - dare atto che con ordinanza del 31 maggio 2023, pubblicata il 20 giugno
2023, la Corte Suprema di Cassazione ha cassato la sentenza n. 1231/2017 della Corte di Appello di Palermo nella parte in cui, in accoglimento dell'appello della già riduceva di € 36.778,49 i compensi dovuti CP_1 Controparte_3 agli arch. e;
- rigettare, quindi, l'appello Parte_1 Parte_2 proposto da già . avverso la sentenza del Tribunale CP_1 Controparte_3 di Palermo n. 5958/11; - per l'effetto, confermare la sentenza n. 5859/2011 del
Tribunale di Palermo nella parte in cui condanna al pagamento in favore CP_1 degli odierni attori in riassunzione della somma di euro 32.237,12 oltre interessi dal 18 settembre 2003 fino al soddisfo;
- porre a carico della già CP_1
in persona del legale rappresentante p.t, l'obbligo di rifondere agli Controparte_3
Arch. e le spese di lite del giudizio di appello, quelle di legittimità e Pt_1 Pt_2 del presente procedimento di riassunzione. A questo fine chiedono che la Ecc.ma
Corte voglia assegnare i termini ex artt. 190 c.p.c. Per mera completezza di difesa si insiste, infine, per la inammissibilità e nel merito il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla società convenuta in riassunzione restando il giudizio di rinvio un giudizio “chiuso” e che non tollera quindi modifiche od integrazioni alle domande come invece inopinatamente tenta di fare la società convenuta.
Salvo ogni maggior diritto.”
Conclusioni per la società convenuta in riassunzione: “Reiectis adversis
Rigettare le domande attoree tutte, con ogni e qualsivoglia statuizione, perché infondate in fatto ed in diritto;
In parziale riforma della sentenza n. 5859/2011 del
Tribunale di Palermo, revocarsi in toto il decreto ingiuntivo opposto, contrassegnato dal n. 2431/2003; Conseguentemente, accogliersi per i motivi tutti di cui nella parte in narrativa l'appello incidentale e, per l'effetto, ritenere e 3
condannare – atteso il di loro contegno professionale gravemente negligente ed imperito - gli Arch. e al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e Pt_1 Pt_2 non, da liquidarsi nella misura di € 25.000,00 o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
Condannarsi, conseguentemente, gli Arch. Pt_1
e al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio. Con vittoria di spese Pt_2
Salvis juribus”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 5958/2011 del 28-30 dicembre 2011 il Tribunale di Palermo, definendo il giudizio originato dalla opposizione proposta da (già CP_1
al decreto ingiuntivo n.ro 2431/2003 con cui era stato intimato Controparte_3 alla predetta società il pagamento, a titolo di saldo per compensi professionali, dell'importo di euro 73.363,43, oltre accessori e spese della procedura, in favore degli architetti e , revocava il decreto ma Parte_1 Parte_2 condannava l'opponente a corrispondere agli opposti la somma di euro
32.237,12, “oltre interessi al tasso legale dal 18 settembre 2003 fino al soddisfo ed oltre contributo cassa previdenziale ed I.V.A. come per legge sul totale dovuto al momento del saldo”, nonché la metà delle spese di lite e poneva a carico di entrambe le parti i costi della c.t.u. espletata in corso di causa.
Va precisato che l'importo di euro 32.237,12 veniva determinato: a) muovendo da un compenso spettante ai due professionisti - per le prestazioni di progettazione, compresa la redazione di una perizia di variante, direzione dei lavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità afferenti alla realizzazione in agro di
AN, contrada Borgo Fazio, località , di uno stabilimento per la CP_2 produzione di vino – determinato dal c.t.u., arch. S. , nell'ammontare Pt_3 complessivo di euro 120.554,24, oltre cassa previdenziale e IVA, comprensivo del rimborso delle spese, quest'ultimo forfettariamente calcolato, ai sensi 4
dell'art.13 co.2 della Legge n.143/1949, nelle percentuali già validate nel visto di conformità del 28.7-7.8.2003 reso dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti di
Palermo sulla parcella sulla scorta della quale era stato ottenuto il provvedimento monitorio;
b) detraendo da tale cifra sia quanto già corrisposto ante causam dalla società committente (euro 55.514,15), sia l'importo di euro 32.802,97, comprensivo di rivalutazione e interessi, corrispondente al risarcimento riconosciuto alla , in accoglimento di apposita domanda riconvenzionale, CP_1
a titolo di risarcimento per i danni patiti a causa “di una serie di difetti e difformità nella fase progettuale ed esecutiva dell'appalto” ritenuti addebitabili a imperizia dei due professionisti.
Con sentenza n.ro 1231/2017 del 26.6.2017 questa Corte di Appello, in parziale accoglimento dell'appello principale della , riteneva fondato il motivo di CP_1 gravame afferente alla non debenza del rimborso delle spese operato ai sensi dell'art.13 co.2 della Legge n.143/1949 e, pertanto, scomputava tale importo, quantificato in euro 36.778,49, dall'ammontare complessivo del credito riconosciuto agli appellati;
rigettava gli altri motivi dell'appello principale nonché
l'appello incidentale dei due architetti.
