Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3124/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli – sezione seconda, n. 4767/2020, resa il
06.07.2020, e pubblicata l'08.07.2020, vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ) con Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sede legale in Modena alla via San Carlo n 8/20, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Cirillo
(C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
E
(P.IVA Controparte_1
) con sede legale in Napoli alla via Marchese Giuseppe P.IVA_3
Palmieri n. 67, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Pagina 1
; C.F._2
NONCHÉ
(C.F. e P.IVA ) con sede legale Controparte_2 P.IVA_4
in Napoli alla via Comunale del Principe n. 13/A, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Annamaria De Nicola (C.F. ) Anna C.F._3
Vingiani (C.F. ), Giuseppe Iervolino (C.F. C.F._4
) e Gianpiero Mesco (C.F. ); C.F._5 C.F._6
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10/11 giugno 2014, la
[...]
– leasing e factoring – in amministrazione straordinaria Parte_2
(odierna ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la e Controparte_3
l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni: “nel merito: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere dalle convenute Controparte_3
e , per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto 2) Controparte_2
condannare le convenute Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2
(già ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2
vincolo solidale e/o alternativamente tra di loro e/o ciascun convenuto per la propria responsabilità al pagamento della somma di € 11.208.470,04 ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del
Pagina 2 giudizio, in quanto dovuta alla società Parte_3
, in virtù del contratto di cessione del credito stipulato il
[...]
20.12.2005, oltre interessi come per legge fino alla riscossione del credito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, IVA e Cpa come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario e distrattario”.
A sostegno delle proprie pretese, la società attrice ha esposto di aver stipulato, in data 20.12.2005, un contratto di cessione di crediti pro solvendo con la società – leasing e factoring – Parte_2
avente ad oggetto tutti i crediti, già sorti o futuri, nei confronti dell'
[...]
. Venuta a conoscenza del fatto che “molto probabilmente Controparte_2
le fatture cedute alla odierna attrice sarebbero state pagate in tutto o in parte alla società cedente”, l'allora ha inviato sia Parte_2
Contr all' he alla società cedente una lettera raccomandata chiedendo il saldo dei crediti vantati ammontanti ad euro 11.208.470,04 (di cui già corrisposti alla cedente euro 5.646.044,35).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.11.2014, la
[...]
ha resistito alle domande ex Controparte_3
adverso proposte chiedendo: “disporre, ex art. 295 c.p.c., la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio R.G. 35833/12, pendente innanzi all'intestato Tribunale, tra le medesime parti, stante
l'evidente rapporto di pregiudizialità. Per il prosieguo, in via principale: - disporre l'estromissione di dal Controparte_3
presente giudizio, per le motivazioni di cui in premessa. Sempre per il prosieguo, in via subordinata: - respingere integralmente l'avversa domanda, siccome inammissibile e/o comunque infondata, per tutti i motivi illustrati in premessa. In ogni caso: - condannare Parte_2
Pagina 3 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre Pt_2
IVA, CPA, e spese generali di studio (ex art. 2 D.M. n. 55/14), facendone diretta attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata in pari data, si è costituita in giudizio anche la
[...]
rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “- in via Controparte_2
preliminare, dichiarare l'inammissibilità della citazione per nullità della domanda attorea;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'estromissione della dal presente giudizio;
- in via subordinata, CP_4
dichiarare in ogni caso infondato l'atto di citazione rigettando tutte le richieste in esso formulate perché inammissibili, improponibili, del tutto infondate e, comunque, non provate. – vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli – seconda sezione civile, con la sentenza indicata in epigrafe, ha così provveduto: “1) Rigetta le domande proposte dalla Parte_4
oggi 2) Condanna la alla
[...] Parte_1 Parte_1
refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
che liquida in complessivi € 78.622,05 (di cui € 68.367,00 per
[...]
compensi di avvocato ed € 10.255,05 per rimborso forfettario ex art. 2
Decreto 10 marzo 2014, n. 55) oltre IVA e CPA come per legge e se dovute”.
