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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 3552 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 10 luglio 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Mancini e Carla Parte_1
Mancini, come da procura in atti;
-appellante-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Controparte_1
Ingegno come da procura in atti;
-appellato-
NONCHE'
in persona del Prefetto p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli
- appellata contumace-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 10 luglio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa ex art. 50 c.p.c. riassumeva innanzi al Tribunale di Benevento il Parte_1
giudizio di appello già promosso innanzi al Tribunale di Napoli, dichiaratosi incompetente, avverso la sentenza n. 447/2019 del Giudice di Pace di del 02.08.2019 che aveva respinto il CP_2
ricorso da egli proposto avverso la cartella di pagamento n. 0712015057790945 emessa
1 dall' di Napoli e notificata il 15.02.2016, con Controparte_3
compensazione delle spese tra le parti.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di I grado aveva dedotto che, in data Parte_1
15.02.2016, Provincia di Napoli gli aveva Controparte_4
notificato la cartella di pagamento n. 07120150157790945 con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 7.923,97 per contravvenzioni al codice della strada di cui ai verbali di contestazione della Polizia Stradale di n. 70/11873092 e n. 70/11873091 del CP_2
19.4.2014 quale conducente del veicolo tg EA969TB con semirimorchio tg. XA591AK.
Precisamente, aveva dedotto che con il verbale n. 70/11873092 del 19.09.2014 Parte_1 gli era stata contestata la violazione dell'art. 74 comma 6 c.d.s. per essere il semirimorchio tg.
XA591AK “sprovvisto della relativa targhettina di identificazione contenente i dati identificativi del veicolo quali casa costruttrice, numero di telaio, massa compl a pieno carico, massa a vuoto, anno di costruzione e numero di omologazione del rimorchio” ed era stata irrogata la sanzione pecuniaria dell'importo di euro 2.650,00; con il verbale n. 70/11873091 del 19.09.2014, invece, era stata contestata la violazione dell'art. 174 comma 8 c.d.s. in quanto “quale conducente del predetto veicolo non osservava le disposizioni relative alle interruzioni previste dal regolamento CE n.
561/2006. Dal controllo emergeva che nei giorni 9-17-18/09/2014 non aveva effettuato in modo regolare in quanto risultava aver guidato ininterrottamente per cinque ore. Infrazione emersa dall'esame dei fogli di registrazione, ed era stata irrogata la sanzione pecuniaria complessiva di euro 489,00.
Tanto premesso impugnava la cartella di pagamento chiedendo, nello specifico, Parte_1
l'annullamento del verbale n. 70/11873092 per la pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti, quindi per impossibilità di punire un medesimo fatto due volte, sia come fatto costituente reato che come illecito amministrativo.
Riguardo al verbale n. 70/11873091 l'opponente chiedeva dichiararsi l'annullamento per erronea contestazione della norma violata in quanto gli operanti della polizia stradale al punto 2) del verbale avevano riportato la violazione dell'art. 74 comma 6 del cds e nella parte relativa alla descrizione della infrazione riportavano come violato l'art. 79 comma 6 del medesimo codice;
inoltre ne chiedeva l'annullamento per mancata violazione della norma contestata.
L'opponente, inoltre, chiedevano dichiararsi l'annullamento della cartella di pagamento impugnata per incomprensibile quantificazione degli importi iscritti a ruolo e riportati nella cartella di pagamento, senza specificazione dei criteri di calcolo atteso che:
2 -con il verbale n. 70/11873092 era stata irrogata una sanzione di € 2650,00 e nella cartella detto importo era aumentato ad € 6673,14;
-con il verbale n. 70/11873091 era stata irrogata una sanzione di € 489,00,00 e nella cartella detto importo era aumentato ad € 1244,95.
Si costituiva in giudizio la resistente la quale contestava l'avversa Controparte_2
opposizione e ne chiedeva il rigetto. rimaneva contumace. Controparte_3
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 447/2019 rigettava il ricorso proposto da CP_2 Parte_1
e compensava le spese di lite.
[...]
Con atto di citazione proposto dinanzi al Tribunale di Napoli, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 447/2019. CP_2
Il Tribunale di Napoli con ordinanza del 4 maggio 2021 dichiarava la propria incompetenza funzionale ex art. 341 c.p.c. e assegnava all'appellante il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Benevento.
L'appellante riassumeva il giudizio di appello dinanzi a codesto Tribunale chiedendo la riforma della sentenza n. 447/2019 emessa dal Giudice di Pace di reiterando i medesimi motivi CP_2
già proposti in I grado e chiedendo l'accoglimento dell'opposizione.
L'appellante censurava la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui erroneamente aveva ritenuto inammissibili i primi tre motivi di opposizione argomentando che “le eccezioni relative all'accertamento dovevano e potevano essere sollevate sia in via amministrativa che, se necessario, con l'impugnazione del verbale nel termine di legge”.
In proposito l'appellante asseriva che l'annullamento del verbale n. 70/11873092 per la pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti poteva essere chiesto solo con l'opposizione avverso la cartella di pagamento e non con l'opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione del codice della strada, atteso che il procedimento penale è successivo alla notifica del verbale.
Inoltre l'appellante evidenziava che la contestazione in merito alla quantificazione degli importi iscritti a ruolo poteva essere sollevata solo che l'opposizione alla cartella di pagamento.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva preliminarmente Controparte_5
l'incompetenza per materia del Giudice di Pace di in favore del Tribunale di Benevento, CP_2
quale Giudice dell'Esecuzione.
L'appellata eccepiva che l'opposizione proposta andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., con la conseguenza che la stessa andava proposta nel termine
3 perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella impugnata innanzi al Tribunale competente funzionalmente.
In ordine alla domanda di annullamento dei verbali di contestazione delle contravvenzioni al codice della strada l' eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_5
e deduceva di essere estraneo al rapporto tra la parte ricorrente e la;
deduceva di avere CP_2 provveduto alla notifica della cartella di pagamento sulla base dell'estratto di ruolo reso esecutivo e consegnato all'agente della riscossione;
di non essere a conoscenza di tutta l'attività precedente all'iscrizione a ruolo delle somme da parte dell'ente impositore.
Il , nonostante la ritualità del contraddittorio (la Controparte_6 comparsa in riassunzione è stata notifica all'Avvocatura dello Stato- ufficio distrettuale di Napoli) non si è costituito in giudizio e pertanto se ne deve dichiarare la contumacia.
All'udienza del 10.07.2024 la causa veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Ed invero, nell'unico motivo di appello esperito viene censurata specificamente la parte della motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto l'inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso.
In ordine ai suddetti tre motivi il Giudice di prime cure ha così statuito “nel caso di specie, i primi tre motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili atteso che la suprema corte ha più volte ribadito il principio secondo cui le eccezioni relative all'accertamento effettuato dovevano e potevano essere sollevate sia in via amministrativa che, se necessario, con l'impugnazione del verbale nel termine di legge”
L'appellante ha, anche in questa sede, reiterato i medesimi motivi contestando nell'an la sanzione amministrativa di cui ai verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada sottesi alla cartella di pagamento opposta, senza, però, eccepire la mancata notifica dei suddetti verbali.
Ne consegue, pertanto, che ogni contestazione sul merito della pretesa sanzionatoria è inammissibile, come correttamente ritenuto dal Giudice di Pace, in quanto tali censure potevano essere sollevate solo con l'opposizione ai verbali ai sensi dell'art. 7 Dlgs 150/2011 entro il termine di trenta giorni dalla notifica dei verbali.
Alla luce della normativa di riferimento, costituita dagli artt. 201 e ss Dlgs 285/1992 e successive modifiche, e dall'art. 7 Dlgs 150/2011, il verbale di accertamento della contravvenzione al codice della strada consente all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori.
4 Affinchè il verbale di accertamento costituisca titolo esecutivo è sufficiente l'omesso ricorso alla tutela amministrativa e l'omesso pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore, poiché la somma da iscrivere a ruolo è predeterminata per legge.
Il verbale di accertamento è provvedimento della amministrazione che, dotato di efficacia esecutiva consente la formazione del ruolo esattoriale il quale a sua volta costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, sia in caso di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria sia in caso di mancata opposizione del verbale di accertamento.
Pertanto, il rimedio tipico per contestare l'an della pretesa sanzionatoria di cui verbale di accertamento della contravvenzione al codice della strada va individuato nella opposizione a questo verbale disciplinata dall'art. 7 Dlgs 150/2011 e non nell'opposizione alla cartella di pagamento che
è esperibile, anch'essa nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, solo ove si contesti l'omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento.
Come precisato dalle sezioni unite della Corte di cassazioni con la sentenza n. 22080/2017 la tempestiva e valida notificazione del verbale di accertamento è fatto costitutivo del mantenimento del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione in quanto l'omessa notificazione estingue questo diritto e vizia la riscossione coattiva.
Nel presente giudizio, invece, l'opponente non eccepisce né l'omessa né la tardiva o invalida notifica dei verbali di accertamento ma propone opposizione alla cartella di pagamento contestando nell'an la pretesa sanzionatoria e, quindi, sollevando doglianze che avrebbero dovuto essere fatte valere con il rimedio tipico di cui all'art. 7 Dlgs 150/2011.
E' priva di pregio la tesi dell'appellante secondo cui l'annullamento del verbale n. 70/11873092 per la pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti già contestati in via amministrativa poteva essere chiesto solo con l'opposizione avverso la cartella di pagamento e non con l'opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione del codice della strada in quanto il procedimento penale è stato instaurato nell'anno 2015, successivamente alla data del 19.9.2014 di notifica del verbale di accertamento.
In merito va rilevato che l'appellante non ha depositato gli atti del procedimento penale a suo carico, ragion per cui non è dato sapere se tale procedimento è riferito alle medesime condotte per le quali al sono state inflitte le sanzioni amministrative per violazione dell'art. 74 comma 6 Parte_1
del codice della strada contestata con il verbale n. 70/11873092.
Il Giudice di Pace ha quindi correttamente affermato l'inammissibilità dell'opposizione.
In ordine, invece, al motivo di appello con il quale si censura la sentenza impugnata per avere respinto il quarto motivo del ricorso di opposizione con il quale aveva Parte_1
5 contestato “l'incomprensibile quantificazione degli importi iscritti a ruolo”, va evidenziato l'appellante si è limitato, genericamente, a contestare il rigetto di tale motivo di opposizione chiedendone l'accoglimento, senza una chiara indicazioni delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con esse, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice come richiesto dall'art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità dell'appello
La giurisprudenza di legittimità sostiene, in proposito che “Il vigente art. 342, comma 1, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata” ((Cass. 7675/2019).
Va evidenziato che l'appellante non ha depositato la sentenza impugnata per cui al Tribunale è precluso conoscere la motivazione del rigetto di tale motivo di opposizione, né tale motivazione viene riportata nell'atto di appello, con la conseguenza che tale motivo è inammissibile
In ordine alle spese processuali, va rilevato che l'appellata si è limitata a chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado, non proponendo appello incidentale in ordine alla statuizione del Giudice di Pace di compensazione delle spese processuali.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui “ il divieto di reformatio in peius consegue alle norme dettate dagli artt. 392 e 342 cpc in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui una volta stabilito il quantum devolutum l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cass.
21504/2020). Inoltre, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste solo «in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata
6 soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo
(27606/2019)”.
Ne consegue che va la sentenza impugnata va confermata anche in ordine alla pronuncia di compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio, in assenza di impugnazione incidentale dell'appellante.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza come per legge e si liquidano come in dispositivo (scaglione da € 5200,01 ad € 26.000,00), escluso il compenso per la fase istruttoria e con riduzione per la metà del compenso per la fase decisoria, in considerazione del mancato deposito delle memorie di replica.
Si dà infine atto che parte appellante è tenuta a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 co.1 bis d.p.r.
115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 447/2019 pubblicata il 2.08.2019 dal Giudice di Pace di promosso da CP_2
nei confronti della e della Parte_1 Controparte_5 CP_2
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
-dichiara la contumacia dell'appellato Controparte_6
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell' liquidate in euro 2546,50 per compenso di avvocato di cui € Controparte_1
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 850,50 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
-dà atto che parte appellante è tenuta a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 co.1 bis d.p.r. 115/02.
Benevento 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 3552 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 10 luglio 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Mancini e Carla Parte_1
Mancini, come da procura in atti;
-appellante-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Controparte_1
Ingegno come da procura in atti;
-appellato-
NONCHE'
in persona del Prefetto p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli
- appellata contumace-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 10 luglio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa ex art. 50 c.p.c. riassumeva innanzi al Tribunale di Benevento il Parte_1
giudizio di appello già promosso innanzi al Tribunale di Napoli, dichiaratosi incompetente, avverso la sentenza n. 447/2019 del Giudice di Pace di del 02.08.2019 che aveva respinto il CP_2
ricorso da egli proposto avverso la cartella di pagamento n. 0712015057790945 emessa
1 dall' di Napoli e notificata il 15.02.2016, con Controparte_3
compensazione delle spese tra le parti.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di I grado aveva dedotto che, in data Parte_1
15.02.2016, Provincia di Napoli gli aveva Controparte_4
notificato la cartella di pagamento n. 07120150157790945 con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 7.923,97 per contravvenzioni al codice della strada di cui ai verbali di contestazione della Polizia Stradale di n. 70/11873092 e n. 70/11873091 del CP_2
19.4.2014 quale conducente del veicolo tg EA969TB con semirimorchio tg. XA591AK.
Precisamente, aveva dedotto che con il verbale n. 70/11873092 del 19.09.2014 Parte_1 gli era stata contestata la violazione dell'art. 74 comma 6 c.d.s. per essere il semirimorchio tg.
XA591AK “sprovvisto della relativa targhettina di identificazione contenente i dati identificativi del veicolo quali casa costruttrice, numero di telaio, massa compl a pieno carico, massa a vuoto, anno di costruzione e numero di omologazione del rimorchio” ed era stata irrogata la sanzione pecuniaria dell'importo di euro 2.650,00; con il verbale n. 70/11873091 del 19.09.2014, invece, era stata contestata la violazione dell'art. 174 comma 8 c.d.s. in quanto “quale conducente del predetto veicolo non osservava le disposizioni relative alle interruzioni previste dal regolamento CE n.
561/2006. Dal controllo emergeva che nei giorni 9-17-18/09/2014 non aveva effettuato in modo regolare in quanto risultava aver guidato ininterrottamente per cinque ore. Infrazione emersa dall'esame dei fogli di registrazione, ed era stata irrogata la sanzione pecuniaria complessiva di euro 489,00.
Tanto premesso impugnava la cartella di pagamento chiedendo, nello specifico, Parte_1
l'annullamento del verbale n. 70/11873092 per la pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti, quindi per impossibilità di punire un medesimo fatto due volte, sia come fatto costituente reato che come illecito amministrativo.
Riguardo al verbale n. 70/11873091 l'opponente chiedeva dichiararsi l'annullamento per erronea contestazione della norma violata in quanto gli operanti della polizia stradale al punto 2) del verbale avevano riportato la violazione dell'art. 74 comma 6 del cds e nella parte relativa alla descrizione della infrazione riportavano come violato l'art. 79 comma 6 del medesimo codice;
inoltre ne chiedeva l'annullamento per mancata violazione della norma contestata.
L'opponente, inoltre, chiedevano dichiararsi l'annullamento della cartella di pagamento impugnata per incomprensibile quantificazione degli importi iscritti a ruolo e riportati nella cartella di pagamento, senza specificazione dei criteri di calcolo atteso che:
2 -con il verbale n. 70/11873092 era stata irrogata una sanzione di € 2650,00 e nella cartella detto importo era aumentato ad € 6673,14;
-con il verbale n. 70/11873091 era stata irrogata una sanzione di € 489,00,00 e nella cartella detto importo era aumentato ad € 1244,95.
Si costituiva in giudizio la resistente la quale contestava l'avversa Controparte_2
opposizione e ne chiedeva il rigetto. rimaneva contumace. Controparte_3
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 447/2019 rigettava il ricorso proposto da CP_2 Parte_1
e compensava le spese di lite.
[...]
Con atto di citazione proposto dinanzi al Tribunale di Napoli, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 447/2019. CP_2
Il Tribunale di Napoli con ordinanza del 4 maggio 2021 dichiarava la propria incompetenza funzionale ex art. 341 c.p.c. e assegnava all'appellante il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Benevento.
L'appellante riassumeva il giudizio di appello dinanzi a codesto Tribunale chiedendo la riforma della sentenza n. 447/2019 emessa dal Giudice di Pace di reiterando i medesimi motivi CP_2
già proposti in I grado e chiedendo l'accoglimento dell'opposizione.
L'appellante censurava la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui erroneamente aveva ritenuto inammissibili i primi tre motivi di opposizione argomentando che “le eccezioni relative all'accertamento dovevano e potevano essere sollevate sia in via amministrativa che, se necessario, con l'impugnazione del verbale nel termine di legge”.
In proposito l'appellante asseriva che l'annullamento del verbale n. 70/11873092 per la pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti poteva essere chiesto solo con l'opposizione avverso la cartella di pagamento e non con l'opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione del codice della strada, atteso che il procedimento penale è successivo alla notifica del verbale.
Inoltre l'appellante evidenziava che la contestazione in merito alla quantificazione degli importi iscritti a ruolo poteva essere sollevata solo che l'opposizione alla cartella di pagamento.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva preliminarmente Controparte_5
l'incompetenza per materia del Giudice di Pace di in favore del Tribunale di Benevento, CP_2
quale Giudice dell'Esecuzione.
L'appellata eccepiva che l'opposizione proposta andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., con la conseguenza che la stessa andava proposta nel termine
3 perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella impugnata innanzi al Tribunale competente funzionalmente.
In ordine alla domanda di annullamento dei verbali di contestazione delle contravvenzioni al codice della strada l' eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_5
e deduceva di essere estraneo al rapporto tra la parte ricorrente e la;
deduceva di avere CP_2 provveduto alla notifica della cartella di pagamento sulla base dell'estratto di ruolo reso esecutivo e consegnato all'agente della riscossione;
di non essere a conoscenza di tutta l'attività precedente all'iscrizione a ruolo delle somme da parte dell'ente impositore.
Il , nonostante la ritualità del contraddittorio (la Controparte_6 comparsa in riassunzione è stata notifica all'Avvocatura dello Stato- ufficio distrettuale di Napoli) non si è costituito in giudizio e pertanto se ne deve dichiarare la contumacia.
All'udienza del 10.07.2024 la causa veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Ed invero, nell'unico motivo di appello esperito viene censurata specificamente la parte della motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto l'inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso.
In ordine ai suddetti tre motivi il Giudice di prime cure ha così statuito “nel caso di specie, i primi tre motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili atteso che la suprema corte ha più volte ribadito il principio secondo cui le eccezioni relative all'accertamento effettuato dovevano e potevano essere sollevate sia in via amministrativa che, se necessario, con l'impugnazione del verbale nel termine di legge”
L'appellante ha, anche in questa sede, reiterato i medesimi motivi contestando nell'an la sanzione amministrativa di cui ai verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada sottesi alla cartella di pagamento opposta, senza, però, eccepire la mancata notifica dei suddetti verbali.
Ne consegue, pertanto, che ogni contestazione sul merito della pretesa sanzionatoria è inammissibile, come correttamente ritenuto dal Giudice di Pace, in quanto tali censure potevano essere sollevate solo con l'opposizione ai verbali ai sensi dell'art. 7 Dlgs 150/2011 entro il termine di trenta giorni dalla notifica dei verbali.
Alla luce della normativa di riferimento, costituita dagli artt. 201 e ss Dlgs 285/1992 e successive modifiche, e dall'art. 7 Dlgs 150/2011, il verbale di accertamento della contravvenzione al codice della strada consente all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori.
4 Affinchè il verbale di accertamento costituisca titolo esecutivo è sufficiente l'omesso ricorso alla tutela amministrativa e l'omesso pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore, poiché la somma da iscrivere a ruolo è predeterminata per legge.
Il verbale di accertamento è provvedimento della amministrazione che, dotato di efficacia esecutiva consente la formazione del ruolo esattoriale il quale a sua volta costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, sia in caso di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria sia in caso di mancata opposizione del verbale di accertamento.
Pertanto, il rimedio tipico per contestare l'an della pretesa sanzionatoria di cui verbale di accertamento della contravvenzione al codice della strada va individuato nella opposizione a questo verbale disciplinata dall'art. 7 Dlgs 150/2011 e non nell'opposizione alla cartella di pagamento che
è esperibile, anch'essa nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, solo ove si contesti l'omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento.
Come precisato dalle sezioni unite della Corte di cassazioni con la sentenza n. 22080/2017 la tempestiva e valida notificazione del verbale di accertamento è fatto costitutivo del mantenimento del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione in quanto l'omessa notificazione estingue questo diritto e vizia la riscossione coattiva.
Nel presente giudizio, invece, l'opponente non eccepisce né l'omessa né la tardiva o invalida notifica dei verbali di accertamento ma propone opposizione alla cartella di pagamento contestando nell'an la pretesa sanzionatoria e, quindi, sollevando doglianze che avrebbero dovuto essere fatte valere con il rimedio tipico di cui all'art. 7 Dlgs 150/2011.
E' priva di pregio la tesi dell'appellante secondo cui l'annullamento del verbale n. 70/11873092 per la pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti già contestati in via amministrativa poteva essere chiesto solo con l'opposizione avverso la cartella di pagamento e non con l'opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione del codice della strada in quanto il procedimento penale è stato instaurato nell'anno 2015, successivamente alla data del 19.9.2014 di notifica del verbale di accertamento.
In merito va rilevato che l'appellante non ha depositato gli atti del procedimento penale a suo carico, ragion per cui non è dato sapere se tale procedimento è riferito alle medesime condotte per le quali al sono state inflitte le sanzioni amministrative per violazione dell'art. 74 comma 6 Parte_1
del codice della strada contestata con il verbale n. 70/11873092.
Il Giudice di Pace ha quindi correttamente affermato l'inammissibilità dell'opposizione.
In ordine, invece, al motivo di appello con il quale si censura la sentenza impugnata per avere respinto il quarto motivo del ricorso di opposizione con il quale aveva Parte_1
5 contestato “l'incomprensibile quantificazione degli importi iscritti a ruolo”, va evidenziato l'appellante si è limitato, genericamente, a contestare il rigetto di tale motivo di opposizione chiedendone l'accoglimento, senza una chiara indicazioni delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con esse, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice come richiesto dall'art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità dell'appello
La giurisprudenza di legittimità sostiene, in proposito che “Il vigente art. 342, comma 1, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata” ((Cass. 7675/2019).
Va evidenziato che l'appellante non ha depositato la sentenza impugnata per cui al Tribunale è precluso conoscere la motivazione del rigetto di tale motivo di opposizione, né tale motivazione viene riportata nell'atto di appello, con la conseguenza che tale motivo è inammissibile
In ordine alle spese processuali, va rilevato che l'appellata si è limitata a chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado, non proponendo appello incidentale in ordine alla statuizione del Giudice di Pace di compensazione delle spese processuali.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui “ il divieto di reformatio in peius consegue alle norme dettate dagli artt. 392 e 342 cpc in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui una volta stabilito il quantum devolutum l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cass.
21504/2020). Inoltre, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste solo «in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata
6 soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo
(27606/2019)”.
Ne consegue che va la sentenza impugnata va confermata anche in ordine alla pronuncia di compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio, in assenza di impugnazione incidentale dell'appellante.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza come per legge e si liquidano come in dispositivo (scaglione da € 5200,01 ad € 26.000,00), escluso il compenso per la fase istruttoria e con riduzione per la metà del compenso per la fase decisoria, in considerazione del mancato deposito delle memorie di replica.
Si dà infine atto che parte appellante è tenuta a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 co.1 bis d.p.r.
115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 447/2019 pubblicata il 2.08.2019 dal Giudice di Pace di promosso da CP_2
nei confronti della e della Parte_1 Controparte_5 CP_2
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
-dichiara la contumacia dell'appellato Controparte_6
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell' liquidate in euro 2546,50 per compenso di avvocato di cui € Controparte_1
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 850,50 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
-dà atto che parte appellante è tenuta a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 co.1 bis d.p.r. 115/02.
Benevento 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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