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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/11/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 541 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Varese, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del Giudice dr. Dario Papa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 541/2024 del ruolo lavoro
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Alan Breda, Via Cavour n. 6, Parte_1
Arcisate (VA), che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Antonio Tripodi ed Elisa Perrella
del Foro di Roma, in virtù di procura rilasciata su foglio separato, allegato telematicamente al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1
-, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dall'avv. Gaetano Citrigno, ex art. 417 bis, primo comma, c.p.c., dom.to in Varese, Via Copelli n. 6;
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico - carta docente.
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso e da verbale di udienza del 17 luglio 2025.
Per il resistente: come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato in data 25 giugno
2024 conveniva in giudizio il , formulando Parte_1 Controparte_1
le conclusioni che di seguito si riportano:
“- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.107/2015,
dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016
e dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69 del 2023, convertito in Legge n. 103 del 2023 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 99/70
del Consiglio dell'Unione Europea;
In via principale:
- accertare e dichiarare, per i motivi sin qui esposti, il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico pari ad € 500,00 annui, c.d “Carta Docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per l'effetto
- condannare il al riconoscimento della ridetta somma così Controparte_1
come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici per tutti i motivi esposti nella superiore narrativa.
In via subordinata:
- accertare e dichiarare che il , per gli anni di servizio espletati Controparte_1
in precedenza dal ricorrente, ha omesso di versare la somma annua di € 500,00 oggetto della Carta
2 Docente e per l'effetto condannarlo al pagamento, in favore dello stesso, della somma di € 3.000,00,
o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA”.
In fatto, il ricorrente esponeva:
1) di essere un insegnante a tempo determinato, in servizio - per l'a.s. 2023/2024, dal 1°
settembre 2023 fino al 30 giugno 2024 - presso il Liceo Artistico “Angelo Frattini” di Varese;
2) di essere stato destinatario in precedenza, sempre come docente, di incarichi di supplenza alle dipendenze del in forza di numerosi e reiterati contratti Controparte_1
a termine, per un periodo di tempo corrispondente all'intero anno scolastico, per l'a.s.
2018/2019, per l'a.s. 2019/2020, per l'a.s. 2020/2021, per l'a.s. 2021/2022 e per l'a.s.
2022/2023;
3) di non aver beneficiato, in relazione agli incarichi di supplenza suindicati, dell'erogazione della somma di Euro 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. “Carta elettronica del docente”), e destinata ai soli docenti di ruolo.
In diritto, sempre il ricorrente, delineato il quadro normativo di riferimento, richiamava quella giurisprudenza formatasi in materia, che “ha avuto modo di chiarire come la limitazione ai soli docenti immessi in ruolo del beneficio contenuto nella c.d. Carta docente si traduca in una ingiustificata disparità di trattamento”; al riguardo, citava sia la decisione n. 1842 del 16 marzo 2022
del Consiglio di Stato, secondo cui la differenziazione tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato “collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione”, sia l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 450
del 18 maggio 2022, per la quale “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
3 indeterminato del , …, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno”, sia la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, in cui è stato sostenuto che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, … o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”, sia, infine, alcune pronunce di giudici di merito,
orientatisi nel medesimo senso.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva in giudizio il Controparte_2
in persona del Direttore Generale pro tempore: richiamava i fatti e in diritto, previa
[...]
richiesta di “riunione dei procedimenti ex art. 151 disp. att. cpc”, contestava il ricorso “ex adverso”
proposto, in particolare eccependo la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., del diritto azionato,
con decorrenza dall'iscrizione a ruolo del ricorso medesimo o da atto di precedente diffida, qualora allegato, facendo riferimento ai principi enunciati da Cass. n. 29961/2023 per il riconoscimento del beneficio economico in oggetto, illustrando la nozione di “carta docente”, per quanto necessario nel denegato caso di pronuncia di condanna, e nulla opponendo “sull'ultrattività e sull'estensione del giudicato”.
Concludeva come sopra.
Svolte deduzioni, prodotta documentazione da parte ricorrente, all'udienza del 22 luglio 2025 il
Giudice, esaurita la discussione e preso atto delle conclusioni quali da ultimo formulate, pronunciava sentenza, con cui definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo in calce trascritto.
