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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 01/10/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 870 / 23 TRIBUNALE DI IMPERIA VERBALE DI UDIENZA di P.C. e DISCUSSIONE (Artt. 281 sexies - 127 bis c.p.c.) Addì 1 ottobre 2025 h.
9.30 innanzi al Giudice GOT Dr. Claudio Pesce sono comparsi mediante collegamento da remoto al link comunicato: per l'attore l'Avv. Claudio PESCE del Foro di Imperia;
Parte_1 per la convenuta l'Avv. Elisa AVIGO, in sostituzione del difensore Controparte_1
Avv. Marco MONTALBANI;
per i contumaci e nessuno compare. CP_2 CP_3
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti, noti all'Ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'avv. PESCE per l'attore precisa le conclusioni come da note conclusive depositate Pt_1 telematicamente. L'avv. AVIGO per la convenuta precisa le conclusioni come in Controparte_1 note conclusive depositate telematicamente. I difensori si richiamano a tutti gli atti difensivi, contestano le reciproche difese e procedono alla discussione orale della causa, fornendo gli approfondimenti richiesti e insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e chiedono di essere dispensate dal presenziare alla lettura della sentenza. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Alle ore 9.45 il GOT dà lettura del verbale di udienza e, dato atto di quanto precede, si ritira in camera di consiglio per la decisione, dispensando le parti dal presenziare alla lettura della sentenza. Alle ore 20.30 uscito dalla camera di consiglio dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e della concisa esposizione in fatto e in diritto della decisione, provvedendo al successivo deposito telematico della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI IMPERIA In composizione monocratica, in persona del G.O.T. Dr. Claudio Pesce, all'esito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., dando lettura dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa R.G. 870/23 Promossa da
1 residente in Pieve di Teco, C.F.: , ai fini della Parte_1 C.F._1 presente procedura elettivamente domiciliato in Imperia, Piazza Dante 8/2, presso e nello studio del difensore Avv. Claudio PESCE del Foro di Imperia, attore Contro in persona del suo legale rappresentante in carica, assistita e Controparte_1 difesa dall'avv. Marco Montalbani, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Savona, Corso Italia n. 8/13 (Studio Avv. Alessandro Buscaglia), Avente ad oggetto: risarcimento danni sinistro stradale. E anche contro
CP_3
, convenuti contumaci CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come a verbale di udienza. Per l'attore (v. note conclusive): “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - dato atto Pt_1 ed accertato che , per i fatti e le causali di cui al ricorso introduttivo, quale Parte_1 passeggero trasportato, ha subito lesioni personali nonché danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza del sinistro occorso in data 23.12.2020, in Pieve di Teco, Strada Provinciale per Lovegno, sinistro attribuibile a responsabilità per fatto e colpa del Sig. , conducente CP_3 l'autovettura Fiat Panda targata CP810KB di proprietà del Sig. ed assicurata per la CP_2 responsabilità civile con la - dichiarare tenuti e per l'effetto Controparte_4 condannare , e la (avente P. CP_3 CP_2 Controparte_4
I.V.A.: , e sede legale in 20149 Milano (Mi), Via Ignazio Gardella n. 2, P.E.C.: P.IVA_1
, in persona del suo legale rappresentante pro Email_1 tempore, in via solidale tra loro e/o alternativa e/o ciascuno per il proprio titolo, come per legge, a risarcire al Sig. tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, compresi quelli Parte_1 biologico e morali, dallo stesso patiti e patiendi in esito al sinistro de quo, danni da quantificarsi nella misura che si propone in euro 40.000,00#, secondo gli ordinari criteri liquidatori di Codesto Tribunale, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che è stata provata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino alla liquidazione e con interessi dalla pronuncia fino all'effettivo soddisfacimento;
- con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge dovuti, esborsi, spese di C.T.U. e di C.T.P.”. Per il convenuto (v. note conclusive): “Piaccia al Tribunale di Controparte_1
Imperia, disattesa ogni contraria istanza e domanda, previa ogni meglio vista pronuncia, 1. In via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'evento per cui è causa e, conseguentemente rigettare la domanda avversaria.
2. In subordine, accertare e dichiarare il concorso colposo del danneggiato nella determinazione del sinistro del 23 dicembre 2020 nonché l'effettiva misura delle lesioni sofferte dal signor in esito Parte_2 al predetto sinistro ed il relativo equivalente pecuniario decurtando dal dovuto la percentuale di responsabilità addebitabile al ricorrente.
3. In ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande formulate a titolo di personalizzazione del danno e danno patrimoniale e conseguentemente rigettarle.
4. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite, oltre alla maggiorazione per spese generali ed oneri contributivi e fiscali.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc l'attore introduceva il presente Parte_1 giudizio, asserendo che il giorno 23.12.2020, alle ore 18.30, “si trovava ad essere trasportato, quale passeggero seduto sul sedile anteriore destro, dalla Fiat Panda targata CP810KB condotta da CP_3
(di proprietà del di lui padre ed assicurata per la r.c. con la
[...] CP_2 Controparte_5
[...] [...]
.” allorquando “a seguito di uno sbandamento - evidentemente addebitabile ad una perdita di
[...] controllo e ad una non corretta condotta di guida del conducente - l'autovettura andava fuoristrada ed impattava contro una roccia.” Assumeva infine che “In esito all'incidente, il ricorrente subiva le seguenti lesioni: “frattura pluriframmentata e scomposta della diafisi omerale distale” (braccio destro).” Nel processo così instaurato, proprietario e conducente dell'autoveicolo non si costituivano e venivano pertanto dichiarati contumaci, mentre la compagnia assicurante la responsabilità civile,
si costituiva richiedendo in via preliminare la conversione in rito ordinario Controparte_1 di cognizione, adducendo che si sarebbe dovuto affrontare una “istruzione articolata” e comunque il rigetto delle domande attoree “contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro e deducendo l'esclusiva, o quantomeno prevalente, responsabilità del ricorrente nella causazione dell'evento, nonché le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali da questi allegate”. Alla prima udienza del 15.11.2023, il Giudice respingeva le istanze di parte convenuta, in punto mutamento del rito nonché in punto concessione dei termini ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. “in quanto la causa non richiede un'istruttoria complessa. Rigetta l'ista za di concessione di termini istruttori non avendo parte convenuta formulato alcuna istanza istruttoria in comparsa di costituzione e risposta” ed ammetteva parzialmente le istanze istruttorie per interpello e testi di parte attrice”, pronuncia poi ribadita anche alla successiva udienza del 21.02.2024. Esperite le prove orali per interpello e testi ammesse nonché CTU medico legale, all'udienza del 10.7.24 su istanza attorea, sulla quale la convenuta si rimetteva, la causa Controparte_6 veniva in decisione all'udienza odierna, ex artt. 127 bis e 281-sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive autorizzate e discussione orale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Controparte_ 1. In punto an debeatur, la convenuta non ha specificatamente contestato le modalità di accadimento del sinistro riferite dall'attore, se non in relazione al fatto specifico che l'attore indossasse o meno le cinture di sicurezza al momento dell'urto, eccependo che per tale ragione la condotta dell'attore sarebbe stata “assorbente rispetto alla responsabilità