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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del
21.1.25, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia n° RG 2230/24 vertente Tra
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, E , rappresentati e difesi Parte_5 Parte_6 Parte_7 come in atti dall'avv. Giuseppe Iavarone;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.., rappresentato e difeso come in Controparte_1 atti dall'Avv. ANNALISA SARNATARO;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore rappresentato e deifeso dall'Avv. A Brancaccio;
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Le parti ricorrenti nel presente giudizio hanno proposto appello avverso la sentenza del tribunale di NAPOLI NORD n° 3510/2024, con la quale era stata rigettata la loro domanda volta ad “Accertare e dichiarare, per le esposte ragioni, l'illegittimità/nullità dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra ciascuno dei ricorrenti e l'ente convenuto, come descritto e riportato al capo c) della premessa del presente atto;
Per l'effetto della predetta declaratoria, disporsi la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra i ricorrenti e l' in rapporti di Controparte_1 lavoro indeterminato, con condanna della resistente al pagamento, in favore degli istanti, delle retribuzioni maturate dalla cessazione dei contratti a tempo determinato fino all'effettiva data di riassunzione e con il conseguenziale versamento della contribuzione di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in via gradata, condannare la convenuta al risarcimento del danno in favore di ciascuno dei ricorrenti e che si quantifica nella misura compresa tra le 2,5 e le 12 mensilità, rapportate alla retribuzione di fatto, ovvero secondo altra misura maggiore, e anche in via equitativa, che il Magistrato dovesse ritenere congrua e giusta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Condannarsi la convenuta alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 cpc”. I ricorrenti in primo grado avevano dedotto che i contratti a termine stipulati con ciascuno di loro
1° contratto dall'01/10/2018 al 31/03/2019 e 2° contratto dall'01/04/2019 al Parte_1
30/09/2019 – addetta al reparto di Radiologia – Emodinamica dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli;
- 1° contratto dal 16/11/2018 al 15/05/2019 e 2° contratto dal Controparte_3
16/05/2019 al 15/11/2019 – addetta al reparto di P.S. dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli;
- : 1° contratto dal 16/10/2018 al 15/04/2019 e 2° contratto dal 16/04/2016 Parte_3 al 15/10/2019 – addetto al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania;
- : 1° contratto dall'01/10/2018 al 31/03/2019 e 2° contratto Parte_4 dall'01/04/2019 al 30/09/2019 – addetta al reparto di P.S. dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli;
- 1° contratto dall'01/10/2018 al 31/03/2019 e 2° contratto Parte_5 dall'01/04/2019 al 30/09/2019 – addetta al reparto di Cardiologia dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania;
- : 1° contratto dal 16/11/2018 al 15/05/2019 e 2° contratto Parte_6 dal 16/05/2019 al 15/11/2019 – addetto al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'
[...]
- : contratto dall'01/04/2019 al 30/09/2019 – Controparte_4 Testimone_1 addetto al reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania;
- : contratto dall'01/04/2019 al 30/09/2019 – addetto al reparto di Rianimazione Parte_7 dell' ) erano da ritenersi privi di causa giustificatrice Parte_8 ed in ogni caso illegittimi per il mancato rispetto della normativa in materia di rinnovo dei contratti
(successione dei contratti senza soluzione di continuità per ragioni non temporanee), per l'inosservanza dei limiti quantitativi (i rapporti a tempo determinato non possono superare il 20% della forza di lavoro complessiva), e per l'abuso nell'utilizzo dello schema del contratto a tempo determinato e delle procedure di scorrimento delle graduatorie.
