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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/11/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 164/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA GR ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. CP_1 C.F._2
IS UC resistente con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.01.2024 ha adito il Tribunale Parte_1 di Campobasso per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , celebrato in Campobasso in data CP_1
10.06.1989 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montagano (CB), anno 1989, n. 4, parte II, serie A), dal quale sono nati due figli, e Per_1 Per_2
(oggi entrambi maggiorenni e autonomi economicamente) alle seguenti
[...] condizioni:
- previsione di un assegno divorzile in suo favore pari ad € 600,00 mensili, a carico del resistente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
1 R.G. n. 164/2024
- conferma dell'assegnazione, in suo favore, della casa coniugale di proprietà di entrambi, come già stabilito nella sentenza di separazione;
- ordinare al di provvedere a dotarsi di un autonomo contatore di gas, luce CP_1
e acqua nell'abitazione al primo piano sita in via Matteotti n. 4 a Montagano (CB), ove risiede, dal momento che tutte le utenze utilizzate dallo stesso in tale immobile sono intestate a lei.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, nonché a quella di conferma di quanto previsto in sede di separazione consensuale relativamente all'assegnazione della casa coniugale alla , attesa la convivenza con la figlia . Pt_1 Per_2
Dopo aver precisato di nulla dovere a titolo di assegno di mantenimento in favore dei due figli, divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, si è altresì opposto alla domanda di assegno divorzile della ricorrente.
Con sentenza parziale n. 644/2024, depositata il 26.06.2024, l'adito Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, rimettendo la causa sul ruolo dello scrivente giudice relatore per il prosieguo dell'istruttoria sulle questioni accessorie.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'interrogatorio formale di nonché l'escussione testimoniale della figlia CP_1 della coppia , e quindi rinviata all'udienza del 24.09.2025 per la Persona_2 rimessione in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle note scritte depositate nei termini di rito, riportandosi alle richieste già formulate in atti.
Con ordinanza del 26.09.2025 lo scrivente giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, ordinando la trasmissione degli atti al P.M.
Il P.M., in data 29.09.2025, ha espresso parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
I. Preso atto della sentenza parziale n. 644/2024, depositata il 26.06.2025, con cui questo Tribunale ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, il presente giudizio pende allo stato per le sole questioni accessorie.
Come visto, entrambe le parti hanno chiesto la conferma di quanto già previsto in sede di separazione consensuale relativamente all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che ivi convive con la figlia . Persona_2
E' altresì pacifico tra le parti che i figli e sono ormai Per_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ragion per cui nulla il padre dovrà più versare per il loro mantenimento.
Considerata l'espressa convergenza delle parti in merito a quanto sinora esposto, il Collegio può senza dubbio procedere in questa sede a statuire in conformità rispetto alle loro richieste, atteso altresì che le stesse sono conformi alla legge.
2 R.G. n. 164/2024
II. Come visto, parte ricorrente ha chiesto che venga posto a carico dell'ex coniuge un assegno di divorzio commisurato in € 600,00 mensili, in considerazione delle precarie condizioni economiche nelle quali ella versa, non svolgendo più (a differenza del periodo antecedente alla separazione) attività lavorativa, a causa del mancato rinnovo del contratto.
Ha sostenuto la sussistenza dei presupposti per maggiorare l'importo riconosciuto in suo favore a titolo di mantenimento con la sentenza di separazione (pari ad € 150,00 mensili), in quanto il non sarebbe più tenuto né al pagamento della CP_1 rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa (pari ad € 349,52), né al sostentamento economico dei figli e , nelle more divenuti Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ha evidenziato di riuscire a far fronte a tutte le spese quotidiane solo grazie all'auto della figlia, che con lei convive, e che lei stessa, stante l'età e le condizioni occupazionali della regione Molise, ha difficoltà a trovare un nuovo lavoro.
Il resistente si è opposto all'istanza di corresponsione dell'assegno divorzile, evidenziando che la non avrebbe fornito prova concreta dei presupposti Pt_1 per il detto riconoscimento.
Preliminarmente, anche alla luce degli approdi interpretativi indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 18287 del 11.07.2018, occorre rilevare che l'obbligo per un coniuge di somministrare un assegno periodico all'altro coniuge ha una funzione sia assistenziale che perequativa-compensativa, in ossequio ai principi di solidarietà, libertà, autoresponsabilità e pari dignità, che permeano la relazione matrimoniale e che non vengono del tutto sacrificati al momento della cessazione del vincolo.
