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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/11/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EO CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 1227/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ROMOLI IRENE
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CAPPELLETTI FABIO e dall'Avv. PERICOLI GINEVRA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato accolto, sulla base delle seguenti considerazioni:
1- Parte ricorrente, premesso di essere stato dipendente della società resistente come operaio addetto al trasporto su strada, livello IV del CCNL Multiservizi, lamenta di non aver ricevuto la giusta retribuzione per il lavoro espletato.
pagina 1 di 7 In particolare, secondo la ricostruzione della parte ricorrente, la datrice di lavoro, avrebbe dovuto applicare, per la regolamentazione del suo rapporto di lavoro, il contratto collettivo relativo al settore di attività (CCNL Trasporto Merci e
Logistica), così operando una discriminazione non compatibile con i precetti anche costituzionali ai sensi dell'art. 36 Cost.
Inoltre, la resistente non avrebbe retribuito le ore di lavoro effettivamente prestate.
Alla luce delle allegazioni, chiedeva «1) in tesi, in applicazione del Ccnl
Trasporto Merci e Logistica al caso di specie, con conseguente inquadramento del ricorrente entro la categoria professionale rivendicata in ricorso ed in ragione del maggiore orario di lavoro osservato rispetto a quello effettivamente corrisposto, condanni la Società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate e non percepite in occasione del rapporto di lavoro per il periodo contestato in atti o per quello diverso maggiore o minore ritenuto di
Giustizia, in favore del ricorrente, nella misura indicata ed analiticamente elaborata nel conteggio prodotto in tesi, da considerarsi quale parte integrante del ricorso, con applicazione del Ccnl Trasporto Merci e Logistica, inquadramento al Livello D2, o quello diverso ritenuto di Giustizia, così per complessivi lordi €
64.986,62-, o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia;
2) in ipotesi, in applicazione del Ccnl Multiservizi già applicato in azienda al caso di specie, inquadramento del ricorrente entro la categoria professionale rivendicata in ricorso ed in ragione del maggiore orario di lavoro osservato rispetto a quello effettivamente corrisposto, condanni la Società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate e non percepite in occasione del rapporto di lavoro per il periodo contestato in atti o per quello diverso maggiore o minore ritenuto di Giustizia, in favore del ricorrente, nella misura indicata ed analiticamente elaborata nel conteggio prodotto in ipotesi, da considerarsi quale parte integrante del ricorso, con applicazione del Ccnl Multiservizi/Industria, o quello diverso ritenuto di Giustizia, così per complessivi lordi € 63.738,43-, o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia».
pagina 2 di 7 Si costituiva parte resistente rilevando la correttezza del proprio operato, in quanto la contrattazione collettiva applicata sarebbe rispondente alle mansioni svolte e all'attività del datore di lavoro, contestando i conteggi della controparte ed eccependo in ogni modo la prescrizione dei crediti.
2- Per quanto concerne le pretese della parte ricorrente occorre svolgere alcune considerazioni.
Per quanto concerne il contratto collettivo applicabile rispetto alle mansioni svolte dal secondo la prospettazione di quest'ultimo si dovrebbe far Pt_1 riferimento al CCNL Trasporto Merci e Logistica, in quanto l'attività della CP_1 rientrerebbe in detta tipologia di impresa.
Sul punto non c'è contestazione circa l'inquadramento del ricorrente (quale addetto al trasporto su strada, circostanza peraltro confermata dalle testimonianze assunte in corso di giudizio), né in ordine alla durata del rapporto.
È opportuno, allora, ricordare che, nel momento in cui un lavoratore contesta l'applicabilità di un determinato CCNL effettuata dalla parte datoriale, ritenendo applicabile, viceversa un diverso contratto collettivo, non è decisiva soltanto la maggiore o minore corrispondenza delle attività svolte con l'ambito applicativo, in quanto, l'eventuale azione può essere svolta solo per richiedere una retribuzione rispondente ai precetti costituzionali (cfr., Tribunale, Velletri, sez. lav., 23/02/2021, n. 285: «In virtù del primo comma dell' art. 2070 cod. civ. , ai fini dell'applicazione del contratto collettivo l'appartenenza alla categoria professionale si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Tale disposizione non opera nell'ambito della contrattazione collettiva di diritto comune. Pertanto se il contratto di lavoro è regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, ma solo eventualmente fare riferimento a tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. , deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato», nonché per il giudizio di legittimità, Cassazione civile, sez. lav., 23/06/2003, n. 9964:
pagina 3 di 7 «Il comma 1 dell'art. 2070 c.c. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione.
Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato») e, quindi, è sotto questo aspetto che l'analisi deve essere condotta.
3- In altre parole, in generale e nel caso di specie, il lavoratore avrebbe dovuto allegare compiutamente e poi dimostrare che le mansioni concretamente svolte, per le caratteristiche specifiche in sede esecutiva, non potrebbero ricevere un compenso conforme al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., applicando il CCNL Multiservizi.
Peraltro, considerando le attività della resistente, il CCNL applicato, che spazia in vari servizi, appare, come tale, capace di aderire all'attività della anche con riferimento al trasporto su strada ed è, allora, chiaro che il CP_1 ricorrente avrebbe dovuto specificare in maniera precisa e puntuale in che modo le sue mansioni non potessero essere adeguatamente coperte da un simile contratto collettivo, che pure prevede, proprio al suo livello di inquadramento, i lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi e pesanti, tra i quali anche quelli da guidare con patente di categoria “C”.
Infatti, la resistente ha utilizzato un contratto collettivo stipulato da associazioni di categoria maggiormente rappresentative, detto contratto trova pagina 4 di 7 applicazione con riferimento ad ogni tipologia di attività, tra le quali, le mansioni del Pt_1
Le considerazioni svolte conducono a ritenere l'insussistenza della violazione del precetto costituzionale di cui all'art. 36 Cost., anche perché dalle stesse conclusioni emerge che l'applicazione di uno, piuttosto che dell'altro CCNL comporta una variazione retributiva di poco più di mille euro, in un arco temporale quasi decennale, con la conseguenza che la domanda del ricorrente sul punto non può trovare accoglimento.
4- Per quanto concerne i compensi asseritamente dovuti per lavoro oltre l'orario contrattuale, è costante l'orientamento giurisprudenziale in ordine al quale, al fine di poter dichiarare il diritto di un lavoratore al compenso per detta voce, sia necessaria una puntuale e rigorosa prova circa il concreto svolgimento dello stesso (cfr., per il merito Tribunale, Torino, sez. lav., 08/09/2022, n. 1183: «In materia di lavoro subordinato, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario asseritamente svolto ha il dovere di supportare la sua richiesta con allegazioni puntuali e con una prova rigorosa»; Tribunale, Roma, sez. lav.,
29/11/2021, n. 9997: «In materia di lavoro subordinato, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso», nonché, per il giudizio di legittimità,
Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2020, n. 9791; Cassazione civile, sez. lav.,
19/06/2018, n. 16150: «Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver lavorato oltre l'orario di lavoro senza percepire quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36
Cost.)»).
pagina 5 di 7 5- Nel caso di specie, l'istruttoria svolta in corso di giudizio ha condotto ad un risultato certo solo in ordine all'orario di lavoro conforme alla retribuzione percepita dal ricorrente, in quanto, soltanto un teste ha riferito in qualche modo circostanze aderenti alla ricostruzione del ricorrente (cfr., teste – ud. Tes_1
19.5.2025: «Ho lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 2014 al 2021 con mansioni di autista. Svolgevo le medesime mansioni del sig. rispettavo Pt_1 gli stessi orari. Si entrava a lavoro alle 6:00 e si lavorava per 12 ore. […]. Avevamo diritto ad un'ora di pausa per il pranzo di cui godevamo tra un servizio e l'altro.
Finivamo di lavorare alle 18:00. Tale orario di lavoro veniva svolto 6 giorni su 7 a settimana con un giorno di riposo che variava e che quindi una volta su sette coincideva con il sabato o con la domenica»), ma si tratta di un lavoratore che aveva pendente un analogo giudizio contro il medesimo datore di lavoro, con un livello di attendibilità inferiore.