Il Tribunale ha rigettato la domanda previo richiamo della normativa applicabile, tra l'altro, ritenendo giustificata l'apposizione del termine ai contratti nelle more di espletamento di procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato, durante la quale tutti i ricorrenti erano stati, in diversi tempi, assunti mediante scorrimento della graduatoria dell'avviso pubblico. In relazione alla predetta sentenza gli appellanti, riportando tutte le difese di primo grado, si sono doluti del mancato accoglimento della domanda in relazione alla carenza di causa giustificatrice all'apposizione del termine. Cont La si è costituita ed ha chiesto dichiararsi inammissibile il gravame e comunque disporsene il rigetto nel merito, Si è costituito l' che ha ribadito che nessuna domanda era stata rivolta nei confronti dell'Istituto CP_2 CP_ Previdenziale. L' era, dunque, presente come terzo estraneo ai fatti non avendo in corso alcun procedimento amministrativo a riguardo. Ha concluso chiedendo accertare quanto affermato in domanda e condannare la parte che eventualmente risulterà obbligata al versamento in favore CP_ dell' dei contributi previdenziali ed all'assolvimento di tutti gli obblighi contributivi nei confronti dell' nei limiti della prescrizione che formalmente si eccepisce. CP_2
All'odierna udienza, previo deposito di note di trattazione, la controversia è decisa come segue. L'appello non può trovare accoglimento. In via del tutto preliminare va detto che i motivi di gravame, in sostanza, sono reiterativi delle doglianze già avanzate in primo grado e vertono essenzialmente sul fatto che la giustificazione sottostante alle assunzioni termine non può rinvenirsi nell'espletamento della procedura concorsuale in quanto la stessa era finalizzata all'assunzione a tempio indeterminato di 10 lavoratori, mentre le Cont assunzioni a termine erano state nel tempo un numero molto più ampio;
che come anche la nei suoi atti confermava, le assunzioni a termine erano servite a garantire i LEA, dunque un'esigenza stabile e non temporanea.
Va precisato in fatto che alcuno dei contratti a termine dei ricorrenti si è protratto per più di un anno e che tutti i contratti sono temporalmente collocati nel periodo fra l'indizione del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato e la sua conclusione. Cont E' pacifico che con delibera n°1155 del 24.10.2017 la indiceva “Concorso Pubblico per titoli ed esami e contestuale indizione di avviso pubblico per titoli e colloquio di n°10 posti di operatore socio sanitario ctg Bs”. E che, nelle more di tale procedura, non breve in quanto durata circa due anni, al Cont fine di far fronte alle esigenze di mantenimento dei LEA, la procedeva allo scorrimento della graduatoria dell'avviso pubblico, assorbendo i ricorrenti. In data 06.11.2019, con delibera n°379, a seguito del completamento della procedura concorsuale, approvava la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n°10 posti di Operatore Socio-Sanitario e i contratti a termine dei ricorrenti non sopravvivevano alla chiusura della procedura concorsuale.
Orbene ritiene il collegio che già quanto osservato dal primo giudice sia ampiamente condivisibile.
Ad ogni modo, con precipuo riguardo al gravame, va detto che non assume rilievo assorbente alcuna delle deduzioni formulate dagli appellanti. Invero la procedura concorsuale effettivamente prevedeva un numero di assunzioni pari a 10, evidentemente inferiore a quelle a termine;
ma questa circostanza non è assorbente in quanto il fabbisogno consolidato all'atto dell'apertura della procedura concorsuale non è mutevole e consolida un numero di assumendi che vengono selezionati in un tempo non breve durante il quale si deve, comunque far fronte alle esigenze connesse al servizio reso. In altri termini, il soddisfacimento dei LEA è una costante che costituisce substrato irrinunciabile e non dirimente nella specie. Esso guida sicuramente anche l'indizione del concorso per posizioni stabili, così come sottostà alle assunzioni a termine nelle more del suo espletamento.
Quello che avrebbe fatto la differenza sarebbe stata la immutata esigenza di assunzioni a termine dopo la conclusione della procedura concorsuale, perché in questo caso si sarebbe potuto ritenere che le stesse fossero finalizzate al soddisfacimento di un'esigenza stabile e non contingente.
Ciò nella specie non si è verificato e tutte le assunzioni a termine – di durata non superiore all'anno- sono contingentate nel periodo di espletamento della procedura concorsuale.
Tale dato è del tutto pacifico.
L'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 nella formulazione applicabile ratione temporis prevede che
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche' avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita' in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli
30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato (6) .
2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN (7) . …5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286…”. Ed allora sulla scorta dei fatti come svoltisi e del dato essenziale costituto dall'esaurimento dei contratti a termine con la chiusura della procedura concorsuale, deve ritenersi rispettata la presenza delle comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo a norma dell'art. 36 cit.
Le spese del grado di giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie necessariamente condizionata da un vaglio in fatto che ha portato in subiecta materia a contrasto sussistente nelle pronunce di primo grado.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello; compensa le spese del grado di giudizio;
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 21.1.25
Il Consigliere est. Il Presidente