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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 02/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SELANO ALESSIA Parte_1 C.F._1
GIULIA
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANCHETTI FRANCESCA CP_1 P.IVA_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 04/10/2024, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase sommaria Parte_1 del procedi ento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare dell' assegno ordinario di invalidità (art. 1 della L. n.222/1984) a decorrere dalla domanda amministrativa;
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' chiedendo dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
Previa prosec e del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
1 Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere CP_ all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l' medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
2 Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, anche del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazion a prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
Il CTU, richiamato il contenuto della documentazione sanitaria versata in atti, ha rilevato che
……
La radiografia , del 02.07.2001 , evidenziò :
- una grave coxartrosi bilaterale in un soggetto con esiti displasici delle anche come conseguenza diretta di una dislocazione superiore ( specie a destra ) delle estremità prossimali dei femori ,
- le teste femorali erano bilateralmente deformate ed appiattite ,
- i colli erano tozzi con quello di destra che appariva pressoché totalmente scomparso come probabile sovrapposizione osteocondrosica giovanile a seguito della malattia di , Per_1
- vi era una netta riduzione di ampiezza , e conseguente asimmetria , delle rime articolari coxo- femorali e sclerosi delle giustapposte superfici articolari .
La malattia di è una rara condizione infantile che colpisce l'anca ed è determinata da Per_1 un apporto s emporaneamente , interrotto alla testa del femore . Si realizza una patologia di tipo necrotico-degenerativo a carico delle teste femorale ed , infatti , esse furono fortemente alterate ( deformate ed appiattite ) e questo contribuì moltissimo al successivo quadro di grave coxartrosi bilaterale . In data 20.05.2003 fu sottopostao ad una " artroprotesi
3 totale destra con tenotomia degli adduttori " . L'alterazione biomeccanica articolare determina un sovraccarico dei muscoli adduttori dell'arto inferiore della pelvi determinando , tramite un meccanismo di ove-ruse , una entesite cronica . Per tale motivo viene praticata la tenotomia della parte anteriore del tendine adduttore lungo con un netto miglioramento del dolore ed , in tal modo , vi è la perdita delle capacità contrattile dell'adduttore lungo pari a circa il 10% .
La radiografia , del 10.09.2003 evidenziò la artroprotesi a destra e rilevò il sussistere di una " coxartrosi deformante a sinistra in cui vi era una cavità cotiloidea slargata , una rima articolare ristretta e la deformazione della testa femorale " .
L'accertamento radiografico , del 07.10.2016 , descrisse un quadro anatomico preciso :
- artroprotesi coxo-femorale completa a destra ancorata con viti sul versante cotiloideo e con due viti sovracotiloidee ,
- a sinistra vi era una deformazione ad alabarda delle estremità femorale con cavità articolare slargata e spiovente , con una interlinea articolare notevolmente ridotta di ampiezza , con sclerosi subcondrale sugli opposti versanti , con grossolano osteofita sul margine cotiloideo superiore ed una voluminosa estroflessione calcifica sul margine inferiore della testa femorale .
E' utile ricordare che , dopo l'atto chirurgico del 2003 , " l'estensione del ginocchio e dell'anca erano complete e la flessione , di entrambe le articolazioni , era maggiore di 90° " . Vi fu la prescrizione di abbandonare l'uso del bastone dopo 2 settimane , ovviamente , dopo controllo clinico e radiografico .
La radiografia , del 31.03.2022 , evidenziò la presenza di una " artroprotesi totale di anca destra e sinistra con regolare centratura della nuova testa femorale nel neocotile " . Fu aggiunto che " non si osservavano segni radiografici di una mobilizzazione peri-protesica sia al ivello della coppetta acetabolare che del fittone femorale d' ambo i lati ".
Ciò significava che la testa femorale protesica era collocata nella sua posizione ottimale nell' acetabolo protesico e che non vi era nessun elemento che portasse a ritenere che la cavità protesica ed il gambo protesico avessero una qualche forma di anomalia .
In buona sostanza l'esame radiografico afferma che le due protesi sono perfettamente riuscite ed anche la visita ortopedica , del 11.04.2022 , si limitò a proporre di continuare la FKT attiva e gli esercizi di rinforzo muscolare . Non fece riferimento ad alcuna sintomatologia dolorosa o a limitaziobni funzionali di un qualche tipo e si limitò a suggerire di continuare con la riabilitazione muscolare .
Questa considerazione è maggiormente valida per l'anca destra , operata nel 2003 , dove non vi è alcun documento che indichi una sua qualche problamaticità .
L'unica cosa che emerge , dalla documentazione sanitaria allegata al fascicolo processuale ( ortopedico del 11.05.2022 ) è costituita da una " gonalgia sinistra per cui era utile fare delle infiltrazioni di acido ialuronico ".
L' unico documento che parla di un coinvolgimento cervicale e la radiografia , del lontano nevembre 1984 , in cui si evidenziò un " appiattimento della fisiologica lordosi del rachide cervicale senza alcuna evidenza di alterazioni strutturali a carico degli elementi vertebrali ossei ".
In conclusione la documentazione sanitaria evidenzia due interventi di artroprotesi dell'anca andati a buon fine ed una modesta gonalgia a sinistra .
Partendo da questo dato di fatto il lavoro di magazziniere , pur con la possibilità di sollevare dei carichi e di salire i gradini di una scala , può essere compatibile con l'esito "
4 riuscito " dei due atti chirurgici .
Ovviamente una eventuale compromissione della sua attuale efficienza lavorativa potrebbe anche comparire ma l' abbondante e rigorosa documentazione radiografica che , che peraltro si ferma all'aprile del 2022 , non consente di trarre altre ragionevoli conclusioni mediche .
CONCLUSIONI
Esaminta la documentazione sanitaria , allegata al fascicolo processuale , e svolta la visita medica si può affermare che il signor è affetto da : Parte_1
" esiti di artroprotesi anca destra e sinistra successive ad una displasia congenita bilaterale ,
- gonalgia sinistra .
Tale situazione patologica , allo stato attuale , non consente di riconoscregli l'assegno ordinario d'invalidità.
Il CTU, avendo adeguatamente considerato la documentazione in atti, il buon esito degli interventi chirurgici, le peculiarità dell'attività lavorativa del ricorrente, ha logicamente e motivatamente concluso per l'insussistenza del requisito sanitario dell'assegno ordinario.
Né il documento invocato nel ricorso introduttivo della presente fase (referto visita radiologica in data 4-9-2024 ) integra un aggravamento della malattia del ricorrente valutabile ai sensi dell'art. 149 att. C.p.c.
Le risultanze della ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Pertanto le conclusioni dell'Ausiliario, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante. Va aggiunto che il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale. Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario (Cassazione civile sez. lav., 13/07/2023, n.20090).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
- dichiara le spese non ripetibili;
- pone definitivamente a carico del_ le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 provvedimento;
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è resa quale seguito del verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
Foggia, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 02/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SELANO ALESSIA Parte_1 C.F._1
GIULIA
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANCHETTI FRANCESCA CP_1 P.IVA_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 04/10/2024, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase sommaria Parte_1 del procedi ento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare dell' assegno ordinario di invalidità (art. 1 della L. n.222/1984) a decorrere dalla domanda amministrativa;
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' chiedendo dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
Previa prosec e del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
1 Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere CP_ all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l' medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
2 Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, anche del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazion a prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
Il CTU, richiamato il contenuto della documentazione sanitaria versata in atti, ha rilevato che
……
La radiografia , del 02.07.2001 , evidenziò :
- una grave coxartrosi bilaterale in un soggetto con esiti displasici delle anche come conseguenza diretta di una dislocazione superiore ( specie a destra ) delle estremità prossimali dei femori ,
- le teste femorali erano bilateralmente deformate ed appiattite ,
- i colli erano tozzi con quello di destra che appariva pressoché totalmente scomparso come probabile sovrapposizione osteocondrosica giovanile a seguito della malattia di , Per_1
- vi era una netta riduzione di ampiezza , e conseguente asimmetria , delle rime articolari coxo- femorali e sclerosi delle giustapposte superfici articolari .
La malattia di è una rara condizione infantile che colpisce l'anca ed è determinata da Per_1 un apporto s emporaneamente , interrotto alla testa del femore . Si realizza una patologia di tipo necrotico-degenerativo a carico delle teste femorale ed , infatti , esse furono fortemente alterate ( deformate ed appiattite ) e questo contribuì moltissimo al successivo quadro di grave coxartrosi bilaterale . In data 20.05.2003 fu sottopostao ad una " artroprotesi
3 totale destra con tenotomia degli adduttori " . L'alterazione biomeccanica articolare determina un sovraccarico dei muscoli adduttori dell'arto inferiore della pelvi determinando , tramite un meccanismo di ove-ruse , una entesite cronica . Per tale motivo viene praticata la tenotomia della parte anteriore del tendine adduttore lungo con un netto miglioramento del dolore ed , in tal modo , vi è la perdita delle capacità contrattile dell'adduttore lungo pari a circa il 10% .
La radiografia , del 10.09.2003 evidenziò la artroprotesi a destra e rilevò il sussistere di una " coxartrosi deformante a sinistra in cui vi era una cavità cotiloidea slargata , una rima articolare ristretta e la deformazione della testa femorale " .
L'accertamento radiografico , del 07.10.2016 , descrisse un quadro anatomico preciso :
- artroprotesi coxo-femorale completa a destra ancorata con viti sul versante cotiloideo e con due viti sovracotiloidee ,
- a sinistra vi era una deformazione ad alabarda delle estremità femorale con cavità articolare slargata e spiovente , con una interlinea articolare notevolmente ridotta di ampiezza , con sclerosi subcondrale sugli opposti versanti , con grossolano osteofita sul margine cotiloideo superiore ed una voluminosa estroflessione calcifica sul margine inferiore della testa femorale .
E' utile ricordare che , dopo l'atto chirurgico del 2003 , " l'estensione del ginocchio e dell'anca erano complete e la flessione , di entrambe le articolazioni , era maggiore di 90° " . Vi fu la prescrizione di abbandonare l'uso del bastone dopo 2 settimane , ovviamente , dopo controllo clinico e radiografico .
La radiografia , del 31.03.2022 , evidenziò la presenza di una " artroprotesi totale di anca destra e sinistra con regolare centratura della nuova testa femorale nel neocotile " . Fu aggiunto che " non si osservavano segni radiografici di una mobilizzazione peri-protesica sia al ivello della coppetta acetabolare che del fittone femorale d' ambo i lati ".
Ciò significava che la testa femorale protesica era collocata nella sua posizione ottimale nell' acetabolo protesico e che non vi era nessun elemento che portasse a ritenere che la cavità protesica ed il gambo protesico avessero una qualche forma di anomalia .
In buona sostanza l'esame radiografico afferma che le due protesi sono perfettamente riuscite ed anche la visita ortopedica , del 11.04.2022 , si limitò a proporre di continuare la FKT attiva e gli esercizi di rinforzo muscolare . Non fece riferimento ad alcuna sintomatologia dolorosa o a limitaziobni funzionali di un qualche tipo e si limitò a suggerire di continuare con la riabilitazione muscolare .
Questa considerazione è maggiormente valida per l'anca destra , operata nel 2003 , dove non vi è alcun documento che indichi una sua qualche problamaticità .
L'unica cosa che emerge , dalla documentazione sanitaria allegata al fascicolo processuale ( ortopedico del 11.05.2022 ) è costituita da una " gonalgia sinistra per cui era utile fare delle infiltrazioni di acido ialuronico ".
L' unico documento che parla di un coinvolgimento cervicale e la radiografia , del lontano nevembre 1984 , in cui si evidenziò un " appiattimento della fisiologica lordosi del rachide cervicale senza alcuna evidenza di alterazioni strutturali a carico degli elementi vertebrali ossei ".
In conclusione la documentazione sanitaria evidenzia due interventi di artroprotesi dell'anca andati a buon fine ed una modesta gonalgia a sinistra .
Partendo da questo dato di fatto il lavoro di magazziniere , pur con la possibilità di sollevare dei carichi e di salire i gradini di una scala , può essere compatibile con l'esito "
4 riuscito " dei due atti chirurgici .
Ovviamente una eventuale compromissione della sua attuale efficienza lavorativa potrebbe anche comparire ma l' abbondante e rigorosa documentazione radiografica che , che peraltro si ferma all'aprile del 2022 , non consente di trarre altre ragionevoli conclusioni mediche .
CONCLUSIONI
Esaminta la documentazione sanitaria , allegata al fascicolo processuale , e svolta la visita medica si può affermare che il signor è affetto da : Parte_1
" esiti di artroprotesi anca destra e sinistra successive ad una displasia congenita bilaterale ,
- gonalgia sinistra .
Tale situazione patologica , allo stato attuale , non consente di riconoscregli l'assegno ordinario d'invalidità.
Il CTU, avendo adeguatamente considerato la documentazione in atti, il buon esito degli interventi chirurgici, le peculiarità dell'attività lavorativa del ricorrente, ha logicamente e motivatamente concluso per l'insussistenza del requisito sanitario dell'assegno ordinario.
Né il documento invocato nel ricorso introduttivo della presente fase (referto visita radiologica in data 4-9-2024 ) integra un aggravamento della malattia del ricorrente valutabile ai sensi dell'art. 149 att. C.p.c.
Le risultanze della ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Pertanto le conclusioni dell'Ausiliario, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante. Va aggiunto che il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale. Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario (Cassazione civile sez. lav., 13/07/2023, n.20090).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
- dichiara le spese non ripetibili;
- pone definitivamente a carico del_ le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 provvedimento;
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è resa quale seguito del verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
Foggia, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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