Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
riunita in camera di consiglio, composta dai sigg. magistrati
- dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
- dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 908/2023 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Pruiti Ciarello,
[...]
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Musca,
Appellato
E
Avv. Bruno Antonino, nato a [...] il [...], c.f. , CodiceFiscale_3
Appellato contumace
E
, in persona del Sindaco pro-tempore. CP_2
1
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1147/2023 del Tribunale di Patti pubblicata in data 16.11.2023.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Patti , Parte_1 CP_1
chiedendo l'accertamento dell'acquisto per usucapione della porzione di terreno sito in c/da S. Giuliano del Comune di ricompresa nella più ampia CP_2
particella descritta in catasto al foglio 1 part. 151 sub 1, che era stata aggiudicata all'asta nella procedura esecutiva n. 211/95 R.G.E. alla predetta e di cui era custode l'avv. Antonino Bruno, parimenti evocato in giudizio. CP_1
Sia la che l'avv. Bruno si costituivano in giudizio resistendo alla CP_1
domanda proposta dal . All'udienza di trattazione, l'attore rappresentava Pt_1
che la porzione di terreno oggetto di controversia era stata acquisita al patrimonio del Comune di in forza dell'ordinanza n. 13 del 14.10.2019, CP_2
sicchè il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del Comune predetto.
All'udienza del 16.11.2023 il procuratore del , munito di procura speciale, Pt_1
dichiarava di rinunciare all'azione. Con sentenza n. 1147/2023 il Tribunale adito provvedeva nei seguenti termini: “dichiara cessata la materia del contendere a fronte della rinuncia all'azione avanzata da , che Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 7.052,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge in favore di ciascuna controparte”.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello il . Si è costituita la Pt_1 CP_1
chiedendo il rigetto del gravame. Con ordinanza emessa ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con l'unico motivo di gravame il impugna il capo di sentenza relativo alla Pt_1
regolamentazione delle spese processuali, denunciando l'erronea liquidazione delle stesse, quantificate in € 7.052,00 per ciascuna delle parti convenute costituite, poiché in luogo del primo comma dell'articolo 15 c.p.c., il primo giudice avrebbe dovuto applicare il terzo comma del citato articolo. Il primo giudice, infatti, ha moltiplicato per 200 la rendita catastale del fabbricato di cui alla particella 151 sub 1 sull'erroneo presupposto che oggetto della domanda di usucapione fosse tale immobile censito al Catasto Fabbricati, in luogo della porzione di terreno rientrante nella suddetta particella;
porzione non avente un autonomo accatastamento e il cui valore poteva evincersi dagli atti di causa e segnatamente dall'elaborato peritale redatto il 28.12.2009 dall'architetto nella procedura esecutiva n. 213/1995 RGE, che aveva Persona_1
stimato in € 20 al mq il valore del terreno agricolo da moltiplicarsi per i 90 mq del terreno oggetto della domanda di usucapione, per un totale di € 1.800,00.
Aggiunge l'appellante sul punto che il reddito dominicale di un terreno confinante con la porzione di terreno oggetto di causa è pari a € 8,55.
L'appellante invoca, quindi, l'applicazione del comma 3 dell'art. 15 c.p.c. secondo cui “se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile”, ed aggiunge che ai fini del versamento del contributo unificato il valore della causa aveva dichiarato una somma di € 5.000,00. Il chiede, pertanto, l'applicazione dei parametri Pt_1
minimi dello scaglione previsto dal d.m. 55/2014 per le cause di valore compreso fra € 1.101,00 e € 5.200,00, ed infine deduce che nel decidere sulla regolamentazione delle spese processuali il primo giudice avrebbe dovuto valutare la questione di merito introdotta nel giudizio.
L'appello è fondato nei termini che seguono.
3 Deve preliminarmente essere puntualizzato che la pronuncia condannatoria relativa alle spese non può che riguardare le parti costituite in primo grado contrapposte al , vale a dire e l'avv. Bruno, quale custode Pt_1 CP_1
giudiziario nella procedura esecutiva n. 211/95 RGE, e non anche il CP_2
che non si era costituito in quel grado di giudizio.
