TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3051/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 13 marzo 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Parte_1
C.so Sempione, 72, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Bottelli, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Rocco Caserta e Gian Marco Del Popolo Cristaldi, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, convenuto contumace OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE DEL CARPIO : Parte_1
1) accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, dal 17.07.24 al 30.09.24, a tempo pieno e determinato, con mansione di
“addetto alle pulizie”, inquadramento al 6° liv. CCNL Pulizie, con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali;
2) condannare la resistente al pagamento di € 3.070,61 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di retribuzione ordinaria, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
3) condannare la resistente al pagamento di € 204,00 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di ratei di
1 tredicesima, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
4) condannare la resistente al pagamento di € 207,51 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di ferie non godute, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
5) condannare la resistente al pagamento di € 37,71 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di permessi non goduti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
6) condannare la resistente al pagamento di € 243,13 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di TFR, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
7) in ogni caso: condannare la resistente al pagamento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 13 marzo 2025,
[...]
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto da il Controparte_1
16 luglio 2024, con un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal
17 luglio 2024 al 17 agosto 2024, per 40 ore settimanali, in qualità di addetto alle pulizie, 6° liv. CCNL Servizi di Pulizia Artigianato. In data 17 agosto 2024 il contratto di lavoro era stato prorogato fino al 30 settembre 2024. Nonostante il monte ore settimanale concordato, al ricorrente era stato assegnato un orario lavorativo dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e, dopo una breve pausa pranzo, dalle ore 13:30 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, oltre ad un orario dalle ore 08:00 alle ore 13:00 anche nella giornata di sabato, pari a complessive 47,5 ore settimanali. Per lo svolgimento delle proprie mansioni di addetto alle pulizie, il ricorrente era stato inviato a rotazione presso vari condomini all'interno del Comune di Milano, che la convenuta gli comunicava di giorno in giorno, a mezzo chat di whatsapp. Oltre a svolgere i servizi di pulizia, talvolta Parte_1 effettuava attività di sostituzione dei custodi presso i vari condomini in cui veniva inviato. Al ricorrente veniva molto spesso richiesto anche l'inoltro di una fotografia che ritraesse il lavoro da lui svolto presso un determinato condominio (doc. 5, pag. 4- 5).
2 All'inizio di ogni mese, aveva l'onere di Parte_1 trasmettere via whatsapp, ovvero consegnare di persona, l'elenco delle giornate e delle ore lavorate durante il mese precedente. Per l'intero corso del rapporto, al ricorrente non era mai stata consegnata alcuna busta paga, né era stata mai versata alcuna retribuzione. In data 28 settembre 2024, due giorni prima della scadenza contrattuale, unipersonale aveva contattato telefonicamente Controparte_1 [...]
, intimandogli la restituzione di tutte le chiavi in suo Parte_1 possesso relative ai vari condomini, ed esonerandolo dallo svolgere la sua prestazione per il giorno 30 settembre (doc. 5, pag. 12). Al termine del rapporto, al ricorrente non era stato versato alcunché a titolo di TFR, né consegnato il relativo cedolino finale. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva per che veniva Controparte_1 dichiarata contumace.
All'udienza del 17 luglio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
Come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o meglio dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677).
2. Il ricorrente prova per iscritto la sua assunzione da parte di
[...]
. Controparte_1
Agli atti è il contratto sottoscritto dal ricorrente (16 luglio 2024), a tempo determinato dal 17 luglio 2024 al 17 agosto 2024, per 40 ore settimanali, in qualità di addetto alle pulizie, 6° liv. CCNL Servizi di Pulizia Artigianato (doc. 1 fasc. ric.). In data 17 agosto 2024 il contratto di lavoro è poi prorogato fino al 30 settembre 2024 (doc. 3 fasc. ric.).
3 Anche dall'estratto contributivo prodotto, emerge che il rapporto di lavoro sia durato dal 17 luglio 2024 al 30 settembre 2024 (doc. 11 fasc. ric.). Nonostante il monte ore settimanale concordato, al ricorrente è assegnato un orario lavorativo più ampio: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e, dopo la pausa pranzo, dalle ore 13:30 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, oltre ad un orario dalle ore 08:00 alle ore 13:00 anche al sabato, per complessive 47,5 ore settimanali (v. doc. 5 con foglio orario allegato). Per lo svolgimento delle proprie mansioni di addetto alle pulizie, il ricorrente è inviato a rotazione presso vari condomini all'interno del Comune di Milano, che la convenuta gli comunicava di giorno in giorno, a mezzo chat di whatsapp (doc. 5). I condomini sono indicati nella chat:
- via Ulpio Traiano n. 64,
- via Mauro Macchi n. 4,
- via Mauro Macchi n. 70,
- via Soresina n. 12,
- via della Moscova n 46/5. L'onere della prova in capo alla parte ricorrente è perciò completamente adempiuto.
, riferisce di non aver mai ricevuto un euro, Parte_1 né a titolo di retribuzione, né a qualsiasi altro titolo, pure a conclusione dello stesso. Avendo la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente.
3. unipersonale va quindi condannata a pagare la somma Controparte_1 richiesta e così liquidata:
- luglio 2024: € 622,61 (= [€ 7,07514 * 8 ore] * 11 giorni)
- agosto 2024: € 1.224,00 (= € 7,07514 * 173 ore)
- settembre 2024: € 1.224,00 (= € 7,07514 * 173 ore) Per lordi € 3.070,61 a titolo di retribuzione mensile. A ciò si aggiungono:
- ratei di tredicesima ex art. 38 del CCNL: 2 ratei mensili di tredicesima, corrispondenti ad € 204,00 (= [1.224,00/12] * 2);
- ferie e permessi non goduti: € 207,51 (= 29,33 ore * € 7,07514) + € 37,71 (= [ 2,66 ore * 2] * € 7,07514)
- TFR: lordi € 243,13 (doc. 8). Il totale complessivamente dovuto corrisponde quindi a lordi € 3.762,96.
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 1.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, dal 17.07.24 al 30.09.24, a tempo pieno e determinato, con mansione di
“addetto alle pulizie”, inquadramento al 6° liv. CCNL Pulizie, con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali;
2) condanna al pagamento di complessivi lordi € Controparte_1
3.762,96 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento;
3) condanna la parte soccombente alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali a vantaggio di , Parte_1 liquidate in complessivi € 1500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 17 luglio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 13 marzo 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Parte_1
C.so Sempione, 72, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Bottelli, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Rocco Caserta e Gian Marco Del Popolo Cristaldi, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, convenuto contumace OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE DEL CARPIO : Parte_1
1) accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, dal 17.07.24 al 30.09.24, a tempo pieno e determinato, con mansione di
“addetto alle pulizie”, inquadramento al 6° liv. CCNL Pulizie, con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali;
2) condannare la resistente al pagamento di € 3.070,61 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di retribuzione ordinaria, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
3) condannare la resistente al pagamento di € 204,00 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di ratei di
1 tredicesima, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
4) condannare la resistente al pagamento di € 207,51 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di ferie non godute, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
5) condannare la resistente al pagamento di € 37,71 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di permessi non goduti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
6) condannare la resistente al pagamento di € 243,13 s.e.o., ovvero di quell'importo superiore o diverso che risulterà dovuto in corso di causa, a titolo di TFR, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento
7) in ogni caso: condannare la resistente al pagamento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 13 marzo 2025,
[...]
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto da il Controparte_1
16 luglio 2024, con un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal
17 luglio 2024 al 17 agosto 2024, per 40 ore settimanali, in qualità di addetto alle pulizie, 6° liv. CCNL Servizi di Pulizia Artigianato. In data 17 agosto 2024 il contratto di lavoro era stato prorogato fino al 30 settembre 2024. Nonostante il monte ore settimanale concordato, al ricorrente era stato assegnato un orario lavorativo dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e, dopo una breve pausa pranzo, dalle ore 13:30 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, oltre ad un orario dalle ore 08:00 alle ore 13:00 anche nella giornata di sabato, pari a complessive 47,5 ore settimanali. Per lo svolgimento delle proprie mansioni di addetto alle pulizie, il ricorrente era stato inviato a rotazione presso vari condomini all'interno del Comune di Milano, che la convenuta gli comunicava di giorno in giorno, a mezzo chat di whatsapp. Oltre a svolgere i servizi di pulizia, talvolta Parte_1 effettuava attività di sostituzione dei custodi presso i vari condomini in cui veniva inviato. Al ricorrente veniva molto spesso richiesto anche l'inoltro di una fotografia che ritraesse il lavoro da lui svolto presso un determinato condominio (doc. 5, pag. 4- 5).
2 All'inizio di ogni mese, aveva l'onere di Parte_1 trasmettere via whatsapp, ovvero consegnare di persona, l'elenco delle giornate e delle ore lavorate durante il mese precedente. Per l'intero corso del rapporto, al ricorrente non era mai stata consegnata alcuna busta paga, né era stata mai versata alcuna retribuzione. In data 28 settembre 2024, due giorni prima della scadenza contrattuale, unipersonale aveva contattato telefonicamente Controparte_1 [...]
, intimandogli la restituzione di tutte le chiavi in suo Parte_1 possesso relative ai vari condomini, ed esonerandolo dallo svolgere la sua prestazione per il giorno 30 settembre (doc. 5, pag. 12). Al termine del rapporto, al ricorrente non era stato versato alcunché a titolo di TFR, né consegnato il relativo cedolino finale. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva per che veniva Controparte_1 dichiarata contumace.
All'udienza del 17 luglio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
Come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o meglio dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677).
2. Il ricorrente prova per iscritto la sua assunzione da parte di
[...]
. Controparte_1
Agli atti è il contratto sottoscritto dal ricorrente (16 luglio 2024), a tempo determinato dal 17 luglio 2024 al 17 agosto 2024, per 40 ore settimanali, in qualità di addetto alle pulizie, 6° liv. CCNL Servizi di Pulizia Artigianato (doc. 1 fasc. ric.). In data 17 agosto 2024 il contratto di lavoro è poi prorogato fino al 30 settembre 2024 (doc. 3 fasc. ric.).
3 Anche dall'estratto contributivo prodotto, emerge che il rapporto di lavoro sia durato dal 17 luglio 2024 al 30 settembre 2024 (doc. 11 fasc. ric.). Nonostante il monte ore settimanale concordato, al ricorrente è assegnato un orario lavorativo più ampio: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e, dopo la pausa pranzo, dalle ore 13:30 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, oltre ad un orario dalle ore 08:00 alle ore 13:00 anche al sabato, per complessive 47,5 ore settimanali (v. doc. 5 con foglio orario allegato). Per lo svolgimento delle proprie mansioni di addetto alle pulizie, il ricorrente è inviato a rotazione presso vari condomini all'interno del Comune di Milano, che la convenuta gli comunicava di giorno in giorno, a mezzo chat di whatsapp (doc. 5). I condomini sono indicati nella chat:
- via Ulpio Traiano n. 64,
- via Mauro Macchi n. 4,
- via Mauro Macchi n. 70,
- via Soresina n. 12,
- via della Moscova n 46/5. L'onere della prova in capo alla parte ricorrente è perciò completamente adempiuto.
, riferisce di non aver mai ricevuto un euro, Parte_1 né a titolo di retribuzione, né a qualsiasi altro titolo, pure a conclusione dello stesso. Avendo la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente.
3. unipersonale va quindi condannata a pagare la somma Controparte_1 richiesta e così liquidata:
- luglio 2024: € 622,61 (= [€ 7,07514 * 8 ore] * 11 giorni)
- agosto 2024: € 1.224,00 (= € 7,07514 * 173 ore)
- settembre 2024: € 1.224,00 (= € 7,07514 * 173 ore) Per lordi € 3.070,61 a titolo di retribuzione mensile. A ciò si aggiungono:
- ratei di tredicesima ex art. 38 del CCNL: 2 ratei mensili di tredicesima, corrispondenti ad € 204,00 (= [1.224,00/12] * 2);
- ferie e permessi non goduti: € 207,51 (= 29,33 ore * € 7,07514) + € 37,71 (= [ 2,66 ore * 2] * € 7,07514)
- TFR: lordi € 243,13 (doc. 8). Il totale complessivamente dovuto corrisponde quindi a lordi € 3.762,96.
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 1.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, dal 17.07.24 al 30.09.24, a tempo pieno e determinato, con mansione di
“addetto alle pulizie”, inquadramento al 6° liv. CCNL Pulizie, con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali;
2) condanna al pagamento di complessivi lordi € Controparte_1
3.762,96 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo pagamento;
3) condanna la parte soccombente alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali a vantaggio di , Parte_1 liquidate in complessivi € 1500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 17 luglio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
5