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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3537/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti MICHELE CERUSO ed Parte_1
ANNUNZIATA MODAFFERI;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. DARIO ADORNATO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento dell'ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario, utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU, depositata nella precedente fase, richiamando le osservazioni già formulate alla relazione peritale e ritenendo, pertanto, che il CTU avesse omesso di pagina1 di 3
valutare talune patologie (diabete mellito tipo II e depressione endoreattiva), avesse non correttamente valutato la gravità della cardiopatia ipertensiva e dell'impedimento alla deambulazione.
1.1.- L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione.
2.- Il ricorso non è fondato, non essendovi ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'ATPO.
3.- In risposta alle osservazioni, con le quali la ricorrente aveva biasimato l'operato del Consulente, quest'ultimo aveva correttamente evidenziato che “In via preliminare occorre sottolineare che la visita della Commissione è stata eseguita a distanza di qualche mese dall'intervento chirurgico di Impianto di Protesi all'anca sinistra, in un momento in cui quindi, le condizioni cliniche della signora Pt_1 erano sicuramente più invalidanti rispetto alla visita da me eseguita
a distanza di più di un anno dall'intervento. Ciononostante, l'attenta rilettura dell'Elaborato peritale redatto e della documentazione agli atti consente di rilevare l'effettiva mancata valutazione della
Depressione da cui la signora risulta essere affetta. Diverso è Pt_1 invece il discorso relativo al Diabete Mellito in quanto, la sua recente comparsa (circa 1 anno) non ha determinato la presenza di complicanze che consentano una valutazione medico-legale della patologia. In ogni caso la presenza della Depressione è sufficiente a determinare una Invalidità complessiva pari al 100% contrariamente a quanto riportato nell'elaborato peritale redatto. Relativamente invece al mancato riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento, occorre specificare che, come riportato nell'esame obiettivo contenuto nell'Elaborato Peritale redatto la signora è in grado di Parte_1 deambulare autonomamente, in autonomia è in grado di compiere i passaggi posturali più comuni, è apparsa Orientata nello Spazio e nel
Tempo, collaborante, con una normale capacità di Memoria, condizioni queste che Non consentono sicuramente il Riconoscimento della Indennità di Accompagnamento. Concludendo quindi, è possibile sintetizzare che
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• il grado di riduzione della capacità lavorativa da attribuire al
Deficit della Deambulazione (cod. 7001 – 7105 analogico) sia del 90%; quello da attribuire alla Cardiopatia Ipertensiva in II^ Classe NYHA
(cod. 6442) sia del 45%; quello da attribuire alla Sindrome Ansioso-
Depressiva (cod. 2206) sia del 40%; quello complessivamente determinabile è del 100%.
• In conseguenza delle patologie di cui risulta portatrice, Essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, Non abbisogna di un'assistenza continua.”
4.- Le conclusioni cui è pervenuto il CTU possono essere fatte proprie, in quanto raggiunte all'esito di corretta indagine, compiuta in assenza di vizi logici e metodologici.
5.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' CP_1 le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
PONE, nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU in capo all' . CP_1
Palmi, 21/03/2025
Il giudice
Luca Coppola
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