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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2024, n. 10679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10679 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 19178/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE –
Il Tribunale di MI riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 18 maggio 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...]; Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Giorgio Carrara ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in MI, Viale Certosa n.1, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. ; rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avvocato Elisabetta Lobello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
MI, Via della Commenda n.41, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
(nato in data [...]), rappresentato dal CURATORE SPECIALE, AVV. Controparte_2
ALESSANDRA BISI nominata con decreto collegiale del 4 ottobre 2023 e costituitosi in proprio con memoria depositata il 21 novembre 2023
ATTI comunicati al PM ex artt. 70,71 c.p.c.
OGGETTO: RICONOSCIMENTO FIGLIA NATO FUORI DAL MATRIMONIO EX ART. 250 C.C.. REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITA' GENITORIALE E OBBLIGHI DI MANTENIMENTO.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI PRECISATE DELLA PARTE ATTRICE:
Nel merito, in via principale:
- dare atto che il NO (C.F. con dichiarazione resa il 06/06/2024 Parte_1 C.F._1 avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MI ha riconosciuto come proprio figlio naturale il minore nato a [...] in data [...] (C.F. ); Controparte_2 C.F._3
- disporre che il minore nato a [...] in data [...], figlio dei NOi Controparte_2 [...]
e assuma il cognome paterno posponendolo a quello materno, con conseguente Parte_1 Controparte_1 attribuzione del cognome;
Persona_1
- mandare il Cancelliere di comunicare copia del dispositivo dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di MI ove l'atto di nascita del minore è stato formato (anno 2017, atto n. 4240, parte 2, serie B, volume R01), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- disporre che la OR eserciti in via esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. (c.d. Controparte_1 affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale sul minore anche in relazione Controparte_2 alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del NO di vigilanza;
Parte_1
- disporre il collocamento prevalente del minore presso la casa della madre in MI, Controparte_2 piazzale Vincenzo Cuoco n° 7;
- disporre che le visite e le frequentazioni del minore con il padre NO Controparte_2 [...]
almeno inizialmente, avvengano alla presenza della madre e con le modalità previste all'udienza Parte_1 del 14/12/2023, ossia a week end alternati il sabato e la domenica nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 e durante la settimana un pomeriggio, indicativamente il giovedì, dalle ore 17 alle ore 19,30;
- disporre che il NO , così come previsto all'udienza del 14/12/2023, contribuisca al Parte_1 mantenimento ordinario del minore entro il giorno 20 di ogni mese, in misura mensile di Controparte_2
€ 200,00 per dodici mensilità, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat Costo Vita e ciò sino a quando non avrà raggiunto l'indipendenza Controparte_2 economica, a mezzo bonifico bancario alle coordinate fornite dalla OR ovvero a mezzo Controparte_1 vaglia postale al domicilio della stessa;
- disporre che il NO contribuisca, in misura del 50%, alle spese extra assegno di Parte_1 mantenimento relative al minore così come indicate e disciplinate dal protocollo vigente e Controparte_2 adottato dal Tribunale di MI e ciò sino a quando lo stesso diverrà economicamente indipendente.
In ogni caso:
Con compensazione delle spese processuali, salva la liquidazione delle spese in favore del sottoscritto difensore
Avv. Giorgio Carrara della parte NO , ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Parte_1 delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di MI del 21/07/2022, depositata in atti (doc. 01).
pagina 2 di 14 In via istruttoria:
- oltre alla prova contraria sui capitoli di parte avversa in denegata ipotesi ammessi, per il solo caso di bisogno
e senza inversione dell'onere della prova, ammettere prove per interpello e testi sulle circostanze dedotte nella memoria di costituzione, con riserva di indicare i testi e di formulare i capitoli di prova. Con ogni più ampia riserva istruttoria.
CONCLUSIONI PRECISATE DELLA PARTE CONVENUTA:
In via principale, nel merito:
▪ Dare atto dell'avvenuto riconoscimento amministrativo del minore da parte del padre, come da CP_2 documentazione in atti;
▪ Confermare l'affidamento superesclusivo di a favore della madre, ▪ Disporre CP_2 Controparte_1 che, quanto al diritto di visita, gli incontri tra e il NO avvengano nelle modalità CP_2 Parte_1 definite in sede di udienza del 14.12.2023, ossia alla presenza della OR o di persone di fiducia dalla CP_2 medesima delegate, a weekend alternati il sabato e la domenica nel pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 e durante la settimana un pomeriggio, indicativamente il giovedì dalle ore 17,00 alle 19,30;
▪ Confermare in capo al NO l'obbligo di versamento a titolo di mantenimento del figlio Parte_1 CP_2
della somma di € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie nelle modalità previste dal Protocollo del
[...]
Tribunale di MI, nelle modalità definite all'udienza del 14.12.2023;
▪ Disporre altresì il versamento a favore della OR di una somma determinata in via Controparte_1 equitativa a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per il mantenimento di dal CP_2 momento della nascita ad oggi.
In ogni caso: con compensazione delle spese processuali, salva la liquidazione delle spese in favore dell'Avv. Elisabetta
Lobello, difensore della OR ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Controparte_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di MI del 19 luglio 2023, depositata in atti (doc. 3).
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, formulare capitoli di prova per testimoni ed interpello nei termini istruttori che saranno eventualmente fissati, si chiede a Codesto Ill.mo Giudice adito
▪ di Voler ordinare l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di
MI nei confronti del NO , per i reati di cui all'artt. 582 e 583, co. 1, n. 1; Parte_1
▪ nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenesse di accogliere la domanda ex art.
250 c.c., di Voler ordinare un'indagine psicosociale sul ricorrente per poter verificare l'adeguatezza delle funzioni genitoriali, oltre che i necessari accertamenti tossicologici presso il SERT per appurare l'eventuale abuso di sostanze stupefacenti;
▪ ove il Tribunale lo ritenesse necessario, di Voler disporre una CTU per valutare le capacità genitoriali del ricorrente. Con osservanza MI, 12 novembre 2024.
pagina 3 di 14
CONCLUSIONI PRECISATE DEL CURATORE SPECIALE NELL'INTERESSE D MINORE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di MI adito, contrariis reiectis, voler giudicare
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Preso atto che in data 06.06.2024 è avvenuto il riconoscimento di paternità del Minore su accordo delle parti e
che pertanto è cessata la materia del contendere sulla domanda principale di riconoscimento della paternità,
1) Disporre
a) l'affido in via esclusiva di alla madre, in quanto unico genitore ad oggi che se n'è Controparte_2 occupato sia moralmente con l'accudimento personale e cure, sia materialmente provvedendo interamente a tutte le sue necessità economiche e di vita;
b) che la madre eserciti in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del OR di vigilanza;
Parte_1
2) Disporre il collocamento prevalente del minore presso la casa della madre in MI (MI), piazzale
Vincenzo Cuoco n. 7;
3) Disporre che le visite e frequentazioni del minore con il ricorrente avvengano secondo le modalità formalizzate nell'accordo raggiunto dai genitori all'udienza del 14.12.2023, ovvero il padre vedrà il figlio, sempre alla presenza della madre o di persona di sua fiducia, a weekend alternati il sabato e la domenica nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00, e durante la settimana un pomeriggio, indicativamente il giovedì dalle ore
17:00 alle 19:30;
4) Disporre che il padre sia tenuto a:
a) Corrispondere mensilmente alla madre, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2023, quale contributo al mantenimento del figlio minore, entro il 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di €. 200,00= oltre adeguamento istat come per legge;
b) Corrispondere alla madre il 50% delle spese extra assegno sostenute nell'interesse del minore come da
Linee Guida del Tribunale di MI che qui integralmente si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
pagina 4 di 14 Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola
ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5) Rigettare la domanda attorea di assunzione del cognome paterno, posponendolo a quello materno, da parte del figlio minore per le ragioni di cui in narrativa;
CP_2
6) Disporre se ritenuto necessario l'ascolto del Minore da parte del Giudice.
In ogni caso con refusione di spese e compensi di giudizio oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri di legge (4% C.P.A, e IVA) da porsi a carico dell'Erario essendo stato il Minore ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande ed i provvedimenti provvisori assunti dal Collegio
Con ricorso ex art. 250 c.c. iscritto a ruolo in data 18 maggio 2023, , agiva in giudizio e Parte_1 chiedeva al Tribunale di essere autorizzato a riconoscere il minore nato a [...] il Controparte_2
21 agosto 2017 e figlio di con la conseguente attribuzione in capo al minore del cognome Controparte_1
pagina 5 di 14 paterno posponendolo a quello materno così da chiamarsi “ . Chiedeva, altresì, in punto di Persona_1 responsabilità genitoriale, di disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre ed in punto di frequentazione padre/figlio, la predisposizione di un piano genitoriale volto a consentire lo svolgimento della frequentazione sia durante il periodo di sua detenzione domiciliare sia dopo l'espiazione della pena. Chiedeva, infine, in punto economico, di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere alla OR a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio , l'importo di € 150,00 mensile, o la diversa somma ritenuta CP_2 di giustizia e commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali del padre, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
Con memoria difensiva la OR si costituiva in giudizio e, pur non contestando Controparte_1
l'esistenza del legame biologico tra il figlio ed il ricorrente, si opponeva alla richiesta di riconoscimento dal medesimo avanzata per le motivazioni meglio in memoria indicate. In via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda ex art. 250 c.c., domandava di disporre l'affidamento superesclusivo del figlio minore in favore della madre, ORa e l'avvenimento CP_2 Controparte_1 degli incontri tra ed il padre in luogo pubblico alla presenza della madre o di una persona di sua CP_2 fiducia. Domandava, infine, di porre a carico di l'obbligo di versare a titolo di mantenimento Parte_1 del figlio minore la somma di € 300,00 mensile, oltre al 50 % delle spese straordinarie nelle modalità previste dal protocollo del Tribunale di MI ed a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio dal momento della nascita in favore della ORa una somma determinata in via CP_2 Controparte_1 equitativa.
Con decreto collegiale del 4 ottobre 2023, il Tribunale di MI, alla luce delle reciproche allegazioni delle parti in atti e ravvedendo una situazione di conflitto di interessi, nominava in favore del minore il Curatore
Speciale individuato nella persona dell'Avvocato Alessandra Bisi e fissava per la comparizione delle parti davanti al Collegio l'udienza del 14 dicembre 2023.
Il Curatore Speciale così nominato si costitutiva in giudizio con memoria del 21 novembre 2023 ed in tale sede rappresentava che dai colloqui conoscitivi con la resistente e con il minore emergeva sia il CP_2 riconoscimento pacifico e non contestato da parte della ORa della paternità biologica del Parte_2 OR sin dal concepimento e successiva nascita del figlio sia il riconoscimento da parte del Parte_1 minore nel OR della figura paterna. Parte_1
All'udienza del 14 dicembre 2023, il Giudice delegato, preso atto della presenza delle parti con i rispettivi difensori e del Curatore Speciale del minore Avv. Alessandra Bisi, procedeva a sentire le CP_2 medesime parti congiuntamente le quali riuscivano a raggiungere un accordo sia in punto di riconoscimento di paternità da parte del ricorrente in via amministrativa sia in punto economico prevedendo il versamento da parte del NO alla OR a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 Controparte_1 minore della somma mensile di € 200,00 con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2023, sia in punto di incontri padre-figlio, anche con l'aiuto dei difensori e del curatore speciale, da attuarsi sempre alla presenza della pagina 6 di 14 madre o di persona di sua fiducia, a weekend alternati il sabato e la domenica nel pomeriggio dalle 15,00 alle
18,00 e durante la settimana un pomeriggio, indicativamente il giovedì dalle ore 17,00 alle 19,30.
All'esito, il Giudice delegato, previa richiesta concorde delle parti e del Curatore Speciale, prendeva atto degli accordi raggiunti dalle parti e rinviava la causa al giorno 11 aprile 2024 ore 9,30 al fine di verificare l'avvenuto riconoscimento in via amministrativa in Comune con richiesta di deposito del relativo atto, l'evoluzione della situazione anche con riferimento all'attuazione e al rispetto degli accordi raggiunti ed al fine di acquisire tutti gli elementi necessari e utili per assumere le determinazioni anche in punto di responsabilità genitoriale, fatti salvi gli ulteriori e necessari accertamenti anche con l'ausilio dei Servizi Sociali competenti in caso di mancato rispetto da parte delle parti degli accordi.
All'udienza dell' 11 aprile 2024, il Giudice rel., preso atto della presentazione congiunta delle parti della domanda di riconoscimento amministrativo del minore effettuata in data 17 gennaio 2024 come da Persona_2 ricevuta del Comune (domanda protocollata al n.1275/24), della richiesta da parte del medesimo Comune sia di una certificazione consolare attestante le esatte generalità del OR sia dell'attestazione del Parte_1 fine pena del medesimo e della dichiarazione del difensore di parte convenuta in ordine all'avvenuto pagamento da parte del ricorrente del contributo al mantenimento del figlio per solo due mensilità (dicembre 2023 e gennaio
2024), procedeva a sentire congiuntamente le parti.
Dopo averle sentite ampiamente, il Giudice, rilevata la mancata formalizzazione del riconoscimento amministrativo stante la chiusura del atteso il periodo del Ramadan e dell'impegno delle parti a Parte_3 rispettare gli accordi già presi all'udienza del 14 dicembre 2023, previa concorde richiesta dei difensori delle parti e del Curatore Speciale, rinviava all'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c da effettuarsi entro il 10 luglio 2024 ore 12,00, assegnando termine alla pare attrice fino al 27 giugno 2024 per il deposito dell'atto di riconoscimento amministrativo con riserva poi di fissare in seguito udienza per la precisazione delle conclusioni auspicabilmente congiunte in punto di affido superesclusivo alla madre, tempi di frequentazione e contributo al mantenimento come da accordo delle parti medesime.
Entro il termine così assegnato veniva depositato agli atti del procedimento l'atto di riconoscimento in via amministrativa effettuato dal NO del minore mediante dichiarazione resa Parte_1 CP_2 davanti all'Ufficiale Giudiziario del Comune di MI in data 6 giugno 2024.
All'udienza del 10 luglio 2024, il Giudice, preso atto dell'avvenuto riconoscimento in via amministrativa del figlio minore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti e della curatrice speciale con le istanze e conclusioni, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 13.11.2024 (ore 10,00), invitando le parti eventualmente a presentare conclusioni congiunte, restando vigenti gli accordi assunti dalle parti.
Con provvedimento del 14 novembre 2024, il Giudice delegato, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti e della curatrice speciale con le conclusioni delle parti sostanzialmente congiunte in punto di responsabilità genitoriale, collocamento, tempi di frequentazione paterni, contributo di mantenimento, divergendo solo con pagina 7 di 14 riferimento all'attribuzione del nome, su cui le parti deducevano nelle note scritte, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti ed in particolare in punto di responsabilità genitoriale sul minore , CP_2 considerando, anche, le conclusioni congiunte delle parti con adesione del Curatore Speciale.
Più nello specifico quanto agli aspetti genitoriali, il complesso degli atti di causa, le risultanze acquisite per il tramite del Curatore Speciale, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione sull'assetto maggiormente rispondente all'interesse del minore nato il [...]. CP_2
Stante l'età della minore, di anni 7, non si è proceduto al suo ascolto, risultando comunque superfluo anche alla luce delle chiare risultanze emerse.
Quanto alla determinazione del contribuito di mantenimento per il minore come già anticipato le parti hanno formulato conclusioni analoghe e ad ogni modo la documentazione agli atti consente di potere effettuare una valutazione della congruità dell'accordo raggiunto rispetto ai prioritari interessi del figlio minore.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Il riconoscimento del minore CP_2
Nel corso del procedimento le parti hanno trovato un accordo all'udienza del 14 dicembre 2023, in forza del quale la OR che inizialmente si era opposta, acconsentiva affinchè il NO Controparte_1 Parte_1
procedesse al riconoscimento del minore .
[...] CP_2
In virtù di tale accordo il NO ha effettuato in data 6 giugno 2024 il riconoscimento in via Parte_1 amministrativa del minore mediante dichiarazione resa all'Ufficiale Giudiziario del Comune di CP_2
MI.
Il Tribunale, pertanto, non può che prendere atto dell'avvenuto riconoscimento del figlio e dichiarare per l'effetto conseguentemente cessata sul punto la materia del contendere. Si provvede come da dispositivo. Quanto all'attribuzione del cognome ai sensi dell'art. 262 c.c. si provvede successivamente, dopo aver affrontato anche la tematica della responsabilità genitoriale.
La responsabilità genitoriale
Per quanto concerne la questione dell'affidamento del minore , le parti hanno presentato CP_2 conclusioni conformi in punto di regime di affido superesclusivo del figlio alla madre. CP_2
Il Collegio ritiene sotto tale profilo che la madre abbia dimostrato di possedere delle risorse genitoriali e un senso di responsabilità con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, comprovato pagina 8 di 14 altresì dalle valutazione rese sul punto dal Curatore Speciale a cui ha aderito la stessa parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni sostanzialmente in linea con la situazione emersa, per cui può essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole.
Pertanto, reputa il Collegio di poter accogliere le domande convergenti delle parti, disponendo l'affido superesclusivo del figlio alla madre, in quanto maggiormente rispondente al benessere del figlio, in CP_2 modo tale da accompagnare il percorso di crescita dello stesso, con loro collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in MI, Piazzale Vincenzo Cuoco n.7.
Sul punto va premesso che dapprima la legge n. 54 del 2006, poi il decreto legislativo n. 154 del 2013, hanno stabilito che il Giudice debba preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore (o l'affido all'Ente) - deve rilevarsi come l'affidamento condiviso presupponga di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è dunque necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quel regime di affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza;
ex multis cfr. Cass. civ. Sez. I 19.06.2008 n. 16593).
L'affido esclusivo del minore, pertanto, è possibile solo qualora l'affido condiviso sia reputato contrario all'interesse del minore stesso. Il criterio fondamentale costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, dunque, impone al giudice di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, valutazione, quest'ultima, che richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sent. n. 14728 del 2016).
Ciò posto, come sopraindicato, il Collegio ritiene che debba disporsi l'affido super-esclusivo del minore alla madre ex art. 337 quater c.c. per la quale si è già detto che può essere formulato un giudizio di completa adeguatezza genitoriale, a differenza, invece, del padre che ha dimostrato serie lacune e carenze nell'assunzione di un ruolo genitoriale serio e responsabile.
Nel caso di specie, la madre è risultata figura genitoriale adeguata ed accudente, che si è sempre presa cura del minore, rispondendo ai suoi bisogni ed alle sue effettive esigenze e che è riuscita a ricostruire un ambiente familiare sereno, dove il minore sta crescendo all'interno di un contesto educativo ed affettivo tutelante, come emerso anche dalle valutazioni rese dal Curatore Speciale negli scritti conclusivi.
Di contro il padre, dopo aver posto in essere nell'ultimo periodo della convivenza prima della nascita del figlio minore dei comportamenti inadeguati ed aggressivi verso la compagna e riferiti dallo stesso nell'ambito dei colloqui psicologici condotti presso la Casa Circondariale di San Vittore a MI ove il ricorrente è stato per pagina 9 di 14 anni recluso prima di ottenere la concessione della detenzione domiciliare in conseguenza di una condanna a tre anni di reclusione per il reato di cui agli artt. 582 e 583, comma 1 n. 1, c.p., nel contesto di un alterco con un connazionale, si è reso sostanzialmente inadeguato all'assunzione di un ruolo genitoriale concreto e responsabile, tenuto anche conto della circostanza, come riferita dalla madre nei suoi scritti difensivi e non contestata dall'attore, che lo stesso, venuto a conoscenza nel 2017 dello stato di gravidanza, aveva manifestato la volontà di farla interrompere, pretendendo l'avvio da parte della ORa dell'iter che avrebbe Parte_2 portato all'aborto del piccolo . CP_2
Lo stesso, d'altronde, in sede di udienza, ha ammesso di essere interessato al riconoscimento paterno del figlio minore per l'ottenimento del permesso di soggiorno in suo favore e per la conseguente possibilità di ricerca di una stabile occupazione lavorativa con disponibilità, dunque, di ottenere una retribuzione economica (v. verbale udienza del 14 dicembre 2023 e note di trattazione scritta dell'udienza del 10 luglio 2024).
Infatti, il OR , con l'accordo della madre che inizialmente si era opposta e con l'importante Parte_1 supporto e il proficuo intervento del Curatore Speciale, ha provveduto ad effettuare il riconoscimento in via amministrativa del figlio minore soltanto 7 anni dopo la nascita dello stesso figlio ovvero in data 6 CP_2 giugno 2024 manifestando, quindi, soltanto da quel momento la sua disponibilità a volersi seriamente impegnare nella costruzione di un legame con il figlio.
Dunque, alla luce di quanto emerso, ritiene il Tribunale che il NO non sia nelle condizioni Parte_1 di poter gestire e condividere la responsabilità genitoriale con la madre.
Anche sotto il profilo più strettamente riguardante la gestione pratica del minore nella sua quotidianità e la partecipazione alle scelte di vita che lo riguardano, il padre non si è dimostrato adeguato, palesando anche sotto questo profilo un disinteresse peraltro in linea con la sua richiesta di poter continuare a far gestire in via esclusiva la responsabilità genitoriale alla madre e non ha mai contribuito al mantenimento economico del figlio minore per molto tempo.
Tenuto conto di quanto evidenziato, essendo emersi seri profili di inadeguatezza e carenze genitoriale, oltre che un palese disinteresse nei confronti di tutto ciò che attiene al figlio , senza una reale partecipazione CP_2 effettiva alle decisioni riguardanti il medesimo che sono sempre state assunte autonomamente dalla madre alla quale è stata delegata sin dalla nascita ogni responsabilità e cura, in assenza anche di rapporti continuativi e stabili con il figlio che il padre non è riuscito a garantire per anni stante anche il suo precedente stato di detenzione carceraria, non può che rilevarsi una sostanziale incapacità del NO a poter Parte_1 gestire la responsabilità genitoriale condivisa.
Quanto alla madre, invece, le risultanze del giudizio hanno chiaramente dimostrato che la OR CP_1
è un genitore adeguato e dalle consolidate risorse genitoriali;
la stessa, infatti, si è sempre occupata con
[...] continuità e responsabilità del figlio, da sola ed in autonomia;
nonostante la non facile situazione e, pur manifestando la medesima qualche perplessità sulle reali intenzioni che avrebbero spinto il sig. Parte_1
ad intraprendere il presente procedimento, ha comunque sempre favorito e mai ostacolato il processo di
[...] avvicinamento del padre a supportando il figlio e accompagnandolo a tutti gli incontri con il padre CP_2
pagina 10 di 14 che lo stesso invero non sempre ha rispettato spesso non presentandosi, mantenendo la madre comunque un contegno collaborativo.
Quanto a , non sono stati segnalati elementi di serio pregiudizio che lo riguardino;
il bambino, CP_2 infatti, sta frequentando le scuole elementari e risulta ben radicato nel suo contesto sociale ed amicale.
Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, viste anche le valutazioni e conclusioni rese dal Curatore Speciale che si condividono, reputa il Collegio di poter accogliere le domande convergenti delle parti, disponendo l'affido esclusivo del minore alla madre la quale eserciterà quindi in via esclusiva ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3
c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano (comprensive anche del rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, con diritto/dovere di vigilanza del padre.
Deve poi essere evidentemente confermato, come già sopraindicato, il collocamento del minore presso la madre nella abitazione di MI, Piazzale Vincenzo Cuoco n. 7, rappresentando quest'ultima come detto figura di riferimento più che adeguata.
Quanto alle visite padre-figlio e alla ripartizione dei periodi di vacanza, il Collegio reputa che le modalità stabilite concordemente dalle parti rispondano ai bisogni e alle esigenze del minore potendo il padre vedere e tenere con sé il figlio secondo le tempistiche e le modalità meglio indicate in dispositivo.
Sul cognome del minore
Preliminarmente va evidenziato che il padre, unico soggetto portatore di un interesse proprio e diretto all'aggiunta del proprio cognome (in ipotesi posponendolo a quello materno), ha reiteratamente avanzato domanda specifica in tal senso.
All'atto del riconoscimento amministrativo del 6 giugno 2024, l'Ufficiale di Stato Civile non ha, in effetti provveduto sul cognome, in attesa del provvedimento del Tribunale ai sensi dell'art. 262 c.c., spettando infatti al
Giudice l'adozione dei provvedimenti sul punto.
Ciò posto, non prevedendo la norma citata alcuna automatica attribuzione del cognome patronimico (cfr. anche ordinanza della Corte di Cassazione n. 15654 pubblicata in data 5 giugno 2024), nell'esercizio pertanto del potere attribuito dall'art. 262 c.c. al Giudice di valutazione dell'interesse della minore, in assenza di accordo delle parti, ritiene il Collegio, all'esito del giudizio e alla luce di tutte le risultanze emerse, che il minore debba mantenere il solo cognome materno , in conformità anche a quanto richiesto dal Curatore Speciale in CP_2 rappresentanza del minore medesimo.
Nel caso di specie infatti, il minor e (nato a [...] il [...]) è indubbiamente Controparte_2 conosciuto e riconosciuto, nel proprio ambiente e contesto sociale, con il solo cognome materno e nel quale il minore stesso si identifica e si riconosce, essendo infatti la madre stata sempre il genitore di riferimento e con la quale il medesima ha sempre vissuto. Non si ravvedono, altresì, alla luce di quanto sopra, ragioni per attribuire al pagina 11 di 14 medesimo, che ha ormai già più di 7 anni, anche il cognome del padre, cambiando così il proprio cognome, in considerazione del fatto che, come il presente giudizio e le sue risultanze hanno ben documentato, il medesimo non è una presenza stabile nella sua vita, né lo è mai stato e né soprattutto si è impegnato nel presente giudizio, per costruire una stabile ed effettiva relazione con il figlio, sicché non corrisponde di certo all'interesse di CP_2
essere identificato e riconosciuto nel cognome anche del padre. Deve conseguentemente essere disposto
[...] che il minore mantenga il solo cognome materno.
Il contributo al mantenimento del figlio
Il Collegio ritiene, infine, di recepire l'accordo raggiunto dalle parti medesime all'udienza del 14 dicembre 2023 relativamente al mantenimento del minore, reiterato con conclusioni sul punto congiunte, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultando tali conclusioni idonee ad assicurare al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa dalle verbalizzazioni e dai documenti prodotti.
Pertanto, il NO corrisponderà alla OR con decorrenza dal mese Parte_1 Controparte_1 dicembre 2023 la somma mensile di euro 200,00 annualmente rivalutabile con indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso da intendersi qui integralmente richiamato.
Le spese di lite
Tenuto conto del comportamento complessivo delle parti nel corso dell'intero procedimento, considerato il tenore della presente decisione e l'esito del giudizio con l'accordo in punto di riconoscimento amministrativo e le conclusioni congiunte in punto di responsabilità genitoriale ma con la soccombenza dell'attore con riferimento all'attribuzione del cognome, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite delle parti nella misura di 3/4 e condannare la parte attrice alla rifusione della residua parte (1/4) che dovrà essere versato all'Erario ex art. 133 DPR 115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della ORa (delibera CP_2
19.07.2023 2023/4314), nella misura finale calcolata come in dispositivo, tenuto, altresì, conto di quanto affermato dalla Suprema Corte circa la non necessità di corrispondenza tra la quantificazione a carico della parte soccombente e dell'Erario (Cass. Sez II 11.9.2018 n. 22017, Cass. Sez VI –L 3.5.2019 n. 11590, Cass. Sez.
3.1.2019 n. 20; Cass. Sez. II 2.9.2020 n. 18223).
Le spese del Curatore Speciale
Con separato provvedimento si provvederà altresì alla liquidazione dei compensi per il curatore speciale del minore a carico dell'Erario ex art. 133 DPR 115/2002, stante la domanda di ammissione al gratuito patrocinio del minore medesimo.
P.Q.M.
pagina 12 di 14 Il Tribunale di MI, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta autorizzazione al riconoscimento del figlio minore che il NO , in accordo con la OR ha già CP_2 Parte_1 Controparte_1 provveduto ad effettuare in via amministrativa mediante dichiarazione resa, il 6 giugno 2024, all'Ufficiale
Giudiziario del Comune di MI (atto di nascita n. 00069, parte II Serie B);
2) DISPONE ai sensi dell'art. 262 c..c che il minore mantenga il solo cognome materno CP_2 CP_1
3) in via esclusiva del figlio minore (nato a [...] il [...]) alla madre Pt_4 Controparte_2 che la terrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione in MI piazzale Vincenzo
Cuoco 7 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio medesimo, compresi il rilascio/rinnovo dei documenti di identità della stessa validi per l'espatrio (cosiddetto affido superesclusivo), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
.
4) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, che le frequentazioni del minore con il padre, NO Parte_1
avvengano sempre alla presenza della madre o di persona di sua fiducia, a weekend alternati il sabato e la
[...] domenica nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00, e durante la settimana un pomeriggio, indicativamente il giovedì dalle ore 17:00 alle 19:30;
5) PONE, anche sull'accordo dalle parti, l'obbligo a carico di di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio , con decorrenza dal dicembre 2023 mediante versamento ad CP_2 CP_1 entro il 20 di ogni mese dell'importo mensile di € 200,00 annualmente rivalutabile con indici Istat oltre
[...] al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
MI congiuntamente al Tribunale di MI, all'Ordine degli Avvocati di MI e all'Osservatorio della giustizia civile di MI il 14 novembre 2017,da intendersi qui integralmente richiamate;
6) DISPONE che la madre percepisca per intero l'AU come per legge;
7) COMPENSA nella misura di 3/4 le spese di liti e CONDANNA a rifondere la residua misura Parte_1 di 1/4 che liquida per tale quota in favore dell'Erario nella misura di € 1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa;
8) PROVVEDE con separato provvedimento in ordine alla liquidazione spese del curatore speciale a carico dell'Erario;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alle parti.
Così deciso in MI nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 13 di 14 pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE –
Il Tribunale di MI riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 18 maggio 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...]; Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Giorgio Carrara ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in MI, Viale Certosa n.1, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. ; rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avvocato Elisabetta Lobello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
MI, Via della Commenda n.41, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
(nato in data [...]), rappresentato dal CURATORE SPECIALE, AVV. Controparte_2
ALESSANDRA BISI nominata con decreto collegiale del 4 ottobre 2023 e costituitosi in proprio con memoria depositata il 21 novembre 2023
ATTI comunicati al PM ex artt. 70,71 c.p.c.
OGGETTO: RICONOSCIMENTO FIGLIA NATO FUORI DAL MATRIMONIO EX ART. 250 C.C.. REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITA' GENITORIALE E OBBLIGHI DI MANTENIMENTO.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI PRECISATE DELLA PARTE ATTRICE:
Nel merito, in via principale:
- dare atto che il NO (C.F. con dichiarazione resa il 06/06/2024 Parte_1 C.F._1 avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MI ha riconosciuto come proprio figlio naturale il minore nato a [...] in data [...] (C.F. ); Controparte_2 C.F._3
- disporre che il minore nato a [...] in data [...], figlio dei NOi Controparte_2 [...]
e assuma il cognome paterno posponendolo a quello materno, con conseguente Parte_1 Controparte_1 attribuzione del cognome;
Persona_1
- mandare il Cancelliere di comunicare copia del dispositivo dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di MI ove l'atto di nascita del minore è stato formato (anno 2017, atto n. 4240, parte 2, serie B, volume R01), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- disporre che la OR eserciti in via esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. (c.d. Controparte_1 affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale sul minore anche in relazione Controparte_2 alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del NO di vigilanza;
Parte_1
- disporre il collocamento prevalente del minore presso la casa della madre in MI, Controparte_2 piazzale Vincenzo Cuoco n° 7;
- disporre che le visite e le frequentazioni del minore con il padre NO Controparte_2 [...]
almeno inizialmente, avvengano alla presenza della madre e con le modalità previste all'udienza Parte_1 del 14/12/2023, ossia a week end alternati il sabato e la domenica nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 e durante la settimana un pomeriggio, indicativamente il giovedì, dalle ore 17 alle ore 19,30;
- disporre che il NO , così come previsto all'udienza del 14/12/2023, contribuisca al Parte_1 mantenimento ordinario del minore entro il giorno 20 di ogni mese, in misura mensile di Controparte_2
€ 200,00 per dodici mensilità, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat Costo Vita e ciò sino a quando non avrà raggiunto l'indipendenza Controparte_2 economica, a mezzo bonifico bancario alle coordinate fornite dalla OR ovvero a mezzo Controparte_1 vaglia postale al domicilio della stessa;
- disporre che il NO contribuisca, in misura del 50%, alle spese extra assegno di Parte_1 mantenimento relative al minore così come indicate e disciplinate dal protocollo vigente e Controparte_2 adottato dal Tribunale di MI e ciò sino a quando lo stesso diverrà economicamente indipendente.
In ogni caso:
Con compensazione delle spese processuali, salva la liquidazione delle spese in favore del sottoscritto difensore
Avv. Giorgio Carrara della parte NO , ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Parte_1 delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di MI del 21/07/2022, depositata in atti (doc. 01).
pagina 2 di 14 In via istruttoria:
- oltre alla prova contraria sui capitoli di parte avversa in denegata ipotesi ammessi, per il solo caso di bisogno
e senza inversione dell'onere della prova, ammettere prove per interpello e testi sulle circostanze dedotte nella memoria di costituzione, con riserva di indicare i testi e di formulare i capitoli di prova. Con ogni più ampia riserva istruttoria.
CONCLUSIONI PRECISATE DELLA PARTE CONVENUTA:
In via principale, nel merito:
▪ Dare atto dell'avvenuto riconoscimento amministrativo del minore da parte del padre, come da CP_2 documentazione in atti;
▪ Confermare l'affidamento superesclusivo di a favore della madre, ▪ Disporre CP_2 Controparte_1 che, quanto al diritto di visita, gli incontri tra e il NO avvengano nelle modalità CP_2 Parte_1 definite in sede di udienza del 14.12.2023, ossia alla presenza della OR o di persone di fiducia dalla CP_2 medesima delegate, a weekend alternati il sabato e la domenica nel pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 e durante la settimana un pomeriggio, indicativamente il giovedì dalle ore 17,00 alle 19,30;
▪ Confermare in capo al NO l'obbligo di versamento a titolo di mantenimento del figlio Parte_1 CP_2
della somma di € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie nelle modalità previste dal Protocollo del
[...]
Tribunale di MI, nelle modalità definite all'udienza del 14.12.2023;
▪ Disporre altresì il versamento a favore della OR di una somma determinata in via Controparte_1 equitativa a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per il mantenimento di dal CP_2 momento della nascita ad oggi.
In ogni caso: con compensazione delle spese processuali, salva la liquidazione delle spese in favore dell'Avv. Elisabetta
Lobello, difensore della OR ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Controparte_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di MI del 19 luglio 2023, depositata in atti (doc. 3).
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, formulare capitoli di prova per testimoni ed interpello nei termini istruttori che saranno eventualmente fissati, si chiede a Codesto Ill.mo Giudice adito
▪ di Voler ordinare l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di
MI nei confronti del NO , per i reati di cui all'artt. 582 e 583, co. 1, n. 1; Parte_1
▪ nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenesse di accogliere la domanda ex art.
250 c.c., di Voler ordinare un'indagine psicosociale sul ricorrente per poter verificare l'adeguatezza delle funzioni genitoriali, oltre che i necessari accertamenti tossicologici presso il SERT per appurare l'eventuale abuso di sostanze stupefacenti;
▪ ove il Tribunale lo ritenesse necessario, di Voler disporre una CTU per valutare le capacità genitoriali del ricorrente. Con osservanza MI, 12 novembre 2024.
pagina 3 di 14
CONCLUSIONI PRECISATE DEL CURATORE SPECIALE NELL'INTERESSE D MINORE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di MI adito, contrariis reiectis, voler giudicare
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Preso atto che in data 06.06.2024 è avvenuto il riconoscimento di paternità del Minore su accordo delle parti e
che pertanto è cessata la materia del contendere sulla domanda principale di riconoscimento della paternità,
1) Disporre
a) l'affido in via esclusiva di alla madre, in quanto unico genitore ad oggi che se n'è Controparte_2 occupato sia moralmente con l'accudimento personale e cure, sia materialmente provvedendo interamente a tutte le sue necessità economiche e di vita;
b) che la madre eserciti in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del OR di vigilanza;
Parte_1
2) Disporre il collocamento prevalente del minore presso la casa della madre in MI (MI), piazzale
Vincenzo Cuoco n. 7;
3) Disporre che le visite e frequentazioni del minore con il ricorrente avvengano secondo le modalità formalizzate nell'accordo raggiunto dai genitori all'udienza del 14.12.2023, ovvero il padre vedrà il figlio, sempre alla presenza della madre o di persona di sua fiducia, a weekend alternati il sabato e la domenica nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00, e durante la settimana un pomeriggio, indicativamente il giovedì dalle ore
17:00 alle 19:30;
4) Disporre che il padre sia tenuto a:
a) Corrispondere mensilmente alla madre, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2023, quale contributo al mantenimento del figlio minore, entro il 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di €. 200,00= oltre adeguamento istat come per legge;
b) Corrispondere alla madre il 50% delle spese extra assegno sostenute nell'interesse del minore come da
Linee Guida del Tribunale di MI che qui integralmente si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
pagina 4 di 14 Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola
ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5) Rigettare la domanda attorea di assunzione del cognome paterno, posponendolo a quello materno, da parte del figlio minore per le ragioni di cui in narrativa;
CP_2
6) Disporre se ritenuto necessario l'ascolto del Minore da parte del Giudice.
In ogni caso con refusione di spese e compensi di giudizio oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri di legge (4% C.P.A, e IVA) da porsi a carico dell'Erario essendo stato il Minore ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande ed i provvedimenti provvisori assunti dal Collegio
Con ricorso ex art. 250 c.c. iscritto a ruolo in data 18 maggio 2023, , agiva in giudizio e Parte_1 chiedeva al Tribunale di essere autorizzato a riconoscere il minore nato a [...] il Controparte_2
21 agosto 2017 e figlio di con la conseguente attribuzione in capo al minore del cognome Controparte_1
pagina 5 di 14 paterno posponendolo a quello materno così da chiamarsi “ . Chiedeva, altresì, in punto di Persona_1 responsabilità genitoriale, di disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre ed in punto di frequentazione padre/figlio, la predisposizione di un piano genitoriale volto a consentire lo svolgimento della frequentazione sia durante il periodo di sua detenzione domiciliare sia dopo l'espiazione della pena. Chiedeva, infine, in punto economico, di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere alla OR a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio , l'importo di € 150,00 mensile, o la diversa somma ritenuta CP_2 di giustizia e commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali del padre, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
Con memoria difensiva la OR si costituiva in giudizio e, pur non contestando Controparte_1
l'esistenza del legame biologico tra il figlio ed il ricorrente, si opponeva alla richiesta di riconoscimento dal medesimo avanzata per le motivazioni meglio in memoria indicate. In via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda ex art. 250 c.c., domandava di disporre l'affidamento superesclusivo del figlio minore in favore della madre, ORa e l'avvenimento CP_2 Controparte_1 degli incontri tra ed il padre in luogo pubblico alla presenza della madre o di una persona di sua CP_2 fiducia. Domandava, infine, di porre a carico di l'obbligo di versare a titolo di mantenimento Parte_1 del figlio minore la somma di € 300,00 mensile, oltre al 50 % delle spese straordinarie nelle modalità previste dal protocollo del Tribunale di MI ed a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio dal momento della nascita in favore della ORa una somma determinata in via CP_2 Controparte_1 equitativa.
Con decreto collegiale del 4 ottobre 2023, il Tribunale di MI, alla luce delle reciproche allegazioni delle parti in atti e ravvedendo una situazione di conflitto di interessi, nominava in favore del minore il Curatore
Speciale individuato nella persona dell'Avvocato Alessandra Bisi e fissava per la comparizione delle parti davanti al Collegio l'udienza del 14 dicembre 2023.
Il Curatore Speciale così nominato si costitutiva in giudizio con memoria del 21 novembre 2023 ed in tale sede rappresentava che dai colloqui conoscitivi con la resistente e con il minore emergeva sia il CP_2 riconoscimento pacifico e non contestato da parte della ORa della paternità biologica del Parte_2 OR sin dal concepimento e successiva nascita del figlio sia il riconoscimento da parte del Parte_1 minore nel OR della figura paterna. Parte_1
All'udienza del 14 dicembre 2023, il Giudice delegato, preso atto della presenza delle parti con i rispettivi difensori e del Curatore Speciale del minore Avv. Alessandra Bisi, procedeva a sentire le CP_2 medesime parti congiuntamente le quali riuscivano a raggiungere un accordo sia in punto di riconoscimento di paternità da parte del ricorrente in via amministrativa sia in punto economico prevedendo il versamento da parte del NO alla OR a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 Controparte_1 minore della somma mensile di € 200,00 con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2023, sia in punto di incontri padre-figlio, anche con l'aiuto dei difensori e del curatore speciale, da attuarsi sempre alla presenza della pagina 6 di 14 madre o di persona di sua fiducia, a weekend alternati il sabato e la domenica nel pomeriggio dalle 15,00 alle
18,00 e durante la settimana un pomeriggio, indicativamente il giovedì dalle ore 17,00 alle 19,30.
All'esito, il Giudice delegato, previa richiesta concorde delle parti e del Curatore Speciale, prendeva atto degli accordi raggiunti dalle parti e rinviava la causa al giorno 11 aprile 2024 ore 9,30 al fine di verificare l'avvenuto riconoscimento in via amministrativa in Comune con richiesta di deposito del relativo atto, l'evoluzione della situazione anche con riferimento all'attuazione e al rispetto degli accordi raggiunti ed al fine di acquisire tutti gli elementi necessari e utili per assumere le determinazioni anche in punto di responsabilità genitoriale, fatti salvi gli ulteriori e necessari accertamenti anche con l'ausilio dei Servizi Sociali competenti in caso di mancato rispetto da parte delle parti degli accordi.
All'udienza dell' 11 aprile 2024, il Giudice rel., preso atto della presentazione congiunta delle parti della domanda di riconoscimento amministrativo del minore effettuata in data 17 gennaio 2024 come da Persona_2 ricevuta del Comune (domanda protocollata al n.1275/24), della richiesta da parte del medesimo Comune sia di una certificazione consolare attestante le esatte generalità del OR sia dell'attestazione del Parte_1 fine pena del medesimo e della dichiarazione del difensore di parte convenuta in ordine all'avvenuto pagamento da parte del ricorrente del contributo al mantenimento del figlio per solo due mensilità (dicembre 2023 e gennaio
2024), procedeva a sentire congiuntamente le parti.
Dopo averle sentite ampiamente, il Giudice, rilevata la mancata formalizzazione del riconoscimento amministrativo stante la chiusura del atteso il periodo del Ramadan e dell'impegno delle parti a Parte_3 rispettare gli accordi già presi all'udienza del 14 dicembre 2023, previa concorde richiesta dei difensori delle parti e del Curatore Speciale, rinviava all'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c da effettuarsi entro il 10 luglio 2024 ore 12,00, assegnando termine alla pare attrice fino al 27 giugno 2024 per il deposito dell'atto di riconoscimento amministrativo con riserva poi di fissare in seguito udienza per la precisazione delle conclusioni auspicabilmente congiunte in punto di affido superesclusivo alla madre, tempi di frequentazione e contributo al mantenimento come da accordo delle parti medesime.
Entro il termine così assegnato veniva depositato agli atti del procedimento l'atto di riconoscimento in via amministrativa effettuato dal NO del minore mediante dichiarazione resa Parte_1 CP_2 davanti all'Ufficiale Giudiziario del Comune di MI in data 6 giugno 2024.
All'udienza del 10 luglio 2024, il Giudice, preso atto dell'avvenuto riconoscimento in via amministrativa del figlio minore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti e della curatrice speciale con le istanze e conclusioni, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 13.11.2024 (ore 10,00), invitando le parti eventualmente a presentare conclusioni congiunte, restando vigenti gli accordi assunti dalle parti.
Con provvedimento del 14 novembre 2024, il Giudice delegato, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti e della curatrice speciale con le conclusioni delle parti sostanzialmente congiunte in punto di responsabilità genitoriale, collocamento, tempi di frequentazione paterni, contributo di mantenimento, divergendo solo con pagina 7 di 14 riferimento all'attribuzione del nome, su cui le parti deducevano nelle note scritte, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti ed in particolare in punto di responsabilità genitoriale sul minore , CP_2 considerando, anche, le conclusioni congiunte delle parti con adesione del Curatore Speciale.
Più nello specifico quanto agli aspetti genitoriali, il complesso degli atti di causa, le risultanze acquisite per il tramite del Curatore Speciale, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione sull'assetto maggiormente rispondente all'interesse del minore nato il [...]. CP_2
Stante l'età della minore, di anni 7, non si è proceduto al suo ascolto, risultando comunque superfluo anche alla luce delle chiare risultanze emerse.
Quanto alla determinazione del contribuito di mantenimento per il minore come già anticipato le parti hanno formulato conclusioni analoghe e ad ogni modo la documentazione agli atti consente di potere effettuare una valutazione della congruità dell'accordo raggiunto rispetto ai prioritari interessi del figlio minore.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Il riconoscimento del minore CP_2
Nel corso del procedimento le parti hanno trovato un accordo all'udienza del 14 dicembre 2023, in forza del quale la OR che inizialmente si era opposta, acconsentiva affinchè il NO Controparte_1 Parte_1
procedesse al riconoscimento del minore .
[...] CP_2
In virtù di tale accordo il NO ha effettuato in data 6 giugno 2024 il riconoscimento in via Parte_1 amministrativa del minore mediante dichiarazione resa all'Ufficiale Giudiziario del Comune di CP_2
MI.
Il Tribunale, pertanto, non può che prendere atto dell'avvenuto riconoscimento del figlio e dichiarare per l'effetto conseguentemente cessata sul punto la materia del contendere. Si provvede come da dispositivo. Quanto all'attribuzione del cognome ai sensi dell'art. 262 c.c. si provvede successivamente, dopo aver affrontato anche la tematica della responsabilità genitoriale.
La responsabilità genitoriale
Per quanto concerne la questione dell'affidamento del minore , le parti hanno presentato CP_2 conclusioni conformi in punto di regime di affido superesclusivo del figlio alla madre. CP_2
Il Collegio ritiene sotto tale profilo che la madre abbia dimostrato di possedere delle risorse genitoriali e un senso di responsabilità con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, comprovato pagina 8 di 14 altresì dalle valutazione rese sul punto dal Curatore Speciale a cui ha aderito la stessa parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni sostanzialmente in linea con la situazione emersa, per cui può essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole.
Pertanto, reputa il Collegio di poter accogliere le domande convergenti delle parti, disponendo l'affido superesclusivo del figlio alla madre, in quanto maggiormente rispondente al benessere del figlio, in CP_2 modo tale da accompagnare il percorso di crescita dello stesso, con loro collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in MI, Piazzale Vincenzo Cuoco n.7.
Sul punto va premesso che dapprima la legge n. 54 del 2006, poi il decreto legislativo n. 154 del 2013, hanno stabilito che il Giudice debba preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore (o l'affido all'Ente) - deve rilevarsi come l'affidamento condiviso presupponga di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è dunque necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quel regime di affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza;
ex multis cfr. Cass. civ. Sez. I 19.06.2008 n. 16593).
L'affido esclusivo del minore, pertanto, è possibile solo qualora l'affido condiviso sia reputato contrario all'interesse del minore stesso. Il criterio fondamentale costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, dunque, impone al giudice di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, valutazione, quest'ultima, che richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sent. n. 14728 del 2016).
Ciò posto, come sopraindicato, il Collegio ritiene che debba disporsi l'affido super-esclusivo del minore alla madre ex art. 337 quater c.c. per la quale si è già detto che può essere formulato un giudizio di completa adeguatezza genitoriale, a differenza, invece, del padre che ha dimostrato serie lacune e carenze nell'assunzione di un ruolo genitoriale serio e responsabile.
Nel caso di specie, la madre è risultata figura genitoriale adeguata ed accudente, che si è sempre presa cura del minore, rispondendo ai suoi bisogni ed alle sue effettive esigenze e che è riuscita a ricostruire un ambiente familiare sereno, dove il minore sta crescendo all'interno di un contesto educativo ed affettivo tutelante, come emerso anche dalle valutazioni rese dal Curatore Speciale negli scritti conclusivi.
Di contro il padre, dopo aver posto in essere nell'ultimo periodo della convivenza prima della nascita del figlio minore dei comportamenti inadeguati ed aggressivi verso la compagna e riferiti dallo stesso nell'ambito dei colloqui psicologici condotti presso la Casa Circondariale di San Vittore a MI ove il ricorrente è stato per pagina 9 di 14 anni recluso prima di ottenere la concessione della detenzione domiciliare in conseguenza di una condanna a tre anni di reclusione per il reato di cui agli artt. 582 e 583, comma 1 n. 1, c.p., nel contesto di un alterco con un connazionale, si è reso sostanzialmente inadeguato all'assunzione di un ruolo genitoriale concreto e responsabile, tenuto anche conto della circostanza, come riferita dalla madre nei suoi scritti difensivi e non contestata dall'attore, che lo stesso, venuto a conoscenza nel 2017 dello stato di gravidanza, aveva manifestato la volontà di farla interrompere, pretendendo l'avvio da parte della ORa dell'iter che avrebbe Parte_2 portato all'aborto del piccolo . CP_2
Lo stesso, d'altronde, in sede di udienza, ha ammesso di essere interessato al riconoscimento paterno del figlio minore per l'ottenimento del permesso di soggiorno in suo favore e per la conseguente possibilità di ricerca di una stabile occupazione lavorativa con disponibilità, dunque, di ottenere una retribuzione economica (v. verbale udienza del 14 dicembre 2023 e note di trattazione scritta dell'udienza del 10 luglio 2024).
Infatti, il OR , con l'accordo della madre che inizialmente si era opposta e con l'importante Parte_1 supporto e il proficuo intervento del Curatore Speciale, ha provveduto ad effettuare il riconoscimento in via amministrativa del figlio minore soltanto 7 anni dopo la nascita dello stesso figlio ovvero in data 6 CP_2 giugno 2024 manifestando, quindi, soltanto da quel momento la sua disponibilità a volersi seriamente impegnare nella costruzione di un legame con il figlio.
Dunque, alla luce di quanto emerso, ritiene il Tribunale che il NO non sia nelle condizioni Parte_1 di poter gestire e condividere la responsabilità genitoriale con la madre.
Anche sotto il profilo più strettamente riguardante la gestione pratica del minore nella sua quotidianità e la partecipazione alle scelte di vita che lo riguardano, il padre non si è dimostrato adeguato, palesando anche sotto questo profilo un disinteresse peraltro in linea con la sua richiesta di poter continuare a far gestire in via esclusiva la responsabilità genitoriale alla madre e non ha mai contribuito al mantenimento economico del figlio minore per molto tempo.
Tenuto conto di quanto evidenziato, essendo emersi seri profili di inadeguatezza e carenze genitoriale, oltre che un palese disinteresse nei confronti di tutto ciò che attiene al figlio , senza una reale partecipazione CP_2 effettiva alle decisioni riguardanti il medesimo che sono sempre state assunte autonomamente dalla madre alla quale è stata delegata sin dalla nascita ogni responsabilità e cura, in assenza anche di rapporti continuativi e stabili con il figlio che il padre non è riuscito a garantire per anni stante anche il suo precedente stato di detenzione carceraria, non può che rilevarsi una sostanziale incapacità del NO a poter Parte_1 gestire la responsabilità genitoriale condivisa.
Quanto alla madre, invece, le risultanze del giudizio hanno chiaramente dimostrato che la OR CP_1
è un genitore adeguato e dalle consolidate risorse genitoriali;
la stessa, infatti, si è sempre occupata con
[...] continuità e responsabilità del figlio, da sola ed in autonomia;
nonostante la non facile situazione e, pur manifestando la medesima qualche perplessità sulle reali intenzioni che avrebbero spinto il sig. Parte_1
ad intraprendere il presente procedimento, ha comunque sempre favorito e mai ostacolato il processo di
[...] avvicinamento del padre a supportando il figlio e accompagnandolo a tutti gli incontri con il padre CP_2
pagina 10 di 14 che lo stesso invero non sempre ha rispettato spesso non presentandosi, mantenendo la madre comunque un contegno collaborativo.
Quanto a , non sono stati segnalati elementi di serio pregiudizio che lo riguardino;
il bambino, CP_2 infatti, sta frequentando le scuole elementari e risulta ben radicato nel suo contesto sociale ed amicale.
Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, viste anche le valutazioni e conclusioni rese dal Curatore Speciale che si condividono, reputa il Collegio di poter accogliere le domande convergenti delle parti, disponendo l'affido esclusivo del minore alla madre la quale eserciterà quindi in via esclusiva ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3
c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano (comprensive anche del rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, con diritto/dovere di vigilanza del padre.
Deve poi essere evidentemente confermato, come già sopraindicato, il collocamento del minore presso la madre nella abitazione di MI, Piazzale Vincenzo Cuoco n. 7, rappresentando quest'ultima come detto figura di riferimento più che adeguata.
Quanto alle visite padre-figlio e alla ripartizione dei periodi di vacanza, il Collegio reputa che le modalità stabilite concordemente dalle parti rispondano ai bisogni e alle esigenze del minore potendo il padre vedere e tenere con sé il figlio secondo le tempistiche e le modalità meglio indicate in dispositivo.
Sul cognome del minore
Preliminarmente va evidenziato che il padre, unico soggetto portatore di un interesse proprio e diretto all'aggiunta del proprio cognome (in ipotesi posponendolo a quello materno), ha reiteratamente avanzato domanda specifica in tal senso.
All'atto del riconoscimento amministrativo del 6 giugno 2024, l'Ufficiale di Stato Civile non ha, in effetti provveduto sul cognome, in attesa del provvedimento del Tribunale ai sensi dell'art. 262 c.c., spettando infatti al
Giudice l'adozione dei provvedimenti sul punto.
Ciò posto, non prevedendo la norma citata alcuna automatica attribuzione del cognome patronimico (cfr. anche ordinanza della Corte di Cassazione n. 15654 pubblicata in data 5 giugno 2024), nell'esercizio pertanto del potere attribuito dall'art. 262 c.c. al Giudice di valutazione dell'interesse della minore, in assenza di accordo delle parti, ritiene il Collegio, all'esito del giudizio e alla luce di tutte le risultanze emerse, che il minore debba mantenere il solo cognome materno , in conformità anche a quanto richiesto dal Curatore Speciale in CP_2 rappresentanza del minore medesimo.
Nel caso di specie infatti, il minor e (nato a [...] il [...]) è indubbiamente Controparte_2 conosciuto e riconosciuto, nel proprio ambiente e contesto sociale, con il solo cognome materno e nel quale il minore stesso si identifica e si riconosce, essendo infatti la madre stata sempre il genitore di riferimento e con la quale il medesima ha sempre vissuto. Non si ravvedono, altresì, alla luce di quanto sopra, ragioni per attribuire al pagina 11 di 14 medesimo, che ha ormai già più di 7 anni, anche il cognome del padre, cambiando così il proprio cognome, in considerazione del fatto che, come il presente giudizio e le sue risultanze hanno ben documentato, il medesimo non è una presenza stabile nella sua vita, né lo è mai stato e né soprattutto si è impegnato nel presente giudizio, per costruire una stabile ed effettiva relazione con il figlio, sicché non corrisponde di certo all'interesse di CP_2
essere identificato e riconosciuto nel cognome anche del padre. Deve conseguentemente essere disposto
[...] che il minore mantenga il solo cognome materno.
Il contributo al mantenimento del figlio
Il Collegio ritiene, infine, di recepire l'accordo raggiunto dalle parti medesime all'udienza del 14 dicembre 2023 relativamente al mantenimento del minore, reiterato con conclusioni sul punto congiunte, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultando tali conclusioni idonee ad assicurare al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa dalle verbalizzazioni e dai documenti prodotti.
Pertanto, il NO corrisponderà alla OR con decorrenza dal mese Parte_1 Controparte_1 dicembre 2023 la somma mensile di euro 200,00 annualmente rivalutabile con indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso da intendersi qui integralmente richiamato.
Le spese di lite
Tenuto conto del comportamento complessivo delle parti nel corso dell'intero procedimento, considerato il tenore della presente decisione e l'esito del giudizio con l'accordo in punto di riconoscimento amministrativo e le conclusioni congiunte in punto di responsabilità genitoriale ma con la soccombenza dell'attore con riferimento all'attribuzione del cognome, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite delle parti nella misura di 3/4 e condannare la parte attrice alla rifusione della residua parte (1/4) che dovrà essere versato all'Erario ex art. 133 DPR 115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della ORa (delibera CP_2
19.07.2023 2023/4314), nella misura finale calcolata come in dispositivo, tenuto, altresì, conto di quanto affermato dalla Suprema Corte circa la non necessità di corrispondenza tra la quantificazione a carico della parte soccombente e dell'Erario (Cass. Sez II 11.9.2018 n. 22017, Cass. Sez VI –L 3.5.2019 n. 11590, Cass. Sez.
3.1.2019 n. 20; Cass. Sez. II 2.9.2020 n. 18223).
Le spese del Curatore Speciale
Con separato provvedimento si provvederà altresì alla liquidazione dei compensi per il curatore speciale del minore a carico dell'Erario ex art. 133 DPR 115/2002, stante la domanda di ammissione al gratuito patrocinio del minore medesimo.
P.Q.M.
pagina 12 di 14 Il Tribunale di MI, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta autorizzazione al riconoscimento del figlio minore che il NO , in accordo con la OR ha già CP_2 Parte_1 Controparte_1 provveduto ad effettuare in via amministrativa mediante dichiarazione resa, il 6 giugno 2024, all'Ufficiale
Giudiziario del Comune di MI (atto di nascita n. 00069, parte II Serie B);
2) DISPONE ai sensi dell'art. 262 c..c che il minore mantenga il solo cognome materno CP_2 CP_1
3) in via esclusiva del figlio minore (nato a [...] il [...]) alla madre Pt_4 Controparte_2 che la terrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione in MI piazzale Vincenzo
Cuoco 7 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio medesimo, compresi il rilascio/rinnovo dei documenti di identità della stessa validi per l'espatrio (cosiddetto affido superesclusivo), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
.
4) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, che le frequentazioni del minore con il padre, NO Parte_1
avvengano sempre alla presenza della madre o di persona di sua fiducia, a weekend alternati il sabato e la
[...] domenica nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00, e durante la settimana un pomeriggio, indicativamente il giovedì dalle ore 17:00 alle 19:30;
5) PONE, anche sull'accordo dalle parti, l'obbligo a carico di di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio , con decorrenza dal dicembre 2023 mediante versamento ad CP_2 CP_1 entro il 20 di ogni mese dell'importo mensile di € 200,00 annualmente rivalutabile con indici Istat oltre
[...] al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
MI congiuntamente al Tribunale di MI, all'Ordine degli Avvocati di MI e all'Osservatorio della giustizia civile di MI il 14 novembre 2017,da intendersi qui integralmente richiamate;
6) DISPONE che la madre percepisca per intero l'AU come per legge;
7) COMPENSA nella misura di 3/4 le spese di liti e CONDANNA a rifondere la residua misura Parte_1 di 1/4 che liquida per tale quota in favore dell'Erario nella misura di € 1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa;
8) PROVVEDE con separato provvedimento in ordine alla liquidazione spese del curatore speciale a carico dell'Erario;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alle parti.
Così deciso in MI nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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