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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 658/2024 R.G.,
Promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Santo Spagnolo;
P.IVA_1
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giusi Bruno;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Vincenzo Di Lorenzo e Marzia
Rizzo;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 4 marzo 2025.
La Corte ha osservato: Svolgimento del processo
Con ordinanza ex art. 702 bis cpc, resa nel giudizio iscritto al n. 6382/2021 RG, pubblicata il 17 aprile 2024, il giudice unico del Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di così statuiva: Controparte_1 CP_2
“condanna al risarcimento, in favore di , del danno che Controparte_2 Controparte_1 si liquida in € 12.554,85, oltre interessi legali maturandi dalla data di deposito della presente ordinanza al saldo;
2. condanna al rimborso, in favore di Controparte_2 P_
, delle spese di lite e di mediazione che si liquidano in € 445,13 per anticipazioni ed €
[...]
5.518,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e con distrazione di dette spese a favore del procuratore antistatario;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di 4. dichiara Controparte_2 Parte_1 obbligata a tenere indenne di ogni somma che detto convenuto, in Controparte_2 conseguenza del sinistro, dovrà pagare a in forza della presente Controparte_1 ordinanza, anche a titolo di spese processuali e di consulenza tecnica d'ufficio - il tutto, entro il massimale di polizza meglio descritto nella superiore motivazione;
5. condanna
[...] al rimborso, a favore di delle spese Parte_1 Controparte_2 processuali di chiamata in causa ........ 6. condanna al versamento all'entrata Controparte_2 del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
7. condanna al versamento Parte_1 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il tribunale che “L'attrice ha allegato di essere rovinata a terra in data 14 febbraio 2020, alle ore 9:30 circa, mentre scendeva i gradini posti sul piano antistante l'ingresso del supermercato “Paghi Poco”, sito in Giarre, via Luigi
Orlando n. 154/b, a causa del cattivo stato di manutenzione dei suddetti gradini, rotti e malmessi;
la signora ha chiesto condannarsi (gestore del supermercato) al Controparte_2 risarcimento del danno sofferto per effetto della caduta. ...... Ciò detto, l'attrice ha in primo luogo provato l'evento dannoso allegato in citazione ...... Parte attrice ha anche dimostrato
l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno dalla stessa sofferto per effetto della caduta ...... la scalinata di accesso al supermercato, quale “area circostante i locali botteghe a piano terra” è assegnata ai proprietari delle botteghe. Ebbene, come evincibile dalla documentazione in atti, occorre rilevare che ha stipulato un Controparte_2 contratto di locazione commerciale (cfr. allegato alla memoria di parte convenuta depositata il 29 aprile 2022) con la società (proprietario e locatore del menzionato Controparte_3 immobile), così acquistando la qualità di custode dell'immobile sito in Giarre, via L. Orlando
154b - censito al locale catasto al foglio 60, particella 503, subalterno 14 - al fine di destinarlo all'esercizio dell'attività di vendita. Ciò detto, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. in tema di danni da cose in custodia implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, oltre ad un effettivo potere di controllo della cosa, sussiste la responsabilità di nella causazione del danno occorso all'odierna ricorrente. Controparte_2
Del resto, ciò emerge proprio dagli esiti dell'istruttoria compiuta nel corso del giudizio. ..... non può essere condivisa la tesi sostenuta dalla convenuta: è infatti irrilevante, alla luce di tutte le superiori evidenze probatorie, la circostanza che la scala sia utilizzata anche dai singoli condomini (o da altri utenti terzi) come ulteriore accesso al portone di ingresso al
..... non può essere condivisa la tesi sostenuta dalla convenuta: è infatti Parte_2 irrilevante, alla luce di tutte le superiori evidenze probatorie, la circostanza che la scala sia utilizzata anche dai singoli condomini (o da altri utenti terzi) come ulteriore accesso al portone di ingresso al . A fronte delle difese prospettate dal terzo chiamato, deve Parte_2 poi rilevarsi che, al punto n. 7 del menzionato contratto di locazione, “[…] la manutenzione ordinaria dell'immobile ricade sotto la responsabilità del conduttore e, per l'effetto, le relative attività, opere e/o modifiche di manutenzione ordinaria ..... Inoltre, come emerso nel corso del giudizio, non ha nemmeno provveduto ad espletare un'attività preventiva Controparte_2 di segnalazione dell'insidia come la stessa avrebbe potuto e dovuto fare, al fine di prevenire, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, danni potenzialmente riconducibili alla cosa custodita …. Peraltro, parte convenuta non ha provato la sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità .... Quanto al danno non patrimoniale sofferto da a seguito del sinistro, si osserva che il perito d'ufficio, con Controparte_1 considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona del danneggiato, ha rilevato .... una percentuale d'invalidità permanente pari al 7%
.... Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ed in uso presso questa corte, deve quantificarsi .... per complessivi € 12.554,85 per complessivi €
12.554,85”.
Avverso tale decisione la ha interposto appello Parte_1 con atto di citazione notificato in data 14 maggio 2024, sulla base di tre ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio , resistendo al gravame, chiedendone il rigetto. Controparte_1
Si è, altresì, costituita in giudizio aderendo alla richiesta dell'appellante di CP_2 rigetto della domanda risarcitoria proposta da ed in via subordinata Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'eccezione di inoperatività della polizza spiegata dall'appellante. Disattesa la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta dalla società appellante, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 4 marzo 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'impugnazione, la educe Parte_1
l'errata ricostruzione del nesso causale ed il difetto di prova.