Per il resto, vi è una grave genericità che risulta comune a tutte le testimonianze (anche a quella sopra indicata cfr., teste cit.: «Il servizio Tes_1 mensa ad Ancona l'ho fatto per circa tre anni e in quel caso non mi occupavo dei trasporti cd. Locali. Gli orari che ho riferito in precedenza e cioè ingresso alle
6:00 e rientro alle 18:00 si riferiscono al periodo in cui ho svolto l'attività di trasporto locale. Adr. Vedevo il ricorrente entrare alle 6:00 e uscire alle 18:00 quando anche io rispettavo gli stessi orari cioè quando non svolgevo il servizio mensa ad
Ancona»), le quali non hanno potuto specificare in maniera puntuale gli orari di lavoro, tanto per la non corrispondenza delle giornate lavorative e, dunque, la non conoscenza delle circostanze specifiche, se non per supposizione (cfr., teste
– ud. 19.5.2025: «Non sono in grado di riferire sugli orari di lavoro del sig. Tes_2 in quanto ogni autista aveva i propri orari. L'inizio e la fine del servizio Pt_1 dipendevano dal tipo di linea a cui era assegnato il singolo autista»; teste Tes_3 ud. 19.5.2025: «Io e il non avevamo gli stessi orari poiché gli orari del singolo Pt_1 autista erano variabili e dipendevano dal tipo di servizio cui era addetto»), quanto per la varietà dei turni del ricorrente e degli autisti in genere (cfr. teste ud. Tes_4
19.5.2025: «In azienda l'orario di lavoro dipendeva dal tipo di servizio a cui era addetto il singolo autista. In genere gli autisti non avevano gli stessi orari salvo che facessero lo stesso servizio, ma capitava anche che all'interno dello stesso servizio
pagina 6 di 7 ci fossero orari differenti. So che il ricorrente a seconda dei periodi è stato addetto: al turno medicinali e in quel caso entrava al mattino alle 4:00 e tornava in sede intorno alle 16:00; al turno trasporto mense e in quel caso entrava alle 4:30 e usciva intorno alle 15:00 o 15:30. So che ha fatto in alcuni casi anche il turno notturno e in quel caso prendeva servizio mi sembra alle 18:00 e finiva intorno alle
7:00. Lavorava sicuramente tutte le settimane dal lunedì al venerdì. Poteva capitare comunque a seconda dei turni o delle esigenze che lavorasse anche il sabato o la domenica o anche il sabato e la domenica»).
L'incertezza, allora, attiene al fatto che nessuno prestava servizio assieme al ricorrente durante la giornata e, trattandosi di attività di trasporto, vengono in rilievo tutti i momenti in cui, nell'arco della giornata, il servizio non viene effettuato
(come, ad esempio, nei tempi di attesa).
In tale contesto, anche l'eventuale effettuazione di qualche ora di straordinario, in aggiunta a quelle riconosciute in busta paga, non può essere considerata pienamente provata e la circostanza non può che condurre al rigetto delle relative pretese.
6- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.980,00 oltre spese generali, iva e cap.
Firenze, il 14/11/2025
Il Giudice
EO CC
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EO CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 1227/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ROMOLI IRENE
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CAPPELLETTI FABIO e dall'Avv. PERICOLI GINEVRA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato accolto, sulla base delle seguenti considerazioni:
1- Parte ricorrente, premesso di essere stato dipendente della società resistente come operaio addetto al trasporto su strada, livello IV del CCNL Multiservizi, lamenta di non aver ricevuto la giusta retribuzione per il lavoro espletato.
pagina 1 di 7 In particolare, secondo la ricostruzione della parte ricorrente, la datrice di lavoro, avrebbe dovuto applicare, per la regolamentazione del suo rapporto di lavoro, il contratto collettivo relativo al settore di attività (CCNL Trasporto Merci e
Logistica), così operando una discriminazione non compatibile con i precetti anche costituzionali ai sensi dell'art. 36 Cost.
Inoltre, la resistente non avrebbe retribuito le ore di lavoro effettivamente prestate.
Alla luce delle allegazioni, chiedeva «1) in tesi, in applicazione del Ccnl
Trasporto Merci e Logistica al caso di specie, con conseguente inquadramento del ricorrente entro la categoria professionale rivendicata in ricorso ed in ragione del maggiore orario di lavoro osservato rispetto a quello effettivamente corrisposto, condanni la Società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate e non percepite in occasione del rapporto di lavoro per il periodo contestato in atti o per quello diverso maggiore o minore ritenuto di
Giustizia, in favore del ricorrente, nella misura indicata ed analiticamente elaborata nel conteggio prodotto in tesi, da considerarsi quale parte integrante del ricorso, con applicazione del Ccnl Trasporto Merci e Logistica, inquadramento al Livello D2, o quello diverso ritenuto di Giustizia, così per complessivi lordi €
64.986,62-, o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia;
2) in ipotesi, in applicazione del Ccnl Multiservizi già applicato in azienda al caso di specie, inquadramento del ricorrente entro la categoria professionale rivendicata in ricorso ed in ragione del maggiore orario di lavoro osservato rispetto a quello effettivamente corrisposto, condanni la Società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate e non percepite in occasione del rapporto di lavoro per il periodo contestato in atti o per quello diverso maggiore o minore ritenuto di Giustizia, in favore del ricorrente, nella misura indicata ed analiticamente elaborata nel conteggio prodotto in ipotesi, da considerarsi quale parte integrante del ricorso, con applicazione del Ccnl Multiservizi/Industria, o quello diverso ritenuto di Giustizia, così per complessivi lordi € 63.738,43-, o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia».
pagina 2 di 7 Si costituiva parte resistente rilevando la correttezza del proprio operato, in quanto la contrattazione collettiva applicata sarebbe rispondente alle mansioni svolte e all'attività del datore di lavoro, contestando i conteggi della controparte ed eccependo in ogni modo la prescrizione dei crediti.
2- Per quanto concerne le pretese della parte ricorrente occorre svolgere alcune considerazioni.
Per quanto concerne il contratto collettivo applicabile rispetto alle mansioni svolte dal secondo la prospettazione di quest'ultimo si dovrebbe far Pt_1 riferimento al CCNL Trasporto Merci e Logistica, in quanto l'attività della CP_1 rientrerebbe in detta tipologia di impresa.
Sul punto non c'è contestazione circa l'inquadramento del ricorrente (quale addetto al trasporto su strada, circostanza peraltro confermata dalle testimonianze assunte in corso di giudizio), né in ordine alla durata del rapporto.
È opportuno, allora, ricordare che, nel momento in cui un lavoratore contesta l'applicabilità di un determinato CCNL effettuata dalla parte datoriale, ritenendo applicabile, viceversa un diverso contratto collettivo, non è decisiva soltanto la maggiore o minore corrispondenza delle attività svolte con l'ambito applicativo, in quanto, l'eventuale azione può essere svolta solo per richiedere una retribuzione rispondente ai precetti costituzionali (cfr., Tribunale, Velletri, sez. lav., 23/02/2021, n. 285: «In virtù del primo comma dell' art. 2070 cod. civ. , ai fini dell'applicazione del contratto collettivo l'appartenenza alla categoria professionale si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Tale disposizione non opera nell'ambito della contrattazione collettiva di diritto comune. Pertanto se il contratto di lavoro è regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, ma solo eventualmente fare riferimento a tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. , deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato», nonché per il giudizio di legittimità, Cassazione civile, sez. lav., 23/06/2003, n. 9964:
pagina 3 di 7 «Il comma 1 dell'art. 2070 c.c. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione.
Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato») e, quindi, è sotto questo aspetto che l'analisi deve essere condotta.
3- In altre parole, in generale e nel caso di specie, il lavoratore avrebbe dovuto allegare compiutamente e poi dimostrare che le mansioni concretamente svolte, per le caratteristiche specifiche in sede esecutiva, non potrebbero ricevere un compenso conforme al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., applicando il CCNL Multiservizi.
Peraltro, considerando le attività della resistente, il CCNL applicato, che spazia in vari servizi, appare, come tale, capace di aderire all'attività della anche con riferimento al trasporto su strada ed è, allora, chiaro che il CP_1 ricorrente avrebbe dovuto specificare in maniera precisa e puntuale in che modo le sue mansioni non potessero essere adeguatamente coperte da un simile contratto collettivo, che pure prevede, proprio al suo livello di inquadramento, i lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi e pesanti, tra i quali anche quelli da guidare con patente di categoria “C”.
Infatti, la resistente ha utilizzato un contratto collettivo stipulato da associazioni di categoria maggiormente rappresentative, detto contratto trova pagina 4 di 7 applicazione con riferimento ad ogni tipologia di attività, tra le quali, le mansioni del Pt_1
Le considerazioni svolte conducono a ritenere l'insussistenza della violazione del precetto costituzionale di cui all'art. 36 Cost., anche perché dalle stesse conclusioni emerge che l'applicazione di uno, piuttosto che dell'altro CCNL comporta una variazione retributiva di poco più di mille euro, in un arco temporale quasi decennale, con la conseguenza che la domanda del ricorrente sul punto non può trovare accoglimento.