del convenuto”. Ciò premesso, l'istruttoria espletata ha confermato le modalità di accadimento del sinistro, permettendo di ritenere idoneamente provato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attore, l'automobile Fiat Panda di proprietà del sig. e condotta dal sig. , CP_2 CP_3 sbandava repentinamente andando ad urtare una parete rocciosa posta a bordo strada. In sede di interrogatorio formale, il convenuto contumace , che si trovava alla CP_3 guida del veicolo, ha confermato le circostanze dedotte dall'attore specificando altresì: “E' vero che la Panda che conducevo è sbandata in una curva destrorsa ed è andata a finire contro la banchina rocciosa posta a sinistra rispetto alla direzione di marzia. So cosa è successo ma non dire esattamente che cosa ha portato allo sbandamento dell'auto che guidavo anche perché conosco molto bene la strada che porta a casa mia e che faccio almeno una volta al giorno da quando ho la patente”. Anche il convenuto contumace proprietario del veicolo e che sopraggiungeva sul luogo ad CP_2 incidente avvenuto, confermava le circostanze dedotte, dichiarando: “E' vero per quanto mi è stato riferito. Preciso che io non ero presente e le circostanze del fatto mi sono state riferite da mio figlio. Sono arrivato sul luogo del sinistro dopo che era avvenuto perché mi ha chiamato telefonicamente mio figlio”. Anche i testi escussi hanno confermato che l'attore si trovava quale trasportato sull'auto condotta dal allorché si verificava il sinistro. La teste , non parente e CP_3 Testimone_1 indifferente, ha dichiarato: “E' vero che arrivai sul luogo del sinistro mentre tornavo a casa a Pieve di Teco in auto.” Il teste , non parente e indifferente, interrogato sui capitoli di prova Tes_2 ammessi di cui al ricorso introduttivo così rispondeva: “-capo 1: E' vero. Posso confermarlo perché quel giorno eravamo una compagnia di ragazzi. Avevamo pranzato tutti insieme a e Parte_3 poi avevamo le auto per andare a casa di un amico a Pieve. Io ero alla guida della mia autovettura. Sono giunto sul luogo dell'incidente appena dopo che era successo.”. Il teste , non Tes_3
3 parente e indifferente, interrogato sui capitoli di prova ammessi di cui al ricorso introduttivo così rispondeva: “-capo 1: “E' vero. Io ero uno dei trasportati” -capo 2: “E' vero” -capo 3: “E' vero” - capo 4:
“E' vero. Ricordo che c'era del ghiaino sulla strada. Ricordo che a un certo punto l'auto ha sbandato verso sinistra andando a sbattere contro la banchina rocciosa più lateralmente verso la parte anteriore che frontalmente”. Inoltre i testi escussi hanno confermato che immediatamente a seguito dell'incidente l'attore lamentava dolore e che il giorno successivo, previa effettuazione di una lastra RX presso la struttura privata la Dea Diana di Diano Marina, ove veniva rilevata la gravità della lesione riportata, veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ove gli veniva riscontrata una “frattura pluriframmentata e scomposta della diafisi omerale distale” che richiedeva l'effettuazione di un successivo intervento chirurgico (circostanze confermate anche documentalmente). Emerge pertanto acclarato l'accadimento del sinistro secondo le modalità descritte dall'attore, avendo perso il controllo dell'auto che guidava e sulla quale si trovava trasportato l'odierno CP_3 attore che subiva delle lesioni in conseguenza dell'urto tra l'auto e la parete rocciosa a bordo strada. 2. Ciò premesso, in punto di diritto deve osservarsi che l'art. 2054 c.c. c. 1 dispone che “il conducente di veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Trattasi, come correttamente evidenziato dall'attore, di un'ipotesi di responsabilità c.d. “aggravata” a carico del conducente del veicolo e che determina l'inversione dell'onere della prova, esentando il danneggiato dalla necessità di dimostrare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito. La Suprema Corte ha infatti statuito, in relazione ad una fattispecie analoga a quella in esame, che “in casi – come quello presente – in cui il veicolo coinvolto nel sinistro sia solo quello a bordo del quale viaggiava, in posizione diversa da quella di conducente (potendo, invero, trattarsi persino dello stesso proprietario del mezzo, se, appunto, trasportato;
cfr. Cass. Sez. 3, ord. 19 gennaio 2018, n. 1269, Rv. 647359-01) il soggetto danneggiato, il quale, per vero, può sempre avvalersi, nella prospettiva di un alleggerimento del proprio onere probatorio, del disposto di cui all'art. 2054 c.c., comma 1. Da tempo, infatti, questa Corte ha chiarito che “l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso
o gratuito”, con la conseguenza che “il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 26 ottobre 1998, n. 10629, Rv. 520101-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 30 gennaio 2006, n. 1873, Rv. 590676-01; Cass. Sez. 3, sent. 1 giugno 2006, n. 13130, Rv. 590621- 01; Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2009, n. 14644, Rv. 608619-01; Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2010, n. 14068, Rv. 613575-01).” (v. Cass. Civ. n. 25033/2019). Nel caso in esame alla luce delle presunzioni di legge, ampiamente corroborate dalle emergenze istruttorie, deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità ex art. 2054 c.c. del conducente del veicolo nella causazione del sinistro de quo, con conseguente obbligo risarcitorio dei danni subiti dal trasportato, e da porsi a carico solidale anche del proprietario del mezzo e dell'assicuratore per la responsabilità civile, anch'essi convenuti in giudizio. 3. Premesso quanto sopra circa la responsabilità del conducente e del proprietario dell'auto su Controparte_ cui l'attore era trasportato, la convenuta ha eccepito che le lesioni non si sarebbero verificate laddove l'attore avesse avuto al momento del sinistro la cintura di sicurezza regolarmente allacciata, ovvero che le conseguenze dannose sarebbero state di minore rilevanza, imputando quindi un concorso di colpa dell'attore nella causazione o nell'aggravamento del danno ex art. 1227 c.c. con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria.
4 L'eccezione del convenuto è stata basata sulla circostanza che l'attore ha dichiarato di non ricordare se indossasse o meno le cinture di sicurezza al momento del sinistro e che, inoltre, dopo l'urto la cintura di sicurezza dell'attore veniva trovata srotolata e non bloccata, il che dimostrerebbe la mancata attivazione del “pretensionatore”. Da tali elementi ne dedurrebbe il mancato allaccio della cintura di sicurezza da parte dell'attore e quindi il suo concorso nella causazione del danno subito. Tale tesi, come eccepito dall'attore, appare infondata per diversi ordini di ragioni e comunque non oggetto di idonea allegazione e prova.
In primo luogo, pur avendo l'attore dichiarato di non ricordare se indossasse o meno la cintura al momento dell'urto, tale circostanza è stata chiarita dal teste , non parente e Testimone_4 indifferente, il quale, interrogato sui capitoli di prova ammessi, così rispondeva: “-capo 7: “Ricordo che Tes_ quel giorno venni avvisato da un'infermiera, la sig.ra che venne a chiamarmi di persona presso la sede della Croce Rossa di Pieve di Teco dove mi trovavo avvisandomi che un'auto aveva avuto un incidente. Essendo il luogo a pochi metri dalla nostra sede io intervenni personalmente recandomi a piedi sul posto. Ricordo che era seduto sul sedile anteriore destro lato passeggero Parte_1 dell'auto e aveva ancora la cintura di sicurezza allacciata. Lamentava un forte dolore al braccio destro. Da milite della Croce Rossa ho consigliato alla madre di portarlo subito in ospedale ma lei, essendo nel pieno del COVID, ha ritenuto opportuno portarlo a casa sperando che non si fosse fatto niente di Tes grave. So che però successivamente, mi pare l'indomani, lo abbia portato in ospedale” :
“Confermo che intervenni insieme al mio collega della Croce Rossa, sig. . Non Testimone_7 ricordo se per guardare il braccio di abbiamo dovuto tagliargli la camicia. Non c'erano ferite Pt_1 evidenti”.