Avverso la prefata sentenza ha proposto appello la Parte_1
chiedendo: “1.- In via preliminare, dichiarare la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, in virtù fondati e gravi motivi già individuati specificamente con il presente atto, oltre agli effetti gravemente pregiudizievoli per l'appellante che possono derivare dalla esecuzione della decisione appellata.
Pagina 4 2.- In via principale, e nel merito, in riforma ed annullamento della sentenza ed accoglimento del gravame, condannare solidalmente e/o alternativamente tra loro, l e il Controparte_2 [...]
al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
11.208.470,04 in favore di , oltre alla rivalutazione Parte_1
monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, sino alla riscossione del credito.
3.- In via altrettanto principale, per l'effetto della riforma, anche parziale della sentenza di primo grado, dichiarare la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado.
4.- in via subordinata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento integrale del presente appello, condannare solidalmente e/o alternativamente tra loro, l e il Controparte_2 [...]
al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
1.174.443,66, o della maggiore o minore somma che la Corte dovesse individuare in giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, sino alla riscossione del credito, in favore di
Parte_1
5.- In ogni caso, condannare le parti appellate al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Con comparsa di risposta depositata il 05 gennaio 2021, si è costituita nel giudizio di appello la eccependo, in Controparte_1
prima istanza, l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., nonché, nel merito, la sua integrale infondatezza. Pertanto, ne ha chiesto il rigetto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
Pagina 5 Con comparsa di risposta dell'08 gennaio 2021, si è costituita altresì l
[...]
concludendo: “- Previo rigetto della richiesta di Controparte_2
sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza, Rigettare l'appello perché inammissibile, infondato in fatto e diritto, non provato e temerario;
-condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi anche del presente giudizio”.
Esaurita l'attività prevista dall'art. 350 c.p.c., la Corte di Appello, dopo alcuni rinvii per esigenze d'ufficio, ha introitato la causa a sentenza con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la comparsa conclusionale depositata in data 18.03.2025, la
[...]
pur insistendo per l'accoglimento della domanda principale di Parte_1
condanna al pagamento dell'intera somma di euro 11.208.470,04, ha chiesto in via subordinata di “condannare solidalmente e/o alternativamente tra loro, l e il CP_2 CP_2 [...]
al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
1.174.443,66, o della maggiore o minore somma che la Corte dovesse individuare in giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, sino alla riscossione del credito, in favore di
. Parte_1
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1. Anzitutto, appare chiara l'ammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c., con conseguente rigetto delle eccezioni sollevate da entrambe le appellate.
1.a È noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
Pagina 6 l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, ha indicato con chiarezza le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere l'accoglimento delle domande che il giudice ha rigettato.
Ne deriva che l'atto difensivo proposto dall'appellante nel presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
1.b Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione
Pagina 7 della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021,
n.37272).
2. Deve, quindi, passarsi all'esame nel merito delle questioni proposte dall'appellante.
2.a. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda in quanto sprovvista di un valido supporto assertivo. Il Tribunale, infatti, non avrebbe tenuto conto del complesso delle difese articolate nel
Pagina 8 corso del giudizio né tantomeno delle deduzioni delle parti convenute e, in Contr particolare, di quanto affermato dall la quale avrebbe apertamente riconosciuto di aver effettuato il pagamento nei confronti della società cedente.
2.b. Per le ragioni di seguito indicate, il motivo non merita accoglimento.
Questo Collegio condivide pienamente quanto affermato dal primo giudice, secondo cui la attrice non avrebbe adempiuto all'onere di Pt_1
allegazione su di essa incombente, essendosi essa limitata alla produzione di una serie di documenti senza, però, specificarne la rilevanza attraverso delle puntuali e specifiche allegazioni tali da mettere in condizione le parti convenute e lo stesso organo giudicante di individuare gli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda.
Con il motivo di appello proposto – e in precedenza sintetizzato –
l'appellante finisce ancora una volta per confondere il piano relativo all'onere assertivo con quello relativo alla prova di quanto opportunamente allegato.
L'onere di allegazione e l'onere della prova costituiscono, infatti, due concetti processuali distinti anche se fortemente interrelati tra loro. In particolare, l'onere di allegazione consiste nell'indicazione – in modo chiaro, completo e tempestivo - dei fatti rilevanti che una parte pone a fondamento delle proprie pretese e che intende provare per ottenere un provvedimento a suo favore. Tale onere è il frutto della declinazione in concreto di innumerevoli principi posti a governo del processo di cognizione, ovvero innanzitutto i principi del giudicato e del contraddittorio, ma anche il principio della domanda o di impulso di parte
(ex art. 99 c.p.c.) ed il principio dispositivo – sia in senso materiale (art. 112 c.p.c.) che in senso formale (art. 115 c.p.c.).
Pagina 9 L'onere della prova, invece, consiste nel fornire al giudice i mezzi per dimostrare la veridicità dei fatti allegati e, quindi, la fondatezza delle domande proposte.
In ragione della rispettiva rilevanza funzionale, è possibile concludere che l'allegazione costituisce il presupposto fondamentale per la prova. Laddove le parti non abbiano adeguatamente allegato i fatti rilevanti, non è possibile pretendere che il giudice si sostituisca alle parti nell'individuazione dei fatti costitutivi della domanda attraverso l'analisi della documentazione allegata. Solo nel caso in cui i fatti siano stati adeguatamente illustrati ed allegati potrà assumere rilevanza il momento della prova, volto appunto a dimostrare la corrispondenza al vero delle affermazioni di parte.
Quanto detto ha trovato da sempre una sua corrispondenza nella giurisprudenza di legittimità, che al riguardo ha sempre sostenuto – con principi oramai costituenti diritto vivente – che “il giudice ha il potere- dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre
e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione” (Cass. civ. sent. n. 5149/2001; conf.
Cass. civ. n. 8304/1990).
L'ordinamento processuale, infatti, impedisce al giudice di trarre dai documenti esistenti in atti deduzioni o indicazioni necessarie per la decisione nel caso in cui queste non siano state specificate nella domanda o, almeno, laddove questa non ne abbia sollecitato la valutazione.
Dall'esame degli atti processuali prodotti da parte attrice nel primo grado di giudizio, emerge chiaramente una carenza di specificità e precisione
Pagina 10 nell'indicazione dei fatti costitutivi della domanda che, benché consentano l'individuazione degli elementi essenziali della stessa e quindi non ne inficino la validità, non permettono altresì di verificarne la fondatezza.
Come correttamente indicato da parte del Giudice di prime cure, l'atto introduttivo del giudizio “non chiarisce in alcun modo né quali siano i crediti ceduti oggetto di domanda né da quali prestazioni o contratti detti Contr crediti trovino scaturigine, limitandosi a paventare che l debitrice che
“molto probabilmente” le fatture cedute alla odierna attrice sarebbero state pagate in tutto o in parte alla società cedente. La produzione attorea
è inoltre accompagnata dalla corrispondenza intrattenuta con l
[...]
e con la in cui compare un elenco Controparte_5 CP_3
di fatture (non prodotte tuttavia con la costituzione) individuate solo per numero, data di emissione ed importo senza alcun riferimento alle prestazioni oggetto delle fatture ed al periodo in cui sarebbero state espletate”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante in sede di impugnazione, tale deficit assertivo non può dirsi colmato – neanche parzialmente – con la prima memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., termine preclusivo entro il quale è possibile precisare o modificare le domande proposte con l'atto introduttivo.
Anche con tale memoria, infatti, la si è limitata a riferirsi per Parte_1
Contr relationem alle difese e alla documentazione prodotta dall in allegato alla comparsa di costituzione, sostenendo genericamente che dalla stessa “è emerso che la convenuta non solo ha incassato da parte attrice il CP_3
prezzo della cessione ma poi, successivamente, ha anche provveduto ad incassare i crediti ceduti azionando autonomamente procedimenti monitori ai danni dell pregiudicando, quindi, le legittime ragioni creditorie CP_2
Pagina 11 di parte attrice, con l'ulteriore illegittimo effetto di conseguire un indebito arricchimento sempre ai danni di parte attrice”.
In luogo del suddetto generico richiamo, la avrebbe dovuto Pt_1
evidenziare in maniera esplicita e dettagliata nell'atto processuale i versamenti effettuati dall in favore della cedente nonché la CP_2 CP_3
specifica fattura a cui essi andrebbero riferiti, in modo tale da consentire non solo l'immediata individuabilità del credito ma anche la loro riferibilità ai rapporti obbligatori ricompresi nell'ambito della cessione intervenuta tra le parti. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che la stessa sia Pt_1
con l'atto introduttivo sia con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha depositato una pluralità di atti di cessione del credito intervenuti con la società senza però chiarire quale fosse la loro rilevanza processuale. CP_3
Infine, risulta smentita anche l'ultima prospettazione difensiva assunta dall'appellante a sostegno della erroneità della sentenza impugnata, secondo cui la manchevolezza in punto di allegazione sarebbe stata Contr comunque compensata dalla documentazione prodotta dall e dalla non contestazione dei fatti da parte dei convenuti.
Proprio su questo profilo, recentemente la S.C. di Cassazione ha ribadito un principio già pacifico in giurisprudenza, ovvero che “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (Cass. civ. ord. n. 8900 del 03.04.2025).
Pagina 12 Nel caso di specie, come già sottolineato in precedenza, negli atti processuali della manca qualsiasi asserzione volta a circoscrivere, in Pt_1
maniera sufficientemente specifica, la rilevanza ai fini della decisione del contenuto documentale prodotto dalle parti, in modo da indirizzare l'analisi del giudicante nella verifica della fondatezza dei fatti affermati.
Per tutte queste ragioni, quindi, va confermata la sentenza di prime cure e rigettato il primo motivo di appello, il quale implica l'assorbimento del secondo motivo attinente al merito della questione e, in particolare, all'efficacia del contratto di cessione intervenuto tra le parti.
3. Conseguentemente, non può trovare accoglimento il terzo e ultimo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha impugnato il capo di sentenza relativo alla condanna della al pagamento Parte_1
delle spese processuali.
La compensazione – almeno parziale – delle spese processuali richiesta dall'appellante costituisce, in realtà, una facoltà discrezionale del giudice che può decidere, eventualmente, di compensarle parzialmente o totalmente tra le parti in casi di soccombenza reciproca o per altri giusti motivi.
Nel caso di specie, la parte promotrice del giudizio di primo grado è risultata totalmente soccombente avendo ella proposto una domanda priva del contenuto assertivo essenziale per permettere al giudice una concreta delibazione nel merito delle pretese.
Proprio per questa ragione, l'eventuale complessità delle questioni proposte non ha inciso in alcun modo né sull'andamento né tantomeno sull'esito del giudizio, giustificando per questo l'applicazione del generale principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., con la conseguenziale condanna della Banca attrice alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti convenute.
Pagina 13 Per queste ragioni, anche sotto questo specifico profilo va confermata la sentenza gravata.
4. Con riferimento alle spese del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., stante il rigetto integrale dell'appello, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della e liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura Parte_1
della questione risolutiva della lite e dell'attività difensiva svolta applicando i valori minimi da rapportarsi al valore della causa (da €
8.000.001 a € 16.000.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente svolta.
5. Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta – nel caso di specie l'appellante Parte_1
- è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e/o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli – seconda sezione civile, n. 4767/2020, resa il 06.07.2020, pubblicata l'08.07.2020 e non notificata, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, conferma la sentenza gravata;
Pagina 14 2) condanna al pagamento, in favore delle convenute Parte_1
Contr e , delle spese Controparte_1 Controparte_2
processuali del grado di appello che si liquidano in euro 26.435,00 ciascuno, a titolo di compensi, oltre rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e CPA come per legge.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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