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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1921/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1921 del Ruolo Generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto “ ricorso per la revisione delle disposizioni relative all'affidamento dei figli ex art. 337 quinquies c.c.”, pendente
TRA
( c.f. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Daniele Ionà, presso il cui studio, sito in
Sant'Antimo (NA), alla Via P. Picasso n. 18, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti dall'avv. Antonio Fucile e dall'avv. Fabio Fucile, presso il cui studio, sito in Napoli, al Piazzale Vincenzo Tecchio n. 49/F, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.06.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto di recepire l'accordo intervenuto tra le parti e versato agli atti del giudizio.
1 Il PM ha apposto il suo visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.03.2024 la ricorrente, per quanto ivi dettagliatamente indicato, chiedeva a parziale modifica delle condizioni di regolamentazione dell'affido, del mantenimento e del diritto di visita della minore PE di , stabilite dall'intestato Tribunale con provvedimento del 10.03.2023 CP_1
a definizione del procedimento di V.g. n. 3681/2022, di disporre: “ I. a carico del ricorrente, per il mantenimento della minore, il pagamento di € 500,00 da versarsi mensilmente su conto corrente postale entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione
ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie stabilite dal Protocollo in uso presso il Tribunale d Napoli Nord;
II. stabilire che il sig. tenga con sé CP_1 la figlia minore, secondo il seguente calendario: - il sig. potrà vedere e CP_1 tenere con sé la figlia minore nei weekend, a settimane alterne: la preleverà il venerdì pomeriggio e/o sera a seconda degli impegni lavorativi di entrambi genitori nonché di quelli scolastici ed extrascolastici della bambina, e la riaccompagnerà a casa la domenica sera alle ore 20:00; - il sig. , nella settimana in cui la CP_1 terrà con sè durante il weekend, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore un giorno infrasettimanale, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori nonché di quelli scolastici ed extrascolastici della bambina, - il sig. , nella settimana in cui non terrà con sé la figlia Parte_2 durante il weekend, eserciterà il diritto di visita nei confronti della stessa due giorni infra settimanali, da concordarsi con la sig.ra Scognamiglio, anche con riferimento alle modalità e ai tempi, secondo le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della bambina e tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- per le festività natalizie, la minore, ad anni alterni, trascorrerà con ciascun genitore dal
24 al 30 dicembre e/o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro genitore;
la minore trascorrerà, inoltre, quindici giorni con il padre durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio;
ogni genitore trascorrerà in compagnia della figlia il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro. La minore trascorrerà con la sig.ra Scognamiglio il giorno del suo compleanno, nonché la festa della mamma;
parimenti, la minore trascorrerà con il sig. il CP_1
2 giorno del suo compleanno nonché la festa del papà; III. condannare il sig.
[...] al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente Controparte_1 procedimento”.
Il resistente si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 23.05.2024 con la quale nel contestare quanto ex adverso richiesto, chiedeva all'intestato Tribunale di “ 1)= confermi il regime economico indicato nella Sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli Nord – Presidente dott.ssa Tabarro Alessandra e, pertanto, convalidare la corresponsione da parte del Sig. della somma Controparte_1 di € 250,00 mensili sul conto corrente postale della Sig.ra entro Parte_1 il 10 di ogni mese, oltre le spese straordinarie stabilite dal Protocollo in uso presso codesto Foro;
2)= autorizzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter, terzo comma, il Sig. ad iscrivere, per l'annualità 2024/2025 e seguenti, Controparte_1 autonomamente la figlia presso la scuola privata precedentemente frequentata “
[...]
ad Aversa (CE); 3)= per l'effetto di quanto sopra Parte_3 obbligare il Sig. al pagamento della retta relativa all'Istituto Controparte_1
Scolastico privato “ ammontante ad € 350,00 mensili, Parte_3 oltre ad € 200,00 di iscrizione;
4)= disponga, in parziale rettifica, della Sentenza n. che il Sig. tenga con sé la figlia minore tre week end al mese Controparte_1 prelevando la figlia il venerdì pomeriggio e riaccompagnandola a casa la domenica sera alle ore 22,00. Il tutto fatti salvi gli impegni lavorativi di entrambi i genitori nonché di quelli scolastici ed extra scolastici della bambina;
5)= condannare la Sig.ra al pagamento delle spese e compensi Parte_1 legali del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione ”.
All'esito di alcuni rinvii richiesti dalle parti, all'udienza del 20.06.2025 i procuratori delle parti chiedevano la decisione del giudizio in conformità all'accordo raggiunto e versato in atti in data 14.06.2025; pertanto, il Giudice delegato, rimetteva la causa in decisione al Collegio previa acquisizione del parere del PM sull'accordo in atti.
Il PM in data 2.07.2025 apponeva il suo visto.
*** ***
Orbene, il Tribunale rileva che le parti in corso di giudizio hanno raggiunto accordo di modifica delle condizioni inerenti l'affido ed il mantenimento della figlia _2
( nata a [...] il [...]) di seguito riportato:
[...]
3 “ A parziale modifica dei patti afferenti la regolamentazione dell'affido, del PE mantenimento e del diritto di visita della minore di NZ sancite nella
Sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord-I Sez. Civ. R.G. V.G. 3681/2022. del
10.03.2023, si Voglia, così, provvedere:
1)= che l'affido della minore sia condiviso tra i genitori, con PEona_2 residenza privilegiata presso la madre in Aversa (CE), alla via Paolo Riverso n.
102; PE 2)= che il Sig. possa vedere e tenere con sé la minore Controparte_1 due weekend al mese prelevandola il giorno di venerdì al termine degli impegni scolastici e riaccompagnandola, presso la residenza materna, la domenica alle ore
22:00, nonché un giorno alla settimana, che i genitori concorderanno tra loro, dalle ore 18:00 alle ore 22:00.
Ad ogni buon conto, questo periodo potrà essere implementato con l'accordo di entrambi i genitori;
3)= che, relativamente al periodo estivo, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno, la minore possa trascorrere con ogni genitore 15 giorni consecutivi in una località di vacanza che verrà comunicata all'altro genitore e garantendo il contatto telefonico, anche con video chiamata, almeno una volta al giorno o di più se richiesto dalla bambina;
In merito al periodo natalizio, la minore possa trascorrere con i rispettivi genitori, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Relativamente alle vacanze Pasquali la bambina possa trascorrere, ad anni alterni, con ciascun genitore i giorni dal venerdì al lunedì “in albis”;
La festa del papà e della mamma, la minore le trascorrerà con ciascuno dei genitori anche qualora questi giorni dovessero capitare in periodi o week-end di spettanza dell'altro. PE Le spese per il compleanno di saranno divise al 50% tra i genitori, cercando di assecondare i suoi desideri (festa a casa, ludoteca o altro luogo) ed impegnandosi ad essere presenti entrambi;
4)= che il Sig. versi alla sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di € 400,00 (quattrocento/00), su conto postale, a titolo di mantenimento ordinario per la minore entro il 10 di ogni mese. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
4 5)= che le spese straordinarie vengano ripartite tra essi genitori al 50%, come da
Protocollo d'intesa sottoscritto da codesto Tribunale in data 25 ottobre 2019, al quale espressamente si rinvia;
6)= che le spese legali vengano compensate tra le parti”.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e, privilegiando la regola della bigenitorialità e conferendo ampia possibilità ad entrambi i genitori di esercitare i propri diritti/doveri in favore della figlia, appaiono conformi all'interesse della minore, per cui possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, a modifica delle condizioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia PE di , stabilite con decreto emesso dal Tribunale di Napoli Nord, I CP_1
Sez. Civ., in data 10.03.2022 a definizione del giudizio recante R.G. V.G.
3681/2022, come riportato in parte motiva, e lo recepisce, dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge;
b) dichiara compensate le spese di lite tra le parti;
c) manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa, all'esito della camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1921 del Ruolo Generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto “ ricorso per la revisione delle disposizioni relative all'affidamento dei figli ex art. 337 quinquies c.c.”, pendente
TRA
( c.f. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Daniele Ionà, presso il cui studio, sito in
Sant'Antimo (NA), alla Via P. Picasso n. 18, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti dall'avv. Antonio Fucile e dall'avv. Fabio Fucile, presso il cui studio, sito in Napoli, al Piazzale Vincenzo Tecchio n. 49/F, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.06.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto di recepire l'accordo intervenuto tra le parti e versato agli atti del giudizio.
1 Il PM ha apposto il suo visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.03.2024 la ricorrente, per quanto ivi dettagliatamente indicato, chiedeva a parziale modifica delle condizioni di regolamentazione dell'affido, del mantenimento e del diritto di visita della minore PE di , stabilite dall'intestato Tribunale con provvedimento del 10.03.2023 CP_1
a definizione del procedimento di V.g. n. 3681/2022, di disporre: “ I. a carico del ricorrente, per il mantenimento della minore, il pagamento di € 500,00 da versarsi mensilmente su conto corrente postale entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione
ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie stabilite dal Protocollo in uso presso il Tribunale d Napoli Nord;
II. stabilire che il sig. tenga con sé CP_1 la figlia minore, secondo il seguente calendario: - il sig. potrà vedere e CP_1 tenere con sé la figlia minore nei weekend, a settimane alterne: la preleverà il venerdì pomeriggio e/o sera a seconda degli impegni lavorativi di entrambi genitori nonché di quelli scolastici ed extrascolastici della bambina, e la riaccompagnerà a casa la domenica sera alle ore 20:00; - il sig. , nella settimana in cui la CP_1 terrà con sè durante il weekend, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore un giorno infrasettimanale, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori nonché di quelli scolastici ed extrascolastici della bambina, - il sig. , nella settimana in cui non terrà con sé la figlia Parte_2 durante il weekend, eserciterà il diritto di visita nei confronti della stessa due giorni infra settimanali, da concordarsi con la sig.ra Scognamiglio, anche con riferimento alle modalità e ai tempi, secondo le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della bambina e tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- per le festività natalizie, la minore, ad anni alterni, trascorrerà con ciascun genitore dal
24 al 30 dicembre e/o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro genitore;
la minore trascorrerà, inoltre, quindici giorni con il padre durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio;
ogni genitore trascorrerà in compagnia della figlia il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro. La minore trascorrerà con la sig.ra Scognamiglio il giorno del suo compleanno, nonché la festa della mamma;
parimenti, la minore trascorrerà con il sig. il CP_1
2 giorno del suo compleanno nonché la festa del papà; III. condannare il sig.
[...] al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente Controparte_1 procedimento”.
Il resistente si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 23.05.2024 con la quale nel contestare quanto ex adverso richiesto, chiedeva all'intestato Tribunale di “ 1)= confermi il regime economico indicato nella Sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli Nord – Presidente dott.ssa Tabarro Alessandra e, pertanto, convalidare la corresponsione da parte del Sig. della somma Controparte_1 di € 250,00 mensili sul conto corrente postale della Sig.ra entro Parte_1 il 10 di ogni mese, oltre le spese straordinarie stabilite dal Protocollo in uso presso codesto Foro;
2)= autorizzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter, terzo comma, il Sig. ad iscrivere, per l'annualità 2024/2025 e seguenti, Controparte_1 autonomamente la figlia presso la scuola privata precedentemente frequentata “
[...]
ad Aversa (CE); 3)= per l'effetto di quanto sopra Parte_3 obbligare il Sig. al pagamento della retta relativa all'Istituto Controparte_1
Scolastico privato “ ammontante ad € 350,00 mensili, Parte_3 oltre ad € 200,00 di iscrizione;
4)= disponga, in parziale rettifica, della Sentenza n. che il Sig. tenga con sé la figlia minore tre week end al mese Controparte_1 prelevando la figlia il venerdì pomeriggio e riaccompagnandola a casa la domenica sera alle ore 22,00. Il tutto fatti salvi gli impegni lavorativi di entrambi i genitori nonché di quelli scolastici ed extra scolastici della bambina;
5)= condannare la Sig.ra al pagamento delle spese e compensi Parte_1 legali del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione ”.
All'esito di alcuni rinvii richiesti dalle parti, all'udienza del 20.06.2025 i procuratori delle parti chiedevano la decisione del giudizio in conformità all'accordo raggiunto e versato in atti in data 14.06.2025; pertanto, il Giudice delegato, rimetteva la causa in decisione al Collegio previa acquisizione del parere del PM sull'accordo in atti.
Il PM in data 2.07.2025 apponeva il suo visto.
*** ***
Orbene, il Tribunale rileva che le parti in corso di giudizio hanno raggiunto accordo di modifica delle condizioni inerenti l'affido ed il mantenimento della figlia _2
( nata a [...] il [...]) di seguito riportato:
[...]
3 “ A parziale modifica dei patti afferenti la regolamentazione dell'affido, del PE mantenimento e del diritto di visita della minore di NZ sancite nella
Sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord-I Sez. Civ. R.G. V.G. 3681/2022. del
10.03.2023, si Voglia, così, provvedere:
1)= che l'affido della minore sia condiviso tra i genitori, con PEona_2 residenza privilegiata presso la madre in Aversa (CE), alla via Paolo Riverso n.
102; PE 2)= che il Sig. possa vedere e tenere con sé la minore Controparte_1 due weekend al mese prelevandola il giorno di venerdì al termine degli impegni scolastici e riaccompagnandola, presso la residenza materna, la domenica alle ore
22:00, nonché un giorno alla settimana, che i genitori concorderanno tra loro, dalle ore 18:00 alle ore 22:00.
Ad ogni buon conto, questo periodo potrà essere implementato con l'accordo di entrambi i genitori;
3)= che, relativamente al periodo estivo, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno, la minore possa trascorrere con ogni genitore 15 giorni consecutivi in una località di vacanza che verrà comunicata all'altro genitore e garantendo il contatto telefonico, anche con video chiamata, almeno una volta al giorno o di più se richiesto dalla bambina;
In merito al periodo natalizio, la minore possa trascorrere con i rispettivi genitori, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Relativamente alle vacanze Pasquali la bambina possa trascorrere, ad anni alterni, con ciascun genitore i giorni dal venerdì al lunedì “in albis”;
La festa del papà e della mamma, la minore le trascorrerà con ciascuno dei genitori anche qualora questi giorni dovessero capitare in periodi o week-end di spettanza dell'altro. PE Le spese per il compleanno di saranno divise al 50% tra i genitori, cercando di assecondare i suoi desideri (festa a casa, ludoteca o altro luogo) ed impegnandosi ad essere presenti entrambi;
4)= che il Sig. versi alla sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di € 400,00 (quattrocento/00), su conto postale, a titolo di mantenimento ordinario per la minore entro il 10 di ogni mese. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
4 5)= che le spese straordinarie vengano ripartite tra essi genitori al 50%, come da
Protocollo d'intesa sottoscritto da codesto Tribunale in data 25 ottobre 2019, al quale espressamente si rinvia;
6)= che le spese legali vengano compensate tra le parti”.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e, privilegiando la regola della bigenitorialità e conferendo ampia possibilità ad entrambi i genitori di esercitare i propri diritti/doveri in favore della figlia, appaiono conformi all'interesse della minore, per cui possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, a modifica delle condizioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia PE di , stabilite con decreto emesso dal Tribunale di Napoli Nord, I CP_1
Sez. Civ., in data 10.03.2022 a definizione del giudizio recante R.G. V.G.
3681/2022, come riportato in parte motiva, e lo recepisce, dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge;
b) dichiara compensate le spese di lite tra le parti;
c) manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa, all'esito della camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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