In secondo luogo, anche il teste non parente e indifferente, interrogato Testimone_8 sui capitoli di prova ammessi ha riferito che: “-capo 7: “Io ero a quell'epoca titolare dell'Autosoccorso RICHELMO di Pieve di Teco e sono intervenuto quel giorno sul luogo dell'incidente per recuperare il Tes veicolo Fiat Panda coinvolto. Non ricorso chi fosse presente quando sono arrivato sul luogo” “
“Confermo che la foto DOC. 1 di parte attrice che mi viene rammostrata rappresenta le condizione Tes dell'auto Panda dopo il sinistro” : “Confermo che il DOC. 8 si parte attrice che mi viene rammostrato è una dichiarazione a mia firma e timbro che rilasciai dopo aver visionato il mezzo Panda Tes incidentato” : “Da quanto da me visionato dell'auto incidentata, ritengo che non fosse esploso alcun airbag né si fosse azionato il pretensionatore delle cinture di sicurezza. L'auto in questione aveva solo l'airbag lato conducente mentre era assente sul lato passeggero. Gli avvolgitori delle cinture di sicurezza anteriori erano funzionanti. Credo che la centralina che comanda gli airbag e i pretensionatori delle cinture sia ancora in officina insieme alle cinture”. Risulta quindi provato che, nonostante l'urto, non si attivò neppure l'airbag del conducente oltre ai pretensionatore delle cinture di sicurezza del conducente e del trasportato. Peraltro, a fronte dell'ampia perizia cinematica predisposta dall'Ing. , per conto dell'attore e richiamata dal Per_1
CTU, e che ha ricostruito la dinamica del sinistro spiegando del tutto plausibilmente le ragioni della mancata attivazione dei sensori airbag e del pretensionatore delle cinture di sicurezza in considerazione della tipologia dell'urto e della velocità del mezzo, la “perizia” fatta redigere e prodotta dalla appare estremamente “sintetica”, priva di qualunque approfondimento e Controparte_7 ragionamento tecnico inerente alla dinamica del sinistro, essendosi il perito della convenuta limitato ad evidenziare, da una mera analisi fotografica ed in termini meramente ipotetici, che “Per quanto riguarda il quesito relativo alle cinture di sicurezza, dall'analisi delle fotografie prodotte ( di cui allegate alla presente ne ho allegato una selezione di quelle più significative), ritengo che quella anteriore destra, ovvero quella del passeggero lesionato, potesse non essere allacciata. Ciò si può dedurre dalla posizione delle cinture: quella anteriore sinistra del conducente, a causa di un malfunzionamento del pretensionatore della stessa dovuto appunto all'uso, si presenta parzialmente srotolata;
quella
5 anteriore destra si presenta invece in posizione e tensione corretta, non srotolata ne bloccata” (v. perizia studio . Tes_9
Infine, ed in ogni caso, riguardo alla rilevanza della circostanza se l'attore indossasse o meno la cintura in relazione al prodursi del danno di cui trattasi, il CTU Dr. , esaminate Persona_2 anche le memorie tecniche e cinematiche prodotte da entrambe le parti, ha riferito che: “Il Dottor ottolinea se il avesse o meno la cintura di sicurezza;
il soggetto non ricorda ma, letta Pt_4 Pt_1 la consulenza dell'Ing. agli di cui se ne condividono le conclusioni, possiamo affermare che CP_8 la dinamica descritta avrebbe probabilmente determinato una frattura pluriframmentata e scomposta della diafisi omerale distale destra sia con cinture di sicurezza indossate che senza” (v. pag. 9 CTU) e alle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta Dr. ha ulteriormente replicato che: Pt_4
“Rispondo alle considerazioni del Dottor che, reputo congrua la ricostruzione fatta Pt_4 dall'Ingegner anche se non di competenza medica nella ricostruzione effettuata e si reputa Per_1 che, luso delle cinture di sicurezza, ammesso che non siano state usate poiché il soggetto esaminato durante le operazioni peritali ha riferito di non ricordare se erano indossate, vista la natura delle lesioni patite, non avrebbe escluso in maniera assoluta una frattura pluriframmentaria e scomposta della diafisi omerale distale destra. Pertanto come concordato anche dal Dottor dal Dottor Pt_4 Per_3 si conferma la quantificazione medico-legale qui sotto riportata.” (v. pag. 11 CTU). Pertanto, il CTU ha ritenuto sussistente in ogni caso la compatibilità delle lesioni con l'urto, sia in presenza che nell'eventuale assenza di utilizzo della cintura di sicurezza. Peraltro, come già detto, dalle emergenze di causa risulta che, in ragione della tipologia dell'urto, principalmente laterale, e della ridotta velocità del mezzo, non siano esplosi gli airbag così come non si sia attivato il pretensionatore delle cinture con ciò ulteriormente comprovando l'infondatezza di detta eccezione. In ogni caso, lo si ribadisce, il teste , milite della Croce Rossa ha espressamente Testimone_4 dichiarato che nel momento in cui intervenne ad assistere l'infornato, egli aveva ancora la cintura di sicurezza allacciata e, come riconosciuto dalla stessa parte convenuta, non vi è ragione alcuna che induca a ritenere inattendibile detto teste. Alla luce di quanto precede deve ritenersi, tenuto conto della chiara ed inequivoca testimonianza del sig. , che al momento del sinistro l'attore indossasse la cintura di sicurezza Tes_4 ma che, in ogni caso, anche il mancato utilizzo non avrebbe interrotto il nesso di causalità e non avrebbe significativamente inciso sul prodursi delle lesioni subite, in quanto si è trattato di un urto laterale che pertanto avrebbe probabilisticamente, secondo quanto riferito dal CTU Dr.
[...]
, procurato in ogni caso la medesima lesione, né è stata fornita dal convenuto idonea prova Per_2 che le conseguenze avrebbero potuto essere minori, non ritenendosi quindi idoneamente allegato e provato un concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c.. In conclusione alla luce degli elementi sopra evidenziati, si ritiene idoneamente provato l'allaccio della cintura di sicurezza e, in ogni caso, non emerge idoneamente allegato e provato che l'eventuale mancato allaccio, come evidenziato motivatamente dal CTU, avrebbe inciso sull'esito del sinistro. Si ritiene pertanto che il trasportato dovrà essere risarcito per l'intero danno subito. Pt_1
4. Ciò premesso in punto responsabilità del conducente ed assenza di concorso di colpa del trasportato, occorre procedere all'accertamento del quantum dovuto all'attore. A) Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, l'attore ha prodotto in causa documentazione medica Per_ ASL, certificati e ricevute di spesa, nonché perizie medico-legali a firma Dr. e Dr. Persona_4 che stimavano complessivamente il danno biologico come segue: ITT per 8 giorni, ITP al 75%
[...] per 50 giorni, ITP al 50% di 60 giorni ed ITP al 25% di altri 56 giorni, con IP del 13%. Su richiesta di parte attrice, stanti le contestazioni di parte convenuta in ordine alla suddetta valutazione medico legale, veniva ammessa CTU medico legale affidata al Dr. . Il CTU nominato ha Persona_2 concluso il proprio dettagliato e logicamente ben motivato elaborato, riconoscendo la compatibilità tra
6 le lesioni lamentate da parte attrice e la dinamica dell'incidente nonché l'inesistenza di precedenti morbosi interessanti la validità del periziando al momento dell'incidente, riconoscendo all'attore i seguenti esiti: I.T.T. per 7 giorni, I.T.P. al 75% per 30 giorni, I.T.P. al 50% per 30 giorni, I.T.P. al 25% per 70 giorni con una I.P. del 9% “comprensivo della maggior usura lavorativa futura in attività manuali”, nonché spese mediche di € 773,59. Ciò evidenziato, per quanto attiene alla quantificazione dei danni non patrimoniali, deve essere premesso che questo Giudice condivide integralmente quanto da ultimo ribadito anche nella nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sez. III Civ. 7/6/2011 n. 12408 la quale, per quanto in oggi interessa ai fini del decidere, si è così espressa: “Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma 3).” Trattandosi nel caso di specie di una micro-invalidità permanente devono, pertanto, trovare applicazione le tabelle di cui al DM 9.1.2019 emanato ex art. 139 codice ass.ni, fatta salva la facoltà di aumento prevista dal comma 3 del già citato art. 139 ove motivatamente richiesta e provata, presupposti non ricorrenti nel caso in esame. Non risultano infatti dedotte e provate dall'attore ragioni che portino alla personalizzazione del danno non essendo allegate condizioni di vita specifiche differenzianti l'attore da un giovane della stessa età e che richiedano una specifica personalizzazione del danno (attività sportiva agonistica ecc.). Risultano invece allegate ragioni che comportano la autonoma liquidazione equitativa del danno morale, avendo parte attrice effettuato specifiche e circostanziate allegazioni e produzioni riguardo al particolare stato di sofferenza “psico- fisica” patita dall'attore in conseguenza del sinistro (cfr. Cass. Civ. Sent. Sez. 3 n. 4379/2016). Del resto, più di recente, la Suprema Corte pur affermando l'indipendenza del danno cd morale o da sofferenza psichica rispetto a quello medico legale, ha statuito che: “non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.” (cfr. Cass. 5280/19). Al riguardo, peraltro, la Suprema Corte ha statuito che, come nel caso in esame,
“al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità” (v. Cass. 67443/2023) e più recentemente ribadito nella sentenza n. 5547/2024. Nel caso in esame si evidenzia come la lesione al 9%, pur essendo considerata di lieve entità si ponga comunque al limite superiore di detta fascia e, tenuto conto dell'intervento chirurgico sostenuto, del tempo occorso per la convalescenza, delle sedute fisioterapiche sostenute, e del documentato periodo di assenza da scuola con necessario accesso alla didattica a distanza e con conseguente danno da perdita del rapporto con i compagni di scuola, nello specifico durante un periodo scolastico di particolare importanza e delicatezza (ultimo anno con esame di maturità), debba riconoscersi all'attore un ulteriore danno morale da sofferenza che si ritiene equo determinare nel 15%. Per completezza deve ancora osservarsi come le conclusioni medico legali del CTU siano state condivise dai CT di entrambe le parti, mentre le osservazioni formulate dal CT di parte convenuta quanto alla rilevanza dell'allaccio della cintura di sicurezza sono state puntualmente analizzate e riscontrate dal CTU, come più sopra evidenziato. Quindi, non essendovi alcun motivo per discostarsi dagli accertamenti e dalle valutazioni effettuate dal C.T.U., che
7 vengono quindi condivise e fatte proprie dal Giudice, né per effettuare personalizzazioni del danno, ne deriva il conteggio che segue utilizzando la tabella delle micro permanenti come espressamente richiesto dall'attore nel proprio conteggio allegato alle note conclusionali: Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità Tabella di riferimento 2025-2026 Età del danneggiato alla data del sinistro 19 anni Percentuale di invalidità permanente 9% Punto base danno permanente € 963,40 Giorni di invalidità temporanea totale 7 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 70 Indennità giornaliera € 56,18 CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 19.044,97 Invalidità temporanea totale € 393,26 Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.264,05 Invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70 Invalidità temporanea parziale al 25% € 983,15 Totale danno biologico temporaneo € 3.483,16 Danno morale (15%) € 3.379,22 Spese mediche € 773,59 TOTALE GENERALE: € 26.680,94 Alla luce di quanto precede, vista la completezza ed esaustività della CTU sotto tutti i profili esaminati, si conclude che il danno non patrimoniale subito dall'attore sia quantificabile come sopra in € 26.680,94 (comprensivo di danno morale e spese mediche), senza ulteriori personalizzazioni non idoneamente allegate e provate. Trattandosi di credito risarcitorio, la predetta somma, costituendo debito di valore già attualizzato al 2025/26 (in quanto “il giudice deve applicare la tabella (…) vigente al momento della liquidazione”, v. Cass. n. 20381/2016), secondo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, deve poi essere devalutata alla data del sinistro e sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dovranno computarsi gli interessi compensativi nella misura del saggio legale fino al momento del deposito della presente decisione. Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sulla intera somma ut supra determinata dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.. B) L'attore ha chiesto anche la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali per spese di viaggio e tecniche. Quanto ad € 200,00 per ristoro spese di trasporto, pur non essendo tutte specificatamente documentate si ritiene equo liquidare in favore dell'attore l'importo di € 100,00 tenuto conto della prova documentale fornita circa lo svolgimento delle numerose visite mediche e delle sedute di fisioterapia. Si ritiene inoltre risarcibile l'importo di € 700,00 per il rimborso dei costi documentati sostenuti per l'effettuazione della perizia di parte dell'Ing. resasi necessaria Per_1 alla luce delle contestazioni effettuate dalla convenuta I convenuti devono pertanto Controparte_7 essere dichiarati tenuti e condannati anche al risarcimento di € 800,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo per i titoli suindicati. 5. In virtù del principio della soccombenza le spese del presente giudizio devono essere poste solidalmente a carico delle parti convenute soccombenti e deve pertanto procedersi alla loro liquidazione in favore di parte attrice. Ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014, tenuto conto del valore, della natura della controversia, del rito semplificato, nonché del numero, della modesta importanza e
8 complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, del risultato del giudizio e del comportamento processuale delle parti, e delle modalità semplificate di definizione ex art. 281 sexies cpc, consegue la seguente liquidazione, a favore di parte attrice, adottando importi per cause del valore fino ad euro 52.000,00: per la negoziazione assistita € 500; per la fase di studio, euro 1.500,00; per la fase introduttiva, euro 1.000,00; per la fase istruttoria e di trattazione € 1.600,00; per la fase decisoria, euro 2.500,00; e così, complessivamente 7.100,00 oltre spese generali 15% e oneri previdenziali e fiscali come per legge ed esborsi di € 944,24. Le spese di CTU seguono la soccombenza e vengono poste definitivamente ed interamente a carico solidale delle parti convenute.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede : 1) accerta e dichiara che la responsabilità per il sinistro per cui è causa avvenuto il 23.12.2020 in Comune di Pieve di Teco è ascrivibile al convenuto nella qualità di conducente. CP_3
2) Conseguentemente dichiara tenuti e condanna i convenuti , e CP_3 CP_2
, in persona del legale rappresentante in carica, in via tra di essi Controparte_1 anche solidale, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di Parte_1
€ 26.680,94 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, somma già liquidata all'attualità, oltre interessi legali come indicato in motivazione, nonché al pagamento di € 800,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 3) Dichiara tenuti e condanna i convenuti , e CP_3 CP_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante in carica, in via tra di essi anche solidale, al
[...] pagamento delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in € 7.100,00 per compensi, oltre spese generali 15%, oltre oneri previdenziali e fiscali, come per legge, ed esborsi di € 944,24. 4) Pone le spese e competenze di CTU definitivamente ed integralmente a carico solidale dei convenuti. Così deciso il 1 ottobre 2025. Il G.O.T.
