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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 23/09/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 120/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MOSCHELLA Parte_1 C.F._1 GIOVANNA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in C.da Candelaro Tre n. 7 83040 Flumeri (AV); contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._2 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_1
In punto a: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra c.f. nata il Parte_1 C.F._1 15/07/1991 ad Ariano Irpino (AV) ed ivi residente alla C.da Santa Barbara n. 16 (AV), ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui per l'anno scolastico 2020/2021 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
• per l'effetto condannare il Controparte_6
(C.F.: ), in persona del pro tempore, con sede in Roma, al Viale di Trastevere, P.IVA_4 CP_7 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, sita in Venezia, alla Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30124, CF , PEC a P.IVA_5 Email_2
pagina 1 di 4 mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo di euro 500,00 tramite il sistema della Carta Elettronica. Vittoria di spese, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario.”
***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“ In via preliminare e/o pregiudiziale:
dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Belluno – Sezione Lavoro, indicando la competenza per territorio del Tribunale di LL – Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.;
Nel merito in via principale:
rigettare le domande attoree perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, valutare le condizioni minime necessarie al riconoscimento della “Carta del docente” in riferimento, quanto meno, all'effettivo svolgimento dell'orario di servizio completo, durante l'intero anno scolastico;
nell'ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere al riconoscimento esclusivo della “Carta del docente”, non quindi a risarcimenti monetari, né riconoscimento del danno, nonché dichiarare l'applicazione del divieto di interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata si chiede che, nella denegata ipotesi di soccombenza, le spese di lite vengano liquidate secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/2014, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 07/06/2024 , come sopra rappresentata, conveniva in Parte_1 giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1 epigrafe, a tal fine esponendo di essere una docente assunta dal convenuto in forza di un CP_1 contratto a tempo determinato, di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo in CP_1 forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche nell'annualità 2020/2021 e di non aver fruito in tale annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato/a soggetto/a agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si doleva parte ricorrente della violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del principio eurounitario di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, dell'erronea applicazione dell'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e pagina 2 di 4 64 del c.c.n.l. del 29/11/2007, dell'art. 2 del d. lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, atteso che l'attribuzione della c.d. Carta docenti al solo personale di ruolo si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione;
ancora, parte attrice lamentava la violazione degli artt.
20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 ed infine invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito, il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto di interesse ad agire e la decadenza di parte attrice, ed eccepiva altresì l'incompetenza per territorio del Tribunale di Belluno, evidenziando che – come emergeva dallo stato matricolare della e come confermato a pag. 2 del ricorso de quo, la ricorrente ha stipulato l'ultimo contratto di Pt_1 lavoro, su posto di sostegno, dal 15.01.2024 al 08.06.2024, presso l'I.C. “San Tommaso – F. Tedesco” di LL (AV) e dunque era il Tribunale di LL ad essere competente a conoscere la causa.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Vanno rapidamente esaminate le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente, osservandosi che quella relativa alla giurisdizione è infondata, vertendosi nel caso di specie in questione di condizioni di impiego, pacificamente attribuita al giudice ordinario, ed altrettanto è a dirsi con riguardo al difetto di legittimazione passiva, essendo parte attrice dipendente contrattualizzata del convenuto, CP_1 mentre è fondata l'eccezione di incompetenza per territorio pure sollevata dalle amministrazioni convenute, evidenziandosi come a mente della costante giurisprudenza di legittimità ( ex plurimis, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 506 del 11/01/2019), in tema di controversie relative a rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, la disposizione di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, va interpretata nel senso che la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, restando pertanto esclusa la rilevanza del luogo dove la ricorrente prestava attività negli anni cui la presente controversia si riferisce. pagina 3 di 4 Atteso che l'attrice all'atto del deposito del ricorso (7.6.2024) prestava servizio in provincia di LL
(con contratto in scadenza l'8.6.2025) deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Belluno, per essere competente il Tribunale di LL in funzione di Giudice del Lavoro.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 120/2024 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
l Parte_2
, (C.F.: , in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_3 tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Belluno, per essere competente il
Tribunale di LL, in funzione di Giudice del lavoro;
2) fissa termine di legge per la riassunzione della causa avanti il Giudice competente;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Belluno, in data 23/09/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 120/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MOSCHELLA Parte_1 C.F._1 GIOVANNA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in C.da Candelaro Tre n. 7 83040 Flumeri (AV); contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._2 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_1
In punto a: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra c.f. nata il Parte_1 C.F._1 15/07/1991 ad Ariano Irpino (AV) ed ivi residente alla C.da Santa Barbara n. 16 (AV), ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui per l'anno scolastico 2020/2021 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
• per l'effetto condannare il Controparte_6
(C.F.: ), in persona del pro tempore, con sede in Roma, al Viale di Trastevere, P.IVA_4 CP_7 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, sita in Venezia, alla Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30124, CF , PEC a P.IVA_5 Email_2
pagina 1 di 4 mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo di euro 500,00 tramite il sistema della Carta Elettronica. Vittoria di spese, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario.”
