Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/06/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 31/07/2024 da
(Cod. Fisc. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.7.1993 e ivi residente in [...]
e
(Cod. Fisc. ) nato ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Carretti (C.F. C.F._3
), presso il cui studio a Trieste, via San Francesco n. 4/1, hanno eletto domicilio,
[...]
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con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: scioglimento del matrimonio
I Ricorrenti, con domanda congiunta e cumulata ex art. 473 bis.49 c.p.c., hanno chiesto la pronuncia di separazione e di divorzio;
la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 232/2024 pubblicata il 9 dicembre 2024; autorizzati al deposito di noet scritte in
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi presso il Comune di
Trieste in data 27.6.2020 reg. atti di matrimonio al nr. 5991 anno 2020 alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza:
1) I coniugi vivranno separati di letto e di mensa nel reciproco rispetto.
2) I figli minori rimarranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre nella abitazione di via Fabio Severo nr. 48
Trieste.
3) Il godimento della casa familiare ex art. 337 sexies, c.p.c. sita in Trieste, via S. rimo
16 resterà assegnata al ricorrente padre.
4) Il sig. provvederà altresì al concorso al mantenimento dei due figli Parte_2
mediante versamento alla madre di un importo mensile per cadauno figlio di € 150,00
(Euro) rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, da versarsi entro il giorno dieci (10) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario da corrispondersi direttamente alla madre collocataria.
5) Il padre e la madre, inoltre, parteciperanno nella misura del 50% delle spese straordinarie come previste e note dal Protocollo del Tribunale di Trieste di maggio
2015 che le parti con la sottoscrizione del presente ricorso danno per conosciute e concordate.
6) I genitori concordano che la sig.ra benefici in via esclusiva Parte_1
dell' Assegno Unico I.N.P.S. per entrambi i figli ed in tal senso si impegnano a darne comunicazione agli Enti preposti e ferme le detrazioni fiscali al 50% ciascuno per i figli a carico.
7) I figli minori potranno stare con il padre a week alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica anche con pernotto;
durante la settimana in cui gli stessi minori saranno con il padre il fine settimana (dal venerdì alla domenica) nei giorni infra settimanali
(da lunedì al venerdì) i minori potranno stare con il padre una giornata senza pernotto;
mentre nella settimana in cui il fine settimana (dal venerdì alla domenica) i minori staranno con la madre i due minori potranno stare con il padre due giorni infrasettimanali (dal lunedì al venerdì) senza pernotto il tutto previo accordo fra i genitori nel prioritario rispetto delle esigenze e degli interessi materiali e morali dei minori, nonché delle esigenze lavorative settimanali dei genitori ed obblighi scolastici e sportivi dei minori.
8) Fermo restando che rimane salva la facoltà delle parti di concordare anche tempi e modalità di visita diversi, comunque e sempre nel prioritario rispetto delle esigenze dei figli minori, entrambi i genitori trascorreranno con i figli minori dei periodi continuativi di ferie di due settimane, anche consecutive, durante il periodo estivo non scolastico, da concordarsi e comunicarsi entro il 15 marzo di ciascun anno all'altro genitore.
9) Il periodo delle vacanze Natalizie, per tutti i giorni di assenza da scuola dei minori, verrà suddiviso paritariamente quanto a tempi tra i due genitori, secondo il principio dell'alternanza negli anni tra Vigilia/ Giorno di Natale e Capodanno /Epifania e Tutte le ulteriori festività rituali, civili e/o religiose che prevedano l'assenza da scuola dei figli (es. Lunedì dell'Angelo-Pasqua - 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 1° novembre
– 3 novembre – 8 dicembre), che non ricadano nel week-end, verranno alternate tra genitori;
entrambi i genitori avranno facoltà di sentire telefonicamente e liberamente i propri figli, quotidianamente, nei rispettivi tempi di permanenza con l'altro.
10) I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per tutti i figli minori, che potranno essere iscritti sui documenti di espatrio di entrambi i genitori, ove non in possesso di documenti di espatrio individuali.
11) Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto e cumulativo depositato in data 31/07/2024 i Ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale e, una volta verificatisi i presupposti di legge, anche lo scioglimento del matrimonio.
A tal fine hanno esposto e documentato: a) di essersi sposati in Trieste il 27/06/2020, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni, atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Trieste al Numero 59, Parte 1, Anno 2020;
b) dalla loro unione, prima del matrimonio, sono nati il 3 giugno 2015 e Persona_1
il 31 ottobre 2016. Per_2
2. I Coniugi, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare anche in sede di scioglimento del matrimonio.
3.Dalla pronuncia della sentenza di separazione pubblicata il 9 dicembre 2024 e invero da molto tempo prima, sono decorsi sei mesi senza che sia stata ripresa la convivenza dei coniugi né alcuna comunione di vita materiale e morale
Questo collegio, vista l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione e considerato il tempo decorso, ravvisa le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
quanto alle condizioni proposte dalle Parti, va qui sottolineato come le stesse confermino l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (Art. 147 cod.civ.) e nel rispetto del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
ritenuto altresì che, quanto ai profili economici, le condizioni rispettano le attuali esigenze dei figli, le risorse economiche e il valore dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
Questo Collegio, dunque, ritiene di accogliere le condizioni di scioglimento del matrimonio e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Trieste il 27 giugno 2020 da
[...]
e , trascritto al n. 59, parte 1^, anno 2020 del Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste;
omologa le condizioni concordate dai ricorrenti da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 10 giugno 2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli