Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3423 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
16/05/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Antonio Formiconi in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cisterna di
Latina via Dante Alighieri n. 27;
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Pierluigi Angeloni in virtù di procura estesa a margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, Piazza Adriana n. 10 int. 10
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 427/2021 pubblicata in data 01.03.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — Il Tribunale di Latina pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di così statuiva: < Controparte_1
attorea e la subordinata di risarcimento del danno patrimoniale;
condanna, in accoglimento della subordinata risarcitoria, al risarcimento Controparte_1
del danno non patrimoniale che liquida in favore di , nella misura di Parte_1
€ 500,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza;
compensa le spese di causa tra le parti;
pone le spese della c.t.u. a carico definitivo di ambedue le parti al 50%, con vincolo di solidarietà.>>
Avverso detta sentenza ha proposto appello e si è costituito Parte_1 CP_1
per resistere al gravame.
[...]
La Corte all'udienza di prima comparizione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo, all'udienza del 9 maggio 2025.
A tale udienza le parti non comparivano e la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'odierna udienza a cui pure le parti non comparivano.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309
e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del
D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza
(cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Controparte_1
Latina n. 427/2021 pubblicata in data 01.03.2021, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 16/05/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo