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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _______/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Ricongiunzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha periodi contributivi pronunciato la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0431/2024 R.G.
N. 0431/24 Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 20.05.2025, avente ad oggetto: “Pagamento contributi Gestione Separata”; e vertente CRONOLOGICO tra Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti F. Morena e
[...]
G. Gambardella del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al REPERTORIO ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in N. _______________
Salerno, Via Dogana Vecchia, n. 40; n. 064/2025 R.B. Prev.
Ricorrente
e nel termine CP_1
.05.2025 con scambio di note
, in persona del Parte_2 scritte art. 127 ter cpc Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar di Per_1
Deposito minuta
Roma, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
_________________
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 0431/24 R.G. D'Amico c/o pag. 1 CP_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 20.05.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 25.01.2024, Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: ”a) che l'istante il 02.12.1993 ha inoltrato domanda di ricongiunzione dei periodi lavorativi pregressi dichiarando che, anteriormente all'assunzione nel personale di ruolo dell'Ente F. S., aveva svolto le seguenti attività lavorative: dipendente dell'Istituto
Magistrale di S. AR di C.te (Sa) in qualità di insegnante per l'anno scolastico 1991/1992; libero professionista iscritto alla C.N.P.A.I.A.L.P. nel 1992 come ingegnere;
b) che per dette attività è stato assicurato per l'invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'AGO della sede provinciale di Salerno e presso CP_2
la C.N.P.A.I.A.L.P. con sede in Roma;
c) che la domanda di ricongiunzione presentata presso la sede di
Perugia il 3.01.1994, per il tramite dell'ufficio organizzazione di Napoli dell'Ente F. S., aveva ad oggetto espressamente anche i periodi assicurativi versati presso la e presso la quale dall'1.12.1993 CP_3
non è più in attualità l'iscrizione in quanto iscritto al Fondo Ferrovieri presso l' CP_2
d) di aver provveduto a trasmettere le notizie e le documentazioni relative ai servizi prestati presso l'Istituto Magistrale di S. AR di C.te
(SA) e il prospetto indicante i dati sulla contribuzione versata (periodi e contributi) presso;
CP_3
e) che con nota del 30.09.2011 l' ha riconosciuto utile ai fini di CP_2
Giudizio n. 0431/24 R.G. D'Amico c/o pag. 2 CP_2 quiescenza per i contributi versati come Dipendente dell'Istituto
Magistrale di S. AR di C.te (Sa) in qualità di insegnante per l'anno scolastico 1991/1992 accreditando nell'Estratto Contributivo rimesso in allegato un periodo complessivo pari a mesie giorni 9;
f) che all'esito di una verifica della propria posizione contributiva l'istante ha appurato che l'Istituto resistente sorprendentemente e immotivatamente non ha ancora effettuato la simultanea richiesta di ricongiunzione ex L. 45/90 del periodo di iscrizione presso CP_3
pari ad un anno, un mese e diciotto giorni;
g) che la condotta dell'Ente appare vieppiù contraddittoria laddove, invece, la presenza dei contributi da riscattare presso la CP_3
risulta dall'allegato ”estratto conto Integrato - Casellario degli Attivi” ;
e) che, infine, alcun riscontro hanno ricevuto le istanze di sollecito e di riesame, anche ai fini della emissione di provvedimenti in autotutela inoltrate da ultimo il 21 settembre 2023”.
Tanto premesso, il ricorrente, ritenendo la condotta dell' Pt_2
contraddittoria e illegittima, chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare il diritto del ricorrente, ai fini del raggiungimento dei requisiti necessari per il conseguimento della pensione anticipata presso la gestione separata speciale del personale delle Ferrovie CP_4
dello (già, CP_5 Controparte_6
), ad ottenere la ricongiunzione dei periodi contributivi maturati
[...]
presso l' dall'11.07.1992 al 01.10.1992 e dal 01.01.1993 al CP_3
01.12.1993, presso la predetta gestione separata e, per l'effetto, condannare l' , in persona del Controparte_7
legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Salerno al Corso
Garibaldi n. 38 all'accreditamento del detto periodo ai fini del beneficio pensionistico invocato previa quantificazione del relativo onere economico da determinarsi ai sensi dell'art. 2 L. 29/1979; condannarsi lo stesso Istituto al pagamento delle spese, diritti ed onorari
Giudizio n. 0431/24 R.G. D'Amico c/o pag. 3 CP_2 del giudizio”.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e chiedeva il CP_2
rigetto della stessa, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 20.05.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, Parte_1
va rigettato.