4- Per quanto concerne i compensi asseritamente dovuti per lavoro oltre l'orario contrattuale, è costante l'orientamento giurisprudenziale in ordine al quale, al fine di poter dichiarare il diritto di un lavoratore al compenso per detta voce, sia necessaria una puntuale e rigorosa prova circa il concreto svolgimento dello stesso (cfr., per il merito Tribunale, Torino, sez. lav., 08/09/2022, n. 1183: «In materia di lavoro subordinato, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario asseritamente svolto ha il dovere di supportare la sua richiesta con allegazioni puntuali e con una prova rigorosa»; Tribunale, Roma, sez. lav.,
29/11/2021, n. 9997: «In materia di lavoro subordinato, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso», nonché, per il giudizio di legittimità,
Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2020, n. 9791; Cassazione civile, sez. lav.,
19/06/2018, n. 16150: «Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver lavorato oltre l'orario di lavoro senza percepire quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36
Cost.)»).
pagina 5 di 7 5- Nel caso di specie, l'istruttoria svolta in corso di giudizio ha condotto ad un risultato certo solo in ordine all'orario di lavoro conforme alla retribuzione percepita dal ricorrente, in quanto, soltanto un teste ha riferito in qualche modo circostanze aderenti alla ricostruzione del ricorrente (cfr., teste – ud. Tes_1
19.5.2025: «Ho lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 2014 al 2021 con mansioni di autista. Svolgevo le medesime mansioni del sig. rispettavo Pt_1 gli stessi orari. Si entrava a lavoro alle 6:00 e si lavorava per 12 ore. […]. Avevamo diritto ad un'ora di pausa per il pranzo di cui godevamo tra un servizio e l'altro.
Finivamo di lavorare alle 18:00. Tale orario di lavoro veniva svolto 6 giorni su 7 a settimana con un giorno di riposo che variava e che quindi una volta su sette coincideva con il sabato o con la domenica»), ma si tratta di un lavoratore che aveva pendente un analogo giudizio contro il medesimo datore di lavoro, con un livello di attendibilità inferiore.
Per il resto, vi è una grave genericità che risulta comune a tutte le testimonianze (anche a quella sopra indicata cfr., teste cit.: «Il servizio Tes_1 mensa ad Ancona l'ho fatto per circa tre anni e in quel caso non mi occupavo dei trasporti cd. Locali. Gli orari che ho riferito in precedenza e cioè ingresso alle
6:00 e rientro alle 18:00 si riferiscono al periodo in cui ho svolto l'attività di trasporto locale. Adr. Vedevo il ricorrente entrare alle 6:00 e uscire alle 18:00 quando anche io rispettavo gli stessi orari cioè quando non svolgevo il servizio mensa ad
Ancona»), le quali non hanno potuto specificare in maniera puntuale gli orari di lavoro, tanto per la non corrispondenza delle giornate lavorative e, dunque, la non conoscenza delle circostanze specifiche, se non per supposizione (cfr., teste
– ud. 19.5.2025: «Non sono in grado di riferire sugli orari di lavoro del sig. Tes_2 in quanto ogni autista aveva i propri orari. L'inizio e la fine del servizio Pt_1 dipendevano dal tipo di linea a cui era assegnato il singolo autista»; teste Tes_3 ud. 19.5.2025: «Io e il non avevamo gli stessi orari poiché gli orari del singolo Pt_1 autista erano variabili e dipendevano dal tipo di servizio cui era addetto»), quanto per la varietà dei turni del ricorrente e degli autisti in genere (cfr. teste ud. Tes_4
19.5.2025: «In azienda l'orario di lavoro dipendeva dal tipo di servizio a cui era addetto il singolo autista. In genere gli autisti non avevano gli stessi orari salvo che facessero lo stesso servizio, ma capitava anche che all'interno dello stesso servizio
pagina 6 di 7 ci fossero orari differenti. So che il ricorrente a seconda dei periodi è stato addetto: al turno medicinali e in quel caso entrava al mattino alle 4:00 e tornava in sede intorno alle 16:00; al turno trasporto mense e in quel caso entrava alle 4:30 e usciva intorno alle 15:00 o 15:30. So che ha fatto in alcuni casi anche il turno notturno e in quel caso prendeva servizio mi sembra alle 18:00 e finiva intorno alle
7:00. Lavorava sicuramente tutte le settimane dal lunedì al venerdì. Poteva capitare comunque a seconda dei turni o delle esigenze che lavorasse anche il sabato o la domenica o anche il sabato e la domenica»).
L'incertezza, allora, attiene al fatto che nessuno prestava servizio assieme al ricorrente durante la giornata e, trattandosi di attività di trasporto, vengono in rilievo tutti i momenti in cui, nell'arco della giornata, il servizio non viene effettuato
(come, ad esempio, nei tempi di attesa).
In tale contesto, anche l'eventuale effettuazione di qualche ora di straordinario, in aggiunta a quelle riconosciute in busta paga, non può essere considerata pienamente provata e la circostanza non può che condurre al rigetto delle relative pretese.
6- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.980,00 oltre spese generali, iva e cap.
Firenze, il 14/11/2025
Il Giudice
EO CC
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