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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/09/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G.1490/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Isola del Liri, Colle San Parte_1
Lorenzo n. 1, presso lo studio dell'avv. Loredana Di Folco e dall'Avv.
Letizia Di Folco, che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Arce, Via Magni n. 6, presso lo studio legale De Santis, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Perlini Italico
e Cappucci Gaetano, in virtù di delega in atti,
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.05.2024 ha sostenuto: Parte_1
- di essere dipendente della AT OU OB SP (oggi
[...]
dal 01.10.2001, in qualità di operaio, in servizio presso CP_2
1 lo stabilimento di Piedimonte San Germano attualmente inquadrata nell'Area Professionale 1, in precedenza inquadrata nel 5° gruppo professionale, seconda fascia, categoria operai, del ccsl applicato dalla società ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti;
- che, a seguito di procedura di Cassa integrazione posta in essere dal datore di lavoro per ristrutturazione aziendale, è rimasta sospesa in CIGS per il periodo dal 1.5.2014 al 06.5.2016 senza soluzione di continuità.
Tanto premesso – lamentando la violazione da parte della resistente delle regole procedimentali di cui all'art. 1, commi 7 e 8, L. 223/1991 per la mancata individuazione dei criteri di scelta del lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione e la violazione del meccanismo della rotazione normativamente imposto, non sanate dagli accordi sindacali comunque intervenuti nel corso delle procedure, ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità della collocazione in Cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo indicato e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della retribuzione piena e non integrata in relazione ai sopra indicati periodi di sospensione dal lavoro, al netto delle somme già ricevute, oltre accessori e con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la società resistente, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, facendo rilevare in particolare che:
- la procedura contestata è stata originata da un programma di riorganizzazione dello stabilimento di Piedimonte San Germano, cominciato nel periodo dal 3 marzo 2014;
- i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere per le procedure in oggetto dovevano intendersi oggettivi e verificabili, facendo riferimento ad un dato temporale in connessione con la fungibilità delle mansioni e con le esigenze tecnico – organizzative sottese agli interventi di ristrutturazione e riorganizzazione;
2 - non sussiste alcun obbligo, sulla base della normativa regolamentare di cui al D.P.R. 218/2000, per l'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di cassa integrazione salariale, di esplicitare puntualmente i criteri di rotazione nel contenuto nella comunicazione di avvio, essendo tale opera demandata al successivo confronto sindacale e che peraltro l'intervenuto accordo con le OO.SS. è idoneo a superare qualsiasi anomalia nelle modalità di consultazione di cui all'art. 5 l. 164/1975 modificato dalla l. 223/1991, essendo comunque stata realizzata la finalità prevista dalla stessa norma;
- in ogni caso, non potrebbero considerarsi generici i criteri di scelta in quanto non può equipararsi la portata di un accordo a quella dell'informativa che lo precede, e non può definirsi generica una pattuizione collettiva che comunque richieda la rotazione quale criterio di scelta;
- inoltre, ogni esame in merito ad una supposta genericità risulterebbe irrilevante in caso di criteri concordati con le organizzazioni sindacali;
- durante detto periodo la ricorrente ha regolarmente ruotato insieme ai suoi colleghi, sulla base dei criteri definiti;
- la ricorrente ha richiesto di essere posto in CIGS volontaria rinunciando alla prevista rotazione nel corso del 2014.
La causa, a seguito della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, è stata istruita per via documentale e rinviata per la discussione, e all'esito dell'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalle parti, è stata decisa con la presente pronuncia.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
3 In generale, per fornire un quadro normativo delle disposizioni rilevanti nel caso di specie, va richiamato il disposto dell'art. 1 comma 7 della l. 223/91
(applicabile ratione temporis alle procedure in esame), che prevede che nel corso delle procedure di richiesta di intervento della CIGS “i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della L: 20 maggio 1975 n.164”.
Quanto all'efficacia delle garanzie procedurali e alla cogenza dell'obbligo di indicare i criteri di scelta nella comunicazione di avvio della procedura, in merito alla dedotta abrogazione dell'art. 1, commi 7 e 8, L. 223/1991 ad opera dell'art. 2 D.P.R. 218/2000, deve disattendersi quanto sostenuto dalla resistente e ribadirsi il costante orientamento della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. n. 28464/2008) per cui il richiamato D.P.R. “non ha alcuna efficacia abrogativa della L. n. 223 del 1991 e, quindi, anche degli oneri di comunicazione di cui all'art. 1 di quest'ultima legge. Più specificamente il suddetto d.p.r. n. 218 non incide in alcun modo sulle disposizioni di cui al combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5, e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, - riguardante l'obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l'integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell'imprenditore - non potendosi dubitare che la disciplina in esame attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento concessorio della integrazione salariale” (sul punto anche Cass.
26587/2011). Va dunque per tali ragioni in primo luogo disattesa la ricostruzione normativa proposta dalla resistente, basata sulla presunta abrogazione delle norme di legge in materia di obblighi di comunicazione e di specificazione di criteri diversi dalla rotazione nella comunicazione di avvio della procedura. Ferma dunque la piena vigenza ed applicabilità della disposizione sopra richiamata alla procedura in esame, nell'interpretazione risultante dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass.
n. 7459/2012 ma anche Cass. n. 10484/2019), in considerazione delle
4 finalità perseguite dal legislatore, i criteri oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto devono essere tali da consentire di operare una selezione tra i lavoratori e nel contempo una verifica del rispetto degli stessi e della corrispondenza tra la scelta e i criteri stessi (Cass. 23 aprile 2004,
n. 7720). Infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che la verifica dell'adeguatezza della comunicazione della l. n. 223 del 1991, ex art. 1, comma 7 - sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da spostare e delle modalità della rotazione - deve essere condotta con valutazione in astratto ed ex ante, e non in concreto ed ex post, poiché deve assolvere alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell'esercizio del potere del datore di lavoro (così Cass. 15/10/2018 n.
25737). Di conseguenza, qualora il datore di lavoro ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, criteri idonei nel senso sopra specificato, eventualmente diversi dalla rotazione, il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa deve ritenersi illegittimo (Cass. 28 novembre 2008, n.
28464). Tale illegittimità può essere fatta valere dai singoli lavoratori, in quanto le previsioni normative che impongono tali vincoli procedimentali sono poste a tutela non solo degli interessi pubblici e collettivi, ma anche e soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137;
Cass. 18 maggio 2006, n. 11660).
Infine, va precisato che tale vizio procedurale non può – a differenza di quanto sostenuto dalla parte resistente – ritenersi sanato dall'adozione di un successivo verbale di accordo con le associazioni sindacali e dall'effettività del confronto con le stesse, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. 9 giugno 2009, n. 13240; Cass. 1 luglio 2009, n.
15393). Va poi richiamato quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della l.
223/91, in ordine alla necessità per l'imprenditore di adottare il sistema della rotazione per i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono
5 occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, al fine di tutelare i singoli lavoratori da scelte arbitrarie e potenzialmente inique del datore di lavoro. L'interpretazione di tale disposizione, nonché l'estensione degli obblighi del datore di lavoro e degli spazi a questo concessi, anche in attuazione dei principi enunciati dalla Corte Cost. nella sentenza 694/88, per derogare al meccanismo della rotazione, sono stati chiariti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 11.5.2000 n. 302), nel senso che una deroga alla rotazione è ammissibile solo eccezionalmente, per ragioni tecnico organizzative da condividere con le Organizzazioni Sindacali, che devono dunque essere esplicitate nel programma allegato alla comunicazione di avvio della CIGS proprio al fine di mettere le stesse organizzazioni sindacali in condizione di partecipare in modo consapevole e informato alla procedura. Di conseguenza, in assenza di tale indicazione, si produce una violazione procedurale che direttamente incide sulla legittimità del procedimento e del successivo provvedimento amministrativo di concessione del beneficio, con l'ulteriore conseguenza che il giudice, adito dal lavoratore che contesta la sospensione, può bene rilevare la suddetta illegittimità e disapplicare il provvedimento di sospensione.
***
Venendo all'esame del caso di specie, con riferimento alla procedura richiesta per riorganizzazione, nel periodo dal marzo al dicembre del 2014, risulta evidente la violazione dell'obbligo posto dal comma 7 dell'art. 1 L.
223/91, per cui “i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della
L. 20 maggio 1975 n. 164”.
Va valutato infatti quanto riportato nel verbale dell'accordo intervenuto con le OO.SS. in data 28.2.2014, costituente il risultato dell'esame congiunto in ordine ai criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché alle modalità della rotazione, per il periodo di CIGS compreso tra il 3 marzo 2014 sino al 28 dicembre 2014.
6 L'accordo, nel merito, premesso l'obiettivo della riorganizzazione aziendale teso a “allineare ed estendere la conoscenza e l'utilizzo delle metodologie
World Class Manifacturing in linea con i più elevati standard di eccellenza manifatturiera”, riconosce la necessità dell'intervento della CIGS per ristrutturazione aziendale 3 marzo 2014 al 28 febbraio 2014 per tutti i 3767 lavoratori e, a far data dal 1 aprile 2014, data prevista per l'acquisizione del ramo d'azienda “PCMA Cassino Plant”, per tutti i 4137 lavoratori.