Sostiene che nessuno dei testimoni escussi ha riferito di aver visto cadere la P_
a causa dello scalino;
che difetta integralmente la prova del nesso causale tra la caduta e l'asserita insidia;
che se l'attrice avesse tenuto un comportamento diligente, avrebbe certamente potuto evitare l'incidente in cui è incorsa;
che sulla scorta delle foto versate in atti ed alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda giudiziale della o, comunque, ritenere P_ sussistente un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., poiché l'evento è quanto meno addebitabile a concorrente responsabilità dell'attrice.
Il motivo è infondato.
Tutti i testi escussi, indicati sia da parte dell'attrice che della convenuta CP_2 hanno concordemente dichiarato che è caduta nella scalinata Controparte_1 antistante l'ingresso del Supermercato “Paghi Poco”, gestito da e che la CP_2 scalinata presentava un gradino rovinato in quanto mancate di un pezzo di marmo di copertura.
In particolare, il teste, , dipendente di ha dichiarato “.... Tes_1 Controparte_2 che la signora era caduta sulla gradinata” precisando che “… la gradinata di marmo era rotta;
in particolare era rotto il gradino dove è caduta la signora …”. P_
Devesi, quindi, ritenere assolto l'onere probatorio del nesso causale tra la caduta e l'insidia rappresentata dalla situazione di pericolosità della gradinata, peraltro, già nota al gestore del locale, il quale, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, “....non ha nemmeno provveduto ad espletare un'attività preventiva di segnalazione dell'insidia come la stessa avrebbe potuto e dovuto fare, al fine di prevenire, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, danni potenzialmente riconducibili alla cosa custodita”.
Con il secondo motivo, la società appellante si duole della ritenuta legittimazione passiva di CP_2
Sostiene che ha errato il tribunale nel ricondurre la scalinata per cui è causa alla gestione diretta del conduttore, trascurando che trattavasi di bene riconducibile all'intero condominio e/o esclusivamente al proprietario dell'immobile; che la sentenza risulta errata anche nella parte in cui ritiene di poter qualificare mero atto di manutenzione ordinaria il rifacimento della scalinata, trattandosi di intervento di natura straordinaria evidentemente a carico del proprietario (condominio o locatore), di certo non addossabile all'affittuario della bottega;
che andava dichiarata l'estraneità della rispetto alla scala in CP_2 commento poiché per legge o contratto non risulta proprietario, né custode, né gestore, né manutentore.
Col terzo motivo, la società appellante si duole del rigetto dell'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa.
Rileva, al riguardo, che copre i danni materiali da incendio e/o i danni Parte_1 collegabili alla responsabilità civile dell'Assicurato e discendenti dalla conduzione dell'esercizio commerciale;
che la scalinata, asseritamente causa dei danni della parte attrice, non può rientrare nei danni da conduzione dell'esercizio commerciale, trattandosi di danni imputabili ad omessa manutenzione straordinaria ergo necessariamente riconducibili al proprietario, sia esso il condominio e/o il proprietario della singola unità immobiliare locata;
che il sinistro si è verificato all'esterno dell'esercizio commerciale e, quindi, trattasi di evento estraneo alla garanzia relativa alla conduzione dell'esercizio commerciale.
Anche tali motivi, che si trattano congiuntamente, siccome connessi, sono infondati.
Osserva anzitutto la Corte che corretta si appalesa l'interpretazione del contratto di compravendita della bottega concessa in locazione a laddove individua la CP_2 scalinata tra le consistenze di pertinenza della bottega.
Invero, si legge all'art. 9 del contratto che “.... le aree circostanti i locali botteghe a piano terra, restano assegnate per sezioni alle botteghe e locali esistenti, e così l'area di ritiro dalla strada e marciapiedi e aiole di separazione dalla via, per cui i proprietari di unità immobiliari che non siano negozi avranno, per quanto riguarda l'area dal lato di via L.
Orlando, la comproprietà soltanto delle corsie di accesso agli androni delle singole palazzine”, discendendone, quale logico corollario, che rientrando la scalinata di accesso al supermercato tra “… le aree circostanti i locali botteghe a piano terra”, tale bene è rimasto assegnato al proprietario della bottega e, quindi, compreso nella consistenza immobiliare oggetto del rapporto locativo intercorso con CP_2
Per tal via va disattesa l'eccezione di inoperatività della polizza sottoscritta da con la compagnia , atteso che, sebbene il sinistro non si sia CP_2 Parte_1 verificato all'interno del supermercato, bensì sulla scalinata esterna, tale area rientra, comunque, nella conduzione dell'esercizio commerciale e, quindi, resta coperta da polizza assicurativa di r.c.t.. Privo di pregio di appalesa anche il profilo della censura col quale l'appellante deduce la non alla riparazione del gradino dissestato, siccome rientrante Parte_3 tra le opere di straordinaria manutenzione e, come tale, di pertinenza del locatore, trattandosi, con tutta evidenza, di opera di ordinaria manutenzione, non richiedendosi il ripristino dell'intera scalinata, ma solo del gradino rovinato.
L'appello va, in definitiva, rigettato, discendendone l'integrale conferma dell'ordinanza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore 5.200,01-26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi della fase di trattazione e istruttoria in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo alla modesta attività difensiva svolta. Tali spese vanno distratte in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di rito.
Ritiene equo la Corte compensare le spese nei rapporti tra l'appellante e CP_2
[...
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...] avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc, resa nel giudizio iscritto al n. Parte_1
6382/2021 RG, pubblicata il 17 aprile 2024, del giudice unico del Tribunale di Catania, rigetta l'appello.
Condanna a rifondere, in favore di Parte_1 P_
, le spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che liquida in
[...] complessivi € 4.005,00 (ivi compresi €. 1134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Compensa le spese nei rapporti tra l'appellante e CP_4
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 27 maggio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena