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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1251/2024 RG avente ad oggetto: «ricostruzione carriera – personale ATA – computo servizio pre-ruolo
– progressioni stipendiali – differenze retributive - anno 2013»
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avvocato DALLA TORRE Parte_1
CRISTIANO ed elettivamente domiciliata come in ricorso
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dai Funzionari delegati dott. CAPPONI STEFANO e FAVARO STEFANO, ROCCO MARIA CHIARA ed elettivamente domiciliato in VIA FORTE MARGHERA 191 30173 VENEZIA
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/06/2024 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio il resistente chiedendo « CP_1
NEL MERITO i. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che a quelli economici per la ricostruzione di carriera, dell'integrale servizio prestato, sia di ruolo che pre-ruolo, e, per l'effetto: ii. Condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della parte ricorrente in ossequio al principio di non
1 discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n.1999/70/CE, previa disapplicazione del CCNL scuola 2006/2009 e del D.Lgs. n.297/2004, e dei decreti di ricostruzione carriera già emanati e, dunque: iii. Condannare
l'Amministrazione resistente ad inquadrare parte ricorrente nella corretta fascia stipendiale a decorrere dal primo contratto a termine, con l'anzianità di servizio correttamente determinata alla luce dei servizi prestati sia in ruolo che in pre-ruolo; iv. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L.
Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo effettivo nonché al pagamento di ogni altro beneficio economico così come contrattualmente previsto;
v. Spese di lite integralmente rifuse, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
Nel costituirsi ha Controparte_1 contestato la pretesa della ricorrente concludendo « Nel merito in via principale: • respingere il ricorso perché infondato sia in fatto che in diritto;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, L. 12 novembre 2011 n. 183. Nel merito in via subordinata: • nella denegata ipotesi di accoglimento, accoglierlo nei limiti prescrizionali indicati al punto 1) della presente memoria e del divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria indicato al punto 4) della presente memoria;
• sempre nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive;
• con compensazione delle spese di lite».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e rinviata in attesa della decisione della sulla computabilità dell'anno CP_2
2013.
2 *** *** *** Cont
1. La ricorrente espone di essere dipendente del a tempo indeterminato dal 1/9/2018, nella qualifica di “Collaboratore scolastico”; di avere svolto prima dell'immissione in ruolo servizio (pre-ruolo) per anni 4 mesi 4 giorni 23 in scuole statali in virtù di contratti a tempo determinato a partire dall'a.s. 2006/2007, in dettaglio: i) dal 13/09/2006 al 27/01/2007; ii) dal 17/09/2007 al 20/10/2007; iii) dal 03/04/2008 al 03/04/2008; iv) dal
13/11/2008 al 14/11/2008; v) dal 19/11/2008 al 20/11/2008; vi) dal
24/10/2012 al 25/10/2012; vii) dal 28/11/2012 al 28/11/2012; viii) dal
01/12/2008 al 01/12/2012; ix) dal 05/12/2012 al 07/12/2012; x) dal
10/12/2012 al 14/12/2012; xi) dal 17/12/2012 al 23/12/2012; xii) dal
25/10/2013 al 25/10/2013; xiii) dal 30/10/2013 al 30/10/2013; xiv) dal
12/11/2013 al 12/11/2013; xv) dal 14/11/2013 al 14/11/2013; xvi) dal
18/11/2013 al 30/11/2013; xvii) dal 02/12/2013 al 22/12/2013; xviii) dal
08/01/2014 al 11/05/2014; xix) dal 14/05/2014 al 16/05/2014; xx) dal
04/06/2014 al 05/06/2014; xxi) dal 24/09/2014 al 25/09/2014; xxii) dal
29/09/2014 al 05/11/2014; xxiii) dal 17/11/2014 al 17/11/2014; xxiv) dal
22/11/2014 al 22/11/2014; xxv) dal 26/11/2014 al 29/11/2014; xxvi) dal
02/12/2014 al 06/12/2014; xxvii) dal 09/12/2014 al 12/12/2014; xxviii) dal
15/12/2014 al 23/12/2014; xxix) dal 09/01/2015 al 09/01/2015; xxx) dal
15/01/2015 al 15/01/2015; xxxi) dal 21/01/2015 al 23/01/2015; xxxii) dal
26/01/2015 al 01/02/2015; xxxiii) dal 09/02/2015 al 15/02/2015; xxxiv) dal
19/02/2015 al 30/04/2015; xxxv) dal 04/05/2015 al 31/08/2015; xxxvi) dal
01/09/2015 al 30/01/2016; xxxvii) dal 03/02/2016 al 04/02/2016; xxxviii) dal
11/02/2016 al 23/03/2016; xxxix) dal 11/04/2016 al 29/04/2016; xl) dal
02/05/2016 al 08/06/2016; xli) dal 13/09/2016 al 31/08/2017; xlii) dal
08/09/2017 al 31/08/2018.