L'accordo ha poi previsto, quanto alla sospensione che “in concomitanza con la realizzazione del suddetto programma di riorganizzazione è prevista la continuazione dell'attuale produzione dei modelli Alfa Romeo Giulietta,
IA DE e AT Bravo, con la conseguenza che l'andamento delle sospensioni del personale, attualmente dedicato alle rispettive produzioni, potrà essere condizionato anche in ragion dell'andamento del mercato dei detti modelli/prodotti”.
Si è poi precisato, quanto alle modalità di rotazione che la stessa sarà effettuata “avuto riguardo al numero complessivo di giornate/turni di lavoro effettivamente lavorati e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette
Aree potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi''.
Il criterio così definito si presenta assolutamente indeterminato e generico, tenuto conto del fatto che l'operatività del meccanismo di rotazione, legata alla continuazione della produzione in alcune aree, viene parametrata esclusivamente al “numero complessivo di giornate/turni di lavoro effettivamente lavorati e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette
Aree potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi'', il che equivale a fornire un criterio tautologico e determinabile soltanto ex post, e non certo in grado di fornire, per i singoli lavoratori, un'indicazione univoca e conoscibile ex ante in relazione alle ragioni della collocazione in CIGS.
Pertanto, appare apodittica e non provata l'affermazione della società resistente secondo cui al ricorrente sarebbe stato regolarmente applicato il meccanismo della rotazione sulla base di criteri sufficientemente specifici,
7 e non può ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione e di esame congiunto incombente sul datore di lavoro (ai sensi degli artt. 1, comma 7, L.
223/1991, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/1975 e 2 DPR 218/2000), in quanto dalla lettura dell'accordo richiamato non è possibile capire in base a quale criterio ricorrente, in relazione alle sue specifiche mansioni o se per eventuali esigenze produttive non specificamente dettagliate dalla resistente, sia rimasto sistematicamente sospeso in CIGS, per lunghi periodi e con sporadici richiami in servizio.
***
La parte ricorrente ha inoltre fatto valere l'illegittimità della propria collocazione in CIGS anche per il periodo successivo al dicembre 2014 e fino al 6.5.2016.
Al fine di verificare l'effettiva specificità dei criteri di scelta dei lavoratori in relazione a tale seconda procedura, esaminando la documentazione in atti, va premesso che con accordo del 15.12.2014 tra le Organizzazioni Sindacali la società resistente, sulla scorta degli interventi già realizzati nel primo periodo di CIGS per riorganizzazione aziendale, si dava atto di un ulteriore
“piano di ristrutturazione dello stabilimento, volto attraverso investimenti mirati, al rinnovamento tecnologico ed impiantistico dello stesso, con particolare riguardo alle Unità Lastratura, Montaggio, Parte_2
Plastiche e alle aree logistiche”, riconoscendo dunque la necessità di una nuova procedura di CIGS per ristrutturazione aziendale e conseguentemente la prosecuzione della sospensione dei lavoratori dal 29 dicembre 2014 al 10 maggio 2015.
In merito alle modalità di rotazione, tanto l'accordo del 15.12.2014 quanto il successivo di proroga del 7.5.2015, operata la suddivisione delle attività produttive in specifiche aree di riferimento, precisano che “in ciascuna di tali aree, considerata a detti fini come a sé state, sarà assicurata una presenza individuale – per coerenti profili professionali e mansioni, nonché per appartenenza alle Aree descritte – sostanzialmente equilibrata, una volta effettuato l'addestramento e verificata l'idoneità fisica alla specifica mansione per effetto di rotazione” e utilizzano la medesima generica
8 espressione riportata con riferimento alla precedente procedura, per cui i lavoratori sarebbero stati reimpiegati “avuto riguardo la numero complessivo di giornate/turni di lavoro effettivamente lavorati e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi”.
In aggiunta rispetto al precedente, l'accordo del 15 dicembre 2014 e quello successivo di proroga precisano poi che l'azienda “oltre alle descritte modalità di rotazione, esaminerà con le stesse anche i criteri di reinserimento in servizio, in relazione al progressivo sviluppo del piano di riorganizzazione aziendale e in funzione delle esigenze tecniche organizzative e produttive e dei profili professionali e delle mansioni del personale interessato”.
Alle medesime condizioni, la CIGS è stata prima approvata fino al maggio del 2015 e poi prorogata nel periodo dal maggio del 2015 al maggio del 2016 come da Verbale di Accordo del 7.5.2015 e come pacifico tra le parti.
Anche in relazione a tale secondo periodo dunque, che può essere considerato in modo unitario pur essendo articolato in due distinte fasi per le ragioni analoghe poste alla base delle procedure, possono estendersi le medesime considerazioni svolte in precedenza, tanto in merito alla valutazione della non specificità dei criteri e della loro inidoneità a consentire un controllo ex ante da parte dei singoli lavoratori sulla scelta del datore di lavoro in ordine alla collocazione in CIGS, quanto in ordine agli effetti di tale violazione sulla legittimità della procedura stessa.
Infatti, non si colgono nelle indicazioni riportate nell'accordo sindacale sufficienti indicazioni in merito al programma produttivo dell'azienda, posto che una realtà di grandi dimensioni avrebbe ben potuto plausibilmente progettare con un minimo di specificità l'operatività dei singoli reparti ed aree produttive anche nel periodo di ristrutturazione, fornendo maggiori indicazioni in merito già nella comunicazione e nell'accordo con le organizzazioni sindacali.
Deve apprezzarsi dunque anche in questo caso l'assoluta genericità e indeterminatezza del contenuto dei criteri alternativi o derogatori rispetto
9 alla rotazione contenuti nell'accordo, che ricollega la stessa rotazione dei lavoratori a non meglio specificate tempistiche di realizzazione degli interventi, oltre che a variabili molto vaghe e determinabili solo ex post
(come “il numero complessivo di giornate/turni lavorati” che è acquisibile solo a posteriori, una volta effettuata la rotazione), o comunque ancorate ad una valutazione in merito alle esigenze tecnico produttive (per cui nelle singole aree “potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori”) assolutamente generica e rimessa alla completa discrezionalità del datore di lavoro.
Né sul punto è idoneo a privare di fondatezza la domanda il richiamo ad un successivo riesame con le organizzazioni sindacali dei criteri “di reinserimento in servizio, in relazione al progressivo sviluppo del piano di riorganizzazione aziendale”, sempre ricollegati alle mere esigenze tecnico organizzative del datore di lavoro, posto che anche una successiva specificazione, che non pare comunque intervenuta nel caso di specie in sede sindacale, non sarebbe in ogni caso idonea a sanare il vizio dell'avvio della procedura, applicando i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Va anche precisato che l'assoluta genericità del criterio di scelta dei lavoratori da sospendere o da riammettere in servizio, con particolare riferimento alle modalità applicative rimesse alla discrezionalità – se non all'arbitrio – del datore di lavoro, non configura una mera violazione del principio di rotazione, ma una radicale violazione delle norme procedimentali sopra citate, con l'effetto di invalidare per intero – e non soltanto limitatamente ai periodi di eventuale erronea applicazione della rotazione – la collocazione in CIGS della ricorrente per ristrutturazione aziendale, fino al 10.5.2016, con conseguente illegittimità tanto del decreto di concessione dell'integrazione salariale, quanto del provvedimento di collocazione in CIGS del lavoratore (v. Cass. Sez. Un. 302/2000; Cass.
12137/2003).
Da ultimo va anche precisato che la richiesta della ricorrente di essere posta in CIGS volontariamente per alcuni giorni, indicati dal maggio al dicembre
10 del 2014 (come emerge dalla richiesta in atti cfr. doc. n. 21 all. fasc. res.) non vale comunque a sanare l'illegittimità dei provvedimenti citati e dunque a far riemergere il potere del datore di lavoro di sospendere il rapporto, e tale richiesta non può comunque essere assimilata a una rinuncia a far valere le pretese poi azionate con l'odierno ricorso introduttivo, per il chiaro della stessa, volto esclusivamente a indicare delle preferenze per la sospensione, che sarebbe comunque stata disposta dal datore di lavoro nell'ambito delle procedure menzionate.
In conclusione, in virtù della disapplicazione dei decreti di ammissione al beneficio del trattamento di CIGS, e dei provvedimenti di sospensione, la ricorrente ha dunque diritto ad ottenere la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione salariale e quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria per tutti i giorni di sospensione in
CIGS, per come effettivamente risultanti dalle buste paga in atti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 in considerazione del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della limitata complessità della stessa, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della resistente, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara, previa disapplicazione del provvedimento di ammissione al beneficio della CIGS, l'illegittimità della sospensione in CIGS di nel periodo dal maggio 2014 al maggio Parte_1
2016, per le giornate di effettiva sospensione come risultanti dalle buste paga in atti;
- per l'effetto, condanna l pagamento, in Controparte_1 favore della ricorrente, della differenza tra la retribuzione piena e l'integrazione salariale percepita per i periodi di CIGS come risultanti dalle buste paga in atti, oltre accessori come per legge;
11 - condanna, infine, la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 2.109,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 11/09/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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