Il ricorso va accolto.
Occorre, innanzi tutto, richiamare il quadro normativo di riferimento nella presente materia:
-l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di
4 spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo di euro 500,00 annui
per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato
digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale,
per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano
triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
“nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti
di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
-l'art.1, comma 124, della medesima legge stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi
alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e
strutturale”.
Inoltre, i D.P.C.M. attuativi 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 (ex art. 122 L. 107/15) hanno ribadito l'esclusione dal beneficio per cui è causa dei docenti assunti a tempo determinato, riservando il diritto di ottenere la “carta docente” ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Più nello specifico, l'art. 2 del DPCM 23 settembre 2015 ha, così, disposto:
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
[..
[...] assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma Controparte_4
1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30
settembre di ciascun anno scolastico al , Controparte_3
secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10
giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_3
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo
[...]
indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca Controparte_3
della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta
deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”,
e l'art. 3 del medesimo Decreto Ministeriale ha, così, precisato:
“1. Ciascuna carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3……”.
Il successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha, poi, così, previsto, all'art. 2:
“Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui……”
e al seguente art. 3 ha, così, stabilito: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale ……...La Carta non è più
fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
6 Ed ancora, gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria contemplano in capo all'Amministrazione
scolastica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Ciò premesso a livello normativo, è da evidenziare che nel presente giudizio parte ricorrente lamenta l'illegittima esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dai destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Ora, è da ritenere che tale doglianza sia fondata in considerazione dei principi costituzionali e comunitari alla luce dei quali bisogna interpretare la normativa sopra menzionata.
Infatti, con riguardo al quadro costituzionale occorre, in particolare, richiamare quanto sostenuto dal
Consiglio di Stato con la recente pronuncia n. 1842 del 2022, le cui condivisibili argomentazioni vengono, ora, di seguito riportate: “……un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt.
3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più,
per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che,
nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio
7 scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità
dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Ciò esposto, è stata, poi, ritenuta possibile una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1, commi 121 e ss., della L. n. 107/2015) nel rispetto degli articoli 3, 35 e 97
Cost., in quanto “…………..6.2. […]i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi
guidati dal criterio 'lex posterior derogat priori', ma da quello della riserva di competenza e dunque
dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei
rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001)
che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno
2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si
deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte
cost., 30 luglio 2012, n. 215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di
una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia
della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola
in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di
cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di
categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la
medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che “la
8 “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera
modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto
di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari
della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di
formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità,
ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del
personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico
dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che
garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra
tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via
affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti),
così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i
soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di
garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta
lacuna”.
Sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione Europea è, poi, ultimamente intervenuta la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE
(ordinanza n. 450 del 18.05.2022).
In particolare, la Corte di Giustizia Europea con tale ordinanza ha affermato che il comma 121 della legge 107 del 2015 - nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale scolastico assunto a tempo determinato - contrasta con la clausola 4 dell'accordo Quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «……La
clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
9 che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1
di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale ……… al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza»:
sul punto, la CGUE ha significativamente sostenuto che “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla
GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze sia un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari,
come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, ed ha, altresì, posto in rilievo come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preveda, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”, attribuendo valore al fatto che, dalla lettura delle norme interne e delle previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, emerge chiaramente il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Inoltre, sempre la Corte di Giustizia ha precisato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
10 Infine, occorre far riferimento anche alla recente giurisprudenza di legittimità espressasi “in subiecta materia”, secondo cui: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015,
spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio,
la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961).
In particolare, la Corte di Cassazione ha sostenuto che:
“5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica,
calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d. l.n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura …… l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere
11 disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4,
co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
In conclusione, la Corte di legittimità ha enunciato il principio di diritto, secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della
L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Di conseguenza, alla stregua dei principi sopra esposti, come interpretati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, va affermato che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto del docente con il non può legittimamente assurgere a motivo di esclusione dal novero dei CP_1
destinatari della carta elettronica di cui è causa.
Ora, con riguardo al caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che il ricorrente ha svolto servizio in qualità di docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024,
per periodi di tempo corrispondenti all'intero anno scolastico, ovvero comunque superiori a 180
giorni (vedi contratti allegati), e che lo stesso non ha usufruito della Carta elettronica in tali periodi.
Inoltre, è da rilevare che sempre nel caso di specie pure sussiste il requisito della permanenza del rapporto di lavoro, di cui all'art. 3, secondo comma, del D.P.C.M. 28 novembre 2016 sopra riportato,
avendo prodotto parte ricorrente in corso di causa contratto di supplenza relativo al corrente a.s.
2024/2025.
12 Eppertanto, superate le difese svolte dal resistente nella memoria difensiva, preso atto delle CP_1
conclusioni quali da ultimo rassegnate da parte ricorrente, che non ha riproposto la domanda per l'a.s.
2018/2019 a fronte della eccezione di prescrizione del diritto azionato sollevata sempre dal CP_1
resistente nella memoria difensiva, e considerata la congruità del periodo di servizio prestato dal ricorrente nell'a.s. 2019/2020 - di poco inferiore ai 180 giorni - alla luce della giurisprudenza, anche eurounitaria, formatasi in argomento, secondo cui la fruizione della Carta docente non va fatta discendere solo dal dato quantitativo dei giorni di servizio svolto (Corte di Giustizia 3 luglio 2025
nella causa C-268/24), va, ora, dichiarato il diritto di parte ricorrente alla assegnazione della “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per l'importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico, e, per l'effetto, parte resistente va condannata alla attribuzione della “carta elettronica” in favore di parte ricorrente per l'importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico,
oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, secondo la regola generale, di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del Parte_1
-, in persona Controparte_1
del Direttore Generale pro tempore, a mezzo ricorso depositato in data 25 giugno 2024, così provvede,
disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente alla assegnazione della “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per l'importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico, e,
per l'effetto, condanna parte resistente alla attribuzione della “carta elettronica” in favore di parte
13 ricorrente per l'importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00=, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) fissa termine di giorni sessanta (60), ex art. 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.
Così deciso in Varese lì 22 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
(dr. Dario Papa)
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Varese, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del Giudice dr. Dario Papa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 541/2024 del ruolo lavoro
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Alan Breda, Via Cavour n. 6, Parte_1
Arcisate (VA), che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Antonio Tripodi ed Elisa Perrella
del Foro di Roma, in virtù di procura rilasciata su foglio separato, allegato telematicamente al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1
-, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dall'avv. Gaetano Citrigno, ex art. 417 bis, primo comma, c.p.c., dom.to in Varese, Via Copelli n. 6;
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico - carta docente.
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso e da verbale di udienza del 17 luglio 2025.
Per il resistente: come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato in data 25 giugno
2024 conveniva in giudizio il , formulando Parte_1 Controparte_1
le conclusioni che di seguito si riportano:
“- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.107/2015,
dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016
e dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69 del 2023, convertito in Legge n. 103 del 2023 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 99/70
del Consiglio dell'Unione Europea;
In via principale:
- accertare e dichiarare, per i motivi sin qui esposti, il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico pari ad € 500,00 annui, c.d “Carta Docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per l'effetto
- condannare il al riconoscimento della ridetta somma così Controparte_1
come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici per tutti i motivi esposti nella superiore narrativa.
In via subordinata:
- accertare e dichiarare che il , per gli anni di servizio espletati Controparte_1
in precedenza dal ricorrente, ha omesso di versare la somma annua di € 500,00 oggetto della Carta
2 Docente e per l'effetto condannarlo al pagamento, in favore dello stesso, della somma di € 3.000,00,
o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA”.
In fatto, il ricorrente esponeva:
1) di essere un insegnante a tempo determinato, in servizio - per l'a.s. 2023/2024, dal 1°
settembre 2023 fino al 30 giugno 2024 - presso il Liceo Artistico “Angelo Frattini” di Varese;
2) di essere stato destinatario in precedenza, sempre come docente, di incarichi di supplenza alle dipendenze del in forza di numerosi e reiterati contratti Controparte_1
a termine, per un periodo di tempo corrispondente all'intero anno scolastico, per l'a.s.
2018/2019, per l'a.s. 2019/2020, per l'a.s. 2020/2021, per l'a.s. 2021/2022 e per l'a.s.
2022/2023;
3) di non aver beneficiato, in relazione agli incarichi di supplenza suindicati, dell'erogazione della somma di Euro 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. “Carta elettronica del docente”), e destinata ai soli docenti di ruolo.
In diritto, sempre il ricorrente, delineato il quadro normativo di riferimento, richiamava quella giurisprudenza formatasi in materia, che “ha avuto modo di chiarire come la limitazione ai soli docenti immessi in ruolo del beneficio contenuto nella c.d. Carta docente si traduca in una ingiustificata disparità di trattamento”; al riguardo, citava sia la decisione n. 1842 del 16 marzo 2022
del Consiglio di Stato, secondo cui la differenziazione tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato “collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione”, sia l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 450
del 18 maggio 2022, per la quale “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
3 indeterminato del , …, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno”, sia la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, in cui è stato sostenuto che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, … o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”, sia, infine, alcune pronunce di giudici di merito,
orientatisi nel medesimo senso.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva in giudizio il Controparte_2
in persona del Direttore Generale pro tempore: richiamava i fatti e in diritto, previa
[...]
richiesta di “riunione dei procedimenti ex art. 151 disp. att. cpc”, contestava il ricorso “ex adverso”
proposto, in particolare eccependo la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., del diritto azionato,
con decorrenza dall'iscrizione a ruolo del ricorso medesimo o da atto di precedente diffida, qualora allegato, facendo riferimento ai principi enunciati da Cass. n. 29961/2023 per il riconoscimento del beneficio economico in oggetto, illustrando la nozione di “carta docente”, per quanto necessario nel denegato caso di pronuncia di condanna, e nulla opponendo “sull'ultrattività e sull'estensione del giudicato”.
Concludeva come sopra.
Svolte deduzioni, prodotta documentazione da parte ricorrente, all'udienza del 22 luglio 2025 il
Giudice, esaurita la discussione e preso atto delle conclusioni quali da ultimo formulate, pronunciava sentenza, con cui definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo in calce trascritto.
Il ricorso va accolto.
Occorre, innanzi tutto, richiamare il quadro normativo di riferimento nella presente materia:
-l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di
4 spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo di euro 500,00 annui
per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato
digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale,
per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano
triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
“nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti
di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
-l'art.1, comma 124, della medesima legge stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi
alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e
strutturale”.
Inoltre, i D.P.C.M. attuativi 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 (ex art. 122 L. 107/15) hanno ribadito l'esclusione dal beneficio per cui è causa dei docenti assunti a tempo determinato, riservando il diritto di ottenere la “carta docente” ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Più nello specifico, l'art. 2 del DPCM 23 settembre 2015 ha, così, disposto:
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
[..
[...] assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma Controparte_4
1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30
settembre di ciascun anno scolastico al , Controparte_3
secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10
giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_3
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo
[...]
indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca Controparte_3
della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta
deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”,
e l'art. 3 del medesimo Decreto Ministeriale ha, così, precisato:
“1. Ciascuna carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3……”.
Il successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha, poi, così, previsto, all'art. 2:
“Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui……”
e al seguente art. 3 ha, così, stabilito: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale ……...La Carta non è più
fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
6 Ed ancora, gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria contemplano in capo all'Amministrazione
scolastica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Ciò premesso a livello normativo, è da evidenziare che nel presente giudizio parte ricorrente lamenta l'illegittima esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dai destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Ora, è da ritenere che tale doglianza sia fondata in considerazione dei principi costituzionali e comunitari alla luce dei quali bisogna interpretare la normativa sopra menzionata.
Infatti, con riguardo al quadro costituzionale occorre, in particolare, richiamare quanto sostenuto dal
Consiglio di Stato con la recente pronuncia n. 1842 del 2022, le cui condivisibili argomentazioni vengono, ora, di seguito riportate: “……un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt.
