Articolo 23 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
Articolo 22Articolo 24
Versione
3 settembre 1862
Art. 23.

Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato colla indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.
Entrata in vigore il 3 settembre 1862