[...]
Va premesso che “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (Cassazione 18255/2004).
In tale prospettiva, correttamente il primo giudice ha condannato il al Pt_1
rimborso delle spese processuali nei confronti delle controparti costituite. Ha errato, però, il primo giudice nell'applicare l'art. 15 comma 1, c.p.c., poiché la rendita che ha posto a base del calcolo non si riferiva alla porzione del terreno oggetto di controversia, ma all'intera particella che identifica un fabbricato al quale è annesso il terreno in questione che non ha una sua autonomia catastale.
Ritiene la Corte che non possa essere applicato nemmeno l'art. 15, comma 3,
c.p.c.. Ed invero, in giurisprudenza si è affermato che il valore delle cause relative a beni immobili si determina sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale della "res" (da moltiplicare secondo determinati parametri), con la conseguenza che, in assenza sia dell'uno che dell'altra, il giudice dovrà attenersi alle risultanze degli atti e, non emergendo da essi concreti ed attendibili elementi per la stima, ritenere la causa di valore indeterminabile Si
è anche affermato che “gli elementi su cui fondare il giudizio di valore ex actis devono, peraltro, risultare precostituiti e disponibili fin dall'inizio del processo
(essendo irrilevanti quelli acquisiti in corso di istruzione), nonché specifici, concreti, obbiettivi ed idonei a fornire un razionale fondamento di stima, tale non potendosi ritenere, nella specie, la mera indicazione delle ridotte dimensioni della zona controversa” (Cassazione 7615/1997). Ora, a 4 prescindere dal momento dell'acquisizione agli atti del giudizio degli elementi su cui fondare il giudizio di valore ex actis, si osserva che la stima operata dal ctu nominato nella procedura esecutiva immobiliare risale al 2009 ed inoltre essa riguarda il terreno in questione carente di una sua autonomia, ma quale parte di una più ampia particella che identica un fabbricato. Ebbene, il prezzo di un terreno pertinenziale è influenzato dal valore dell'immobile principale, ma non è necessariamente pari al valore del terreno se fosse autonomo. In alcuni casi, il terreno pertinenziale potrebbe avere un valore inferiore al terreno autonomo a causa della sua ridotta libertà di utilizzo e della sua dipendenza dal bene principale. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere come il valore della causa fosse indeterminabile di complessità bassa, con conseguente applicazione dello scaglione previsto per tali cause. Va aggiunto per completezza che la dichiarazione di valore contenuta nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio ai fini del contributo unificato ha rilevanza esclusivamente fiscale e non spiega, quindi, alcun effetto vincolante in ordine alla determinazione del valore della controversia.
Dovendosi applicare i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 aggiornato dal d.m. n. 147/2022, “in ragione della semplicità – in fatto e diritto – delle questioni trattate, della modesta attività difensiva svolta dalle parti vittoriose”, come evidenziato dal giudice di primo grado con motivazione condivisibile, le spese vanno liquidate, per il primo grado di giudizio ed in riforma dell'impugnata sentenza, per ciascuna delle parti costituite contrapposte al Pt_1
in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Le spese del presente grado, atteso comunque l'esito complessivo del giudizio, vanno compensate fra il , da un lato, e la e l'avv. Bruno, dall'altro. Pt_1 CP_1
Poiché l'appello investe un capo condannatoria al quale è estraneo il CP_3
[..
[...] non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto fra il e il
[...] Pt_1
predetto ente.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1147/2023 emessa dal Tribunale di Messina anche nei confronti di , CP_1
avv. Bruno Antonino e del , così decide: CP_2
accoglie per quanto di ragione l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ridetermina i compensi professionali dovuti per il primo grado di giudizio da nei confronti dei convenuti, e avv. Parte_1 CP_1
Bruno Antonino, nella misura di € 3.809,00 per ciascuno dei convenuti medesimi;
compensa le spese del presente grado di giudizio fra il , da un lato, e Pt_1 CP_1
e Bruno avvocato Antonino, dall'altro;
[...]
nulla sulle spese fra e il . Parte_1 CP_2
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott.ssa V. Randazzo
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