3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più,
per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che,
nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio
7 scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità
dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Ciò esposto, è stata, poi, ritenuta possibile una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1, commi 121 e ss., della L. n. 107/2015) nel rispetto degli articoli 3, 35 e 97
Cost., in quanto “…………..6.2. […]i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi
guidati dal criterio 'lex posterior derogat priori', ma da quello della riserva di competenza e dunque
dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei
rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001)
che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno
2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si
deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte
cost., 30 luglio 2012, n. 215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di
una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia
della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola
in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di
cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di
categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la
medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che “la
8 “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera
modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto
di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari
della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di
formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità,
ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del
personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico
dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che
garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra
tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via
affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti),
così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i
soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di
garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta
lacuna”.
Sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione Europea è, poi, ultimamente intervenuta la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE
(ordinanza n. 450 del 18.05.2022).
In particolare, la Corte di Giustizia Europea con tale ordinanza ha affermato che il comma 121 della legge 107 del 2015 - nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale scolastico assunto a tempo determinato - contrasta con la clausola 4 dell'accordo Quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «……La
clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
9 che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1
di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale ……… al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza»:
sul punto, la CGUE ha significativamente sostenuto che “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla
GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze sia un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari,
come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, ed ha, altresì, posto in rilievo come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preveda, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”, attribuendo valore al fatto che, dalla lettura delle norme interne e delle previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, emerge chiaramente il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Inoltre, sempre la Corte di Giustizia ha precisato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
10 Infine, occorre far riferimento anche alla recente giurisprudenza di legittimità espressasi “in subiecta materia”, secondo cui: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015,
spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio,
la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961).
In particolare, la Corte di Cassazione ha sostenuto che:
“5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica,
calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d. l.n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura …… l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere
11 disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4,
co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
In conclusione, la Corte di legittimità ha enunciato il principio di diritto, secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della
L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Di conseguenza, alla stregua dei principi sopra esposti, come interpretati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, va affermato che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto del docente con il non può legittimamente assurgere a motivo di esclusione dal novero dei CP_1
destinatari della carta elettronica di cui è causa.
Ora, con riguardo al caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che il ricorrente ha svolto servizio in qualità di docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024,
per periodi di tempo corrispondenti all'intero anno scolastico, ovvero comunque superiori a 180
giorni (vedi contratti allegati), e che lo stesso non ha usufruito della Carta elettronica in tali periodi.
Inoltre, è da rilevare che sempre nel caso di specie pure sussiste il requisito della permanenza del rapporto di lavoro, di cui all'art. 3, secondo comma, del D.P.C.M. 28 novembre 2016 sopra riportato,
avendo prodotto parte ricorrente in corso di causa contratto di supplenza relativo al corrente a.s.
2024/2025.
12 Eppertanto, superate le difese svolte dal resistente nella memoria difensiva, preso atto delle CP_1
conclusioni quali da ultimo rassegnate da parte ricorrente, che non ha riproposto la domanda per l'a.s.
2018/2019 a fronte della eccezione di prescrizione del diritto azionato sollevata sempre dal CP_1
resistente nella memoria difensiva, e considerata la congruità del periodo di servizio prestato dal ricorrente nell'a.s. 2019/2020 - di poco inferiore ai 180 giorni - alla luce della giurisprudenza, anche eurounitaria, formatasi in argomento, secondo cui la fruizione della Carta docente non va fatta discendere solo dal dato quantitativo dei giorni di servizio svolto (Corte di Giustizia 3 luglio 2025
nella causa C-268/24), va, ora, dichiarato il diritto di parte ricorrente alla assegnazione della “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per l'importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico, e, per l'effetto, parte resistente va condannata alla attribuzione della “carta elettronica” in favore di parte ricorrente per l'importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico,
oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, secondo la regola generale, di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del Parte_1
-, in persona Controparte_1
del Direttore Generale pro tempore, a mezzo ricorso depositato in data 25 giugno 2024, così provvede,
disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente alla assegnazione della “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per l'importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico, e,
per l'effetto, condanna parte resistente alla attribuzione della “carta elettronica” in favore di parte
13 ricorrente per l'importo di Euro 500,00= per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00=, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) fissa termine di giorni sessanta (60), ex art. 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.
Così deciso in Varese lì 22 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
(dr. Dario Papa)
14