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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5050 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Terza Sezione Civile Sezione specializzata in materia di imprese riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Salvatore Di Lonardo Presidente rel. /est.
Ilaria Grimaldi Giudice
Francesca Reale Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30665/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: “Cause di responsabili- tà contro gli organi amministrativi e di controllo”,
TRA
, con sede le- Parte_1
gale in Napoli alla Via Andrea d'Isernia n. 38 (P.IVA , in P.IVA_1
persona del curatore fallimentare, , nato a [...]- Parte_2
ZUOLI (NA) il 02/01/1967, COD. FISC. rappresen- C.F._1
tato e difeso dall'Avv. ANGELA PERNA;
E
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. TIZIANA MARO- C.F._2
NE;
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_2
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 ; C.F._3
NONCHÉ
, nata a [...] il [...], C.F.: RSS- Controparte_3
. C.F._4
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 NOVEMBRE 2024, i procuratori delle parti hanno con- cluso come da processo verbale che qui di seguito si trascrive:
<Sono presenti: per , l'Avv. PERNA ANGELA;
per Parte_2
, l'Avv. Stefano Patti per delega dell'Avv. MARONE TI- Controparte_1
ZIANA. L'Avv. Perna conclude chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei precedenti verbali di udienza. Reitera, in particolare, le proprie istanze istruttorie.
L'Avv. Patti si oppone alle avverse istanze e conclude chiedendo l'accogli- mento delle domande ed eccezioni contenute nei precedenti scritti difensivi
e nei verbali di udienza. Insiste per l'accoglimento dell'istanza di estromis- sione. Entrambi i procuratori chiedono l'assegnazione della causa a senten- za>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
⧫ Con atto di citazione del 06/12/2021, il Curatore NT
[...]
dal 6 luglio 2015, dichiarata Controparte_4
fallita con sentenza del Tribunale di Napoli n. 61/2017 del 24 marzo
2017, ha esperito, ai sensi dell'art. 146 L.F., l'azione di responsabilità nei confronti di:
- , nella sua qualità di amministratore della società dal Controparte_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 tà di conseguire l'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 2
c.c.;
- , nella sua qualità di liquidatore della società dal 6 luglio Controparte_2
2015 sino alla dichiarazione di fallimento.
La Curatela NT ha esposto che la società fallita ha operato in
Brescia, presso il Centro Commerciale Freccia Rossa, dal 2010 al 2016, in virtù di un contratto di sublocazione con la società Per i pe- CP_5
riodi d'attività, ha precisato che i bilanci sono stati regolarmente deposi- tati, e che da essi non emergono immobilizzazioni materiali a carico della stessa. In data 15/09/2015, in occasione dell'Assemblea Ordinaria dei soci, è stata deliberata l'approvazione del Bilancio di esercizio in forma abbreviata al 31/12/2014, con tutti i documenti che lo compongono, dal quale risultava una perdita pari ad € 283.605,00. Successivamente, in da- ta 24 marzo 2017, è intervenuta la dichiarazione di fallimento e la conse- guente redazione dello stato passivo, reso esecutivo il 26/10/17, con l'ammissione al passivo dell'unico creditore istante, per un Controparte_5
importo complessivo di € 336.000,00 in via chirografaria.
L'organo della procedura concorsuale ha lamentato, quale unico fatto il- lecito posto a fondamento della proposta azione risarcitoria la mancata trasmissione, ai sensi dell'art. 86 L. Fall., delle scritture contabili e fiscali:
<A tutt'oggi, nonostante l'obbligo previsto dall'art 86 L. Fall., non sono state consegnate al curatore fallimentare le scritture contabili e fiscali>>
(così in citazione).
Tale omissione - secondo la prospettazione di parte attrice – integra un comportamento illecito, in quanto preclude agli organi fallimentari di
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 procedere a una puntuale ricostruzione dei fatti gestionali e delle vicende sociali. Su tali premesse, l'attore ha chiesto, in via principale, l'accerta- mento e la declaratoria della responsabilità dei convenuti in relazione al- la condotta esposta e, per l'effetto, la loro condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 336.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giu- stizia (anche all'esito di Consulenza Tecnica d'Ufficio), oltre interessi le- gali e rivalutazione monetaria, con conseguente condanna alle spese di li- te.
