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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3716 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 26.9.2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. MASSIMILIANO RICCIARDI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato allegato all'atto di opposizione;
opponente
E
(già ), in persona del legale Controparte_1 CP_1
rappresentante p.t., e per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio di Venezia – Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 in data 09/12/2020 Persona_1
(doc.01), la elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_2 dell'Avv. ROSSI MARCO, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine del ricorso monitorio;
opposta
FATTO
Con il decreto ingiuntivo n. 630/2021 l'odierna parte opposta ingiungeva ad Pt_1
e ad in qualità di fideiussori della il
[...] Controparte_3 CP_4
pagamento di € 24.000,00, somma così determinata nel rispetto dei limiti della fideiussione prestata a fronte di un saldo debitore di € 35.161,44 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine relativo al contratto di apertura di conto corrente sottoscritto con la Banca Monte dei Paschi di Siena dalla CP_4
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, si opponeva al Parte_1
decreto ingiuntivo elencando i seguenti motivi in diritto:
1) Nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta;
2) Mancanza dell'esatto petitum e causa petendi, argomentando – tra l'altro – in ordine alla rilevanza del disconoscimento;
3) “contestazione anche per ragioni diverse sul titolo posto a base della richiesta…..”;
4) Omessa contabilizzazione delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, argomentando anche in ordine all'inidoneità probatoria delle mere fatture;
5) Argomentando in ordine al principio della “riferibilità della prova o della vicinanza della stessa” nonché in ordine alla funzione ripristinatoria della provvista dei versamenti eseguiti nel corso del rapporto concludendo con la richiesta di nullità del decreto monitorio n. 630/2021 “per duplicazione dei tassi di interessi sorta capitale e spese”.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva dichiararsi la nullità della citazione, CP_1
con passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per incomprensibilità dell'atto di citazione;
parte opposta, inoltre, evidenziava che – in ogni caso – non risultavano contestate le seguenti circostanze:
-la richiesta della e l'ottenimento da CP_4 Parte_2
del contratto di apertura di conto corrente azionato in via monitoria da
[...]
CP_
(doc. 3 monitorio);
- che le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto sono state assunte in qualità di fideiussori dai Sig.ri e Parte_1 Controparte_3
- il proprio inadempimento;
CP_
- l'avvenuta cessione del credito da a . Parte_2
di talchè dovevano considerarsi ammesse ex art. 115 c.p.c.
Parte opposta, infine, evidenziava di aver compiutamente provato il proprio credito in sede monitoria nel rispetto dell'art. 50 TUB e che – comunque – con l'opposizione si era ormai instaurato un giudizio ordinario, nel quale il suo credito risultava compiutamente documentato, così come risultava documentata l'avvenuta notifica alla controparte dell'intervenuta cessione del credito, mentre non veniva in alcun modo dedotto (né tanto meno documentato) un eventuale adempimento dell'odierno
2 opponente, che risultava dagli atti essere anche il rappresentante legale della società debitrice per la quale aveva sottoscritto la fideiussione azionata.
Concessa la provvisoria esecuzione con l'ordinanza del 9.6.2022 ed assegnati i termini istruttori, nessuno se ne avvaleva (all'udienza del 19.1.2023 l'opponente si limitava ad argomentare in ordine a ragioni strettamente personali e familiari per le quali si riproponeva di transigere la controversia), ragion per cui la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.9.2024, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e precisazione delle conclusioni delle parti, in particolare – mentre parte opposta si riportava ai propri atti – parte opponente per la prima volta spiegava eccezioni relativamente alla cessione dei crediti e alla violazione dell'art. 106 T.U.B.
DIRITTO
L'opposizione è infondata e – per l'effetto – deve essere rigettata.
Come compiutamente argomentato da parte opposta sin dalla propria costituzione in giudizio, infatti, l'atto introduttivo conteneva una serie di richiami normativi e giurisprudenziali senza – però – alcun riferimento al caso specifico;
in particolare, pur richiamando gli effetti di un disconoscimento, parte opponente non disconosceva la propria sottoscrizione sul contratto di fideiussione posto a fondamento del ricorso monitorio;
nessun rilievo, inoltre, possono avere in questa sede le contestazioni originariamente spiegate con riferimento al valore probatorio delle fatture, in quanto il decreto ingiuntivo non si fondava su fatture, ma su un contratto di fideiussione mentre il motivo relativo alla “duplicazione dei tassi di interessi sorta capitale e spese” non veniva in alcun modo né precisato, né sostenuto nel corso del giudizio, mentre parte opposta provava compiutamente la legittimità del proprio credito (cfr. anche il richiamo al D.M. applicabile al contratto in esame, contenuto nella comparsa conclusionale, dal quale si evince chiaramente che il TAE pattuito pari al 14,226% rientrava nel tasso soglia applicabile ratione temporis pari al 14,25).