I parametri cui ancorare l'indagine sulla adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente debbono essere individuati nell'ambito degli stessi criteri espressamente indicati dalla disposizione normativa di cui all'art. 5, comma VI, legge 898/1970. In particolare, il fondamento della valutazione di adeguatezza deve essere rappresentato dalla attualità della situazione economico-patrimoniale del richiedente e dalla sua idoneità a generare uno squilibrio rispetto alla corrispondente situazione dell'altro coniuge. Tuttavia, occorre anche indagare le cause di detta situazione economica e di detto squilibrio, verificandone in particolare la riconducibilità alle determinazioni comuni dei coniugi ed ai ruoli endo-familiari, secondo gli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale, così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma VI, cit.
Ancora, il giudizio di adeguatezza dei mezzi deve avere anche un contenuto prognostico, riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso: pertanto, il riconoscimento dell'assegno divorzile deve tener conto della necessità di garantire al coniuge economicamente più debole un grado di autosufficienza e di livello reddituale adeguato al contributo che egli ha fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare avendo riguardo alle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
In particolare la funzione compensativo-perequativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, è volta a consentire al
3 R.G. n. 164/2024
coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto, in modo particolare, delle realistiche aspettative professionali sacrificate manente matrimonio in funzione della realizzazione del progetto familiare e di cui il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di fornire adeguata dimostrazione (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).
Circa la determinazione del quantum debeatur, la Corte di Cassazione ha ribadito l'importanza di un'attenta valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto, nonché delle sue condizioni personali e di salute e del contesto anche economico nel quale egli opera (cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023).
In sostanza, dunque, come confermato dalla giurisprudenza più recente, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
Ebbene, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti giustificanti il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della . Pt_1
Ella è infatti, allo stato, disoccupata, come confermato anche dalla figlia Per_2
(escussa quale testimone in questa sede), la quale ha affermato di
[...] convivere con la madre, che non ha disponibilità economiche, ragion per cui è lei che provvede al pagamento di tutte le spese delle utenze di casa.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti si evince che la ricorrente ha sempre percepito, quando lavorava, redditi esigui: nel 2020 i redditi da lavoro dipendente furono infatti pari ad euro 5.384,00, nel 2021 ad euro 8.121,00, nel 2022 ad euro 2.802,00.
Il invece, che lavorava come carabiniere, è allo stato titolare di un reddito CP_1 da pensione - di importo non noto, in difetto di precise allegazioni sul punto, e considerato che le dichiarazioni dei redditi in atti fanno riferimento ad annualità nelle quali egli percepiva ancora un reddito da lavoro dipendente. Si osserva che nel 2020 il ha percepito, a tale titolo, la somma di euro 37.898,00, nel CP_1
2021 quella di euro 38.479, nel 2022 quella di euro 39.250,00.
E' chiaro, dunque, che il ha visto costantemente aumentare, negli ultimi CP_1 anni, i propri redditi, mentre la li ha visti diminuire, sino ad azzerarsi del Pt_1 tutto.
Sussiste dunque un significativo squilibrio tra la situazione economica dell'uno e quella dell'altra, determinato dalle scelte compiute nel corso della vita coniugale, deve ritenersi di comune accordo, in mancanza di diverse evidenze.
Verosimilmente nel corso della vita coniugale la moglie ha infatti dovuto dedicarsi maggiormente alla casa ed alla cura dei due figli della coppia, fornendo dunque un
4 R.G. n. 164/2024
rilevante contributo nella realizzazione della vita familiare, e sacrificando di conseguenza le sue aspettative professionali ed economiche.
Non può non valutarsi, inoltre, l'età della ricorrente (58 anni), la circostanza per cui ella appare priva di specifica professionalità lavorativa, nonché le notorie particolari condizioni del mercato del lavoro del Mezzogiorno, che non consentono di ritenere altamente probabile una concreta possibilità di reperire un'occupazione lavorativa stabile.
Occorre valutare altresì la lunga durata del rapporto matrimoniale, protrattosi per oltre trenta anni.
Ciò chiarito in merito all'an, il Collegio ritiene che la somma richiesta dalla Pt_1
a titolo di assegno divorzile sia senza dubbio eccessiva.
L'aumento dell'importo dell'assegno, rispetto a quanto previsto in sede di separazione, non può infatti automaticamente discendere, come vorrebbe la ricorrente, dalla circostanza per cui l'ex coniuge non corrisponde più nulla per il mantenimento dei figli, né da quella per cui egli ha ormai estinto il prestito contratto per l'acquisto della prima casa.
Occorre poi rilevare che la è comproprietaria dell'immobile che costituiva Pt_1 la ex casa coniugale, e che lo utilizza in via esclusiva, in quanto vi abita con la figlia.
