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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/12/2024, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 984/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice deSInato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
984/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce Parte_1
al ricorso, dagli Avv.ti Mario Scarica e Francesco Coruzzi del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Mario Scarica, sito in Parma, Strada Mazzini n. 6;
RICORRENTE contro
, e , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
qualità di eredi di , rappresentati e difesi, giusta procura Persona_1
speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv. Filippo Ziveri e Marcello
Ziveri del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale sito in Parma, Viale Mariotti n. 1;
RESISTENTI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 10.10.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio , e
[...] Controparte_1 Controparte_2
, in qualità di eredi di , chiedendo Controparte_3 Persona_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, e previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge,
a) accertare e dichiarare che tra la SInora e la SInora Parte_1 Per_1
, dal 19.01.2009 all'08.05.2020, è stato instaurato ed è esistito un rapporto di
[...]
lavoro subordinato domestico per la cura e assistenza della defunta SInora;
Per_1
b) accertare e dichiarare che la SI.ra , nel periodo dal gennaio 2009 Persona_1
al maggio 2020 versava in una condizione di non autosufficienza, e che pertanto necessitava di assistenza per le attività quotidiane;
c) accertare e dichiarare che la SI.ra , a far tempo della data di Parte_1
assunzione del 19.01.2009, ha svolto mansioni riconducibili al profilo professionale della declaratoria prevista dal livello CS del CCNL Lavoro Domestico con orario di lavoro pari a 54 ore settimanali;
c) accertare e dichiarare che i SIg. (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], residente in [...],
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
12.04.1946, residente in [...] e (C.F. Controparte_3
), nato a [...] il [...], residente in C.F._3
Parma, Borgo Montassù, 14, sono gli eredi legittimi della SI.ra ; Persona_1
d) accertare e dichiarare che i SIg. , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in qualità di eredi legittimi, sono tenuti a corrispondere alla ricorrente le
[...]
differenze retributive maturate e non percepite per il lavoro prestato dal 19.01.2009 all'08.05.2020; per l'effetto dichiarare tenuti e condannare i SIg. , Controparte_1
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore della Controparte_2 Controparte_3
ricorrente, della somma di € 43.543,79, maggiorata di rivalutazione ed interessi, ovvero l'importo differente, maggiore o minore, eventualmente meglio visto e determinato in corso di causa se del caso a seguito di espletanda CTU, ovvero determinato con valutazione equitativa da parte del Signor Giudice ex art. 432 c.p.c.;
e) con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge”;
- che, con memoria difensiva depositata in data 21.11.2024, si costituivano in giudizio , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in qualità di eredi di , contestando tutto quanto ex adverso Persona_1
sostenuto e argomentato e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previo accertamento del fatto che la SI.ra ha percepito in costanza di rapporto la somma Parte_1
complessiva di € 143.747,00 di cui € 135.268,00 a titolo di retribuzione ed € 8.479,00
a titolo di TFR, respingere la domanda di condanna ex adverso proposta nei confronti dei SI.ri , e , in via tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di loro solidale, al pagamento in suo favore, della somma complessiva di € 43.543,79 oltre rivalutazione ed interessi, comunque, in via subordinata e denegata, limitando
l'eventuale condanna al pagamento del minor importo che dovesse risultare in causa all'esito dell'espletanda CTU contabile richiesta da entrambe le parti.
Spese, diritti ed onorari di causa rifusi, oltre rimborso 15% spese generali, nonché successive occorrende, oltre CPA e IVA quest'ultima se dovuta per legge.”;
- che, con nota depositata in data 16.12.2024, i procuratori delle parti davano congiuntamente atto dell'intervenuta conciliazione della controversia in sede stragiudiziale, anche in punto di spese, instando affinché venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate;
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, il 17 dicembre 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice deSInato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
984/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce Parte_1
al ricorso, dagli Avv.ti Mario Scarica e Francesco Coruzzi del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Mario Scarica, sito in Parma, Strada Mazzini n. 6;
RICORRENTE contro
, e , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
qualità di eredi di , rappresentati e difesi, giusta procura Persona_1
speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv. Filippo Ziveri e Marcello
Ziveri del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale sito in Parma, Viale Mariotti n. 1;
RESISTENTI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 10.10.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio , e
[...] Controparte_1 Controparte_2
, in qualità di eredi di , chiedendo Controparte_3 Persona_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, e previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge,
a) accertare e dichiarare che tra la SInora e la SInora Parte_1 Per_1
, dal 19.01.2009 all'08.05.2020, è stato instaurato ed è esistito un rapporto di
[...]
lavoro subordinato domestico per la cura e assistenza della defunta SInora;
Per_1
b) accertare e dichiarare che la SI.ra , nel periodo dal gennaio 2009 Persona_1
al maggio 2020 versava in una condizione di non autosufficienza, e che pertanto necessitava di assistenza per le attività quotidiane;
c) accertare e dichiarare che la SI.ra , a far tempo della data di Parte_1
assunzione del 19.01.2009, ha svolto mansioni riconducibili al profilo professionale della declaratoria prevista dal livello CS del CCNL Lavoro Domestico con orario di lavoro pari a 54 ore settimanali;
c) accertare e dichiarare che i SIg. (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], residente in [...],
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
12.04.1946, residente in [...] e (C.F. Controparte_3
), nato a [...] il [...], residente in C.F._3
Parma, Borgo Montassù, 14, sono gli eredi legittimi della SI.ra ; Persona_1
d) accertare e dichiarare che i SIg. , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in qualità di eredi legittimi, sono tenuti a corrispondere alla ricorrente le
[...]
differenze retributive maturate e non percepite per il lavoro prestato dal 19.01.2009 all'08.05.2020; per l'effetto dichiarare tenuti e condannare i SIg. , Controparte_1
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore della Controparte_2 Controparte_3
ricorrente, della somma di € 43.543,79, maggiorata di rivalutazione ed interessi, ovvero l'importo differente, maggiore o minore, eventualmente meglio visto e determinato in corso di causa se del caso a seguito di espletanda CTU, ovvero determinato con valutazione equitativa da parte del Signor Giudice ex art. 432 c.p.c.;
e) con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge”;
- che, con memoria difensiva depositata in data 21.11.2024, si costituivano in giudizio , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in qualità di eredi di , contestando tutto quanto ex adverso Persona_1
sostenuto e argomentato e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previo accertamento del fatto che la SI.ra ha percepito in costanza di rapporto la somma Parte_1
complessiva di € 143.747,00 di cui € 135.268,00 a titolo di retribuzione ed € 8.479,00
a titolo di TFR, respingere la domanda di condanna ex adverso proposta nei confronti dei SI.ri , e , in via tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di loro solidale, al pagamento in suo favore, della somma complessiva di € 43.543,79 oltre rivalutazione ed interessi, comunque, in via subordinata e denegata, limitando
l'eventuale condanna al pagamento del minor importo che dovesse risultare in causa all'esito dell'espletanda CTU contabile richiesta da entrambe le parti.
Spese, diritti ed onorari di causa rifusi, oltre rimborso 15% spese generali, nonché successive occorrende, oltre CPA e IVA quest'ultima se dovuta per legge.”;
- che, con nota depositata in data 16.12.2024, i procuratori delle parti davano congiuntamente atto dell'intervenuta conciliazione della controversia in sede stragiudiziale, anche in punto di spese, instando affinché venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate;
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, il 17 dicembre 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)