CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 390/2021
C O R T E D'A P P E L L O
DI RE LA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 390/2021 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra c.f. , nata a [...] il 15 Parte_1 C.F._1
settembre 1971, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Golotta, elettivamente domiciliata in Bagnara Calabra, Via Roma n. 25
nei confronti di
, Controparte_1
p. iva , in persona del Commissario Straordinario legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe De
LE e LU NI, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via
Manfroce n. 17
, c.f. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
1 Corte d'Appello
rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Scopelliti, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Nazionale n. 104/d c.f. Controparte_3 C.F._2
residente in [...] Controparte_4
, residente in [...], Corso Vittorio Controparte_5
EL n. 111
, residente in [...]
29
, residente in [...], Corso Vittorio Controparte_7
EL n. 111
, residente a [...] Controparte_8
, residente in [...] Controparte_9
, residente in [...]
n. 16
, residente in [...] Controparte_11
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
impugna la sentenza n. 51/2021, pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 14/1/2021, a definizione del proc. 1224/2014 R.G., con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento
2 Corte d'Appello
danni promossa dall' Controparte_2
.
[...]
Il danno di cui si chiede il risarcimento trae origine dalle infiltrazioni presenti nell'immobile locato dall' che, nel corso di un procedimento di CP_2
ATP, sono state imputate al cattivo stato di manutenzione del lastrico solare di proprietà . Al procedimento di ATP è seguito un Controparte_12
procedimento ex art. 700 c.p.c., conclusosi con ordinanza di accoglimento della domanda dell'Associazione, ordinanza rimasta ineseguita da parte dei proprietari del lastrico.
L'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni patiti a causa delle predette infiltrazioni.
Nel corso del primo grado è stato riscontrato un lento e progressivo peggioramento della situazione, imputata dal giudice di prime cure ai proprietari del lastrico solare, in considerazione della mancata effettuazione dei lavori determinati nell'ambito dell'ATP.
Pertanto, sulla base delle risultanze della CTU espletata, il giudice ha condannato gli eredi al pagamento di € 17.000,00 per Controparte_12
l'effettuazione dei lavori necessari al ripristino dei locali dell'Associazione circolo sportivo culturale, ricreativo e del tempo libero.
- Domanda di parte appellante
impugna la sentenza nella parte in cui è stata condannata Parte_1
al pagamento della metà della somma risarcitoria. Deduce in proposito che l'area di copertura dei locali dell' è costituita per la maggior parte CP_2
dalla parte di terrazzo di proprietà e solo in minima misura da quella CP_3
dei . Rappresenta, infatti, che il CTU ha prescritto i lavori per ridurre Parte_1
le infiltrazioni su tutto il terrazzo di pertinenza della proprietà e solo CP_3
per un metro in riferimento a quello di proprietà . Parte_1
Con il secondo motivo l'appellante deduce che il terrazzo, benché di uso esclusivo, assolve alla funzione di copertura dell'edificio. Pertanto, ai sensi dell'art. 1126 c.c., le spese per la sua manutenzione andrebbero ripartite per
1/3 in capo agli usuari esclusivi, mentre i restanti 2/3 sono da imputare ai condomini.
3 Corte d'Appello
- Difese dell' CP_13
L' chiede il rigetto dell'appello in quanto infondato. CP_13
Rispetto al primo motivo deduce che la decisione è stata assunta dal giudice di primo grado sulla base della CTU, non essendo stata dimostrata la realizzazione di interventi idonei ad evitare le infiltrazioni.
Relativamente al secondo motivo d'appello, l rappresenta che in caso CP_13 di responsabilità del proprietario per violazione dell'art. 2051 c.c., non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1126 c.c.
- Difese dell'
[...]
[...]
chiede il rigetto dell'appello perché infondato. Controparte_14
Rispetto al primo motivo deduce che la decisione è stata assunta dal giudice di primo grado sulla base della CTU, non essendo stata dimostrata la realizzazione di interventi idonei ad evitare le infiltrazioni.
Relativamente al secondo motivo d'appello deduce che in caso di responsabilità acclarata del proprietario per violazione dell'art. 2051 c.c., non trova applicazione l'art. 1126 c.c. Inoltre, rappresenta che non è stata provata da parte dei proprietari l'esistenza di un fattore estraneo alla loro sfera oggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale né è stata fornita prova della provenienza delle infiltrazioni da una porzione specifica che terrazzo in maniera tale da attribuire una maggiore o minore responsabilità all'uno o all'altro dei proprietari.
