Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1056/2023 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Mutuo”, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 09.12.2024, previa assegnazione alle parti di termine di quaranta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per lo scambio delle memorie di replica, promossa da
(C.F.: ), nata a [...]_1 C.F._1
Calabria il 02.06.1963, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Rosa Maria Messina e dall'avv. Pasquale
Minniti, opponente nei confronti di
(già , in persona del TR TR
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via
Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Venezia Rovigo al n. , REA n. 420580, PI P.IVA_1
1
notaio di Venezia – Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 Persona_1
in data 09/12/2020) con sede legale in Parte_2
Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , REA n. P.IVA_3
432072, PI , in persona della procuratrice dott.ssa P.IVA_2 Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Ghia e dall'avv. Enrica Maria
[...]
Ghia, opposta
Conclusioni delle parti (v. ordinanza del 09.12.2024):
-i procuratori dell'opponente hanno precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'opposizione, così decidere: 1) in via principale, accertare e dichiarare che la TR
(già , e per essa quale mandataria la TR Parte_2
non hanno la titolarità del credito nei confronti della SI.ra
[...] _1
, stante l'inesistenza, la nullità o inefficacia di cessione dei crediti di
[...]
cui in premessa;
2) nel merito, accertare e dichiarare prescritte, estinte ed ineSIibili le somme (o, comunque, la maggior parte di esse) richieste in pagamento all'opponente dalla Società intimante e per il quale venne emesso il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, stante il decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. ed in assenza di atti interruttivi dei termini di prescrizione;
3) per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il Decreto ingiuntivo n. 100/2023 del
Tribunale di Reggio Calabria, emesso il 14 gennaio 2023 e notificato il giorno 8 febbraio 2023, con ogni conseguente statuizione di legge;
4) in via subordinata, e nel caso di rigetto della eccezione di prescrizione,
2 accertare e dichiarare che la documentazione prodotta con il ricorso per
D.I. dalla Società e per essa, quale mandataria TR
della non può costituire prova del credito Parte_2
vantato nei confronti della SI.ra e, per l'effetto, valutati i Parte_1
pagamenti già effettuati dall'opponente, rideterminare il credito ancora dovuto, revocando contestualmente il Decreto ingiuntivo emesso;
sempre in subordine, accertare e dichiarare che il calcolo degli interessi (sia per la concessione del credito sia a titolo di mora per il ritardato pagamento) riportato nel contratto di prestito personale sottoscritto dalla SI.ra
è stato determinato in assenza di specifica trattativa e/o di Parte_1
informazioni necessarie con il medesimo consumatore e, per l'effetto, accertata vessatoria e nulla, ai sensi dell'art. 33 e ss. del D. Lgs. 205/2006
(Codice del Consumo) ogni clausola e disposizione contrattuale che ha determinato detti tassi di interesse, dichiarare che non sono dovuti né gli interessi sul finanziamento né gli interessi moratori, né altri oneri non oggetto di specifica pattuizione tra le parti;
6) in accoglimento della domanda che precede, dichiarare che l'opponente è eventualmente tenuta solo al pagamento della sorte capitale residua al netto dei versamenti effettuati e senza gli interessi (sul prestito e di mora); 7) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori costituiti”;
-i procuratori dell'opposta hanno così precisato le conclusioni:
“riportandosi ai propri precedenti scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e riposta, e chiedendo che la causa venga rimessa in decisione senza la concessione dei termini”.
§§§
3 In fatto ed in diritto
§1. Con il decreto ingiuntivo n. 100/2023 del 16.01.2023 è stato ingiunto a di pagare alla la Parte_1 TR
complessiva somma di €10.175,55 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, e ciò in relazione ad un rapporto contrattuale originariamente intercorso con Controparte_2
§2. Avverso tale decreto ha proposto opposizione , Parte_1
assumendo, nell'ordine: a) il difetto di legittimazione attiva della
[...]
“la quale non ha dimostrato di avere la titolarità del TR
preteso credito…”; b) l'intervenuta prescrizione del debito “per decorso del termine decennale in assenza di atti interruttivi”; c) in via subordinata,
l'inidoneità della “documentazione depositata nel monitorio dalla Società intimante … per l'emissione del D.I. opposto”; d) sempre in subordine la
“nullità ai sensi dell'art. 36 del Codice del Consumo delle clausole e disposizioni del contratto che stabilivano il tasso di interesse”.
Ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) in via principale, accertare e dichiarare che la (già TR _1
, e per essa quale mandataria la non
[...] Parte_2
hanno la titolarità del credito nei confronti della SI.ra , Parte_1
stante l'inesistenza, la nullità o inefficacia di cessione dei crediti di cui in premessa 2) nel merito, accertare e dichiarare prescritte, estinte ed ineSIibili le somme (o, comunque, la maggior parte di esse) richieste in pagamento all'opponente dalla Società intimante e per il quale venne emesso il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, stante il decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. ed in assenza di atti interruttivi dei termini di prescrizione;
3) per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il Decreto ingiuntivo n. 100/2023 del
4 Tribunale di Reggio Calabria, emesso il 14 gennaio 2023 e notificato il giorno 8 febbraio 2023, con ogni conseguente statuizione di legge;
4) in via subordinata, e nel caso di rigetto della eccezione di prescrizione, accertare e dichiarare che la documentazione prodotta con il ricorso per
D.I. dalla Società e per essa, quale mandataria TR
della non può costituire prova del credito Parte_2
vantato nei confronti della SI.ra e, per l'effetto, valutati i Parte_1
pagamenti già effettuati dall'opponente, rideterminare il credito ancora dovuto, revocando contestualmente il Decreto ingiuntivo emesso;
5) sempre in subordine, accertare e dichiarare che il calcolo degli interessi
(sia per la concessione del credito sia a titolo di mora per il ritardato pagamento) riportato nel contratto di prestito personale sottoscritto dalla SI.ra è stato determinato dalla Parte_1 TR
in assenza di specifica trattativa e/o di informazioni necessarie con il medesimo consumatore e, per l'effetto, accertata vessatoria e nulla, ai sensi dell'art. 33 e ss. del D. Lgs. 205/2006 (Codice del Consumo) ogni clausola e disposizione contrattuale che ha determinato detti tassi di interesse, dichiarare che non sono dovuti né gli interessi sul finanziamento né gli interessi moratori, né altri oneri non oggetto di specifica pattuizione tra le parti;
6) in accoglimento della domanda che precede, dichiarare che l'opponente è eventualmente tenuta solo al pagamento della sorte capitale residua al netto dei versamenti effettuati e senza gli interessi (sul prestito e di mora)”; 7) condannare la controparte al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori.
§3. Si è costituita la e per essa quale TR
mandataria la resistendo all'opposizione e Parte_2
5 chiedendo nel merito, in via principale, di “rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie in quanto prive di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, …, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 100/2023
(R.G. 3443/2022) emesso dal Tribunale Civile di Reggio Calabria”; ancora nel merito, di concedere la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648
c.p.c.; in ogni caso, di condannare al pagamento delle Parte_1
spese e dei compensi del presente giudizio.
§4. Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed espletata senza esito la mediazione, la causa, istruita con la sola documentazione in atti, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
09.12.2024, concedendo alle parti termine di giorni quaranta per lo scambio di comparse conclusionali e di giorni venti per lo scambio delle memorie di replica.
§5. L'opposizione è meritevole di accoglimento.
§5.1- Giova premettere ai fini della decisione che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che intenda promuovere un giudizio deve non solo prospettare la propria legittimazione attiva, ma deve altresì dimostrare, sulla base dei criteri di cui all'art. 2697
c.c., la titolarità della posizione giuridica soggettiva di cui chiede tutela. Le
Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva
6 costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass., sez. un., n. 2951 del 2016).
E' allora evidente che nel caso di specie non si controverte tecnicamente in tema di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta (attrice in senso sostanziale), essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso, quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo all'opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda (azionata mediante il procedimento monitorio), alla fondatezza della stessa.
§5.2- Ciò premesso, con specifico riguardo alla cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB è da rilevare che la S.C., con l'ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023, ha affrontato e risolto gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito oggetto di ingiunzione (o, eventualmente, di esecuzione forzata) proprio con riferimento ad una vicenda del tutto analoga a quella di cui al presente giudizio. Nel caso sottoposto all'esame della Corte di cassazione, difatti, il ricorrente si doleva del rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assumeva di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione in base ad una serie di cessioni successive, lamentando che la Corte d'Appello avesse erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva
7 prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Orbene, nella suddetta ordinanza la Corte ha ritenuto opportuno effettuare le seguenti precisazioni: “In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
8 l'esistenza di quest'ultima» ( così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv.
638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un
9 credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del
10 credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023…). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su
11 iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (conf. Cass. n. 5478 del 2024).
E' pertanto ormai chiaro che: a) la prova della cessione di un credito non
è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario;
b) opera, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
§5.3- Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, in cui l'opponente ha contestato la prova stessa dell'esistenza del contratto di cessione del credito dalla in favore della Controparte_3 [...]
nonché l'inclusione del credito nell'ambito TR
dell'operazione di cessione (“nel fascicolo del monitorio non vi è alcun atto o documento che dimostri che i crediti originariamente vantati dalla
[...]
nei confronti della odierna opponente siano transitati in Controparte_4
forza delle citate cessioni in capo alla Società intimante odierna parte opposta”: v. citazione in opposizione, pag. 4), è da ritenere che, se è stato depositato il contratto di cessione (v. produzione di parte opposta, doc. 05), non vi è tuttavia prova che il credito in controversia sia stato compreso
12 nella cessione, e ciò pure alla luce della documentazione prodotta in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c..
Ed invero, né dal contratto di cessione dei crediti intercorso in data 28 ottobre 2021 tra la (“Cessionario”) e la TR CP_3
né dall'avviso pubblicato nella G.U. (P. II) n. 136 del 16.11.2021 è
[...]
possibile evincere con certezza l'intervenuto trasferimento in favore della odierna opposta del credito originariamente vantato dall nei CP_2
confronti dell'opponente.
In specie, il contratto di cessione presenta diverse parti occultate con il colore “nero” e l'avviso menziona “tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese e ogni altro accessorio … che … soddisfacevano tutti i seguenti criteri: a) il finanziamento da cui scaturisce il credito è denominato in Euro;
b) il finanziamento da cui scaturisce il credito origina da un contratto di finanziamento regolato dalla legge italiana, che è stato risolto o rispetto al quale il debitore ceduto ha perso il beneficio del termine;
c) il credito è stato ceduto a da CP_3
d) la cessione ai sensi della quale il credito è stato Controparte_2
ceduto a favore di è stata oggetto di pubblicazione sulla CP_3
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 32 del
15.3.2014; e) il finanziamento da cui deriva il credito è incluso nella lista denominata "Lista Adige - Portafoglio Danubio", depositata in data 28 ottobre 2021 presso il Notaio , con studio in Largo Persona_2
Donegani 2, 20100 Milano”.
Ne discende che, non essendo oltretutto in atti la cessione intervenuta tra e (né il relativo avviso: si noti che, sebbene Controparte_2 CP_3
il doc. 04 del fascicolo del procedimento monitorio sia denominato
“Gazzetta Ufficiale cessione Unicredit-Danubio”, in realtà afferisce
13 CP all'avviso della summenzionata cessione tra ed ), difettano gli CP_3
elementi per poter affermare che il credito azionato con il procedimento monitorio presenti tutte le caratteristiche indicate nella G.U..
A ciò si aggiunga - ed il relativo argomento è determinante - che dall'elenco dettagliato dei crediti oggetto di cessione prodotto in allegato alla memoria del 12 gennaio 2024 dell'opposta (doc. 2) non emerge che la posizione di che trattasi, che è identificata con il n. 10432191, sia stata CP ceduta dalla alla . CP_3
Del resto, la citata memoria menziona una pagina dell'elenco (la n.
4983) che non è stata prodotta (le pagine depositate vanno da 1 a 1123) e delle colonne (tra cui quella inerente al numero identificativo del rapporto) che non sono presenti nell'elenco depositato, come è possibile evincere dal confronto tra la stringa in giallo riportata nella memoria e quella presente nell'elenco in atti, che corrisponde solo alle prime quattro colonne della stringa in giallo:
Non può oltretutto sottacersi che la lista denominata “Lista Adige -
Portafoglio Danubio” menzionata alla lett. f) dell'avviso di cessione pubblicato nella G.U. n. 136 del 16.11.2021 è stata depositata in data 28 ottobre 2021 presso il Notaio , con studio in Largo Persona_2
Donegani 2, 20100 Milano, e che l'elenco prodotto reca invece la data del
31 marzo 2021.
Deve per l'effetto concludersi che non è stato dimostrato che il credito posto alla base del ricorso per D.I. rientri tra quelli oggetto di cessione e
14 che quindi non può ritenersi provata, neanche in via presuntiva, la titolarità del diritto di credito stesso in capo alla parte opposta.
§6. Alla stregua delle argomentazioni che precedono l'opposizione deve essere allora accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
§7. Le spese processuali, seguendo la soccombenza, si pongono a carico dell'opposta e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal
D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, con distrazione in favore dell'avv. Rosa Maria Messina e dell'avv. Pasquale Minniti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
100/2023 del 16.01.2023;
2) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rosa Maria Messina e dell'avv. Pasquale
Minniti.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 13 febbraio 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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