Dr. Claudio Pesce
9
9.30 innanzi al Giudice GOT Dr. Claudio Pesce sono comparsi mediante collegamento da remoto al link comunicato: per l'attore l'Avv. Claudio PESCE del Foro di Imperia;
Parte_1 per la convenuta l'Avv. Elisa AVIGO, in sostituzione del difensore Controparte_1
Avv. Marco MONTALBANI;
per i contumaci e nessuno compare. CP_2 CP_3
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti, noti all'Ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'avv. PESCE per l'attore precisa le conclusioni come da note conclusive depositate Pt_1 telematicamente. L'avv. AVIGO per la convenuta precisa le conclusioni come in Controparte_1 note conclusive depositate telematicamente. I difensori si richiamano a tutti gli atti difensivi, contestano le reciproche difese e procedono alla discussione orale della causa, fornendo gli approfondimenti richiesti e insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e chiedono di essere dispensate dal presenziare alla lettura della sentenza. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Alle ore 9.45 il GOT dà lettura del verbale di udienza e, dato atto di quanto precede, si ritira in camera di consiglio per la decisione, dispensando le parti dal presenziare alla lettura della sentenza. Alle ore 20.30 uscito dalla camera di consiglio dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e della concisa esposizione in fatto e in diritto della decisione, provvedendo al successivo deposito telematico della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI IMPERIA In composizione monocratica, in persona del G.O.T. Dr. Claudio Pesce, all'esito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., dando lettura dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa R.G. 870/23 Promossa da
1 residente in Pieve di Teco, C.F.: , ai fini della Parte_1 C.F._1 presente procedura elettivamente domiciliato in Imperia, Piazza Dante 8/2, presso e nello studio del difensore Avv. Claudio PESCE del Foro di Imperia, attore Contro in persona del suo legale rappresentante in carica, assistita e Controparte_1 difesa dall'avv. Marco Montalbani, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Savona, Corso Italia n. 8/13 (Studio Avv. Alessandro Buscaglia), Avente ad oggetto: risarcimento danni sinistro stradale. E anche contro
CP_3
, convenuti contumaci CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come a verbale di udienza. Per l'attore (v. note conclusive): “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - dato atto Pt_1 ed accertato che , per i fatti e le causali di cui al ricorso introduttivo, quale Parte_1 passeggero trasportato, ha subito lesioni personali nonché danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza del sinistro occorso in data 23.12.2020, in Pieve di Teco, Strada Provinciale per Lovegno, sinistro attribuibile a responsabilità per fatto e colpa del Sig. , conducente CP_3 l'autovettura Fiat Panda targata CP810KB di proprietà del Sig. ed assicurata per la CP_2 responsabilità civile con la - dichiarare tenuti e per l'effetto Controparte_4 condannare , e la (avente P. CP_3 CP_2 Controparte_4
I.V.A.: , e sede legale in 20149 Milano (Mi), Via Ignazio Gardella n. 2, P.E.C.: P.IVA_1
, in persona del suo legale rappresentante pro Email_1 tempore, in via solidale tra loro e/o alternativa e/o ciascuno per il proprio titolo, come per legge, a risarcire al Sig. tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, compresi quelli Parte_1 biologico e morali, dallo stesso patiti e patiendi in esito al sinistro de quo, danni da quantificarsi nella misura che si propone in euro 40.000,00#, secondo gli ordinari criteri liquidatori di Codesto Tribunale, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che è stata provata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino alla liquidazione e con interessi dalla pronuncia fino all'effettivo soddisfacimento;
- con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge dovuti, esborsi, spese di C.T.U. e di C.T.P.”. Per il convenuto (v. note conclusive): “Piaccia al Tribunale di Controparte_1
Imperia, disattesa ogni contraria istanza e domanda, previa ogni meglio vista pronuncia, 1. In via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'evento per cui è causa e, conseguentemente rigettare la domanda avversaria.
2. In subordine, accertare e dichiarare il concorso colposo del danneggiato nella determinazione del sinistro del 23 dicembre 2020 nonché l'effettiva misura delle lesioni sofferte dal signor in esito Parte_2 al predetto sinistro ed il relativo equivalente pecuniario decurtando dal dovuto la percentuale di responsabilità addebitabile al ricorrente.
3. In ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande formulate a titolo di personalizzazione del danno e danno patrimoniale e conseguentemente rigettarle.
4. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite, oltre alla maggiorazione per spese generali ed oneri contributivi e fiscali.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc l'attore introduceva il presente Parte_1 giudizio, asserendo che il giorno 23.12.2020, alle ore 18.30, “si trovava ad essere trasportato, quale passeggero seduto sul sedile anteriore destro, dalla Fiat Panda targata CP810KB condotta da CP_3
(di proprietà del di lui padre ed assicurata per la r.c. con la
[...] CP_2 Controparte_5
[...] [...]
.” allorquando “a seguito di uno sbandamento - evidentemente addebitabile ad una perdita di
[...] controllo e ad una non corretta condotta di guida del conducente - l'autovettura andava fuoristrada ed impattava contro una roccia.” Assumeva infine che “In esito all'incidente, il ricorrente subiva le seguenti lesioni: “frattura pluriframmentata e scomposta della diafisi omerale distale” (braccio destro).” Nel processo così instaurato, proprietario e conducente dell'autoveicolo non si costituivano e venivano pertanto dichiarati contumaci, mentre la compagnia assicurante la responsabilità civile,
si costituiva richiedendo in via preliminare la conversione in rito ordinario Controparte_1 di cognizione, adducendo che si sarebbe dovuto affrontare una “istruzione articolata” e comunque il rigetto delle domande attoree “contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro e deducendo l'esclusiva, o quantomeno prevalente, responsabilità del ricorrente nella causazione dell'evento, nonché le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali da questi allegate”. Alla prima udienza del 15.11.2023, il Giudice respingeva le istanze di parte convenuta, in punto mutamento del rito nonché in punto concessione dei termini ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. “in quanto la causa non richiede un'istruttoria complessa. Rigetta l'ista za di concessione di termini istruttori non avendo parte convenuta formulato alcuna istanza istruttoria in comparsa di costituzione e risposta” ed ammetteva parzialmente le istanze istruttorie per interpello e testi di parte attrice”, pronuncia poi ribadita anche alla successiva udienza del 21.02.2024. Esperite le prove orali per interpello e testi ammesse nonché CTU medico legale, all'udienza del 10.7.24 su istanza attorea, sulla quale la convenuta si rimetteva, la causa Controparte_6 veniva in decisione all'udienza odierna, ex artt. 127 bis e 281-sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive autorizzate e discussione orale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Controparte_ 1. In punto an debeatur, la convenuta non ha specificatamente contestato le modalità di accadimento del sinistro riferite dall'attore, se non in relazione al fatto specifico che l'attore indossasse o meno le cinture di sicurezza al momento dell'urto, eccependo che per tale ragione la condotta dell'attore sarebbe stata “assorbente rispetto alla responsabilità del convenuto”. Ciò premesso, l'istruttoria espletata ha confermato le modalità di accadimento del sinistro, permettendo di ritenere idoneamente provato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attore, l'automobile Fiat Panda di proprietà del sig. e condotta dal sig. , CP_2 CP_3 sbandava repentinamente andando ad urtare una parete rocciosa posta a bordo strada. In sede di interrogatorio formale, il convenuto contumace , che si trovava alla CP_3 guida del veicolo, ha confermato le circostanze dedotte dall'attore specificando altresì: “E' vero che la Panda che conducevo è sbandata in una curva destrorsa ed è andata a finire contro la banchina rocciosa posta a sinistra rispetto alla direzione di marzia. So cosa è successo ma non dire esattamente che cosa ha portato allo sbandamento dell'auto che guidavo anche perché conosco molto bene la strada che porta a casa mia e che faccio almeno una volta al giorno da quando ho la patente”. Anche il convenuto contumace proprietario del veicolo e che sopraggiungeva sul luogo ad CP_2 incidente avvenuto, confermava le circostanze dedotte, dichiarando: “E' vero per quanto mi è stato riferito. Preciso che io non ero presente e le circostanze del fatto mi sono state riferite da mio figlio. Sono arrivato sul luogo del sinistro dopo che era avvenuto perché mi ha chiamato telefonicamente mio figlio”. Anche i testi escussi hanno confermato che l'attore si trovava quale trasportato sull'auto condotta dal allorché si verificava il sinistro. La teste , non parente e CP_3 Testimone_1 indifferente, ha dichiarato: “E' vero che arrivai sul luogo del sinistro mentre tornavo a casa a Pieve di Teco in auto.” Il teste , non parente e indifferente, interrogato sui capitoli di prova Tes_2 ammessi di cui al ricorso introduttivo così rispondeva: “-capo 1: E' vero. Posso confermarlo perché quel giorno eravamo una compagnia di ragazzi. Avevamo pranzato tutti insieme a e Parte_3 poi avevamo le auto per andare a casa di un amico a Pieve. Io ero alla guida della mia autovettura. Sono giunto sul luogo dell'incidente appena dopo che era successo.”. Il teste , non Tes_3
3 parente e indifferente, interrogato sui capitoli di prova ammessi di cui al ricorso introduttivo così rispondeva: “-capo 1: “E' vero. Io ero uno dei trasportati” -capo 2: “E' vero” -capo 3: “E' vero” - capo 4:
“E' vero. Ricordo che c'era del ghiaino sulla strada. Ricordo che a un certo punto l'auto ha sbandato verso sinistra andando a sbattere contro la banchina rocciosa più lateralmente verso la parte anteriore che frontalmente”. Inoltre i testi escussi hanno confermato che immediatamente a seguito dell'incidente l'attore lamentava dolore e che il giorno successivo, previa effettuazione di una lastra RX presso la struttura privata la Dea Diana di Diano Marina, ove veniva rilevata la gravità della lesione riportata, veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ove gli veniva riscontrata una “frattura pluriframmentata e scomposta della diafisi omerale distale” che richiedeva l'effettuazione di un successivo intervento chirurgico (circostanze confermate anche documentalmente). Emerge pertanto acclarato l'accadimento del sinistro secondo le modalità descritte dall'attore, avendo perso il controllo dell'auto che guidava e sulla quale si trovava trasportato l'odierno CP_3 attore che subiva delle lesioni in conseguenza dell'urto tra l'auto e la parete rocciosa a bordo strada. 2. Ciò premesso, in punto di diritto deve osservarsi che l'art. 2054 c.c. c. 1 dispone che “il conducente di veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Trattasi, come correttamente evidenziato dall'attore, di un'ipotesi di responsabilità c.d. “aggravata” a carico del conducente del veicolo e che determina l'inversione dell'onere della prova, esentando il danneggiato dalla necessità di dimostrare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito. La Suprema Corte ha infatti statuito, in relazione ad una fattispecie analoga a quella in esame, che “in casi – come quello presente – in cui il veicolo coinvolto nel sinistro sia solo quello a bordo del quale viaggiava, in posizione diversa da quella di conducente (potendo, invero, trattarsi persino dello stesso proprietario del mezzo, se, appunto, trasportato;
cfr. Cass. Sez. 3, ord. 19 gennaio 2018, n. 1269, Rv. 647359-01) il soggetto danneggiato, il quale, per vero, può sempre avvalersi, nella prospettiva di un alleggerimento del proprio onere probatorio, del disposto di cui all'art. 2054 c.c., comma 1. Da tempo, infatti, questa Corte ha chiarito che “l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso
o gratuito”, con la conseguenza che “il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 26 ottobre 1998, n. 10629, Rv. 520101-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 30 gennaio 2006, n. 1873, Rv. 590676-01; Cass. Sez. 3, sent. 1 giugno 2006, n. 13130, Rv. 590621- 01; Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2009, n. 14644, Rv. 608619-01; Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2010, n. 14068, Rv. 613575-01).” (v. Cass. Civ. n. 25033/2019). Nel caso in esame alla luce delle presunzioni di legge, ampiamente corroborate dalle emergenze istruttorie, deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità ex art. 2054 c.c. del conducente del veicolo nella causazione del sinistro de quo, con conseguente obbligo risarcitorio dei danni subiti dal trasportato, e da porsi a carico solidale anche del proprietario del mezzo e dell'assicuratore per la responsabilità civile, anch'essi convenuti in giudizio. 3. Premesso quanto sopra circa la responsabilità del conducente e del proprietario dell'auto su Controparte_ cui l'attore era trasportato, la convenuta ha eccepito che le lesioni non si sarebbero verificate laddove l'attore avesse avuto al momento del sinistro la cintura di sicurezza regolarmente allacciata, ovvero che le conseguenze dannose sarebbero state di minore rilevanza, imputando quindi un concorso di colpa dell'attore nella causazione o nell'aggravamento del danno ex art. 1227 c.c. con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria.
4 L'eccezione del convenuto è stata basata sulla circostanza che l'attore ha dichiarato di non ricordare se indossasse o meno le cinture di sicurezza al momento del sinistro e che, inoltre, dopo l'urto la cintura di sicurezza dell'attore veniva trovata srotolata e non bloccata, il che dimostrerebbe la mancata attivazione del “pretensionatore”. Da tali elementi ne dedurrebbe il mancato allaccio della cintura di sicurezza da parte dell'attore e quindi il suo concorso nella causazione del danno subito. Tale tesi, come eccepito dall'attore, appare infondata per diversi ordini di ragioni e comunque non oggetto di idonea allegazione e prova.
In primo luogo, pur avendo l'attore dichiarato di non ricordare se indossasse o meno la cintura al momento dell'urto, tale circostanza è stata chiarita dal teste , non parente e Testimone_4 indifferente, il quale, interrogato sui capitoli di prova ammessi, così rispondeva: “-capo 7: “Ricordo che Tes_ quel giorno venni avvisato da un'infermiera, la sig.ra che venne a chiamarmi di persona presso la sede della Croce Rossa di Pieve di Teco dove mi trovavo avvisandomi che un'auto aveva avuto un incidente. Essendo il luogo a pochi metri dalla nostra sede io intervenni personalmente recandomi a piedi sul posto. Ricordo che era seduto sul sedile anteriore destro lato passeggero Parte_1 dell'auto e aveva ancora la cintura di sicurezza allacciata. Lamentava un forte dolore al braccio destro. Da milite della Croce Rossa ho consigliato alla madre di portarlo subito in ospedale ma lei, essendo nel pieno del COVID, ha ritenuto opportuno portarlo a casa sperando che non si fosse fatto niente di Tes grave. So che però successivamente, mi pare l'indomani, lo abbia portato in ospedale” :
“Confermo che intervenni insieme al mio collega della Croce Rossa, sig. . Non Testimone_7 ricordo se per guardare il braccio di abbiamo dovuto tagliargli la camicia. Non c'erano ferite Pt_1 evidenti”.
In secondo luogo, anche il teste non parente e indifferente, interrogato Testimone_8 sui capitoli di prova ammessi ha riferito che: “-capo 7: “Io ero a quell'epoca titolare dell'Autosoccorso RICHELMO di Pieve di Teco e sono intervenuto quel giorno sul luogo dell'incidente per recuperare il Tes veicolo Fiat Panda coinvolto. Non ricorso chi fosse presente quando sono arrivato sul luogo” “
“Confermo che la foto DOC. 1 di parte attrice che mi viene rammostrata rappresenta le condizione Tes dell'auto Panda dopo il sinistro” : “Confermo che il DOC. 8 si parte attrice che mi viene rammostrato è una dichiarazione a mia firma e timbro che rilasciai dopo aver visionato il mezzo Panda Tes incidentato” : “Da quanto da me visionato dell'auto incidentata, ritengo che non fosse esploso alcun airbag né si fosse azionato il pretensionatore delle cinture di sicurezza. L'auto in questione aveva solo l'airbag lato conducente mentre era assente sul lato passeggero. Gli avvolgitori delle cinture di sicurezza anteriori erano funzionanti. Credo che la centralina che comanda gli airbag e i pretensionatori delle cinture sia ancora in officina insieme alle cinture”. Risulta quindi provato che, nonostante l'urto, non si attivò neppure l'airbag del conducente oltre ai pretensionatore delle cinture di sicurezza del conducente e del trasportato. Peraltro, a fronte dell'ampia perizia cinematica predisposta dall'Ing. , per conto dell'attore e richiamata dal Per_1
CTU, e che ha ricostruito la dinamica del sinistro spiegando del tutto plausibilmente le ragioni della mancata attivazione dei sensori airbag e del pretensionatore delle cinture di sicurezza in considerazione della tipologia dell'urto e della velocità del mezzo, la “perizia” fatta redigere e prodotta dalla appare estremamente “sintetica”, priva di qualunque approfondimento e Controparte_7 ragionamento tecnico inerente alla dinamica del sinistro, essendosi il perito della convenuta limitato ad evidenziare, da una mera analisi fotografica ed in termini meramente ipotetici, che “Per quanto riguarda il quesito relativo alle cinture di sicurezza, dall'analisi delle fotografie prodotte ( di cui allegate alla presente ne ho allegato una selezione di quelle più significative), ritengo che quella anteriore destra, ovvero quella del passeggero lesionato, potesse non essere allacciata. Ciò si può dedurre dalla posizione delle cinture: quella anteriore sinistra del conducente, a causa di un malfunzionamento del pretensionatore della stessa dovuto appunto all'uso, si presenta parzialmente srotolata;
quella
5 anteriore destra si presenta invece in posizione e tensione corretta, non srotolata ne bloccata” (v. perizia studio . Tes_9
Infine, ed in ogni caso, riguardo alla rilevanza della circostanza se l'attore indossasse o meno la cintura in relazione al prodursi del danno di cui trattasi, il CTU Dr. , esaminate Persona_2 anche le memorie tecniche e cinematiche prodotte da entrambe le parti, ha riferito che: “Il Dottor ottolinea se il avesse o meno la cintura di sicurezza;
il soggetto non ricorda ma, letta Pt_4 Pt_1 la consulenza dell'Ing. agli di cui se ne condividono le conclusioni, possiamo affermare che CP_8 la dinamica descritta avrebbe probabilmente determinato una frattura pluriframmentata e scomposta della diafisi omerale distale destra sia con cinture di sicurezza indossate che senza” (v. pag. 9 CTU) e alle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta Dr. ha ulteriormente replicato che: Pt_4
“Rispondo alle considerazioni del Dottor che, reputo congrua la ricostruzione fatta Pt_4 dall'Ingegner anche se non di competenza medica nella ricostruzione effettuata e si reputa Per_1 che, luso delle cinture di sicurezza, ammesso che non siano state usate poiché il soggetto esaminato durante le operazioni peritali ha riferito di non ricordare se erano indossate, vista la natura delle lesioni patite, non avrebbe escluso in maniera assoluta una frattura pluriframmentaria e scomposta della diafisi omerale distale destra. Pertanto come concordato anche dal Dottor dal Dottor Pt_4 Per_3 si conferma la quantificazione medico-legale qui sotto riportata.” (v. pag. 11 CTU). Pertanto, il CTU ha ritenuto sussistente in ogni caso la compatibilità delle lesioni con l'urto, sia in presenza che nell'eventuale assenza di utilizzo della cintura di sicurezza. Peraltro, come già detto, dalle emergenze di causa risulta che, in ragione della tipologia dell'urto, principalmente laterale, e della ridotta velocità del mezzo, non siano esplosi gli airbag così come non si sia attivato il pretensionatore delle cinture con ciò ulteriormente comprovando l'infondatezza di detta eccezione. In ogni caso, lo si ribadisce, il teste , milite della Croce Rossa ha espressamente Testimone_4 dichiarato che nel momento in cui intervenne ad assistere l'infornato, egli aveva ancora la cintura di sicurezza allacciata e, come riconosciuto dalla stessa parte convenuta, non vi è ragione alcuna che induca a ritenere inattendibile detto teste. Alla luce di quanto precede deve ritenersi, tenuto conto della chiara ed inequivoca testimonianza del sig. , che al momento del sinistro l'attore indossasse la cintura di sicurezza Tes_4 ma che, in ogni caso, anche il mancato utilizzo non avrebbe interrotto il nesso di causalità e non avrebbe significativamente inciso sul prodursi delle lesioni subite, in quanto si è trattato di un urto laterale che pertanto avrebbe probabilisticamente, secondo quanto riferito dal CTU Dr.
[...]
, procurato in ogni caso la medesima lesione, né è stata fornita dal convenuto idonea prova Per_2 che le conseguenze avrebbero potuto essere minori, non ritenendosi quindi idoneamente allegato e provato un concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c.. In conclusione alla luce degli elementi sopra evidenziati, si ritiene idoneamente provato l'allaccio della cintura di sicurezza e, in ogni caso, non emerge idoneamente allegato e provato che l'eventuale mancato allaccio, come evidenziato motivatamente dal CTU, avrebbe inciso sull'esito del sinistro. Si ritiene pertanto che il trasportato dovrà essere risarcito per l'intero danno subito. Pt_1
4. Ciò premesso in punto responsabilità del conducente ed assenza di concorso di colpa del trasportato, occorre procedere all'accertamento del quantum dovuto all'attore. A) Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, l'attore ha prodotto in causa documentazione medica Per_ ASL, certificati e ricevute di spesa, nonché perizie medico-legali a firma Dr. e Dr. Persona_4 che stimavano complessivamente il danno biologico come segue: ITT per 8 giorni, ITP al 75%
[...] per 50 giorni, ITP al 50% di 60 giorni ed ITP al 25% di altri 56 giorni, con IP del 13%. Su richiesta di parte attrice, stanti le contestazioni di parte convenuta in ordine alla suddetta valutazione medico legale, veniva ammessa CTU medico legale affidata al Dr. . Il CTU nominato ha Persona_2 concluso il proprio dettagliato e logicamente ben motivato elaborato, riconoscendo la compatibilità tra
6 le lesioni lamentate da parte attrice e la dinamica dell'incidente nonché l'inesistenza di precedenti morbosi interessanti la validità del periziando al momento dell'incidente, riconoscendo all'attore i seguenti esiti: I.T.T. per 7 giorni, I.T.P. al 75% per 30 giorni, I.T.P. al 50% per 30 giorni, I.T.P. al 25% per 70 giorni con una I.P. del 9% “comprensivo della maggior usura lavorativa futura in attività manuali”, nonché spese mediche di € 773,59. Ciò evidenziato, per quanto attiene alla quantificazione dei danni non patrimoniali, deve essere premesso che questo Giudice condivide integralmente quanto da ultimo ribadito anche nella nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sez. III Civ. 7/6/2011 n. 12408 la quale, per quanto in oggi interessa ai fini del decidere, si è così espressa: “Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma 3).” Trattandosi nel caso di specie di una micro-invalidità permanente devono, pertanto, trovare applicazione le tabelle di cui al DM 9.1.2019 emanato ex art. 139 codice ass.ni, fatta salva la facoltà di aumento prevista dal comma 3 del già citato art. 139 ove motivatamente richiesta e provata, presupposti non ricorrenti nel caso in esame. Non risultano infatti dedotte e provate dall'attore ragioni che portino alla personalizzazione del danno non essendo allegate condizioni di vita specifiche differenzianti l'attore da un giovane della stessa età e che richiedano una specifica personalizzazione del danno (attività sportiva agonistica ecc.). Risultano invece allegate ragioni che comportano la autonoma liquidazione equitativa del danno morale, avendo parte attrice effettuato specifiche e circostanziate allegazioni e produzioni riguardo al particolare stato di sofferenza “psico- fisica” patita dall'attore in conseguenza del sinistro (cfr. Cass. Civ. Sent. Sez. 3 n. 4379/2016). Del resto, più di recente, la Suprema Corte pur affermando l'indipendenza del danno cd morale o da sofferenza psichica rispetto a quello medico legale, ha statuito che: “non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.” (cfr. Cass. 5280/19). Al riguardo, peraltro, la Suprema Corte ha statuito che, come nel caso in esame,
“al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità” (v. Cass. 67443/2023) e più recentemente ribadito nella sentenza n. 5547/2024. Nel caso in esame si evidenzia come la lesione al 9%, pur essendo considerata di lieve entità si ponga comunque al limite superiore di detta fascia e, tenuto conto dell'intervento chirurgico sostenuto, del tempo occorso per la convalescenza, delle sedute fisioterapiche sostenute, e del documentato periodo di assenza da scuola con necessario accesso alla didattica a distanza e con conseguente danno da perdita del rapporto con i compagni di scuola, nello specifico durante un periodo scolastico di particolare importanza e delicatezza (ultimo anno con esame di maturità), debba riconoscersi all'attore un ulteriore danno morale da sofferenza che si ritiene equo determinare nel 15%. Per completezza deve ancora osservarsi come le conclusioni medico legali del CTU siano state condivise dai CT di entrambe le parti, mentre le osservazioni formulate dal CT di parte convenuta quanto alla rilevanza dell'allaccio della cintura di sicurezza sono state puntualmente analizzate e riscontrate dal CTU, come più sopra evidenziato. Quindi, non essendovi alcun motivo per discostarsi dagli accertamenti e dalle valutazioni effettuate dal C.T.U., che
7 vengono quindi condivise e fatte proprie dal Giudice, né per effettuare personalizzazioni del danno, ne deriva il conteggio che segue utilizzando la tabella delle micro permanenti come espressamente richiesto dall'attore nel proprio conteggio allegato alle note conclusionali: Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità Tabella di riferimento 2025-2026 Età del danneggiato alla data del sinistro 19 anni Percentuale di invalidità permanente 9% Punto base danno permanente € 963,40 Giorni di invalidità temporanea totale 7 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 70 Indennità giornaliera € 56,18 CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 19.044,97 Invalidità temporanea totale € 393,26 Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.264,05 Invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70 Invalidità temporanea parziale al 25% € 983,15 Totale danno biologico temporaneo € 3.483,16 Danno morale (15%) € 3.379,22 Spese mediche € 773,59 TOTALE GENERALE: € 26.680,94 Alla luce di quanto precede, vista la completezza ed esaustività della CTU sotto tutti i profili esaminati, si conclude che il danno non patrimoniale subito dall'attore sia quantificabile come sopra in € 26.680,94 (comprensivo di danno morale e spese mediche), senza ulteriori personalizzazioni non idoneamente allegate e provate. Trattandosi di credito risarcitorio, la predetta somma, costituendo debito di valore già attualizzato al 2025/26 (in quanto “il giudice deve applicare la tabella (…) vigente al momento della liquidazione”, v. Cass. n. 20381/2016), secondo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, deve poi essere devalutata alla data del sinistro e sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dovranno computarsi gli interessi compensativi nella misura del saggio legale fino al momento del deposito della presente decisione. Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sulla intera somma ut supra determinata dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.. B) L'attore ha chiesto anche la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali per spese di viaggio e tecniche. Quanto ad € 200,00 per ristoro spese di trasporto, pur non essendo tutte specificatamente documentate si ritiene equo liquidare in favore dell'attore l'importo di € 100,00 tenuto conto della prova documentale fornita circa lo svolgimento delle numerose visite mediche e delle sedute di fisioterapia. Si ritiene inoltre risarcibile l'importo di € 700,00 per il rimborso dei costi documentati sostenuti per l'effettuazione della perizia di parte dell'Ing. resasi necessaria Per_1 alla luce delle contestazioni effettuate dalla convenuta I convenuti devono pertanto Controparte_7 essere dichiarati tenuti e condannati anche al risarcimento di € 800,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo per i titoli suindicati. 5. In virtù del principio della soccombenza le spese del presente giudizio devono essere poste solidalmente a carico delle parti convenute soccombenti e deve pertanto procedersi alla loro liquidazione in favore di parte attrice. Ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014, tenuto conto del valore, della natura della controversia, del rito semplificato, nonché del numero, della modesta importanza e
8 complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, del risultato del giudizio e del comportamento processuale delle parti, e delle modalità semplificate di definizione ex art. 281 sexies cpc, consegue la seguente liquidazione, a favore di parte attrice, adottando importi per cause del valore fino ad euro 52.000,00: per la negoziazione assistita € 500; per la fase di studio, euro 1.500,00; per la fase introduttiva, euro 1.000,00; per la fase istruttoria e di trattazione € 1.600,00; per la fase decisoria, euro 2.500,00; e così, complessivamente 7.100,00 oltre spese generali 15% e oneri previdenziali e fiscali come per legge ed esborsi di € 944,24. Le spese di CTU seguono la soccombenza e vengono poste definitivamente ed interamente a carico solidale delle parti convenute.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede : 1) accerta e dichiara che la responsabilità per il sinistro per cui è causa avvenuto il 23.12.2020 in Comune di Pieve di Teco è ascrivibile al convenuto nella qualità di conducente. CP_3
2) Conseguentemente dichiara tenuti e condanna i convenuti , e CP_3 CP_2
, in persona del legale rappresentante in carica, in via tra di essi Controparte_1 anche solidale, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di Parte_1
€ 26.680,94 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, somma già liquidata all'attualità, oltre interessi legali come indicato in motivazione, nonché al pagamento di € 800,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 3) Dichiara tenuti e condanna i convenuti , e CP_3 CP_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante in carica, in via tra di essi anche solidale, al
[...] pagamento delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in € 7.100,00 per compensi, oltre spese generali 15%, oltre oneri previdenziali e fiscali, come per legge, ed esborsi di € 944,24. 4) Pone le spese e competenze di CTU definitivamente ed integralmente a carico solidale dei convenuti. Così deciso il 1 ottobre 2025. Il G.O.T.
Dr. Claudio Pesce
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