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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/02/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Vittoria Contino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 5793 dell'anno 2015 vertente
TRA
(CF: ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Treppiccione C.F._2
Attori
E
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
Girolamo Izzo
- Convenuto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art 127 ter cpc per il 30.9.2024 e come da comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in conformità a quanto disposto dall'art 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con espresso rinvio ad atti, verbali e documenti di causa, omettendosi lo svolgimento del processo.
Tanto premesso si rileva che con atto di citazione e Parte_2 Parte_1 convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di CP_1 far accertare e dichiarare l'esatto confine, con apposizione dei relativi termini, dei rispettivi terreni con quello di proprietà dello stesso convenuto, siti in Teano e compiutamente individuati in atti;
di condannare inoltre il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione dei vasi e altri oggetti che occupavano
1 la p.lla 5059 del Foglio. 90 (di proprietà dell'attrice ), con rilascio Parte_1 altresì della porzione di terreno che fosse risultata occupata indebitamente, e con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il convenuto (rispettivamente figlio e fratello di CP_1
e di ), il quale eccepiva che non vi era alcuna Parte_2 Parte_1 incertezza dei rispettivi confini;
che mai lo stato di fatto era mutato, dal 1982, ovvero da quando lo stesso aveva acquistato la proprietà del terreno oggetto di causa;
che anche lo stato di fatto dello stradone che separava le rispettive proprietà era rimasto immutato. Pertanto chiedeva di rigettare le domande avverse;
di dichiarare la prescrizione di un eventuale diritto delle controparti;
di disporre l'annullamento di un eventuale frazionamento lesivo della proprietà del comparente;
di dichiarare l'acquisto per usucapione dell'eventuale porzione di sconfinamento che fosse stato accertato in corso di causa;
con vittoria delle spese di lite.
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, alla luce del verbale di mediazione versato in atti.
Nel merito la domanda avanzata dalle parti attrici è infondata, per le ragioni di seguito indicate.
Com'è noto l'azione di regolamento di confini (art. 950 cod. civ.) è diretta alla definizione di un confine incerto, nel senso che i titoli di proprietà delle parti non sono contestati, mentre ciò che non risulta con esattezza è l'estensione delle proprietà contigue e, quindi, per l'appunto, il confine che le divide.
In punto di onere probatorio la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che
“Nell'azione di regolamento dei confini sull'attore e sul convenuto incombe il medesimo onere probatorio, dovendo ciascuno di essi provare, con qualsiasi mezzo idoneo, l'esatta linea di confine tra i due fondi in causa;
il giudice, del tutto svincolato dalla regola 'actore non probante reus absolvitur', deve determinare il confine in relazione agli elementi più attendibili, ricorrendo anzitutto all'esame e alla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà - che sono fonte di prova sovrana - e, in mancanza di indicazioni rilevabili dai titoli, potrà ricorrere ad altri mezzi di prova (anche presuntivi), quali le risultanze delle mappe catastali e della prova per testimoni”( cfr. ex multis Corte appello Palermo sez. II, 15/09/2023,
n.1598).
2 In sostanza, per espressa previsione normativa, il dato catastale, per sua natura incerto, ha carattere assolutamente residuale, posto che ad esso si deve ricorrere solo «in mancanza di altri elementi» (cfr. art. 950, comma 3, cod. civ.); inoltre, essendo quella in discussione un'azione con carattere duplice (iudicium duplex) - nella quale, cioè, tutte le parti coinvolte hanno un'analoga reciproca posizione di pretesa e di difesa e, dunque, su tutte grava l'onere di indicare gli elementi utili ai fini della decisione- non si applica la regola actore non probante, reus absolvitur:
Entrambe le parti, dunque, avevano l'onere di provare l'estensione del proprio fondo.
Nel caso in esame oltre alle deposizioni testimoniali si è proceduto a conferire apposito incarico peritale al TU ing. , alle cui conclusioni si intende Persona_1 aderire, in quanto ben argomentate e basate su un esame sia dello stato di fatto che della documentazione acquisita agli atti.
Dai titoli di proprietà depositati e dagli accertamenti compiuti dal TU si evince che:
“ • I termini relativi alla linea di confine risultano di fatto già apposti, e pertanto non vi è incertezza tra i confini;
• l'immobile di proprietà non ha subito modifiche dall'epoca del CP_1 frazionamento”.
Più precisamente il TU ha evidenziato che “Facendo riferimento al verbale di apposizione dei termini del 29.09.2010, si è provveduto ad individuare i vertici della linea di confine tra le proprietà, ovvero il primo vertice corrispondente allo spigolo sinistro del fabbricato esistente [Punto 121 del rilievo topografico], ed il secondo vertice posto lungo il muro di recinzione esistente sulla via forcella, e precisamente sul lato destro dell'accesso carrabile ad una distanza di mt 5.35 dal pilastro di mattoni esistente [Punto 117 del rilievo topografico] sul lato opposto dello stesso
[Punto 118 del rilievo topografico].
Per tale secondo vertice si specifica che al momento del rilievo era già presente un picchetto in ferro giusto a mt 5.35, e pertanto si è provveduto ad utilizzarlo per la misurazione e successiva verifica delle superfici. Si è provveduto a rilevare l'intera superficie della particella 5059 che catastalmente risulta avere una superficie reale di mq 335,00.
3 Si è inoltre provveduto a rilevare l'area delimitata da vasi presenti sullo stradone
[Punti 121 e 122 del rilievo topografico] e lo spazio antistante pavimentato in calcestruzzo di pertinenza del fabbricato, [Punti 102, 106, 107, 103, e 105 del rilievo topografico] compreso il posizionamento della scala esistente e del balcone
[Punti 106, 107, 136 e 137 del rilievo topografico].
È stato rilevato l'andamento dello stradone che svolta a destra per dare accesso ad altri fabbricati [Punti lato destro dello stradone 118, 123, 124, 125, 126, 127, punti lato sinistro dell stradone 128, 129, 121 del rilievo topografico], nonché
l'andamento dello stradone che da via forcella termina davanti il fabbricato di
[Punti 117, 130 e 135 del rilievo topografico]… Dalle misurazioni CP_1 effettuate si rileva che il vertice posto sulla via Forcella è correttamente posizionato
a delimitazione della linea di confine. Difatti la superficie rilevata della particella
5059 della parte attrice risulta essere di mq 335,28 come Parte_1 rilevata dallo stesso tecnico di parte, contro i mt 335,00 reali catastali…”.
Il ctu ha quindi concluso che “Da quanto rilevato ed accertato dalla documentazione agli atti e dai rilievi effettuati, si può stabilire che non vi è incertezza tra i confini del fondo di parte convenuta e i fondi delle parti attrici. CP_1
La linea di confine tra i fondi di parte convenuta Foglio 12, p.lla 89 CP_1 sub 1 nonchè Foglio 90, P.lla 4 da un lato e i fondi di parte attrice , di Parte_2 cui al Foglio 90 particella n. 5058 e della parte attrice di cui Parte_1 al Foglio 90 P.lla 5059, risulta ben definita. I termini relativi alla linea di confine risultano di fatto già apposti, in quanto uno risulta essere uno spigolo di fabbricato, mentre l'altro un picchetto in ferro infisso nel suolo.
Sulla base della documentazione in atti, e degli accertamenti in loco, si precisa che
l'immobile di proprietà non ha subito modifiche dall'epoca del CP_1 frazionamento, eccezion fatta per lo spazio lastricato che risulta occupato in parte da vasi e fioriere”.
In sintesi non sussiste alcuna incertezza sui confini esistenti tra il fondo di parte convenuta e i fondi attorei, poichè “I termini relativi alla linea di confine risultano di fatto già apposti, in quanto uno risulta essere uno spigolo di fabbricato, mentre
l'altro un picchetto in ferro infisso nel suolo”.
Si rimanda sul punto ai rilievi topografici allegati alla relazione peritale (in particolare agli all.ti 4.D e 4.E).
4 La domanda di regolamento di confini e di apposizione dei termini, formulata dagli attori, va quindi rigettata.
Con riferimento alle ulteriori domande avanzate dalle parti, si osserva quanto segue.
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda di usucapione della servitù di passaggio su parte dello stradone oggetto di causa, in quanto formulata dalla parte convenuta per la prima volta solo nelle memorie istruttorie: trattasi non di una mera emendatio libelli (ammessa) bensì di una vera e propria mutatio, costituendo una domanda nuova e distinta.
Rispetto alla domanda attorea di ripristino della porzione di area occupata da vasi e fioriere, si ritiene che anch'essa sia infondata.
Invero dalle escussioni testimoniali è emerso che la situazione descritta in citazione sussiste ed è rimasta immutata da tempo.
In particolare con riferimento al passaggio sullo stradone, i testi hanno confermato che esso è sempre stato utilizzato anche dal convenuto per CP_1 accedere alla rispettiva proprietà.
Il teste di parte attrice escusso all'udienza del 7.6.2019, ha Testimone_1 sul punto dichiarato: “…Sullo stradone che porta a casa ci passano tutti, anche
. Di là debbono passare perché non ci sono altre strade di accesso, per quel Pt_3 che mi risulta…”; in ordine alle fioriere ha riferito “…Sono state mese delle fioriere anche nello spazio dove vi sé la porta della camera da letto di Non CP_1 ho visto chi abbia messo materialmente le dette fioriere, Posso solo dire che le aiuole Per_ sono state realizzate sicuramente da il figlio di ”. CP_2
Il teste di parte attrice , escusso all'udienza del 18.10.2019, ha Testimone_2 riferito “Posso affermare di vedere spesso il passare attraverso lo CP_3 stradone.Da che mi ricordo ho sempre visto il sig. passare di là anche perché CP_3
è l'unica strada di accesso e con le macchine devono passare per forza di là. Preciso che il sig. passa attraverso lo stradone da quando abita lì…”; sulle fioriere CP_3 ha riferito “ io ho visto sempre la sig.ra fare dei lavori e mettere dei CP_4 vasi di fiori, non ricordo di altri che lo abbiano fatto…”.
Il teste di parte convenuta , escusso alla medesima udienza, ha Tes_3 riferito: “da quanto frequento la famiglia dal 72 la situazione dei luoghi è CP_1 sempre stata la stessa e questo fino a circa un mese fa quando mi ci sono recato da
5 sempre è stato utilizzato da tutto lo stradone come unica accesso all'abitazione.
Attraverso lo stradone di arriva nella camera da letto del per CP_3 accedere alla camera da pranzo si può anche accedere dall'orto di sua proprietà che
è più avanti rispetto a questo ingresso e precisamente circa cinque-sei metri…. per quel che mi risulta lo stradone è rimasto invariato nel tempo… lo spazio antistante la camera da letto del è rimasto invariato nel tempo…”. CP_3
Il teste di parte convenuta ha riferito “…sì è vero è l'unico accesso Testimone_4 alla proprietà sia mia che di mio fratello Da quel che ricordo ciò accaduto da
CP_1 sempre e ciò da almeno cinquanta anni… si accede al fabbricato sempre ed esclusivamente attraverso lo stradone che dalla strada provinciale porta alla casa di mio fratello e quindi a casa mia . Non esiste altra strada di accesso a casa
CP_1 mia…lo stradone è l'unica strada di accesso alle proprietà, è sempre stato utilizzato da mio fratello e che io sappia nessuno gli ha mai contestato il passaggio
CP_1 dallo stradone…. mio fratello ha sempre utilizzato la spazio adiacente la
CP_1 scala di accesso al primo piano anche perché su tale spazio si affacciano una finestra ed un vano-porta della casa di stesso , così come riconosco nelle foto
CP_1
n.1 bis che mi viene esibita…Oggi tale spazio è delimitato da vasi di fiori ma non so da quanto tempo sono stati messi né da chi… penso che i lavori di ristrutturazione del giardino siano stati eseguiti su ordine di mia sorella , ma lo CP_4 stradone è rimasto immutato…. La situazione di fatto è sempre rimasta la stessa ad eccezione dei lavori fatti da mia sorella dal lato suo….”.
La teste in ordine alle fioriere, ha riferito che esse sono state Testimone_5 apposte dall'attrice (“…Non ho mai visto fare dei lavori nella zona in CP_1 questione. So che la sig.ra vi ha collocato dei vasi e dei fiori….”). Parte_1
In sostanza dalle deposizioni testimoniali è emerso un utilizzo, da diverso tempo, dello spazio oggetto di causa, da parte di tutte le parti in causa, ovvero anche dal convenuto. I testi hanno in sostanza confermato che questi ha da tempo utilizzato lo stradone oggetto di causa per accedere alla sua proprietà e che lo stato dei luoghi non è mutato nel tempo.
In ordine alle fioriere, può osservarsi da un lato che esse delimitano la zona pertinenziale del convenuto in ogni caso i testi hanno riferito CP_1 circostanze differenti in ordine all'epoca della loro collocazione e alla parte che vi aveva provveduto (alcuni hanno riferito che i vasi furono collocati dalla stessa
6 attrice e in ogni caso nessuno ha saputo collocare con esattezza il Parte_1 momento in cui furono apposti).
In sostanza la domanda di ripristino dello stato dei luoghi, avanzata dalle parti attrici, non può trovare accoglimento, in quanto la situazione di fatto descritta appare presente da diverso tempo;
emerge in ogni caso un utilizzo da parte di tutte le parti in causa della porzione di stradone dedotta in citazione, nella tolleranza reciproca, alla luce dei rapporti di parentela tra le parti.
Restano assorbite tutte le ulteriori domande avanzate dalle parti in causa.
Nonostante il rigetto della domanda attorea si ravvisano giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite, alla luce dei rapporti di parentela tra le parti e dell'utilizzo comune delle porzioni di aree oggetto di causa;
va inoltre considerato che sebbene dalla TU sia emerso che non vi è alcuna attuale incertezza sui confini tra le rispettive proprietà, nondimeno dagli atti emerge che detti confini coincidono con quelli individuati nel verbale di apposizione di termini del
29.9.2010 al quale il convenuto non aveva inteso partecipare né aderire in via bonaria.
Le spese di ctu vanno poste a carico di entrambe le parti in causa in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) rigetta la domanda di regolamento di confini e di apposizioni di termini avanzate dalle parti attrici, per essere la linea di confine tra i terreni oggetto di causa già individuata e i termini già apposti, come indicato nella relazione di TU, alla quale si rimanda;
B) rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti in causa;
C) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
D) pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti in causa, in egual misura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 9.2.2025
Il giudice
(dr.ssa Vittoria CONTINO)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Vittoria Contino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 5793 dell'anno 2015 vertente
TRA
(CF: ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Treppiccione C.F._2
Attori
E
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
Girolamo Izzo
- Convenuto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art 127 ter cpc per il 30.9.2024 e come da comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in conformità a quanto disposto dall'art 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con espresso rinvio ad atti, verbali e documenti di causa, omettendosi lo svolgimento del processo.
Tanto premesso si rileva che con atto di citazione e Parte_2 Parte_1 convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di CP_1 far accertare e dichiarare l'esatto confine, con apposizione dei relativi termini, dei rispettivi terreni con quello di proprietà dello stesso convenuto, siti in Teano e compiutamente individuati in atti;
di condannare inoltre il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione dei vasi e altri oggetti che occupavano
1 la p.lla 5059 del Foglio. 90 (di proprietà dell'attrice ), con rilascio Parte_1 altresì della porzione di terreno che fosse risultata occupata indebitamente, e con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il convenuto (rispettivamente figlio e fratello di CP_1
e di ), il quale eccepiva che non vi era alcuna Parte_2 Parte_1 incertezza dei rispettivi confini;
che mai lo stato di fatto era mutato, dal 1982, ovvero da quando lo stesso aveva acquistato la proprietà del terreno oggetto di causa;
che anche lo stato di fatto dello stradone che separava le rispettive proprietà era rimasto immutato. Pertanto chiedeva di rigettare le domande avverse;
di dichiarare la prescrizione di un eventuale diritto delle controparti;
di disporre l'annullamento di un eventuale frazionamento lesivo della proprietà del comparente;
di dichiarare l'acquisto per usucapione dell'eventuale porzione di sconfinamento che fosse stato accertato in corso di causa;
con vittoria delle spese di lite.
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, alla luce del verbale di mediazione versato in atti.
Nel merito la domanda avanzata dalle parti attrici è infondata, per le ragioni di seguito indicate.
Com'è noto l'azione di regolamento di confini (art. 950 cod. civ.) è diretta alla definizione di un confine incerto, nel senso che i titoli di proprietà delle parti non sono contestati, mentre ciò che non risulta con esattezza è l'estensione delle proprietà contigue e, quindi, per l'appunto, il confine che le divide.
In punto di onere probatorio la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che
“Nell'azione di regolamento dei confini sull'attore e sul convenuto incombe il medesimo onere probatorio, dovendo ciascuno di essi provare, con qualsiasi mezzo idoneo, l'esatta linea di confine tra i due fondi in causa;
il giudice, del tutto svincolato dalla regola 'actore non probante reus absolvitur', deve determinare il confine in relazione agli elementi più attendibili, ricorrendo anzitutto all'esame e alla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà - che sono fonte di prova sovrana - e, in mancanza di indicazioni rilevabili dai titoli, potrà ricorrere ad altri mezzi di prova (anche presuntivi), quali le risultanze delle mappe catastali e della prova per testimoni”( cfr. ex multis Corte appello Palermo sez. II, 15/09/2023,
n.1598).
2 In sostanza, per espressa previsione normativa, il dato catastale, per sua natura incerto, ha carattere assolutamente residuale, posto che ad esso si deve ricorrere solo «in mancanza di altri elementi» (cfr. art. 950, comma 3, cod. civ.); inoltre, essendo quella in discussione un'azione con carattere duplice (iudicium duplex) - nella quale, cioè, tutte le parti coinvolte hanno un'analoga reciproca posizione di pretesa e di difesa e, dunque, su tutte grava l'onere di indicare gli elementi utili ai fini della decisione- non si applica la regola actore non probante, reus absolvitur:
Entrambe le parti, dunque, avevano l'onere di provare l'estensione del proprio fondo.
Nel caso in esame oltre alle deposizioni testimoniali si è proceduto a conferire apposito incarico peritale al TU ing. , alle cui conclusioni si intende Persona_1 aderire, in quanto ben argomentate e basate su un esame sia dello stato di fatto che della documentazione acquisita agli atti.
Dai titoli di proprietà depositati e dagli accertamenti compiuti dal TU si evince che:
“ • I termini relativi alla linea di confine risultano di fatto già apposti, e pertanto non vi è incertezza tra i confini;
• l'immobile di proprietà non ha subito modifiche dall'epoca del CP_1 frazionamento”.
Più precisamente il TU ha evidenziato che “Facendo riferimento al verbale di apposizione dei termini del 29.09.2010, si è provveduto ad individuare i vertici della linea di confine tra le proprietà, ovvero il primo vertice corrispondente allo spigolo sinistro del fabbricato esistente [Punto 121 del rilievo topografico], ed il secondo vertice posto lungo il muro di recinzione esistente sulla via forcella, e precisamente sul lato destro dell'accesso carrabile ad una distanza di mt 5.35 dal pilastro di mattoni esistente [Punto 117 del rilievo topografico] sul lato opposto dello stesso
[Punto 118 del rilievo topografico].
Per tale secondo vertice si specifica che al momento del rilievo era già presente un picchetto in ferro giusto a mt 5.35, e pertanto si è provveduto ad utilizzarlo per la misurazione e successiva verifica delle superfici. Si è provveduto a rilevare l'intera superficie della particella 5059 che catastalmente risulta avere una superficie reale di mq 335,00.
3 Si è inoltre provveduto a rilevare l'area delimitata da vasi presenti sullo stradone
[Punti 121 e 122 del rilievo topografico] e lo spazio antistante pavimentato in calcestruzzo di pertinenza del fabbricato, [Punti 102, 106, 107, 103, e 105 del rilievo topografico] compreso il posizionamento della scala esistente e del balcone
[Punti 106, 107, 136 e 137 del rilievo topografico].
È stato rilevato l'andamento dello stradone che svolta a destra per dare accesso ad altri fabbricati [Punti lato destro dello stradone 118, 123, 124, 125, 126, 127, punti lato sinistro dell stradone 128, 129, 121 del rilievo topografico], nonché
l'andamento dello stradone che da via forcella termina davanti il fabbricato di
[Punti 117, 130 e 135 del rilievo topografico]… Dalle misurazioni CP_1 effettuate si rileva che il vertice posto sulla via Forcella è correttamente posizionato
a delimitazione della linea di confine. Difatti la superficie rilevata della particella
5059 della parte attrice risulta essere di mq 335,28 come Parte_1 rilevata dallo stesso tecnico di parte, contro i mt 335,00 reali catastali…”.
Il ctu ha quindi concluso che “Da quanto rilevato ed accertato dalla documentazione agli atti e dai rilievi effettuati, si può stabilire che non vi è incertezza tra i confini del fondo di parte convenuta e i fondi delle parti attrici. CP_1
La linea di confine tra i fondi di parte convenuta Foglio 12, p.lla 89 CP_1 sub 1 nonchè Foglio 90, P.lla 4 da un lato e i fondi di parte attrice , di Parte_2 cui al Foglio 90 particella n. 5058 e della parte attrice di cui Parte_1 al Foglio 90 P.lla 5059, risulta ben definita. I termini relativi alla linea di confine risultano di fatto già apposti, in quanto uno risulta essere uno spigolo di fabbricato, mentre l'altro un picchetto in ferro infisso nel suolo.
Sulla base della documentazione in atti, e degli accertamenti in loco, si precisa che
l'immobile di proprietà non ha subito modifiche dall'epoca del CP_1 frazionamento, eccezion fatta per lo spazio lastricato che risulta occupato in parte da vasi e fioriere”.
In sintesi non sussiste alcuna incertezza sui confini esistenti tra il fondo di parte convenuta e i fondi attorei, poichè “I termini relativi alla linea di confine risultano di fatto già apposti, in quanto uno risulta essere uno spigolo di fabbricato, mentre
l'altro un picchetto in ferro infisso nel suolo”.
Si rimanda sul punto ai rilievi topografici allegati alla relazione peritale (in particolare agli all.ti 4.D e 4.E).
4 La domanda di regolamento di confini e di apposizione dei termini, formulata dagli attori, va quindi rigettata.
Con riferimento alle ulteriori domande avanzate dalle parti, si osserva quanto segue.
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda di usucapione della servitù di passaggio su parte dello stradone oggetto di causa, in quanto formulata dalla parte convenuta per la prima volta solo nelle memorie istruttorie: trattasi non di una mera emendatio libelli (ammessa) bensì di una vera e propria mutatio, costituendo una domanda nuova e distinta.
Rispetto alla domanda attorea di ripristino della porzione di area occupata da vasi e fioriere, si ritiene che anch'essa sia infondata.
Invero dalle escussioni testimoniali è emerso che la situazione descritta in citazione sussiste ed è rimasta immutata da tempo.
In particolare con riferimento al passaggio sullo stradone, i testi hanno confermato che esso è sempre stato utilizzato anche dal convenuto per CP_1 accedere alla rispettiva proprietà.
Il teste di parte attrice escusso all'udienza del 7.6.2019, ha Testimone_1 sul punto dichiarato: “…Sullo stradone che porta a casa ci passano tutti, anche
. Di là debbono passare perché non ci sono altre strade di accesso, per quel Pt_3 che mi risulta…”; in ordine alle fioriere ha riferito “…Sono state mese delle fioriere anche nello spazio dove vi sé la porta della camera da letto di Non CP_1 ho visto chi abbia messo materialmente le dette fioriere, Posso solo dire che le aiuole Per_ sono state realizzate sicuramente da il figlio di ”. CP_2
Il teste di parte attrice , escusso all'udienza del 18.10.2019, ha Testimone_2 riferito “Posso affermare di vedere spesso il passare attraverso lo CP_3 stradone.Da che mi ricordo ho sempre visto il sig. passare di là anche perché CP_3
è l'unica strada di accesso e con le macchine devono passare per forza di là. Preciso che il sig. passa attraverso lo stradone da quando abita lì…”; sulle fioriere CP_3 ha riferito “ io ho visto sempre la sig.ra fare dei lavori e mettere dei CP_4 vasi di fiori, non ricordo di altri che lo abbiano fatto…”.
Il teste di parte convenuta , escusso alla medesima udienza, ha Tes_3 riferito: “da quanto frequento la famiglia dal 72 la situazione dei luoghi è CP_1 sempre stata la stessa e questo fino a circa un mese fa quando mi ci sono recato da
5 sempre è stato utilizzato da tutto lo stradone come unica accesso all'abitazione.
Attraverso lo stradone di arriva nella camera da letto del per CP_3 accedere alla camera da pranzo si può anche accedere dall'orto di sua proprietà che
è più avanti rispetto a questo ingresso e precisamente circa cinque-sei metri…. per quel che mi risulta lo stradone è rimasto invariato nel tempo… lo spazio antistante la camera da letto del è rimasto invariato nel tempo…”. CP_3
Il teste di parte convenuta ha riferito “…sì è vero è l'unico accesso Testimone_4 alla proprietà sia mia che di mio fratello Da quel che ricordo ciò accaduto da
CP_1 sempre e ciò da almeno cinquanta anni… si accede al fabbricato sempre ed esclusivamente attraverso lo stradone che dalla strada provinciale porta alla casa di mio fratello e quindi a casa mia . Non esiste altra strada di accesso a casa
CP_1 mia…lo stradone è l'unica strada di accesso alle proprietà, è sempre stato utilizzato da mio fratello e che io sappia nessuno gli ha mai contestato il passaggio
CP_1 dallo stradone…. mio fratello ha sempre utilizzato la spazio adiacente la
CP_1 scala di accesso al primo piano anche perché su tale spazio si affacciano una finestra ed un vano-porta della casa di stesso , così come riconosco nelle foto
CP_1
n.1 bis che mi viene esibita…Oggi tale spazio è delimitato da vasi di fiori ma non so da quanto tempo sono stati messi né da chi… penso che i lavori di ristrutturazione del giardino siano stati eseguiti su ordine di mia sorella , ma lo CP_4 stradone è rimasto immutato…. La situazione di fatto è sempre rimasta la stessa ad eccezione dei lavori fatti da mia sorella dal lato suo….”.
La teste in ordine alle fioriere, ha riferito che esse sono state Testimone_5 apposte dall'attrice (“…Non ho mai visto fare dei lavori nella zona in CP_1 questione. So che la sig.ra vi ha collocato dei vasi e dei fiori….”). Parte_1
In sostanza dalle deposizioni testimoniali è emerso un utilizzo, da diverso tempo, dello spazio oggetto di causa, da parte di tutte le parti in causa, ovvero anche dal convenuto. I testi hanno in sostanza confermato che questi ha da tempo utilizzato lo stradone oggetto di causa per accedere alla sua proprietà e che lo stato dei luoghi non è mutato nel tempo.
In ordine alle fioriere, può osservarsi da un lato che esse delimitano la zona pertinenziale del convenuto in ogni caso i testi hanno riferito CP_1 circostanze differenti in ordine all'epoca della loro collocazione e alla parte che vi aveva provveduto (alcuni hanno riferito che i vasi furono collocati dalla stessa
6 attrice e in ogni caso nessuno ha saputo collocare con esattezza il Parte_1 momento in cui furono apposti).
In sostanza la domanda di ripristino dello stato dei luoghi, avanzata dalle parti attrici, non può trovare accoglimento, in quanto la situazione di fatto descritta appare presente da diverso tempo;
emerge in ogni caso un utilizzo da parte di tutte le parti in causa della porzione di stradone dedotta in citazione, nella tolleranza reciproca, alla luce dei rapporti di parentela tra le parti.
Restano assorbite tutte le ulteriori domande avanzate dalle parti in causa.
Nonostante il rigetto della domanda attorea si ravvisano giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite, alla luce dei rapporti di parentela tra le parti e dell'utilizzo comune delle porzioni di aree oggetto di causa;
va inoltre considerato che sebbene dalla TU sia emerso che non vi è alcuna attuale incertezza sui confini tra le rispettive proprietà, nondimeno dagli atti emerge che detti confini coincidono con quelli individuati nel verbale di apposizione di termini del
29.9.2010 al quale il convenuto non aveva inteso partecipare né aderire in via bonaria.
Le spese di ctu vanno poste a carico di entrambe le parti in causa in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) rigetta la domanda di regolamento di confini e di apposizioni di termini avanzate dalle parti attrici, per essere la linea di confine tra i terreni oggetto di causa già individuata e i termini già apposti, come indicato nella relazione di TU, alla quale si rimanda;
B) rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti in causa;
C) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
D) pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti in causa, in egual misura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 9.2.2025
Il giudice
(dr.ssa Vittoria CONTINO)
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