La Cassazione, in accoglimento dei motivi del ricorso proposto dallo e Pt_1 dalla relativi esclusivamente alla statuizione che aveva espunto il Pt_2 rimborso delle spese, con ordinanza n.ro 17696, pubblicata il 20.6.2023, ha cassato la decisione di secondo grado e rinviato per nuovo giudizio a questa
Corte in diversa composizione.
e hanno provveduto a riassumere il Parte_1 Parte_2 processo chiedendo il rigetto integrale dell'appello originariamente proposto dalla controparte, con conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituita la controparte (con la denominazione di “ CP_1 [...]
) con comparsa di costituzione del 9.10.2024 nella quale è Controparte_2 5
tornata a contestare la debenza del rimborso delle spese ma ha anche formulato
“appello incidentale” volto ad ottenere il risarcimento del danno anche di natura extracontrattuale patito a causa della condotta imperita dei due professionisti, quantificandolo nell'ammontare di euro 25.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
La causa, trattata in modalità cartolare, è stata assunta in decisione il 13 febbraio
2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
**********************
La Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado nella parte (l'unica sottoposta al suo sindacato) in cui era stata esclusa la facoltà per i due architetti di congloblare i compensi accessori di cui agli art. 4 e 6 della Legge 143/49 in una percentuale degli onorari.
La esclusione era stata motivata dal giudice di appello sul rilievo che l'assenza di un accordo con la parte committente, espressamente richiesto dal comma 2 del citato art.13 della medesima legge, avrebbe precluso la forfettizzazione, con la conseguenza che sarebbe stato necessaria prova specifica circa l'effettiva sopportazione dei costi, ma che tale dimostrazione era mancata né poteva ritenersi sostituibile dalla valutazione del c.t.u. basata sulla mera circostanza della ubicazione del cantiere al di fuori dal Comune di residenza dei professionisti.
Nello specifico, l'ordinanza remittente ha innanzitutto dato atto, sul piano fattuale, della circostanza che “i ricorrenti avevano ottenuto il decreto ingiuntivo in forza di parcella vistata dal Consiglio dell'ordine anche quanto alla percentuale per il calcolo forfettario del compenso accessorio conglobato” e, sul piano normativo, della integrazione alla previsione dell'art.13 L.143/49 operata dall'art.5 del D.M. del Ministero della Giustizia del 21.8.1958, in forza del quale, ““in caso di disaccordo col committente,” la misura del compenso forfettario è determinata dal 6
Consiglio dell'Ordine”; ha poi richiamato i principi elaborati sul tema dalla giurisprudenza di legittimità e ha concluso rilevando che il giudice di secondo grado aveva statuito senza farne applicazione, in quanto non aveva “analizzato le spese in riferimento alla loro idoneità a giustificare il compenso conglobato, senza necessità della loro prova certa del quantum (in particolare, non ha valutato in tal senso la distanza tra cantiere e luogo di residenza dei professionisti come rilevata in primo grado)”.
Così precisato l'oggetto ma anche il perimetro decisionale di questa fase supplementare del processo – che vede ormai coperte dal giudicato interno tutte le restanti statuizioni della sentenza di primo grado confermate da quella di appello e non contestate nella fase di legittimità (a cominciare da quella in ordine all'ammontare dell'onorario complessivo commisurato a tutte le prestazioni svolte dai due prestatori d'opera intellettuale) - occorre quindi esaminare le spese per le quali venne richiesto il rimborso e, quindi, verificare la loro “idoneità” a giustificare, rispetto all'onorario determinato dal c.t.u., il rimborso a forfait che il
Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Palermo, dando il suo visto alla parcella presentata dai due professionisti, ebbe a convalidare nelle misure ivi già indicate, corrispondenti al 45 % dell'importo degli onorari per le opere ricadenti nella classe prima di cui all'art.14 della Tariffa Professionale e al 60% per le opere ricadenti nelle altre classi, in ciò facendo applicazione, per come chiarito dall'ausiliario, di quanto statuito in termini generali da una delibera del
18.12.1991 adottata dalla Consulta degli Architetti della Sicilia per le prestazioni svolte al di fuori del Comune di residenza anagrafica del professionista (v. pag.
14 della relazione di c.t.u. del 5.3.2008, presente in atti in formato cartaceo).
Muovendo da tali premesse e ad una lettura complessiva del dictum della
Suprema Corte, che ha mostrato di accogliere senza riserve le argomentazioni sviluppate dai ricorrenti, la verifica non può che concludersi positivamente. 7
La voce su cui si fonda la pretesa al rimborso, anche alla luce di quanto indicato dal c.t.u. e dalla indicazione espressa contenuta nella ordinanza remittente, è costituita dalle spese di viaggio per lo spostamento da Palermo, sede di residenza dei due architetti, all'area di sedime, e quindi al cantiere, dell'erigendo stabilimento.