E' poi emerso dalla prova testimoniale (cfr. dichiarazioni della figlia ), Persona_2 che la signora ha in uso altresì il garage di pertinenza della casa coniugale, pur acquistato dal nel 2021, e dunque nel corso del giudizio di separazione, CP_1 nonché un'automobile, parimenti acquistata dal CP_1
Per tutte le suesposte ragioni, ritiene il Collegio di poter individuare l'importo dell'assegno divorzile in favore della nella somma di € 170,00 mensili (oltre Pt_1 aggiornamenti annuali sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT).
L'importo viene leggermente aumentato rispetto a quello individuato nella sentenza di separazione (che risale al 2022), in considerazione dell'intervenuto aumento del costo della vita, verificatosi negli ultimi tre anni.
III. Deve essere rigettata la domanda della ricorrente di ordinare al resistente di provvedere a dotarsi di un autonomo contatore delle utenze relative all'abitazione posta al primo piano di Via Matteotti n. 4 a Montagano, ove lo stesso risiederebbe.
Dalla documentazione in atti (cfr. certificati di residenza depositati dalla ricorrente) emerge infatti che è a risiedere, insieme alla sola , Parte_1 Persona_2 al primo piano dell'abitazione sita in Montagano alla Via Matteotti n. 4.
Ebbene, atteso che la casa coniugale continua ad essere assegnata alla , Pt_1 non si vede per quale ragione le utenze dell'abitazione in questione, sita al piano primo, dovrebbero essere intestate al CP_1
IV. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione delle seguenti circostanze: non vi è stata contestazione tra le parti né circa la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, né circa l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, né circa l'esclusione dell'obbligo di mantenimento del resistente in favore dei figli;
la domanda di assegno divorzile è stata accolta in misura significativamente inferiore rispetto a quanto richiesto.
5 R.G. n. 164/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così decide:
• PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Pt_1
un assegno divorzile quantificato in euro 170,00 mensili,
[...] rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese;
• DISPONE che nulla dovrà più essere corrisposto da in favore CP_1 dei figli e , in quanto maggiorenni ed economicamente Per_1 Persona_2 autosufficienti;
• RIGETTA ogni altra domanda;
• COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 22.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 164/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA GR ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. CP_1 C.F._2
IS UC resistente con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.01.2024 ha adito il Tribunale Parte_1 di Campobasso per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , celebrato in Campobasso in data CP_1
10.06.1989 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montagano (CB), anno 1989, n. 4, parte II, serie A), dal quale sono nati due figli, e Per_1 Per_2
(oggi entrambi maggiorenni e autonomi economicamente) alle seguenti
[...] condizioni:
- previsione di un assegno divorzile in suo favore pari ad € 600,00 mensili, a carico del resistente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
1 R.G. n. 164/2024
- conferma dell'assegnazione, in suo favore, della casa coniugale di proprietà di entrambi, come già stabilito nella sentenza di separazione;
- ordinare al di provvedere a dotarsi di un autonomo contatore di gas, luce CP_1
e acqua nell'abitazione al primo piano sita in via Matteotti n. 4 a Montagano (CB), ove risiede, dal momento che tutte le utenze utilizzate dallo stesso in tale immobile sono intestate a lei.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, nonché a quella di conferma di quanto previsto in sede di separazione consensuale relativamente all'assegnazione della casa coniugale alla , attesa la convivenza con la figlia . Pt_1 Per_2
Dopo aver precisato di nulla dovere a titolo di assegno di mantenimento in favore dei due figli, divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, si è altresì opposto alla domanda di assegno divorzile della ricorrente.
Con sentenza parziale n. 644/2024, depositata il 26.06.2024, l'adito Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, rimettendo la causa sul ruolo dello scrivente giudice relatore per il prosieguo dell'istruttoria sulle questioni accessorie.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'interrogatorio formale di nonché l'escussione testimoniale della figlia CP_1 della coppia , e quindi rinviata all'udienza del 24.09.2025 per la Persona_2 rimessione in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle note scritte depositate nei termini di rito, riportandosi alle richieste già formulate in atti.
Con ordinanza del 26.09.2025 lo scrivente giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, ordinando la trasmissione degli atti al P.M.
Il P.M., in data 29.09.2025, ha espresso parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
I. Preso atto della sentenza parziale n. 644/2024, depositata il 26.06.2025, con cui questo Tribunale ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, il presente giudizio pende allo stato per le sole questioni accessorie.
Come visto, entrambe le parti hanno chiesto la conferma di quanto già previsto in sede di separazione consensuale relativamente all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che ivi convive con la figlia . Persona_2
E' altresì pacifico tra le parti che i figli e sono ormai Per_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ragion per cui nulla il padre dovrà più versare per il loro mantenimento.
Considerata l'espressa convergenza delle parti in merito a quanto sinora esposto, il Collegio può senza dubbio procedere in questa sede a statuire in conformità rispetto alle loro richieste, atteso altresì che le stesse sono conformi alla legge.
2 R.G. n. 164/2024
II. Come visto, parte ricorrente ha chiesto che venga posto a carico dell'ex coniuge un assegno di divorzio commisurato in € 600,00 mensili, in considerazione delle precarie condizioni economiche nelle quali ella versa, non svolgendo più (a differenza del periodo antecedente alla separazione) attività lavorativa, a causa del mancato rinnovo del contratto.
Ha sostenuto la sussistenza dei presupposti per maggiorare l'importo riconosciuto in suo favore a titolo di mantenimento con la sentenza di separazione (pari ad € 150,00 mensili), in quanto il non sarebbe più tenuto né al pagamento della CP_1 rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa (pari ad € 349,52), né al sostentamento economico dei figli e , nelle more divenuti Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ha evidenziato di riuscire a far fronte a tutte le spese quotidiane solo grazie all'auto della figlia, che con lei convive, e che lei stessa, stante l'età e le condizioni occupazionali della regione Molise, ha difficoltà a trovare un nuovo lavoro.
Il resistente si è opposto all'istanza di corresponsione dell'assegno divorzile, evidenziando che la non avrebbe fornito prova concreta dei presupposti Pt_1 per il detto riconoscimento.
Preliminarmente, anche alla luce degli approdi interpretativi indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 18287 del 11.07.2018, occorre rilevare che l'obbligo per un coniuge di somministrare un assegno periodico all'altro coniuge ha una funzione sia assistenziale che perequativa-compensativa, in ossequio ai principi di solidarietà, libertà, autoresponsabilità e pari dignità, che permeano la relazione matrimoniale e che non vengono del tutto sacrificati al momento della cessazione del vincolo.
I parametri cui ancorare l'indagine sulla adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente debbono essere individuati nell'ambito degli stessi criteri espressamente indicati dalla disposizione normativa di cui all'art. 5, comma VI, legge 898/1970. In particolare, il fondamento della valutazione di adeguatezza deve essere rappresentato dalla attualità della situazione economico-patrimoniale del richiedente e dalla sua idoneità a generare uno squilibrio rispetto alla corrispondente situazione dell'altro coniuge. Tuttavia, occorre anche indagare le cause di detta situazione economica e di detto squilibrio, verificandone in particolare la riconducibilità alle determinazioni comuni dei coniugi ed ai ruoli endo-familiari, secondo gli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale, così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma VI, cit.
Ancora, il giudizio di adeguatezza dei mezzi deve avere anche un contenuto prognostico, riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso: pertanto, il riconoscimento dell'assegno divorzile deve tener conto della necessità di garantire al coniuge economicamente più debole un grado di autosufficienza e di livello reddituale adeguato al contributo che egli ha fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare avendo riguardo alle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
In particolare la funzione compensativo-perequativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, è volta a consentire al
3 R.G. n. 164/2024
coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto, in modo particolare, delle realistiche aspettative professionali sacrificate manente matrimonio in funzione della realizzazione del progetto familiare e di cui il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di fornire adeguata dimostrazione (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).
Circa la determinazione del quantum debeatur, la Corte di Cassazione ha ribadito l'importanza di un'attenta valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto, nonché delle sue condizioni personali e di salute e del contesto anche economico nel quale egli opera (cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023).
In sostanza, dunque, come confermato dalla giurisprudenza più recente, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
Ebbene, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti giustificanti il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della . Pt_1
Ella è infatti, allo stato, disoccupata, come confermato anche dalla figlia Per_2
(escussa quale testimone in questa sede), la quale ha affermato di
[...] convivere con la madre, che non ha disponibilità economiche, ragion per cui è lei che provvede al pagamento di tutte le spese delle utenze di casa.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti si evince che la ricorrente ha sempre percepito, quando lavorava, redditi esigui: nel 2020 i redditi da lavoro dipendente furono infatti pari ad euro 5.384,00, nel 2021 ad euro 8.121,00, nel 2022 ad euro 2.802,00.