⧫ Si è costituito in giudizio unicamente , il quale ha Controparte_1
preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. A sostegno di tale eccezione, ha asserito che, una volta posto l'ente in liqui- dazione in data 06/07/2015 e nominato liquidatore , Controparte_2
egli, nella qualità di amministratore uscente, aveva provveduto il
03/08/2015 alla rituale consegna dell'intera documentazione sociale, in- clusi i libri e i documenti contabili. Ha, pertanto, dedotto che nessuna re- sponsabilità potesse essergli ascritta per la presunta mancata consegna delle scritture contabili al Curatore, in quanto tale obbligazione e la cor- relata responsabilità sarebbero ricadute unicamente sul liquidatore, uni- co soggetto investito dei poteri di amministrazione e rappresentanza al momento della pronuncia dichiarativa del fallimento. Ha chiesto, quindi, la propria estromissione dal giudizio.
⧫ L'atto di citazione introduttivo è stato notificato anche al liquidatore,
. Ciononostante, come ammesso dalla stessa Curatela Controparte_2
NT, l'instaurazione del contraddittorio non è mai avvenuta, in quanto il destinatario dell'atto è risultato essere deceduto in data
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 11/02/2017, ovvero alcuni prima della notifica della citazione (recante, come già si è detto, la data del 06/12/2021). A fronte di tale evenienza, il
Giudice Istruttore ha disposto, su istanza dell'attore, l'interruzione del processo. Successivamente, in data 18/12/2022, la curatela fallimentare ha provveduto alla riassunzione nei confronti di e di Controparte_1
, moglie di . Nei confronti di que- Controparte_3 Controparte_2
st'ultima, però, parte attrice, dapprima, ha dichiarato di rinunciare all'azione, avendo riscontrato che la stessa aveva rinunciato all'eredità da parte del chiamato (cfr., verbale d'udienza del 24 aprile 2023). Successi- vamente, saputo della disponibilità da parte della stessa di un immobile del de cuius, ha richiesto (e ottenuto) l'autorizzazione alla rinotifica del ricorso, in ragione del mancato rispetto dei termini a comparire della precedente notifica (si legge nelle memorie ex art. 183 cpc depositate il
10 luglio 2023: <Poiché alla conservatoria risulta ancora presente un immobile nella disponibilità della vedova , la quale, invece, sostie- CP_2
ne di averlo venduto nel lontano luglio 1991, la sottoscritta, prima di deci- dere se rinunciare all'azione nei confronti di quest'ultima, ritiene opportu- no perfezionare la notifica nei suoi confronti, dando, nel contempo, alla stessa, la possibilità di esibire la documentazione comprovante l'effettiva rinuncia all'eredità, nonché l'avvenuta vendita del citato immobile>>).
Successivamente, la stessa curatela fallimentare ha depositato l'atto di ri- nuncia all'eredità da parte di , , Controparte_3 Parte_3 CP_6
e .
[...] Parte_4
Nella fase istruttoria del giudizio, con le memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c., la parte attorea ha avanzato le seguenti istanze probatorie:
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag.
5 - interrogatorio formale della convenuta sulla se- Controparte_3
guente circostanza di fatto: “Il Sig in data 03/03/1987, acquisi- Pt_5
va, in regime di comunione legale con la coniuge , Controparte_3
l'immobile sito in Villaricca (NA), alla Via Padre Vittorio di Marino - P.co
Barnabiti e che tale immobile è ancora nella disponibilità della stessa”;
- interrogatorio formale del convenuto sulle seguenti Controparte_1
circostanze: a) “Vero che la Soc. ha svolto la propria attivi- Parte_1
tà in Brescia, presso il Centro commerciale Freccia Rossa, dal 2010 al 2016, in forza di un contratto di sublocazione con la società ; b) CP_5
“Vero che per i periodi indicati, sono stati regolarmente depositati i bilanci, dai quali non risultano immobilizzazioni materiali a carico della società
” ; c) “Vero che egli è stato l'amministratore della società Parte_1
dal 12/03/2010 fino alla data in cui ne venne dichiarato il fallimento” ; d)
“Vero che in data 06/07/2015 è stata depositata la messa in liquidazione della società per l'impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale ai sensi dell' ex art. 2484 cc comma 1 numero 2” ; e) “Vero che alla stessa data
è stato nominato liquidatore , nato a [...] il [...] Controparte_2
- C.F.: ” ; f) “Vero che in data 15/09/2015, in occasio- C.F._3
ne dell'Assemblea ordinaria dei soci, veniva deliberata l'approvazione il Bi- lancio di esercizio in forma abbreviata al 31/12/2014, con tutti i documen- ti che lo compongono, dal quale si evidenziava una perdita pari ad €
283.605” ; g) “a tutt'oggi, nonostante l'obbligo previsto dall'art 86 L.Fall., non sono state consegnate al curatore fallimentare le scritture contabili e fiscali”.
Disattese tali richieste istruttorie, la controversia, previa precisazione
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 delle conclusioni, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
⧫ Ritiene questo Tribunale che la pretesa risarcitoria azionata dal Cura- tore NT nei confronti dei convenuti, e Controparte_1 [...]
(e, per suo conto, dei suoi eredi), non possa trovare acco- CP_7
glimento, sebbene per distinte ragioni.
Dall'esame degli atti è emerso, infatti, che è venuto a Controparte_2
mancare in data 11 febbraio 2017, ben prima della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, risalente al 6 dicembre 2021. Come concordemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, una noti- fica eseguita nei confronti di un soggetto già deceduto al momento della sua effettuazione è radicalmente nulla o, più precisamente, inesistente quale atto idoneo a promuovere il contraddittorio nei confronti della par- te che avrebbe dovuto rivestire tale qualità. A tal riguardo, Cass.
14360/2013 ha chiarito che <La notificazione della citazione introdutti- va del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte;
ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto de- ceduto prima dell'inizio dello stesso>>.
L'istituto dell'interruzione e della successiva riassunzione del processo, disciplinato dagli artt. 110 c.p.c. e seguenti, trova applicazione esclusiva- mente quando l'evento interruttivo (quale la morte di una parte) si veri- fica “nel corso” di un procedimento validamente instaurato tra soggetti esistenti e capaci. L'estinzione di una parte successiva alla sua costituzio-
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 ne in giudizio determina l'interruzione e consente la prosecuzione o rias- sunzione nei confronti dei successori universali. Viceversa, qualora il de- cesso sia avvenuto “prima” della notificazione della citazione, il processo non può ritenersi validamente incardinato nei riguardi del convenuto de- funto. In tale ipotesi, non sussiste alcun procedimento pendente rispetto al quale possa verificarsi un evento interruttivo. La notifica rivolta a per- sona già venuta a mancare non costituisce un atto processuale idoneo a vincolare gli eredi, né a dar vita a una situazione processuale suscettibile di "interruzione" e conseguente riassunzione secondo le disposizioni co- dicistiche. L'unico modo corretto per agire nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto antecedentemente alla notifica dell'atto introduttivo consiste nell'individuare tali eredi e notificare l'atto di citazione diretta- mente a loro, configurandosi tale attività quale nuovo atto introduttivo nei confronti dei legittimi contraddittori, e non quale riassunzione di un processo che non ha mai validamente avuto inizio.
Nella fattispecie in esame, era deceduto in data 11 feb- Controparte_2
braio 2017, ossia oltre quattro anni prima della notificazione dell'atto di citazione del dicembre 2021. Pertanto, la notifica originaria, sebbene formalmente esperita, era oggettivamente indirizzata ad un soggetto pri- vo di esistenza giuridica al momento della sua esecuzione e, conseguen- temente, deve reputarsi giuridicamente inesistente ed inidonea ad in- staurare validamente il rapporto processuale nei confronti del convenu- to. Ne discende che il processo non si è mai validamente radicato rispetto ad . La successiva declaratoria di interruzione del giu- Controparte_2
dizio si fondava su un presupposto (l'esistenza di un processo validamen-
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 te instaurato) che, per le ragioni esposte, era insussistente. Allo stesso modo, la riassunzione del procedimento nei confronti degli eredi del non poteva sanare il vizio radicale originario concernente l'in- CP_2
staurazione del contraddittorio, poiché mancava in radice un processo da riassumere validamente sorto nei confronti del soggetto venuto a manca- re.
Alla luce di quanto precede, la pretesa risarcitoria promossa dalla Curate- la NT nei confronti di e dei suoi eredi (rap- Controparte_2
presentati nella fase di riassunzione da ) risulta Controparte_3
processualmente inammissibile per vizio radicale nell'instaurazione del contraddittorio. Tale declaratoria di inammissibilità rende superfluo ogni ulteriore approfondimento in merito alla distinta questione della rinun- cia all'azione verso gli eredi successivamente compiuta e poi CP_2
revocata dalla Curatela. Parimenti, diviene irrilevante l'istanza di ammis- sione dell'interrogatorio formale deferito a , poiché Controparte_3
attinente a questioni di merito e probatorie che non possono essere scru- tinante stante la preliminare inammissibilità processuale della domanda nei confronti di tale parte.
⧫ La Curatela NT ha citato in giudizio anche CP_8
nella sua qualità di amministratore dell'impresa
[...] Parte_1
fondando l'azione di responsabilità (ex art. 146 L.F.) unicamente sulla presunta mancata consegna delle scritture contabili e fiscali all'organo della procedura. Dall'esame degli atti è emerso che ha Controparte_1
ricoperto la carica di amministratore dell'ente fino al 6 luglio 2015, data in cui l'impresa è stata posta in liquidazione per impossibilità di raggiun-
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 gere l'oggetto sociale e in cui è stato designato quale liquidatore CP_2
. Il fallimento dell'impresa è stato dichiarato con sentenza del
[...]
Tribunale di Napoli in data 24 marzo 2017.
È agevole rilevare che, al verificarsi di una causa di scioglimento dell'ente e con l'iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese, gli amministratori cessano dalla carica. Da tale momento, sorge per gli amministratori uscenti l'obbligo di trasferire ai liquidatori subentranti i libri sociali, una situazione dei conti aggiornata alla data di efficacia dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione redigendo apposito verbale di tale trasmissione. Questo momento segna il passaggio dei po- teri e delle responsabilità per la conservazione e la gestione della docu- mentazione sociale e contabile.
Successivamente, in caso di dichiarazione di fallimento (o di apertura del- la procedura di liquidazione giudiziale), il dovere di mettere a disposizio- ne dell'organo della procedura concorsuale le scritture contabili, fiscali e gli altri documenti dell'impresa ricade, primariamente, sui soggetti che rivestivano la carica gestoria o liquidatoria al momento dell'apertura del- la procedura stessa.
Nel caso di specie, è cessato dalla carica di ammini- Controparte_1
stratore il 6 luglio 2015, quasi due anni prima della declaratoria di falli- mento del 24 marzo 2017.
La curatela fallimentare in nessun atto ha eccepito o dedotto la mancata consegna della documentazione contabile da parte dell'amministratore al liquidatore;
ciò nonostante, la difesa del convenuto ha deposi- CP_1
tato in atti un verbale di consegna della documentazione sociale al liqui-
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10 datore recante la data del 3 agosto 2015, che ivi si riproduce CP_2
Tale documento è stato contestato dalla Curatela.
⧫ Il Tribunale ritiene di dover disattendere anche la domanda risarcito- ria proposta nei confronti dell'amministratore.
La censura centrale mossa dalla Curatela nella presente controversia concerne la mancata messa a disposizione delle scritture contabili al Cu- ratore . CP_9
Tale obbligazione di trasmissione diretta al Curatore NT al
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 11 momento della pronuncia dichiarativa di fallimento (marzo 2017) grava- va precipuamente sul soggetto in carica in quel frangente, ossia il liquida- tore . Tuttavia, come accertato, è de- Controparte_2 Controparte_2
ceduto in data 11 febbraio 2017, oltre un mese prima della sentenza di- chiarativa di fallimento del 24 marzo 2017. Questa circostanza (la scom- parsa del liquidatore prima dell'apertura della procedura concorsuale) configura una causa sopravvenuta che giustifica oggettivamente la man- cata consegna delle scritture contabili e della documentazione all'organo della procedura da parte del soggetto che, in quel momento, avrebbe do- vuto provvedervi in via principale, ovvero il liquidatore.
, essendo cessato dalla carica di amministratore nel Controparte_1
luglio 2015, non rivestiva la posizione del soggetto primariamente onera- to della trasmissione della documentazione direttamente al Curatore Fal- limentare nel marzo 2017. La responsabilità per la mancata consegna dei documenti al Curatore potrebbe interessare un amministratore cessato solo in via indiretta, qualora questi non abbia tenuto regolarmente la con- tabilità durante la sua gestione o non l'abbia correttamente trasferita al liquidatore subentrato, determinando così la lacuna documentale a mon- te. Cionondimeno, l'impianto argomentativo di parte attrice si concentra unicamente sulla mancata consegna al Curatore e, quindi, su un inadem- pimento proprio del liquidatore (che, come già si è detto, era deceduto al momento della dichiarazione di fallimento).
In ogni caso, il documento attestante la consegna dei documenti (la cui data deve considerarsi certa dal momento della morte del liquidatore) costituisce, ad avviso del Collegio, prova idonea a dimostrare che nessun
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 12 addebito può essere mosso all'amministratore, avendo quest'ultimo con- segnato i documenti contabili al liquidatore, il quale – come più volte si è evidenziato – a causa del sopravvenuto decesso non è stato nelle condi- zioni di poterli trasmettere al curatore.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza nei confronti del convenuto costituito e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di imprese, nella composizione collegiale di cui sopra, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda avanzata nei confronti di CP_2
e di;
[...] Controparte_3
- rigetta la domanda proposta nei confronti di;
Controparte_1
- condanna la curatela fallimentare al pagamento delle spese di lite in fa- vore di che si liquidano in euro 3.500,00 per compenso Controparte_1
professionale oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 20 maggio 2025
Il Presidente est.
Salvatore Di Lonardo
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 marzo 2010 sino alla data dello scioglimento dell'ente per impossibili-
Salvatore Di Lonardo Presidente rel. /est.
Ilaria Grimaldi Giudice
Francesca Reale Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30665/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: “Cause di responsabili- tà contro gli organi amministrativi e di controllo”,
TRA
, con sede le- Parte_1
gale in Napoli alla Via Andrea d'Isernia n. 38 (P.IVA , in P.IVA_1
persona del curatore fallimentare, , nato a [...]- Parte_2
ZUOLI (NA) il 02/01/1967, COD. FISC. rappresen- C.F._1
tato e difeso dall'Avv. ANGELA PERNA;
E
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. TIZIANA MARO- C.F._2
NE;
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_2
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 ; C.F._3
NONCHÉ
, nata a [...] il [...], C.F.: RSS- Controparte_3
. C.F._4
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 NOVEMBRE 2024, i procuratori delle parti hanno con- cluso come da processo verbale che qui di seguito si trascrive:
<Sono presenti: per , l'Avv. PERNA ANGELA;
per Parte_2
, l'Avv. Stefano Patti per delega dell'Avv. MARONE TI- Controparte_1
ZIANA. L'Avv. Perna conclude chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei precedenti verbali di udienza. Reitera, in particolare, le proprie istanze istruttorie.
L'Avv. Patti si oppone alle avverse istanze e conclude chiedendo l'accogli- mento delle domande ed eccezioni contenute nei precedenti scritti difensivi
e nei verbali di udienza. Insiste per l'accoglimento dell'istanza di estromis- sione. Entrambi i procuratori chiedono l'assegnazione della causa a senten- za>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
⧫ Con atto di citazione del 06/12/2021, il Curatore NT
[...]
dal 6 luglio 2015, dichiarata Controparte_4
fallita con sentenza del Tribunale di Napoli n. 61/2017 del 24 marzo
2017, ha esperito, ai sensi dell'art. 146 L.F., l'azione di responsabilità nei confronti di:
- , nella sua qualità di amministratore della società dal Controparte_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 tà di conseguire l'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 2
c.c.;
- , nella sua qualità di liquidatore della società dal 6 luglio Controparte_2
2015 sino alla dichiarazione di fallimento.
La Curatela NT ha esposto che la società fallita ha operato in
Brescia, presso il Centro Commerciale Freccia Rossa, dal 2010 al 2016, in virtù di un contratto di sublocazione con la società Per i pe- CP_5
riodi d'attività, ha precisato che i bilanci sono stati regolarmente deposi- tati, e che da essi non emergono immobilizzazioni materiali a carico della stessa. In data 15/09/2015, in occasione dell'Assemblea Ordinaria dei soci, è stata deliberata l'approvazione del Bilancio di esercizio in forma abbreviata al 31/12/2014, con tutti i documenti che lo compongono, dal quale risultava una perdita pari ad € 283.605,00. Successivamente, in da- ta 24 marzo 2017, è intervenuta la dichiarazione di fallimento e la conse- guente redazione dello stato passivo, reso esecutivo il 26/10/17, con l'ammissione al passivo dell'unico creditore istante, per un Controparte_5
importo complessivo di € 336.000,00 in via chirografaria.
L'organo della procedura concorsuale ha lamentato, quale unico fatto il- lecito posto a fondamento della proposta azione risarcitoria la mancata trasmissione, ai sensi dell'art. 86 L. Fall., delle scritture contabili e fiscali:
<A tutt'oggi, nonostante l'obbligo previsto dall'art 86 L. Fall., non sono state consegnate al curatore fallimentare le scritture contabili e fiscali>>
(così in citazione).
Tale omissione - secondo la prospettazione di parte attrice – integra un comportamento illecito, in quanto preclude agli organi fallimentari di
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 procedere a una puntuale ricostruzione dei fatti gestionali e delle vicende sociali. Su tali premesse, l'attore ha chiesto, in via principale, l'accerta- mento e la declaratoria della responsabilità dei convenuti in relazione al- la condotta esposta e, per l'effetto, la loro condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 336.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giu- stizia (anche all'esito di Consulenza Tecnica d'Ufficio), oltre interessi le- gali e rivalutazione monetaria, con conseguente condanna alle spese di li- te.