Critica la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni contro l per i danni subiti a causa dell'infiltrazione. Deduce CP_13
in proposito che il danno è in re ipsa e che può essere liquidato dal giudice in via equitativa.
***
1.- Notifica nei confronti di e Controparte_3 Controparte_8 CP_10
[...]
1. L'appellante non ha prodotto gli avvisi di ricevimento delle notifiche dell'atto di appello effettuate tramite invio postale nei confronti di e Controparte_8
. Controparte_10
4 Corte d'Appello
Inoltre non è stata depositata la prova della notifica nei confronti dell'avvocato costituito in primo grado nell'interesse di Controparte_3
È rimasto quindi inadempiuto l'onere dell'appellante di provare la notificazione dell'appello.
Trattandosi di giudizio risarcitorio e, quindi, di causa scindibile, nei confronti di e , va dichiarata Controparte_3 Controparte_8 Controparte_10
l'inammissibilità dell'impugnazione, in adesione alla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo cui «in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito
e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.» (ex plurimis Cass. 9 giugno 2022 n. 18690).
2.- Sulla richiesta di rigetto dell'originaria domanda
1. Nel capo a) delle conclusioni dell'atto di appello, l'appellante ha chiesto «in via principale riformare integralmente la sentenza n. 51/2021 pubbl. il 14/01/2021, non notificata, respingendo la domanda originariamente proposta».
2. Il motivo è infondato.
La domanda originariamente proposta è quella formulata dall'
[...]
nei confronti dell' e dei proprietari del lastrico, volta ad Controparte_2 CP_13
ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni nei locali oggetto di locazione.
Rispetto a questa domanda nell'atto di appello non vengono esposte ragioni idonee a giustificare la riforma della sentenza.
Le ragioni addotte nell'atto d'appello non mirano – o comunque non sono idonee – a contestare l'an della responsabilità, ma tendono ad ottenere una differente ripartizione, nei rapporti tra i proprietari e l , della CP_13
responsabilità.
La circostanza che la parte del lastrico di pertinenza è larga solo Parte_1
un metro non giustifica il rigetto della domanda risarcitoria, in ragione della solidarietà dell'obbligazione risarcitoria. La solidarietà comporta che anche un contributo minimo all'evento dannoso determina la responsabilità per l'intero del coobbligato nei confronti del danneggiato.
5 Corte d'Appello
L'appellante non deduce elementi idonei a smentire l'unicità dell'evento dannoso o comunque non deduce elementi idonei a negare la solidarietà.
L'unico elemento che l'appellante deduce per rideterminare il danno consiste nell'inerzia del conduttore.
Tale assunto è infondato.
Non è infatti ravvisabile nessuna inerzia da parte del Circolo sportivo, il quale ha proposto nel 2012 ricorso per ATP, nel 2013 azione cautelare e nel 2014 ricorso per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare. CP_1 Pertanto l'appello nei confronti del e dell' va rigettato. Controparte_2
3.- Sulla ripartizione della responsabilità nei rapporti interni
1. Con il primo motivo d'appello, impugna la sentenza nella Parte_1
parte in cui ha condannato gli eredi al pagamento della metà della Parte_1 posta risarcitoria liquidata in € 17.000,00. Deduce in proposito che l'area di copertura dei locali dell è costituita, per la maggior parte, dalla CP_2
parte di terrazzo di proprietà e solo in minima parte da quella dei CP_3
. Rappresenta, infatti, che il CTU ha prescritto i lavori per ridurre le Parte_1
infiltrazioni su tutto il terrazzo di pertinenza della proprietà e solo CP_3
per un metro su quello di proprietà . Parte_1
2. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
Il CTU ing. , a pag. 10 del proprio elaborato, ha individuato le opere Per_1 necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, rilevando che «è necessario un intervento di manutenzione di tutto il terrazzo di pertinenza della proprietà oltre l'area di sovrapposizione di circa 1 metro che interessa la proprietà CP_3
. Parte_1
Pertanto, è ragionevole rideterminare la ripartizione delle somme nei rapporti interni tra i comproprietari degli immobili, in modo proporzionale e quindi in misura diversa da quella – paritaria – stabilita dalla sentenza impugnata.
È necessario rilevare che dagli atti di causa non risulta l'estensione complessiva del terrazzo, al fine di determinare la ripartizione della responsabilità tra e eredi . Parte_1 CP_3
In mancanza, pertanto, di elementi più precisi, appare ragionevole far riferimento al dato risultante dal computo metrico estimativo del ctu ing.
6 Persona_2
, secondo cui l'area del terrazzo di pertinenza degli è di 130
[...] CP_3
mq, mentre quella della di pertinenza è di 6 mq. Parte_1
Dunque, quella della è la ventunesima parte dell'intero terrazzo. Parte_1
Quindi la ripartizione può essere determinata in modo proporzionale a tale dato.
Conseguentemente, la va condannata al pagamento di € 772,72, Parte_1 rimanendo a carico degli eredi la rimanente parte, pari a € CP_3
16.227,28. Quindi la responsabilità della è pari a 1/21 di quella degli Parte_1
eredi . CP_3
4.- Sulla domanda ex art. 1126 c.c.
1. Con il secondo motivo d'appello, la deduce che il terrazzo, Parte_1 benché di uso esclusivo, assolve alla funzione di copertura dell'edificio.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1126 c.c., le spese per la sua manutenzione andrebbero ripartite per 1/3 in capo agli usuari esclusivi, mentre i restanti 2/3 sono da imputare ai condomini.
2. La domanda è inammissibile.
L'appellante deduce la riconducibilità della fattispecie in esame alla disposizione di cui all'art. 1126 c.c., norma riguardante la ripartizione delle spese di manutenzione del lastrico solare di uso esclusivo.
La disposizione stabilisce, in particolare, che le spese sono da imputare per
1/3 agli usuari, mentre i restanti 2/3 sono da imputare a tutti i condomini dell'edificio.
La domanda deve ritenersi inammissibile, in quanto il non è mai Parte_2
stato citato in giudizio, né sono stati citati né indicati i condomini.
5.- Domanda proposta dall'Associazione nei confronti dell' CP_13
1. L' critica il rigetto della domanda di Controparte_2 risarcimento dei danni proposta contro l in qualità di proprietario CP_13 dell'immobile locato. Deduce in proposito che non sussiste il difetto di prova rilevato dal giudice di prime cure, atteso che il danno è in re ipsa e che può essere liquidato in via equitativa.
7 Corte d'Appello
2. Tale domanda configura un appello incidentale, in quanto con essa si chiede la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni nei confronti dell' CP_13
L'appello incidentale è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto il 19 gennaio 2022, ossia oltre il termine di impugnazione ordinario, scaduto il 14 luglio 2021.
Infatti, secondo la giurisprudenza, l'appello incidentale tardivo non è ammissibile nei confronti di una parte diversa dall'appellante principale.
Ha chiarito la S.C. che «L'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto
l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno (cfr. Cass., sez. 5, sentenza n. 15292 del 21/07/2015)» (Cass. n. 5989/2020).
Pertanto, l'appello incidentale dell' , essendo diretto nei confronti CP_2 di una parte diversa rispetto all'appellante principale, non può essere proposto tardivamente a norma dell'art. 334 c.p.c., ma resta soggetto al termine ordinario d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.
Nel caso di specie tale termine non è stato rispettato, con conseguente inammissibilità dell'appello incidentale.
6.- Spese processuali
1. L'esito complessivo della lite induce alla compensazione di ¼ delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra e gli eredi Parte_1
, ponendosi la restante parte a carico di , CP_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_9
e , che si liquida – sulla base del d.m. n.
[...] Controparte_11
147/2022, applicando i parametri minimi dello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00 – in complessivi € 1.905,00 per il primo grado e in € 2.179,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi,
IVA e CPA come per legge, in favore di . Parte_1
2. Nel rapporto tra , l Parte_1 [...]
e l , le spese processuali del Controparte_2 CP_13
seguono la soccombenza non ravvisandosi ragioni per procedere alla loro
8 Corte d'Appello
compensazione, ponendosi a carico di e si liquidano – Parte_1 applicando lo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, tenendo conto dei parametri minimi attesa la bassa complessità della causa – in complessivi €
2.906,00, in favore dell' e dell'avv. Carmelo Scopelliti, distrattario. CP_13
3. Nel rapporto tra e l Parte_1 Controparte_2
, da un lato, e l , dall'altro, le spese
[...] CP_13
processuali del secondo grado seguono la soccombenza non ravvisandosi ragioni per procedere alla loro compensazione. Le spese processuali vanno pertanto poste a carico dell'appellante principale e dell' Controparte_2
, in solido tra loro, e si liquidano – applicando lo scaglione da €
[...]
5.201,00 ad € 26.000,00, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della causa – in complessivi € 2.906,00 in favore dell' CP_13
7.- Doppio del contributo unificato
In considerazione dell'inammissibilità dell'appello incidentale del CP_2
, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio
[...]
2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
Controparte_15
,
[...] CP_3
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così CP_11
provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto nei confronti di Controparte_3
e ; Controparte_8 Controparte_10
CP_1
- dichiara inammissibile l'appello principale nei confronti dell' ;
9 Corte d'Appello
- rigetta l'appello principale nei confronti del;
Controparte_2
- accoglie l'appello principale nei confronti di , Controparte_4 [...]
, , , e CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_9
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Controparte_11
impugnata, dichiara che , nei rapporti interni, è Parte_1 responsabile per l'importo di € 772,72, e , Controparte_4 Controparte_5
, , , e
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_9 [...]
sono responsabili per l'importo di € 16.227,28; CP_11
- compensa per ¼ le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra e gli eredi contumaci, ponendo a carico di questi Parte_1 CP_3 ultimi la restante parte, che liquida in complessivi € 1.905,00 per il primo grado e in € 2.179,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore di Parte_1
;
[...]
- pone a carico di e del Circolo sportivo, in solido tra loro, Parte_1
CP_1 le spese processuali del presente grado di giudizio, nel rapporto con l , che liquida in € 2.906,00 da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. dell'avv. Carmelo Scopelliti;
- dà atto di avere adottato una pronuncia d'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal , ai fini della verifica dell'obbligo di Controparte_2
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 18.11.2025
Il presidente rel.
dott. Natalino Sapone
10
n. 390/2021
C O R T E D'A P P E L L O
DI RE LA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 390/2021 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra c.f. , nata a [...] il 15 Parte_1 C.F._1
settembre 1971, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Golotta, elettivamente domiciliata in Bagnara Calabra, Via Roma n. 25
nei confronti di
, Controparte_1
p. iva , in persona del Commissario Straordinario legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe De
LE e LU NI, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via
Manfroce n. 17
, c.f. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
1 Corte d'Appello
rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Scopelliti, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Nazionale n. 104/d c.f. Controparte_3 C.F._2
residente in [...] Controparte_4
, residente in [...], Corso Vittorio Controparte_5
EL n. 111
, residente in [...]
29
, residente in [...], Corso Vittorio Controparte_7
EL n. 111
, residente a [...] Controparte_8
, residente in [...] Controparte_9
, residente in [...]
n. 16
, residente in [...] Controparte_11
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
impugna la sentenza n. 51/2021, pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 14/1/2021, a definizione del proc. 1224/2014 R.G., con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento
2 Corte d'Appello
danni promossa dall' Controparte_2
.
[...]
Il danno di cui si chiede il risarcimento trae origine dalle infiltrazioni presenti nell'immobile locato dall' che, nel corso di un procedimento di CP_2
ATP, sono state imputate al cattivo stato di manutenzione del lastrico solare di proprietà . Al procedimento di ATP è seguito un Controparte_12
procedimento ex art. 700 c.p.c., conclusosi con ordinanza di accoglimento della domanda dell'Associazione, ordinanza rimasta ineseguita da parte dei proprietari del lastrico.
L'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni patiti a causa delle predette infiltrazioni.
Nel corso del primo grado è stato riscontrato un lento e progressivo peggioramento della situazione, imputata dal giudice di prime cure ai proprietari del lastrico solare, in considerazione della mancata effettuazione dei lavori determinati nell'ambito dell'ATP.
Pertanto, sulla base delle risultanze della CTU espletata, il giudice ha condannato gli eredi al pagamento di € 17.000,00 per Controparte_12
l'effettuazione dei lavori necessari al ripristino dei locali dell'Associazione circolo sportivo culturale, ricreativo e del tempo libero.
- Domanda di parte appellante
impugna la sentenza nella parte in cui è stata condannata Parte_1
al pagamento della metà della somma risarcitoria. Deduce in proposito che l'area di copertura dei locali dell' è costituita per la maggior parte CP_2
dalla parte di terrazzo di proprietà e solo in minima misura da quella CP_3
dei . Rappresenta, infatti, che il CTU ha prescritto i lavori per ridurre Parte_1
le infiltrazioni su tutto il terrazzo di pertinenza della proprietà e solo CP_3
per un metro in riferimento a quello di proprietà . Parte_1
Con il secondo motivo l'appellante deduce che il terrazzo, benché di uso esclusivo, assolve alla funzione di copertura dell'edificio. Pertanto, ai sensi dell'art. 1126 c.c., le spese per la sua manutenzione andrebbero ripartite per
1/3 in capo agli usuari esclusivi, mentre i restanti 2/3 sono da imputare ai condomini.
3 Corte d'Appello
- Difese dell' CP_13
L' chiede il rigetto dell'appello in quanto infondato. CP_13
Rispetto al primo motivo deduce che la decisione è stata assunta dal giudice di primo grado sulla base della CTU, non essendo stata dimostrata la realizzazione di interventi idonei ad evitare le infiltrazioni.
Relativamente al secondo motivo d'appello, l rappresenta che in caso CP_13 di responsabilità del proprietario per violazione dell'art. 2051 c.c., non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1126 c.c.
- Difese dell'
[...]
[...]
chiede il rigetto dell'appello perché infondato. Controparte_14
Rispetto al primo motivo deduce che la decisione è stata assunta dal giudice di primo grado sulla base della CTU, non essendo stata dimostrata la realizzazione di interventi idonei ad evitare le infiltrazioni.
Relativamente al secondo motivo d'appello deduce che in caso di responsabilità acclarata del proprietario per violazione dell'art. 2051 c.c., non trova applicazione l'art. 1126 c.c. Inoltre, rappresenta che non è stata provata da parte dei proprietari l'esistenza di un fattore estraneo alla loro sfera oggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale né è stata fornita prova della provenienza delle infiltrazioni da una porzione specifica che terrazzo in maniera tale da attribuire una maggiore o minore responsabilità all'uno o all'altro dei proprietari.
Critica la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni contro l per i danni subiti a causa dell'infiltrazione. Deduce CP_13
in proposito che il danno è in re ipsa e che può essere liquidato dal giudice in via equitativa.
***
1.- Notifica nei confronti di e Controparte_3 Controparte_8 CP_10
[...]
1. L'appellante non ha prodotto gli avvisi di ricevimento delle notifiche dell'atto di appello effettuate tramite invio postale nei confronti di e Controparte_8
. Controparte_10
4 Corte d'Appello
Inoltre non è stata depositata la prova della notifica nei confronti dell'avvocato costituito in primo grado nell'interesse di Controparte_3
È rimasto quindi inadempiuto l'onere dell'appellante di provare la notificazione dell'appello.
Trattandosi di giudizio risarcitorio e, quindi, di causa scindibile, nei confronti di e , va dichiarata Controparte_3 Controparte_8 Controparte_10
l'inammissibilità dell'impugnazione, in adesione alla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo cui «in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito
e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.» (ex plurimis Cass. 9 giugno 2022 n. 18690).
2.- Sulla richiesta di rigetto dell'originaria domanda
1. Nel capo a) delle conclusioni dell'atto di appello, l'appellante ha chiesto «in via principale riformare integralmente la sentenza n. 51/2021 pubbl. il 14/01/2021, non notificata, respingendo la domanda originariamente proposta».
2. Il motivo è infondato.
La domanda originariamente proposta è quella formulata dall'
[...]
nei confronti dell' e dei proprietari del lastrico, volta ad Controparte_2 CP_13
ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni nei locali oggetto di locazione.
Rispetto a questa domanda nell'atto di appello non vengono esposte ragioni idonee a giustificare la riforma della sentenza.
Le ragioni addotte nell'atto d'appello non mirano – o comunque non sono idonee – a contestare l'an della responsabilità, ma tendono ad ottenere una differente ripartizione, nei rapporti tra i proprietari e l , della CP_13
responsabilità.
La circostanza che la parte del lastrico di pertinenza è larga solo Parte_1
un metro non giustifica il rigetto della domanda risarcitoria, in ragione della solidarietà dell'obbligazione risarcitoria. La solidarietà comporta che anche un contributo minimo all'evento dannoso determina la responsabilità per l'intero del coobbligato nei confronti del danneggiato.
5 Corte d'Appello
L'appellante non deduce elementi idonei a smentire l'unicità dell'evento dannoso o comunque non deduce elementi idonei a negare la solidarietà.
L'unico elemento che l'appellante deduce per rideterminare il danno consiste nell'inerzia del conduttore.
Tale assunto è infondato.
Non è infatti ravvisabile nessuna inerzia da parte del Circolo sportivo, il quale ha proposto nel 2012 ricorso per ATP, nel 2013 azione cautelare e nel 2014 ricorso per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare. CP_1 Pertanto l'appello nei confronti del e dell' va rigettato. Controparte_2
3.- Sulla ripartizione della responsabilità nei rapporti interni
1. Con il primo motivo d'appello, impugna la sentenza nella Parte_1
parte in cui ha condannato gli eredi al pagamento della metà della Parte_1 posta risarcitoria liquidata in € 17.000,00. Deduce in proposito che l'area di copertura dei locali dell è costituita, per la maggior parte, dalla CP_2
parte di terrazzo di proprietà e solo in minima parte da quella dei CP_3
. Rappresenta, infatti, che il CTU ha prescritto i lavori per ridurre le Parte_1
infiltrazioni su tutto il terrazzo di pertinenza della proprietà e solo CP_3
per un metro su quello di proprietà . Parte_1
2. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
Il CTU ing. , a pag. 10 del proprio elaborato, ha individuato le opere Per_1 necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, rilevando che «è necessario un intervento di manutenzione di tutto il terrazzo di pertinenza della proprietà oltre l'area di sovrapposizione di circa 1 metro che interessa la proprietà CP_3
. Parte_1
Pertanto, è ragionevole rideterminare la ripartizione delle somme nei rapporti interni tra i comproprietari degli immobili, in modo proporzionale e quindi in misura diversa da quella – paritaria – stabilita dalla sentenza impugnata.
È necessario rilevare che dagli atti di causa non risulta l'estensione complessiva del terrazzo, al fine di determinare la ripartizione della responsabilità tra e eredi . Parte_1 CP_3
In mancanza, pertanto, di elementi più precisi, appare ragionevole far riferimento al dato risultante dal computo metrico estimativo del ctu ing.
6 Persona_2
, secondo cui l'area del terrazzo di pertinenza degli è di 130
[...] CP_3
mq, mentre quella della di pertinenza è di 6 mq. Parte_1
Dunque, quella della è la ventunesima parte dell'intero terrazzo. Parte_1
Quindi la ripartizione può essere determinata in modo proporzionale a tale dato.
Conseguentemente, la va condannata al pagamento di € 772,72, Parte_1 rimanendo a carico degli eredi la rimanente parte, pari a € CP_3
16.227,28. Quindi la responsabilità della è pari a 1/21 di quella degli Parte_1
eredi . CP_3
4.- Sulla domanda ex art. 1126 c.c.
1. Con il secondo motivo d'appello, la deduce che il terrazzo, Parte_1 benché di uso esclusivo, assolve alla funzione di copertura dell'edificio.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1126 c.c., le spese per la sua manutenzione andrebbero ripartite per 1/3 in capo agli usuari esclusivi, mentre i restanti 2/3 sono da imputare ai condomini.
2. La domanda è inammissibile.
L'appellante deduce la riconducibilità della fattispecie in esame alla disposizione di cui all'art. 1126 c.c., norma riguardante la ripartizione delle spese di manutenzione del lastrico solare di uso esclusivo.
La disposizione stabilisce, in particolare, che le spese sono da imputare per
1/3 agli usuari, mentre i restanti 2/3 sono da imputare a tutti i condomini dell'edificio.
La domanda deve ritenersi inammissibile, in quanto il non è mai Parte_2
stato citato in giudizio, né sono stati citati né indicati i condomini.
5.- Domanda proposta dall'Associazione nei confronti dell' CP_13
1. L' critica il rigetto della domanda di Controparte_2 risarcimento dei danni proposta contro l in qualità di proprietario CP_13 dell'immobile locato. Deduce in proposito che non sussiste il difetto di prova rilevato dal giudice di prime cure, atteso che il danno è in re ipsa e che può essere liquidato in via equitativa.
7 Corte d'Appello
2. Tale domanda configura un appello incidentale, in quanto con essa si chiede la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni nei confronti dell' CP_13
L'appello incidentale è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto il 19 gennaio 2022, ossia oltre il termine di impugnazione ordinario, scaduto il 14 luglio 2021.
Infatti, secondo la giurisprudenza, l'appello incidentale tardivo non è ammissibile nei confronti di una parte diversa dall'appellante principale.
Ha chiarito la S.C. che «L'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto
l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno (cfr. Cass., sez. 5, sentenza n. 15292 del 21/07/2015)» (Cass. n. 5989/2020).
Pertanto, l'appello incidentale dell' , essendo diretto nei confronti CP_2 di una parte diversa rispetto all'appellante principale, non può essere proposto tardivamente a norma dell'art. 334 c.p.c., ma resta soggetto al termine ordinario d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.
Nel caso di specie tale termine non è stato rispettato, con conseguente inammissibilità dell'appello incidentale.
6.- Spese processuali
1. L'esito complessivo della lite induce alla compensazione di ¼ delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra e gli eredi Parte_1
, ponendosi la restante parte a carico di , CP_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_9
e , che si liquida – sulla base del d.m. n.
[...] Controparte_11
147/2022, applicando i parametri minimi dello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00 – in complessivi € 1.905,00 per il primo grado e in € 2.179,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi,
IVA e CPA come per legge, in favore di . Parte_1
2. Nel rapporto tra , l Parte_1 [...]
e l , le spese processuali del Controparte_2 CP_13
seguono la soccombenza non ravvisandosi ragioni per procedere alla loro
8 Corte d'Appello
compensazione, ponendosi a carico di e si liquidano – Parte_1 applicando lo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, tenendo conto dei parametri minimi attesa la bassa complessità della causa – in complessivi €
2.906,00, in favore dell' e dell'avv. Carmelo Scopelliti, distrattario. CP_13
3. Nel rapporto tra e l Parte_1 Controparte_2
, da un lato, e l , dall'altro, le spese
[...] CP_13
processuali del secondo grado seguono la soccombenza non ravvisandosi ragioni per procedere alla loro compensazione. Le spese processuali vanno pertanto poste a carico dell'appellante principale e dell' Controparte_2
, in solido tra loro, e si liquidano – applicando lo scaglione da €
[...]
5.201,00 ad € 26.000,00, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della causa – in complessivi € 2.906,00 in favore dell' CP_13
7.- Doppio del contributo unificato
In considerazione dell'inammissibilità dell'appello incidentale del CP_2
, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio
[...]
2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
Controparte_15
,
[...] CP_3
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così CP_11
provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto nei confronti di Controparte_3
e ; Controparte_8 Controparte_10
CP_1
- dichiara inammissibile l'appello principale nei confronti dell' ;
9 Corte d'Appello
- rigetta l'appello principale nei confronti del;
Controparte_2
- accoglie l'appello principale nei confronti di , Controparte_4 [...]
, , , e CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_9
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Controparte_11
impugnata, dichiara che , nei rapporti interni, è Parte_1 responsabile per l'importo di € 772,72, e , Controparte_4 Controparte_5
, , , e
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_9 [...]
sono responsabili per l'importo di € 16.227,28; CP_11
- compensa per ¼ le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra e gli eredi contumaci, ponendo a carico di questi Parte_1 CP_3 ultimi la restante parte, che liquida in complessivi € 1.905,00 per il primo grado e in € 2.179,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore di Parte_1
;
[...]
- pone a carico di e del Circolo sportivo, in solido tra loro, Parte_1
CP_1 le spese processuali del presente grado di giudizio, nel rapporto con l , che liquida in € 2.906,00 da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. dell'avv. Carmelo Scopelliti;
- dà atto di avere adottato una pronuncia d'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal , ai fini della verifica dell'obbligo di Controparte_2
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 18.11.2025
Il presidente rel.
dott. Natalino Sapone
10