Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 14.00, il GOP dott. Maurizio
Rago, ha pronunciato la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile in composizione monocratica in persona del GOP, dott. Maurizio Rago, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 784/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione, promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppe Seminara, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cirò Marina alla via Roma n. 44;
- parte ricorrente-
Contro
(cod. fisc. ), in persona del suo Presidente, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti in atti, dall'avv. Annapaola De Masi, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Cittadella
Regionale, viale Europa n. 36;
-parte resistente-
Avverso: ordinanza ingiunzione n. 307521, emessa in data 06.05.2024 dalla
[...]
, per il Parte_2
pagamento della somma di euro 253,24, notificata in data 08.05.2024, nei confronti di Pt_1
quale obbligata in solido, a seguito di verbale di accertamento n. 10/2021 del
[...]
21.04.2021, redatto da agenti della Carabinieri Forestale ” Controparte_1 CP_1
Stazione di Cirò, notificato in data 09.05.2021.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
2.
Con ricorso, depositato in data 31.05.2024, quale obbligata in solido, Parte_1
proponeva opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 307521, emessa in data 06.05.2024 dalla Parte_2
, per il pagamento della somma di euro 253,24, notificata in data 09.05.2024, a seguito
[...]
di verbale di accertamento n. 10/2021, con il quale veniva contestata la violazione dell' artt.
8 comma 3 del regolamento per la gestione dei boschi governati a ceduo in del CP_1
10/06/2015, sanzionata dall'art. 14 dello stesso regolamento, che richiama l'art. 37 della
L.R. 12/10/2012 n. 45.
Mediante il predetto verbale gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, del Comando
Stazione di Cirò, in data 12/04/2021, in località Paradiso, in agro del Comune di Umbriatico, avevano accertato il taglio abusivo di dieci piante matricine di roverella che dovevano restare a dote del bosco.
A fondamento della proposta opposizione parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, deducendo che l'accertamento della violazione era avvenuta in difetto di contraddittorio tra le parti;
rilevava la propria estraneità ai fatti di causa, esponendo che la stessa ricorrente aveva effettuato solo ed esclusivamente il taglio delle piante consentite;
chiedeva, in via preliminare, la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, l'annullamento della sanzione amministrativa inflitta con l'ordinanza ingiunzione opposta.
3.
Con memoria di costituzione, depositata in data 24.09.2024, si costituiva nel presente giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., la quale, Controparte_1
preliminarmente, si opponeva all'istanza di sospensione dell'atto impugnato;
nel merito,
2 evidenziava che quanto rilevato dagli organi competenti nel verbale di accertamento doveva ritenersi pacifico ed incontestabile in quanto assistito da fede privilegiata;
osservava che dagli atti risultava provata la fondatezza dell'accertamento, rilevando che l'Amministrazione aveva operato nel pieno rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, nonché di tutte le prescrizioni legali vigenti, disciplinanti il procedimento amministrativo;
eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione, chiedendone il rigetto.
4.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa istruita documentalmente, all'esito della discussione delle parti, viene decisa all'odierna udienza con sentenza immediatamente depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.
L'eccezione di illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di contraddittorio appare priva di pregio.
Ai sensi dell'art. 13 L. 681/1989 “ Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica…”
Il successivo art. 14 dispone espressamente: “ La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento..”
La norma in esame precisa che la contestazione immediata è obbligatoria solo “quando è possibile”.
L'impossibilità può dipendere da una serie di situazioni, tra le quali è ricompresa anche l'assenza o mancata individuazione, come nel caso di specie, dell'effettivo trasgressore (cfr. verbale di accertamento in atti).
3 Nell'interpretazione della giurisprudenza, la tempestività della contestazione, prevista dell'art. 14 della legge 689/1981, va intesa in senso relativo e correlata allo scopo della norma, ossia l'esigenza di garantire l'esercizio delle difese da parte dei contravventori.
La mancata contestazione diretta e personale, anche se possibile, non estingue l'obbligazione sanzionatoria e non invalida la pretesa punitiva dell'Autorità amministrativa.
Infatti, ai sensi dell'art.14, comma 5, L. 689/1981 l'unico adempimento essenziale per evitare l'estinzione del debito sanzionatorio è la notifica nel termine perentorio indicato dalla legge ( cfr. Cass. Sez. Un. 12545/1992; Cass. n. 34640/2023; Cass. n. 10469/2020).
La normativa di cui alla legge n. 689/1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati (novanta giorni per la notifica della violazione, se non vi è stata la contestazione immediata ( art. 14); se viene fatta richiesta deve provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute ( art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art. 17) ed entro trenta giorni dalla contestazione, ovvero dalla notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, ex art. 17, scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (art. 18).
L'accertamento dell'infrazione in assenza del responsabile non inficia pertanto il valore probatorio del verbale di contestazione, essendo previsto un articolato iter procedimentale posto a garanzia del diritto di difesa del trasgressore.
Giova, inoltre, evidenziare che la responsabilità del soggetto obbligato in solido permane anche in caso di mancata individuazione dell'effettivo trasgressore.
Al riguardo il Giudice di legittimità ha statuito che la solidarietà prevista dall'art. 6 L.
689/1981 non assolve soltanto una funzione di garanzia, ma anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti (sia persone fisiche che enti) abbiano interagito con il trasgressore, rendendo possibile la violazione.
In altri termini, la ratio della responsabilità dell'obbligato in solido non è quella di far fronte a situazioni di insolvenza del trasgressore, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare il trasgressore, ma sia facilmente identificabile il soggetto obbligato in solido (cfr. Cass. n. 33027/2023).
4 Pertanto, secondo quanto ribadito anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite,
l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale ( cfr. Cass. Sez. Unite n. 22082/2017).
6.
In ordine ai fatti contestati, parte ricorrente si limita genericamente ad affermare che “ nell'esercitare il taglio del bosco è stata sempre ligia all'osservanza delle regole, effettuando solo ed esclusivamente il taglio delle piante consentite”.
Aderendo all'indirizzo giurisprudenziale della Corte di legittimità, si osserva che “nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono riservati al giudizio di querela di falso, diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame delle questioni afferenti all'alterazione, nel verbale, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. Inoltre, sono ammesse la contestazione e la prova solo delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva
“(cfr. ex multis Cass. n. 3705/2013).
Secondo i giudici della nomofilachia, “la correlazione tra il dovere di menzionare nel verbale in modo preciso e dettagliato, anche se sommario, l'elemento fattuale della violazione e l'efficacia, che l'art. 2700 c.c. attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, comportano che tale efficacia concerne inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alle violazioni menzionate nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti contestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l'attestazione. L'approccio alla questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione alla
5 ordinanza-ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente o indirettamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali
l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità ovvero rispetto alle quali l'atto non
è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà. Ogni diversa contestazione va, invece, svolta nel procedimento di querela di falso che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi..” (cfr. Cass. Sez. 17355/2009).
Giova evidenziare che la responsabilità solidale della ricorrente discende, ai sensi dell'art. 6
L. 689/1981, dalla sua qualità di proprietaria del fondo ove è stata commessa l'infrazione, come si evince dall'accertamento degli agenti della Regione Carabinieri Forestale
”- Stazione di Cirò. CP_1
Pertanto, la contestazione mossa in ordine all'estraneità della ricorrente ai fatti contestati appare priva di fondamento.
7.
In conclusione, per le ragioni esposte, l'opposizione va rigettata.
8.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto dei valori medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del 50% in considerazione del valore della controversia e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della , Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in euro 231,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge.
6 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Crotone il 17.03.2025
Il GIUDICE
GOP dott. Maurizio Rago
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