Il invece, che lavorava come carabiniere, è allo stato titolare di un reddito CP_1 da pensione - di importo non noto, in difetto di precise allegazioni sul punto, e considerato che le dichiarazioni dei redditi in atti fanno riferimento ad annualità nelle quali egli percepiva ancora un reddito da lavoro dipendente. Si osserva che nel 2020 il ha percepito, a tale titolo, la somma di euro 37.898,00, nel CP_1
2021 quella di euro 38.479, nel 2022 quella di euro 39.250,00.
E' chiaro, dunque, che il ha visto costantemente aumentare, negli ultimi CP_1 anni, i propri redditi, mentre la li ha visti diminuire, sino ad azzerarsi del Pt_1 tutto.
Sussiste dunque un significativo squilibrio tra la situazione economica dell'uno e quella dell'altra, determinato dalle scelte compiute nel corso della vita coniugale, deve ritenersi di comune accordo, in mancanza di diverse evidenze.
Verosimilmente nel corso della vita coniugale la moglie ha infatti dovuto dedicarsi maggiormente alla casa ed alla cura dei due figli della coppia, fornendo dunque un
4 R.G. n. 164/2024
rilevante contributo nella realizzazione della vita familiare, e sacrificando di conseguenza le sue aspettative professionali ed economiche.
Non può non valutarsi, inoltre, l'età della ricorrente (58 anni), la circostanza per cui ella appare priva di specifica professionalità lavorativa, nonché le notorie particolari condizioni del mercato del lavoro del Mezzogiorno, che non consentono di ritenere altamente probabile una concreta possibilità di reperire un'occupazione lavorativa stabile.
Occorre valutare altresì la lunga durata del rapporto matrimoniale, protrattosi per oltre trenta anni.
Ciò chiarito in merito all'an, il Collegio ritiene che la somma richiesta dalla Pt_1
a titolo di assegno divorzile sia senza dubbio eccessiva.
L'aumento dell'importo dell'assegno, rispetto a quanto previsto in sede di separazione, non può infatti automaticamente discendere, come vorrebbe la ricorrente, dalla circostanza per cui l'ex coniuge non corrisponde più nulla per il mantenimento dei figli, né da quella per cui egli ha ormai estinto il prestito contratto per l'acquisto della prima casa.
Occorre poi rilevare che la è comproprietaria dell'immobile che costituiva Pt_1 la ex casa coniugale, e che lo utilizza in via esclusiva, in quanto vi abita con la figlia.
E' poi emerso dalla prova testimoniale (cfr. dichiarazioni della figlia ), Persona_2 che la signora ha in uso altresì il garage di pertinenza della casa coniugale, pur acquistato dal nel 2021, e dunque nel corso del giudizio di separazione, CP_1 nonché un'automobile, parimenti acquistata dal CP_1
Per tutte le suesposte ragioni, ritiene il Collegio di poter individuare l'importo dell'assegno divorzile in favore della nella somma di € 170,00 mensili (oltre Pt_1 aggiornamenti annuali sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT).
L'importo viene leggermente aumentato rispetto a quello individuato nella sentenza di separazione (che risale al 2022), in considerazione dell'intervenuto aumento del costo della vita, verificatosi negli ultimi tre anni.
III. Deve essere rigettata la domanda della ricorrente di ordinare al resistente di provvedere a dotarsi di un autonomo contatore delle utenze relative all'abitazione posta al primo piano di Via Matteotti n. 4 a Montagano, ove lo stesso risiederebbe.
Dalla documentazione in atti (cfr. certificati di residenza depositati dalla ricorrente) emerge infatti che è a risiedere, insieme alla sola , Parte_1 Persona_2 al primo piano dell'abitazione sita in Montagano alla Via Matteotti n. 4.
Ebbene, atteso che la casa coniugale continua ad essere assegnata alla , Pt_1 non si vede per quale ragione le utenze dell'abitazione in questione, sita al piano primo, dovrebbero essere intestate al CP_1
IV. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione delle seguenti circostanze: non vi è stata contestazione tra le parti né circa la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, né circa l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, né circa l'esclusione dell'obbligo di mantenimento del resistente in favore dei figli;
la domanda di assegno divorzile è stata accolta in misura significativamente inferiore rispetto a quanto richiesto.
5 R.G. n. 164/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così decide:
• PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Pt_1
un assegno divorzile quantificato in euro 170,00 mensili,
[...] rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese;
• DISPONE che nulla dovrà più essere corrisposto da in favore CP_1 dei figli e , in quanto maggiorenni ed economicamente Per_1 Persona_2 autosufficienti;
• RIGETTA ogni altra domanda;
• COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 22.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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