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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/09/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. 250/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 250/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Simona Cavalieri ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via
Buccarelli presso lo studio dell'Avv. Maria Luisa Muscarà
Ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. – P. IVA , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Maida, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via V. Veneto n. 60 (Avvocatura Regionale INAIL)
Resistente
oggetto: malattia professionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.03.2021 , premettendo di aver svolto la mansione Parte_1 di autista di mezzi comunali alle dipendenze del Comune di Platania, con decorrenza dall'1.01.1981 sino all'1.07.2018 (data di pensionamento), esponeva di aver contratto, a causa dell'attività lavorativa espletata, alcune patologie e, nello specifico, ernia del disco e tendinopatia del sovraspinato, che le domande amministrative n. 516050502 e n. 516052365 presentate, rispettivamente, il 17.10.2017 ed il 10.07.2018 per il riconoscimento delle suddette malattie professionali erano state definite negativamente per difetto di nesso eziologico tra il rischio lavorativo a cui era stato esposto e le malattie denunciate, di aver presentato opposizione e che tale ricorso era stato respinto dall'ente resistente.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di “- Accertare e dichiarare che al ricorrente, a causa del lavoro, è derivata la malattia professionale denunciata, pari ad una menomazione del 6% per la domanda relativa alla tendinite n. 516050502 e del 12% per la domanda relativa all'ernia del disco n.
526052365 o in quelle maggiori o minori, che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU;
- per l'effetto condannare l' . - in persona del legale CP_1 Controparte_1 rappresentante p.t., a versare la corrispondente prestazione economica (rendita o indennizzo) per la malattia professionale denunciata ai sensi del dpr 1124/65; il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412, dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.”.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva la mancanza di prova in ordine allo svolgimento di CP_1 una lavorazione protetta, al godimento della tutela assicurativa prevista dal T.U. n. 1124/1965 ed all'esposizione al rischio di contrazione delle patologie lamentate;
eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto alle prestazioni invocate per decorso del termine previsto dall'art. 112 del citato T.U., precisando che, alla data di presentazione delle denunce di malattia professionale, il termine di prescrizione era già spirato;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda per carenza di prova circa il nesso di causalità tra l'attività lavorativa asseritamente espletata e le patologie lamentate.
3. Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di consulenza tecnica medico-legale, con ordinanza depositata il 25.03.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Il ricorso è solo parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei termini di seguito specificati.
5. In via preliminare, occorre premettere che il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento della
Suprema Corte (ampiamente condiviso dalla locale giurisprudenza di merito), secondo cui “in tema di riconoscimento di indennità e rendita per infortunio sul lavoro, il principio della piena autonomia tra l'accertamento amministrativo dei presupposti della prestazione e l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento del diritto alla stessa, azione rispetto alla quale il predetto procedimento si pone come mera condizione di procedibilità, comporta l'obbligo del giudice di pronunciarsi sulla eccezione dell' circa la mancata dimostrazione della sussistenza del fatto costitutivo della CP_1 pretesa, a nulla rilevando la circostanza che tale contestazione non sia stata proposta in sede amministrativa” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 9475 del 12.06.2003).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, statuito che “il provvedimento affermativo del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio, ma non esprime la volontà dell'Istituto assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento dell'infortunio, in relazione alle quali la fattispecie di volta in volta considerata esige la ricorrenza di specifici requisiti e l'espletamento di un'apposita procedura amministrativa, strumentale all'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione previdenziale e all'adempimento di essa. (Nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., che al provvedimento di liquidazione della rendita per inabilità temporanea potesse attribuirsi il valore di ammissione dell'indennizzabilità dell'infortunio valida una volta per sempre e per tutte le prestazioni erogabili e, in particolare, per la rendita per inabilità permanente)”
(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 6256 del 21.06.1999).
6. Ebbene, nel caso di specie, la prova testimoniale espletata in corso di causa ha consentito di accertare l'attività lavorativa svolta dall'odierno ricorrente, nonché l'orario osservato e le specifiche modalità di esecuzione della prestazione.
Ed infatti, il teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza del 4.11.2022, ha dichiarato Testimone_1 quanto testualmente si riporta: “Eravamo colleghi con il ricorrente sino al 2011, anno in cui mi sono pensionato. Confermo il capitolo n. 1 ma preciso che io posso attestare lo svolgimento dell'incarico dall'anno 1982, anno in cui sono stato assunto fino alla data in cui sono stato posto in quiescenza.
Confermo il capitolo n.
2. Preciso che anche io facevo i turni. Confermo il capitolo n.
3. Confermo il capitolo n. 4 e preciso che questo servizio lo svolgeva sia a Nicastro che a Soveria Mannelli.
Confermo. Erano persone che dovevano seguire terapie riabilitative. Confermo quanto mi viene letto.
Confermo il cap. n. 7, io infatti alcune volte li accompagnavo solo come accompagnatore visto che non ho la patente necessaria. Confermo quanto mi viene letto e preciso che ciò mi consta perché io svolgevo anche le funzioni di messo notificatore e non avendo la macchina espletavo questa funzione avvalendomi dell'attività del che mi accompagnava alle varie zone con il suo mezzo. Alcune Pt_1 volte anche per espletare TSO. Confermo quanto mi viene letto. Preciso che alcune strade, in taluni periodi erano interessate da frane […] e, quindi, bisognava fare dei giri più lunghi. Confermo il cap.
n. 10. Si, confermo quanto mi viene letto. Confermo e preciso che queste funzioni vennero svolte dal nel periodo in cui lavoravo io, poiché dopo una certa data queste mansioni di messo Pt_1 notificatore mi vennero sottratte.”.
L'altro teste citato da parte ricorrente, , sentito all'udienza del 16.05.2023, ha Testimone_2 dichiarato: “Sul cap. di prova n. 1 del ricorso introduttivo posso riferire che il sig. ha Pt_1 lavorato alle dipendenze del Comune di Platania dal 1997 al 2018. Quando nel 1997 ho iniziato il mio rapporto con il Comune di Platania (ero LSU oggi in pensione) lui era già assunto. Si confermo.
Si confermo questa circostanza. Il sig. , dopo aver finito il servizio trasporto dei bambini, Pt_1 accompagnava la dove c'era necessità le persone che avevano necessità di un servizio sociale, quali anziani per le analisi negli ospedali di Soveria Mannelli e di Lamezia Terme. Andava pure a
Catanzaro ad accompagnare un certo sig. […] che aveva problemi psichiatrici. Lui prestava servizio nelle frazioni di Campo Chiesa, Pietra, Sambate, Sirugo […] che sono frazioni di Platania. Diverso per quanto riguarda il servizio trasporto dei bambini che […] riguardava tutte le frazioni del Comune di Platania. Lui accompagnava anche un ragazzo che aveva bisogno del logopedista, due/tre volte a settimana da Platania a Lamezia e ritorno. Confermo e preciso che oltre al sig. c'era anche Pt_1 un altro autista ed io come socialmente utile. Confermo. Le strade sono disastrate, tortuose e strette.
Erano pullman vecchi e pertanto senza servosterzo ed i seggiolini erano fissi e pertanto non c'era ammortizzatore. Confermo e preciso che ultimamente si occupava delle notifiche che doveva effettuare sempre con lo scuolabus. In caso di neve, lo impiegavano a pulire le strade con uno spalaneve, un mezzo utilizzato a tal fine.”. L'ultima teste di parte ricorrente, escussa all'udienza del 20.02.2024, ha Testimone_3 dichiarato: “Sono operatrice di patronato per l'Associazione Coldiretti di Lamezia Terme. CP_2
Ho conosciuto il ricorrente in quanto lo stesso si era recato presso l'ufficio in cui lavoro per chiedere chiarimenti in ordine alla possibilità di presentare domande di pensione o altro, considerati i suoi problemi di salute. Il si è recato nel mio ufficio nell'anno 2017. Il ricorrente lamentava mal Pt_1 di schiena e dolori lombari e mi ha raccontato di aver svolto l'attività di autista dei pullman presso il Comune di Platania e, quindi ci poteva essere una correlazione tra le sue patologie e l'attività che stava svolgendo in quel momento. Se non ricordo male, quando il è venuto in ufficio stava Pt_1 ancora lavorando presso il Comune di Platania. Il era in possesso di documentazione Pt_1 medica ma, non essendo in grado di valutarla, ho fissato un appuntamento con la nostra consulente medica Dott.ssa di Catanzaro. La Dott.ssa ha stilato una relazione medica. Per_1 Per_1
Successivamente il è stato visitato da altro medico convenzionato con la Coldiretti Dott. Pt_1
. Anche il dott. ha redatto una relazione. Il ricorrente è stato informato dai Persona_2 Per_2 nostri consulenti medici circa la natura professionale delle malattie e la possibilità di inoltrare la domanda amministrativa per il riconoscimento di un indennizzo. Preciso meglio che l'associato era stato informato del raggiungimento della soglia di indennizzabilità.”.
7. Disposta la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, l'ausiliario nominato ha accertato che: “Il sig. è affetto dalle seguenti patologie: Pt_1
• spondilodiscartrosi del rachide cervicale e lombo-sacrale, con protrusioni discali da L2 a S1;
• sindrome della cuffia dei rotatori bilaterale.
[…] Nel caso in esame, è credibile che le impellenze lavorative, connotate anche dal quotidiano carico e scarico di bagagli di vario tipo, abbiano giocato un ruolo non trascurabile dal punto di vista quantomeno concausale.
Per quanto attiene ai postumi permanenti a carico delle spalle, le certificazioni specialistiche, i cui riscontri clinici sono stati corroborati da quelli diagnostico-strumentali, evidenziano postumi permanenti riconducibili alla sofferenza della cosiddetta cuffia dei rotatori. Questa è un complesso muscolo-tendineo, costituito dall'insieme di quattro muscoli (sovraspinoso, sottospinoso, sottoscapolare e piccolo rotondo) e dai rispettivi tendini. Mentre i muscoli, con la loro contrazione tonica, stabilizzano la spalla impedendone la lussazione (fuoriuscita della testa omerale dalla cavità glenoidea), i tendini proteggono l'intera articolazione, formando una vera e propria cuffia (da cui il nome) che avvolge la parte superiore dell'omero. Nelle lesioni della cuffia dei rotatori, il sovraspinoso è quello più frequentemente interessato. Pur tenendo presente la sussistenza di fattori degenerativi, nel caso del AN non può essere sottovalutato il ruolo svolto dalle sollecitazioni lavorative;
la cui azione è stata cronica, poiché esercitata in modo quotidiano e prolungato nel tempo, tramite il quotidiano e gravoso impegno fisico cui è stata sottoposta l'articolazione della spalla. L'attività lavorativa svolta dal AN, per le sue peculiarità - già richiamate - lo ha quindi esposto per anni a un rischio specifico o quantomeno generico aggravato.
Potendosi dunque attribuire, all'attività lavorativa, un'idoneità qualitativa e quantitativa sufficiente per causare la patologia in esame, e dovendosi altresì ritenere soddisfatto, nel caso in esame, anche il criterio cronologico. L'attività, in definitiva, ha svolto un ruolo causale o quantomeno concausale efficiente e determinante, non potendosi certo ritenere che il rischio lavorativo fosse da ricondursi a una semplice occasione o a una coincidenza, (e dovendosi altresì rammentare, a questo proposito, come simili concause siano ormai da tempo state equiparate alle cause).
Ciò premesso, con riferimento alle tabelle della Legge 38/2000, si può procedere alla valutazione del caso, secondo i seguenti criteri.
Entrambe le patologie hanno trovato nell'attività lavorativa un fattore eziologico concausale con la parafisiologica azione di fattori degenerativi.
La valutazione percentuale dei postumi permanenti, pertanto, sarà attribuita nella misura corrispondente alla metà della percentuale prevista dai codici tabellari di riferimento, che sono il numero 213 (per quanto attiene all'ernia lombare) e i numeri 223 e 227 (per quanto riguarda la sofferenza della cuffia dei rotatori).
Nel complesso, si ritiene che la percentuale complessiva, da ricondursi all'attività lavorativa esercitata dal sig. , sia pari al 13 % (tredici percento).”. Pt_1
Il CTU ha, dunque, concluso che: “sulla base dell'excursus anamnestico, clinico e documentale seguito, si può concludere che il sig. è affetto dalle malattie denunciate: ernia del disco e Pt_1 tendinopatia del sovraspinato.
Il momento in cui il AN ha avuto riscontro diagnostico delle patologie risale, rispettivamente, al 12.02.1999 e al 11.10.2017.
Le lesioni indotte al ricorrente dalle patologie denunciate hanno determinato postumi di natura permanente.
In considerazione della concausalità dell'eziologia lavorativa, il grado percentuale del danno biologico da ricondursi al fattore professionale, stimato in rapporto alle singole malattie denunciate, è pari all'8 % (otto percento) per quanto attiene all'ernia del disco e al 6 % (sei percento) per quanto riguarda invece la lesione del sovraspinoso
La valutazione complessiva è pari al 13 % (tredici percento).”.
8. Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione, poiché risultano fondate su idonei elementi di fatto, immuni da rilievi critici e ribadite in risposta alle osservazioni critiche trasmesse dal procuratore difensore dell'ente assicuratore.
Ebbene, con riguardo alle censure mosse dall' , il consulente ha chiarito che: “L'attività CP_1 lavorativa, oltre a essere fonte di per sé di sollecitazioni stressogene a carico di entrambi i distretti esaminati (sono ben note, infatti, la reale “modernità” dei mezzi a disposizione delle aziende e delle amministrazioni calabresi, come la “accurata e puntuale manutenzione” delle strade - comunali o meno - della Regione, al di là delle attestazioni di facciata), è stata connotata anche da carico e scarico di bagagli. Per quanto attiene ai codici citati, si comprenderà bene che il calcolo della percentuale di danno biologico riconosciuto al AN (13 percento) è dovuto alla coesistenza di fattori degenerativi, comunque connaturati alle patologie riscontrate;
il valore complessivo, in assenza di una simile valutazione, sarebbe stato infatti ben più elevato. Si confermano pertanto le valutazioni già espresse nella bozza peritale.”.
9. Ciò posto, per quel che concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , deve rilevarsi CP_1 che, ai sensi dell'art. 112, comma 1 del D.P.R. n. 1124/1965, l'azione per ottenere le prestazioni connesse agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali si prescrive nel termine di tre anni.
Secondo l'orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimità, detto termine può essere interrotto sia dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, a far data dal deposito, e non dalla notifica del ricorso stesso (cfr. Cass. Sez. Lav.
4.05.2007 n. 10212), sia con atti stragiudiziali e, in particolare, con la presentazione della domanda amministrativa.
Il termine di prescrizione, inoltre, rimane sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge (cfr.
Cass. Sez. Lav. n. 15322 del 9.07.2007).
Quanto alla decorrenza del termine triennale di prescrizione, la Suprema Corte, con ordinanza n. 1661 del 24.01.2020, ha affermato che “la manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento. (Fattispecie in cui si è ritenuto che il termine di prescrizione avesse iniziato a decorrere, già prima della domanda, dalla diagnosi della malattia prevista dalla tabella allegata al d.m. 14 gennaio 2018 come patologia con elevata probabilità di origine lavorativa nel caso di esposizione ad agenti, quali le ammine aromatiche, cui era stato esposto il ricorrente).”.
Nell'ipotesi che occupa, il ricorrente ha presentato le denunce di malattia professionale il 17.10.2017
(n. 516052365, avente ad oggetto la tendinopatia del sovraspinato) ed il 10.07.2018 (n. 516050502, avente ad oggetto l'ernia del disco); in particolare, il certificato medico del 17.10.2017 allegato alla denuncia di malattia professionale riguardante la tendinopatia del sovraspinato indica, quale data di prima diagnosi della malattia denunciata, l'11.10.2017; mentre, il certificato medico del 10.07.2018 allegato alla domanda di malattia professionale avente ad oggetto l'ernia del disco indica, quale data di prima diagnosi della malattia denunciata, il 12.02.1999.
Sul punto, il CTU, al quale è stato chiesto di individuare il momento in cui presumibilmente parte ricorrente ha acquisito una conoscenza “qualificata” della soglia di indennizzabilità della malattia contratta, ha precisato che “il momento in cui il AN ha avuto riscontro diagnostico delle patologie risale […] al 12.02.1999” e che “in considerazione della concausalità dell'eziologia lavorativa, il grado percentuale del danno biologico da ricondursi al fattore professionale, stimato in rapporto alle singole malattie denunciate, è pari all'8 % (otto percento) per quanto attiene all'ernia del disco”.
Tenuto conto che, per quanto concernente l'ernia del disco, la prima diagnosi risale al 12.02.1999,
l'eccezione di prescrizione ex art. 112, comma 1 del D.P.R. n. 1124/1965 sollevata dall'ente convenuto deve essere accolta, posto che il termine triennale - decorrente dal 12.02.1999 – risultava già ampiamente spirato alla data di presentazione della denuncia di malattia professionale del
10.07.2018.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve riconoscersi la natura professionale della patologia denunciata dal ricorrente, avente ad oggetto la tendinopatia del sovraspinato e, conseguentemente, deve affermarsi il diritto dello stesso a percepire l'indennizzo in capitale nella misura del 6%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, aumentato degli interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni esaminate, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art.93
c.p.c.
Devono essere poste definitivamente a carico dell' resistente anche le spese di CTU, liquidate CP_1 come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è affetto da “tendinopatia del sovraspinato”, di natura professionale, che ha determinato in capo all'istante una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 6% a decorrere dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa;
- condanna l' alla conseguente liquidazione dell'indennizzo in capitale, oltre al pagamento CP_1 degli interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, l'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come CP_1 da separato decreto in atti.
Lamezia Terme, 1.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 250/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Simona Cavalieri ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via
Buccarelli presso lo studio dell'Avv. Maria Luisa Muscarà
Ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. – P. IVA , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Maida, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via V. Veneto n. 60 (Avvocatura Regionale INAIL)
Resistente
oggetto: malattia professionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.03.2021 , premettendo di aver svolto la mansione Parte_1 di autista di mezzi comunali alle dipendenze del Comune di Platania, con decorrenza dall'1.01.1981 sino all'1.07.2018 (data di pensionamento), esponeva di aver contratto, a causa dell'attività lavorativa espletata, alcune patologie e, nello specifico, ernia del disco e tendinopatia del sovraspinato, che le domande amministrative n. 516050502 e n. 516052365 presentate, rispettivamente, il 17.10.2017 ed il 10.07.2018 per il riconoscimento delle suddette malattie professionali erano state definite negativamente per difetto di nesso eziologico tra il rischio lavorativo a cui era stato esposto e le malattie denunciate, di aver presentato opposizione e che tale ricorso era stato respinto dall'ente resistente.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di “- Accertare e dichiarare che al ricorrente, a causa del lavoro, è derivata la malattia professionale denunciata, pari ad una menomazione del 6% per la domanda relativa alla tendinite n. 516050502 e del 12% per la domanda relativa all'ernia del disco n.
526052365 o in quelle maggiori o minori, che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU;
- per l'effetto condannare l' . - in persona del legale CP_1 Controparte_1 rappresentante p.t., a versare la corrispondente prestazione economica (rendita o indennizzo) per la malattia professionale denunciata ai sensi del dpr 1124/65; il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412, dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.”.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva la mancanza di prova in ordine allo svolgimento di CP_1 una lavorazione protetta, al godimento della tutela assicurativa prevista dal T.U. n. 1124/1965 ed all'esposizione al rischio di contrazione delle patologie lamentate;
eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto alle prestazioni invocate per decorso del termine previsto dall'art. 112 del citato T.U., precisando che, alla data di presentazione delle denunce di malattia professionale, il termine di prescrizione era già spirato;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda per carenza di prova circa il nesso di causalità tra l'attività lavorativa asseritamente espletata e le patologie lamentate.
3. Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di consulenza tecnica medico-legale, con ordinanza depositata il 25.03.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Il ricorso è solo parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei termini di seguito specificati.
5. In via preliminare, occorre premettere che il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento della
Suprema Corte (ampiamente condiviso dalla locale giurisprudenza di merito), secondo cui “in tema di riconoscimento di indennità e rendita per infortunio sul lavoro, il principio della piena autonomia tra l'accertamento amministrativo dei presupposti della prestazione e l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento del diritto alla stessa, azione rispetto alla quale il predetto procedimento si pone come mera condizione di procedibilità, comporta l'obbligo del giudice di pronunciarsi sulla eccezione dell' circa la mancata dimostrazione della sussistenza del fatto costitutivo della CP_1 pretesa, a nulla rilevando la circostanza che tale contestazione non sia stata proposta in sede amministrativa” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 9475 del 12.06.2003).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, statuito che “il provvedimento affermativo del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio, ma non esprime la volontà dell'Istituto assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento dell'infortunio, in relazione alle quali la fattispecie di volta in volta considerata esige la ricorrenza di specifici requisiti e l'espletamento di un'apposita procedura amministrativa, strumentale all'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione previdenziale e all'adempimento di essa. (Nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., che al provvedimento di liquidazione della rendita per inabilità temporanea potesse attribuirsi il valore di ammissione dell'indennizzabilità dell'infortunio valida una volta per sempre e per tutte le prestazioni erogabili e, in particolare, per la rendita per inabilità permanente)”
(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 6256 del 21.06.1999).
6. Ebbene, nel caso di specie, la prova testimoniale espletata in corso di causa ha consentito di accertare l'attività lavorativa svolta dall'odierno ricorrente, nonché l'orario osservato e le specifiche modalità di esecuzione della prestazione.
Ed infatti, il teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza del 4.11.2022, ha dichiarato Testimone_1 quanto testualmente si riporta: “Eravamo colleghi con il ricorrente sino al 2011, anno in cui mi sono pensionato. Confermo il capitolo n. 1 ma preciso che io posso attestare lo svolgimento dell'incarico dall'anno 1982, anno in cui sono stato assunto fino alla data in cui sono stato posto in quiescenza.
Confermo il capitolo n.
2. Preciso che anche io facevo i turni. Confermo il capitolo n.
3. Confermo il capitolo n. 4 e preciso che questo servizio lo svolgeva sia a Nicastro che a Soveria Mannelli.
Confermo. Erano persone che dovevano seguire terapie riabilitative. Confermo quanto mi viene letto.
Confermo il cap. n. 7, io infatti alcune volte li accompagnavo solo come accompagnatore visto che non ho la patente necessaria. Confermo quanto mi viene letto e preciso che ciò mi consta perché io svolgevo anche le funzioni di messo notificatore e non avendo la macchina espletavo questa funzione avvalendomi dell'attività del che mi accompagnava alle varie zone con il suo mezzo. Alcune Pt_1 volte anche per espletare TSO. Confermo quanto mi viene letto. Preciso che alcune strade, in taluni periodi erano interessate da frane […] e, quindi, bisognava fare dei giri più lunghi. Confermo il cap.
n. 10. Si, confermo quanto mi viene letto. Confermo e preciso che queste funzioni vennero svolte dal nel periodo in cui lavoravo io, poiché dopo una certa data queste mansioni di messo Pt_1 notificatore mi vennero sottratte.”.
L'altro teste citato da parte ricorrente, , sentito all'udienza del 16.05.2023, ha Testimone_2 dichiarato: “Sul cap. di prova n. 1 del ricorso introduttivo posso riferire che il sig. ha Pt_1 lavorato alle dipendenze del Comune di Platania dal 1997 al 2018. Quando nel 1997 ho iniziato il mio rapporto con il Comune di Platania (ero LSU oggi in pensione) lui era già assunto. Si confermo.
Si confermo questa circostanza. Il sig. , dopo aver finito il servizio trasporto dei bambini, Pt_1 accompagnava la dove c'era necessità le persone che avevano necessità di un servizio sociale, quali anziani per le analisi negli ospedali di Soveria Mannelli e di Lamezia Terme. Andava pure a
Catanzaro ad accompagnare un certo sig. […] che aveva problemi psichiatrici. Lui prestava servizio nelle frazioni di Campo Chiesa, Pietra, Sambate, Sirugo […] che sono frazioni di Platania. Diverso per quanto riguarda il servizio trasporto dei bambini che […] riguardava tutte le frazioni del Comune di Platania. Lui accompagnava anche un ragazzo che aveva bisogno del logopedista, due/tre volte a settimana da Platania a Lamezia e ritorno. Confermo e preciso che oltre al sig. c'era anche Pt_1 un altro autista ed io come socialmente utile. Confermo. Le strade sono disastrate, tortuose e strette.
Erano pullman vecchi e pertanto senza servosterzo ed i seggiolini erano fissi e pertanto non c'era ammortizzatore. Confermo e preciso che ultimamente si occupava delle notifiche che doveva effettuare sempre con lo scuolabus. In caso di neve, lo impiegavano a pulire le strade con uno spalaneve, un mezzo utilizzato a tal fine.”. L'ultima teste di parte ricorrente, escussa all'udienza del 20.02.2024, ha Testimone_3 dichiarato: “Sono operatrice di patronato per l'Associazione Coldiretti di Lamezia Terme. CP_2
Ho conosciuto il ricorrente in quanto lo stesso si era recato presso l'ufficio in cui lavoro per chiedere chiarimenti in ordine alla possibilità di presentare domande di pensione o altro, considerati i suoi problemi di salute. Il si è recato nel mio ufficio nell'anno 2017. Il ricorrente lamentava mal Pt_1 di schiena e dolori lombari e mi ha raccontato di aver svolto l'attività di autista dei pullman presso il Comune di Platania e, quindi ci poteva essere una correlazione tra le sue patologie e l'attività che stava svolgendo in quel momento. Se non ricordo male, quando il è venuto in ufficio stava Pt_1 ancora lavorando presso il Comune di Platania. Il era in possesso di documentazione Pt_1 medica ma, non essendo in grado di valutarla, ho fissato un appuntamento con la nostra consulente medica Dott.ssa di Catanzaro. La Dott.ssa ha stilato una relazione medica. Per_1 Per_1
Successivamente il è stato visitato da altro medico convenzionato con la Coldiretti Dott. Pt_1
. Anche il dott. ha redatto una relazione. Il ricorrente è stato informato dai Persona_2 Per_2 nostri consulenti medici circa la natura professionale delle malattie e la possibilità di inoltrare la domanda amministrativa per il riconoscimento di un indennizzo. Preciso meglio che l'associato era stato informato del raggiungimento della soglia di indennizzabilità.”.
7. Disposta la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, l'ausiliario nominato ha accertato che: “Il sig. è affetto dalle seguenti patologie: Pt_1
• spondilodiscartrosi del rachide cervicale e lombo-sacrale, con protrusioni discali da L2 a S1;
• sindrome della cuffia dei rotatori bilaterale.
[…] Nel caso in esame, è credibile che le impellenze lavorative, connotate anche dal quotidiano carico e scarico di bagagli di vario tipo, abbiano giocato un ruolo non trascurabile dal punto di vista quantomeno concausale.
Per quanto attiene ai postumi permanenti a carico delle spalle, le certificazioni specialistiche, i cui riscontri clinici sono stati corroborati da quelli diagnostico-strumentali, evidenziano postumi permanenti riconducibili alla sofferenza della cosiddetta cuffia dei rotatori. Questa è un complesso muscolo-tendineo, costituito dall'insieme di quattro muscoli (sovraspinoso, sottospinoso, sottoscapolare e piccolo rotondo) e dai rispettivi tendini. Mentre i muscoli, con la loro contrazione tonica, stabilizzano la spalla impedendone la lussazione (fuoriuscita della testa omerale dalla cavità glenoidea), i tendini proteggono l'intera articolazione, formando una vera e propria cuffia (da cui il nome) che avvolge la parte superiore dell'omero. Nelle lesioni della cuffia dei rotatori, il sovraspinoso è quello più frequentemente interessato. Pur tenendo presente la sussistenza di fattori degenerativi, nel caso del AN non può essere sottovalutato il ruolo svolto dalle sollecitazioni lavorative;
la cui azione è stata cronica, poiché esercitata in modo quotidiano e prolungato nel tempo, tramite il quotidiano e gravoso impegno fisico cui è stata sottoposta l'articolazione della spalla. L'attività lavorativa svolta dal AN, per le sue peculiarità - già richiamate - lo ha quindi esposto per anni a un rischio specifico o quantomeno generico aggravato.
Potendosi dunque attribuire, all'attività lavorativa, un'idoneità qualitativa e quantitativa sufficiente per causare la patologia in esame, e dovendosi altresì ritenere soddisfatto, nel caso in esame, anche il criterio cronologico. L'attività, in definitiva, ha svolto un ruolo causale o quantomeno concausale efficiente e determinante, non potendosi certo ritenere che il rischio lavorativo fosse da ricondursi a una semplice occasione o a una coincidenza, (e dovendosi altresì rammentare, a questo proposito, come simili concause siano ormai da tempo state equiparate alle cause).
Ciò premesso, con riferimento alle tabelle della Legge 38/2000, si può procedere alla valutazione del caso, secondo i seguenti criteri.
Entrambe le patologie hanno trovato nell'attività lavorativa un fattore eziologico concausale con la parafisiologica azione di fattori degenerativi.
La valutazione percentuale dei postumi permanenti, pertanto, sarà attribuita nella misura corrispondente alla metà della percentuale prevista dai codici tabellari di riferimento, che sono il numero 213 (per quanto attiene all'ernia lombare) e i numeri 223 e 227 (per quanto riguarda la sofferenza della cuffia dei rotatori).
Nel complesso, si ritiene che la percentuale complessiva, da ricondursi all'attività lavorativa esercitata dal sig. , sia pari al 13 % (tredici percento).”. Pt_1
Il CTU ha, dunque, concluso che: “sulla base dell'excursus anamnestico, clinico e documentale seguito, si può concludere che il sig. è affetto dalle malattie denunciate: ernia del disco e Pt_1 tendinopatia del sovraspinato.
Il momento in cui il AN ha avuto riscontro diagnostico delle patologie risale, rispettivamente, al 12.02.1999 e al 11.10.2017.
Le lesioni indotte al ricorrente dalle patologie denunciate hanno determinato postumi di natura permanente.
In considerazione della concausalità dell'eziologia lavorativa, il grado percentuale del danno biologico da ricondursi al fattore professionale, stimato in rapporto alle singole malattie denunciate, è pari all'8 % (otto percento) per quanto attiene all'ernia del disco e al 6 % (sei percento) per quanto riguarda invece la lesione del sovraspinoso
La valutazione complessiva è pari al 13 % (tredici percento).”.
8. Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione, poiché risultano fondate su idonei elementi di fatto, immuni da rilievi critici e ribadite in risposta alle osservazioni critiche trasmesse dal procuratore difensore dell'ente assicuratore.