***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“ In via preliminare e/o pregiudiziale:
dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Belluno – Sezione Lavoro, indicando la competenza per territorio del Tribunale di LL – Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.;
Nel merito in via principale:
rigettare le domande attoree perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, valutare le condizioni minime necessarie al riconoscimento della “Carta del docente” in riferimento, quanto meno, all'effettivo svolgimento dell'orario di servizio completo, durante l'intero anno scolastico;
nell'ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere al riconoscimento esclusivo della “Carta del docente”, non quindi a risarcimenti monetari, né riconoscimento del danno, nonché dichiarare l'applicazione del divieto di interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata si chiede che, nella denegata ipotesi di soccombenza, le spese di lite vengano liquidate secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/2014, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 07/06/2024 , come sopra rappresentata, conveniva in Parte_1 giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1 epigrafe, a tal fine esponendo di essere una docente assunta dal convenuto in forza di un CP_1 contratto a tempo determinato, di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo in CP_1 forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche nell'annualità 2020/2021 e di non aver fruito in tale annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato/a soggetto/a agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si doleva parte ricorrente della violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del principio eurounitario di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, dell'erronea applicazione dell'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e pagina 2 di 4 64 del c.c.n.l. del 29/11/2007, dell'art. 2 del d. lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, atteso che l'attribuzione della c.d. Carta docenti al solo personale di ruolo si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione;
ancora, parte attrice lamentava la violazione degli artt.
20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 ed infine invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito, il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto di interesse ad agire e la decadenza di parte attrice, ed eccepiva altresì l'incompetenza per territorio del Tribunale di Belluno, evidenziando che – come emergeva dallo stato matricolare della e come confermato a pag. 2 del ricorso de quo, la ricorrente ha stipulato l'ultimo contratto di Pt_1 lavoro, su posto di sostegno, dal 15.01.2024 al 08.06.2024, presso l'I.C. “San Tommaso – F. Tedesco” di LL (AV) e dunque era il Tribunale di LL ad essere competente a conoscere la causa.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Vanno rapidamente esaminate le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente, osservandosi che quella relativa alla giurisdizione è infondata, vertendosi nel caso di specie in questione di condizioni di impiego, pacificamente attribuita al giudice ordinario, ed altrettanto è a dirsi con riguardo al difetto di legittimazione passiva, essendo parte attrice dipendente contrattualizzata del convenuto, CP_1 mentre è fondata l'eccezione di incompetenza per territorio pure sollevata dalle amministrazioni convenute, evidenziandosi come a mente della costante giurisprudenza di legittimità ( ex plurimis, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 506 del 11/01/2019), in tema di controversie relative a rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, la disposizione di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, va interpretata nel senso che la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, restando pertanto esclusa la rilevanza del luogo dove la ricorrente prestava attività negli anni cui la presente controversia si riferisce. pagina 3 di 4 Atteso che l'attrice all'atto del deposito del ricorso (7.6.2024) prestava servizio in provincia di LL
(con contratto in scadenza l'8.6.2025) deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Belluno, per essere competente il Tribunale di LL in funzione di Giudice del Lavoro.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 120/2024 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
l Parte_2
, (C.F.: , in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_3 tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Belluno, per essere competente il
Tribunale di LL, in funzione di Giudice del lavoro;
2) fissa termine di legge per la riassunzione della causa avanti il Giudice competente;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Belluno, in data 23/09/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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