Chiaramente tardive, infine, sono le contestazioni relative all'omessa prova dell'avvenuta cessione del credito ed in ordine alla presunta violazione dell'art. 106
TUB, articolate solo e direttamente in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale.
3 In ogni caso, non ci si può esimere dall'evidenziare che non solo parte opposta provava compiutamente la propria legittimazione attiva sin dalla fase monitoria, ma l'omessa specifica contestazione nella prima difesa deve – in ogni caso - farla ritenere provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Come è noto, del resto, la normativa vigente in materia è improntata ad uno snellimento dell'iter di cessione dei crediti in blocco, non imponendo particolari requisiti formali ed anzi mirando a rendere più agevole la circolazione dei crediti bancari1, di talché il creditore è libero di fornire la prova suddetta anche secondo modalità alternative al rigoroso deposito del negozio di trasferimento.
Consolidato principio giurisprudenziale in materia, infatti, è quello espresso dalla VI
Sezione della Cassazione con la nota ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, secondo la quale “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Da detta condivisibile argomentazione, ne deriva che – proprio alla luce della ratio legis evidenziata – la legittimazione attiva della cessionaria ed, in particolare,
l'inclusione nel contratto di cessione in blocco proprio dello specifico contratto azionato, ben può essere provato anche semplicemente facendo ricorso al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Corollario al citato principio, quindi, è l'ultima precisazione che è dato leggere in diverse recenti pronunce della Cassazione (sia pure incidentalmente): non necessitando
4 di formule sacramentali, la prova dell'effettiva cessione proprio del credito azionato ben può essere data anche semplicemente per presunzioni, purchè abbiano i connotati di cui all'art. 2729 c.c.
Con l'ordinanza n. 17944 del 22.6.20232, in particolare, la III sezione della
Cassazione ha avuto modo di chiarire che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Venendo al caso in esame, quindi, l'odierna parte opposta già in sede monitoria aveva depositato la copia dell'atto di cessione dei crediti, l'elenco dei crediti (con specifica indicazione di quello oggetto di causa), nonché la raccomandata A/R recante notifica cessione e contestuale diffida con relativa ricevuta di ritorno (cfr. allegati 5, 6,
7 e 8 al ricorso monitorio) così documentando compiutamente la propria legittimazione attiva (che veniva comprovata anche dalla disponibilità ed allegazione anche della copia contratto n. 91729 e dalle fideiussioni – allegati 3 e 4 al ricorso monitorio).
Quanto all'ulteriore motivo di opposizione relativo alla mancata iscrizione della società opposta nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B.
(proposto solo in sede di precisazione delle conclusioni), si è da ultimo condivisibilmente espressa la giurisprudenza di legittimità nei termini che seguono: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la
nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”.
5 conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7243 del 18/03/2024).
Come correttamente e tempestivamente dedotto da parte opposta, non veniva in alcun modo contestata l'effettiva sussistenza dell'obbligazione dedotta in giudizio ed il suo inadempimento da parte dell'odierno opponente, che – come già evidenziato – era anche il rappresentante legale della società debitrice, di talchè non sussistono neanche i presupposti per una eventuale tutela consumeristica, comunque non invocata dall'opponente.
L'opposizione, quindi, va rigettata, con condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite, come liquidate in dispositivo alla luce del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 630/2021, già dichiarato esecutivo con ordinanza del 9.6.2022;
2) Condanna al rimborso in favore di parte opposta delle spese Parte_1 di giudizio che si liquidano in complessivi € 4.096,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la trattazione ed € 1.200,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 11/04/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., ex multis, Cass. 5997 del 2006: “L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis") ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è 2 Cfr. anche Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3405 del 06/02/2024, non massimata, in ordine alle presunzioni.