2. Rileva inoltre la ricorrente che l'Amministrazione, nella pendenza dei contratti a termine, non le ha mai riconosciuto l'anzianità di servizio medio tempore maturata e successivamente all'immissione in ruolo le ha illegittimamente riconosciuto un'anzianità di servizio inferiore rispetto a quella a cui avrebbe avuto diritto, ovvero anni 4 mesi 4 giorni 23, e cioè anni 4 mesi
3 2 giorni 12 ai fini giuridici ed economici ed anni 0 mesi 1 giorni 7 ai soli fini economici;
di avere conseguentemente percepito, negli anni, una retribuzione inferiore rispetto a quella a cui avrebbe avuto diritto.
3. Nel merito dunque la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/70/CE per la discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, agendo sia in riferimento al periodo pre- ruolo affinché le sia riconosciuto per tale periodo la stessa progressione stipendiale del personale ATA in ruolo e per il periodo post immissione in ruolo affinché la ricostruzione di carriera sia compiuta con riconoscimento dell'intero servizio pre ruolo prestato e della clausola di salvaguardia.
4. Giova precisare che l'evoluzione della giurisprudenza della CUGE e, conseguentemente, della S.C. porta ora a distinguere tra il periodo pre-ruolo e il periodo di ruolo.
5. La S.C. ha ben chiarito che la progressione economica normata dall' art. 526 del TU. n. 297/94 e spettante durante il periodo di precariato, debba essere tenuta ben distinta dalla ricostruzione della carriera, disciplinata dall'art. 485 del TU. n. 297/94, in quanto «l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato;
5.1. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;
5.2. in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un
4 criterio già indicato dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526, parametra la retribuzione spettante all'assunto a tempo determinato a quella "iniziale" prevista per il personale di ruolo ( cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 485 e ss . per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019);
5.3. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificata l'abbattimento dell'anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato;
» ( Cassazione civile sez. VI,
19/11/2021, n. 35567, e in termini Cass. n. 34546 e n. 31149 del 2019, nonché Cass. nn. 11910 del 2021, Csss. n. 35567 del 2021, e Cass. n.
35636/2021).
6. Sotto il primo profilo è ormai consolidata l'affermazione della natura discriminatoria di trattamento economico dei docenti a termine della scuola statale, così come del personale ATA, nella parte in cui non prevede, in ragione della natura a termine del rapporto di lavoro, alcuna progressione economica legata all'anzianità di servizio acquisita nel corso dei precedenti rapporti di lavoro (Cass. n. 15352/2020, fra le molte conformi). La giurisprudenza della S.C., condivisa da questa Sezione, si è ormai da tempo consolidata nel senso che «nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico
5 iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato» (vd. Sez. L., Sentenza
n. 20918 del 05/08/2019; Sez. L., 22558/2016).
7. Sotto il secondo profilo (ricostruzione carriera) la domanda è pure fondata atteso che la giurisprudenza della S.C., condivisa da questa Sezione, aveva ormai univocamente statuito che «nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato» (vd. Sez. L., Sentenza
n. 20918 del 05/08/2019; Sez. L., 22558/2016).
8. E' nel frattempo intervenuta la sentenza della CGUE del 20/9/2018 C -
466/2017 (Mo.) che ha statuito come « La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi».
9. Invero per quanto concerne il personale ATA – quale la ricorrente -
l'art. 569 TU 297/1994 (Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera) dispone « 1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante
6 parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà. 3.
Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili» e l'art. 570 (Periodi di servizio utili al riconoscimento) «1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo».
10. A seguito della predetta sentenza CGUE, la S.C. 31149/2019 ha confermato il principio sopra esposto ribadendo per quanto concerne il personale ATA quanto già statuito « 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di
Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia». (…)11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti
7 ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Ro. Sa. punti da 49 a 56). 12. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, perché la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
11. Secondo la giurisprudenza di questa Giudice, rispetto ad entrambi i periodi, l'art. 1, comma 1, lett. b) DPR 122/2013 ha disposto «b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013», ove tale norma prevedeva « 23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (anni poi recuperati con il Decreto
Interministeriale n. 3 del 14/1/2011 e CCNL del comparto scuola sottoscritto il
13/3/2013), e conseguentemente non può essere considerato il servizio prestato nel 2013.
12. Orbene, con sentenza n. 13619 del 2/4/2025 la S.C., richiamato il quadro normativo di riferimento art. 9, co. 1, 21, 23 e art. 8, co. 14 d.l.
8 78/2010, art. 1 lett. b) dpr 122/2013, art. 64 d.l. 112/2008, CCNL 13/3/2013 art. 1 co. 3 e CCNL 7/8/2014, art. 1, co. 4 d.l. 3/2014, ha chiarito e ritenuto
«maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n.
122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali
9 l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, (...), prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. (...) Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato
10 dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, (...), il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi,
a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_1 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
11 13. In assenza di ulteriori e diverse specificazioni di parte ricorrente deve accertarsi e dichiararsi che la ricorrente ha diritto al riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013 ai soli fini giuridici, escluso il rilievo ai fini economici per l'inserimento nelle fasce stipendiali ciò sino a nuova e diversa contrattazione collettiva, con ogni conseguenza ai fini della ricostruzione di carriera e di tutti gli altri istituti giuridici diversi dalla progressione stipendiale.
14. Sia prima dell'immissione in ruolo – ai fini della esatta quantificazione delle differenze retributive – e sia successivamente – ai fini dell'esatta ricostruzione di carriera ed eventuali differenze retributive – andrà comunque tenuto conto di quanto ulteriormente affermato dalla S.C. in ordine alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 dell'Accordo del 4 agosto 2011 a mente del quale «Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0
– 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9
– 14 anni”» e il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 « inserito nella preesistente fascia stipendiale “3 – 8 anni”, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva
“9 – 14 anni”».
15. Come infatti statuito dalla S.C. « nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP
12 allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
(disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale» (vd. Cass.
2924/2020) e quindi anche coloro che hanno maturato i requisiti al 1/9/2010 pur non essendo ancora assunti in ruolo ma in virtù del servizio effettivo svolto con i contratti a termine
16. Conseguentemente quanto al periodo pre ruolo alla ricorrente dovrà essere riconosciuto il servizio effettivamente prestato in virtù dei contratti a tempo determinato conclusi prima dell'immissione in ruolo, con esclusione dell'anno 2013, ai fini delle progressioni stipendiali previste dai CCNL via applicati e con l'applicazione della clausola di salvaguardia, e con condanna del a corrispondere le relative differenze retributive nei limiti della CP_1 prescrizione quinquennale sopra indicata.
17. Per quanto riguarda il periodo post ruolo alla luce dei principi sopra richiamati deve concludersi che per quanto riguarda il personale ATA è agevolmente verificabile che sussiste discriminazione, in quanto tutte le volte in cui il lavoratore/lavoratrice – come nel caso in esame – ha svolto un numero di anni di servizio effettivo, cumulativamente considerato, superiore a tre anni, il meccanismo di cui all'art. 569 TU comporta discriminazione, con conseguente disapplicazione e ciò, come si evince dalla lettura delle ricostruzioni di carriera prodotta, è avvenuto per la ricorrente, avendo svolto servizio effettivo superiori a 3 anni, sempre senza computo ai fini delle progressioni stipendiali dell'anno 2013.
18. Alla ricorrente per i quali la decurtazione di cui all'art. 569 TU comporta un trattamento discriminatorio rispetto al lavoratore a tempo indeterminato, dovrà dunque essere riconosciuto, sia ai fini giuridici che economici, il servizio effettivamente prestato;
conseguentemente dovrà procedersi alla ricostruzione di carriera in base ai servizio pre-ruolo effettivamente prestato, con esclusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. b) DPR 122/2013, del servizio prestato nell'anno 2013 e con applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011.
13 19. Il deve poi essere condannato al pagamento delle CP_1 differenze retributive maturate dall'immissione in ruolo una volta elaborata la ricostruzione di carriera secondo le regole ed i principi sopra indicati.
20. Deve altresì condividersi che a nulla rileva la eventuale prestazione di lavoro part time – per gli eventuali periodi svolti con tale forma contrattuale - posto che “il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale” (Cass. Lav., 18709/2016; Cass. L.
20843/2015).
21. Sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22 , comma 36 della legge 23/12/1994 n.
724, non toccato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre
2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego.
22. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, nella misura di 1/2 quali la soccombenza reciproca, e la non univoca giurisprudenza di merito rispetto ad una delle questioni dirimenti (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018), per Cont la restante parte vengono poste a carico del vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022) per le controversie di lavoro – scaglione € 5200-26.000 (indeterminato modesto), ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie ed in parte seriali), dei contrasti giurisprudenziali (come rappresentato), aumentato del 30% ex art. 1, comma
14 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto esse consentono la ricerca dei documenti allegati.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta il diritto della ricorrente al computo di tutti gli anni prestati pre-ruolo ai fini economici per il periodo pre- ruolo con condanna del a corrispondere le differenze retributive maturate nel periodo pre- CP_1 ruolo tra quanto percepito e la progressione stipendiale che la ricorrente avrebbe maturato, come indicato in parte motiva, e ai fini giuridici ed economici per il periodo in ruolo, con condanna alla ricostruzione di carriera secondo quanto indicato in parte motiva e condanna alle conseguenti differenze retributive, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, escluso in ogni caso l'anno 2013 ai fini delle progressioni stipendiali;
2) Condanna il resistente alla rifusione dei 1/2 delle CP_1 spese di lite che liquida, per tale parte, in € 1.060 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto (€ 259,00), con distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi anticipatario;
compensa la restante parte.
Venezia, all'udienza del 11/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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