La distanza tra tali luoghi, sulla scorta di dati che possono facilmente trarsi da comuni applicativi di navigazione, risulta pari a circa 100 km. e comportava, anche all'epoca dei fatti, un tempo di percorrenza in autovettura di poco superiore ad un'ora in condizioni ordinarie di viabilità.
La sussistenza di tale voce di costo risulta di per sé non contestabile e, tenuto anche conto che l'incarico si dipanò per anni (dal 1998 al 2001, con ultimazione delle opere inizialmente prevista per il 20.3.2001 ma differita, a causa della necessità della variante, al 30.10.2001) ed ebbe a comprendere anche la direzione dei lavori, deve concludersi che le correlate spese di viaggio, considerate sia di per sé che in termini di “tempo passato fuori ufficio”, giustificano la liquidazione forfettizzata, rendendo irrilevante, in forza dei principi richiamati nell'ordinanza remittente, la dimostrazione analitica del numero delle trasferte effettivamente effettuate dai due professionisti, della loro concreta durata e del mezzo di trasporto utilizzato.
La quantificazione monetaria del rimborso, come detto, non potrà poi che essere quella già asseverata dal visto del 28.7-7.8.2003 reso dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Palermo e ciò in quanto l'ordinanza remittente ha mostrato di ritenere che, pur in assenza di una apposita domanda dei professionisti volta a provocare, in difetto di un accordo con la parte committente, un pronunciamento specifico e mirato di quantificazione delle percentuali del rimborso (secondo il meccanismo delineato da Cass. 2972/1989), al visto in questione debba comunque attribuirsi valenza equipollente e sufficiente. 8
In conclusione, la sentenza di primo grado va confermata anche in relazione a tale residuo motivo dell'appello principale.
Va da ultimo dichiarata l'inammissibilità, ai sensi dell'art.394 c.p.c., della domanda risarcitoria (evidentemente aggiuntiva rispetto a quella già accolta) avanzata dalla nella comparsa di costituzione del 9.10.2024 e di ogni CP_1 eccezione “nuova” da essa sollevata - come quella afferente ad un ulteriore pagamento di acconto asseritamente effettuato nel 2002 in favore della - e Pt_2 ciò in quanto la presente fase si connota come giudizio “chiuso”, delimitato, come sopra detto, dalle prescrizioni dell'ordinanza remittente, dalle preclusioni e decadenze già maturate e dal tenore delle statuizioni non più revocabili.
La regolamentazione delle spese di lite va effettuata alla luce dell'esito finale della causa (inter alia: Cass. 13356/21, 23769/24).
Per quanto attiene al giudizio di secondo grado, va ravvisata una soccombenza reciproca (rigetto dell'appello principale ma anche di quello incidentale) seppur prevalente della che giustifica la condanna di tale società al pagamento CP_1 di 2/3 delle spese di lite sostenute dalle controparti, con compensazione della restante quota;
per le fasi successive la soccombenza della società trapanese risulta totale.
Tanto precisato, la liquidazione delle spese di lite viene fatta nelle misure indicate in dispositivo, applicando i parametri tariffari vigenti (Cass. 31884/18, 19181/18) - nei valori minimi per la fase di trattazione, in assenza di riapertura della attività istruttoria, medi per le altre fasi- in base all'ammontare del disputatum.
Non si fa luogo alla applicazione del disposto dell'art.13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 tenuto conto che giudizio di appello venne promosso in epoca antecedente alla entrata in vigore di tale disposizione (v. Cass. 22726/18).
P.Q.M.
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La Corte definitivamente pronunciando a seguito di rinvio disposto dalla
Cassazione con ordinanza n.ro n.ro 17696/2023,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.ro 5958/2011 CP_1 del Tribunale di Palermo pubblicata il 30.12.2011;
-dichiara inammissibile la domanda proposta dalla predetta appellante, oggi con la comparsa di costituzione del CP_1 Controparte_2
9.10.2024.
Condanna a corrispondere a CP_1 Controparte_2 [...]
e , unitariamente considerati: a) i 2/3 delle spese Pt_1 Pt_2 Parte_2 di lite del giudizio di appello – le quali si liquidano nella loro interezza nell'importo di euro 12.154,00, oltre rimborso spese forfettarie ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e
IVA come per legge - disponendo la compensazione della restante quota;
b) le spese di lite della fase di legittimità, che si liquidano nell'importo di euro 5.513,00, oltre rimborso spese forfettarie ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e IVA come per legge;
c) le spese di lite del presente giudizio di rinvio, che si liquidano nell'importo di euro 8.469,00, oltre rimborso spese forfettarie ex art.2 D.M.
n.55/14, c.p.a. e IVA come per legge.
Palermo, 7.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo