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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RG n.1177/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere est.
Vista l'ordinanza pubblicata in data 6.3.2025, con cui – considerato il mancato deposito di note scritte per l'udienza del 5.3.2025 – è stato fissato, ai sensi dell'art. 127 ter, 4° comma,
c.p.c., termine perentorio fino al 2 aprile 2025 per il deposito di note scritte;
considerato che di detta ordinanza è stata data comunicazione alle parti costituite;
considerato che nessuno ha depositato le predette note;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello iscritto al n. 1177 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA
1 e Tribunale di Avellino Parte_1 Parte_1
(cod. fisc.: ), in persona del curatore Fallimentare avv. P.IVA_1 Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Pescatore (c.f.: ; Pec CodiceFiscale_1
APPELLANTE
E
con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele Controparte_2
II n. 154, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n.
in persona del Consigliere Delegato Dott. nato ad [...] P.IVA_2 CP_3
(FR) il 12/03/1973, quale mandataria giusta procura per atto Notaio di Persona_1
Pordenone del 22.04.2016 (Rep. 292222 Fasc. 27520) di Controparte_4
con unico socio, con sede legale in Via Vittorio Alfieri n. 1 31015
[...]
Conegliano EN (TV) C.F. e P.IVA rappresentata e difesa dall' avv. P.IVA_3
Oliviero Gianni
APPELLATA
nonché
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_5
APPELLATA NON COSTITUITA
nonché
(P. IVA , in persona del Controparte_6 P.IVA_4
l.r.p.t., dott. nato ad [...] il [...] (C.F. ), CP_7 C.F._2
con sede in Avellino, alla via Paul Harris 22, quale successore a titolo particolare della curatela appellante, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Filomena Alaia (C.F.: , pec: fax. 0825 C.F._3 Email_1
2 37006) e prof. Bruno Meoli (C.F. , pec: C.F._4
fax 0825 33011) giusta procura in atti Email_2
INTERVENTRICE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per l'udienza fissata per la data del 5 marzo 2025, celebrata nella forma della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno depositava note scritte e pertanto, veniva fissato, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., nuovo termine perentorio fino al 2
aprile 2025 per il deposito di note scritte.
Tuttavia, anche per il nuovo termine del 2 aprile 2025 le parti non hanno depositato note scritte, contegno parificabile all'omessa comparizione all'udienza.
E' sufficiente richiamare al riguardo, la previsione del precitato art. 127 ter c.p.c., quarto comma, alla cui stregua “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”
Orbene, considerato il mancato deposito di note scritte anche per il nuovo termine del 2
aprile 2025, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararne la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione,
disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza n.1414/2020 emessa dal Tribunale di Avellino, così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, 2.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere est.
Vista l'ordinanza pubblicata in data 6.3.2025, con cui – considerato il mancato deposito di note scritte per l'udienza del 5.3.2025 – è stato fissato, ai sensi dell'art. 127 ter, 4° comma,
c.p.c., termine perentorio fino al 2 aprile 2025 per il deposito di note scritte;
considerato che di detta ordinanza è stata data comunicazione alle parti costituite;
considerato che nessuno ha depositato le predette note;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello iscritto al n. 1177 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA
1 e Tribunale di Avellino Parte_1 Parte_1
(cod. fisc.: ), in persona del curatore Fallimentare avv. P.IVA_1 Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Pescatore (c.f.: ; Pec CodiceFiscale_1
APPELLANTE
E
con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele Controparte_2
II n. 154, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n.
in persona del Consigliere Delegato Dott. nato ad [...] P.IVA_2 CP_3
(FR) il 12/03/1973, quale mandataria giusta procura per atto Notaio di Persona_1
Pordenone del 22.04.2016 (Rep. 292222 Fasc. 27520) di Controparte_4
con unico socio, con sede legale in Via Vittorio Alfieri n. 1 31015
[...]
Conegliano EN (TV) C.F. e P.IVA rappresentata e difesa dall' avv. P.IVA_3
Oliviero Gianni
APPELLATA
nonché
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_5
APPELLATA NON COSTITUITA
nonché
(P. IVA , in persona del Controparte_6 P.IVA_4
l.r.p.t., dott. nato ad [...] il [...] (C.F. ), CP_7 C.F._2
con sede in Avellino, alla via Paul Harris 22, quale successore a titolo particolare della curatela appellante, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Filomena Alaia (C.F.: , pec: fax. 0825 C.F._3 Email_1
2 37006) e prof. Bruno Meoli (C.F. , pec: C.F._4
fax 0825 33011) giusta procura in atti Email_2
INTERVENTRICE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per l'udienza fissata per la data del 5 marzo 2025, celebrata nella forma della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno depositava note scritte e pertanto, veniva fissato, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., nuovo termine perentorio fino al 2
aprile 2025 per il deposito di note scritte.
Tuttavia, anche per il nuovo termine del 2 aprile 2025 le parti non hanno depositato note scritte, contegno parificabile all'omessa comparizione all'udienza.
E' sufficiente richiamare al riguardo, la previsione del precitato art. 127 ter c.p.c., quarto comma, alla cui stregua “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”
Orbene, considerato il mancato deposito di note scritte anche per il nuovo termine del 2
aprile 2025, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararne la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione,
disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza n.1414/2020 emessa dal Tribunale di Avellino, così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, 2.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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