⧫ Si è costituito in giudizio unicamente , il quale ha Controparte_1
preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. A sostegno di tale eccezione, ha asserito che, una volta posto l'ente in liqui- dazione in data 06/07/2015 e nominato liquidatore , Controparte_2
egli, nella qualità di amministratore uscente, aveva provveduto il
03/08/2015 alla rituale consegna dell'intera documentazione sociale, in- clusi i libri e i documenti contabili. Ha, pertanto, dedotto che nessuna re- sponsabilità potesse essergli ascritta per la presunta mancata consegna delle scritture contabili al Curatore, in quanto tale obbligazione e la cor- relata responsabilità sarebbero ricadute unicamente sul liquidatore, uni- co soggetto investito dei poteri di amministrazione e rappresentanza al momento della pronuncia dichiarativa del fallimento. Ha chiesto, quindi, la propria estromissione dal giudizio.
⧫ L'atto di citazione introduttivo è stato notificato anche al liquidatore,
. Ciononostante, come ammesso dalla stessa Curatela Controparte_2
NT, l'instaurazione del contraddittorio non è mai avvenuta, in quanto il destinatario dell'atto è risultato essere deceduto in data
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 11/02/2017, ovvero alcuni prima della notifica della citazione (recante, come già si è detto, la data del 06/12/2021). A fronte di tale evenienza, il
Giudice Istruttore ha disposto, su istanza dell'attore, l'interruzione del processo. Successivamente, in data 18/12/2022, la curatela fallimentare ha provveduto alla riassunzione nei confronti di e di Controparte_1
, moglie di . Nei confronti di que- Controparte_3 Controparte_2
st'ultima, però, parte attrice, dapprima, ha dichiarato di rinunciare all'azione, avendo riscontrato che la stessa aveva rinunciato all'eredità da parte del chiamato (cfr., verbale d'udienza del 24 aprile 2023). Successi- vamente, saputo della disponibilità da parte della stessa di un immobile del de cuius, ha richiesto (e ottenuto) l'autorizzazione alla rinotifica del ricorso, in ragione del mancato rispetto dei termini a comparire della precedente notifica (si legge nelle memorie ex art. 183 cpc depositate il
10 luglio 2023: <Poiché alla conservatoria risulta ancora presente un immobile nella disponibilità della vedova , la quale, invece, sostie- CP_2
ne di averlo venduto nel lontano luglio 1991, la sottoscritta, prima di deci- dere se rinunciare all'azione nei confronti di quest'ultima, ritiene opportu- no perfezionare la notifica nei suoi confronti, dando, nel contempo, alla stessa, la possibilità di esibire la documentazione comprovante l'effettiva rinuncia all'eredità, nonché l'avvenuta vendita del citato immobile>>).
Successivamente, la stessa curatela fallimentare ha depositato l'atto di ri- nuncia all'eredità da parte di , , Controparte_3 Parte_3 CP_6
e .
[...] Parte_4
Nella fase istruttoria del giudizio, con le memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c., la parte attorea ha avanzato le seguenti istanze probatorie:
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag.
5 - interrogatorio formale della convenuta sulla se- Controparte_3
guente circostanza di fatto: “Il Sig in data 03/03/1987, acquisi- Pt_5
va, in regime di comunione legale con la coniuge , Controparte_3
l'immobile sito in Villaricca (NA), alla Via Padre Vittorio di Marino - P.co
Barnabiti e che tale immobile è ancora nella disponibilità della stessa”;
- interrogatorio formale del convenuto sulle seguenti Controparte_1
circostanze: a) “Vero che la Soc. ha svolto la propria attivi- Parte_1
tà in Brescia, presso il Centro commerciale Freccia Rossa, dal 2010 al 2016, in forza di un contratto di sublocazione con la società ; b) CP_5
“Vero che per i periodi indicati, sono stati regolarmente depositati i bilanci, dai quali non risultano immobilizzazioni materiali a carico della società
” ; c) “Vero che egli è stato l'amministratore della società Parte_1
dal 12/03/2010 fino alla data in cui ne venne dichiarato il fallimento” ; d)
“Vero che in data 06/07/2015 è stata depositata la messa in liquidazione della società per l'impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale ai sensi dell' ex art. 2484 cc comma 1 numero 2” ; e) “Vero che alla stessa data
è stato nominato liquidatore , nato a [...] il [...] Controparte_2
- C.F.: ” ; f) “Vero che in data 15/09/2015, in occasio- C.F._3
ne dell'Assemblea ordinaria dei soci, veniva deliberata l'approvazione il Bi- lancio di esercizio in forma abbreviata al 31/12/2014, con tutti i documen- ti che lo compongono, dal quale si evidenziava una perdita pari ad €
283.605” ; g) “a tutt'oggi, nonostante l'obbligo previsto dall'art 86 L.Fall., non sono state consegnate al curatore fallimentare le scritture contabili e fiscali”.
Disattese tali richieste istruttorie, la controversia, previa precisazione
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 delle conclusioni, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
⧫ Ritiene questo Tribunale che la pretesa risarcitoria azionata dal Cura- tore NT nei confronti dei convenuti, e Controparte_1 [...]
(e, per suo conto, dei suoi eredi), non possa trovare acco- CP_7
glimento, sebbene per distinte ragioni.
Dall'esame degli atti è emerso, infatti, che è venuto a Controparte_2
mancare in data 11 febbraio 2017, ben prima della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, risalente al 6 dicembre 2021. Come concordemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, una noti- fica eseguita nei confronti di un soggetto già deceduto al momento della sua effettuazione è radicalmente nulla o, più precisamente, inesistente quale atto idoneo a promuovere il contraddittorio nei confronti della par- te che avrebbe dovuto rivestire tale qualità. A tal riguardo, Cass.
14360/2013 ha chiarito che <La notificazione della citazione introdutti- va del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte;
ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto de- ceduto prima dell'inizio dello stesso>>.
L'istituto dell'interruzione e della successiva riassunzione del processo, disciplinato dagli artt. 110 c.p.c. e seguenti, trova applicazione esclusiva- mente quando l'evento interruttivo (quale la morte di una parte) si veri- fica “nel corso” di un procedimento validamente instaurato tra soggetti esistenti e capaci. L'estinzione di una parte successiva alla sua costituzio-
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 ne in giudizio determina l'interruzione e consente la prosecuzione o rias- sunzione nei confronti dei successori universali. Viceversa, qualora il de- cesso sia avvenuto “prima” della notificazione della citazione, il processo non può ritenersi validamente incardinato nei riguardi del convenuto de- funto. In tale ipotesi, non sussiste alcun procedimento pendente rispetto al quale possa verificarsi un evento interruttivo. La notifica rivolta a per- sona già venuta a mancare non costituisce un atto processuale idoneo a vincolare gli eredi, né a dar vita a una situazione processuale suscettibile di "interruzione" e conseguente riassunzione secondo le disposizioni co- dicistiche. L'unico modo corretto per agire nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto antecedentemente alla notifica dell'atto introduttivo consiste nell'individuare tali eredi e notificare l'atto di citazione diretta- mente a loro, configurandosi tale attività quale nuovo atto introduttivo nei confronti dei legittimi contraddittori, e non quale riassunzione di un processo che non ha mai validamente avuto inizio.
Nella fattispecie in esame, era deceduto in data 11 feb- Controparte_2
braio 2017, ossia oltre quattro anni prima della notificazione dell'atto di citazione del dicembre 2021. Pertanto, la notifica originaria, sebbene formalmente esperita, era oggettivamente indirizzata ad un soggetto pri- vo di esistenza giuridica al momento della sua esecuzione e, conseguen- temente, deve reputarsi giuridicamente inesistente ed inidonea ad in- staurare validamente il rapporto processuale nei confronti del convenu- to. Ne discende che il processo non si è mai validamente radicato rispetto ad . La successiva declaratoria di interruzione del giu- Controparte_2
dizio si fondava su un presupposto (l'esistenza di un processo validamen-
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 te instaurato) che, per le ragioni esposte, era insussistente. Allo stesso modo, la riassunzione del procedimento nei confronti degli eredi del non poteva sanare il vizio radicale originario concernente l'in- CP_2
staurazione del contraddittorio, poiché mancava in radice un processo da riassumere validamente sorto nei confronti del soggetto venuto a manca- re.
Alla luce di quanto precede, la pretesa risarcitoria promossa dalla Curate- la NT nei confronti di e dei suoi eredi (rap- Controparte_2
presentati nella fase di riassunzione da ) risulta Controparte_3
processualmente inammissibile per vizio radicale nell'instaurazione del contraddittorio. Tale declaratoria di inammissibilità rende superfluo ogni ulteriore approfondimento in merito alla distinta questione della rinun- cia all'azione verso gli eredi successivamente compiuta e poi CP_2
revocata dalla Curatela. Parimenti, diviene irrilevante l'istanza di ammis- sione dell'interrogatorio formale deferito a , poiché Controparte_3
attinente a questioni di merito e probatorie che non possono essere scru- tinante stante la preliminare inammissibilità processuale della domanda nei confronti di tale parte.
⧫ La Curatela NT ha citato in giudizio anche CP_8
nella sua qualità di amministratore dell'impresa
[...] Parte_1
fondando l'azione di responsabilità (ex art. 146 L.F.) unicamente sulla presunta mancata consegna delle scritture contabili e fiscali all'organo della procedura. Dall'esame degli atti è emerso che ha Controparte_1
ricoperto la carica di amministratore dell'ente fino al 6 luglio 2015, data in cui l'impresa è stata posta in liquidazione per impossibilità di raggiun-
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 gere l'oggetto sociale e in cui è stato designato quale liquidatore CP_2
. Il fallimento dell'impresa è stato dichiarato con sentenza del
[...]
Tribunale di Napoli in data 24 marzo 2017.
È agevole rilevare che, al verificarsi di una causa di scioglimento dell'ente e con l'iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese, gli amministratori cessano dalla carica. Da tale momento, sorge per gli amministratori uscenti l'obbligo di trasferire ai liquidatori subentranti i libri sociali, una situazione dei conti aggiornata alla data di efficacia dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione redigendo apposito verbale di tale trasmissione. Questo momento segna il passaggio dei po- teri e delle responsabilità per la conservazione e la gestione della docu- mentazione sociale e contabile.
Successivamente, in caso di dichiarazione di fallimento (o di apertura del- la procedura di liquidazione giudiziale), il dovere di mettere a disposizio- ne dell'organo della procedura concorsuale le scritture contabili, fiscali e gli altri documenti dell'impresa ricade, primariamente, sui soggetti che rivestivano la carica gestoria o liquidatoria al momento dell'apertura del- la procedura stessa.
Nel caso di specie, è cessato dalla carica di ammini- Controparte_1
stratore il 6 luglio 2015, quasi due anni prima della declaratoria di falli- mento del 24 marzo 2017.
La curatela fallimentare in nessun atto ha eccepito o dedotto la mancata consegna della documentazione contabile da parte dell'amministratore al liquidatore;
ciò nonostante, la difesa del convenuto ha deposi- CP_1
tato in atti un verbale di consegna della documentazione sociale al liqui-
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10 datore recante la data del 3 agosto 2015, che ivi si riproduce CP_2
Tale documento è stato contestato dalla Curatela.
⧫ Il Tribunale ritiene di dover disattendere anche la domanda risarcito- ria proposta nei confronti dell'amministratore.
La censura centrale mossa dalla Curatela nella presente controversia concerne la mancata messa a disposizione delle scritture contabili al Cu- ratore . CP_9
Tale obbligazione di trasmissione diretta al Curatore NT al
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 11 momento della pronuncia dichiarativa di fallimento (marzo 2017) grava- va precipuamente sul soggetto in carica in quel frangente, ossia il liquida- tore . Tuttavia, come accertato, è de- Controparte_2 Controparte_2
ceduto in data 11 febbraio 2017, oltre un mese prima della sentenza di- chiarativa di fallimento del 24 marzo 2017. Questa circostanza (la scom- parsa del liquidatore prima dell'apertura della procedura concorsuale) configura una causa sopravvenuta che giustifica oggettivamente la man- cata consegna delle scritture contabili e della documentazione all'organo della procedura da parte del soggetto che, in quel momento, avrebbe do- vuto provvedervi in via principale, ovvero il liquidatore.
, essendo cessato dalla carica di amministratore nel Controparte_1
luglio 2015, non rivestiva la posizione del soggetto primariamente onera- to della trasmissione della documentazione direttamente al Curatore Fal- limentare nel marzo 2017. La responsabilità per la mancata consegna dei documenti al Curatore potrebbe interessare un amministratore cessato solo in via indiretta, qualora questi non abbia tenuto regolarmente la con- tabilità durante la sua gestione o non l'abbia correttamente trasferita al liquidatore subentrato, determinando così la lacuna documentale a mon- te. Cionondimeno, l'impianto argomentativo di parte attrice si concentra unicamente sulla mancata consegna al Curatore e, quindi, su un inadem- pimento proprio del liquidatore (che, come già si è detto, era deceduto al momento della dichiarazione di fallimento).
In ogni caso, il documento attestante la consegna dei documenti (la cui data deve considerarsi certa dal momento della morte del liquidatore) costituisce, ad avviso del Collegio, prova idonea a dimostrare che nessun
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 12 addebito può essere mosso all'amministratore, avendo quest'ultimo con- segnato i documenti contabili al liquidatore, il quale – come più volte si è evidenziato – a causa del sopravvenuto decesso non è stato nelle condi- zioni di poterli trasmettere al curatore.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza nei confronti del convenuto costituito e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di imprese, nella composizione collegiale di cui sopra, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda avanzata nei confronti di CP_2
e di;
[...] Controparte_3
- rigetta la domanda proposta nei confronti di;
Controparte_1
- condanna la curatela fallimentare al pagamento delle spese di lite in fa- vore di che si liquidano in euro 3.500,00 per compenso Controparte_1
professionale oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 20 maggio 2025
Il Presidente est.
Salvatore Di Lonardo
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 marzo 2010 sino alla data dello scioglimento dell'ente per impossibili-