Invero, dagli atti allegati non risulta che l'odierno ricorrente abbia presentato apposita domanda per la ricongiunzione ex lege n. 45/1990, come giustamente rilevato dall resistente. Pt_2
In proposito, sono del tutto condivisibili le argomentazioni svolte dall' nella memoria di costituzione, sotto tale ultimo profilo essendo CP_2
appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU.
n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice
è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone
Giudizio n. 0431/24 R.G. D'Amico c/o pag. 4 CP_2 ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere,
“cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovament e con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
Ebbene, l' ha così argomentato: “Difatti, del Controparte_8
tutto erroneamente il ricorrente sostiene di avere presentato correttamente domanda ex L.45/90.
Secondo la sede ricevente, infatti, la domanda non è stata presentata correttamente perché non fa riferimento alla l.45/90 ma solo alla legge
29/79 ed alla legge 1092/73.
La normativa contenuta nella Legge 29/1979, oggetto della domanda presentata dal sig. disciplina esclusivamente la facoltà di Pt_1
ricongiungere nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria gestita dall' la CP_9
contribuzione versata:
- - in gestioni previdenziali esclusive, esonerative e sostitutive dell'AGO
("alternative", secondo la definizione adottata nella circolare del
Ministero del Lavoro n.77/79 del 20 ottobre 1979);
- nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi Artigiani (ART),
Commercianti (COM), Coltivatori diretti, coloni o mezzadri (CD/CM).
Sul punto, è opportuno sottolineare che la domanda di ricongiunzione è stata presentata a nel 1994, anno in cui era già vigente la CP_10
Giudizio n. 0431/24 R.G. D'Amico c/o pag. 5 CP_2 legge n.45/90.
Questa è la motivazione per cui sono stati correttamente ricongiunti in
Ago solo i contributi che potevano essere trasferiti in base alla legge
29/79, ovvero quelli maturati nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze dell'Istituto Magistrale indicato in ricorso.
2 – Di contro, per gli appartenenti a determinate categorie professionali esistono Enti o Casse di previdenza obbligatorie, regolarmente istituiti da apposite leggi la normativa sulla ricongiunzione ha regole diverse.
Fino all'entrata in vigore della legge 45/1990, le suddette forme di previdenza non prevedevano alcun collegamento con l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La legge 45 del 1990, colmando una lacuna della disciplina generale relativamente alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, ha infatti esteso ai soggetti iscritti o che siano stati iscritti a Fondi di previdenza per i liberi professionisti la facoltà di ricongiunzione ai fini del riconoscimento di un unico trattamento pensionistico.
Ma nessuna domanda ex L.45/1990 è stata presentata dall'odierno ricorrente, per cui la contribuzione versata alla non è mai CP_3
stata trasferita all' il che, tra le altre cose, determina CP_2
l'improcedibilità del ricorso”.
Peraltro, ad avviso del Tribunale, del tutto irrilevante è la circostanza
(pur richiamata dal ricorrente nelle note scritte) che nella dichiarazione allegata alla domanda amministrativa presentata in data 03.01.1994, per il tramite dell'Ufficio organizzazione di Napoli dell'Ente F.S., vi sia il richiamo alle attività lavorative svolte di “dipendente dell'Istituto
Magistrale di S. AR di C.te (Sa) in qualità di insegnante per l'anno scolastico 1991/1992” e di “libero professionista iscritto alla
C.N.P.A.I.A.L.P. nel 1992 come ingegnere”: tale circostanza e il carattere meramente descrittivo delle attività lavorative svolte (così come indicate nella dichiarazione) non possono ritenersi espressione di un chiaro interesse del ricorrente ad ottenere la ricongiunzione anche dei
Giudizio n. 0431/24 R.G. D'Amico c/o pag. 6 CP_2 periodi assicurativi versati presso . CP_3
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle stesse in favore del resistente le quali vengono CP_2
liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell' con ricorso depositato in data
[...] CP_2
25.01.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle CP_2
spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.250,00 per compenso, oltre
Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 20.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0431/24 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 CP_2