Ebbene, con riguardo alle censure mosse dall' , il consulente ha chiarito che: “L'attività CP_1 lavorativa, oltre a essere fonte di per sé di sollecitazioni stressogene a carico di entrambi i distretti esaminati (sono ben note, infatti, la reale “modernità” dei mezzi a disposizione delle aziende e delle amministrazioni calabresi, come la “accurata e puntuale manutenzione” delle strade - comunali o meno - della Regione, al di là delle attestazioni di facciata), è stata connotata anche da carico e scarico di bagagli. Per quanto attiene ai codici citati, si comprenderà bene che il calcolo della percentuale di danno biologico riconosciuto al AN (13 percento) è dovuto alla coesistenza di fattori degenerativi, comunque connaturati alle patologie riscontrate;
il valore complessivo, in assenza di una simile valutazione, sarebbe stato infatti ben più elevato. Si confermano pertanto le valutazioni già espresse nella bozza peritale.”.
9. Ciò posto, per quel che concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , deve rilevarsi CP_1 che, ai sensi dell'art. 112, comma 1 del D.P.R. n. 1124/1965, l'azione per ottenere le prestazioni connesse agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali si prescrive nel termine di tre anni.
Secondo l'orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimità, detto termine può essere interrotto sia dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, a far data dal deposito, e non dalla notifica del ricorso stesso (cfr. Cass. Sez. Lav.
4.05.2007 n. 10212), sia con atti stragiudiziali e, in particolare, con la presentazione della domanda amministrativa.
Il termine di prescrizione, inoltre, rimane sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge (cfr.
Cass. Sez. Lav. n. 15322 del 9.07.2007).
Quanto alla decorrenza del termine triennale di prescrizione, la Suprema Corte, con ordinanza n. 1661 del 24.01.2020, ha affermato che “la manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento. (Fattispecie in cui si è ritenuto che il termine di prescrizione avesse iniziato a decorrere, già prima della domanda, dalla diagnosi della malattia prevista dalla tabella allegata al d.m. 14 gennaio 2018 come patologia con elevata probabilità di origine lavorativa nel caso di esposizione ad agenti, quali le ammine aromatiche, cui era stato esposto il ricorrente).”.
Nell'ipotesi che occupa, il ricorrente ha presentato le denunce di malattia professionale il 17.10.2017
(n. 516052365, avente ad oggetto la tendinopatia del sovraspinato) ed il 10.07.2018 (n. 516050502, avente ad oggetto l'ernia del disco); in particolare, il certificato medico del 17.10.2017 allegato alla denuncia di malattia professionale riguardante la tendinopatia del sovraspinato indica, quale data di prima diagnosi della malattia denunciata, l'11.10.2017; mentre, il certificato medico del 10.07.2018 allegato alla domanda di malattia professionale avente ad oggetto l'ernia del disco indica, quale data di prima diagnosi della malattia denunciata, il 12.02.1999.
Sul punto, il CTU, al quale è stato chiesto di individuare il momento in cui presumibilmente parte ricorrente ha acquisito una conoscenza “qualificata” della soglia di indennizzabilità della malattia contratta, ha precisato che “il momento in cui il AN ha avuto riscontro diagnostico delle patologie risale […] al 12.02.1999” e che “in considerazione della concausalità dell'eziologia lavorativa, il grado percentuale del danno biologico da ricondursi al fattore professionale, stimato in rapporto alle singole malattie denunciate, è pari all'8 % (otto percento) per quanto attiene all'ernia del disco”.
Tenuto conto che, per quanto concernente l'ernia del disco, la prima diagnosi risale al 12.02.1999,
l'eccezione di prescrizione ex art. 112, comma 1 del D.P.R. n. 1124/1965 sollevata dall'ente convenuto deve essere accolta, posto che il termine triennale - decorrente dal 12.02.1999 – risultava già ampiamente spirato alla data di presentazione della denuncia di malattia professionale del
10.07.2018.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve riconoscersi la natura professionale della patologia denunciata dal ricorrente, avente ad oggetto la tendinopatia del sovraspinato e, conseguentemente, deve affermarsi il diritto dello stesso a percepire l'indennizzo in capitale nella misura del 6%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, aumentato degli interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni esaminate, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art.93
c.p.c.
Devono essere poste definitivamente a carico dell' resistente anche le spese di CTU, liquidate CP_1 come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è affetto da “tendinopatia del sovraspinato”, di natura professionale, che ha determinato in capo all'istante una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 6% a decorrere dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa;
- condanna l' alla conseguente liquidazione dell'indennizzo in capitale, oltre al pagamento CP_1 degli interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, l'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come CP_1 da separato decreto in atti.
Lamezia Terme, 1.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino